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Decisione

38.2009.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 aprile 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di lavoro ridotto elencati nella decisione qui impugnata non

rispecchiano l'esatta situazione della nostra impresa. Infatti i rimborsi

percepiti dall'assicurazione da parte della nostra ditta sono inferiori a

quanto indicato nei conteggi. Ciò poiché l'assicurazione prevede la possibilità

di richiedere il lavoro ridotto in forma cautelativa.

Riteniamo

pregiudizievole che ci si avvale di questa possibilità venga compromesso in una

nuova richiesta di lavoro ridotto. Ciò che è appunto il nostro caso e ciò che

non può essere tollerato.

3)

In ogni caso la situazione congiunturale di tipo estremamente eccezionale

trova conferma anche per il 2009 in quanto se prima si prevedeva una riduzione

del 40% ora potremmo arrivare alla eccezionalità dell'80%. Ne consegue che

saranno colpiti più lavoratori.

La nostra ditta

purtroppo opera su piccole commissioni e su richiesta. I lavori riconducibili

alla nostra attività - scavi e trasporti di una certa entità - sono notevolmente diminuiti.

4)

Giova inoltre rilevare che nell'ultimo periodo quadro abbiamo usufruito di

soli 5 (cinque) conteggi. Ciò per dire che la RI 1 (attiva da decenni nel

settore) non introduce domande di indennità per lavoro ridotto tanto per farlo,

ma solo in casi specifici ed eccezionali che non rientrano nel normale rischio

d'impresa." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 12 febbraio 2009 la Sezione del lavoro. Ufficio giuridico propone

di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

Considerandi

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4

Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2.

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999.

pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

In una

sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio

aziendale ed ha rilevato:

"

(...)

2.3

Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall

eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko

qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen

Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht

offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E.

1.

) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen,

zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit

(Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die

Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen,

beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen

Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]).

Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben

kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV

1997.

Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt

als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle

sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein

Bundesrecht verletzt. (...)"

Nel

settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di

termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti

nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze

(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C.,

inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha sottolineato che è

innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di

differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al

ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,

dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

In una

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie

Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen

Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht

zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf

zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht

anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis

ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit

verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht

mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April

2001.

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund

verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung

gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20

S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember

2003.

C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

2.5. Nell'evenienza

concreta l'impresa RI 1 ha sostanzialmente addotto, quale motivo per

l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione delle decisioni di delibera di

lavori.

Ora, la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che questa circostanza fa parte

del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.3), per cui la perdita di lavoro

non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.57 del 12 febbraio 2009; STCA

38.2008.9 del 29 aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA

38.2007.21 del 4 luglio 2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto questo Tribunale non può che confermare la

decisione su opposizione impugnata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come sottolineato

dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1), ed indipendentemente dai periodi

effettivi nei quali l'azienda ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto,

questa motivazione è costantemente alla base delle richieste formulate in

passato dalla ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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