38.2009.28
Sospensione prestazioni per ricerche insufficienti durante il periodo tra la disdetta ed il termine effettivo del rapporto di lavoro. Non violato obbligo d'informazione e consulenza
27 luglio 2009Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.28
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni per ricerche insufficienti durante il periodo tra la disdetta ed il termine effettivo del rapporto di lavoro. Non violato obbligo d'informazione e consulenza
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 27 LPGA
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.28
rs
Lugano
27 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio
2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 maggio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento
di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 18 marzo
2009 (cfr. doc. 2) con cui aveva sospeso RI 1 per 2 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche dal 13 al 30 novembre
2008, periodo precedente alla sua iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A3).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 12 maggio 2009 l’assicurato ha ricorso
tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
di avere ricevuto dall’Ufficio resistente unicamente due fogli per comprovare
le ricerche (n.d.r.: che egli ha utilizzato per attestare le ricerche
compiute nei mesi di dicembre 2008, rispettivamente gennaio 2009) e che non gli
è stato spiegato che avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi al fine di reperire
un impiego anche nel mese di novembre 2008.
L’insorgente
ha, inoltre, evidenziato di essere stato disoccupato per tre mesi, poiché
l’assunzione nel garage presso il quale lavorava al momento dell’inoltro
dell’impugnativa era slittata di due mesi. Egli ha, infine, precisato di avere
lavorato per dodici anni, anche per periodi brevi in fabbriche e panetterie, di
non avere tasse arretrate e di essere nato, aver frequentato le scuole ed
essere andato in chiesa in Ticino (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
13-30 novembre 2008 precedente all’annuncio al collocamento.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario
che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha
disdetto il rapporto di impiego con la ditta __________ di __________ il 13
novembre 2008 con effetto a partire dalla fine del mese di gennaio 2009 (cfr.
doc. III).
Egli si è
annunciato al collocamento a decorrere dal 1° febbraio 2009 (cfr. doc. 1a; 2).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di dicembre
2008 e gennaio 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente al
periodo dal 13 al 30 novembre 2008.
Il
consulente del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione”
con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 febbraio 2009, il fatto di non
avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nel mese di novembre 2008 precedente
alla disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 1a).
L’insorgente,
il 3 marzo 2009, ha risposto che:
"
(…) le ricerche di lavoro del mese di novembre
2008 non sono state effettuate per le seguenti ragioni:
-
la disdetta è stata mandata il 13 di novembre;
-
l’annuncio all’ufficio di collocamento è
avvenuto solo il 15 di novembre;
-
allo sportello mi sono stati consegnati i fogli
per le ricerche di lavoro per i mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009.” (Doc.
1a)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, non
ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 18 marzo 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per due giorni (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 maggio
2008 (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).
2.6. Nel caso in
esame l’amministrazione ha considerato che il ricorrente, nei mesi di dicembre
2008 e gennaio 2009 precedenti alla disoccupazione, ha effettuato delle
ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. 1a, 2).
Per
contro essa ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nel periodo
iniziale di disdetta, ovvero dal 13 al 30 novembre 2008 (cfr. doc. 2, A3).
Chiamato
a pronunciarsi in merito al periodo 13-30 novembre 2008, il TCA, attentamente
Considerandi
esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in
tale lasso di tempo, non abbia effettuato alcuna ricerca di impiego.
L’obbligo
di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a
decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).
Del resto
quanto asserito dal ricorrente, ossia di essere stato in disoccupazione tre
mesi, in quanto l’assunzione presso il garage in cui ha indicato di lavorare al
momento dell’inoltro del ricorso al TCA era slittata di due mesi (cfr. doc. I),
non gli è di alcun ausilio.
Dal fatto
che il medesimo, già il 15 novembre 2008, abbia interpellato l’URC con
l’intenzione poi di iscriversi in disoccupazione (cfr. doc. 1a) discende, in
effetti, che il posto di lavoro presso il garage citato non gli era stato
garantito con inizio immediato o comunque entro il mese di novembre.
In casu,
pertanto, non torna applicabile la giurisprudenza secondo cui non deve essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero
di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e
quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, “Alcuni
compiti …”, pag. 32).
2.7
Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro anche nel mese di novembre 2008, e
meglio dal 13 al 30, asserita dall’assicurato (cfr. doc. I) possa costituire,
nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi
congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li
informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del
14.
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve
per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.8
Nel caso in
esame l’assicurato ha indicato di essersi annunciato il 15 novembre all’URC e
che in tale occasione gli sono stati consegnati soltanto due moduli (utilizzati
per attestare le ricerche del mese di dicembre 2008 e del mese di gennaio 2009)
e non gli è stato precisato che avrebbe dovuto cercare un impiego anche nel
mese di novembre 2008 (cfr. doc. 1a; I).
L’amministrazione
ha, d’altronde, riconosciuto che al ricorrente sono stati forniti unicamente
due formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”
(cfr. doc. III).
In
concreto, a prescindere dalla circostanza appena menzionata, non è comunque
ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27
LPGA, da parte dell’amministrazione.
In
proposito giova evidenziare che il TFA ha
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid.
2.
; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
La nostra
Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
"
(…)
2.1
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich
der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden
Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den
Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben
hat.
2.2
Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten
Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen
geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die
Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die
Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach
Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn
die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare
Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle
ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt
werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten
nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen
Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1
mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter
nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin
des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst
anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm
monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C
50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27
Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser
doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können
und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer
Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“
In
casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della
presente lite, dal fatto che quando, nel mese di novembre
2008, si è rivolto all’URC non gli sia stato esplicitamente indicato di
intraprendere un determinato numero di ricerche di impiego anche in quel mese
(cfr. STCA 38.2008.26 del 30 luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008;
STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008).
L’insorgente,
inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito - visto che comunque, tramite la
consegna dei moduli per comprovare le ricerche di lavoro, è stato reso attento
del suo dovere di cercare una nuova occupazione -, avrebbe dovuto chiedere
tempestivamente delucidazioni all’amministrazione.
L’assicurato,
invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il comportamento
da assumere nel mese di novembre 2008.
In simili condizioni il
ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.9
Per
quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel
caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato due giorni di sospensione (cfr.
consid. 1.1.).
A mente
del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono irrogati
quattro giorni di sospensione per mancate ricerche durante un mese di disdetta
(cfr. consid. 2.4.), la penalità di due giorni a carico del ricorrente per il
periodo dal 13 al 30 novembre 2008 risulta conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione del 12 maggio 2009 va, perciò, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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