38.2009.25
Restituzione di prestazioni. Richiesta di condono respinta. Verifica dei presupposti di grave difficoltà economica e di buona fede. Acquisizione di forza di cosa giudicata
9 settembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.25
Data decisione, Autorità:
09.09.2009, TCA
Ricorso:
TF,8C_871/2009, 22.10.2009
Titolo:
Restituzione di prestazioni. Richiesta di condono respinta. Verifica dei presupposti di grave difficoltà economica e di buona fede. Acquisizione di forza di cosa giudicata
BUONA FEDE
CONDONO
FORZA DI COSA GIUDICATA
INDEBITO ARRICCHIMENTO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 95 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.25
rs
Lugano
9 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 aprile 2009 la Sezione del lavoro ha respinto
l’opposizione interposta dalla ditta RI 1 contro la decisione del 9 dicembre
2008 con cui la domanda di condono 21 novembre 2008 della ditta relativa
all’importo chiestole in restituzione a titolo di indennità per lavoro ridotto
percepite indebitamente nel periodo dal mese di ottobre 2001 al mese di
settembre 2003 è stata ritenuta irricevibile.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato che una
domanda di condono del rimborso delle indennità appena menzionate era già stata
presentata il 3 febbraio 2005 ed era stata respinta con decisione del 4 aprile
2005, difettando il requisito della buona fede. La Sezione del lavoro ha,
inoltre, precisato che quest’ultima decisione era stata confermata da una
decisione su opposizione del 3 ottobre 2005 cresciuta in giudicato incontestata
(cfr. doc. A; 12).
1.2. Contro la decisione
su opposizione del 22 aprile 2009 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione del condono della somma residua da
restituire concernente le prestazioni percepite dal 1° ottobre 2001 al 30
settembre 2003.
A sostegno
della propria pretesa ricorsuale la ditta insorgente ha addotto, segnatamente,
di non essere mai stata in malafede, tant’è che ha proceduto a rimborsare fr.
25'000.-- circa.
La
società ha osservato di trovarsi in una precaria situazione economica e di non
essere in grado di corrispondere dei versamenti rateali. Essa, al riguardo, ha
sottolineato che i pagamenti hanno potuto avvenire fino al mese di settembre
2008, ma che dopo questa data l’attività è ulteriormente diminuita al punto
tale che presso la stessa vi è attualmente un solo dipendente con uno stipendio
di fr. 1'500.-- al mese.
La ditta
ricorrente ha, quindi, concluso che nel suo caso particolare le condizioni
degli art. 4 e 5 OPGA sono adempiute. Essa ha, altresì, evidenziato il particolare
momento di crisi economica al quale sono confrontate tutte le aziende (cfr.
doc. I).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. La RI 1 si è
pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 10 luglio
2009 (cfr. doc. VII; I1-9).
1.5. Pendente
causa il TCA ha trasmesso il doc. VII con i relativi allegati alla Sezione del
lavoro per osservazioni, invitandola in particolare, da un lato, a prendere
posizione in merito all’asserzione della parte ricorrente (cfr. doc. VII)
secondo cui “con decisione 4 aprile 2005 l’UG respinge il condono ma da
parte dell’Avv. __________ in data 6 maggio 2005 (documento D) viene emessa
regolare “opposizione” alla quale l’UG non ha mai fatto seguire la decisione
relativa. Prova ne sia che a ricezione degli ordini di restituzione da parte
dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali datati 16 maggio e 26 luglio 2006,
l’Avv. __________ in data 8 giugno e 8 agosto 2006 scriveva in merito
confermando che l’ordine di restituzione non era cresciuto in giudicato non
avendo nel frattempo ricevuto alcuna decisione in merito al ricorso (allegati E
+ F)”.
Dall’altro,
a comprovare la notifica all’avv. __________ della decisione su opposizione del
3 ottobre 2005 presente agli atti (cfr. doc. VIII).
L’amministrazione
ha risposto il 7 agosto 2009 (cfr. doc. IX; 18-24).
1.6. La ditta
insorgente ha presentato le proprie osservazioni al riguardo il 20 agosto 2009
(cfr. doc. XI).
1.7. Il doc. XI è
stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha dichiarato
irricevibile la nuova domanda di condono formulata dalla RI 1 il 21 novembre
2008.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Il cpv. 3
prevede, poi, che la cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al
servizio cantonale.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2. quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3 La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.4. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.5. Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che la Cassa cantonale di
disoccupazione, il 5 ottobre 2004, ha ordinato alla ditta RI 1 di restituire
l’importo di fr. 59'515.70 percepito indebitamente a titolo di indennità per
lavoro ridotto dall’ottobre 2001 al settembre 2003 (cfr. doc. 5).
In effetti
da un rapporto del 29 settembre 2004 allestito dalla Sezione del lavoro afferente
a un controllo effettuato presso la società è emerso, da una parte, che la
ditta era priva di un sistema di controllo delle ore lavorate rispettivamente
perse, dall’altra, che vista la posizione dei fratelli __________ e __________
in seno alla ditta, essi erano in grado di determinare in modo risolutivo le
decisioni del datore di lavoro, per cui non potevano essere posti a beneficio
delle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 4).
