38.2009.106
Decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento non può essere confermata dal TCA.Rinvio per nuovi accertamenti sia con riferimento al profilo oggettivo,
12 luglio 2010Italiano57 min
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Numero d'incarto:
38.2009.106
Data decisione, Autorità:
12.07.2010, TCA
Titolo:
Decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento non può essere confermata dal TCA.Rinvio per nuovi accertamenti sia con riferimento al profilo oggettivo,che a quello soggettivo
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 43 LPGA
art. 15 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.106
cr/DC/sc
Lugano
12 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 la Sezione del lavoro ha
confermato la propria decisione del 1° ottobre 2009 (doc. 8), con la quale ha
stabilito che l’assicurato doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento a
partire dal 17 marzo 2009, con la seguente motivazione:
"
(…)
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti
emerge segnatamente quanto segue:
-
con scritto del 16 marzo 2009 trasmesso all’URC,
l’opponente ha chiesto di essere lasciato tranquillo. A questo proposito si
osserva che l’assicurato non si è presentato ai colloqui di consulenza del 24
marzo 2009 e del 25 giugno 2009, come pure non ha svolto le ricerche di lavoro
dal 10 al 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 sino alla metà di aprile 2009.
Con decisione del 14 aprile 2009, l’URC ha del resto sospeso l’assicurato per
la durata di 15 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo indicato sopra;
-
il signor RI 1 ha rifiutato di presentarsi
presso la dr.ssa __________ per la prevista visita di controllo, nonostante sia
stato ulteriormente sollecitato dall’UG con scritto del 19 giugno 2009. Il
medico fiduciario ha tuttavia potuto raccogliere informazioni utili per la
valutazione del suo caso, in occasione del colloquio telefonico, avvenuto con
l’assicurato lo scorso 9 luglio 2009;
-
con rapporto del 21 luglio 2009, la dr.ssa __________
ha concluso che l’opponente non è in grado di proseguire l’esercizio della sua
professione e che attualmente egli è pienamente inabile al lavoro. Il medico
fiduciario è giunto a tale conclusione dopo aver esaminato la documentazione
trasmessa dal servizio cantonale, avuto un colloquio telefonico con
l’assicurato e sentito il parere del medico curante. Quest’ultimo, con scritto
del 14 agosto 2009, ha aderito alle conclusioni a cui è giunto il medico di
fiducia, aggiungendo che vi sarebbero le premesse per chiedere una rendita di
invalidità.
Ora, visto quanto sopra e alla luce della
menzionata giurisprudenza e direttiva amministrativa, si ritiene che il signor RI
1 non sia idoneo al collocamento, ciò a decorrere dal 17 marzo 2009 (giorno
seguente quello in cui ha chiesto per iscritto all’URC di essere, in sostanza,
esonerato dall’adempimento degli obblighi di controllo). In particolare,
ritenuto come il medico fiduciario della Sezione del lavoro – dello stesso
parere anche il medico curante – abbia stabilito che l’assicurato sia
attualmente totalmente inabile al lavoro, è necessario concludere che, dal
punto di vista oggettivo, egli non è idoneo al collocamento. Viene inoltre a
mancare anche l’aspetto soggettivo, segnatamente una sufficiente volontà e
disponibilità a svolgere un’attività dipendente.” (Doc. B1)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha indicato di non essere assolutamente d’accordo con la decisione
dell’amministrazione (doc. I).
A seguito
del decreto di completazione dell’11 gennaio 2010 di questo Tribunale (cfr.
doc. II), con scritto del 27 gennaio 2010, l’assicurato ha precisato di essere
sempre stato idoneo al collocamento e di essersi sempre reso disponibile ad
accettare e a svolgere qualsiasi attività dipendente.
L’interessato
ha sottolineato di non essersi presentato al colloquio di consulenza del 24
marzo 2009 presso l’URC in quanto influenzato e demoralizzato per non avere
trovato, fino a quel momento, un lavoro. Quanto al fatto di non essersi
presentato alla visita presso la dr.ssa __________, egli ha rilevato di essersi
comportato in tale modo perché non riteneva necessario sottoporsi ad un simile accertamento.
Egli ha aggiunto che da questo suo atteggiamento non si poteva comunque
concludere che egli fosse inabile al lavoro, come invece ha ritenuto, a suo
avviso a torto, la dr.ssa __________, dopo avere intrattenuto con lui solo un
colloquio telefonico e senza mai visitarlo personalmente.
L’assicurato
ha quindi concluso che “ritenere il sottoscritto inidoneo al collocamento sulla
base di condizioni fisiche e mentali mai accertate personalmente mediante una
visita non può che essere contestato”, chiedendo dunque che gli vengano
riconosciute le indennità di disoccupazione non versate a partire dal 17 marzo
2009 fino al 31 ottobre 2009.
Egli si è
detto disponibile a sottoporsi, eventualmente, ad un accertamento medico (doc.
I).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le
medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (doc.
V).
1.4. Pendente
causa il TCA ha chiesto alcune precisazioni alla Sezione del lavoro (doc. VII).
L’amministrazione,
dopo avere contattato il consulente dell’URC dell’assicurato (cfr. doc. VIII +
bis), ha risposto con scritto dell’11 maggio 2010 (doc. X + 48-50).
1.5. La risposta
dell’amministrazione e i documenti ivi allegati sono stati trasmessi
all’assicurato per una presa di posizione (doc. XI).
L’assicurato
è, tuttavia, rimasto silente.
in
diritto
2.1. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere ritenuto idoneo al
collocamento oppure no.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f).
L’art. 15
cpv. 1 LADI prevede che il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono
considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato
del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata
un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con
l’assicurazione per l’invalidità.
Al
riguardo, l’art. 15 OADI precisa che:
" Per
stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i
servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità.
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i particolari d’intesa
con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).
Il capoverso 1 è
parimenti applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento
degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione
infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione
militare o della previdenza professionale (cpv. 2).
Un impedito fisico o
psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non
sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato
all'assicurazione invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è
considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra
assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da
parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno
(cpv. 3)."
Infine, l’art. 15 cpv. 3 LADI stabilisce che il servizio
cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un
disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Alla luce
dell’art. 15 cpv. 2 LADI, anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente
in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque
considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l'handicap non
deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità
(DLA 1991 pag. 95).
La
fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di
cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o
inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. DTF 136 V 97; STFA C
286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37;
DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02;
DLA 1995 Nr. 30 p. 171).
In tale
ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il
disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI
e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.
Per
contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al
lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’articolo 15
capoverso 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del
diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).
Per la
categoria di assicurati di cui al capoverso 3 dell'art. 15 OADI, il concetto di
idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato
introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione
disoccupazione. Tale norma impedisce che l’assicurazione disoccupazione e gli
altri rami delle assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate
prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., p. 96).
Il TFA,
in una sentenza C 160/06 del 19 marzo 2007, ha stabilito che, anche in questa ipotesi, occorre che sia realizzato l’aspetto soggettivo dell’idoneità al
collocamento ed ha rilevato:
"
(…)
3.2.1Entgegen der noch im vorinstanzlichen Verfahren
vertretenen Rechtsauffassung des Beschwerdeführers bedeutet die
Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutungsregel des
Art.15 Abs.3 AVIV nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosentaggeld
bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invaliden- oder Unfallversicherung.
Vermittlungsfähigkeit verlangt objektiv Arbeitsberechtigung und
Arbeitsfähigkeit und subjektiv die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend
den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen.
Bei körperlich oder geistig Behinderten werden gemäss Art.15 Abs.3 AVIV einzig
an die Arbeitsfähigkeit (als eines der beiden objektiven Elemente der Vermittlungsfähigkeit)
geringere Anforderungen gestellt, um dieser Personengruppe die
Anspruchsberechtigung im System der Arbeitslosenversicherung zu sichern. Das
subjektive Element der Vermittlungsbereitschaft ist demgegenüber auch bei der
Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten.
Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist dabei die Bereitschaft
zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, Rz270 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, BandXIV: Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und
ergänzte Auflage, Basel 2007). Eineversicherte Person, die sich bis zum
Entscheid der Organe der Unfall- oder Invalidenversicherung als nicht
arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit
annimmt, ist deshalb nicht vermittlungsfähig (ARV 2004 S.124, C272/02)." (Le sottolineature sono della redattrice)
In una sentenza 8C_5/2009 del 2 marzo 2010 pubblicata in DTF 136 V
95 il Tribunale federale ha stabilito che una persona che si è
annunciata all'assicurazione invalidità per la riscossione di prestazioni e
che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo parziale per motivi di salute, è
interamente disoccupata, in virtù dell'obbligo di anticipare le prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione ha diritto a una piena indennità giornaliera di disoccupazione
se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità
lavorativa medicalmente attestata (consid. 5-7).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che
l’assicurato deve essere soggettivamente disposto ad accettare una nuova
occupazione, in caso contrario egli va considerato inidoneo al collocamento
(cfr. DTF 136 V 104: “Will eine versicherte Person aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkung allerdings gar nicht mehr arbeiten, oder schätzt
sie sich selber als ganz arbeitsunfähig ein, so ist sie vermittlungsunfähig. Selbst wenn in einem solchen Fall eine ärztliche Bestätigung
vorliegt, wonach entgegen der subjektiven Einschätzung der neubehinderten
Person eine (teilweise) Arbeitsfähigkeit bestehe, bleibt es bei der
Vermittlungsunfähigkeit mangels Vermittlungsbereitschaft. Unter diesen
Umständen hat die versicherte Person keinen Anspruch auf (Vor-)Leistungen der
Arbeitslosenversicherung (SCHNEIDER, a.a.O., S. 77).").
2.2. In una sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata
in DLA 1996/1997 pag. 191 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino
al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua
domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha
diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Sempre il
TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N.
19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al
collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue
dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.
L'assicurazione
per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un
carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere
inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di
assicurazione contro la disoccupazione - e dunque non ha diritto all'indennità
- anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il
diritto a una rendita di invalidità.
La
necessità dell’idoneità soggettiva al collocamento, costantemente confermata
negli anni (cfr. STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; STFA C 282/05 del 3 marzo
2006), è stata ribadita dal Tribunale federale, in una sentenza 8C_623/2008
dell’11 febbraio 2009:
"
(…)
Dieses subjektive Element ist auch bei der
Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Denn
eine versicherte Person, die sich bis zum Entscheid der Invalidenversicherung
als nicht arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare
Arbeit annimmt, ist nicht vermittlungsfähig."
Questo
Tribunale, con sentenza dell’8 febbraio 2000, pubblicata in RDAT II-2000 N. 89
pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato
inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell'AI,
oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale,
dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna
occupazione.
In quel caso l’assicurato,
al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto
non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di
disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% -
incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio
del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non
avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente
dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente
inabile al lavoro.
In una
sentenza 38.2005.99 del 10 aprile 2006 – cresciuta incontestata in giudicato -
il TCA ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione aveva ritenuto
un assicurato inidoneo soggettivamente al collocamento, sottolineando che
l’interessato aveva a più riprese dichiarato di essere inabile al lavoro in misura
totale, come attestato dal proprio medico curante.
In
un’altra sentenza 38.2007.18 del 26 luglio 2007, il TCA ha confermato la
decisione di inidoneità soggettiva al collocamento presa dall’amministrazione
nei confronti di un assicurato, che si è sempre dichiarato inabile al lavoro in
misura totale in qualsiasi attività. Questa sentenza è cresciuta incontestata
in giudicato.
Infine,
in un’altra sentenza 38.2007.30 del 26 luglio 2007 - cresciuta incontestata in
giudicato - il TCA ha ancora una volta confermato la decisione con la quale la
Sezione del lavoro ha ritenuto inidoneo soggettivamente al collocamento un
assicurato, il quale, sia compilando la domanda di indennità di disoccupazione,
sia in occasione dell’intervista iniziale con il proprio collocatore, aveva
dichiarato di non essere nella condizione di lavorare in alcuna percentuale e
attività.
2.3. L’art.
43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
Se l’assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
L'art. 43
cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e
di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo
scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare
e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA,
bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3
LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti
Fatti
i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art.
29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La
violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel
caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le
sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43
cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in
base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come
scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di
non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla
base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un
provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005
nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).
2.4. Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella
causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C
43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C
1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V
102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123
consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10
gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 17 marzo
2009, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurato è stato
ritenuto inidoneo al collocamento, al 16 dicembre 2009, quando è stata emanata
la decisione su opposizione contestata.
Eventuali
fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono,
se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.
2.5. Nell’evenienza
concreta l’assicurato è stato attivo presso l’Azienda Agricola __________ di __________,
nell’ambito di un programma di inserimento professionale, dal 2 agosto 2006 al
31 ottobre 2007 (cfr. doc. 47a).
In
seguito, egli si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2007
(doc. 43).
A partire
dal 1° novembre 2007 e fino al 31 ottobre 2008, egli è stato assunto, al 50%,
dall’Associazione __________ di __________, in qualità di autista responsabile
del trasporto dei detenuti da e per il __________, conseguendo un guadagno
intermedio di fr. 1’750 (cfr. doc. 35/17). Questo rapporto di lavoro non è poi
stato rinnovato da parte del datore di lavoro per motivi di risparmio (cfr.
doc. 3/31).
L’assicurato,
ritenendo ingiusto e poco dignitoso il guadagno percepito per la sua attività
al 50% presso __________ di __________, ha scritto numerose lettere ad autorità
politiche e giudiziarie, manifestando il proprio malcontento (cfr. doc. 47).
In data
16 marzo 2009 l’assicurato ha inviato al proprio consulente del personale il
seguente scritto:
"
Vi chiedo unicamente e in modo cortese di
lasciarmi tranquillo. In seguito alla vicenda lavorativa già ben nota mi
ritrovo in una situazione estremamente difficile.
1- causa civile da risolvere
2- senza attività lavorativa (6 mesi)
3- costi fatture (7'500.- circa) da sostenere. Senza nessun aiuto
finanziario
4- mi sostengo unicamente attraverso le indennità di disoccupazione
(circa 1'750.-)
5- non so se mi verranno addebitati i costi
giudiziari
Non voglio assolutamente compromettere il mio
stato di salute. Vorrei unicamente seguire il consiglio del __________ (__________)
per il quale mi ha suggerito. Svolgere delle passeggiate, apprezzare la natura,
senza pensare a nient’altro in questo momento.
Mi sono rivolto al medico, dr. __________ (__________)
descrivendo brevemente la situazione che si è venuta a creare.
Pertanto, vi ringrazio per la vostra cortese
attenzione.” (Doc. 42/1)
Con
scritto del 26 marzo 2009, il consulente del personale incaricato, dopo avere
constatato che dalla documentazione all’incarto mancavano le ricerche di lavoro
svolte dall’assicurato dal 10 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 e dal 14
gennaio 2009 in poi, ha inviato all’assicurato una richiesta di giustificazione
(cfr. doc. 42/9).
In data
31 marzo 2009, il consulente del personale ha inviato alla Sezione del lavoro
una “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento”, del seguente tenore:
"
Fattispecie:
In sede di colloquio del 19.02.2009, l’assicurato
non ha consegnato le ricerche di lavoro svolte dal 14.01.2009 in poi e gli è
stato quindi concesso di consegnarle in occasione del colloquio successivo,
fissato per il 10.03.2009. In tale data non si è presentato asserendo di essere
ammalato ed è stato nuovamente convocato per il giorno 24.03.2009. Nel
contempo, in data 17.03.2009, ci è pervenuta una sua missiva nella quale ci
chiedeva di essere lasciato tranquillo. Al colloquio previsto per il giorno 24.03.2009
non si è presentato, contattandoci telefonicamente ribadendo quanto già
richiesto per lettera, vale a dire di voler essere lasciato tranquillo, di non
avere più intenzione di presentarsi presso i nostri uffici e di non essere
intenzionato a svolgere ulteriori ricerche di lavoro ritenendo le stesse
inutili visto che finora non ha trovato lavoro.
