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Decisione

38.2009.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

38.2009.104

Data decisione, Autorità:

18.03.2010, TCA

Titolo:

Indennità percepita dall'assicurato al termine del rapporto lavorativo e pattuita nel contesto di una vertenza giudiziaria seguita al licenziamento . Importo da ricondurre a contesto particolare al termine del rapporto lavorativo, dunque non considerato nel calcolo del guadagno assicurato

GUADAGNO ASSICURATO

INDENNITÀ

PERIODO DI CONTRIBUZIONE

TERMINE QUADRO

art. 13 cpv. 2 let. b LADI

art. 13 cpv. 2 let. c LADI

art. 13 cpv. 2 let. d LADI

art. 23 cpv. 1 LADI

art. 23 cpv. 3 LADI

art. 3 LPGA

art. 4 LPGA

art. 37 cpv. 1 OADI

art. 37 cpv. 2 OADI

art. 37 cpv. 3 OADI

art. 39 OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2009.104

LG/sc

Lugano

18 marzo 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2009

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12

novembre 2009 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 12 novembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la

Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 28 agosto 2009 con la

quale ha stabilito che nel caso concernente RI 1 l’indennità di due mesi di

salario versata dal precedente datore di lavoro non può essere presa in

considerazione per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. doc. 1, 3).

L’amministrazione

ha rilevato che:

"

Conformemente alle disposizioni legali

succitate, è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso

della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo

nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

Nel suo caso il datore di lavoro, a fine rapporto

di lavoro, le ha versato un'indennità di due mesi supplementari di salario

quale buona uscita. Tale versamento non ha nulla a che vedere con la

retribuzione degli ultimi 6 o 12 mesi sulla quale si basa il calcolo del

guadagno assicurato.

In data 28 settembre 2009 ha presentato opposizione alla nostra decisione 335/09 del 28 agosto 2009.

Purtroppo le motivazioni addotte nel suo scritto

del 28 settembre 2009 non portano nuovi elementi atti a modificare la nostra

decisione, la Cassa ha sottoposto il caso al signor __________, revisore dell'__________,

il quale ha confermato che la buona uscita ricevuta non può essere presa in

considerazione nel guadagno assicurato.

La Cassa non può quindi fare altro che

riconfermare la sua precedente decisione." (Doc. 1)

1.2. Contro la

decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1 ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA nel quale ha osservato quanto segue:

"

(...)

3.

La vertenza ha per oggetto la determinazione del guadagno assicurato del

signor RI 1, già alle dipendenze della __________ e licenziato per

"insufficiente rendimento" per il 29.02.2008, scadenza poi riportata

al 31.05.2008 a seguito di una prolungata inabilità lavorativa per infortunio e

per malattia (doc. B/contratto di lavoro; doc. C/lettera 29.10.2007 __________

a RI 1, doc. D/disdetta contrattuale 07.12.2007; doc. E/certificato medico di

inabilità lavorativa; doc. F/lettera 02.06.2008 __________ a RI 1).

Prove: documenti, incarto della Cassa CO 1.

4.

La fine del rapporto lavorativo non è stata pacifica. Per il tramite

dell'allora patrocinatore del signor RI 1 (doc. G/lettera 27.02.2008 avv. __________

a __________) il licenziamento ordinario notificato all'opponente è stato

contestato. Ne è scaturita una lunga trattativa curata da RA 1 (doc. H/lettera

27.06.2008 RA 1 a __________, doc. I/lettera 10.07.2008 __________ a RA 1) al

termine della quale il datore di lavoro ha riconosciuto al signor RI 1

un'indennità salariale­ supplementare di CHF 19'000.-, senza modifica della

scadenza contrattuale (doc. J/lettera 06.11.2008 RA 1 a __________; doc.

K/lettera 12.11.2008 __________ a RA 1; doc. L/lettera 13.11.2008 RA 1 a RI 1;

doc. M/conteggio salariale novembre 2008; doc. N/lettera 05.03.2009 __________

a RA 1).

Questo importo non è

stato considerato da questa Cassa disoccupazione come facente parte del

guadagno assicurato, a mente dell'opponente, a torto (doc. O/decisione

28.08.2009 Cassa CO 1, doc. A).

Prove: documenti, incarto della Cassa CO 1.

5.

