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38.2009.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima

Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,

non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e

non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale

e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano

certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la

dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza

federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non

presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli

non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi

più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma

immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio

di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre

avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la

sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una

sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di

consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli

appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza

a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una

penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in

questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver

presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi

manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del

personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che

l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non

avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata

con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di

apprezzamento.

Il TFA,

in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6

giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di

consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11

dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa

al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo

avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della

sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto

egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di

collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi.

Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A

un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

In una

sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che

non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,

il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

Infine,

in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza:

"

2.2

Wohl kommt den Beratungs- und

Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,

ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu

Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In

quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità

inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento

fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

2.5

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa

lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso

di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da

applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una

sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C

268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30.

Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998

nella causa C., C 268/98 Hm)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.7

Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C

268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22

dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per

questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle

date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7.

agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito

la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Nell'evenienza concreta

l'assicurata non si è presentata al colloquio di consulenza fissato per il 5

marzo 2009 alle ore 09:10 presso l’URC di __________.

La sua consulente del

personale, conseguentemente, con decisione formale del 23 marzo 2009 l’ha

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr.

doc. 31), consid. 1.1.).

Questo provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 30 aprile 2009 (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

Prima di

emanare la decisione formale, e meglio il 5 marzo 2009, l'URC, tramite l’invio

di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare,

entro il 16 marzo 2009, la propria assenza al colloquio, sottolineando inoltre

che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare

una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 32 = 4).

L’insorgente,

tuttavia, non ha dato seguito a tale richiesta.

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la

"Richiesta di giustificazione" citata, le ha in ogni caso dato

l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al

ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C

44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.9

Nel caso di

specie è incontestato che l’assicurata non ha presenziato al colloquio del 5

marzo 2009 previsto alle ore 09:10.

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

L’insorgente

ha indicato di essersi recata, la mattina del 5 marzo 2009, al lavoro (cfr.

doc. I).

L’URC, in

sede di risposta ricorsuale, ha precisato che l’assicurata in quel periodo stava

effettuando un programma d’occupazione temporanea (POT) presso la __________

(cfr. doc. III).

In

effetti il 22 gennaio 2009 l’amministrazione ha emesso una decisione con la

quale è stato fatto obbligo alla ricorrente di frequentare tale POT al 100% dal

21.

gennaio al 21 luglio 2009 dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 38).

In

proposito giova rilevare che un assicurato, nonostante l'obbligo di frequentare

un eventuale programma d’occupazione temporanea impartitogli dall'autorità

competente, deve in linea generale presenziare ai colloqui di consulenza e di

controllo previsti almeno una volta al mese (cfr. art. 22 cpv. 2 OADI).

L'art. 22

cpv. 3 OADI sancisce che anche chi esercita a tempo pieno un'attività da cui

ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'art. 15 cpv.

4.

LADI, è convocato a un colloquio di consulenza e di controllo, e meglio

almeno una volta ogni due mesi (cfr. consid. 2.3.).

L'art. 25

cpv. 1 OADI prevede, poi, la possibilità di attenuare l’obbligo di presentarsi

ai colloqui di consulenza e di controllo (in linea di massima la partecipazione

ai colloqui non viene esentata, bensì semplicemente rinviata; cfr. Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione emessa dalla SECO, gennaio 2007, p.to

B354) in precise situazioni, e meglio quando un assicurato si reca all’estero

per partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, nel

caso in cui sia affetto da grave impedimento fisico o psichico, se deve recarsi

all’estero per un colloquio di lavoro, se effettua uno stage d’orientamento

professionale o un test di idoneità professionale, in caso di un impegno

inderogabile (colloquio di lavoro, visita medica, audizione dinanzi a

un’autorità) oppure qualora si verifichi un evento familiare particolare

(nascita, matrimonio, decesso di un membro della famiglia o necessità di curare

un figlio malato o un parente prossimo).

In simili

condizioni, la ricorrente, il 5 marzo 2009, benché stesse svolgendo il

menzionato POT, era tenuta, di principio, a partecipare al colloquio di

consulenza presso l'URC.

L’insorgente

ha, inoltre, fatto valere di non essersi presentata presso l’URC a causa di una

dimenticanza (cfr. doc. 3, I).

