38.2009.104
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 marzo 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
38.2009.104
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TCA
Titolo:
Indennità percepita dall'assicurato al termine del rapporto lavorativo e pattuita nel contesto di una vertenza giudiziaria seguita al licenziamento . Importo da ricondurre a contesto particolare al termine del rapporto lavorativo, dunque non considerato nel calcolo del guadagno assicurato
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
TERMINE QUADRO
art. 13 cpv. 2 let. b LADI
art. 13 cpv. 2 let. c LADI
art. 13 cpv. 2 let. d LADI
art. 23 cpv. 1 LADI
art. 23 cpv. 3 LADI
art. 3 LPGA
art. 4 LPGA
art. 37 cpv. 1 OADI
art. 37 cpv. 2 OADI
art. 37 cpv. 3 OADI
art. 39 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.104
LG/sc
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
novembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 novembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 28 agosto 2009 con la
quale ha stabilito che nel caso concernente RI 1 l’indennità di due mesi di
salario versata dal precedente datore di lavoro non può essere presa in
considerazione per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. doc. 1, 3).
L’amministrazione
ha rilevato che:
"
Conformemente alle disposizioni legali
succitate, è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso
della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo
nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
Nel suo caso il datore di lavoro, a fine rapporto
di lavoro, le ha versato un'indennità di due mesi supplementari di salario
quale buona uscita. Tale versamento non ha nulla a che vedere con la
retribuzione degli ultimi 6 o 12 mesi sulla quale si basa il calcolo del
guadagno assicurato.
In data 28 settembre 2009 ha presentato opposizione alla nostra decisione 335/09 del 28 agosto 2009.
Purtroppo le motivazioni addotte nel suo scritto
del 28 settembre 2009 non portano nuovi elementi atti a modificare la nostra
decisione, la Cassa ha sottoposto il caso al signor __________, revisore dell'__________,
il quale ha confermato che la buona uscita ricevuta non può essere presa in
considerazione nel guadagno assicurato.
La Cassa non può quindi fare altro che
riconfermare la sua precedente decisione." (Doc. 1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1 ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha osservato quanto segue:
"
(...)
3.
La vertenza ha per oggetto la determinazione del guadagno assicurato del
signor RI 1, già alle dipendenze della __________ e licenziato per
"insufficiente rendimento" per il 29.02.2008, scadenza poi riportata
al 31.05.2008 a seguito di una prolungata inabilità lavorativa per infortunio e
per malattia (doc. B/contratto di lavoro; doc. C/lettera 29.10.2007 __________
a RI 1, doc. D/disdetta contrattuale 07.12.2007; doc. E/certificato medico di
inabilità lavorativa; doc. F/lettera 02.06.2008 __________ a RI 1).
Prove: documenti, incarto della Cassa CO 1.
4.
La fine del rapporto lavorativo non è stata pacifica. Per il tramite
dell'allora patrocinatore del signor RI 1 (doc. G/lettera 27.02.2008 avv. __________
a __________) il licenziamento ordinario notificato all'opponente è stato
contestato. Ne è scaturita una lunga trattativa curata da RA 1 (doc. H/lettera
27.06.2008 RA 1 a __________, doc. I/lettera 10.07.2008 __________ a RA 1) al
termine della quale il datore di lavoro ha riconosciuto al signor RI 1
un'indennità salariale supplementare di CHF 19'000.-, senza modifica della
scadenza contrattuale (doc. J/lettera 06.11.2008 RA 1 a __________; doc.
K/lettera 12.11.2008 __________ a RA 1; doc. L/lettera 13.11.2008 RA 1 a RI 1;
doc. M/conteggio salariale novembre 2008; doc. N/lettera 05.03.2009 __________
a RA 1).
Questo importo non è
stato considerato da questa Cassa disoccupazione come facente parte del
guadagno assicurato, a mente dell'opponente, a torto (doc. O/decisione
28.08.2009 Cassa CO 1, doc. A).
Prove: documenti, incarto della Cassa CO 1.
5.
Secondo l'art. 23 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso de11a legislazione sull' AVS (...). La legislazìone sull'AVS prevede quanto segue.
Giusta l'art. 4 cpv.