Domanda:
Sulla base degli elementi su esposti,
l’assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento?” (Doc. 42)
A seguito
di tale richiesta, la Sezione del lavoro, con scritto dell’8 aprile 2009, ha comunicato all’assicurato quanto segue:
"
L’Ufficio regionale di collocamento di __________
ci ha trasmesso per decisione la comunicazione 31.03.2009 relativa alla
verifica dell’idoneità al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 LADI).
Sulla base della documentazione in nostro
possesso risulta che:
- dal 14 gennaio 2009 non ha presentato alcuna
ricerca di lavoro;
- con lettera 16 marzo 2009 dichiara, in buona
sostanza, di voler essere lasciato “tranquillo” per non compromettere il suo
stato di salute e di seguire unicamente i consigli suggeriti, a suo dire, dal __________.
Si prospetta quindi un’eventuale decisione di
inidoneità al collocamento.
Visto che l’idoneità al collocamento è una delle
condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa
decisione comporterebbe il diniego di tali indennità.
La invitiamo pertanto a formulare eventuali
osservazioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Non
ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato procederemo all’emissione di
una decisione in base agli atti in nostro possesso.
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che,
durante il periodo di verifica dell’idoneità al collocamento, la sua cassa di
disoccupazione non effettuerà nessun pagamento delle indennità giornaliere e
che i suoi obblighi di controllo (p.es. colloqui con il suo consulente del
personale e ricerche di lavoro) rimangono invariati.” (Doc. 41)
Con osservazioni del 14 aprile 2009 l’assicurato,
allora rappresentato dal signor __________, ha rilevato:
"
(…)
Corrisponde al vero che il mio patrocinato a far
tempo dal 14 gennaio 2009 non ha presentato nessuna ricerca di occupazione e
l’attività di ricerca di un posto di lavoro è ripresa unicamente a inizio del
presente mese di aprile. Ne consegue con evidenza una lacuna nell’adempimento
degli obblighi da parte dell’assicurato. Inadempienza sulla quale evidentemente
si esprimerà codesta Lodevole Sezione del Lavoro e meglio per il tramite di una
decisione prossima ventura che stabilirà la sanzione a carico del signor RI 1.
Ciò non di meno, la questione – dal mio punto di
vista – non si pone in nessun caso nei termini di inidoneità al collocamento,
bensì solo nei termini di una mancata presentazione per un certo lasso di tempo
delle prove di ricerca di occupazione.
Concretamente il signor RI 1, scrivendo di voler
essere lasciato “tranquillo”, per non compromettere il suo stato di salute, non
intendeva porre in evidenza un precario stato di salute e dunque una incapacità
lavorativa e/o una impossibilità ad assumere un lavoro nella misura in cui gli
venisse offerto attraverso l’URC e/o attraverso una ricerca attiva
dell’occupazione. Da questo punto di vista ne consegue che il signor RI 1 è da
considerarsi del tutto collocabile ai sensi dei disposti LADI.
A titolo abbondanziale in questa sede si
autorizza codesta Lodevole Sezione del Lavoro – Ufficio giuridico a prendere se
del caso contatto con il curante del mio patrocinato, dr. med. __________ in __________
(__________), che per l’occasione viene sgravato dall’obbligo del segreto
medico.
L’affermazione resa da RI 1 è semmai da
ricondursi ad un certo qual scoramento dovuto al fatto di non essere ancora
riuscito a trovare una occupazione confacente e semmai al fatto che il
collocatore competente mai gli ha offerto qualche occupazione valida.
In ragione di quanto precede, a codesto Lodevole
Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro in Bellinzona si chiede di limitare
la propria decisione alla sola penalità per mancata presentazione delle
ricerche di posti di lavoro.” (Doc. 40)
Con decisione del 14 aprile 2009, l’URC di __________
ha inflitto all’assicurato 15 giorni di sospensione dal diritto alle indennità
di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2009, con la seguente motivazione:
"
Da un controllo effettuato, risultano mancanti
le ricerche di lavoro svolte dal 10.12.2008 al 31.12.2008 e dal 14.01.2009 ad
oggi. Trascorso il termine indicato non ci è giunta alcuna risposta; procediamo
quindi con l’emissione della presente decisione di sanzione, per un totale di
giorni 15 (3 per il mese di dicembre, 2 per il mese di gennaio e 5 sia per il
mese di febbraio che per il mese di marzo).” (Doc. 39/1)
In data 20 aprile 2009, la Sezione del lavoro ha
chiesto al rappresentante dell’interessato di trasmettere tutte le ricerche di
lavoro svolte dall’assicurato dopo il 1° aprile 2009. L’amministrazione ha
inoltre rilevato che “nonostante la buona volontà dell’assicurato, da Lei
espressa con lo scritto in oggetto, di conformarsi alle istruzioni dell’URC, la
informiamo che verifichiamo – in un ragionevole lasso di tempo – se il signor RI
1 dimostra di avere effettivamente cambiato il proprio comportamento” (doc.
39).
Con scritto del 22 aprile 2009, il rappresentante
dell’assicurato ha comunicato all’amministrazione che il proprio assistito
avrebbe provveduto a consegnare direttamente al proprio collocatore, in
occasione dell’incontro del 24 aprile 2009, le ricerche di lavoro svolte nel
mese di aprile 2009 (cfr. doc. 38).
Dopo avere controllato le ricerche di lavoro
svolte dall’assicurato nel corso del mese di aprile 2009, la Sezione del
lavoro, in data 30 aprile 2009, ha nuovamente contattato il rappresentante
dell’interessato, osservando:
"
In data 24 aprile 2009 abbiamo ricevuto copia
del formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”,
relativo al mese di aprile 2009, consegnato dal signor RI 1 in occasione del
colloquio di consulenza avvenuto presso l’URC di __________ (cfr. allegato).
Sulla base dello stesso, constatiamo che
l’assicurato ha ricercato lavoro in differenti settori professionali e impieghi
– dal pizzaiolo al direttore passando dal consulente del personale.
Ne deduciamo che, nonostante la buona volontà
dimostrata, ciò non è propriamente conforme agli accordi sugli obiettivi
sottoscritti con il suo consulente del personale di riferimento.
Pertanto, come già indicato nella nostra
precedente lettera del 20 aprile 2009, attendiamo il prossimo incontro –
fissato per il 25 maggio 2009 presso l’URC di __________ – per verificare se
l’assicurato ha effettivamente cambiato il proprio atteggiamento e si è
conformato alle istruzioni dell’URC competente.
Dopo il termine fissato, procederemo subito
all’emissione di una decisione amministrativa in base agli atti in nostro
possesso ed alla constatazione dei fatti in esame.” (Doc. 37)
2.6. Come visto
in precedenza, il presupposto dell’idoneità al collocamento implica in
particolare due aspetti, quello oggettivo e quello soggettivo.
L’art. 15
cpv. 3 LADI autorizza inoltre il servizio cantonale ad ordinare un esame da
parte di un medico di fiducia per stabilire l’idoneità oggettiva al
collocamento.
Riguardo a questa possibilità prevista dalla
legge, B. Rubin (“Assurance-chômage”, Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra
2006, p. 254-255), sottolinea quanto segue:
"
S’il existe des doutes sérieux quant à la
capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit
examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI).
La jurisprudence a précisé que dans une telle hypothèse, c’est à
l’administration ou au juge qu’il revient d’apprécier en dernier ressort
l’aptitude au placement. Par conséquent, ce n’est pas au médecin-conseil de
trancher définitivement cette question. Celui-ci doit donc en principe se
limiter à donner son avis d’expert sur l’état physique de l’assuré et sur la
compatibilité de cet état avec l’exercice d’une activité lucrative. Il
précisera en outre les activités que l’assuré peut encore fournir malgré son
handicap et se déterminera sur toutes les autres circonstances de nature à
influencer la capacité de l’assuré à exercer une activité lucrative. Le cas
échéant, il pourra indiquer si l’assuré peut encore satisfaire aux exigences
d’un employeur moyen de la branche dans la quelle il effectue ses recherches
d’emploi. (…)
Le refus de se soumettre à l’examen d’un
médecin-conseil est sanctionné selon les règles applicables en matière de refus
de collaborer à l’établissement des faits. Il en va de même du refus de
consentir à libérer le médecin du secret médical, dans l’hypothèse où
l’autorité a absolument besoin de reinseignements médicaux pour évaluer l’aptitude
au placement.”
