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Decisione

38.2009.11

Negato ILR.Contraz.del volume di lavoro e lentezza della committenza nelle decis.,come pure ritardo nella concess.di una lic.edil.e introd.della morat.concordataria(sfumati consegu.nuovi clienti)rient

24 giugno 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi

alla base dell'introduzione del lavoro ridotto sono i seguenti:

"

La decisione di introdurre il lavoro ridotto è

stata presa in quanto abbiamo constatato un netto calo nel numero di capitolati

inerenti le opere da capomastro già a partire dagli ultimi mesi del 2008."

(Doc. 1, punto 11a)

L'azienda

ha così illustrato le misure adottare per evitare il lavoro ridotto:

"

Durante gli ultimi mesi del 2008 abbiamo

drasticamente diminuito il numero dei dipendenti con cessione di quest'ultimi a

ditte del ramo. Inoltre seguiamo le pubblicazioni e contattiamo committenti e

progettisti per l'invio di moduli d'offerta." (Doc. 1, punto 11b)

La RI 1 ha

poi negato che sono state differite delle ordinazioni e al riguardo si è così

espressa:

"

No, ma comunque i tempi di decisione per

l'inizio dei cantieri si sono allungati. Non ci sono ritardi sui cantieri in

corso. Comunque non sono eventuali ritardi la causa della momentanea mancanza

di lavoro." (Doc. 1, punto 11c)

Infine la

ditta ha così descritto le ragioni per cui la perdita di lavoro è da lei

ritenuta solo temporanea:

"

Normalmente tra fine anno e inizio anno nuovo

escono capitolati per lavori da eseguire in primavera. Purtroppo non siamo in

grado di conoscere in anticipo l'evoluzione del mercato del lavoro. Bisogna

tenere in considerazione inoltre il drammatico collasso finanziario mondiale e

l'incertezza è ancora maggiore. Confidiamo nelle condizioni delle offerte

allestite e che allestiremo nelle prossime settimane. Inoltre la concessione

del LR, da parte vostra, ci permette di mantenere gli attuali posti di

lavoro." (Doc. 1, punto 12)

1.2. Il 21

gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha richiesto all'azienda alcune

informazioni, invitandola pure a trasmettere ulteriore documentazione (cfr.

Doc. 2), ciò che essa ha fatto il 28 gennaio 2009 (cfr. Doc. 3).

Il 2

febbraio 2009 la Sezione del lavoro ha chiesto ulteriori informazioni

all'Impresa RI 1 (cfr. Doc. 4), che ha risposto il 9 febbraio 2009 (cfr. Doc.

6).

Con

decisione del 13 febbraio 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta

di indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. 7).

1.3. Contro

questa decisione la ditta ha inoltrato un'opposizione nella quale ha

sottolineato che la mancanza di lavoro è dovuta a motivi economici e non a

motivi di oscillazione stagionale (cfr. Doc. 8).

Nella

decisione su opposizione del 5 marzo 2009 la Sezione del lavoro ha riconfermato

la decisione di opporsi al versamento di indennità per lavoro ridotto

argomentando:

"

(...)

Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti

si constata che la perdita di lavoro invocata, nonostante presenti un carattere

presumibilmente temporaneo anche in presenza della decretata moratoria

concordataria della durata di sei mesi (decreto pretorile del 28 novembre

2008), risulta usuale sia nell'azienda che nel settore stesso e, inoltre,

determinata da circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale

del datore di lavoro (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI). In particolare,

l'opponente è confrontata con una marcata diminuzione delle commesse da

eseguire, questo già dagli ultimi mesi del 2008. Sulla scorta dei lavori

attualmente acquisiti l'impresa ha la possibilità di occupare solo un numero

ridotto dei propri operai. Le cause di questa situazione sono state individuate

nella mancanza di nuove delibere e nella lentezza della committenza nelle

decisioni di attribuzione e di inizio dei lavori. Alla luce della

giurisprudenza citata, le cause della riduzione di lavoro prevista - malgrado

la loro possibile intensità sull'occupazione della manodopera - sono da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di

lavoro e, pertanto, la perdita di lavoro non risulta computabile ed è di

conseguenza esclusa dall'indennità per lavoro ridotto.

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in

esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto

stabilito con la decisione qui contestata." (Doc. 10)

1.4. Contro

questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

si è così espressa:

"

Sono veramente

dispiaciuto che la Sezione del lavoro invece di dare una mano a chi è effettivamente

in difficoltà e cerca in tutti i modi di salvare la propria ditta e quindi

l'occupazione dei propri dipendenti a condizioni di tutto rispetto, trova i

modi del burocrate che non rischia nulla di metterti ancor più il bastone fra

le ruote.

