38.2009.23
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24 giugno 2009Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.23
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, TCA
Titolo:
Assic.(del 1991)sospesa dall'ind.di diso.per non essersi presentata a un colloquio di consul.Benché frequentasse un POT,avrebbe dovuto presenziare al coll.Dimenticanza non valida giustif.Non si è scusata spont.,né ha risposto a rich.di giustif.Mai stata,però,sanzionata prima.Sosp.ridotta da 5 a 2 gg
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 17 cpv. 2 e 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 OADI
art. 22 agg. 25 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.23
rs
Lugano
24 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile
2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 aprile 2009 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 23
marzo 2009 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata non si è presentata a
un colloquio di consulenza previsto il 5 marzo 2009 alle ore 09:10 (cfr. doc.
A, 31).
1.2. Contro la decisione
su opposizione del 30 aprile 2009 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la riduzione della sanzione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, di non
aver presenziato al colloquio del 5 marzo 2009, non essendosene ricordata.
L’insorgente ha precisato di essersi, invece, recata al lavoro. Inoltre la
stressa ha rilevato di non essere pratica di tali procedure e di non avere
capito che doveva giustificarsi.
La
ricorrente ha, infine, sottolineato di essere sprovveduta per quanto concerne
le questioni amministrative e di non avere conoscenti che possono aiutarla.
Essa ha puntualizzato che comunque per redigere il ricorso ha dovuto farsi
aiutare (cfr. doc. I).
1.3. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato la conferma del provvedimento di sanzione,
specificando, in particolare, relativamente all’asserzione dell’assicurata
secondo cui il mattino del colloquio con l’URC essa si è recata al lavoro, che
la medesima non stava lavorando, bensì era impegnata in un programma di
occupazione temporanea presso la __________ di __________ (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’URC, a ragione o meno, ha sospeso l’assicurata per
cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver
presenziato al colloquio di consulenza del 5 marzo 2009.
2.3. L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata
in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su
istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a
partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.4. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima
Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale
e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza
a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una
penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in
questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver
presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17.
L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che
l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non
avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata
con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6
giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di
consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11
dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa
al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo
avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della
sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto
egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di
collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi.
Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A
un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Infine,
in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza:
"
2.2
Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu
Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.5
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da
applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una
sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C
268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998
nella causa C., C 268/98 Hm)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.7
Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C
268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22
dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7.
agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito
la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.8
Nell'evenienza concreta
l'assicurata non si è presentata al colloquio di consulenza fissato per il 5
marzo 2009 alle ore 09:10 presso l’URC di __________.
La sua consulente del
personale, conseguentemente, con decisione formale del 23 marzo 2009 l’ha
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr.
doc. 31), consid. 1.1.).
Questo provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 30 aprile 2009 (cfr. doc. A;
consid. 1.1.).
Prima di
emanare la decisione formale, e meglio il 5 marzo 2009, l'URC, tramite l’invio
di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare,
entro il 16 marzo 2009, la propria assenza al colloquio, sottolineando inoltre
che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare
una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 32 = 4).
L’insorgente,
tuttavia, non ha dato seguito a tale richiesta.
Al
riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la
"Richiesta di giustificazione" citata, le ha in ogni caso dato
l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al
ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito
dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C
44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
2.9
Nel caso di
specie è incontestato che l’assicurata non ha presenziato al colloquio del 5
marzo 2009 previsto alle ore 09:10.
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise
situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente
da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri
che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di
prestazioni.
L’insorgente
ha indicato di essersi recata, la mattina del 5 marzo 2009, al lavoro (cfr.
doc. I).
L’URC, in
sede di risposta ricorsuale, ha precisato che l’assicurata in quel periodo stava
effettuando un programma d’occupazione temporanea (POT) presso la __________
(cfr. doc. III).
In
effetti il 22 gennaio 2009 l’amministrazione ha emesso una decisione con la
quale è stato fatto obbligo alla ricorrente di frequentare tale POT al 100% dal
21.
gennaio al 21 luglio 2009 dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 38).
In
proposito giova rilevare che un assicurato, nonostante l'obbligo di frequentare
un eventuale programma d’occupazione temporanea impartitogli dall'autorità
competente, deve in linea generale presenziare ai colloqui di consulenza e di
controllo previsti almeno una volta al mese (cfr. art. 22 cpv. 2 OADI).
L'art. 22
cpv. 3 OADI sancisce che anche chi esercita a tempo pieno un'attività da cui
ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'art. 15 cpv.
4.
LADI, è convocato a un colloquio di consulenza e di controllo, e meglio
almeno una volta ogni due mesi (cfr. consid. 2.3.).