1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente. Per l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante
comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo
determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e
altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le
prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre
prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento
importante della retribuzione del lavoro.
La nozione di salario
determinante è precisata ancora meglio nella OAVS. Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi
reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con
l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
L'art. 7 OAVS
fornisce un elenco esemplificativo di quanto è considerato salario determinante
per il calcolo dei contributi, tra cui, in particolare, sotto la lett. q: le
prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporti di lavoro, per quanto
non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o
8ter.
Questi ultimi articoli non riguardano la
presente fattispecie.
Prove: documenti, incarto della Cassa CO 1.
6.
L'importo di CHF 19'000.- costituisce un'indennità supplementare da parte del
datore di lavoro, che è peraltro stata oggetto delle deduzioni di legge (doc.
M), a conclusione di una trattativa legata alla disdetta contrattuale. Non si
tratta quindi né di una prestazione sociale in caso di previdenza insufficiente
ai sensi dell'art. 8 bis OAVS, né di una prestazione sociale in caso di
licenziamento per motivi aziendali ai sensi dell'art. 8 ter OAVS.
L'importo versato
costituisce invece salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS e
quindi anche ai sensi della LADI per la determinazione delle indennità di
disoccupazione. Si chiede quindi di voler riesaminare la situazione del signor RI
1 integrando nel salario assicurato ai fini della LADI anche questo importo." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 1° febbraio 2010 la Cassa ha quindi osservato che:
"
(...)
Art. 23 LADI - Guadagno assicurato
È considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di
lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di
disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce
importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare
dell'età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto
l'esenzione dall'adempimento del
Dalla documentazione agli atti si rilevano i
seguenti punti:
a) Tra la __________ ed il signor RI 1 è stato sottoscritto
un contratto di lavoro quale collaboratore del servizio esterno a contare dal
01.03.2007. La retribuzione per un esercizio completo prevedeva un reddito
minimo di fr. 114'000.00 annui da corrispondere in mensilità uguali (fr.
9'500.00 x 12);
b) La particolarità del contratto prevedeva il pagamento dei
contributi AVS e AD nella misura del 75% dello stipendio lordo, ossia su fr.
7'125.00 anziché su fr. 9'500.00 (75% di fr. 9'500.00 = fr. 7'125.00);
c) In data 07.12.2007 il datore di lavoro notificava la
disdetta del rapporto di lavoro per il 29.02.2008; tale rapporto veniva
procrastinato fino al 31.05.2008 a seguito di incapacità lavorativa per
infortunio;
d) In data 18.11.2008 l'avv. __________ comunicava alla __________
l'accettazione della proposta transattiva da loro formulata a liquidazione del
rapporto di lavoro: in particolare il datore di lavoro si dichiarava disposto a
versare un'indennità supplementare corrispondente a due mensilità di stipendio.
Si tratta ora di stabilire se questo versamento
di fr. 19'000.00 debba essere
computato o meno per determinare il guadagno assicurato del ricorrente.
Il ricorrente pretende di conglobare questo
importo perché rappresenterebbe un bonus per l'anno 2008, la Cassa per contro
ritiene questo versamento un'indennità di uscita derivante da una convenzione
conclusa alla cessazione del rapporto di lavoro. Non si tratterebbe di diritti
derivanti dal rapporto di lavoro ma di una prestazione volontaria del datore di
lavoro, non prevista dal contratto.
La Cassa ritiene quindi di potersi riconfermare
nel calcolo effettuato che prevede un guadagno assicurato di fr. 7'125.00 (=
parte dello stipendio soggetto al contributo AVS/AI/IPG/AD).
A questa conclusione si arriva pure con la
lettura della lettera del 15.05.2009 della __________ che parla di un'indennità
di uscita derivante da una convenzione conclusa alla cessazione del rapporto di
lavoro, escludendo che i 19'000.00 franchi possano riguardare un "bonus"
per l'attività prestata nel 2008.
Visto quanto precede la Cassa chiede quindi a
codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata." (Doc. III)
1.4. Il TCA in
data 3 febbraio 2010 ha intimato la risposta di causa alla RA 1 impartendo un
termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.5. La RA 1, il
5 febbraio 2010, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre
(doc. V).
