38.2009.2
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1 aprile 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2009.2
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, TCA
Titolo:
Indennità per lavoro ridotto negate a impresa di cotruz.La moztivazione secondo cui alcune offerte non sono ancora state deliberate rientra nel normale rischio aziendale.Perdita di lavoro non computab.Tale soluz.si giustifica tanto più che la motiv.costantem.alla base delle rich.formulate in passato
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 31 LADI
art. 32 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.2
DC/sc
Lugano
1 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30
ottobre 2008 la ditta RI 1, impresa di costruzioni, ha inoltrato un preannuncio
di lavoro ridotto per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009, per 8
dei 17 dipendenti dell'azienda, con la seguente motivazione:
"
alcune offerte da noi inoltrate non sono ancora
state deliberate"
(cfr. Doc. 7, punto 11a)
Il 6
novembre 2008 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per
lavoro ridotto, rilevando:
"
(...)
In occasione del preannunci di lavoro ridotto per i seguenti periodi:
18.02.2002 - 30.04.2002
01.05.2002 - 31.07.2002
19.08.2002 - 30.09.2002
01.10.2002 - 31.12.2002
07.01.2003 - 31.03.2003
07.04.2005 - 07.07.2005
21.07.2005 - 15.10.2005
15.04.2006 - 14.07.2006
02.06.2007 - 31.08.2007
08.09.2007 - 30.11.2007
01.11.2008 - 31.05.2009
avete sempre indicato la stessa motivazione a
sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto "Contrazioni del volume del
lavoro zona __________ e __________ e conseguente difficoltà di acquisire nuovi
lavori", "Alcune offerte da noi inoltrate non sono ancora state
deliberate".
Visto quanto precede, considerato che in questo
lungo periodo la perdita di lavoro si è ripetuta per i medesimi motivi, la
stessa non presenta un carattere eccezionale o straordinario." (Doc. 6)
Con
decisione su opposizione del 4 dicembre 2008 l'amministrazione ha confermato la
sua opposizione al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando:
"
(...)
Nel caso in esame, si constata che lo scorso 31
ottobre la ditta opponente ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già
indicati in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in
sostanza, l'attesa delibera di alcune offerte già inoltrate. Ora, alla luce
della citata giurisprudenza, questa ripetitività va ricondotta al rischio
aziendale del datore di lavoro. La concreta perdita di lavoro non può dunque
dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che
- come già detto - periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro
ridotto e ottenuto le relative indennità. (...)"
(Doc. A)
1.2. contro la
decisione su opposizione l'impresa RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nella quale si è così espressa:
"
(...)
1)
La situazione congiunturale di questo periodo é da ritenersi estremamente
eccezionale.
La nostra mancanza di
lavoro e la previsione per un così lungo periodo sono direttamente
riconducibili al generale, improvviso, imprevedibile e pesante rallentamento
dell'economia.
2)
Fatti
I periodi di lavoro ridotto elencati nella decisione qui impugnata non
rispecchiano l'esatta situazione della nostra impresa. Infatti i rimborsi
percepiti dall'assicurazione da parte della nostra ditta sono inferiori a
quanto indicato nei conteggi. Ciò poiché l'assicurazione prevede la possibilità
di richiedere il lavoro ridotto in forma cautelativa.
Riteniamo
pregiudizievole che ci si avvale di questa possibilità venga compromesso in una
nuova richiesta di lavoro ridotto. Ciò che è appunto il nostro caso e ciò che
non può essere tollerato.
3)
In ogni caso la situazione congiunturale di tipo estremamente eccezionale
trova conferma anche per il 2009 in quanto se prima si prevedeva una riduzione
del 40% ora potremmo arrivare alla eccezionalità dell'80%. Ne consegue che
saranno colpiti più lavoratori.
La nostra ditta
purtroppo opera su piccole commissioni e su richiesta. I lavori riconducibili
alla nostra attività - scavi e trasporti di una certa entità - sono notevolmente diminuiti.
4)
Giova inoltre rilevare che nell'ultimo periodo quadro abbiamo usufruito di
soli 5 (cinque) conteggi. Ciò per dire che la RI 1 (attiva da decenni nel
settore) non introduce domande di indennità per lavoro ridotto tanto per farlo,
ma solo in casi specifici ed eccezionali che non rientrano nel normale rischio
d'impresa." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 12 febbraio 2009 la Sezione del lavoro. Ufficio giuridico propone
di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
Considerandi
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4
Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2.
dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999.
pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro
rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
In una
sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha
stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio
aziendale ed ha rilevato:
"
(...)
2.3
Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall
eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko
qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen
Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht
offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.
1.
) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,
zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit
(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die
Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen,
beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen
Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]).
Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben
kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV
1997.
Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt
als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle
sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein
Bundesrecht verletzt. (...)"
Nel
settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di
termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non
imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti
nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta
a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze
(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C.,
inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza ed ha rilevato:
"
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,
wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein
Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie
Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen
Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht
zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf
zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht
anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis
ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit
verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht
mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April
2001.
C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund
verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales
Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung
gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20
S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember
2003.
C 8/03, E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und
Dispositivo
überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für
die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
hat.
3.1 Was dagegen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen
Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den
Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,
weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006
storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine
Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die
Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,
Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte
wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie
überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine
anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der
Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf
die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,
in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der
Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
2.5. Nell'evenienza
concreta l'impresa RI 1 ha sostanzialmente addotto, quale motivo per
l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di
lavori.
Ora, la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che questa circostanza fa parte
del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.3), per cui la perdita di lavoro
non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.57 del 12 febbraio 2009; STCA
38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA
38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che confermare la
decisione su opposizione impugnata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come sottolineato
dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1), ed indipendentemente dai periodi
effettivi nei quali l'azienda ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto,
questa motivazione è costantemente alla base delle richieste formulate in
passato dalla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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