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Decisione

38.2009.28

Sospensione prestazioni per ricerche insufficienti durante il periodo tra la disdetta ed il termine effettivo del rapporto di lavoro. Non violato obbligo d'informazione e consulenza

27 luglio 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario

che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha

disdetto il rapporto di impiego con la ditta __________ di __________ il 13

novembre 2008 con effetto a partire dalla fine del mese di gennaio 2009 (cfr.

doc. III).

Egli si è

annunciato al collocamento a decorrere dal 1° febbraio 2009 (cfr. doc. 1a; 2).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di dicembre

2008 e gennaio 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente al

periodo dal 13 al 30 novembre 2008.

Il

consulente del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione”

con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 febbraio 2009, il fatto di non

avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nel mese di novembre 2008 precedente

alla disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 1a).

L’insorgente,

il 3 marzo 2009, ha risposto che:

"

(…) le ricerche di lavoro del mese di novembre

2008 non sono state effettuate per le seguenti ragioni:

-

la disdetta è stata mandata il 13 di novembre;

-

l’annuncio all’ufficio di collocamento è

avvenuto solo il 15 di novembre;

-

allo sportello mi sono stati consegnati i fogli

per le ricerche di lavoro per i mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009.” (Doc.

1a)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, non

ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 18 marzo 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due giorni (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 maggio

2008 (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

2.6. Nel caso in

esame l’amministrazione ha considerato che il ricorrente, nei mesi di dicembre

2008 e gennaio 2009 precedenti alla disoccupazione, ha effettuato delle

ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. 1a, 2).

Per

contro essa ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nel periodo

iniziale di disdetta, ovvero dal 13 al 30 novembre 2008 (cfr. doc. 2, A3).

Chiamato

a pronunciarsi in merito al periodo 13-30 novembre 2008, il TCA, attentamente

Considerandi

esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in

tale lasso di tempo, non abbia effettuato alcuna ricerca di impiego.

L’obbligo

di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a

decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).

Del resto

quanto asserito dal ricorrente, ossia di essere stato in disoccupazione tre

mesi, in quanto l’assunzione presso il garage in cui ha indicato di lavorare al

momento dell’inoltro del ricorso al TCA era slittata di due mesi (cfr. doc. I),

non gli è di alcun ausilio.

Dal fatto

che il medesimo, già il 15 novembre 2008, abbia interpellato l’URC con

l’intenzione poi di iscriversi in disoccupazione (cfr. doc. 1a) discende, in

effetti, che il posto di lavoro presso il garage citato non gli era stato

garantito con inizio immediato o comunque entro il mese di novembre.

In casu,

pertanto, non torna applicabile la giurisprudenza secondo cui non deve essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero

di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e

quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie

alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.

DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, “Alcuni

compiti …”, pag. 32).

2.7

Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro anche nel mese di novembre 2008, e

meglio dal 13 al 30, asserita dall’assicurato (cfr. doc. I) possa costituire,

nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi

congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li

informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del

14.

settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve

per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.8

Nel caso in

esame l’assicurato ha indicato di essersi annunciato il 15 novembre all’URC e

che in tale occasione gli sono stati consegnati soltanto due moduli (utilizzati

per attestare le ricerche del mese di dicembre 2008 e del mese di gennaio 2009)

e non gli è stato precisato che avrebbe dovuto cercare un impiego anche nel

mese di novembre 2008 (cfr. doc. 1a; I).

L’amministrazione

ha, d’altronde, riconosciuto che al ricorrente sono stati forniti unicamente

due formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”

(cfr. doc. III).

In

concreto, a prescindere dalla circostanza appena menzionata, non è comunque

ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27

LPGA, da parte dell’amministrazione.

In

proposito giova evidenziare che il TFA ha

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid.

2.

; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1

mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter

nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin

des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst

anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm

monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C

50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27

Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser

doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können

und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer

Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

In

casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dal fatto che quando, nel mese di novembre

2008, si è rivolto all’URC non gli sia stato esplicitamente indicato di

intraprendere un determinato numero di ricerche di impiego anche in quel mese

(cfr. STCA 38.2008.26 del 30 luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008;

STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008).

L’insorgente,

inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito - visto che comunque, tramite la

consegna dei moduli per comprovare le ricerche di lavoro, è stato reso attento

del suo dovere di cercare una nuova occupazione -, avrebbe dovuto chiedere

tempestivamente delucidazioni all’amministrazione.

L’assicurato,

invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il comportamento

da assumere nel mese di novembre 2008.

In simili condizioni il

ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.9

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel

caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato due giorni di sospensione (cfr.

consid. 1.1.).

A mente

del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono irrogati

quattro giorni di sospensione per mancate ricerche durante un mese di disdetta

(cfr. consid. 2.4.), la penalità di due giorni a carico del ricorrente per il

periodo dal 13 al 30 novembre 2008 risulta conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione del 12 maggio 2009 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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