In data 26 maggio 2009, la Sezione del lavoro ha
inviato alla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, una
“Richiesta di intervento” in merito al caso dell’assicurato, chiedendo alla
specialista di esaminare i seguenti aspetti:
"
(…)
Considerandi
2.
indicare se l’assicurato è in grado di continuare l’esercizio della
sua professione e in che misurare, elencare le eventuali restrizioni mediche al
collocamento (adozione di provvedimenti particolari);
3.
determinare l’eventuale incapacità temporanea o definitiva, parziale
o totale al lavoro del disoccupato;
4.
determinare, nel limite del possibile, l’origine dell’incapacità al
lavoro.” (Doc. 35)
Unitamente a questo scritto la Sezione del lavoro
ha trasmesso alla dottoressa __________ una serie di documenti concernenti
l’assicurato (cfr. allegati al doc. 35).
In data 28 maggio 2009, la Sezione del lavoro ha
trasmesso all’assicurato una convocazione per una visita specialistica prevista
per il 6 giugno 2009 presso la dr.ssa __________, indicando quanto segue:
"
In casi particolari l’Autorità amministrativa
può ricorrere all’aiuto di un medico di fiducia per valutare aspetti medici
legati all’incapacità lavorativa (art. 28 cpv. 4 LADI) o all’idoneità al
collocamento (art. 15 cpv. 3 LADI).
A questo scopo, come convenuto con il medico
specialista, la invitiamo cortesemente a volersi presentare il giorno:
sabato 6 giugno 2009 alle ore
10.00
presso
lo Studio medico
della
Dr.ssa __________
FMH in psichiatria e
psicoterapia
__________
__________ (__________)
Al momento della visita presso il medico di
fiducia dovrà avere con sé copia della sua documentazione medica. Tale
documentazione va richiesta al medico curante (Dr. Med. __________, __________)
in tempo utile per la visita di controllo.
Qualora non potesse presentarsi alla data
prevista, voglia contattare al più presto lo Studio medico in oggetto.
La rendiamo attenta che l’assenza non
giustificata può essere sanzionata con la sospensione dal diritto all’indennità
(art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).” (Doc. 34)
Con scritto del 4 giugno 2009, indirizzato alla
Sezione del lavoro, l’assicurato ha rilevato:
"
Mi riferisco alla sua lettera del 29 maggio
2009, di cui ho letto con particolare attenzione.
Ho gettato via quarantadue anni della mia vita e
nove di formazione. Le confermo anticipatamente, in merito all’incontro con la
dott.ssa __________ di __________, non avverrà.” (Doc. 30)
In data 11 giugno 2009, l’assicurato ha informato
la Sezione del lavoro di avere richiesto un intervento da parte della
Magistratura __________ e di avere altresì inviato tutta la documentazione del
caso alla Corte Europea di Strasburgo (doc. 27).
In data 19 giugno 2009, la Sezione del lavoro ha comunicato
all’interessato quanto segue:
"
La dr.ssa med. __________ (__________) ci ha
segnalato che lei non si è presentato alla visita medica prevista per il giorno
di sabato 6 giugno 2009.
Con la presente le ricordiamo il suo obbligo di
collaborare alla valutazione del suo caso (art. 28 LPGA), rispettivamente di
sottoporsi ad una visita medica di controllo presso un medico fiduciario (art.
43.
cpv. 2 LPGA).
Le fissiamo di conseguenza un ultimo termine sino
al 6 luglio 2009 per prendere contatto con la dr.ssa __________) e fissare a
breve un nuovo appuntamento.
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che
trascorso infruttuoso il termine sopra indicato e/o omissione di sottoporsi
alla visita di controllo, emetteremo una decisione sulla base degli elementi a
nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA).” (Doc. 26)
Il 23 giugno 2009, l’assicurato ha inviato alla
Sezione del lavoro il seguente scritto:
"
Le confermo nuovamente quanto le ho già
descritto nella lettera precedente. La documentazione completa è stata
sottoposta in esame alla Corte Europea e alla Magistratura __________.
Pertanto, attendo ulteriori sviluppi. Inoltre
vorrei conferma: all’incontro URC del 25 giugno 2009 devo presentarmi (con le
ricerche di lavoro)?
Le comunico già sin d’ora che l’appuntamento con
la dr.ssa __________, previsto per il mese di luglio, non avverrà. Vorrei
sapere con precisione il motivo e lo scopo di quest’incontro.
Il mancato incontro con il legale, signora __________
di __________, per il quale ho sottoposto il contratto di lavoro stipulato con
l’Associazione __________, non è avvenuto.
Desidero cortesemente delle sue motivazioni
esaustive e precise del mancato incontro. La licenza di condurre, non in regola
per tale trasporto. Chiedo dei ragguagli in merito. L’URC di __________ mi ha
proposto tale corso (D1 professionale per il trasporto di persone) (signor __________.
Lei stesso ha confermato una sospensione di 15 giorni di penalità per le
mancate ricerche.
Le ho già spiegato ampiamente, per telefono: sono
ben quattro mesi che mi nutro unicamente di acqua e pane. Desidero delle
motivazioni valide.
Il 12 giugno scorso, ho trovato l’automobile
completamente rovinata: suppongo dei vandali. Tengo a precisare che è rimasta
ferma per l’intera giornata nel posteggio privato. Ho dovuto far intervenire la
polizia cantonale, che a sua volta ha compilato attraverso denuncia l’accaduto.
Sembra di capire che ultimamente si manifestano
episodi alquanto strani. In questo condominio abito da circa vent’anni. Non è
mai successo nulla di simile. Anche questo aspetto è da risolvere. Aggiungo
inoltre, per tale vicenda già ben nota e conosciuta, che ha avuto inizio il 2
agosto 2006. Sono trascorsi circa tre anni. Insultato pesantemente anche da una
detenuta (vedi lettere al __________. Ho avuto dei costi per circa dodicimila
franchi, che non sono stati riconosciuti. Attualmente ho ancora delle fatture
in sospeso per circa tremila franchi. Per concludere le faccio presente che attualmente
mi sostengo unicamente con franchi mille e cento, Ufficio del sostegno sociale.
Ritengo che siano veramente vergognose simili
condizioni, considerando l’età raggiunta, gli anni di formazione (nove) e
quarantadue anni vissuti in Ticino.
Pertanto, mi auguro vivamente che attraverso
questa lettera sia stato esaustivo e chiaro. Per quanto mi concerne attendo
unicamente sviluppi per tale vicenda che ho descritto in modo chiaro. Desidero
che lei stesso esamini con particolare attenzione aspetti concreti. Inoltre,
come le ho già esposto, sono in attesa di risposte dagli uffici competenti e
dalla stessa magistratura.
Tengo a precisare che c’è un rapporto medico
(dott. __________) del 18 febbraio scorso, il quale conosceva perfettamente la
situazione mia personale e le problematiche che si sono manifestate e
riscontrate con l’azienda __________ in merito al rapporto di lavoro.
Aggiungo che tale rapporto l’ho inviato alla
magistratura come pure alla Corte Europea.” (Doc. 23)
La documentazione spedita alla Sezione del lavoro
da parte dell’assicurato è stata trasmessa, in data 25 giugno 2009, dalla
stessa Sezione del lavoro alla dr.ssa __________ “per permetterle un
apprezzamento sulla base dei documenti in suo possesso” (doc. 21).
Con scritto del 25 giugno 2009, indirizzato alla
Sezione del lavoro, il signor __________ ha osservato:
"
In data odierna (ore 13.00) il signor RI 1 si
presenta negli uffici del sottoscritto e meglio per discutere la pratica
relativa al diritto alla disoccupazione.
Premesso che il signor RI 1 è rimasto
particolarmente deluso dall’atteggiamento tenuto dalla Sezione del lavoro, che
concretamente gli aveva intimato un termine per dimostrare che avrebbe svolto
le dovute ricerche di lavoro e che, una volta presentate le stesse, avrebbe
versato le l’indennità contro la disoccupazione. Inspiegabilmente, agli occhi del signor RI 1, dopo aver presentato le
ricerche di lavoro e dopo essersi presentato al colloquio ordinario con il suo
collocatore signor __________, la Sezione del lavoro protrae di un ulteriore
mese il termine di sospensione del riconoscimento dell’indennità contro la
disoccupazione.
