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38.2009.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione

contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali

del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in

cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen

Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche

kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen

werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte

Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen

Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA

del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la

sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego

di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata

determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è

effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.8. Nella

presente evenienza dagli atti di causa emerge che __________, nato nel 1977, si

è reiscritto in disoccupazione il 1° settembre 2008 (4° termine quadro; cfr.

doc. 22), dichiarando di cercare un impiego al 100% quale giardiniere (cfr.

doc. 22).

Il 16

settembre 2008 l’URC di __________ gli ha assegnato un’occupazione a tempo

pieno come giardiniere presso la ditta __________ (cfr. doc. 17).

Dal

modulo “Esito dell’assegnazione” compilato dall’insorgente il 25 ottobre 2008

si evince, in primo luogo, che quest’ultimo ha telefonato alla ditta di __________

il 21 settembre 2008 e ha parlato con il signor __________.

In

secondo luogo, che il 23 settembre 2008 alle ore 15.00 ha avuto luogo un

colloquio. L’assicurato ha indicato di non essere stato assunto, poiché aveva

già reperito un impiego presso __________ con inizio il 1° ottobre 2008 (cfr.

doc. 16).

Nella

risposta alla Richiesta di giustificazione del 10 ottobre 2008 inviatagli

dall’URC di __________ (cfr. doc. 15) il ricorrente ha precisato di avere

rifiutato il posto di lavoro essendo già in parola con la ditta __________. Più

precisamente egli ha rilevato di essere stato d’accordo, dopo un colloquio con

il signor __________, di iniziare a lavorare i primi di ottobre e che infine si

erano accordati per lunedì 6 ottobre 2008 come primo giorno di lavoro (cfr.

doc. 12).

Il 25

novembre 2008 l’assicurato, avendo ricevuto la possibilità da parte della

Sezione del lavoro - alla quale il suo caso era stato sottoposto dall’URC per

decidere se era o meno passibile di una sanzione (cfr. doc. 11) - di presentare

le proprie osservazioni riguardo alla fattispecie (cfr. doc. 10), ha dichiarato

che a causa di un infortunio non ha potuto iniziare a lavorare presso la ditta __________.

Egli si è

inoltre chiesto come avrebbe potuto accettare l’occupazione presso la ditta __________,

avendo già parlato con il signor __________, il quale era a conoscenza di ciò

avendone parlato al colloquio.

Il

ricorrente ha specificato che, essendosi infortunato, la data dell’assunzione

sarebbe slittata alla nuova stagione (cfr. doc. 9).

In

effetti da un certificato medico dell’Ospedale regionale di __________ risulta

che l’assicurato a partire dal 4 ottobre 2008 è stato in cura a causa di un

infortunio (cfr. doc. 13).

La

Sezione del lavoro, il 1° dicembre 2008, ha posto i seguenti quesiti a __________:

"

1. al signor RI 1 è stato garantito di essere

assunto? (se sì: da quale data?);

Considerandi

2.

per quale motivo non è

in seguito stato assunto?

3.

è prevista una sua

futura assunzione? (se sì: da quando?).” (Doc. 8)

__________

non ha risposto per iscritto, bensì ha telefonato alla Sezione del lavoro il 4

dicembre 2008.

Dalla trascrizione

del colloquio telefonico emerge che:

"

(…) Afferma di aver comunicato al signor RI 1

che lo avrebbe assunto, tuttavia, essendosi infortunato, l’assunzione è stata

rimandata alla prossima primavera. Non gli ha mai detto una data dalla quale

avrebbe dovuto iniziare a lavorare.” (Doc. 7)

Con

decisione 5 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 31

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

Nell’opposizione

del 14 gennaio 2009 interposta contro tale provvedimento l’insorgente ha

addotto, da una parte, che l’inizio dell’attività presso __________ era

previsto per il 1° ottobre 2008 e di essere stato d’accordo di cominciare

questa occupazione. Dall’altra, che egli ha comunque informato il signor __________

di essere già in parola con un’altra ditta per iniziare a lavorare il 6 o il 13

ottobre 2008.

