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Decisione

38.2009.105

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi dettagliati che l'hanno spinta a sciogliere il rapporto di lavoro con

l’assicurata (cfr. doc. 6).

Con

scritto del 4 settembre 2009 la ditta ha così risposto:

"

[...] la nostra ex-dipendente, RI 1, grafica, ha

lavorato assieme a un altro studio grafico concorrente intanto che era alle

nostre dipendenze. Siamo venuti a conoscenza di questo lavoro perché un

manifesto esposto al pubblico portava la firma della signora RI 1 assieme a un

grafico di nome __________, nostro ex-dipendente, vedi manifesto allegato con

le due firme. La nostra ditta non accetta che i nostri dipendenti lavorano per

altri studi concorrenti. […]" (cfr. doc. 7)

1.4. Con

decisione su opposizione del 30 novembre 2009 la Cassa di disoccupazione ha

confermato la propria precedente decisione del 22 settembre 2009 (cfr. doc. A5)

ed ha inflitto all'assicurata una sospensione di 15 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio

impiego (cfr. doc. A9).

1.5. Con ricorso

del 15 dicembre 2009 l’assicurata, tramite la propria rappresentante, ha

postulato l’annullamento della decisione del 22 settembre 2009.

A

sostegno della sua pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto che non è stata

data sufficiente rilevanza all’inesistenza di un rapporto di lavoro tra lei e

lo studio __________. L’insorgente avrebbe collaborato per l’__________ come

volontaria già prima di lavorare per lo __________. Inoltre __________, grafico

incaricato dall’associazione, avrebbe utilizzato la foto scattata

dall’assicurata solo per puro caso e senza alcuna retribuzione all’insorgente.

La datrice di lavoro non avrebbe subito alcun danno, né avrebbe mai rischiato

di subirne, a causa del comportamento dell’assicurata (cfr. doc. I).

1.6. In risposta

la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rimproverando

all’assicurata di avere agito con negligenza e sostenendo che quest’ultima, per

correttezza, avrebbe potuto avvisare la datrice di lavoro prima di

intraprendere la collaborazione in questione (cfr. doc. III).

1.7. Con scritto

del 20 gennaio 2010 la rappresentante dell’assicurata ha ripreso le proprie

conclusioni ricorsuali, spiegando inoltre che:

"

[...] Il sig.re __________ sapendo che la sig.ra

RI 1 lavorava come volontaria per l’__________ per accorciare le vie e i tempi

chiese direttamente a lei se per caso avesse una foto da usare per il manifesto

senza passare prima dall’__________. La foto fu scelta nell’archivio

fotografico della sig.ra RI 1 e non le fu dato un mandato esplicito per una

foto fatta ad hoc. […]"

(cfr. doc. V)

1.8. Le parti

hanno ancora avuto modo di esprimersi con scritti del 27 gennaio 2010 (cfr.

doc. VII) e del 5 febbraio 2010 (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa

evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La

disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo

comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha

fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di

lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Secondo

giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione

non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.

2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto

2003, consid. 2.3).

La

sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria

dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per

cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il

comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla

disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze

del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V

242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata

unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora

DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della

Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente

la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21

giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag.

236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17 ottobre

2000; Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 N° 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre

2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio

secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per

loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di

impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI

(cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro

la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2007).

2.3. La costante

giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore

ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi

contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la

sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà

nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il

caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò

significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo

datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per

ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove

(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere

l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,

consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,

pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al

principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF

123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17

marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso

dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione,

la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Per

costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di

sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con

quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81

consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38/03 del 6 maggio 2003; STFA C

207/05 del 31 ottobre 2006).

2.5. In una

sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593 il Tribunale

federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la

quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il

proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"

11.1 Alla luce

della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la

Considerandi

valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel

comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.

11.2

Dagli atti

dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario

amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che

all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei

conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi

caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le

responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo

tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,

mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro

dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli

atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti

tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato

seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,

essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi

senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto

evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata

decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16

giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10

anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva

adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei

colleghi di lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la

durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato

dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto

l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la

sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15,

l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato

che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25

giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un

cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non

l'avrebbe venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16

giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito

le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la

riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale

delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a

20.

giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato

licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro

(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a

fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista

presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un

postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto

immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei

prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta

perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto

fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);

disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la

licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di

notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre

2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari

al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA

1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003

); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata

non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale

si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8

agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva

sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un’occasione (STCA dell'8

agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al

fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con

una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002,

38.2002

); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione

sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale

attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione

indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto

di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e

gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più

le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292);

disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22

marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei

confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta

per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un

valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e

disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto

che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati,

senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta alla ricorrente

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce

dapprima che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita

del posto di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3),

dall'altra, per ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito

al datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del

rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 del Codice delle

Obbligazioni (CO). Basta, al contrario, un comportamento non corretto o il

cattivo carattere del dipendente, purché abbia costituito per il datore di

lavoro il motivo della disdetta del rapporto d'impiego (cfr. consid. 2.2).

È, poi,

sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno

a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe

perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA n.

38.2003.46

del 9 febbraio 2004 nella causa B.).

Inoltre,

secondo l'art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire con diligenza il

lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del

datore di lavoro.

L'art.

321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore

si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo

al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche

che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali

il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere

(su questi aspetti cfr. G.

Aubert, Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO, in: Commentaire

romand, Code des obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco

2003, pag. 1684 N° 1-4 e pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, Commentaire

du contrat de travail, 2a ed., Ed. Réalités sociales,

Losanna 1996, pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,

15a ed., Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70 e J. Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., Ed. Paul

Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61).

Nella

presente fattispecie può rimanere aperta la questione di sapere se l'assicurata

ha violato i suoi obblighi contrattuali (cfr. consid. 1.1 e 1.2) oppure no.

Infatti

essa è stata certamente colpevolmente licenziata per il proprio comportamento

ai sensi della giurisprudenza federale in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. consid. 2.2).

Dagli

atti dell'incarto risulta infatti che __________, ex dipendente della __________

ed in rapporto di relazione con RI 1 (cfr. doc. A4), ha chiesto a quest’ultima se

avesse una foto da usare per il manifesto della manifestazione __________, immagine

che la ricorrente ha provveduto a fornire (cfr. doc. A7, doc. V). La messa a

disposizione di una fotografia costituisce, già di per sé, un importante

contributo alla realizzazione di un manifesto pubblicitario. Ora, la __________

di __________ ha per scopo, tra gli altri, la realizzazione di manifesti

pubblicitari (cfr. a tal proposito l’iscrizione a Registro di commercio

pubblicata in www.hrati.ch). Con la fornitura di una propria fotografia allo

scopo di realizzare un manifesto pubblicitario, RI 1 ha contribuito in maniera

rilevante all’attività di un concorrente della __________. Per questo, prima di

consegnare la foto a __________, l’insorgente avrebbe dovuto informare la

datrice di lavoro.

In simili

condizioni questo Tribunale non può che ritenere l'assicurata colpevole del

proprio stato di disoccupazione e confermare la sanzione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI, in quanto la

ricorrente è stata licenziata se non per aver violato il proprio obbligo di

diligenza, almeno a causa del suo comportamento.

Tenuto

conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso, la

sospensione di 15 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione comminata

dalla Cassa risulta adeguata. Essa rispetta il principio della proporzionalità

(cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).

La

decisione su opposizione del 30 novembre 2009 va pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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