Ciò che ha gettato il signor RI 1 in uno stato di
forte angoscia.
Angoscia accresciuta, inoltre, dall’incarico
impartito dalla Sezione del lavoro alla dr.ssa __________, volto a valutare le
condizioni psicofisiche del signor RI 1, con particolare riferimento alla
verifica atta a sapere se il signor RI 1 è effettivamente da ritenersi
collocabile ai sensi della LADI.
Irritato da tale atteggiamento, il signor RI 1
non si è presentato all’appuntamento per la perizia medica presso la richiamata
dr.ssa, non ritenendo di necessitare di una simile perizia.
In data odierna il signor RI 1 mi conferma che
non si presenterà neppure al colloquio con il collocatore signor __________
allo scopo – a detta del signor RI 1 – di evitare inutili discussioni e
polemiche.
A tal proposito il signor RI 1 sottolinea di aver
chiesto da mesi l’assegnazione di un nuovo collocatore, con il quale costruire
di bel nuovo un rapporto di fiducia.
Nel frattempo, il signor RI 1, non potendo
comprensibilmente attendere i tempi della Sezione del lavoro, ha presentato
ordinaria domanda allo sportello LAPS: domanda accolta.
Concretamente, dagli atti in mio possesso, figura
che attualmente il signor RI 1 sia posto al beneficio dell’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento e non più dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Spiacente di non poterle dare informazioni
maggiori, porgo distinti saluti.” (Doc. 20)
In data 6 luglio 2009, l’assicurato ha trasmesso
alla Sezione del lavoro copia della lettera ricevuta dall’Associazione __________
di __________, precisando che “in quarantadue anni nessun datore di lavoro ha
osato definirmi e descrivermi in questo modo” (doc. 19 e 19/1).
In data 8 luglio 2009, poi, l’assicurato ha
trasmesso alla Sezione del lavoro altri documenti e, in particolare, alcuni
articoli di giornali riguardanti tragici fatti di sangue compiuti da uno dei
detenuti che egli era chiamato a trasportare nell’ambito della sua attività
presso __________, al fine di dimostrare la grande responsabilità e l’estremo
rischio che egli era chiamato ad assumersi, ricevendo in contropartita “solo”
la “ridicola e vergognosa” retribuzione di fr. 1'600 mensili (doc. 17 e
allegati).
La Sezione del lavoro ha provveduto a trasmettere
questi nuovi documenti ricevuti dall’assicurato alla dr.ssa __________, al fine
di poter esprimere un apprezzamento del caso sulla base degli atti a
disposizione (cfr. doc. 16).
Con rapporto medico del 21 luglio 2009, la dr.ssa
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia - basandosi su un colloquio
telefonico, avvenuto in data 9 luglio 2009, della durata di 45 minuti con
l’assicurato; sugli atti messile a disposizione dalla Sezione del lavoro; sul
colloquio telefonico del 10 giugno 2009, della durata di 20 minuti, con il
curante dell’interessato, dr. __________ di __________; su due colloqui
telefonici, rispettivamente in data 8 giugno 2009 e 9 luglio 2009, con
l’ispettore incaricato della Sezione del lavoro, della durata complessiva di 20
minuti – ha posto le seguenti valutazioni:
"
Trattasi di un assicurato 42enne con una
formazione di impiegato di commercio alla ricerca di un posto di lavoro a tempo
pieno come impiegato di commercio.
Dal 2 agosto 2006 al 31 ottobre 2007 ha partecipato ad un programma di inserimento professionale a tempo pieno presso __________.
Dallo stesso organizzatore gli è poi stato offerto un contratto di lavoro al
50% a durata determinata, dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008, come autista
per il trasporto dei detenuti da e per il __________ od altri trasporti, con un
salario mensile lordo di fr. 1'750.-. Nel contempo l’assicurato si era iscritto
in disoccupazione per il terzo termine quadro (1.11.2007 – 31.10.2009).
Nel marzo 2008 l’assicurato inizia a scrivere
lettere definendo scandaloso il fatto che egli all’azienda __________ abbia
guadagnato meno di fr. 2'000.- al mese per un lavoro da lui definito “di grande
responsabilità e di estremo rischio” (poiché avrebbe trasportato, tra le altre,
persone colpevoli di gravi reati). Egli ha scritto lettere in Pretura, alle
Autorità Cantonali, alle Autorità Federali come pure alla Sede della Comunità
Europea a Strasburgo ed alla Pretura __________ denunciando il trattamento
scandaloso subito, ritenendo vergognosa la sua situazione di indigenza
finanziaria e chiedendo aiuto e giustizia. Inoltre ha tempestato di telefonate
e di lettere l’Ufficio del lavoro reclamando i suoi diritti.
Dal colloquio telefonico con il suo medico
curante è emerso che egli ha avuto anche nei suoi confronti un atteggiamento
simile telefonando più volte nello studio ed arrivando a fermare sotto casa la
sua aiuto-medico per esternare le sue lamentele.
Egli si è rifiutato di presenziare ad un
colloquio peritale chiamando però più volte lo studio della sottoscritta
esponendo la problematica delle ingiustizie subite e della sua precaria
situazione finanziaria.
Il 9 luglio all’occasione di una telefonata fatta
dall’assicurato al mio studio con lo scopo di ribadire la sua intenzione di non
sottoporsi a nessuna perizia, la sottoscritta riesce ad avere con il signor __________
un colloquio telefonico dal quale è emerso un atteggiamento rigido,
ossessivamente incentrato sulla sua problematica finanziaria e la sua pretesa
di ricevere “giustizia”, senza che sia possibile guidarlo ad una visione più
ampia ed oggettiva della realtà o anche solo cambiare argomento.
Considerando la copiosa corrispondenza inviata
dall’assicurato alle varie istanze politiche e giudiziarie, le espressioni ivi
contenute, l’inadeguatezza delle sue richieste e l’assoluta mancanza di
un’opportuna critica verso la realtà è evidente, che l’assicurato soffra di una
patologia psichiatrica necessitante una terapia specifica.
Attualmente egli, essendo preso dalla sua
ossessione di ottenere giustizia per il torto subito, non dispone delle risorse
psichiche necessarie (sono carenti soprattutto le capacità di adeguamento e la
caricabilità) per svolgere un’attività nel libero mercato del lavoro, che
oggigiorno richiede un elevato rendimento. Inoltre con i suoi atteggiamenti a
volte aggressivi, spesso insistenti e polemici, che non ammettono critiche e la
rigidità delle sue convinzioni, egli non è in grado di presentarsi in modo adeguato
ad un potenziale datore di lavoro. Per di più questo suo modo di fare gli
renderebbe molto difficoltoso l’inserirsi in un ambiente di lavoro.
L’assicurato necessiterebbe di una presa a carico
psichiatrica. Dal medico curante sarebbe poi da valutare se sussistano le
premesse per fare richiesta di prestazioni AI ed in caso affermativo, di che
genere.
Rispondo così alle vostre domande:
1.
Indicare se l’assicurato è in grado di continuare l’esercizio della
sua professione e in che misura, elencare le eventuali restrizioni mediche al
collocamento (adozione di provvedimenti particolari).
Attualmente l’assicurato non è in grado di continuare
l’esercizio della sua professione ed è da ritenersi non idoneo al collocamento.
2.
Determinare l’eventuale incapacità temporaneo o definitiva, parziale
o totale al lavoro del disoccupato.
Attualmente
l’assicurato è totalmente inabile al lavoro.
3.
Determinare, nel limite del possibile, l’origine dell’incapacità al
lavoro.
L’incapacità
lavorativa è causata da una patologia psichiatrica. La documentazione messa a
disposizione e la modalità con cui l’assicurato si pone verso il mondo
circostante lasciano presagire la presenza di un disturbo della personalità, ma
per poter porre con certezza una tale diagnosi sarebbe necessario rilevare
un’anamnesi molto più precisa di quel che alla perita è stato possibile fare ed
inoltre una tale esplorazione andrebbe oltre le esigenze della valutazione
attuale.”