L’assicurato

ha, altresì, asserito che a quel punto è stato il signor __________ a decidere

di rinunciare a offrirgli il posto e che pertanto egli ritiene di non avere

rifiutato l’occupazione assegnatagli (cfr. doc. 2).

L’insorgente,

all’opposizione, ha allegato uno scritto del 15 gennaio 2009 indirizzatogli da __________

del seguente tenore:

"

Con la presente ci riferiamo ai colloqui

intercorsi in autunno 2008 sulla possibilità di assumerla alle nostre

dipendenze. A seguito del suo infortunio privato ( avvenuto prima di fine ano

2008) un inizio d’attività non ha potuto essere stabilito.

La informiamo che

rivaluteremo la questione di una possibile assunzione ad inizio stagione

(primavera 2009) – dopo valutazione della situazione di mercato. (…)” (Doc. 3)

Con

decisione su opposizione del 4 marzo 2009 l’amministrazione ha ridotto la

sanzione a 18 giorni (cfr. doc. A).

L’assicurato,

il 1° aprile 2009, ha iniziato a lavorare per la ditta di __________ (cfr. doc.

I).

2.9

Il TCA,

attentamente esaminate le carte processuali, ritiene, dapprima, che l’occupazione

assegnata all’assicurato quale giardiniere presso la ditta __________, di __________

era senz’altro adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI.

In

effetti l’impiego di giardiniere, corrispondente all’attività ricercata

dall’insorgente e da lui precedentemente svolta (cfr. consid. 2.8.; doc. 17, 22),

era conforme alle sue capacità, lo stipendio era pari perlomeno al salario

minimo previsto dal Contratto collettivo cantonale relativo al settore del

giardinaggio (cfr. doc. 18), e il luogo di lavoro, __________, era vicino al

suo domicilio di __________.

Inoltre

l’occupazione di giardiniere risultava essere conforme alla sua età, alla sua

situazione personale e al suo stato di salute.

Del resto

il ricorrente mai ha fatto valere il contrario.

Ne

discende che di principio l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di

settembre 2008 quale giardiniere doveva essere accettata.

2.10

L’insorgente

sostiene, tuttavia, di essere già stato in parola con la ditta __________,

attiva anch’essa nell’ambito della costruzione e manutenzione di giardini, per

un impiego con inizio nel mese di ottobre 2008 (cfr. doc. I, 2).

Questa

Corte, al riguardo, osserva che la mera speranza di essere assunto non permette

a un assicurato di rifiutare un'occupazione adeguata (cfr. STCA 38.98.320 del

14.

giugno 1999; STCA 38.98.199 del 31 maggio 1999; D. Cattaneo, Alcuni compiti

…, pag. 64).

E' per

contro necessaria la garanzia di ottenere un impiego.

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C

110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

2.11

Dallo

scritto di __________ del 15 gennaio 2009 emerge, da un lato, che nell’autunno

2008.

vi sarebbero stati dei colloqui sulla possibilità di assumere l’assicurato

alle proprie dipendenze.

Dall’altro, però, è stato

precisato che a seguito dell’infortunio (del 4 ottobre 2008) non ha potuto

essere stabilito un inizio d’attività (cfr. doc. 3).

La seconda frase della

lettera del 15 gennaio 2009, evidenziando che l’inizio dell’attività non era

stato fissato, sembra implicare che sul principio dell’assunzione __________ e

l’insorgente si trovassero d’accordo.

Ciò si evince pure dalla trascrizione

del colloquio telefonico intercorso tra la Sezione del lavoro e __________ il 4

dicembre 2008 (cfr. doc. 7).

Nella stessa è, infatti, stato

indicato che quest’ultimo ha affermato di aver comunicato all’assicurato che lo

avrebbe assunto, di non avergli però mai detto da quando avrebbe dovuto

iniziare a lavorare e che comunque, essendosi infortunato, l’assunzione è stata

rimandata alla primavera successiva (cfr. doc. 7)

Il ricorrente, come

esposto sopra, è effettivamente stato assunto per la stagione successiva con

inizio nel mese di aprile 2009 (cfr. doc. I).

E’ vero che la

trascrizione della telefonata del 4 dicembre 2008 non è stata vidimata da __________

e non è stata integralmente sottoposta all’assicurato per osservazioni (cfr.

doc. 6).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che dalla stessa, soprattutto se si pone mente al fatto che __________

ha contattato telefonicamente l’amministrazione alla luce delle puntuali

domande postegli per iscritto dalla stessa (in particolare gli è stato chiesto

se al ricorrente era stato garantito di essere assunto e se sì da quale data;

cfr. doc. 8), risultano aspetti importanti ai fini della vertenza -

segnatamente l’affermazione di aver comunicato all’assicurato che lo avrebbe

assunto - che non possono essere trascurati.

In merito

all’assunzione quali prove di appunti che concernono punti essenziali della

fattispecie, in una decisione C 123/05 del 17 agosto 2005, l’Alta Corte si è

così espressa:

"

(…)

Diesbezüglich ist zu beachten, dass eine formlos

eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene mündliche oder telefonische

Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit blosse Nebenpunkte, namentlich

Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt werden. Dagegen kommt grundsätzlich

nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte

zu wesentlichen Punkten des rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind

(BGE 117 V 285 Erw. 4c mit Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers

den Inhalt eines Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte

Person mit ihrer Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs

korrekt ist, ist diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen

(RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit

Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005, H 163/04,

Dispositivo

Erw. 5 mit Hinweis). Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass auf die in

den Aktennotizen vom 17. August und 12. November 2004 festgehaltenen

telefonischen Auskünfte der Arbeitgeberin über die voraussichtliche Anstellungsdauer

des Versicherten nicht abgestellt werden kann. Der Anspruch auf rechtliches

Gehör wurde überdies insoweit verletzt, als der Versicherte zur Aktennotiz vom

12. November 2004 auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht hat Stellung

nehmen können.

Somit hat die Arbeitslosenkasse gemäss

Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Entscheids zu verfahren und die

Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts in beweistauglicher Form

vorzunehmen.

(…)." (cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)

In una precedente sentenza

del 6 dicembre 1991 nella causa W., pubblicata in DTF 117 V 282, il TFA aveva

osservato:

" (…)

5.- a) Im vorliegenden Fall hat die Verwaltung in

Befolgung des Untersuchungsgrundsatzes zu Recht ergänzende Abklärungen über den

Anteil der betriebsleitenden Funktionen des Beschwerdeführers für notwendig

befunden. Die dabei vorgenommenen Beweiserhebungen betrafen somit einen

wesentlichen Punkt bei der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes,

und die Invalidenversicherungs-Kommission hat denn auch entscheidend auf die

entsprechende Auskunft des Präsidenten des Kantonalen

Schreinermeister-Verbandes vom 23. März 1989 abgestellt. Indessen hätte die

Verwaltung nach Massgabe der dargelegten Grundsätze über die Beweiserhebungen

(Erw. 4c in fine) vorgehen müssen. Es ging angesichts der entscheidenden

Bedeutung dieser abzuklärenden Punkte nicht an, dass man es insofern bei bloss

mündlichen Auskünften bewenden liess, die zudem lediglich telefonisch eingeholt

wurden. Vielmehr wäre nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Antwort oder

- wenn die Verwaltung von einer schriftlichen Erkundigung absehen wollte -

einer förmlichen Einvernahme des als Sachverständigen zu qualifizierenden

Verbandspräsidenten unter vorgängiger Gewährung der Akteneinsicht in Betracht

gekommen, wobei diesfalls dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Teilnahme an der

