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Decisione

38.2009.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi alla base

dell'introduzione del lavoro ridotto sono i seguenti:

"

La decisione di introdurre il lavoro ridotto è

stata presa in quanto abbiamo constatato un netto calo del numero di capitolati

inerenti le opere genio civile ecc. già a partire dalla fine dell'anno

2008." (Doc. 9, punto 11a)

L'azienda

ha così illustrato le misure adottare per evitare il lavoro ridotto:

"

L'allestimento di domande di costruzioni

preliminari per eventuali realizzazioni. Seguiamo costantemente le

pubblicazioni sui vari albi comunali per l'invio dei moduli d'offerta."

(Doc. 9, punto 11b)

La ditta

ha poi negato che sono state differite delle ordinazioni e al riguardo si è

così espressa:

"

No, ma comunque i tempi di decisione per

l'inizio dei lavori si sono allungati causa la crisi economica che tanto

spaventa tutta la popolazione in generale." (Doc. 9, punto 11c)

Infine,

la ditta ha così descritto le ragioni per cui la perdita di lavoro è da lei

ritenuta solo temporanea:

"

La realizzazione futura di un complesso di case

nel comune di __________ e la realizzazione di mandati nel comune di __________

per la quale sono state inoltrati i progetti di massima." (Doc. 9, punto

12)

1.2. Il 28

gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha richiesto all'azienda alcune

informazioni, invitandola pure a trasmettere ulteriore documentazione (cfr.

Doc. 8), ciò che essa ha fatto il 2 febbraio 2009 (cfr. Doc. 7).

Il 18

febbraio 2009 la Sezione del lavoro ha chiesto ulteriori informazioni alla RI 1

(cfr. Doc. 6), che ha risposto il 23 febbraio 2009 (cfr. Doc. 5).

Con

decisione del 9 marzo 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di

indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. 4).

1.3. Contro

questa decisione la ditta ha inoltrato un'opposizione nella quale ha

sottolineato che la mancanza di lavoro è dovuta alla crisi congiunturale che

stiamo vivendo e che non in tutti i mesi, dal 2005, vi è stata una riduzione

della cifra d'affari (cfr. Doc. 3).

Nella

decisione su opposizione del 27 marzo 2009 la Sezione del lavoro ha confermato

la decisione di opporsi al versamento di indennità per lavoro ridotto,

argomentando:

"

(...)

Nel caso in esame, il motivo addotto dall'azienda

in parola a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto è essenzialmente la

contrazione del volume di lavoro. Ora, alla luce della citata giurisprudenza,

ci si trova confrontati con una circostanza rientrante nel normale rischio

aziendale del datore di lavoro e la perdita di lavoro in concreto invocata può

colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Non

appare dunque adempiuto uno dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31

e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita

di lavoro computabile). (...)" (Doc. A)

1.4. Contro

questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

si è così espressa:

"

Riteniamo che la nostra domanda, presentata il

23.01.2009 poi successivamente i nostri scritti del 02.02.2009 e del

23.02.2009, abbiano fatto chiarezza sui motivi per i quali é stata chiesta

l'introduzione della misura dell'orario ridotto per la nostra azienda.

In particolare l'art. 31 LADI cita chiaramente le

disposizioni previste per poter beneficiare dell'introduzione dell'indennità

per orario ridotto. Ci sembra chiaro che la nostra azienda possa beneficiare,

con l'applicazione dei disposti di legge, dell'introduzione del lavoro ridotto.

Della crisi congiunturale che stiamo vivendo si é

accorto pure il nostro Consiglio Federale che ha recentemente agito

tempestivamente prolungando a 18 mesi l'indennità per orario ridotto e

riducendo addirittura ad 1 giorno il periodo di attesa a carico del datore di

lavoro.

Ci sembra alquanto strano, come citato poco

sopra, che l'ufficio della SdL abbia indicato la diminuzione di attività e

conseguentemente della cifra d'affari dall'anno 2005!!!

Hanno sicuramente potuto costatare, al punto 10

b) "cifra d'affari", che effettivamente la totalità a fine anno abbia

subito una diminuzione da Fr. 200'000.00 (anno 2005) a Fr. 138'500.-(anno

2008), ma che se prendiamo i singoli mesi (es. febbraio da Fr. 5'000.00 (2005)

siamo saliti fino a Fr. 24'000.0 (2007). Questa semplice indicazione fa

concludere che, non sempre ed in particolare non mensilmente, ci siamo trovati

dinnanzi ad una perdita finanziaria.

Noi possiamo avere cento piccoli lavori che non

danno un introito diretto ma che comunque ci fanno lavorare rispetto

all'assunzione di un grosso lavoro (esempio se ci dessero il lavoro al Grand Hotel

di __________ avremmo bisogno di cento collaboratori rispetto ai due presenti

oggi in ditta e la cifra d'affari della nostra ditta aumenterebbe a quanti

milioni ?????).