Il doc. V
è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
Considerandi
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
Al riguardo B. Rubin (in Assurance-chômage - Droit fédéral. Survol des
mesures cantonales. Procédure. 2e édition mise à jour et complétée, pag. 309) sottolinea
che:
"
Le salaire pris en compte comme gain assuré se
rapproche de la notion de salaire déterminat au sens de la LAVS (cfr.
ATF 122 V 365, consid. 4b). C’est du reste sur la base de ce salaire
déterminant que sont calculées les cotisations à l’assurance chômage. Et
c’est grosso modo en relation avec ce qui a été versé comme cotisation durant
ce délai-cadre applicable à cette période que le gain assuré est calculé. L’art.
23.
al.1 LACI renvoie certes à la LAVS pour ce qui est de la notion de salaire
déterminant. Mais, cette disposition ajoute une précision destinée à
limiter la prise en compte de parts du revenu obtenu en sus de la rémunération
réputée normale (salaire […] obtenu normalement). C’est la raison pour
laquelle la notion de gain assuré au sens de la LACI ne recouvre pas
exactement celle du salaire déterminant au sens de la LAVS."
L'art. 23 cpv. 3 LADI precisa inoltre che, il guadagno accessorio
non è assicurato. E' considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da
un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da
un'attività indipendente esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività
lucrativa indipendente.
In virtù
e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al
periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno assicurato
è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione
(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione
(art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art. 13
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.3
Dalla
fattispecie in esame emerge che l’assicurato si è iscritto al collocamento in
data 1° marzo 2009 e che gli è stato aperto un termine quadro per la
riscossione dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2011.
Dagli
atti di causa risulta che RI 1 ha lavorato in qualità di collaboratore del
servizio esterno per la __________ dal 1° marzo 2007 al 31 maggio 2008 (doc. 80,
115).
Con raccomandata
del 7 dicembre 2007 il datore di lavoro aveva disdetto il rapporto contrattuale
per la data del 29 febbraio 2008 (doc. 4) poi riportata al 31 maggio 2008, in considerazione del periodo di inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. F).
A seguito
della contestazione del licenziamento da parte del ricorrente (doc. 5, 6) le
parti sono giunte ad un accordo transattivo, datato 12 novembre 2008, dal
seguente tenore:
"
(…)
● Nous vous confirmons notre accord avec le versement d’une indemnité
supplémentaire correspondant à CHF 19'000.--.
● Nous rembourseront également un montant supplémentaire de CHF
4'000.-- pour les retenues en rapport avec les frais de secrétariat.
● Par contre, nous n’entrons pas en matière pour ce qui concerne les
frais liés au brevet fédéral” (doc. 28).
In
data 6 maggio 2009 la Cassa CO 1 ha interpellato la __________,
in merito alla natura dell’indennità supplementare versata a RI 1:
"
(…)
● Il signor RI
1.
ci ha comunicato che la cifra di Fr. 19'000.-- che gli avete versato nel
mese di novembre 2008 è stata corrisposta quale bonus per l’esercizio
2008.
Tale
affermazione corrisponde al vero ? In caso negativo potete indicarci
per quale motivo sono stati versati i Fr. 19'000.- e a quale periodo
sono riferiti ?” (doc. 14).
L’Istituto
assicuratore ha fornito la seguente risposta:
" (…)
Nous nous
référons à vostre lettre du 06.05.2009 et, selon votre demande, vous informons
des éléments suivants:
● Le montant de CHF 19'000.-- n’a pas été versé en tant que bonus pour
l’année 2008.
● Il s’agit d’une indemnité de sortie découlant d’une convention conclue
à la cessation des rapports de travail" (doc. 12).
In sede
ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione della Cassa di non
considerare l’indennità di fr. 19'000.-, versata dalla __________, nel computo del guadagno assicurato. A mente del ricorrente questo
importo costituisce un’indennità supplementare da parte del datore di lavoro,
peraltro oggetto di deduzioni sociali, a conclusione di una trattativa legata
alla disdetta contrattuale. Essa costituirebbe dunque salario determinante ai
sensi della legislazione AVS e LADI (doc. I).