Ma le assicurazioni si pagano per quando si ha

bisogno o io vivo su di un altro pianeta?

Egregi Signori, per la primissima volta chiedo ad

un’assicurazione, di darmi una mano (come di diritto per i miei dipendenti).

Non ho mai fatto capo a nessuno, nemmeno all'assicurazione intemperie... ho

sempre provveduto ad organizzare il lavoro in maniera ottimale così che non vi

fossero mai delle perdite di salario per i miei dipendenti, ho sempre sostenuto

i normali costi dovuti alle oscillazioni dell'edilizia a volte ammucchiando gli

operai uno sopra l'altro per non fargli perdere le ore di lavoro alle quali

hanno diritto.

Fino all'estate scorsa la mia ditta contava 66

dipendenti, oggi ne conta 26... se questo vi sembra normale ... però guarda un po' ... non ho licenziato nessuno e mi sono

impegnato a trovar loro un posto di lavoro in altre aziende.

La mia situazione di moratoria concordataria è

stata concessa dalla Pretura affinché io possa trovare il modo di risanare la

mia situazione finanziaria e onorare i miei creditori, il tutto in funzione

della continuità dell'azienda stessa. Il Pretore di __________ ha accettato la

mia richiesta di moratoria è ha nominato quale commissario del concordato il

signor __________ c/o __________, __________, __________.

Come ampiamente descritto nella nostra richiesta

di preannuncio di lavoro ridotto (vedi in particolare i punti 10, 11 a, l lb,

11 c e 12 del preannuncio) siamo stati costretti, per non dover valutare un’

eventuale ipotesi di licenziamento di tutto il personale a dover inoltrare

richiesta dell'introduzione del lavoro ridotto e la seguente tempestiva

opposizione.

La Sezione del Lavoro ha deciso di negarci il

diritto all'introduzione del lavoro ridotto ed in seguito emettere una

decisione su opposizione negativa nei nostri confronti.

Ci siamo permessi di contestare nel modo più assoluto che la nostra ditta abbia chiesto

l'introduzione del lavoro ridotto come indicato dalla sezione del lavoro.

In effetti riteniamo che la nostra domanda

presentata il 16.01.2009 poi successivamente i nostri scritti del 28.01.2009 e del 9.02.2009 abbiano fatto

chiarezza sui motivi per il quale e' stato chiesto l'introduzione della misura

dell'orario ridotto all'interno della nostra azienda.

Della crisi congiunturale che stiamo vivendo si è accorto pure il nostro Consiglio Federale

che ha recentemente agito tempestivamente prolungando a 18 mesi l'indennità per

orario ridotto e riducendo addirittura ad 1 giorno il periodo di attesa a

carico del datore di lavoro.

Ci sembra al quanto strano, come citato poco

sopra, che la SdL abbia citato l'oscillazione stagionale nel nostro caso quando

siamo stati chiari più volte

che la nostra richiesta di lavoro e' da ritenere temporanea in quanto ci siamo

e ci stiamo adoperando come hanno potuto costatare dal programma lavori inviato

con scritto del 28.01.2009.

Anche la nostra __________ ha recentemente preso

posizione, a seguito di un seminario che si e' tenuto negli scorsi giorni al __________

di __________, in merito al modo restrittivo nello strumento del lavoro ridotto

per le aziende attive nel campo edile rispetto a quelle attive in altri

settori.

Ribadiamo che sia nel nostro preannuncio che nei

successivi scritti abbiamo esaurientemente informato la SdL,sui motivi della

richiesta di orario ridotto, che sono da ricercare nella nostra momentanea

mancanza di lavoro dovuta a motivi economici e non come indicato per motivi di

oscillazione stagionale.

Nell'attesa di una sollecita evasione, per motivi

inerenti al funzionamento della nostra ditta, al presente scritto e fiduciosi

in un vostro riscontro a noi favorevole, l'occasione ci è gradita per porgere i

miei più distinti saluti." (Doc. I)

1.5. Nella sua

risposta del 16 aprile 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso e osserva:

"

(...)

Le cause di questa situazione sono state

individuate nella mancanza di nuove delibere e nella lentezza della committenza

nelle decisioni di attribuzione e di inizio dei lavori. La difficoltà per la

ricorrente nell'acquisire nuovi lavori è del resto influenzata anche dal fatto

di trovarsi in serie difficoltà economiche. Ora, alla luce della giurisprudenza

citata, le cause della riduzione di lavoro prevista - malgrado la loro

possibile intensità sull'occupazione della manodopera - sono da ascrivere a

circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e,

pertanto, la perdita di lavoro non risulta computabile ed è di conseguenza

esclusa dall'indennità per lavoro ridotto." (Doc.