Recentemente anche la SSIC ha preso posizione, a

seguito di un seminario che si e' tenuto nelle scorse settimane al Centro

professionale di __________, in merito al vostro modo restrittivo di lavorare

con lo strumento del lavoro ridotto per le aziende attive nel campo edile

rispetto a quelle attive in altri settori.

Ribadiamo che, sia nel nostro preannuncio che nei

successivi scritti, abbiamo esaurientemente informato il vostro ufficio in

merito ai motivi della richiesta di orario ridotto che sono da ricercare nella

nostra momentanea mancanza di lavoro dovuta a motivi economici e non come da

voi indicato.

C. Si chiede piaccia giudicare:

Considerate le osservazioni su esposte chiediamo

l'accettazione del nostro ricorso e il beneficio dell'introduzione del lavoro

ridotto dal 01.01.2009 al 30.04.2009.

Qualora non vi siano gli estremi per accettare il

presente ricorso chiediamo a codesto Tribunale di accordare il lavoro ridotto

per "oscillazione stagionali del grado di occupazione". (...)"

(Doc. I)

1.5. Nella sua

risposta del 19 maggio 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso e osserva:

"

(...)

Nel caso in esame, il motivo addotto dall'azienda

in parola a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto è essenzialmente la

contrazione del volume di lavoro.

Ora, dalla documentazione agli atti emerge che la

ditta in parola è regolarmente confrontata con importanti oscillazioni del

proprio fatturato da un mese all'altro (ad esempio, nel mese di maggio 2008 non

è stata realizzata alcuna cifra d'affari, mentre quella realizzata il mese

successivo è stata di CHF 7'000 e quella ottenuta il mese precedente ha

addirittura raggiunto CHF 31'000). Inoltre, dal 2005 in poi essa è confrontata

con un costante calo del proprio fatturato annuale (da CHF 200'000 nel 2005 si

è passati a CHF 138'000 nel 2008). Le difficoltà attualmente riscontrate dalla

ricorrente non presentano dunque un carattere eccezionale e la circostanza da

lei addotta a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto rientra nel normale

rischio aziendale del datore di lavoro. Non appare dunque adempiuto uno dei

presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per

l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita di lavoro

computabile).

A titolo abbondanziale si constata che il

preannuncio di lavoro ridotto è stato introdotto senza rispettare il termine

previsto dall'articolo 36 cpv. 1 LADI (un datore di lavoro deve infatti

avvertire il servizio cantonale dell'introduzione del lavoro ridotto almeno

dieci giorni prima dell'inizio dello stesso)." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti

del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata

un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro normalmente

fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

In una

sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio

aziendale ed ha rilevato:

"

(...)

2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall

eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko

qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen

Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht

offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.

1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,

zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit

(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung

mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das

vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu

erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko

wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene

Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214:

Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und

eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle

sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein

Bundesrecht verletzt. (...)"

Nel

settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di

termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti

nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze

(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C.,

inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è innegabile

che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire

lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un

progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro,

costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto segue:

"

Considerandi

2.

- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de

construction portant sur cinq immeubles locatifs parce

que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter

d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des fac­tures non encore

échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet

de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à

la troisième, elle réside dans

le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir

l'adjudica­tion d'importants travaux au détriment de la recourante.

b) II est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître

de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles

circonstances ne sont en effet

nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce

motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en

résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit

un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en

admettant que ce document soit

représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la

construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus

avantageuse est sensiblement

inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les

plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en

cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de

«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux

d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle

tendue, dont l'assurance-chômage

n'a pas à répondre."

In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach

Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie

Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen

Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht

zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf

zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht

anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis

ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit

verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht

mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April

2001.

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund

verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung

gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20

S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember

2003.

C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

Nella

citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che

produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva rilevato:

"

3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im

Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau-

und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im

Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische

Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit

Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von Terminen

auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die von dem

mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten

sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar (ARV 1999 Nr.

10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem Hintergrund

einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch

kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch

andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die

Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene

Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur

in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit

des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den Gesichtspunkten der

fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer

besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines

voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG)

begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom

14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu

Art. 32/33).

b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im

dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen

der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der

Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb

nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da

die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute

unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck

der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere

Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines

Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation

verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das

in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel,

usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b).

Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass

ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche

sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation

besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit.

In un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una

impresa di costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni

del 42% a causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale

federale si era così espresso:

"

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt.

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von

Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen,

die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu

verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb

die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994

Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis

zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt,

respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit einem

aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz hätten den

Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die aktuelle

Auftragslage eruiert hätten.

4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die

Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen

glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen

gehalten ist, hat sie angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach

der aktuellen Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32

Abs. 1 lit. a AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).

Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt

zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das

Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar,

für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien

vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im

vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund

dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die

diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.