Del resto
alla ditta, con decisione 24 ottobre 2003 confermata dalla decisione su
opposizione 23 febbraio 2004, era stato negato pure il prolungamento del
periodo di lavoro ridotto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003.
Questa
Corte, con sentenza 38.2004.24 dell’8 novembre 2004 passata in giudicato
incontestata, ha respinto il relativo ricorso della RI 1. Il TCA ha stabilito
che le indennità per lavoro ridotto per il periodo richiesto andavano negate,
poiché __________ non aveva diritto alle stesse sia giusta l’art. 31 cpv. 1
lett. c LADI, che per il motivo che il suo tempo di presenza in ditta doveva
essere considerato come tempo di lavoro. Inoltre nemmeno __________ aveva
diritto alle indennità ex art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Il 3 febbraio
2005 l’azienda insorgente ha presentato domanda di condono, asserendo,
sostanzialmente, di adempiere il requisito della buona fede e di non essere in
grado di restituire la somma richiesta (cfr. doc. 7).
La
Sezione del lavoro, con decisione 4 aprile 2005, ha respinto la domanda di
condono, non ritenendo ossequiato il requisito della buona fede. In particolare
l’amministrazione ha indicato quanto segue:
"
(…)
- nel
caso in esame si osserva che, prima di compilare il preannuncio di lavoro
ridotto, l’azienda è espressamente invitata a leggere l’apposito promemoria per
Fatti
i datori di lavoro, sul quale vi sono anche le seguenti informazioni:
·
non hanno diritto all’indennità le persone che
nella loro qualità di associati, di compartecipi finanziari o di membri di un
organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare in
modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro, come pure i loro coniugi
occupati nell’azienda;
·
non hanno diritto all’indennità i lavoratori la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
·
il datore di lavoro deve conservare tutti i
documenti per cinque anni.
Non
informando l’amministrazione circa la posizione dei signori __________ nella
società e rivendicando per gli stessi le indennità per lavoro ridotto,
l’azienda ha indotto la cassa a versare all’azienda prestazioni alle quali non
aveva diritto.
Non
mettendo inoltre in atto nessun controllo sulle ore di presenza/assenza dei
propri dipendenti, l’azienda ha mancato gravemente al proprio obbligo di
diligenza. A questo proposito il Tribunale cantonale delle assicurazioni, in un
caso analogo, ha già avuto modo di stabilire che “considerato come secondo la
giurisprudenza federale una negligenza grave è già ravvisata allorquando un
assicurato non conserva diligentemente i documenti necessari a provare la
controllabilità della perdita di lavoro, a maggior ragione la buona fede deve
essere negata nel caso concreto visto che il ricorrente ammette che fino al
mese di ottobre 2001 le ore perse dal suo dipendente non sono omai state
indicate su nessun tipo di supporto, sia cartaceo che informatizzato” (cfr.
STCA del 20 febbraio 2003 nella causa M.B.). (…)” (Doc. 8)
Il 3
ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha poi respinto l’opposizione interposta il
6 maggio 2005 dalla RI 1, rappresentata dall’avv. __________ (cfr. doc. 9).
Tale
provvedimento non è stato impugnato dinanzi al TCA.
La ditta
ricorrente, il 21 novembre 2008, ha inviato alla Cassa il seguente scritto:
"
abbiamo ricevuto la vostra lettera del 7 crt.
con la richiesta delle due rate arretrate e ne abbiamo presa buona nota.
Benché la restituzione non
è mai stata da noi totalmente accettata perché ritenuta iniqua, abbiamo cercato
di tener fede alla rateazione concessaci sino a due mesi fa con i puntuali
pagamenti.
Da qualche mese, a causa
della situazione congiunturale economica precaria, non ci è più possibile
pagare perché ci manca il lavoro continuativo ed essendo di subappalto, la nostra
azienda è la prima a subire le conseguenze non ricevendo dalle grandi aziende
il lavoro perché lo eseguono direttamente presso di loro.
Abbiamo contattato tutte
le ditte del ramo ma senza successo e il futuro si presenta molto difficile.
Ciò premesso, noi vi
inoltriamo con la presente un’ulteriore domanda di condono che ci auguriamo
vorrete accogliere benevolmente in quanto abbiamo dimostrato sia in tribunale
che con voi la nostra buona fede e la nostra volontà alla restituzione ma
motivi economici gravi non lo permettono. (…)" (Doc. 10)
La
Sezione del lavoro, alla quale la Cassa ha trasmesso la lettera 21 novembre
2008 (cfr. doc. 11), con decisione del 9 dicembre 2008 ha dichiarato
irricevibile la seconda domanda di condono presentata dalla ditta sempre in
relazione alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto nel lasso di
tempo 1° ottobre 2001-30 settembre 2003 (cfr. doc. 12).
Questa
decisione è stata confermata con decisione su opposizione del 22 aprile 2009.
Nella
stessa è stato precisato che, siccome l’amministrazione si è già espressa in
maniera definitiva sul medesimo oggetto con decisione su opposizione del 3
ottobre 2005, la nuova domanda di condono è stata a ragione considerata
irricevibile (cfr. doc. A).