(Doc. 14)
Con scritto del 24 luglio 2009, indirizzato al
dr. __________ la Sezione del lavoro ha chiesto al curante dell’assicurato
quanto segue:
"
Le trasmettiamo in allegato il referto stilato
il 21 luglio scorso dalla dottoressa __________ (__________), medico fiduciario
della Sezione del lavoro, con la quale ha avuto un colloquio telefonico lo
scorso 10 giugno.
Poiché riteniamo che la comunicazione integrale
del contenuto dello stesso, da parte del nostro Ufficio, possa ripercuotersi
sfavorevolmente sulla salute del signor RI 1, su indicazione della specialista
ci permettiamo di affidare a lei l’incarico di comunicare all’assicurato i dati
che lo riguardano (art. 47 LPGA – consultazione degli atti).
Al rappresentante dell’assicurato (sig. __________)
inviamo un estratto del rapporto medico.” (Doc. 13)
In data 14 agosto 2009, il dr. __________ ha
esposto alla Sezione del lavoro le seguenti considerazioni:
"
La ringrazio per avermi affidato l’incarico di
comunicare al signor RI 1 l’esito della perizia della dr.ssa __________,
perizia di cui al signor RI 1 ho consegnato una copia.
Alla consultazione dell’11 agosto, durata circa 1
½ ora, il signor RI 1 si presenta munito di portatile e di un raccoglitore
contenente numerosi documenti (cartacei e non), riguardanti la sua pratica,
assai intricata e che esula dalle mie competenze.
Durante la consultazione il signor RI 1 mi ha
ampiamente narrato le sue vicissitudini, le sue aspettative, facendomi leggere
alcune lettere.
Riguardo lo specifico della perizia, esprime
diverse critiche e non accetta per nulla le conclusioni della dr.ssa __________,
con le quali invece io sono d’accordo.
Alla mia domanda se, in mezzo a tutto, non
ritenesse di avere anche lui qualche difficoltà nell’affrontare o gestire certi
lavori, il signor RI 1 rispose fermamente di no (portando diversi esempi a
sostegno delle sue tesi). Egli si ritiene una persona normalmente intelligente,
completamente abile al lavoro, in grado di adeguarsi ai vari lavori e di farsi
carico delle responsabilità come chiunque altro. Rifiuta l’ipotesi di
un’invalidità.
A pagina 13 della sua perizia, la dr.ssa __________
dice che “dal medico curante sarebbe da valutare se sussistano le premesse per
fare richiesta di prestazioni AI e di che genere”. Fisicamente ed
intellettualmente il signor RI 1 è in buono stato di salute ed in grado di
svolgere qualsiasi attività.
Dal punto di vista psichico non posso esprimere
un giudizio né porre una diagnosi, ma solo esprimere un’impressione, basata
sulla mia esperienza di medico di famiglia con situazioni analoghe. Premesso
ciò, credo che il signor RI 1 abbia effettivamente delle difficoltà intrinseche
sue, di cui non mi sembra si renda conto, che gli impediscono (e verosimilmente
gli impediranno) di trovare nella nostra società un’attività a lui confacente.
Perciò penso che sì, esistano le premesse per la
richiesta di una rendita AI al 100%, tuttavia lasciandogli spazio per
un’attività lavorativa (per esempio nell’ambito commerciale, lavori d’ufficio,
ecc.) che gli permetta di realizzarsi senza un eccessivo assillo finanziario.
Le alternative sono:
1.
lasciare le cose così come stanno, con insoddisfazione di tutti,
oppure
2.
che il signor RI 1 accetti un lavoro, anche se mal pagato, che gli
possa servire da trampolino di lancio verso mete più alte. Potrei citare a
questo proposito molti grandi personaggi (e diversi miliardari) all’inizio
derisi e sbeffeggiati; non gli mancano né l’intelligenza, né la caparbietà per
riuscire.
Al signor RI 1 l’ardua decisione.”
(Doc. 11)
2.6.1
Il TCA
constata, dunque, per quel che riguarda l’aspetto oggettivo dell’idoneità
al collocamento, che l’assicurato è stato ritenuto dalla dr.ssa __________
totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 14).
Del
medesimo avviso è peraltro anche il medico curante dell’assicurato, dr. __________r,
il quale, con scritto del 14 agosto 2009, ha espressamente rilevato che l’interessato “riguardo lo specifico della perizia esprime diverse critiche e non
accetta per nulla le conclusioni della dr.ssa __________, con le quali invece
io sono d’accordo” (cfr. doc. 11).
La
conclusione di una totale inabilità lavorativa dell’assicurato è stata presa
dalla specialista in psichiatria e psicoterapia sulla base della documentazione
trasmessale dalla Sezione del lavoro (che comprende, in particolare, numerose
lettere spedite dall’assicurato ad autorità cantonali e federali per esprimere
il proprio malcontento in merito alla retribuzione ricevuta per la sua attività
al 50% presso l’Azienda agricola __________); del colloquio telefonico con il
medico curante dell’interessato, dr. __________ e del colloquio telefonico del
9.
luglio 2009 con l’assicurato stesso (cfr. doc. 14).
La dr.ssa
__________ non ha invece avuto modo di visitare di persona l’assicurato, dato
che egli si è rifiutato di presentarsi alla visita medica del 6 giugno 2009
(cfr. doc. 30) e ha parimenti rifiutato di prendere un nuovo appuntamento
presso la citata specialista (cfr. doc. 23) entro il 6 luglio 2009, come
richiestogli espressamente dalla Sezione del lavoro in data 19 giugno 2009
(cfr. doc. 26).
L’assicurato
ha contestato la decisione di inidoneità al collocamento presa
dall’amministrazione “sulla base di condizioni fisiche e mentali mai accertate
personalmente mediante una visita”, ritenendo che questo modo di agire non
possa che essere contestato (cfr. doc. III).
Chiamato
a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA non può, sulla base dei soli atti
all’incarto, confermare la decisione della Sezione del lavoro di ritenere
l’assicurato inidoneo al collocamento dal profilo oggettivo, per i motivi di
seguito esposti.
Questo
Tribunale sottolinea, innanzitutto, che la perizia psichiatrica della dr.ssa __________,
posta a fondamento della decisione dell’amministrazione, non contiene una
diagnosi secondo un criterio di classificazione riconosciuto, ma si limita ad indicare che “la documentazione a disposizione e la
modalità in cui l’assicurato si pone verso il mondo circostante lasciano
presagire la presenza di un disturbo della personalità, ma per poter porre con
certezza una tale diagnosi sarebbe necessario rilevare un’anamnesi molto più
precisa di quel che alla perita è stato possibile fare” (doc. 14 pag. 14).
Tale
circostanza è in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale
federale, il quale, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; STF 9C_372/2009 del 10 luglio 2009;
STF 9C_161/2009 del 18 settembre 2009; D. Cattaneo, "Les expertises en
droit des assurances sociales" in Cahiers genevois et romands de sécurité
sociale (CGSS), N° 44-2010 pag. 105 seg. (146).
Il TCA
rileva peraltro che in una sentenza pubblicata in DLA 1998 pag. 28 segg. –
concernente l’esame dell’idoneità al collocamento di un assicurato - il
Tribunale federale delle assicurazioni - annullando il giudizio con il quale i
primi giudici avevano considerato l’interessato idoneo al collocamento - ha
rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, ritenendo che la valutazione
del medico di fiducia non conteneva, tra l’altro, una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e non poteva quindi essere considerata sufficientemente
probante.
Alla luce
di quanto appena esposto, a mente del TCA non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti medici, concludere con sufficiente tranquillità che lo
stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, sia tale
da giustificare una totale incapacità lavorativa. Gli atti devono quindi essere
rinviati all’amministrazione, affinché predisponga una nuova perizia
psichiatrica, da svolgere alla presenza dell’assicurato, al fine di stabilire
se egli possa o meno essere considerato idoneo al collocamento.
A tale
proposito, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica,
per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale il contatto
personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio
essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr. DTF 127 I
54.
consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.; STF U
229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).
Ora, è
vero che nel caso di specie l’assicurato si è rifiutato, a due riprese, di
presentarsi alla visita medica presso la dr.ssa __________, pur sapendo quali
sarebbero state le conseguenze della sua mancata presenza alla visita fissata
(cfr. doc. 26 in cui l’amministrazione ha espressamente avvertito l’assicurato
che “trascorso infruttuoso il termine sopra indicato e/o in caso di omissione
di sottoporsi alla visita di controllo, emetteremo una decisione sulla base
degli elementi a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA)”).