Secondo l'art. 23 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario

determinante nel senso de11a legislazione sull' AVS (...). La legislazìone sull'AVS prevede quanto segue.

Giusta l'art. 4 cpv.

1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente. Per l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante

comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo

determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e

altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le

prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre

prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento

importante della retribuzione del lavoro.

La nozione di salario

determinante è precisata ancora meglio nella OAVS. Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi

reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con

l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

L'art. 7 OAVS

fornisce un elenco esemplificativo di quanto è considerato salario determinante

per il calcolo dei contributi, tra cui, in particolare, sotto la lett. q: le

prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporti di lavoro, per quanto

non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o

8ter.

Questi ultimi articoli non riguardano la

presente fattispecie.

Prove: documenti, incarto della Cassa CO 1.

6.

L'importo di CHF 19'000.- costituisce un'indennità supplementare da parte del

datore di lavoro, che è peraltro stata oggetto delle deduzioni di legge (doc.

M), a conclusione di una trattativa legata alla disdetta contrattuale. Non si

tratta quindi né di una prestazione sociale in caso di previdenza insufficiente

ai sensi dell'art. 8 bis OAVS, né di una prestazione sociale in caso di

licenziamento per motivi aziendali ai sensi dell'art. 8 ter OAVS.

L'importo versato

costituisce invece salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS e

quindi anche ai sensi della LADI per la determinazione delle indennità di

disoccupazione. Si chiede quindi di voler riesaminare la situazione del signor RI

1 integrando nel salario assicurato ai fini della LADI anche questo importo." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 1° febbraio 2010 la Cassa ha quindi osservato che:

"

(...)

Art. 23 LADI - Guadagno assicurato

È considerato guadagno assicurato il salario

determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di

lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per

inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato

(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite

minimo.

Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di

disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate

dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce

importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare

dell'età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto

l'esenzione dall'adempimento del

Dalla documentazione agli atti si rilevano i

seguenti punti:

a) Tra la __________ ed il signor RI 1 è stato sottoscritto

un contratto di lavoro quale collaboratore del servizio esterno a contare dal

01.03.2007. La retribuzione per un esercizio completo prevedeva un reddito

minimo di fr. 114'000.00 annui da corrispondere in mensilità uguali (fr.

9'500.00 x 12);

b) La particolarità del contratto prevedeva il pagamento dei

contributi AVS e AD nella misura del 75% dello stipendio lordo, ossia su fr.

7'125.00 anziché su fr. 9'500.00 (75% di fr. 9'500.00 = fr. 7'125.00);

c) In data 07.12.2007 il datore di lavoro notificava la

disdetta del rapporto di lavoro per il 29.02.2008; tale rapporto veniva

procrastinato fino al 31.05.2008 a seguito di incapacità lavorativa per

infortunio;

d) In data 18.11.2008 l'avv. __________ comunicava alla __________

l'accettazione della proposta transattiva da loro formulata a liquidazione del

rapporto di lavoro: in particolare il datore di lavoro si dichiarava disposto a

versare un'indennità supplementare corrispondente a due mensilità di stipendio.

Si tratta ora di stabilire se questo versamento

di fr. 19'000.00 debba essere

computato o meno per determinare il guadagno assicurato del ricorrente.

Il ricorrente pretende di conglobare questo

importo perché rappresenterebbe un bonus per l'anno 2008, la Cassa per contro

ritiene questo versamento un'indennità di uscita derivante da una convenzione

conclusa alla cessazione del rapporto di lavoro. Non si tratterebbe di diritti

derivanti dal rapporto di lavoro ma di una prestazione volontaria del datore di

lavoro, non prevista dal contratto.

La Cassa ritiene quindi di potersi riconfermare

nel calcolo effettuato che prevede un guadagno assicurato di fr. 7'125.00 (=

parte dello stipendio soggetto al contributo AVS/AI/IPG/AD).

A questa conclusione si arriva pure con la

lettura della lettera del 15.05.2009 della __________ che parla di un'indennità

di uscita derivante da una convenzione conclusa alla cessazione del rapporto di

lavoro, escludendo che i 19'000.00 franchi possano riguardare un "bonus"

per l'attività prestata nel 2008.

