38.2009.12
Con STCA 38.08.37deciso che calo temp.di lavoro per motivi econ.e modif.centro comm.dove ubicata attiv.rientrano nel norm.rischio aziend.Rinviato atti per confronto media cifra d'aff.(5-6/08centro com
7 maggio 2009Italiano35 min
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Numero d'incarto:
38.2009.12
Data decisione, Autorità:
07.05.2009, TCA
Titolo:
Con STCA 38.08.37deciso che calo temp.di lavoro per motivi econ.e modif.centro comm.dove ubicata attiv.rientrano nel norm.rischio aziend.Rinviato atti per confronto media cifra d'aff.(5-6/08centro comm.rimasto chiuso,attiv.aperta).Cifra d'aff.5-7/08 < 15% risp.a 5-7/07:norm.rischio aziend.ILR negate
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 31 LADI
art. 32 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.12
DC/sc
Lugano
7 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
gennaio 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10 aprile
2008 la RI 1 di __________ ha inoltrato una richiesta di prolungo del lavoro
ridotto dopo il 30 aprile 2008 (cfr. Doc. 9, inc. 38.2008.37).
Il 18
aprile 2008 la ditta ha inoltrato una preannuncio di lavoro ridotto per il
periodo maggio - luglio 2008, per 2 dipendenti dell'azienda, con la seguente
motivazione:
"
Calo temporaneo del lavoro dovuto alla
situazione economica.
Modifica del centro commerciale quindi i clienti
sono cambiati."
(Doc. 8, inc. 38.2008.37)
1.2. Con
decisione su opposizione del 12 giugno 2008 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 30 aprile 2008 (cfr. Doc. 7, inc. 38.2008.37) e si
è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in
particolare:
"
(...)
Nel caso in esame, il motivo sostanzialmente
addotto dall'opponente a sostegno della sua richiesta di indennità per lavoro
ridotto è la diminuzione temporanea del lavoro dovuta alla situazione economica
e alla nuova gestione del centro commerciale ove è sita la lavanderia
(passaggio dalla __________ alla __________). In particolare, l'opponente
sostiene che, con il cambio di gestione, vi sarà un afflusso minore di
clientela, con conseguente perdita finanziaria per la ditta.
Ora, anche se la ditta presenta un leggero calo
del proprio fatturato - segnatamente per quanto riguarda lo scorso mese - gli
effetti del cambio gestione del centro commerciale non influiscono direttamente
sull'attività dell'opponente, che anche durante la breve chiusura del centro
per ristrutturazione (dal 24 maggio al 5 giugno 2008) ha avuto la possibilità
di rimanere aperta.
Pertanto, constato come l'eventuale perdita di
lavoro invocata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, la
stessa non è computabile e non si può quindi giungere ad una conclusione
diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione qui contestata.
Infine, non può trovare applicazione, nel caso di
specie, la regolamentazione attinente alla perdita di lavoro stagionale,
constatato come il fatturato realizzato solitamente dall'opponente nei mesi da
maggio a luglio non presenti rilevanti oscillazioni rispetto a quello
conseguito negli altri periodi dell'anno." (Doc. A, inc. 38.2008.37)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 12 giugno 2008 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale, dopo avere ricordato che se il diritto alle indennità
per lavoro ridotto non fosse concesso le dipendenti potrebbero essere
licenziate, ha sottolineato quanto segue:
"
(...)
Vi facciamo notare come lo scorso anno, in data
19.12.2007, abbiamo inoltrato una richiesta dell'introduzione del lavoro
ridotto, per il periodo dal 01.01.2008 al 30.04.2008, ed in tale occasione la
stessa Sezione del Lavoro, aveva autorizzato la nostra ditta a beneficiare di
tale misura.
In questa richiesta la nostra ditta aveva
indicato quale motivo per l'introduzione del lavoro ridotto ... "calo
temporaneo del lavoro dovuto alla situazione economica pertanto alfine di
mantenere i posti di lavoro sono costretta all'annuncio di lavoro ridotto"
....
Addirittura lo stesso ufficio ci indicava: ... "se
doveste prolungare il lavoro ridotto dopo il 30.04.2008, occorre presentare un
nuovo preannuncio almeno 10 giorni prima della scadenza del termine
sopraindicato".
Non ci pare che le due motivazioni siano così differenti
per negarci adesso l'introduzione del Lavoro ridotto.