4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld

geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der

erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern

gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche

gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände,

welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind

nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Einwände der Firma,

die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit verschoben

worden."

2.5. In

una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la

Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo

per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situa­zione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le con­dizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in

cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali

applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131

V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112

V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Nell'evenienza

concreta la ditta RI 1 ha fatto valere quali motivi per l'introduzione del

lavoro ridotto dal 1° gennaio al 30 aprile 2009 il netto calo del numero di

capitolati inerenti le opere di genio civile e l'allungamento dei tempi di

decisione per l'inizio dei lavori (cfr. consid. 1.1.).

Ora, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte

del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.3) per cui la perdita di lavoro

non è computabile (cfr. STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28

dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1°

ottobre 2007).

Inoltre

la direttiva SECO riprodotta al consid. 2.4. ha confermato questi criteri

restrittivi nella presente fase di crisi congiunturale.

In tale

contesto, come già sottolineato dal TCA in una sentenza 38.2009.11 del 24

giugno 2009, va rilevato, per quel che concerne il settore dell'edilizia nel

nostro Cantone, che la Società svizzera impresari costruttori, sezione Ticino,

il 16 giugno 2009 ha emesso un comunicato stampa nel quale figurano le seguenti

indicazioni:

" Imprese

di costruzione ticinesi:

buone

le riserve di lavoro,

ora sono attesi "i cantieri anticiclici"

In considerazione dell'insicurezza economica

generale, la Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino ha ritenuto

di promuovere, ad inizio giugno, una nuova indagine conoscitiva allo scopo di

disporre di un quadro più dettagliato della situazione congiunturale riferita

al settore principale della costruzione. La partecipazione all'inchiesta è

stata elevata, ciò che assicura una buona rappresentatività del campione

statistico.

Come premessa di ordine generale possiamo

ribadire che l'andamento del settore può essere definito buono, pur con

disparità geografiche. Infatti, le imprese discoste e delle valli lamentano

qualche difficoltà di troppo. Di seguito riportiamo i principali aspetti emersi

dal sondaggio.

Riserve di lavoro

Le riserve di lavoro sono definite incoraggianti

(da 2 a 4 mesi) per il 47% degli interpellati, buone (da 4 a 6 mesi) per il 35%

e buone (più di 6 mesi) per il 9%. Il rimanente 9% ci comunica di avere riserve

di lavoro inferiori ai 2 mesi.

Difficoltà d'incasso

Ben il 70% denuncia difficoltà d'incasso, ciò che

contribuisce notevolmente ad accrescere le spese di gestione corrente e a

diminuire la liquidità. Una quota importante (il 29%) riguarda l'Ente pubblico

e per questo motivo la Direzione della SSIC TI ha già sposto interventi

specifici presso i Dipartimenti interessati.

(...)

Per concludere ci sembra opportuna una

riflessione riferita alle prospettive per l'acquisizione di nuovi lavori. Qui

le imprese attendono l'avvio, in tempi brevi, dei cantieri correlati alle

misure anticicliche (recentemente votate dal Gran Consiglio), in modo da

evitare l'esaurimento delle riserve, con il conseguente effetto negativo sull'occupazione.

L'auspicio è dunque che, sia il Dipartimento del territorio, sia la Sezione

della logistica possano realmente contribuire alla già citata azione

anticiclica. A tal proposito esistono progetti pronti a partire,

rispettivamente finanziamenti già votati per la loro realizzazione. La nostra

preoccupazione è anche motivata dal fatto che da informazioni avute da quattro

banche, i tassi ipotecari potrebbero progressivamente salire già a partire da

settembre. Ciò comporterebbe una contrazione del mercato dell'edilizia privata

che andrebbe possibilmente compensata

da maggiori investimenti da parte dell'Ente pubblico."

(cfr. www.ssic-ti.ch)

Nel caso della dittaRI 1

dagli atti dell'incarto risulta peraltro una costante riduzione della cifra

d'affari dal 2005 (cfr. Doc. 9 punto 11b: fr. 200'000 nel 2005, fr. 172'000 nel

2006, fr. 152'500 nel 2007 e fr. 138'500 nel 2008). Inoltre la cifra d'affari

conseguita fluttua notevolmente da un mese all'altro.

Anche questi aspetti

permettono di concludere che la perdita di lavoro fatta valere dalla ditta è da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (art. 33 cpv.

2 lett. a LADI).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 27 marzo 2009 deve essere confermata, senza dovere

esaminare se la domanda andava respinta anche sulla base dell'art. 33 cpv. 2

lett. b LADI, in relazione con gli art. 33 cpv. 3 LADI e 54a OADI (oscillazioni

stagionali del grado di occupazione).

Va

peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza federale richiamata in

precedenza (cfr. consid. 2.3.), una perdita di lavoro nei mesi invernali è

usuale nel settore dell'edilizia (cfr. pure la STCA 38.2007.43 del 5 settembre

2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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