38.2009.105
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8 marzo 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2009.105
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, TCA
Titolo:
Sospensione di 15 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per aver colpevolmente perso l'impiego: insorgente licenziata per aver fornito ad uno studio grafico concorrente una foto, contribuendo in maniera rilevante alla realizzazione di un manifesto pubblicitario
LICENZIAMENTO / DISDETTA
SANZIONE
art. 321a cpv. 1 CO
art. 321e cpv. 2 CO
art. 30 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.105
CI/DC/sc
Lugano
8 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. A partire
dal 1° febbraio 2009 RI 1 ha lavorato presso la ditta __________ di __________
in qualità di grafica. Il contratto di lavoro prevedeva, tra l’altro, la
seguente clausola:
"
[...] Diligenza, segreto: durante il
rapporto di lavoro è fatto obbligo al dipendente di eseguire con diligenza il
lavoro assegnato, di salvaguardare gli interessi della ditta, e di serbare il
segreto su tutte le informazioni tecniche, economiche, amministrative,
contabili, organizzative, di clientela o di qualsiasi altra natura, relative
all’attività svolta in virtù del presente contratto, di cui fosse venuto a
conoscenza, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle sue
mansioni. […]" (cfr. doc.
17)
1.2. Con
raccomandata a mano del 1° luglio 2009 la __________ ha disdetto il contratto
di lavoro con RI 1 per il 31 agosto 2009, liberandola con effetto immediato
dall’obbligo di presenza sul posto di lavoro. La ditta ha motivato il
licenziamento con il mancato rispetto, da parte dell’assicurata, della clausola
“Diligenza, segreto” del contratto di lavoro.
1.3. A partire
dal 1° settembre 2009 RI 1 ha controllato la disoccupazione (cfr. doc. 12).
Con
lettera del 2 settembre 2009 la Cassa CO 1 ha richiesto alla datrice di lavoro
Fatti
i motivi dettagliati che l'hanno spinta a sciogliere il rapporto di lavoro con
l’assicurata (cfr. doc. 6).
Con
scritto del 4 settembre 2009 la ditta ha così risposto:
"
[...] la nostra ex-dipendente, RI 1, grafica, ha
lavorato assieme a un altro studio grafico concorrente intanto che era alle
nostre dipendenze. Siamo venuti a conoscenza di questo lavoro perché un
manifesto esposto al pubblico portava la firma della signora RI 1 assieme a un
grafico di nome __________, nostro ex-dipendente, vedi manifesto allegato con
le due firme. La nostra ditta non accetta che i nostri dipendenti lavorano per
altri studi concorrenti. […]" (cfr. doc. 7)
1.4. Con
decisione su opposizione del 30 novembre 2009 la Cassa di disoccupazione ha
confermato la propria precedente decisione del 22 settembre 2009 (cfr. doc. A5)
ed ha inflitto all'assicurata una sospensione di 15 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio
impiego (cfr. doc. A9).
1.5. Con ricorso
del 15 dicembre 2009 l’assicurata, tramite la propria rappresentante, ha
postulato l’annullamento della decisione del 22 settembre 2009.
A
sostegno della sua pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto che non è stata
data sufficiente rilevanza all’inesistenza di un rapporto di lavoro tra lei e
lo studio __________. L’insorgente avrebbe collaborato per l’__________ come
volontaria già prima di lavorare per lo __________. Inoltre __________, grafico
incaricato dall’associazione, avrebbe utilizzato la foto scattata
dall’assicurata solo per puro caso e senza alcuna retribuzione all’insorgente.
La datrice di lavoro non avrebbe subito alcun danno, né avrebbe mai rischiato
di subirne, a causa del comportamento dell’assicurata (cfr. doc. I).
1.6. In risposta
la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rimproverando
all’assicurata di avere agito con negligenza e sostenendo che quest’ultima, per
correttezza, avrebbe potuto avvisare la datrice di lavoro prima di
intraprendere la collaborazione in questione (cfr. doc. III).
1.7. Con scritto
del 20 gennaio 2010 la rappresentante dell’assicurata ha ripreso le proprie
conclusioni ricorsuali, spiegando inoltre che:
"
[...] Il sig.re __________ sapendo che la sig.ra
RI 1 lavorava come volontaria per l’__________ per accorciare le vie e i tempi
chiese direttamente a lei se per caso avesse una foto da usare per il manifesto
senza passare prima dall’__________. La foto fu scelta nell’archivio
fotografico della sig.ra RI 1 e non le fu dato un mandato esplicito per una
foto fatta ad hoc. […]"
(cfr. doc. V)
1.8. Le parti
hanno ancora avuto modo di esprimersi con scritti del 27 gennaio 2010 (cfr.
doc. VII) e del 5 febbraio 2010 (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La
disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo
comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria
dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per
cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il
comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla
disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze
del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V
242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata
unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora
DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della
Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente
la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21
giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag.