Anzi a nostro modo di vedere, e come ampiamente
descritto nell'atto di opposizione, la nostra ditta deve più che mai ricevere
il consenso per l'introduzione di quanto richiesto.
Il punto 3., della decisione su opposizione della
Sezione del Lavoro, viene da noi categoricamente respinto al mittente. Non
possiamo certamente sposare la tesi dove si indica: ... "gli effetti del
cambio di gestione del centro commerciale non influiscono direttamente sull'attività
dell'opponente ..."
Ma questi signori sono a conoscenza che il centro
era gestito dai __________ (recentemente scomparsi) poi dato in gestione alla __________
che a sua volta ha venduto tutte le attività alla __________?
Da quanto emerso ci pare proprio di NO. In
effetti tutti sanno, almeno nel __________, che il "__________ non è più
il __________" da quando loro l'hanno ceduto alla __________. Provate a
chiedere perchè la __________ ha venduto tutti i suoi negozi. Sicuramente
perchè non faceva affari d'oro altrimenti non avrebbero venduto tutte le loro
attività.
Ecco, Onorevoli Signori, dopo tutti i cambiamenti
intervenuti a livello locale la clientela ha sempre più perso fiducia nella
gestione del Centro così da non più recarsi al Centro commerciale.
Sicuramente questi cambiamenti, che non hanno
assolutamente toccato il nostro negozio, non hanno che di fatto incrinato il
buon nome che i __________ si fecero.
Siamo certi che questa "vecchia" fedele
clientela dei __________, con l'ingresso della __________, ritornerà a fare la
spesa nel centro commerciale. Questo non potrà che portare dei maggiori
benefici a tutto il centro compreso anche alla nostra lavanderia.
Visto quanto sopra e richiamando i nostri
precedenti scritti ed in particolare l'Art. 51 OADI, chiediamo che il nostro
ricorso venga accolto e di conseguenza la nostra ditta messa al beneficio delle
indennità per lavoro ridotto dal 01.05.2008 - 31.07.2008.
Vi ricordiamo che l'Art. 51 OADI cita che ...
"le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro, sono computabili se il datore
di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente
sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno".
Inoltre lo stesso articolo cita che ... "la
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovute a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile".
Letto questo articolo ci pare alquanto riduttivo
che la Sezione del Lavoro indichi che non siamo confrontati ad una perdita.
(...)" (Doc. I, inc. 38.2008.37)
1.4. Il 24
settembre 2008 il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 12 giugno
2008 ed ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti, argomentando:
"
(...)
Nella presente fattispecie la RI 1 ha introdotto
il lavoro ridotto invocando innanzitutto un "calo temporaneo del lavoro
dovuto alla situazione economica".
Secondo questo Tribunale si tratta di una
circostanza legata al normale rischio aziendale, che non giustifica il
riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto può
colpire qualsiasi datore di lavoro nella medesima condizione (cfr. STCA
38.2007.29 del 26 luglio 2007 consid. 2.7; STCA 38.2007.91 del 16 giugno 2008
consid. 2.6).
Quale secondo motivo l'azienda ha invocato il
fatto che nello stabile in cui è situata è avvenuta una "modifica del
Centro commerciale quindi i clienti sono cambiati".
Sostanzialmente la ditta fa valere che, negli
ultimi anni, si sono susseguite le gestioni dei __________, della __________ e
di __________ ciò che avrebbe provocato "una confusione non indifferente
della clientela" (cfr. Doc. 6).
Anche questa circostanza rientra nel normale
rischio aziendale del datore di lavoro.
La situazione è infatti del tutto diversa sia per
l'attività svolta dalla ditta che per i motivi per cui la perdita di lavoro
sarebbe stata indirettamente provocata dall'attività di un'altra azienda del
caso deciso dal TFA nella sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004 riprodotta al
consid. 2.4).
La ditta ha infine sottolineato che il Centro
commerciale è stato chiuso dal 24 maggio al 5 giugno 2008, mentre la ricorrente
è rimasta aperta visto il genere di attività da lei svolta (cfr. Doc. 9:
"... La scelta è stata imposta dal fatto che una lavanderia deve poter
garantire il servizio per il ritiro dell'abbigliamento e vista la situazione
bisognerà superare questo periodo malgrado il danno economico. ...").
Al riguardo il TCA constata che nel mese di
maggio 2008 la ditta ha incassato fr. 15'593.60, mentre nello stesso periodo
del 2007 aveva incassato fr. 18'006.50 (cfr. Doc. 3).