Visto quanto precede la Cassa chiede quindi a

codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione

impugnata." (Doc. III)

1.4. Il TCA in

data 3 febbraio 2010 ha intimato la risposta di causa alla RA 1 impartendo un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

1.5. La RA 1, il

5 febbraio 2010, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre

(doc. V).

Il doc. V

è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

Considerandi

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Al riguardo B. Rubin (in Assurance-chômage - Droit fédéral. Survol des

mesures cantonales. Procédure. 2e édition mise à jour et complétée, pag. 309) sottolinea

che:

"

Le salaire pris en compte comme gain assuré se

rapproche de la notion de salaire déterminat au sens de la LAVS (cfr.

ATF 122 V 365, consid. 4b). C’est du reste sur la base de ce salaire

déterminant que sont calculées les cotisations à l’assurance chômage. Et

c’est grosso modo en relation avec ce qui a été versé comme cotisation durant

ce délai-cadre applicable à cette période que le gain assuré est calculé. L’art.

23.

al.1 LACI renvoie certes à la LAVS pour ce qui est de la notion de salaire

déterminant. Mais, cette disposition ajoute une précision destinée à

limiter la prise en compte de parts du revenu obtenu en sus de la rémunération

réputée normale (salaire […] obtenu normalement). C’est la raison pour

laquelle la notion de gain assuré au sens de la LACI ne recouvre pas

exactement celle du salaire déterminant au sens de la LAVS."

L'art. 23 cpv. 3 LADI precisa inoltre che, il guadagno accessorio

non è assicurato. E' considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da

un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da

un'attività indipendente esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività

lucrativa indipendente.

In virtù

e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al

periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato

è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione

(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art. 13

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

2.3

Dalla

fattispecie in esame emerge che l’assicurato si è iscritto al collocamento in

data 1° marzo 2009 e che gli è stato aperto un termine quadro per la

riscossione dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2011.

Dagli

atti di causa risulta che RI 1 ha lavorato in qualità di collaboratore del

servizio esterno per la __________ dal 1° marzo 2007 al 31 maggio 2008 (doc. 80,

115).

Con raccomandata

del 7 dicembre 2007 il datore di lavoro aveva disdetto il rapporto contrattuale

per la data del 29 febbraio 2008 (doc. 4) poi riportata al 31 maggio 2008, in considerazione del periodo di inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. F).

A seguito

della contestazione del licenziamento da parte del ricorrente (doc. 5, 6) le

parti sono giunte ad un accordo transattivo, datato 12 novembre 2008, dal

seguente tenore:

"

(…)

● Nous vous confirmons notre accord avec le versement d’une indemnité

supplémentaire correspondant à CHF 19'000.--.

● Nous rembourseront également un montant supplémentaire de CHF

4'000.-- pour les retenues en rapport avec les frais de secrétariat.

● Par contre, nous n’entrons pas en matière pour ce qui concerne les

frais liés au brevet fédéral” (doc. 28).

In

data 6 maggio 2009 la Cassa CO 1 ha interpellato la __________,

in merito alla natura dell’indennità supplementare versata a RI 1:

"

(…)

● Il signor RI

1.

ci ha comunicato che la cifra di Fr. 19'000.-- che gli avete versato nel

mese di novembre 2008 è stata corrisposta quale bonus per l’esercizio

2008.

Tale

affermazione corrisponde al vero ? In caso negativo potete indicarci

per quale motivo sono stati versati i Fr. 19'000.- e a quale periodo

sono riferiti ?” (doc. 14).

L’Istituto

assicuratore ha fornito la seguente risposta:

" (…)

Nous nous

référons à vostre lettre du 06.05.2009 et, selon votre demande, vous informons

des éléments suivants:

● Le montant de CHF 19'000.-- n’a pas été versé en tant que bonus pour

l’année 2008.

● Il s’agit d’une indemnité de sortie découlant d’une convention conclue

à la cessation des rapports de travail" (doc. 12).

In sede

ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione della Cassa di non

considerare l’indennità di fr. 19'000.-, versata dalla __________, nel computo del guadagno assicurato. A mente del ricorrente questo

importo costituisce un’indennità supplementare da parte del datore di lavoro,

peraltro oggetto di deduzioni sociali, a conclusione di una trattativa legata

alla disdetta contrattuale. Essa costituirebbe dunque salario determinante ai

sensi della legislazione AVS e LADI (doc. I).