La ditta
insorgente ha contestato tale conclusione, facendo valere, in primo luogo, di
Considerandi
non essere mai stata in malafede e di non poter provvedere, a causa di una
precaria situazione economica, al rimborso della somma residua (cfr. doc. I).
In
secondo luogo, che all’opposizione interposta per il tramite dell’avv. __________
avverso la decisione di diniego del condono del 4 aprile 2005 non ha mai fatto
seguito la relativa decisione su opposizione. A comprova di quanto affermato,
la RI 1 ha asserito che, a ricezione degli ordini di restituzione dell’IAS
datati 16 maggio e 26 luglio 2006, l’avv. __________, l’8 giugno e l’8 agosto 2006, ha scritto in proposito confermando che l’ordine di restituzione non era cresciuto in giudicato
non avendo nel frattempo ricevuto alcuna decisione in merito al ricorso (cfr.
doc. VII; I5; I6).
2.6
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che la
censura formulata dalla parte ricorrente secondo cui all’opposizione del maggio
2005.
contro la decisione di diniego del condono del 4 aprile 2005 non avrebbe
mai fatto seguito la relativa decisione su opposizione (cfr. doc. VII) non
risulta fondata.
Come
visto al considerando precedente, infatti, la Sezione del lavoro il 3 ottobre 2005 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione interposta il 6 maggio
2005.
dalla ditta insorgente tramite l’avv. __________ (cfr. doc. 9).
Inoltre da
un accertamento esperito dal TCA pendente causa (cfr. doc. VIII) è emerso che la
Sezione del lavoro, ritenute le contestazioni del patrocinatore della RI 1
circa la notifica della decisione su opposizione del 3 ottobre 2005, ha intimato quest’ultima (nuovamente) il 5 settembre 2006 (cfr. doc. IX; 24).
Il
provvedimento in questione è stato ritirato dall’avv. __________ il 6 settembre
2006.
(cfr. doc. 24).
Alla
decisione su opposizione trasmessa nel settembre 2006 l’amministrazione ha,
d’altronde, allegato uno scritto in cui ha precisato che, nella misura in cui
ogni precedente intimazione fosse risultata per qualsiasi motivo difettosa, il
termine d’impugnazione avrebbe preso avvio al più tardi dal ricevimento del
provvedimento spedito nel settembre 2006 (cfr. doc. 24).
La RI 1
non ha, però, impugnato dinanzi al TCA la decisione su opposizione 3 ottobre
2005.
intimatale nel settembre 2006, per cui la medesima è passata in giudicato
incontestata il 6 ottobre 2006.
Al
riguardo è, peraltro, utile osservare che la ditta ricorrente, dopo aver
proposto nel dicembre 2006 - decorso il termine di ricorso a questo Tribunale -
degli importi di rate mensili per il 2007 e il 2008 (cfr. doc. I7; D), ha
provveduto alla corresponsione mensile delle somme per un ammontare complessivo
di circa fr. 25’000.-- (cfr. doc. I; III; A).
2.7
Acquista
forza di cosa giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su
una determinata vertenza.
Una
decisione su opposizione acquista, in particolare, forza di cosa giudicata
formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per
decorso infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle
parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate
condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,
Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782), ossia se sono adempiute le condizioni della
revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 LPGA (cfr. STF U 256/05
del 25 ottobre 2006).
2.8
In concreto
la ditta ricorrente non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un
esame dei presupposti della revisione o riconsiderazione.
A
quest’ultimo proposito giova comunque ricordare che secondo una costante giurisprudenza federale,
l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad
esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali è stata negata l'entrata nel merito di una tale
domanda, non possono, per principio, venire impugnate. (cfr. DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I
206/06 del 13 marzo 2007).
La RI 1,
al contrario, nel novembre 2008 ha semplicemente chiesto all’amministrazione di
richinarsi sulla fattispecie alla luce delle problematiche finanziarie
intervenute qualche mese prima che hanno reso impossibile far fronte al
pagamento delle rate residue dell’importo di indennità per lavoro ridotto
percepito a torto nel lasso di tempo dall’ottobre 2001 al settembre 2003 da
restituire (cfr. doc. 10; consid. 2.5.).
La
Sezione del lavoro, come esposto sopra, si è già pronunciata in merito alla
richiesta di condono delle indennità per lavoro ridotto in questione con
decisione del 4 aprile 2005, confermata dalla decisione su opposizione del 3
ottobre 2005 che ha acquisito forza di cosa giudicata (cfr. consid. 2.7.) ed è
stata notificata al rappresentante della ditta insorgente (cfr. consid. 2.5.;
2.6
).
Correttamente,
dunque, l’amministrazione ha ritenuto la nuova domanda di condono interposta
dalla RI 1 nel novembre 2008 irricevibile (cfr. consid. 1.1.).
La
decisione su opposizione del 22 aprile 2009 con cui la Sezione del lavoro ha
respinto l’opposizione della ditta ricorrente contro la decisione di
irricevibilità del 9 dicembre 2008 merita, conseguentemente, di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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