Sulla base di questo unico dato la Sezione del
lavoro ha concluso che ci troviamo di fronte a una normale fluttuazione della
cifra d'affari.
Questo Tribunale non può approvare, su questo
punto, l'operato dell'amministrazione.
La Sezione del lavoro avrebbe invece dovuto
effettuare la verifica per il periodo maggio - luglio 2008 (con particolare
attenzione per i mesi di maggio e giugno 2008) applicando i criteri fissati
dalla giurisprudenza cantonale e federale (cfr. consid. 2.5).
La decisione su opposizione impugnata deve di
conseguenza essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per nuovi
accertamenti." (cfr. STCA 38.2008.37)
1.5. Con sentenza
8C_866/2008 del 4 dicembre 2008 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile
il ricorso inoltrato dalla Sezione del lavoro contro la sentenza del TCA del 25
settembre 2008.
1.6. Con
decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha
confermato la decisione del 5 gennaio 2009 (cfr. Doc. 3) ed ha nuovamente
negato alla RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto nel
periodo maggio-giugno 2008, argomentando:
"
(...)
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha
stabilito che, per quanto riguarda la prima motivazione addotta dall'azienda in
parola, a sapere "calo temporaneo del lavoro dovuto alla situazione
economica", si tratta di una circostanza legata al normale rischio
aziendale, che non giustifica il riconoscimento del diritto alle indennità per
lavoro ridotto in quanto può colpire qualsiasi datore di lavoro nella medesima
condizione.
Anche per quanto attiene al secondo motivo
invocato dall'opponente, ossia il fatto che nello stabile in cui è ubicata la lavanderia
è avvenuta una "modifica del Centro commerciale quindi i clienti sono
cambiati", il TCA ha ritenuto che ci si trova confrontati con una
circostanza rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Per quanto riguarda infine la terza motivazione,
vale a dire la chiusura del centro commerciale dal 24 maggio al 5 giugno 2008,
il giudice di prime cure ha invitato il servizio cantonale a verificare la
fluttuazione della cifra d'affari anche raccogliendo i dati relativi ai mesi di
giugno e luglio 2008 e ad applicare i criteri fissati dalla giurisprudenza (tra
questi, in particolare, quello del 25%).
Ora, sulla base dei dati forniti dall'opponente
lo scorso mese di dicembre, per quanto riguarda il periodo per cui sono
richieste le relative indennità (maggio-luglio 2008), emerge quanto segue:
● totale cifra d'affari per il
periodo da maggio a luglio 2008: CHF 47'590.80;
● totale cifra
d'affari per il periodo da maggio a luglio 2007: CHF 48'744;
● totale cifra
d'affari per il periodo da maggio a luglio 2006: CHF 47'950.50;
● totale cifra
d'affari per il periodo da maggio a luglio 2005: CHF 56'166;
● totale cifra
d'affari per il periodo da maggio a luglio 2004: CHF 73'018.
La media per quanto riguarda il quadriennio
2004-2007 è la seguente:
225878.50 : 4 = 56'469.62.
La percentuale della cifra d'affari prevista per
il periodo da maggio a luglio 2008 (CHF 47'590.80), in raffronto alla media del
quadriennio precedente (CHF 56'469.62), è pertanto la seguente: 84.27. La
percentuale di riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto
periodo (15% circa) è dunque inferiore alla percentuale fissata dalla
giurisprudenza (25%), al raggiungimento della quale non è più possibile parlare
di fluttuazione normale dell'attività aziendale.
Di conseguenza, non essendo adempiuto uno dei
presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per
l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (computabilità della perdita
di lavoro), non si ritiene di poter giungere ad una conclusione diversa
rispetto a quanto stabilito con la decisione qui contestata.
Per quanto riguarda infine la richiesta -
formulata dall'opponente - di inserire la clausola della fluttuazione
stagionale, si osserva che non sussistono indizi che fanno supporre si tratti
di oscillazioni stagionali del grado di occupazione." (Doc. 1)
1.7. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
"
(...)
La decisione n. 3110080/20090105, è già stata
oggetto di una vostra decisione sfociata poi in un ricorso, a me parso del
tutto sproporzionato, al Tribunale Federale delle Assicurazioni da parte della
SDL. Per quanto riguarda la presente decisione emessa dalla SDL, dopo la nostra
opposizione, ci vediamo costretti ad adire nuovamente a codesto tribunale in
quanto non possiamo nel modo più assoluto accettare le conclusioni che è
giunta la SDL nel respingere la nostra richiesta di lavoro ridotto.
