38.2009.15
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18 giugno 2009Italiano34 min
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Numero d'incarto:
38.2009.15
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, TCA
Titolo:
Occup.come giardiniere assegnata dall'URC rifiutata.Con dec.su opp.sosp.ridotta da 31 a 18gg.Ass.sostiene di essere stato già in parola con un altro DL.Trascr.telefonata dell'ammin.con tale DL non è stata vidimata da questi,né sottoposta integr.all'ass.Accert.sommario dei fatti.Atti rinviati ad SdL
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 cpv. 1 e 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.15
rs
Lugano
18 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 5 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso __________ per 31
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato
un’occupazione adeguata assegnatagli dall’URC di __________ presso la ditta __________,
in qualità di giardiniere (cfr. doc. 4, 17).
1.2. L’amministrazione,
con decisione su opposizione del 4 marzo 2009, ha parzialmente accolto l’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2), riducendo la sanzione inflittagli a
18 giorni (cfr. doc. A).
1.3. Contro la
decisione su opposizione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
facendo valere, segnatamente, di non avere rifiutato il posto di lavoro
assegnatogli. Egli ha precisato che non sarebbe stato assunto. Al riguardo
l’insorgente ha indicato di avere adempiuto il suo compito di cercare lavoro
quale disoccupato, trovando un’occupazione presso la ditta __________. Egli ha
puntualizzato che avrebbe dovuto iniziare presso questa ditta la seconda o
terza settimana di ottobre 2008, ma che purtroppo nei primi giorni di quel mese
ha subito un infortunio con conseguente inabilità lavorativa come giardiniere.
Il
ricorrente ha rilevato di avere comunque cominciato a lavorare per la ditta __________
a fare tempo dal 1° aprile 2009, beneficiando di un contratto di durata
indeterminata.
Egli ha,
inoltre, evidenziato di essere sempre stato onesto e puntuale nei confronti
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ha ribadito di non avere rifiutato
l’impiego offertogli dall’URC, ma di essersi infortunato prima di iniziare a
lavorare presso __________.
A mente
dell’assicurato, infine, la sua negligenza non risulta medio-grave, come invece
giudicata dall’amministrazione, bensì non più di più lieve, in quanto, se a
gennaio e febbraio 2009 la ditta __________ non fosse rimasta chiusa, avrebbe
cominciato la sua attività in gennaio. Egli ha concluso, postulando una
riduzione della penalità che dovrebbe corrispondere a non più di 5 giorni (cfr.
doc. I).
1.4. In risposta
la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con
sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione
su opposizione (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli
dall’URC di __________ presso la ditta __________.
2.3. In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Per costante
giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in ossequio
all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b pag. 199;
Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto
quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la
disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito
della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le
istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione
adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del
lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha
compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa
al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1°
luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto
l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si
intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione
adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1°
luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)"
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.4. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa
giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04
del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen
konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter
Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war
nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen
der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR
2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]),
oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.5. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in
cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8. Nella
presente evenienza dagli atti di causa emerge che __________, nato nel 1977, si
è reiscritto in disoccupazione il 1° settembre 2008 (4° termine quadro; cfr.
doc. 22), dichiarando di cercare un impiego al 100% quale giardiniere (cfr.
doc. 22).
Il 16
settembre 2008 l’URC di __________ gli ha assegnato un’occupazione a tempo
pieno come giardiniere presso la ditta __________ (cfr. doc. 17).
Dal
modulo “Esito dell’assegnazione” compilato dall’insorgente il 25 ottobre 2008
si evince, in primo luogo, che quest’ultimo ha telefonato alla ditta di __________
il 21 settembre 2008 e ha parlato con il signor __________.
In
secondo luogo, che il 23 settembre 2008 alle ore 15.00 ha avuto luogo un
colloquio. L’assicurato ha indicato di non essere stato assunto, poiché aveva
già reperito un impiego presso __________ con inizio il 1° ottobre 2008 (cfr.
doc. 16).
Nella
risposta alla Richiesta di giustificazione del 10 ottobre 2008 inviatagli
dall’URC di __________ (cfr. doc. 15) il ricorrente ha precisato di avere
rifiutato il posto di lavoro essendo già in parola con la ditta __________. Più
precisamente egli ha rilevato di essere stato d’accordo, dopo un colloquio con
il signor __________, di iniziare a lavorare i primi di ottobre e che infine si
erano accordati per lunedì 6 ottobre 2008 come primo giorno di lavoro (cfr.
doc. 12).
Il 25
novembre 2008 l’assicurato, avendo ricevuto la possibilità da parte della
Sezione del lavoro - alla quale il suo caso era stato sottoposto dall’URC per
decidere se era o meno passibile di una sanzione (cfr. doc. 11) - di presentare
le proprie osservazioni riguardo alla fattispecie (cfr. doc. 10), ha dichiarato
che a causa di un infortunio non ha potuto iniziare a lavorare presso la ditta __________.
Egli si è
inoltre chiesto come avrebbe potuto accettare l’occupazione presso la ditta __________,
avendo già parlato con il signor __________, il quale era a conoscenza di ciò
avendone parlato al colloquio.
Il
ricorrente ha specificato che, essendosi infortunato, la data dell’assunzione
sarebbe slittata alla nuova stagione (cfr. doc. 9).
In
effetti da un certificato medico dell’Ospedale regionale di __________ risulta
che l’assicurato a partire dal 4 ottobre 2008 è stato in cura a causa di un
infortunio (cfr. doc. 13).
La
Sezione del lavoro, il 1° dicembre 2008, ha posto i seguenti quesiti a __________:
"
1. al signor RI 1 è stato garantito di essere
assunto? (se sì: da quale data?);
Considerandi
2.
per quale motivo non è
in seguito stato assunto?
3.
è prevista una sua
futura assunzione? (se sì: da quando?).” (Doc. 8)
__________
non ha risposto per iscritto, bensì ha telefonato alla Sezione del lavoro il 4
dicembre 2008.
Dalla trascrizione
del colloquio telefonico emerge che:
"
(…) Afferma di aver comunicato al signor RI 1
che lo avrebbe assunto, tuttavia, essendosi infortunato, l’assunzione è stata
rimandata alla prossima primavera. Non gli ha mai detto una data dalla quale
avrebbe dovuto iniziare a lavorare.” (Doc. 7)
Con
decisione 5 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 31
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
Nell’opposizione
del 14 gennaio 2009 interposta contro tale provvedimento l’insorgente ha
addotto, da una parte, che l’inizio dell’attività presso __________ era
previsto per il 1° ottobre 2008 e di essere stato d’accordo di cominciare
questa occupazione. Dall’altra, che egli ha comunque informato il signor __________
di essere già in parola con un’altra ditta per iniziare a lavorare il 6 o il 13
ottobre 2008.
L’assicurato
ha, altresì, asserito che a quel punto è stato il signor __________ a decidere
di rinunciare a offrirgli il posto e che pertanto egli ritiene di non avere
rifiutato l’occupazione assegnatagli (cfr. doc. 2).
L’insorgente,
all’opposizione, ha allegato uno scritto del 15 gennaio 2009 indirizzatogli da __________
del seguente tenore:
"
Con la presente ci riferiamo ai colloqui
intercorsi in autunno 2008 sulla possibilità di assumerla alle nostre
dipendenze. A seguito del suo infortunio privato ( avvenuto prima di fine ano
2008) un inizio d’attività non ha potuto essere stabilito.
La informiamo che
rivaluteremo la questione di una possibile assunzione ad inizio stagione
(primavera 2009) – dopo valutazione della situazione di mercato. (…)” (Doc. 3)
Con
decisione su opposizione del 4 marzo 2009 l’amministrazione ha ridotto la
sanzione a 18 giorni (cfr. doc. A).
L’assicurato,
il 1° aprile 2009, ha iniziato a lavorare per la ditta di __________ (cfr. doc.
I).
2.9
Il TCA,
attentamente esaminate le carte processuali, ritiene, dapprima, che l’occupazione
assegnata all’assicurato quale giardiniere presso la ditta __________, di __________
era senz’altro adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI.
In
effetti l’impiego di giardiniere, corrispondente all’attività ricercata
dall’insorgente e da lui precedentemente svolta (cfr. consid. 2.8.; doc. 17, 22),
era conforme alle sue capacità, lo stipendio era pari perlomeno al salario
minimo previsto dal Contratto collettivo cantonale relativo al settore del
giardinaggio (cfr. doc. 18), e il luogo di lavoro, __________, era vicino al
suo domicilio di __________.
Inoltre
l’occupazione di giardiniere risultava essere conforme alla sua età, alla sua
situazione personale e al suo stato di salute.
Del resto
il ricorrente mai ha fatto valere il contrario.
Ne
discende che di principio l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di
settembre 2008 quale giardiniere doveva essere accettata.
2.10
L’insorgente
sostiene, tuttavia, di essere già stato in parola con la ditta __________,
attiva anch’essa nell’ambito della costruzione e manutenzione di giardini, per
un impiego con inizio nel mese di ottobre 2008 (cfr. doc. I, 2).
Questa
Corte, al riguardo, osserva che la mera speranza di essere assunto non permette
a un assicurato di rifiutare un'occupazione adeguata (cfr. STCA 38.98.320 del
14.
giugno 1999; STCA 38.98.199 del 31 maggio 1999; D. Cattaneo, Alcuni compiti
…, pag. 64).
E' per
contro necessaria la garanzia di ottenere un impiego.
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C
110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
2.11
Dallo
scritto di __________ del 15 gennaio 2009 emerge, da un lato, che nell’autunno
2008.
vi sarebbero stati dei colloqui sulla possibilità di assumere l’assicurato
alle proprie dipendenze.
Dall’altro, però, è stato
precisato che a seguito dell’infortunio (del 4 ottobre 2008) non ha potuto
essere stabilito un inizio d’attività (cfr. doc. 3).
La seconda frase della
lettera del 15 gennaio 2009, evidenziando che l’inizio dell’attività non era
stato fissato, sembra implicare che sul principio dell’assunzione __________ e
l’insorgente si trovassero d’accordo.
Ciò si evince pure dalla trascrizione
del colloquio telefonico intercorso tra la Sezione del lavoro e __________ il 4
dicembre 2008 (cfr. doc. 7).
Nella stessa è, infatti, stato
indicato che quest’ultimo ha affermato di aver comunicato all’assicurato che lo
avrebbe assunto, di non avergli però mai detto da quando avrebbe dovuto
iniziare a lavorare e che comunque, essendosi infortunato, l’assunzione è stata
rimandata alla primavera successiva (cfr. doc. 7)
Il ricorrente, come
esposto sopra, è effettivamente stato assunto per la stagione successiva con
inizio nel mese di aprile 2009 (cfr. doc. I).
E’ vero che la
trascrizione della telefonata del 4 dicembre 2008 non è stata vidimata da __________
e non è stata integralmente sottoposta all’assicurato per osservazioni (cfr.
doc. 6).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che dalla stessa, soprattutto se si pone mente al fatto che __________
ha contattato telefonicamente l’amministrazione alla luce delle puntuali
domande postegli per iscritto dalla stessa (in particolare gli è stato chiesto
se al ricorrente era stato garantito di essere assunto e se sì da quale data;
cfr. doc. 8), risultano aspetti importanti ai fini della vertenza -
segnatamente l’affermazione di aver comunicato all’assicurato che lo avrebbe
assunto - che non possono essere trascurati.
In merito
all’assunzione quali prove di appunti che concernono punti essenziali della
fattispecie, in una decisione C 123/05 del 17 agosto 2005, l’Alta Corte si è
così espressa:
"
(…)
Diesbezüglich ist zu beachten, dass eine formlos
eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene mündliche oder telefonische
Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit blosse Nebenpunkte, namentlich
Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt werden. Dagegen kommt grundsätzlich
nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte
zu wesentlichen Punkten des rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind
(BGE 117 V 285 Erw. 4c mit Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers
den Inhalt eines Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte
Person mit ihrer Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs
korrekt ist, ist diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen
(RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit
Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005, H 163/04,
Dispositivo
Erw. 5 mit Hinweis). Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass auf die in
den Aktennotizen vom 17. August und 12. November 2004 festgehaltenen
telefonischen Auskünfte der Arbeitgeberin über die voraussichtliche Anstellungsdauer
des Versicherten nicht abgestellt werden kann. Der Anspruch auf rechtliches
Gehör wurde überdies insoweit verletzt, als der Versicherte zur Aktennotiz vom
12. November 2004 auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht hat Stellung
nehmen können.
Somit hat die Arbeitslosenkasse gemäss
Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Entscheids zu verfahren und die
Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts in beweistauglicher Form
vorzunehmen.