III)

in

diritto

2.1. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti

del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata

un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

In una

sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio

aziendale ed ha rilevato:

"

(...)

2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall

eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko

qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen

Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht

offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.

1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,

zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit

(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung

mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das

vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu

erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko

wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene

Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214:

Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und

eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle

sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein

Bundesrecht verletzt. (...)"

Nel

settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di

termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti

nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze

(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C.,

inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è

innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di

differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al

ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,

dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto

segue:

"

Considerandi

2.

- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de

construction portant sur cinq immeubles locatifs parce

que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter

d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des fac­tures non encore

échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet

de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à

la troisième, elle réside dans

le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir

l'adjudica­tion d'importants travaux au détriment de la recourante.

b) II est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître

de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles

circonstances ne sont en effet

nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce

motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en

résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit

un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en

admettant que ce document soit

représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la

construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus

avantageuse est sensiblement

inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les

plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en

cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de

«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux

d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle

tendue, dont l'assurance-chômage

n'a pas à répondre."

In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie

Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen

Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht

zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf

zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht

anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis

ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit

verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht

mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April

2001.

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund

verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung

gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20

S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember

2003.

C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

Nella

citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che

produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva rilevato:

"

3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im

Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau-

und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im

Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische

Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit

Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von Terminen

auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die von dem

mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten

sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar (ARV 1999 Nr.

10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem Hintergrund

einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch

kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch

andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die

Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene

Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur

in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit

des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den Gesichtspunkten der

fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer

besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines

voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG)

begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom

14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu

Art. 32/33).

b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im

dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen

der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der

Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb

nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da

die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute

unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck

der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere

Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines

Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation

verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das

in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel,

usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b).

Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass

ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche

sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation

besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit.

In

un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una impresa di

costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni del 42% a

causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale federale si era

così espresso:

"

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a,

119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich

der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von

Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der

Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im

Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten

Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf

wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis

zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt,

respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit einem

aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz hätten den

Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die aktuelle

Auftragslage eruiert hätten.

4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die

Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen

glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw.

3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen gehalten ist, hat sie

angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach der aktuellen

Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).

Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt

zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das

Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar,

für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien

vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im

vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund

dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die

diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.

4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld

geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der

erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern

gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche

gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände,

welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind

nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen

die Einwände der Firma, die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf

unbestimmte Zeit verschoben worden."

2.4. In una direttiva dell'aprile

2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la Segreteria di Stato per

l'economia (SECO) ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo

per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situa­zione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le con­dizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. La Circolare della SECO

concernente l'indennità per lavoro ridotto in vigore dal 1° gennaio 2005 al

punto B.8.3 prevede quanto segue:

"

Se sussistono indizi concreti che il lavoro

ridotto è soltanto una tappa preliminare in vista di una chiusura programmata

dell'azienda (dichiarazione di fallimento, liquida­zione concordataria), la

condizione relativa al carattere temporaneo della perdita di lavoro e alla

conservazione dei posti di lavoro non è o non è più adempiuta.

Se viene a conoscenza di un'imminente chiusura

dell'azienda, la cassa deve sospen­dere il versamento dell'indennità anche se

il lavoro ridotto è stato approvato e sotto­porre il caso al servizio

cantonale. Quest'ultimo verifica, sulla base dei recenti svilup­pi, se occorre

riconsiderare la decisione presa o annullarla.

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto va

negato anche a un'azienda in moratoria concordataria. A partire dal momento in

cui è stata concessa la moratoria, il versa­mento dell'indennità deve essere

sospeso, tranne nel caso in cui l'azienda può dimo­strare in modo credibile,

mediante mezzi di prova adeguati (domanda di moratoria, progetto di concordato,

attestato del commissario/giudice del concordato, ecc.), che i posti di lavoro

dei dipendenti colpiti dal lavoro ridotto potranno essere conservati no­nostante

la procedura concordataria in corso."

2.6. Nell'evenienza

concreta la ditta RI 1 ha fatto valere quali motivi per l'introduzione del

lavoro ridotto dal 1° febbraio al 3 giugno 2009 la contrazione del volume di

lavoro e la lentezza della committenza nelle decisioni.

Ora, come

dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che

tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.3)

per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. STCA 38.2008.9 del 29 aprile

2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007;

STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

D'altra

parte sempre, secondo la giurisprudenza federale richiamata in precedenza, una perdita

di lavoro nei mesi invernali è usuale nel settore dell'edilizia (cfr. pure la

STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007 citata dalla Sezione del lavoro nella

decisione del 13 febbraio 2009, cfr. Doc. 7).