In particolare contestiamo la calcolazione nel
modo più assoluto in quanto riteniamo che in momenti di crisi mondiale non si
possa meramente tenere in considerazione il fatto che la giurisprudenza abbia
rivendicato un 25 % di cifra d'affari per porre l'asticella in modo decisamente
errato.
Riteniamo che non si possa, in momenti come
questi, fare astrazioni unicamente a delle sentenze che precedentemente hanno
indicato dei dati matematici che possono in ogni caso essere modificati a
dipendenza della situazione congiunturale che stiamo vivendo.
Visto quanto sopra chiediamo che il ricorso venga
accolto e che la decisione su opposizione emessa dalla SDL venga annullata a
nostro favore." (Doc. II)
1.8. Nella sua
risposta del 17 marzo 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. V).
1.9. Il 31 marzo
2009 la ditta ribadisce di non potere accettare le conclusioni della Sezione
del lavoro (cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C
189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag.
53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt
Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA
del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro
rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale
o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro
ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997
no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426
segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente
giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"
Per
quanto riguarda il settore sanitario, il TFA, in una decisione del 23 febbraio
1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la
diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio
tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi
parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica
privata deve assumersi.
In questa
sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
"
b) Les premiers juges ont examiné la question du
risque normal
d'exploitation à la lumière des statistiques
publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le
nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à
diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000
unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse
touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie
d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même
période.
La commission de recours a considéré qu'il s'agit là
d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs
facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales
engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation
de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part
l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée
aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la
politique de maîtrise des coûts de la santé
voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus
particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les
premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie
a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à
privilégier l'hospitalisation en division commune.
Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en
a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en
prenant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que
le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce
motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).
3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées
à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres
privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa décision
de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en
1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et
que cette mesure de restructuration allait conduire au licenciement de neuf
collaborateurs.
Quant au caractère prévisible de la diminution des
nuitées, la recourante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence,
soutient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique,
comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que
les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du
concept hospitalier sont erronées.
Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en
détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers
juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa
situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics,
alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à
l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les références) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes
les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses
conclusions.
En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de
travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel
ou extraordinaire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir
droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,
comme les premiers juges l'ont considéré à juste
titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de
longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf.
consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit
donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux
d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante (
ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA
1999 pag. 206-207)
Nel caso
di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha
stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della
percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti
e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha
sottolineato che:
"
(…)
Alla luce della crescente situazione
concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,
Considerandi
dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati
è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle
avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore
di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,
non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura
attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata,
ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione
contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione
dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA
1995.
no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C
115/99, consid. 2)
Nel
campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di
recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno
e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita
di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro
ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto
essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.
Tuttavia,
siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e
presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata
degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del
rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).
A
proposito di una ditta attiva nel settore delle pulizie, il TCA ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
In concreto dagli atti emerge che uno dei
principali mandanti dell'insorgente, attiva nel settore delle pulizie, è
appunto la ditta A.________ SA, a sua volta attiva, come già si è detto, a
livello internazionale nella vendita, l'installazione e la manutenzione di
tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle
macchine utensili d'elettroerosione, che a partire perlomeno dal 2001 ha
ripetutamente usufruito di periodi di lavoro ridotto, creando grossi disagi
anche alla ricorrente, la quale ha pure parzialmente ottenuto il riconoscimento
di indennità per lavoro ridotto.
In pratica quindi è la difficile situazione di
mercato in cui è venuta a trovarsi la cliente della ricorrente ad aver creato
indirettamente problemi a quest'ultima.
Controversa è pertanto la questione se le
riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel
settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del
rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
Al riguardo va rilevato che da un lato vero è,
come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore
delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della
situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore
del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne
l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la
giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era
notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal
caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag.
52.
consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
D'altro lato è pur vero che ancora quando era
attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei
grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta
A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo.
In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro annunciata
nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che il fatto
di operare per la maggior parte a favore di un solo committente senz'altro
accresce il rischio di perdita.
La questione circa la normalità o meno del
rischio aziendale in concreto può tuttavia restare indecisa: come rettamente
evidenziato dalla Corte cantonale, non risulta dagli atti una perdita di lavoro
effettiva.
Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di
fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra
d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi
ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro
risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume
d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso
era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.
Ciò significa che la ditta interessata, tramite
provvedimenti adeguati e tempestivi, è stata in grado di scongiurare la
prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad
affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo
temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel
ricorso di diritto amministrativo.
Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i
nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di
diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel
periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al
settore ditta A.________ SA ad un altro settore e quindi compensare le perdite.
Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha
permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta necessità
di personale - il rapporto contrattuale concluso con la ditta A.________ SA.
Correttamente quindi l'autorità cantonale ha
rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto
all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro,
circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si
veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4;
Gerhards, op. cit., pag. 413). (...)" (STCA C 264/03 del 2.12.2004)
2.5
Per costante
giurisprudenza il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le
circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella
concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda
della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se
questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto
attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una
perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile
e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro
normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi
inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63;
STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004
nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA,
38.2003
; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del
20.
febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001
nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,
38.2000
; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169;
STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella
causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa
V.-V. & A., 38.1998.149).
Secondo
la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari
giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella
misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%
rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata
una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più
nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,
38.2004
; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11
maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella
causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38
2002.
; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del
17.
giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella
causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,
38.2000
; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del
4.
gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella
causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,
38.1998
; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17
agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.
SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11
agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,
38.1996
; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
In una
sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le
seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
"
6.1
Per quel che
attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia
impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale,
secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25%
costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di
cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di
conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti
che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per
lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se
per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però
anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere
opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento
- perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione
insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra
d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto.
Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in
seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività
dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari
conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della
media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni
durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi
gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla
cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare
che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti
sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente
precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la
soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra
d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta
fattispecie essere condivisa.
(...)
Da queste tavole sinottiche risulta
un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a
maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La
variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del
23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro
rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra
d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli
anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,
questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non
possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i
primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età
dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di
indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione
del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali
licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere
considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile
situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte
anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente
concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione
permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già
per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in
particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è
riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo
la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di
ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di
lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere
provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,
a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti
legislativi a livello europeo."
2.6
Nella precedente
sentenza 38.2008.37 del 24 settembre 2008 il TCA ha già stabilito che sia il
"calo temporaneo del lavoro dovuto alla situazione economica" sia il
fatto che è intervenuta una "modifica del Centro commerciale quindi i
clienti sono cambiati" costituiscono circostanze che rientrano nel normale
rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro che ne deriva non è
computabile. Essendo la precedente sentenza del TCA cresciuta in giudicato
questi aspetti non possono più essere messi ora in discussione, tanto più che
quella sentenza era stata contestata davanti al Tribunale federale soltanto
dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.5).
Il TCA,
dopo avere constatato che il Centro commerciale è stato chiuso dal 24 maggio al
5.
giugno 2008 mentre la ricorrente è rimasta aperta considerato il genere di
attività da lei svolta, ha invece rinviato gli atti all'amministrazione per
effettuare il confronto delle medie dalla cifra di affari (cfr. consid. 2.5),
al fine di stabilire se in quel breve periodo la perdita di lavoro era
computabile oppure no.
Questo
Tribunale non ha al riguardo ritenuto sufficiente il confronto, operato
dall'amministrazione nel maggio 2008 (fr. 15'593.60) e quella realizzata nel
2007.
(fr. 18'006.50).
Conformemente
alle indicazioni del TCA, l'amministrazione ha effettuato il confronto della
cifra di affari. È così risultato che la cifra d'affari relativa al periodo da
maggio a luglio 2008 (fr. 47'590.80) è di circa il 15% inferiore rispetto alla
cifra d'affari conseguita nel quadriennio precedente (cfr. 56'469.62, cfr.
consid. 1.6 e Doc. 5 dell'inc. 38.2009.6).
Si tratta
di un'oscillazione che, secondo i parametri giurisprudenziali, rientra ancora nel
normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.5).
Di
conseguenza, a ragione, la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto
alle indennità per lavoro ridotto anche nel breve periodo di chiusura del Centro
commerciale (dal 24 maggio al 5 giugno 2008, pari a sette giorni lavorativi nel
mese di maggio e cinque in giugno, cfr. inc. 38.2008.37, Doc. X).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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