D’altro
canto, tuttavia, il TCA rileva che, in sede ricorsuale, egli si è dichiarato “a
disposizione per essere sottoposto eventualmente ad accertamento medico” (doc.
III).
Pertanto,
ritenuto che in concreto l’idoneità al collocamento oggettiva dell’assicurato
non può essere stabilita, in maniera affidabile, in base alla perizia della
dr.ssa __________ – priva, come visto, della necessaria forza probante - spetterà
alla Sezione del lavoro predisporre una nuova perizia psichiatrica.
2.6.2
Quanto al profilo
soggettivo, il TCA rileva che nello scritto del 17 marzo 2009, l’assicurato
ha espressamente chiesto all’amministrazione di essere lasciato tranquillo
(cfr. doc. 42/1). Dagli atti emerge, inoltre, che egli ha omesso di compiere
delle ricerche di lavoro nel periodo compreso fra il 10 dicembre 2008 e il 31
dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 fino alla fine del mese di marzo 2009; non
si è presentato al colloquio di consulenza del 24 marzo 2009, né a quello del
25.
giugno 2009; non si è presentato, inoltre, nemmeno alla visita medica prevista
presso la dr.ssa __________.
D’altra
parte, tuttavia, il TCA constata pure che, dagli atti, emerge che l’interessato
si è presentato ai colloqui di consulenza del 24 aprile 2009 e del 25 maggio
2009.
(cfr. doc. 44).
Inoltre,
in occasione dell’incontro di consulenza del 24 aprile 2009, l’interessato ha
consegnato all’amministrazione le ricerche di lavoro svolte nel mese di aprile
2009.
(cfr. doc. 36 e 37/1) mentre, in quello del 25 maggio 2009, le ricerche di
lavoro svolte nel mese di maggio 2009 (cfr. doc. 36/retro).
2.6.3
Preliminarmente
e a titolo generale va rilevato che relativamente al rapporto
tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata
in DLA 1996/1997 pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di
regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato
ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché
queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre
il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto
sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno
stato di fatto qualificato, l’idoneità al collocamento deve essere negata anche
se non vi è stata una precedente sospensione.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato:
"Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend
ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigepflichtet werden. Zwar darf aus
ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde
Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck
unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die
Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern
derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen,
fürhrt dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der
Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30 Oktober 1995 [C178/95] mit
Hinweisen) der Versicherte gennant, der sich trotz vorheriger Einstellung in
der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das
Eidgenössische Versicherungsgericht im unverföffentlichten Urteil C. vom 22.
März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden, dass
erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig
eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können
qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während
längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern
überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse
"pro forma" - Bemühungen vorweist."
(cfr.
DLA 1996/1997, pag. 101).
L'Alta
Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in una decisione C
257/01 del 16 luglio 2003, nel caso di un assicurato che non era intenzionato
ha cercare un'altra occupazione oltre al suo impiego a tempo parziale ha, in
particolare, rilevato che:
"
(…)
Auf Grund dieser Tatsachen ist zu folgern, dass
der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit gar keine weitere Anstellung neben
seiner 60 %-Stelle (für welche vertraglich eine Pensenerhöhung auf 80 % und
später 100 % vorgesehen war) suchte. Ob die Anspruchsvoraussetzung der (in
vorliegendem Fall: teilweisen) Arbeitslosigkeit damit noch gegeben war oder ob
der Beschwerdeführer nicht vielmehr seine Erwerbstätigkeit für eine beschränkte
Zeit freiwillig auf 60 % reduzierte, kann offen bleiben, denn ersichtlich ist
zumindest die fehlende Bereitschaft, eine andere oder eine weitere Stelle zu
suchen und anzutreten, womit die weitere Anspruchsvoraussetzung der
Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) in subjektiver Hinsicht nicht
erfüllt war. Zwar lässt sich gemäss der Rechtsprechung aus ungenügenden Bemühungen
um eine neue Stelle nicht ohne weiteres auf eine fehlende subjektive
Bereitschaft schliessen, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen
Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. In der Regel liegt
lediglich eine unzureichende Erfüllung der gesetzlichen
Schadenminderungspflicht vor. Für die Annahme fehlender
Vermittlungsbereitschaft auf Grund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr
qualifizierter Umstände (ARV 2002 Nr. 13 S. 109 Erw. 4 mit Hinweisen). Die
Rechtsprechung nennt unter anderem das vollständige Fehlen jeglicher Bemühungen
um eine Anstellung (ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA C 257/01 del 16 luglio 2003, consid.
3)
Chiamata
a pronunciarsi circa l'idoneità al collocamento di una assicurata che dopo
essere stata sospesa due volte dal diritto alle indennità di disoccupazione per
non aver seguito le indicazioni del proprio collocatore (in casu l'assegnazione
a un programma di occupazione temporanea) ha rifiutato per la terza volta il programma
di occupazione, la nostra Massima Istanza ha ancora sviluppato, tra l’altro, le
seguenti considerazioni:
"
(…)
2.3
Nach Art. 15 Abs. 1 AVIG (in der bis 30. Juni
2003.
gültig gewesenen Fassung) ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig,
wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit
anzunehmen. Stützt sich eine Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit einzig auf
fortgesetzte Verstösse gegen die Schadenminderungspflicht und kommt ihr somit
Sanktionscharakter zu, muss das Verhältnismässigkeitsprinzip berücksichtigt
werden. Dieses stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht zu beachtenden
Grundsatz dar und bedeutet in der Arbeitslosenversicherung unter anderem, dass
Sanktionen wegen pflichtwidrigem Verhalten in einem angemessenen Verhältnis
insbesondere zum Verschulden der versicherten Person stehen müssen (ARV 1996/97
Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen). So darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen
in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden,
solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der
Schadenminderungspflicht sind. Dazu bedarf es besonders qualifizierter
Umstände. Solche sind beispielsweise dann gegeben, wenn die versicherte Person
trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre
Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet
richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen. Dagegen kann einem
Versicherten mit ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen im Rahmen der
erstmaligen Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern die
Vermittlungsbereitschaft in aller Regel nicht abgesprochen werden, es sei denn,
es bestehe trotz des äusseren Scheins nachweislich keine Absicht zur
Wiederaufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit. Sind die Arbeitsbemühungen nicht
mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern unbrauchbar, liegen besonders
qualifizierte Umstände vor, welche zur Vermittlungsunfähigkeit führen. Dasselbe
gilt, wenn über längere Zeit überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder blosse
"pro forma"-Bemühungen vorgewiesen werden (SVR 1997 ALV Nr. 81 S. 246
Erw. 3b/bb; ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b). Dem
Verhältnismässigkeitsprinzip widerspricht es auch, wenn einstellungswürdiges
Verhalten zunächst mit der leichtesten Massnahme geahndet (Sistierung von
wenigen Tagen in der Anspruchsberechtigung unter Annahme eines bloss leichten
Verschuldens) und dann dieses gleiche Verhalten zum Anlass genommen wird,
direkt auf die schwerste Sanktion, die Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit zu
schliessen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c). Zudem folgt aus dem in Art. 5
Abs. 2 BV verankerten Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns für das
Sozialversicherungsrecht ganz allgemein, dass jedenfalls schwere
Rechtsnachteile als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens nur Platz greifen
dürfen, wenn die versicherte Person vorgängig ausdrücklich auf diese
Rechtsfolge hingewiesen worden ist (Urteil B. vom 8. Mai 2002 [C 178/00] mit
Hinweis auf die zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende
Rechtsprechung: BGE 96 V 3 Erw. 4b mit Hinweis; ARV 1993/94 Nr. 33 S. 234 Erw.
2b mit Hinweisen; vgl. auch den im Zusammenhang mit Art. 30a AVIG erfolgten
Hinweis von Thomas Nussbaumer, a.a.O., S. 266 Rz 722). Hingegen ist eine der
Einstellung vorangehende Mahnung nicht erforderlich (BGE 124 V 233 Erw. 5b).