236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17 ottobre
2000; Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 N° 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre
2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio
secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per
loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di
impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI
(cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro
la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2007).
2.3. La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,
consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,
pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17
marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso
dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione,
la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Per
costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di
sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con
quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81
consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38/03 del 6 maggio 2003; STFA C
207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una
sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593 il Tribunale
federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la
quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il
proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
11.1 Alla luce
della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la
Considerandi
valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel
comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2
Dagli atti
dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario
amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che
all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei
conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi
caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le
responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo
tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,
mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro
dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli
atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti
tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato
seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,
essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi
senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto
evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
I citati comportamenti non giustificano tuttavia
l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15
pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97
del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente
per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la
durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C
48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione
di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,
a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva
abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre
ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze
ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata
decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per
avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V
593).
In una
sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16
giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10
anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva
adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei
colleghi di lavoro.
In una
sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la
durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato
dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto
l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una
sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la
sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato
verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di
terzi.
In una
sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15,
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato
che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In
un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25
giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata
licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un
cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non
l'avrebbe venduto.
In una
sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16
giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito
le disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una
sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la
riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto
sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del
datore di lavoro.
In una
sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a
20.
giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato
licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.
In una
sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10
giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato
licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di
lavoro.
Il TFA ha
invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato
licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,
non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);
licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro
(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a
fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18
ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista
presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un
postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto
immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei
prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta
perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto
fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);
disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la
licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di
notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre
2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari
al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA
1993/1994, pag. 24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei
seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel
riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003
); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata
non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale
si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8
agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva
sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un’occasione (STCA dell'8
agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al
fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con
una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002,
38.2002
); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione
sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale
attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione
indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto
di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e
gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più
le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292);
disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22
marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei
confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta
per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un
valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e
disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto
che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati,
senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta alla ricorrente
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce
dapprima che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita
del posto di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3),
dall'altra, per ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito
al datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del
rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 del Codice delle
Obbligazioni (CO). Basta, al contrario, un comportamento non corretto o il
cattivo carattere del dipendente, purché abbia costituito per il datore di
lavoro il motivo della disdetta del rapporto d'impiego (cfr. consid. 2.2).
È, poi,
sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno
a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe
perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA n.
38.2003.46
del 9 febbraio 2004 nella causa B.).
Inoltre,
secondo l'art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire con diligenza il
lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del
datore di lavoro.
L'art.
321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali
il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere
(su questi aspetti cfr. G.
Aubert, Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO, in: Commentaire
romand, Code des obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco
2003, pag. 1684 N° 1-4 e pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2a ed., Ed. Réalités sociales,
Losanna 1996, pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
15a ed., Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70 e J. Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., Ed. Paul
Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61).
Nella
presente fattispecie può rimanere aperta la questione di sapere se l'assicurata
ha violato i suoi obblighi contrattuali (cfr. consid. 1.1 e 1.2) oppure no.
Infatti
essa è stata certamente colpevolmente licenziata per il proprio comportamento
ai sensi della giurisprudenza federale in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. consid. 2.2).
Dagli
atti dell'incarto risulta infatti che __________, ex dipendente della __________
ed in rapporto di relazione con RI 1 (cfr. doc. A4), ha chiesto a quest’ultima se
avesse una foto da usare per il manifesto della manifestazione __________, immagine
che la ricorrente ha provveduto a fornire (cfr. doc. A7, doc. V). La messa a
disposizione di una fotografia costituisce, già di per sé, un importante
contributo alla realizzazione di un manifesto pubblicitario. Ora, la __________
di __________ ha per scopo, tra gli altri, la realizzazione di manifesti
pubblicitari (cfr. a tal proposito l’iscrizione a Registro di commercio
pubblicata in www.hrati.ch). Con la fornitura di una propria fotografia allo
scopo di realizzare un manifesto pubblicitario, RI 1 ha contribuito in maniera
rilevante all’attività di un concorrente della __________. Per questo, prima di
consegnare la foto a __________, l’insorgente avrebbe dovuto informare la
datrice di lavoro.
In simili
condizioni questo Tribunale non può che ritenere l'assicurata colpevole del
proprio stato di disoccupazione e confermare la sanzione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI, in quanto la
ricorrente è stata licenziata se non per aver violato il proprio obbligo di
diligenza, almeno a causa del suo comportamento.
Tenuto
conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso, la
sospensione di 15 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione comminata
dalla Cassa risulta adeguata. Essa rispetta il principio della proporzionalità
(cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).
La
decisione su opposizione del 30 novembre 2009 va pertanto confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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