Per
contro, la Cassa ha considerato detto importo un’indennità d’uscita derivante
da una convenzione conclusa alla cessazione del rapporto di lavoro. Si
tratterebbe dunque di una prestazione volontaria non prevista contrattualmente
(doc. III).
2.4
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare
l’operato dell’amministrazione e respingere l’impugnativa per le ragioni che
seguono.
L’insorgente
durante il periodo lavorativo trascorso alle dipendenze della __________ (dal
1° marzo 2007 al 31 maggio 2008) ha percepito un salario lordo annuo di fr.
114'000.-- (spese comprese), pari a fr. 9'500.-- mensili (cfr. doc. 115).
Il datore
di lavoro ha pagato i contributi sociali AVS (5,05%) e assicurazione
disoccupazione (1,00%) sull’importo lordo di fr. 7'125.-- (cfr. doc. 73 e da
doc. 96 a 114).
L’indennità
di fr. 19'000.-- corrisposta dalla __________ al termine del rapporto
lavorativo è stata pattuita nel contesto di una vertenza giudiziaria seguita al
licenziamento di RI 1. Rescissione del rapporto contrattuale che il datore di
lavoro aveva giustificato con il mancato raggiungimento degli obiettivi
aziendali (doc. C, doc. 4). Il lavoratore, per contro, aveva contestato il
provvedimento ritenendolo abusivo e riconducendolo invece a motivi d’ordine
personale (doc. H).
Le parti
sono tuttavia giunte ad un accordo extragiudiziale che prevede, in particolare,
il versamento, da parte della __________ all’assicurato, di un’indennità di fr.
19'000.-- (pari a tre mensilità salariali) (doc. 7, 28).
Tale
importo è dunque da ricondurre ad un contesto particolare che si è prodotto al
termine del rapporto lavorativo. Esso non costituisce una parte del salario
pattuito contrattualmente, sebbene dallo stesso siano stati dedotti gli oneri
sociali di legge.
Correttamente,
dunque, la Cassa non ha considerato questa indennità nel calcolo del guadagno
assicurato.
Conteggiare
tale somma nel guadagno assicurato sarebbe infatti contrario agli scopi
dell’assicurazione disoccupazione che mira a garantire un’adeguata
compensazione della perdita di guadagno causata dalla disoccupazione (art. 1a
cpv.1 lett.a LADI).
D’altronde il precedente
datore di lavoro ha chiaramente specificato che l’importo di fr. 19'000.-- non
è da intendere quale bonus per il 2008, bensì va considerato quale indennità
d’uscita pattuita al termine del rapporto lavorativo: "Il s’agit d’une
indemnité de sortie découlant d’une convention conclue à la cessation des
rapports de travail" (doc.12).
Va d’altra parte rilevato
che l’Alta Corte in una sentenza C 139/05 del 26 giugno 2006 riguardante il
versamento di un “bonus di presenza” equivalente a tre mensilità salariali versato
al termine di un contratto di lavoro ha rilevato quanto segue:
"
(…)
3.
Le bonus ici en cause ne saurait être considéré
comme une indemnité pour inconvénients liés à l'exécution du travail dont font
notamment partie les indemnités versées pour travail de nuit, travail par
équipes, travail le dimanche, travail salissant, travail de chantier etc. (voir Boris Rubin, Assurance-chômage - Droit fédéral - Survol des
mesures de crise cantonales - Procédure, Délémont 2005, p. 193; également ATF 115 V 326). Le
seco l'admet à juste titre en instance fédérale, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de discuter plus avant cette question. Celui-ci soutient par contre que ce
bonus ne constitue pas un salaire «obtenu normalement». En effet, durant la
période du 1er juillet au 31 décembre 2001, l'assuré avait réalisé un salaire mensuel de 7'173 fr. 80; sous contrat de durée déterminée, il avait perçu
pratiquement le même salaire (7'000 fr.). La prime de 21'000 fr. était donc
avant tout liée au contexte particulier de la fermeture de la société. La prise en considération dans le gain assuré d'une telle somme,
équivalente à trois salaires mensuels et versée pour une période de travail
aussi courte, porterait atteinte à l'un des buts de l'assurance-chômage qui est
de garantir une compensation équitable du manque à gagner causé par la perte du
travail.
