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Decisione

38.2009.25

Restituzione di prestazioni. Richiesta di condono respinta. Verifica dei presupposti di grave difficoltà economica e di buona fede. Acquisizione di forza di cosa giudicata

9 settembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i datori di lavoro, sul quale vi sono anche le seguenti informazioni:

·

non hanno diritto all’indennità le persone che

nella loro qualità di associati, di compartecipi finanziari o di membri di un

organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare in

modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro, come pure i loro coniugi

occupati nell’azienda;

·

non hanno diritto all’indennità i lavoratori la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

·

il datore di lavoro deve conservare tutti i

documenti per cinque anni.

Non

informando l’amministrazione circa la posizione dei signori __________ nella

società e rivendicando per gli stessi le indennità per lavoro ridotto,

l’azienda ha indotto la cassa a versare all’azienda prestazioni alle quali non

aveva diritto.

Non

mettendo inoltre in atto nessun controllo sulle ore di presenza/assenza dei

propri dipendenti, l’azienda ha mancato gravemente al proprio obbligo di

diligenza. A questo proposito il Tribunale cantonale delle assicurazioni, in un

caso analogo, ha già avuto modo di stabilire che “considerato come secondo la

giurisprudenza federale una negligenza grave è già ravvisata allorquando un

assicurato non conserva diligentemente i documenti necessari a provare la

controllabilità della perdita di lavoro, a maggior ragione la buona fede deve

essere negata nel caso concreto visto che il ricorrente ammette che fino al

mese di ottobre 2001 le ore perse dal suo dipendente non sono omai state

indicate su nessun tipo di supporto, sia cartaceo che informatizzato” (cfr.

STCA del 20 febbraio 2003 nella causa M.B.). (…)” (Doc. 8)

Il 3

ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha poi respinto l’opposizione interposta il

6 maggio 2005 dalla RI 1, rappresentata dall’avv. __________ (cfr. doc. 9).

Tale

provvedimento non è stato impugnato dinanzi al TCA.

La ditta

ricorrente, il 21 novembre 2008, ha inviato alla Cassa il seguente scritto:

"

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 7 crt.

con la richiesta delle due rate arretrate e ne abbiamo presa buona nota.

Benché la restituzione non

è mai stata da noi totalmente accettata perché ritenuta iniqua, abbiamo cercato

di tener fede alla rateazione concessaci sino a due mesi fa con i puntuali

pagamenti.

Da qualche mese, a causa

della situazione congiunturale economica precaria, non ci è più possibile

pagare perché ci manca il lavoro continuativo ed essendo di subappalto, la nostra

azienda è la prima a subire le conseguenze non ricevendo dalle grandi aziende

il lavoro perché lo eseguono direttamente presso di loro.

Abbiamo contattato tutte

le ditte del ramo ma senza successo e il futuro si presenta molto difficile.

Ciò premesso, noi vi

inoltriamo con la presente un’ulteriore domanda di condono che ci auguriamo

vorrete accogliere benevolmente in quanto abbiamo dimostrato sia in tribunale

che con voi la nostra buona fede e la nostra volontà alla restituzione ma

motivi economici gravi non lo permettono. (…)" (Doc. 10)

La

Sezione del lavoro, alla quale la Cassa ha trasmesso la lettera 21 novembre

2008 (cfr. doc. 11), con decisione del 9 dicembre 2008 ha dichiarato

irricevibile la seconda domanda di condono presentata dalla ditta sempre in

relazione alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto nel lasso di

tempo 1° ottobre 2001-30 settembre 2003 (cfr. doc. 12).

Questa

decisione è stata confermata con decisione su opposizione del 22 aprile 2009.

Nella

stessa è stato precisato che, siccome l’amministrazione si è già espressa in

maniera definitiva sul medesimo oggetto con decisione su opposizione del 3

ottobre 2005, la nuova domanda di condono è stata a ragione considerata

irricevibile (cfr. doc. A).

La ditta

insorgente ha contestato tale conclusione, facendo valere, in primo luogo, di

Considerandi

non essere mai stata in malafede e di non poter provvedere, a causa di una

precaria situazione economica, al rimborso della somma residua (cfr. doc. I).

In

secondo luogo, che all’opposizione interposta per il tramite dell’avv. __________

avverso la decisione di diniego del condono del 4 aprile 2005 non ha mai fatto

seguito la relativa decisione su opposizione. A comprova di quanto affermato,

la RI 1 ha asserito che, a ricezione degli ordini di restituzione dell’IAS

datati 16 maggio e 26 luglio 2006, l’avv. __________, l’8 giugno e l’8 agosto 2006, ha scritto in proposito confermando che l’ordine di restituzione non era cresciuto in giudicato

non avendo nel frattempo ricevuto alcuna decisione in merito al ricorso (cfr.

doc. VII; I5; I6).