Beweiserhebung hätte gegeben werden müssen. Stichhaltige Gründe, die einem

solchen Vorgehen entgegenstünden, lagen nicht vor.

b) Der angefochtenen Verfügung und dem

vorinstanzlichen Entscheid liegt somit eine Sachverhaltsfeststellung in einem

wesentlichen Punkt zugrunde, die mittels einer unzulässigen Beweisabnahme

erfolgt ist. Die angefochtene Verfügung und der kantonale Entscheid sind

deshalb aufzuheben, ohne dass es darauf ankäme, ob Aussicht besteht, dass nach

einem korrekt durchgeführten Beweisverfahren und nach Anhörung des

Beschwerdeführers anders entschieden würde (BGE

112 Ia 7 Erw. 2c in fine und 105 Ia 51 Erw. 2c in fine; vgl. auch BGE

116 V 185 Erw. 1b, je mit Hinweisen)." (DTF 117 V 282 consid. 5;

la sottolineatura è del redattore)

2.12. In simili condizioni, il TCA,

tutto ben considerato, ritiene che la documentazione agli atti non consenta di

vagliare, con piena cognizione di causa, la presente vertenza.

Essa non permette né di

escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che all’insorgente

fosse stata realmente garantita un’occupazione presso la ditta __________

precedentemente al colloquio del 23 settembre 2008 con __________ per l’impiego

assegnatogli dall’URC di __________.

Inoltre nemmeno è dato

sapere cosa si intenda con l’affermazione di __________ di non avere fissato la

data di inizio dell’attività, nel senso che dalle carte processuali non risulta

se la discussione circa la questione dell’inizio sia stata totalmente omessa o

se, al contrario, senza stabilirne il giorno preciso, sia comunque stato

previsto, nel caso in cui al ricorrente non fosse occorso l’infortunio del 4

ottobre 2008, di cominciare nel corso del mese di ottobre 2008.

Deve, dunque, essere chiarito,

sentendo il datore di lavoro dell’insorgente, __________, e dando la

possibilità all’assicurato di presenziare all’audizione (cfr. STF 8C_360/2007

del 3 settembre 2008), se precedentemente al colloquio con __________ del 23

settembre 2008 __________ aveva garantito al ricorrente l’assunzione presso la

propria ditta per un impiego a tempo pieno di durata indeterminata oppure no.

In caso di risposta

affermativa, andrà appurato se __________ e l’assicurato avevano discusso

dell’inizio dell’attività, perlomeno prevedendo di cominciare l’attività ancora

nel corso del mese di ottobre 2008 o se invece __________ era d’accordo di

assumerlo ma senza sapere ancora per quale stagione.

Dovrà, inoltre, essere

verificato se il posto di lavoro presso __________ sarebbe stato di durata

indeterminata o determinata, visto che l’impiego offerto dall’URC presso la

ditta __________ era comunque di durata indeterminata (cfr. doc. 18; consid.

2.7. in fine).

A tale proposito giova

sottolineare che l’assicurato medesimo nel ricorso ha precisato che l’attività

di __________ è stata ferma nei mesi di gennaio e febbraio 2009 (cfr. doc. I).

2.13. Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

La

Sezione del lavoro, nonostante il tenore del colloquio telefonico intercorso

tra lei e __________ nel dicembre 2008, le cui informazioni, come visto (cfr. consid. 2.8., 2.11.), non sono peraltro state

assunte secondo le corrette modalità, e il successivo scritto di __________ del

15 gennaio 2009 (cfr. consid. 2.8.), non ha infatti proceduto ad alcun

accertamento supplementare.

L’amministrazione

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga

accertamenti approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte ai

considerandi 2.12. e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci

nuovamente sulla sospensione dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.

d LADI e sulla relativa entità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 4 marzo 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi dei

consid. 2.12.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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