4.
4.1
Le salaire pris en compte comme gain assuré se
rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5
al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort
d'ailleurs de la formulation «normalement» contenue dans le texte légal de
l'art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., p. 191;
cf. également Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 303 p. 116). Certains montants perçus par le
salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain
assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de
l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains
accessoires (ATF 125 V 478 consid.
5a) ou encore des indemnités de frais (voir la référence citée dans DTA 1992 n°
14.
p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet pas vocation d'indemniser les
pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les
allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de
fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur
les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en
justice (ATF 122 V 363 consid.
3.
et les références).
4.2
En l'espèce, on peut douter que le «bonus de
présence» perçu par L.________ ait le caractère d'une gratification comme l'ont
considéré les premiers juges. Par gratification, il
faut en effet entendre, selon l'art. 322d CO, une rétribution spéciale accordée
en sus du salaire par l'employeur à certaines occasions telles Noël ou la fin
de l'exercice annuel. Or, dans le cas présent et aux dires même de l'assuré, la
fixation contractuelle du bonus était destinée à garantir à l'employeur
l'engagement et la motivation de ses employés pour les trois mois d'activité
restants avant la fermeture définitive de l'établissement en Suisse. Quoi qu'il
en soit et indépendamment de la qualification juridique qu'un juge civil
pourrait être amené à retenir ici, on doit donner raison au seco. A examiner
les conditions salariales de l'assuré auprès de X.________ SA depuis 1998, on
constate que celui-ci n'a jamais obtenu un salaire mensuel de base supérieur à
7'000 fr. (7'183 fr. 80 si l'on tient compte de la participation de l'employeur
à la prime de l'assurance-maladie). Il ne ressort pas non plus du dossier que
l'assuré aurait régulièrement été mis au bénéfice d'une gratification d'une
telle importance depuis octobre 1998. Par ailleurs, il n'apparaît pas que
L.________ aurait, sous le nouveau contrat de travail de durée déterminée,
assumé des responsabilités plus importantes ou que ses conditions de travail
auraient subi un changement significatif par rapport aux années précédentes. Le
seul fait que le paiement du montant de 21'000 fr. était soumis à la
réalisation de certains objectifs n'est à cet égard pas décisif. L'ensemble de
ces éléments permettent de conclure que le «bonus de présence» procédait de
circonstances tout à fait particulières qui ne se sont produites qu'une fois, à
l'occasion de la cessation d'activité de la société. Dans cette mesure, on ne
peut pas parler de salaire «obtenu normalement» au sens de l'art. 23 al. 1 LACI
et c'est à juste titre que la caisse n'en a pas tenu compte dans la fixation du
gain assuré de l'intéressé.
L’importo
versato all’insorgente è piuttosto da ricondurre ad un’indennità risarcitoria
ex art. 336a CO (indennità per disdetta abusiva), in quanto il lavoratore ha
contestato il licenziamento del 7 dicembre 2007 ritenendolo appunto lesivo
della norma suindicata e la __________, in tale
contesto, ha versato all’assicurato la somma di fr. 19'000.-- (doc. 4, 5, 6).
A tal
proposito B. Rubin (in Assurance-chômage
Droit fédéral. Survol des mesures cantonales. Procédure. 2e édition mise à jour
et complétée, pag. 310) evidenzia che:
"
(…)
Les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al.3 CO
ont un caractère pénal. Elles représentent la contrepartie du tort causé par
une résiliation abusive ou un licenciement injustifié et visent à sanctionner
une violation du droit. (…)
Après tout, l’indemnité dont il est question à
l’art. 336a CO peut devoir être versée par chacune des parties au contrat de travail
et n’est donc pas directement liée à une prestation de travail. C’est
pourquoi les indemnités fondées sur les art. 336a et 337c al.3 CO ne
constituent pas des éléments du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2
LAVS et ne sauraient par conséquent être prises en considération dans le calcul
du gain assuré" (la
sottolineatura è del redattore).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione la Cassa ha stabilito che l’indennità di due mesi di salario versata dal precedente
datore di lavoro non può essere presa in considerazione per la determinazione
del guadagno assicurato del ricorrente.
La
decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster