38.2009.18
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18 giugno 2009Italiano43 min
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Numero d'incarto:
38.2009.18
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, TCA
Titolo:
Respinto domanda di assumere un corso frequentato da un ass. nell'ambito della cura delle persone .Condizione della difficile collocab. sembra adempiuta. Non è però ossequiata la condizione del miglioramento dell'idoneità al collocamento. Non applicabile princ. della parità di tratt.nell'illegalità
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59 LADI
art. 60 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.18
rs
Lugano
18 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo
2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 marzo 2009 l’Ufficio regionale di collocamento
di CO 1 ( in seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 9 febbraio
2009 (cfr. doc. 4) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 di poter
frequentare il corso organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratore
sanitario __________” a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’amministrazione
ha giustificato il suo rifiuto, asserendo che la misura non garantisce un
reinserimento rapido e duraturo dell’assicurato nel mondo del lavoro e non
migliora sostanzialmente la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. I, 4).
1.2. Contro
questo provvedimento RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, adducendo
che nel 2005 si è ammalato seriamente e ha dovuto lasciare il proprio posto di
lavoro. Egli ha indicato di essere rimasto in cura fino all’agosto 2008 e di
avere ancora dei leggeri postumi implicanti una limitazione della mobilità
della spalla sinistra che però si stanno normalizzando. L’insorgente ha
sottolineato che, dopo essersi confrontato con esperienze di cura rivolte a
persone private come volontario, ha scoperto che questo settore, oltre a
gratificarlo molto, necessita di personale di cura che, tra l’altro, si adatti
all’assistenza a domicilio.
Egli
ritiene, alla luce delle sue esperienze - nel 2003 quale supplente con persone
disabili presso il __________ di __________ (dopo una lunga esperienza di
volontario presso l’Associazione __________ di __________), in seguito come
educatore senza formazione specifica e nel 2007 e 2008 come volontario con
persone malate -, che questo ambito sia la giusta via per il suo futuro lavorativo.
Il ricorrente ha precisato che il corso in questione rappresenta un requisito
fondamentale per riprendere l’attività nel settore sanitario e permettergli,
unitamente alla sua grande motivazione, di ripartire professionalmente in modo
duraturo e gratificante.
Egli ha
rilevato di voler frequentare, oltre al corso base, anche il corso successivo
di approfondimento di 8 giornate dal 28 aprile al 26 maggio.
Infine
l’assicurato ha affermato di ritenere che nel suo caso le condizioni previste
dalla LADI per l’assunzione del costo del corso da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione siano adempiute (cfr. doc. I).
1.3. Nella
risposta di causa del 12 maggio 2009 l’URC ha chiesto di confermare la decisione
su opposizione del 23 marzo 2009, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 22 maggio
2009 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr.
doc. V).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo con scritto del 28 maggio 2009 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Dagli atti
dell'incarto emerge, da una parte, che l'assicurato ha frequentato il Modulo
base del corso organizzato dalla __________ denominato "Collaboratore
Sanitario __________" dal 3 febbraio al 12 marzo 2009.
Dall’altra,
che egli ha iniziato a seguire ed ha verosimilmente concluso il Modulo di
approfondimento (5 maggio-4 giugno 2009, cfr. doc. 6, V).
Questo
Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha
invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano
seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del
2 aprile 2004).
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso denominato __________ frequentato dal
ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C
200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento
dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla
LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.5. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità
ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto
(cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag.
60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono
proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.6. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione
finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che
facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici,
permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua
professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate
sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che
anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o
riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno
(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.7. La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima
Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
"
L'aptitude au placement dont il est question à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de
connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan
objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de
l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré
doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure
concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement
développée."
2.8. Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una
Direttiva n. 244 del seguente tenore:
"
__________:
corso di "Collaboratrice sanitaria __________"
Descrizione e Procedura
Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto
non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la
professione richiede requisiti particolari.
D e s c
r i z i o n e
Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" permette di
acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di
persone anziane, malate e/o disabili.
Da
gennaio 2004 il corso __________ é così strutturato:
− modulo
di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);
− modulo di approfondimento
di 48 ore (8 giorni di 6 ore).
Fra i due moduli, si
terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato
dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo
con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.
L'attestato di __________
é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che
raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.
Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati
devono
requisiti adempiere le seguenti condizioni:
Ø avere
compiuto 18 anni;
Ø partecipare a una seduta informativa
collettiva e a un colloquio individuale;
Ø avere motivazione e interesse per
un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di
cure;
Ø avere
interesse per il lavoro in équipe;
Ø sapersi esprimere (orale e scritto)
nella lingua italiana;
Ø essere in buona salute fisica e
psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico
di fiducia;
Ø essere interessati alla verifica delle
attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura
a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.
Possibilità di Il corso __________ non
collocamento
permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.
In generale le possibilità di
collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza
e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte
e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.
Attualmente le case per anziani
assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura.
Dal 1° luglio 2005, la Conferenza
cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio __________ hanno
convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione
malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale
__________ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla
fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il riconoscimento
degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla
convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.
Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere
corso concesso solo se per l'assicurato:
• esiste un concreto
miglioramento delle possibilità di collocamento o
• si prevede un percorso
formativo nel settore sanitario e dunque il corso __________ costituisce
un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel
settore.
Valore Sdl Il
valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione
approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e
delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della
misura in funzione del collocamento.
P r o c e d u r a
Iscrizione al corso Il
consulente URC consegna all'assicurato:
−
la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/__________
−
l "Formulario d'iscrizione __________ __________" (vedi percorso sopraccitato),
che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________, Settore Corsi, __________,
__________;
−
Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC
download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").
La __________
convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i requisiti,
lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________
compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà
pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia
inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito
di corsi individuali.
"Attestato/fattura La __________ compila e trasmette alla cassa
dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura
di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo
fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna
giornata di corso.
Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il
corso __________, il consulente
URC riceve via mail dall'UMA il numero di profilo affinché possa emettere la
decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage verranno comunicati al
consulente URC direttamente dalla__________.
Si
precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico
dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene
svolto lo stage."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa
H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132
V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva
appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "____________________"
deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un
concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge
ed ha sottolineato quanto segue:
"
Un concreto miglioramento delle possibilità di
collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie
al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli
garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre
l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che
ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare
invece eccessiva.
Questa soluzione si giustifica tanto più in un
settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di
lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag.
2).
Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di
ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale
(cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."
2.9. Nella
presente fattispecie l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurato
con la motivazione che la misura non garantisce un suo reinserimento rapido e
duraturo nel mondo del lavoro e non migliora sostanzialmente la sua idoneità al
collocamento. (cfr. doc. I, 4).
Nella
risposta di causa l’URC ha, poi, evidenziato che allo stato attuale figurano
iscritte in disoccupazione decine di persone alla ricerca di un impiego
nell’ambito di interesse dell’insorgente e che, inoltre, quest’ultimo presenta
delle limitazioni al collocamento che lo rendono proponibile solo per impieghi
che non comportino sforzi fisici significativi. Questa caratteristica, a mente
dell’amministrazione, non è di norma ascrivibile alle attività connesse con la
cura delle persone (cfr. doc. III).
L'assicurato
sostiene, per contro, che il corso di “Collaboratore sanitario __________”, ritenute,
da un lato, le sue precedenti esperienze di educatore e di volontario per
l’Associazione __________ di __________, come pure per l’assistenza di persona
malate, dall’altro, la sempre maggior necessità di personale per le cure a
privati a domicilio, rappresenta un requisito fondamentale per ripartire
professionalmente in modo duraturo e gratificante (cfr. doc. I).
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che in concreto la
condizione della difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5.) sembra essere
adempiuta.
In
effetti all’assicurato - nato nel 1956, di formazione disegnatore di
riscaldamenti, che in seguito ha lavorato in settori professionali differenti
l’uno dall’altro (rappresentante di bibite e di vini, assicuratore, collocatore,
responsabile del personale, educatore; cfr. doc. 6) e che dal 2006 al 2008 non
ha esercitato alcuna professione a causa di malattia (cfr. doc. I) - non è
stata assegnata alcuna occupazione (cfr. doc. 9).
Non è,
quindi, stato dimostrato che l'insorgente, vista la situazione del mercato del
lavoro, poteva trovare facilmente un nuovo impiego (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 354-356 n. 541-542).
Per un
caso analogo, sempre a proposito di un corso della __________, cfr. STCA
38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha
sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun modo come
l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita
durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".
Tuttavia
il corso in questione, considerata la situazione del mercato del lavoro nello
specifico settore con numerose persone in disoccupazione (cfr. doc. III) - dato
peraltro già emerso contestualmente a una fattispecie analoga alla presente
giudicata da questo Tribunale con sentenza 38.2008.70 del 23 febbraio 2009 (più
precisamente era risultato che alla fine del 2008 19 persone con formazione di “Collaboratore
sanitario __________” erano iscritte presso l’URC di __________ e 53 in tutti gli
altri URC del Cantone) -, richiamata la direttiva che permette di autorizzare
con prudenza questo provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid.
2.8.) e ritenuto che l'assicurato, non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha
allegato di avere già reperito un impiego che gli permetterebbe, se non di
porre fine alla disoccupazione, almeno di esercitare un numero significativo di
ore (tanto più che l'assicurato è iscritto al collocamento alla ricerca di un
impiego a tempo pieno; cfr. doc. 8), non migliora la sua idoneità al
collocamento nella misura richiesta dalla giurisprudenza federale.
In
proposito occorre, altresì, sottolineare che dal progetto di assegnazione di
rendita del 5 agosto 2008 emesso dall’UAI si evince che il ricorrente presenta
alcuni limiti funzionali, i quali, a decorrere dal mese di febbraio 2007, sono
Fatti
i seguenti:
"
(…) caricabilità diminuita di colonna, mani e
spalle; porto pesi fino a 5 kg normale, fino a 10 kg lievemente ridotta;
manipolazione con la mano sinistra ridotta: flessione delle dita III, IV e V
all’articolazione interfalangeale prossimale da 20° a 40°; posizione
inginocchiata e con ginocchia flesse: molto ridotta/ridotta; spostamenti: lieve
riduzione su scale e terreni sconnessi; posizione seduta/eretta: 1 ora; presa
della mano sinistra leggermente ridotta; non può svolgere attività con
movimenti articolati ripetitivi a media/alta velocità (mani e spalle):” (Doc.
5)
L’assicurato,
in proposito, ha puntualizzato che l’UAI si è fondato su una visita medica
effettuata nel mese di dicembre 2007 (cfr., doc. V).
Questa
Corte, al riguardo, rileva però che, a prescindere dalla persistenza o meno di
tali limitazioni, è l’assicurato stesso che nel ricorso ha menzionato di soffrire
ancora di postumi della malattia che inibiscono la mobilità della sua spalla
sinistra (cfr. doc. I).
Ne
discende che, perlomeno fino all’emanazione della decisione su opposizione del
23 marzo 2009 (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla
valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base
dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. DTF 121
V 366; STF 9C_475/2008 del 27 aprile 2009 consid. 2.2.;9C_227/2008 del 12
marzo 2009; U 29/04 dell’8 novembre 2005), l’idoneità al
collocamento nel settore auspicato dal ricorrente è oltretutto limitata dalla
presenza di disturbi funzionali alla spalla.
La
circostanza fatta valere dall’insorgente di avere già avuto esperienze di cura
(cfr. doc. I) si rivela, poi, nel caso in esame, ininfluente.
In
effetti egli, dopo il ginnasio, ha concluso la formazione di disegnatore di
riscaldamenti e ha in seguito, dal 1977 al 2003, lavorato, come esposto sopra,
in molti rami professionali che nulla hanno a che vedere con il settore della
cura e assistenza alle persone (cfr. doc. 6).
Solo dal
2003 è stato attivo quale educatore con persone autistiche (cfr. doc. I, 6).
Da
un’attestazione del 25 settembre 2005 di __________ si evince che l’assicurato
ha prestato servizio dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2005 quale
sorvegliante/educatore di un suo familiare presso la __________ (cfr. doc. 6).
Il
ricorrente stesso, però, ha riconosciuto di non avere alcuna formazione
specifica quale educatore (cfr. doc. I).
Inoltre
l’attività di educatore, benché con persone autistiche o comunque
problematiche, non risulta prettamente connessa all’ambito sanitario, quanto
piuttosto a quello dell’educazione e formazione.
Non va, peraltro,
dimenticato che l’assicurato a causa di malattia non ha più esercitato alcuna
attività dal 2006 al 2008 (cfr. doc. I, 6).
In simili
condizioni, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative previste
dalla legge e dalla giurisprudenza, e meglio quella afferente al miglioramento
dell’idoneità al collocamento, di principio il ricorrente non ha diritto
all’assunzione dei costi del corso __________.
2.10. RI 1, con
scritto del 22 maggio 2009, ha asserito quanto segue:
"
(…)
-
Al momento della mia richiesta di poter
frequentare questo corso organizzato dalla __________, il collocatore
interessato dell’Ufficio Regionale di Collocamento di __________ mi disse che
la condizione per poter avere un’autorizzazione da parte sua per partecipare a
questo corso era di presentare un contratto di lavoro che si sarebbe attivato
dopo il corso stesso.
-
Questa settimana, una signora che frequenta con
me il suddetto corso della __________ mi ha informato del fatto che l’Ufficio
regionale di collocamento dove è iscritta le ha comunicato di aver accettato la
sua richiesta di finanziamento della formazione.
-
La collega mi ha informato di non aver dovuto
presentare alcun contratto per un lavoro da avviare dopo il corso.
-
La collega in questione, prima del periodo di
disoccupazione, era impiegata d’ufficio e senza alcuna esperienza nel settore.
(…)”
(Doc. V)
L’assicurato
chiede, dunque, in buona sostanza, un trattamento identico, ossia il riconoscimento
del diritto alle prestazioni LADI per il corso da lui frequentato.
Al riguardo il TCA rileva
che, per principio, non vi è uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso
di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione
abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel
caso concreto (cfr. STCA 38.1999.25 del 2 agosto 1999).
In una sentenza pubblicata
in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti
considerazioni:
"
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit der Verwaltung
in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der
Umstand, dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet
worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls
abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich
in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung
dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen
geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die
gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt
werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung
voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich
sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a,
115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer,
L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für
das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Bern 1991, S. 223 f.).
Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen
Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass
die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen
vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch
oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich
verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die
Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA
gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Voraussetzungen in
ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen
Worten konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu
entscheiden. Die Beschwerdeführerin kann somit aus der Berufung auf die
Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."
In
una sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:
"
D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les
références)."
Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di
Considerandi
applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr.
STCA 38.2005.64 del 17 novembre 2005; DTF 131 V 20 consid. 3.7; DTF 126 V 392
consid. 6; STFA C 304/05 del 20 gennaio 2006) viene dunque riconosciuto soltanto
in circostanze del tutto eccezionali.
Ciò è
stato riconfermato dal TFA in una sentenza C
121/05 dell’11 agosto 2005), a proposito di una ditta che ha preannunciato un
periodo di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio
e che ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a
altre ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra
l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
3.3
Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich
geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für
diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage
nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen
nichts zu seinen Gunsten ableiten.
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die
gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen
Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt
zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in
einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine
Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde
die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst
dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung,
die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere
legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw.
4.
, C 8/03).
Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren
ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen,
deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate
Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle
von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht
substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den
seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht
vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch
aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis
bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf
Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die
Sache vertieft überprüft habe. (…)"
In un
caso, giudicato con sentenza C 280/02 del 18 novembre 2003, nel quale
l'amministrazione ha negato a un'assicurata il diritto alle prestazioni per un
corso di perfezionamento in quanto il collocamento non era considerevolmente
intralciato, l'Alta Corte ha invece rilevato:
"
Wenn die Beschwerdeführerin unter sinngemässer
Berufung auf die Rechtsgleichheit Leistungen beanspruchen will, weil bereits
anderen Personen für die Ausbildung zur Sozialpädagogin Gelder ausgerichtet
worden seien, kann ihr nicht gefolgt werden. Dem Grundsatz der einheitlichen
Handhabung des Bundesrechts geht die richtige Rechtsanwendung im Einzelfall vor
(Legalitätsprinzip). Von dieser Regel abzuweichen, etwa unter Berufung auf eine
«Gleichbehandlung im Unrecht» (vgl. dazu BGE 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw.
2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung), besteht
vorliegend kein Anlass, und zwar umso weniger, als aus der sich bei den Akten
befindlichen Stipendienliste der Schule G.________ hervorgeht, dass dort andere
Behörden als die hier im Recht stehende Amtsstelle beteiligt waren."
Questo principio è stato ribadito dal TFA in una sentenza C 179/04 del
21.
agosto 2006:
"
Auch die Rüge einer rechtsungleichen Behandlung,
weil andere Arbeitnehmende aus demselben Grund entlassen, aber nicht mit einer
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bestraft worden seien, ist nicht zu
hören. Auf schriftliche Nachfrage des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
erklärte die Beschwerdegegnerin am 2. März 2005, sie könne dazu nicht Stellung
nehmen, da sich keine anderen Mitarbeitenden der betreffenden Firma bei ihr
angemeldet hätten. Eine abweichende Praxis verschiedener Durchführungsorgane
der Arbeitslosenversicherung hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit einer Beschäftigung
könnte jedoch nicht bereits als Verstoss gegen die Gleichbehandlung der
Versicherten gewertet werden. Massgebend ist, ob das jeweilige Handeln eines
solchen Organs im konkreten Einzelfall gesetzeskonform ist oder nicht."
Con giudizio C 187/04 del
24.
marzo 2005 il TFA ha, poi, sottolineato che:
"
2.4
Schliesslich kann der Beschwerdeführer aus
der Tatsache, dass dem ebenfalls aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen und
durch seine Ehefrau ersetzten G.________ im Kanton Bern
Arbeitslosenentschädigung zugesprochen worden sein soll, nichts zu seinen
Gunsten ableiten. Denn eine Gleichbehandlung im Unrecht kommt erst in Frage,
wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde
vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von
dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 2 Erw. 3a
mit Hinweisen). Der Einzelfall G.________ erfüllt diese Anforderungen
offensichtlich nicht."
2.11
L’Alta Corte, inoltre, con
sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 ha accolto il ricorso interposto dalla
Sezione del lavoro contro il giudizio 38.2006.75 del 21 maggio 2007, con il
quale questo Tribunale, da un lato, aveva stabilito che l’assicurata non
adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative
in relazione alla frequentazione di un corso di __________ e, dall'altro, aveva
deciso che, pur trattandosi di un caso limite, erano soddisfatte le condizioni
poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all’uguaglianza
nell’illegalità.
In
particolare il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo
una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche
in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di
esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri
interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca
l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di
volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di
trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando
comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia
effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare
la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7
pag. 20; 126 V 390 consid. 6a
pag. 392; 122 II 446 consid. 4a
pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il
diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,
incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito
dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora
per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato
ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata
applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi
singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione
ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella
medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da
quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che
riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.”
2.12
Nel caso in
esame l’URC, il 28 maggio 2009, in risposta a quanto sostenuto dall’assicurato
circa l’assunzione dei costi del corso in questione da parte dell’assicurazione
disoccupazione a favore di una collega di corso la quale non ha dovuto
presentare alcun contratto di lavoro con inizio successivamente alla fine della
formazione, ha dichiarato che:
"
(…)
Come regola generale,
confermiamo che, di norma, i corsi individuali vengono autorizzati solamente a
fronte di una concreta opportunità di impiego. Tuttavia, sono ammesse deroghe a
tale prassi, qualora vengano ravvisate prospettive realistiche di reinserimento
anche in assenza di una promessa di assunzione; questi casi dovrebbero comunque
essere molto limitati, poiché si prestano facilmente ad errori di valutazione e
a generare equivoci e incomprensioni.
Non conoscendo in modo preciso
il caso citato dall’assicurato, non siamo evidentemente in grado di valutare se
il riconoscimento del corso fosse corretto o meno; ciò non impedisce tuttavia di
confermare la prassi citata.
(…)” (Doc. VII)
Da quanto
appena riportato emerge che l’amministrazione, per quanto attiene al
riconoscimento dei corsi di __________, non ha adottato, nemmeno recentemente,
alcuna prassi costante derogante alla legge con l’intenzione di mantenerla per
il futuro (cfr. pure STCA 38.2008.70 del 23 febbraio 2009 relativa a un caso in
cui l’amministrazione, alla fine del 2008, ha negato a un’assicurata
l’assunzione del costo di un corso __________, poiché la stessa non aveva
dimostrato di avere già reperito un impiego).
La
situazione in merito resta, pertanto, la medesima di quella giudicata dalla
nostra Massima Istanza con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 (cfr.
consid. 2.11.).
Di conseguenza all’insorgente
non torna applicabile il principio della parità di trattamento nell'illegalità.
2.13
Alla luce di
tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
del 23 marzo 2009 impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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