L'art. 25
cpv. 1 OADI prevede, poi, la possibilità di attenuare l’obbligo di presentarsi
ai colloqui di consulenza e di controllo (in linea di massima la partecipazione
ai colloqui non viene esentata, bensì semplicemente rinviata; cfr. Circolare
concernente l’indennità di disoccupazione emessa dalla SECO, gennaio 2007, p.to
B354) in precise situazioni, e meglio quando un assicurato si reca all’estero
per partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, nel
caso in cui sia affetto da grave impedimento fisico o psichico, se deve recarsi
all’estero per un colloquio di lavoro, se effettua uno stage d’orientamento
professionale o un test di idoneità professionale, in caso di un impegno
inderogabile (colloquio di lavoro, visita medica, audizione dinanzi a
un’autorità) oppure qualora si verifichi un evento familiare particolare
(nascita, matrimonio, decesso di un membro della famiglia o necessità di curare
un figlio malato o un parente prossimo).
In simili
condizioni, la ricorrente, il 5 marzo 2009, benché stesse svolgendo il
menzionato POT, era tenuta, di principio, a partecipare al colloquio di
consulenza presso l'URC.
L’insorgente
ha, inoltre, fatto valere di non essersi presentata presso l’URC a causa di una
dimenticanza (cfr. doc. 3, I).
Questa
giustificazione non costituisce un valido motivo per non presentarsi a un
colloquio.
La
mancata presenza dell’assicurata al colloquio del 5 marzo 2009 è comunque
dovuta semplicemente a un errore e non a indifferenza o disinteresse.
Dalle
carte processuali si evince, però, che l’insorgente non si è scusata per non
avere partecipato al colloquio in questione di sua spontanea volontà.
Essa
nemmeno ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” inviatale
dall’amministrazione (cfr. consid. 2.8.).
Per
quanto attiene all’asserzione dell’assicurata, secondo cui non avrebbe capito
di doversi giustificare (doc. I), questa Corte rileva che la “Richiesta di
giustificazione” del 5 marzo 2009 (cfr. doc. 4 = 32) è stata allestita in modo
chiaro e non passibile di errate interpretazioni.
Del resto,
da un lato, la ricorrente è sì straniera, tuttavia risiede nel nostro Paese da
dieci anni (cfr. doc. 28), dove ha frequentato le scuole elementari (4 anni),
le scuole medie (4 ani) e due anni di scuola di assistente di vendita (cfr.
doc. 6). Essa, dal 2006 al 2008, ha altresì effettuato un tirocinio di
assistente del commercio al dettaglio presso __________ di __________,
conseguendo, nel luglio 2008, il relativo attestato di formazione pratica (cfr.
doc. 19).
Dall’altro,
se la stessa avesse nutrito qualche dubbio in merito al tenore della lettera
del 5 marzo 2009, avrebbe dovuto, senza indugio, interpellare la sua consulente
del personale e chiedere ragguagli.
L’assicurata
ha pure evidenziato di essere sprovveduta per quanto concerne le questioni
amministrative e di non avere conoscenti che possono aiutarla (doc. I).
Tale
affermazione non risulta di ausilio alcuno per la ricorrente.
Infatti
per rispettare un appuntamento stabilito con l’URC non occorre essere pratici
di iter amministrativi.
Non si
trattava, d’altronde, per l’insorgente del primo colloquio di consulenza. Nei
mesi precedenti la medesima si era già presentata più volte a degli incontri
con la propria collocatrice (cfr. doc. 16, 17, 12, 14).
Ne discende che nel caso
concreto esistono gli estremi per sanzionare l'assicurata sulla base dell'art.
30.
cpv. 1 lett. d LADI.
2.10
Per quanto
concerne l’entità della sospensione, giova ribadire, come evidenziato al
considerando precedente, che l’insorgente, non solo non si è scusata
spontaneamente per l’assenza al colloquio di consulenza del 5 marzo 2009, ma
nemmeno ha risposto allo scritto ”Richiesta di giustificazione” trasmessole
dall’amministrazione.
Dalle
carte processuali non risulta, però, che l’assicurata, al suo 1° termine quadro
(essa si è iscritta in disoccupazione nel luglio 2008, dopo aver frequentato le
scuole dell’obbligo e aver svolto, come visto, il tirocinio di assistente di
vendita al dettaglio dal 2006 al 2008; cfr. doc. 6, 20), fosse già stata
oggetto di sanzioni o abbia comunque assunto comportamenti negligenti.
In
relazione all’assenza al colloquio del 14 aprile 2009 (cfr. doc. 4) - peraltro
successiva all’evento che qui interessa -, va osservato che l’URC ha sottolineato
di non aver sospeso l’assicurata, poiché la motivazione addotta - malattia
(cfr. doc. 5) - è stata accettata (cfr. doc. III).
Pertanto,
alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. cosid. 2.4.), la
penalità di cinque giorni inflitta all’assicurata dall’URC non rispetta il
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta,
conformemente a quanto chiesto con l’atto ricorsuale (cfr. doc. I).
Tutto ben
considerato, la sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione va diminuita a due giorni (cfr., per alcuni casi analoghi dove
la sanzione di cinque giorni è stata ridotta da questa Corte a un giorno, in
quanto gli assicurati avevano, contrariamente alla ricorrente, dato
seguito perlomeno alla Richiesta di giustificazione dell’amministrazione, STCA
38.2008.53
dell’11 dicembre 2008; 38.2000.305 del 27 agosto 2001).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 30 aprile 2009 dell’URC di __________ è annullata
e riformata nel senso che la ricorrente è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per due giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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