Per

contro, la Cassa ha considerato detto importo un’indennità d’uscita derivante

da una convenzione conclusa alla cessazione del rapporto di lavoro. Si

tratterebbe dunque di una prestazione volontaria non prevista contrattualmente

(doc. III).

2.4

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare

l’operato dell’amministrazione e respingere l’impugnativa per le ragioni che

seguono.

L’insorgente

durante il periodo lavorativo trascorso alle dipendenze della __________ (dal

1° marzo 2007 al 31 maggio 2008) ha percepito un salario lordo annuo di fr.

114'000.-- (spese comprese), pari a fr. 9'500.-- mensili (cfr. doc. 115).

Il datore

di lavoro ha pagato i contributi sociali AVS (5,05%) e assicurazione

disoccupazione (1,00%) sull’importo lordo di fr. 7'125.-- (cfr. doc. 73 e da

doc. 96 a 114).

L’indennità

di fr. 19'000.-- corrisposta dalla __________ al termine del rapporto

lavorativo è stata pattuita nel contesto di una vertenza giudiziaria seguita al

licenziamento di RI 1. Rescissione del rapporto contrattuale che il datore di

lavoro aveva giustificato con il mancato raggiungimento degli obiettivi

aziendali (doc. C, doc. 4). Il lavoratore, per contro, aveva contestato il

provvedimento ritenendolo abusivo e riconducendolo invece a motivi d’ordine

personale (doc. H).

Le parti

sono tuttavia giunte ad un accordo extragiudiziale che prevede, in particolare,

il versamento, da parte della __________ all’assicurato, di un’indennità di fr.

19'000.-- (pari a tre mensilità salariali) (doc. 7, 28).

Tale

importo è dunque da ricondurre ad un contesto particolare che si è prodotto al

termine del rapporto lavorativo. Esso non costituisce una parte del salario

pattuito contrattualmente, sebbene dallo stesso siano stati dedotti gli oneri

sociali di legge.

Correttamente,

dunque, la Cassa non ha considerato questa indennità nel calcolo del guadagno

assicurato.

Conteggiare

tale somma nel guadagno assicurato sarebbe infatti contrario agli scopi

dell’assicurazione disoccupazione che mira a garantire un’adeguata

compensazione della perdita di guadagno causata dalla disoccupazione (art. 1a

cpv.1 lett.a LADI).

D’altronde il precedente

datore di lavoro ha chiaramente specificato che l’importo di fr. 19'000.-- non

è da intendere quale bonus per il 2008, bensì va considerato quale indennità

d’uscita pattuita al termine del rapporto lavorativo: "Il s’agit d’une

indemnité de sortie découlant d’une convention conclue à la cessation des

rapports de travail" (doc.12).

Va d’altra parte rilevato

che l’Alta Corte in una sentenza C 139/05 del 26 giugno 2006 riguardante il

versamento di un “bonus di presenza” equivalente a tre mensilità salariali versato

al termine di un contratto di lavoro ha rilevato quanto segue:

"

(…)

3.

Le bonus ici en cause ne saurait être considéré

comme une indemnité pour inconvénients liés à l'exécution du travail dont font

notamment partie les indemnités versées pour travail de nuit, travail par

équipes, travail le dimanche, travail salissant, travail de chantier etc. (voir Boris Rubin, Assurance-chômage - Droit fédéral - Survol des

mesures de crise cantonales - Procédure, Délémont 2005, p. 193; également ATF 115 V 326). Le

seco l'admet à juste titre en instance fédérale, de sorte qu'il n'y a pas lieu

de discuter plus avant cette question. Celui-ci soutient par contre que ce

bonus ne constitue pas un salaire «obtenu normalement». En effet, durant la

période du 1er juillet au 31 décembre 2001, l'assuré avait réalisé un salaire mensuel de 7'173 fr. 80; sous contrat de durée déterminée, il avait perçu

pratiquement le même salaire (7'000 fr.). La prime de 21'000 fr. était donc

avant tout liée au contexte particulier de la fermeture de la société. La prise en considération dans le gain assuré d'une telle somme,

équivalente à trois salaires mensuels et versée pour une période de travail

aussi courte, porterait atteinte à l'un des buts de l'assurance-chômage qui est

de garantir une compensation équitable du manque à gagner causé par la perte du

travail.