Inoltre

la direttiva SECO riprodotta al consid. 2.4. ha confermato questi criteri

restrittivi nella presente fase di crisi congiunturale.

In tale

contesto va rilevato, per quel che concerne il settore dell'edilizia nel nostro

Cantone, che la Società svizzera impresari costruttori, sezione Ticino, il 16

giugno 2009 ha emesso un comunicato stampa nel quale figurano le seguenti

indicazioni:

" Imprese

di costruzione ticinesi:

buone

le riserve di lavoro,

ora sono attesi "i cantieri anticiclici"

In considerazione dell'insicurezza economica

generale, la Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino ha ritenuto

di promuovere, ad inizio giugno, una nuova indagine conoscitiva allo scopo di

disporre di un quadro più dettagliato della situazione congiunturale riferita

al settore principale della costruzione. La partecipazione all'inchiesta è stata

elevata, ciò che assicura una buona rappresentatività del campione statistico.

Come premessa di ordine generale possiamo

ribadire che l'andamento del settore può essere definito buono, pur con

disparità geografiche. Infatti, le imprese discoste e delle valli lamentano

qualche difficoltà di troppo. Di seguito riportiamo i principali aspetti emersi

dal sondaggio.

Riserve di lavoro

Le riserve di lavoro sono definite incoraggianti

(da 2 a 4 mesi) per il 47% degli interpellati, buone (da 4 a 6 mesi) per il 35%

e buone (più di 6 mesi) per il 9%. Il rimanente 9% ci comunica di avere riserve

di lavoro inferiori ai 2 mesi.

Difficoltà d'incasso

Ben il 70% denuncia difficoltà d'incasso, ciò che

contribuisce notevolmente ad accrescere le spese di gestione corrente e a

diminuire la liquidità. Una quota importante (il 29%) riguarda l'Ente pubblico

e per questo motivo la Direzione della SSIC TI ha già sposto interventi

specifici presso i Dipartimenti interessati.

(...)

Per concludere ci sembra opportuna una

riflessione riferita alle prospettive per l'acquisizione di nuovi lavori. Qui

le imprese attendono l'avvio, in tempi brevi, dei cantieri correlati alle

misure anticicliche (recentemente votate dal Gran Consiglio), in modo da

evitare l'esaurimento delle riserve, con il conseguente effetto negativo

sull'occupazione. L'auspicio è dunque che, sia il Dipartimento del territorio,

sia la Sezione della logistica possano realmente contribuire alla già citata

azione anticiclica. A tal proposito esistono progetti pronti a partire,

rispettivamente finanziamenti già votati per la loro realizzazione. La nostra

preoccupazione è anche motivata dal fatto che da informazioni avute da quattro

banche, i tassi ipotecari potrebbero progressivamente salire già a partire da

settembre. Ciò comporterebbe una contrazione del mercato dell'edilizia privata

che andrebbe possibilmente compensata

da maggiori investimenti da parte dell'Ente pubblico."

(cfr. www.ssic-ti.ch)

A

proposito della RI 1 dagli atti dell'incarto risulta che la ditta ha chiesto

una moratoria concordataria della durata di 6 mesi, che è stata concessa dal

Pretore della Giurisdizione di __________. Dalla domanda di concessione della

moratoria emerge che la ditta ha uno scoperto di (almeno) fr. 585'002.70 con un

imprenditore __________ in relazione ad un cantiere di __________, per il quale

è stato superato il termine di consegna oltre ad uno scoperto di fr. 163'780.90

per problemi d'incasso relativi ad un altro cantiere (cfr. "Domanda di

concessione di moratoria concordataria" del 24 novembre 2008, punti 2 e 3,

Doc. 3).

Il 9

febbraio 2009, rispondendo alle domande dell'amministrazio-ne la ditta ha così specificato

il concetto di "lentezza della committenza nelle decisioni" che

figura sulla sua domanda di lavoro ridotto:

"

(...)

Citiamo il caso del __________ che secondo la DL

doveva iniziare durante la settimana 4/2009. Problemi di natura burocratica,

permesso definitivo, ne ostacolano l'inizio. Inoltre acquisizioni che si

pensavano possibili con l'insinuazione della moratoria sono andati persi.

(...)" (Doc. 6)

Ora, sia

il ritardo nella concessione della licenza edilizia sia il fatto che

l'introduzione della moratoria concordataria da parte della ditta ha fatto

sfumare possibili acquisizioni di nuova clientela (cfr. al riguardo anche la

risposta di causa, consid. 1.5) fanno parte del normale rischio aziendale del

datore di lavoro.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può dunque che confermare la

decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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