(…)." (cfr. STFA C 113/04 del 2 settembre
2004)
2.6.4
Pendente
causa, al fine di chiarire la fattispecie, il TCA ha chiesto alla Sezione del
lavoro le seguenti precisazioni:
"
(…)
1.
Dalla documentazione agli atti emerge che, con decisione del 14
aprile 2009, l’URC di __________ ha sospeso l’assicurato dal diritto alle
indennità di disoccupazione per 15 giorni a partire dal 1° aprile 2009 per
mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 10 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008
e dal 14 gennaio 2009 alla metà di aprile 2009.
Con decisione del 1° ottobre 2009, poi confermata con
decisione su opposizione del 16 dicembre 2009, la Sezione del lavoro ha
stabilito che l’assicurato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento a
partire dal 17 marzo 2009.
Al riguardo, Le chiedo di precisare per quali ragioni
all’assicurato è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione a partire dal 1° aprile 2009 – fatto questo che presuppone che
egli adempisse tutti i requisiti per essere ritenuto idoneo al collocamento –
salvo poi decidere di considerare l’interessato inidoneo al collocamento a
partire dal 17 marzo 2009.
2.
In data 30 aprile 2009, la Sezione del lavoro ha comunicato al
rappresentante dell’assicurato che, dopo avere preso visione delle ricerche di
lavoro svolte dall’interessato nel mese di aprile 2009, “constatiamo che
l’assicurato ha ricercato lavoro in differenti settori professionali e impieghi
– dal pizzaiolo al direttore passando dal consulente del personale. Ne
deduciamo che, nonostante la buona volontà dimostrata, ciò non è propriamente
conforme agli accordi sugli obiettivi sottoscritti con il suo consulente del
personale di riferimento”.
A tale riguardo, Le chiedo di volere precisare quali fossero
gli accordi sugli obiettivi in questione.
3.
Nello stesso scritto del 30 aprile 2009 indirizzato al
rappresentante dell’assicurato, la Sezione del lavoro ha inoltre comunicato che
avrebbe atteso il colloquio di consulenza del 25 maggio 2009 presso l’URC di __________
“per verificare se l’assicurato ha effettivamente cambiato il proprio
atteggiamento e si è conformato alle istruzioni dell’URC competente”.
A tale proposito, Le chiedo di volere precisare innanzitutto
se l’assicurato ha preso parte al colloquio di consulenza del 25 maggio 2009
(e, in caso di risposta positiva, voglia cortesemente farci pervenire copia del
verbale redatto in quell’occasione).
Inoltre, Le chiedo di volere comunicare quale valutazione è
stata fatta delle ricerche di lavoro svolte dall’assicurato nel mese di maggio
2009, riportate sul relativo formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” presente agli atti.
4) Infine, da una comunicazione di posta elettronica del 29 luglio
2009.
inviata al signor __________ da parte della signora __________ __________
emerge che l’assicurato avrebbe inviato le ricerche di lavoro svolte nel mese
di luglio 2009 direttamente al suo consulente del personale.
Al riguardo, Le chiedo di precisare se l’assicurato ha svolto
le ricerche di lavoro anche nei mesi di giugno e luglio 2009 e,
nell’affermativa, di comunicare quale valutazione è stata fatta delle stesse.”
(Doc. VII)
Con scritto dell’11 maggio 2010, la Sezione del
lavoro ha risposto:
"
(...)
1.
Le decisioni in questione, segnatamente 14 aprile 2009 (doc.
39/1) emanata dall’URC di __________ e 1° ottobre 2009 (doc. 8) dell’UG, sono
state emesse da due uffici distinti e toccano temi diversi. Infatti la
decisione dell’UG confermata in opposizione tratta il tema dell’idoneità al collocamento
ed è posteriore a quella dell’URC. Correttamente l’URC, indipendentemente
dall’UG, si è espresso sulle ricerche di lavoro. La decisione dell’UG non è
ancora cresciuta in giudicato e qualora codesto Lodevole Tribunale dovesse
accogliere il ricorso interposto dall’assicurato rimarrebbe comunque in vigore
la decisione emessa dall’URC.
Per ragioni di praticità, generalmente, gli Uffici regionali
di collocamento sanzionano gli assicurati per le ricerche di lavoro,
indipendentemente dalla futura decisione che l’UG emanerà riguardo
all’idoneità. Infatti, se esaminiamo il caso concreto, sarebbe piuttosto
difficoltoso per l’URC emettere una sanzione sulle ricerche di lavoro
dell’assicurato per il periodo in questione solo al termine della procedura di
opposizione (16 dicembre 2009, circa 8 mesi dopo) o addirittura della procedura
di ricorso che è tuttora pendente.
2.
Gli accordi sugli obiettivi sono contenuti nell’Intervista
iniziale, pag. 2 (doc. 42/6, recte: 42/7).
3.
Vedi lettera 29 aprile 2010 dell’URC all’UG (doc. 48), segnatamente
risposte 1 e 2. A nostro parere, la valutazione delle ricerche di lavoro per il
mese di maggio 2009 è la seguente: le ricerche di lavoro del 4 maggio 2009,
segnatamente quella effettuata presso la __________ quale collaboratore per
l’archivio della banca dati e rispettivamente quella quale impiegato di
commercio sono qualitativamente valide; mentre tutte le altre ricerche di
lavoro non sono qualitativamente valide, poiché non sono conformi all’accordo
sugli obiettivi (doc. 42/6, recte: 42/7) e sono inoltre svolte in professioni
per le quali l’assicurato non possiede i requisiti richiesti.
4.
Vedi risposta 3 contenuta nella lettera 29 aprile 2010 dell’URC
all’UG (doc. 48).” (Doc. X)
Nel citato scritto del 29 aprile 2010, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Sezione del lavoro (cfr. doc. VIII/bis),
l’Ufficio regionale di collocamento di __________ si è così espresso:
"
(…)
1.
L’assicurato si è presentato al colloquio del
25.
maggio 2009, in allegato trova il relativo verbale.
2.
Essendo in fase di valutazione l’idoneità al
collocamento, le ricerche non sono state valutate in sede di colloquio ma
inoltrate all’ispettore UG, quale elemento aggiuntivo di esame.
3.
Dopo il colloquio citato al punto 1,
l’assicurato non si è più presentato e non ha più consegnato ricerche di
lavoro.” (Doc. 48)
2.6.5
Da quanto
sopra esposto, il TCA ritiene che, anche dal profilo soggettivo, siano
necessari ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se l’assicurato possa
essere considerato idoneo al collocamento, accertando se egli sia disponibile a
cercare e ad accettare un’occupazione oppure no.
Se, infatti, da una parte, è vero che
l’assicurato ha espressamente chiesto all’amministrazione di “essere lasciato
tranquillo”, d’altra parte è altrettanto vero che egli ha svolto delle ricerche
di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2009 e si è presentato ai colloqui di
consulenza del 24 aprile 2009 e del 25 maggio 2009, dimostrando in tal modo una
certa buona volontà.
Ritenuto che la stessa Sezione del lavoro aveva comunicato all’allora rappresentante legale dell’interessato
che avrebbe proceduto ad una verifica, in un ragionevole lasso di tempo, del
presunto cambiamento di comportamento dell’assicurato (cfr. doc. 39) e della
sua presunta volontà di conformarsi alle istruzioni dell’URC competente (cfr.
doc. 37) e considerato che l’assicurato ha poi realmente presentato delle
ricerche di lavoro relative al mese di aprile 2009 (cfr. doc. 37/1) e di maggio
2009.
(cfr. doc. 36) – seppur ritenute insufficienti - a mente di questo
Tribunale non si può concludere, senza prima svolgere ulteriori accertamenti,
che l’atteggiamento tenuto dall’assicurato non è stato tale, dal profilo
soggettivo, da poterlo considerare seriamente disponibile a cercare e ad
accettare un’occupazione adeguata.
2.7
Alla luce di
quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto
rinviato alla Sezione del lavoro, affinché predisponga gli accertamenti necessari
per chiarire sia l’aspetto oggettivo che quello soggettivo dell’idoneità al
collocamento, come indicato ai consid. 2.6.1. e 2.6.5..
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla
Sezione del lavoro affinché proceda conformemente ai consid. 2.6.1. e 2.6.5..
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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