4.

4.1

Le salaire pris en compte comme gain assuré se

rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5

al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort

d'ailleurs de la formulation «normalement» contenue dans le texte légal de

l'art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., p. 191;

cf. également Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 303 p. 116). Certains montants perçus par le

salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain

assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de

l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains

accessoires (ATF 125 V 478 consid.

5a) ou encore des indemnités de frais (voir la référence citée dans DTA 1992 n°

14.

p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet pas vocation d'indemniser les

pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les

allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de

fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur

les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en

justice (ATF 122 V 363 consid.

3.

et les références).

4.2

En l'espèce, on peut douter que le «bonus de

présence» perçu par L.________ ait le caractère d'une gratification comme l'ont

considéré les premiers juges. Par gratification, il

faut en effet entendre, selon l'art. 322d CO, une rétribution spéciale accordée

en sus du salaire par l'employeur à certaines occasions telles Noël ou la fin

de l'exercice annuel. Or, dans le cas présent et aux dires même de l'assuré, la

fixation contractuelle du bonus était destinée à garantir à l'employeur

l'engagement et la motivation de ses employés pour les trois mois d'activité

restants avant la fermeture définitive de l'établissement en Suisse. Quoi qu'il

en soit et indépendamment de la qualification juridique qu'un juge civil

pourrait être amené à retenir ici, on doit donner raison au seco. A examiner

les conditions salariales de l'assuré auprès de X.________ SA depuis 1998, on

constate que celui-ci n'a jamais obtenu un salaire mensuel de base supérieur à

7'000 fr. (7'183 fr. 80 si l'on tient compte de la participation de l'employeur

à la prime de l'assurance-maladie). Il ne ressort pas non plus du dossier que

l'assuré aurait régulièrement été mis au bénéfice d'une gratification d'une

telle importance depuis octobre 1998. Par ailleurs, il n'apparaît pas que

L.________ aurait, sous le nouveau contrat de travail de durée déterminée,

assumé des responsabilités plus importantes ou que ses conditions de travail

auraient subi un changement significatif par rapport aux années précédentes. Le

seul fait que le paiement du montant de 21'000 fr. était soumis à la

réalisation de certains objectifs n'est à cet égard pas décisif. L'ensemble de

ces éléments permettent de conclure que le «bonus de présence» procédait de

circonstances tout à fait particulières qui ne se sont produites qu'une fois, à

l'occasion de la cessation d'activité de la société. Dans cette mesure, on ne

peut pas parler de salaire «obtenu normalement» au sens de l'art. 23 al. 1 LACI

et c'est à juste titre que la caisse n'en a pas tenu compte dans la fixation du

gain assuré de l'intéressé.

L’importo

versato all’insorgente è piuttosto da ricondurre ad un’indennità risarcitoria

ex art. 336a CO (indennità per disdetta abusiva), in quanto il lavoratore ha

contestato il licenziamento del 7 dicembre 2007 ritenendolo appunto lesivo

della norma suindicata e la __________, in tale

contesto, ha versato all’assicurato la somma di fr. 19'000.-- (doc. 4, 5, 6).

A tal

proposito B. Rubin (in Assurance-chômage

Droit fédéral. Survol des mesures cantonales. Procédure. 2e édition mise à jour

et complétée, pag. 310) evidenzia che:

"

(…)

Les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al.3 CO

ont un caractère pénal. Elles représentent la contrepartie du tort causé par

une résiliation abusive ou un licenciement injustifié et visent à sanctionner

une violation du droit. (…)

Après tout, l’indemnité dont il est question à

l’art. 336a CO peut devoir être versée par chacune des parties au contrat de travail

et n’est donc pas directement liée à une prestation de travail. C’est

pourquoi les indemnités fondées sur les art. 336a et 337c al.3 CO ne

constituent pas des éléments du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2

LAVS et ne sauraient par conséquent être prises en considération dans le calcul

du gain assuré" (la

sottolineatura è del redattore).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione la Cassa ha stabilito che l’indennità di due mesi di salario versata dal precedente

datore di lavoro non può essere presa in considerazione per la determinazione

del guadagno assicurato del ricorrente.

La

decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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