2.6

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che la

censura formulata dalla parte ricorrente secondo cui all’opposizione del maggio

2005.

contro la decisione di diniego del condono del 4 aprile 2005 non avrebbe

mai fatto seguito la relativa decisione su opposizione (cfr. doc. VII) non

risulta fondata.

Come

visto al considerando precedente, infatti, la Sezione del lavoro il 3 ottobre 2005 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione interposta il 6 maggio

2005.

dalla ditta insorgente tramite l’avv. __________ (cfr. doc. 9).

Inoltre da

un accertamento esperito dal TCA pendente causa (cfr. doc. VIII) è emerso che la

Sezione del lavoro, ritenute le contestazioni del patrocinatore della RI 1

circa la notifica della decisione su opposizione del 3 ottobre 2005, ha intimato quest’ultima (nuovamente) il 5 settembre 2006 (cfr. doc. IX; 24).

Il

provvedimento in questione è stato ritirato dall’avv. __________ il 6 settembre

2006.

(cfr. doc. 24).

Alla

decisione su opposizione trasmessa nel settembre 2006 l’amministrazione ha,

d’altronde, allegato uno scritto in cui ha precisato che, nella misura in cui

ogni precedente intimazione fosse risultata per qualsiasi motivo difettosa, il

termine d’impugnazione avrebbe preso avvio al più tardi dal ricevimento del

provvedimento spedito nel settembre 2006 (cfr. doc. 24).

La RI 1

non ha, però, impugnato dinanzi al TCA la decisione su opposizione 3 ottobre

2005.

intimatale nel settembre 2006, per cui la medesima è passata in giudicato

incontestata il 6 ottobre 2006.

Al

riguardo è, peraltro, utile osservare che la ditta ricorrente, dopo aver

proposto nel dicembre 2006 - decorso il termine di ricorso a questo Tribunale -

degli importi di rate mensili per il 2007 e il 2008 (cfr. doc. I7; D), ha

provveduto alla corresponsione mensile delle somme per un ammontare complessivo

di circa fr. 25’000.-- (cfr. doc. I; III; A).

2.7

Acquista

forza di cosa giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su

una determinata vertenza.

Una

decisione su opposizione acquista, in particolare, forza di cosa giudicata

formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per

decorso infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle

parti di fare uso dei rimedi di diritto.

A seguito

dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio

vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone

all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la

decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate

condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,

Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782), ossia se sono adempiute le condizioni della

revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 LPGA (cfr. STF U 256/05

del 25 ottobre 2006).

2.8

In concreto

la ditta ricorrente non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un

esame dei presupposti della revisione o riconsiderazione.

A

quest’ultimo proposito giova comunque ricordare che secondo una costante giurisprudenza federale,

l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad

esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.

Decisioni, con le quali è stata negata l'entrata nel merito di una tale

domanda, non possono, per principio, venire impugnate. (cfr. DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I

206/06 del 13 marzo 2007).

La RI 1,

al contrario, nel novembre 2008 ha semplicemente chiesto all’amministrazione di

richinarsi sulla fattispecie alla luce delle problematiche finanziarie

intervenute qualche mese prima che hanno reso impossibile far fronte al

pagamento delle rate residue dell’importo di indennità per lavoro ridotto

percepito a torto nel lasso di tempo dall’ottobre 2001 al settembre 2003 da

restituire (cfr. doc. 10; consid. 2.5.).

La

Sezione del lavoro, come esposto sopra, si è già pronunciata in merito alla

richiesta di condono delle indennità per lavoro ridotto in questione con

decisione del 4 aprile 2005, confermata dalla decisione su opposizione del 3

ottobre 2005 che ha acquisito forza di cosa giudicata (cfr. consid. 2.7.) ed è

stata notificata al rappresentante della ditta insorgente (cfr. consid. 2.5.;

2.6

).

Correttamente,

dunque, l’amministrazione ha ritenuto la nuova domanda di condono interposta

dalla RI 1 nel novembre 2008 irricevibile (cfr. consid. 1.1.).

La

decisione su opposizione del 22 aprile 2009 con cui la Sezione del lavoro ha

respinto l’opposizione della ditta ricorrente contro la decisione di

irricevibilità del 9 dicembre 2008 merita, conseguentemente, di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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