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Decisione

38.2009.29

Preannuncio tardivo di lavoro ridotto per errore del personale amministrativo che ha dovuto essere ridotto. Il termine di preannuncio di 10 giorni è perentorio. Non sono dati i presupposti per la rest

27 luglio 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

Con

sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr, 26 pag.

95, il TF ha stabilito che errori nell’elenco elettronico dei termini di un

avvocato insorti dopo una panne informatica non costituiscono un impedimento

non colpevole giustificante la restituzione del termine ex art. 41 LPGA. Dopo

una panne informatica deve essere verificata la completezza dell’elenco e ciò

anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun indizio a favore di una

possibile perdita di dati.

Qualora,

inoltre, debba essere stabilito se accordare o meno la restituzione di un

termine a una persona giuridica, va tenuto presente quanto segue:

"

(…)

Bei einem als juristischer Person konstituierten

Arbeitgeber darf - anders als bei einem Einzelunternehmer - grundsätzlich

verlangt werden, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten

entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Die Pflicht zur

Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten

Considerandi

Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund

von vornherein wegfällt; denn die Rechtsnatur des Betriebes ist nicht allein

ausschlaggebend, sondern es kommt vielmehr auf die Grösse und Organisation des

Betriebes an, weshalb für die Frage der Entschuldbarkeit einer verspäteten

Anmeldung stets im Einzelfall auf Grund der konkreten Gegebenheiten zu

entscheiden ist (nicht veröffentlichtes Urteil A. AG vom 26. November

1993, C 8/93).“ (STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.2.)

A mente

del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto

dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene

citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.8

Nel caso in esame la RI 1 ha asserito che il ritardo con il quale ha inoltrato il nuovo preannuncio di lavoro ridotto sia da

imputare a evidente errore umano del personale amministrativo che ha dovuto

essere ridotto (cfr. doc. Ibis; V).

Al riguardo è utile osservare

che dall’estratto del RC relativo alla ditta (cfr. www.zefix.ch)

si evince che in seno al CdA della SA vi sono un presidente con diritto di

firma individuale, __________ __________ - __________ -, un amministratore con

diritto di firma individuale, __________ - __________ - e due membri con

diritto di firma collettiva a due, __________ - __________ - e __________ - __________.

Essi sono organi

dirigenziali e pertanto avrebbero dovuto occuparsi della gestione della

società, nonché prendere le misure necessarie all’inoltro tempestivo del nuovo

preannuncio di lavoro ridotto.

Infatti, a prescindere da

eventuali questioni di responsabilità del personale amministrativo nei

confronti della società attinenti ai rapporti interni della società, qualsiasi

siano l’estensione dell’eventuale delega dei compiti e le modalità di

organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui

beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la

responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no

10.

pag. 52 consid. 3b; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009).

In concreto, quindi, il

motivo addotto dalla ditta ricorrente non è tale da scusare la domanda tardiva di

rinnovo del lavoro ridotto ai sensi dell’art. 58 cpv. 4 OADI.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto e tutto ben considerato, a ragione la Sezione del

lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto per il

periodo precedente al 16 maggio 2009.

Questa soluzione

si giustifica tanto più, se si considera che nella decisione del 28 gennaio

2009.

la ditta ricorrente è stata espressamente resa attenta che un eventuale

prolungamento del lavoro ridotto dopo il 20 aprile 2009 doveva essere

presentato almeno 10 giorni prima della scadenza di questo termine (cfr.

consid. 1.1; doc. 6).

La decisione su

opposizione del 15 maggio 2009 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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