Questa

giustificazione non costituisce un valido motivo per non presentarsi a un

colloquio.

La

mancata presenza dell’assicurata al colloquio del 5 marzo 2009 è comunque

dovuta semplicemente a un errore e non a indifferenza o disinteresse.

Dalle

carte processuali si evince, però, che l’insorgente non si è scusata per non

avere partecipato al colloquio in questione di sua spontanea volontà.

Essa

nemmeno ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” inviatale

dall’amministrazione (cfr. consid. 2.8.).

Per

quanto attiene all’asserzione dell’assicurata, secondo cui non avrebbe capito

di doversi giustificare (doc. I), questa Corte rileva che la “Richiesta di

giustificazione” del 5 marzo 2009 (cfr. doc. 4 = 32) è stata allestita in modo

chiaro e non passibile di errate interpretazioni.

Del resto,

da un lato, la ricorrente è sì straniera, tuttavia risiede nel nostro Paese da

dieci anni (cfr. doc. 28), dove ha frequentato le scuole elementari (4 anni),

le scuole medie (4 ani) e due anni di scuola di assistente di vendita (cfr.

doc. 6). Essa, dal 2006 al 2008, ha altresì effettuato un tirocinio di

assistente del commercio al dettaglio presso __________ di __________,

conseguendo, nel luglio 2008, il relativo attestato di formazione pratica (cfr.

doc. 19).

Dall’altro,

se la stessa avesse nutrito qualche dubbio in merito al tenore della lettera

del 5 marzo 2009, avrebbe dovuto, senza indugio, interpellare la sua consulente

del personale e chiedere ragguagli.

L’assicurata

ha pure evidenziato di essere sprovveduta per quanto concerne le questioni

amministrative e di non avere conoscenti che possono aiutarla (doc. I).

Tale

affermazione non risulta di ausilio alcuno per la ricorrente.

Infatti

per rispettare un appuntamento stabilito con l’URC non occorre essere pratici

di iter amministrativi.

Non si

trattava, d’altronde, per l’insorgente del primo colloquio di consulenza. Nei

mesi precedenti la medesima si era già presentata più volte a degli incontri

con la propria collocatrice (cfr. doc. 16, 17, 12, 14).

Ne discende che nel caso

concreto esistono gli estremi per sanzionare l'assicurata sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. d LADI.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della sospensione, giova ribadire, come evidenziato al

considerando precedente, che l’insorgente, non solo non si è scusata

spontaneamente per l’assenza al colloquio di consulenza del 5 marzo 2009, ma

nemmeno ha risposto allo scritto ”Richiesta di giustificazione” trasmessole

dall’amministrazione.

Dalle

carte processuali non risulta, però, che l’assicurata, al suo 1° termine quadro

(essa si è iscritta in disoccupazione nel luglio 2008, dopo aver frequentato le

scuole dell’obbligo e aver svolto, come visto, il tirocinio di assistente di

vendita al dettaglio dal 2006 al 2008; cfr. doc. 6, 20), fosse già stata

oggetto di sanzioni o abbia comunque assunto comportamenti negligenti.

In

relazione all’assenza al colloquio del 14 aprile 2009 (cfr. doc. 4) - peraltro

successiva all’evento che qui interessa -, va osservato che l’URC ha sottolineato

di non aver sospeso l’assicurata, poiché la motivazione addotta - malattia

(cfr. doc. 5) - è stata accettata (cfr. doc. III).

Pertanto,

alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. cosid. 2.4.), la

penalità di cinque giorni inflitta all’assicurata dall’URC non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta,

conformemente a quanto chiesto con l’atto ricorsuale (cfr. doc. I).

Tutto ben

considerato, la sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione va diminuita a due giorni (cfr., per alcuni casi analoghi dove

la sanzione di cinque giorni è stata ridotta da questa Corte a un giorno, in

quanto gli assicurati avevano, contrariamente alla ricorrente, dato

seguito perlomeno alla Richiesta di giustificazione dell’amministrazione, STCA

38.2008.53

dell’11 dicembre 2008; 38.2000.305 del 27 agosto 2001).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 30 aprile 2009 dell’URC di __________ è annullata

e riformata nel senso che la ricorrente è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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