(…)." (cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)
In una precedente sentenza
del 6 dicembre 1991 nella causa W., pubblicata in DTF 117 V 282, il TFA aveva
osservato:
" (…)
5.- a) Im vorliegenden Fall hat die Verwaltung in
Befolgung des Untersuchungsgrundsatzes zu Recht ergänzende Abklärungen über den
Anteil der betriebsleitenden Funktionen des Beschwerdeführers für notwendig
befunden. Die dabei vorgenommenen Beweiserhebungen betrafen somit einen
wesentlichen Punkt bei der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes,
und die Invalidenversicherungs-Kommission hat denn auch entscheidend auf die
entsprechende Auskunft des Präsidenten des Kantonalen
Schreinermeister-Verbandes vom 23. März 1989 abgestellt. Indessen hätte die
Verwaltung nach Massgabe der dargelegten Grundsätze über die Beweiserhebungen
(Erw. 4c in fine) vorgehen müssen. Es ging angesichts der entscheidenden
Bedeutung dieser abzuklärenden Punkte nicht an, dass man es insofern bei bloss
mündlichen Auskünften bewenden liess, die zudem lediglich telefonisch eingeholt
wurden. Vielmehr wäre nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Antwort oder
- wenn die Verwaltung von einer schriftlichen Erkundigung absehen wollte -
einer förmlichen Einvernahme des als Sachverständigen zu qualifizierenden
Verbandspräsidenten unter vorgängiger Gewährung der Akteneinsicht in Betracht
gekommen, wobei diesfalls dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Teilnahme an der
Beweiserhebung hätte gegeben werden müssen. Stichhaltige Gründe, die einem
solchen Vorgehen entgegenstünden, lagen nicht vor.
b) Der angefochtenen Verfügung und dem
vorinstanzlichen Entscheid liegt somit eine Sachverhaltsfeststellung in einem
wesentlichen Punkt zugrunde, die mittels einer unzulässigen Beweisabnahme
erfolgt ist. Die angefochtene Verfügung und der kantonale Entscheid sind
deshalb aufzuheben, ohne dass es darauf ankäme, ob Aussicht besteht, dass nach
einem korrekt durchgeführten Beweisverfahren und nach Anhörung des
Beschwerdeführers anders entschieden würde (BGE
112 Ia 7 Erw. 2c in fine und 105 Ia 51 Erw. 2c in fine; vgl. auch BGE
116 V 185 Erw. 1b, je mit Hinweisen)." (DTF 117 V 282 consid. 5;
la sottolineatura è del redattore)
2.12. In simili condizioni, il TCA,
tutto ben considerato, ritiene che la documentazione agli atti non consenta di
vagliare, con piena cognizione di causa, la presente vertenza.
Essa non permette né di
escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che all’insorgente
fosse stata realmente garantita un’occupazione presso la ditta __________
precedentemente al colloquio del 23 settembre 2008 con __________ per l’impiego
assegnatogli dall’URC di __________.
Inoltre nemmeno è dato
sapere cosa si intenda con l’affermazione di __________ di non avere fissato la
data di inizio dell’attività, nel senso che dalle carte processuali non risulta
se la discussione circa la questione dell’inizio sia stata totalmente omessa o
se, al contrario, senza stabilirne il giorno preciso, sia comunque stato
previsto, nel caso in cui al ricorrente non fosse occorso l’infortunio del 4
ottobre 2008, di cominciare nel corso del mese di ottobre 2008.
Deve, dunque, essere chiarito,
sentendo il datore di lavoro dell’insorgente, __________, e dando la
possibilità all’assicurato di presenziare all’audizione (cfr. STF 8C_360/2007
del 3 settembre 2008), se precedentemente al colloquio con __________ del 23
settembre 2008 __________ aveva garantito al ricorrente l’assunzione presso la
propria ditta per un impiego a tempo pieno di durata indeterminata oppure no.
In caso di risposta
affermativa, andrà appurato se __________ e l’assicurato avevano discusso
dell’inizio dell’attività, perlomeno prevedendo di cominciare l’attività ancora
nel corso del mese di ottobre 2008 o se invece __________ era d’accordo di
assumerlo ma senza sapere ancora per quale stagione.
Dovrà, inoltre, essere
verificato se il posto di lavoro presso __________ sarebbe stato di durata
indeterminata o determinata, visto che l’impiego offerto dall’URC presso la
ditta __________ era comunque di durata indeterminata (cfr. doc. 18; consid.
2.7. in fine).
A tale proposito giova
sottolineare che l’assicurato medesimo nel ricorso ha precisato che l’attività
di __________ è stata ferma nei mesi di gennaio e febbraio 2009 (cfr. doc. I).
2.13. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
La
Sezione del lavoro, nonostante il tenore del colloquio telefonico intercorso
tra lei e __________ nel dicembre 2008, le cui informazioni, come visto (cfr. consid. 2.8., 2.11.), non sono peraltro state
assunte secondo le corrette modalità, e il successivo scritto di __________ del
15 gennaio 2009 (cfr. consid. 2.8.), non ha infatti proceduto ad alcun
accertamento supplementare.
L’amministrazione
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga
accertamenti approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte ai
considerandi 2.12. e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci
nuovamente sulla sospensione dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI e sulla relativa entità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 4 marzo 2009 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi dei
consid. 2.12.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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