38.2009.29
Preannuncio tardivo di lavoro ridotto per errore del personale amministrativo che ha dovuto essere ridotto. Il termine di preannuncio di 10 giorni è perentorio. Non sono dati i presupposti per la rest
27 luglio 2009Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2009.29
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, TCA
Titolo:
Preannuncio tardivo di lavoro ridotto per errore del personale amministrativo che ha dovuto essere ridotto. Il termine di preannuncio di 10 giorni è perentorio. Non sono dati i presupposti per la restituzione dei termini
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 36 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 41 LPGA
art. 58 OADI
art. 59 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.29
rs
Lugano
27 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 maggio
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20
gennaio 2009 la RI 1, ditta attiva nel campo dell’assemblaggio di movimenti per
orologi e orologi completi, ha preannunciato, per 20-25 dei suoi dipendenti e
per una durata probabile dal 2 febbraio al 20 aprile 2009, un periodo di lavoro
ridotto al 70-80%, a causa della diminuzione delle ordinazioni a seguito della
crisi finanziaria mondiale (cfr. doc. 7).
Con decisione
del 28 gennaio 2009 la Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione contro
il menzionato preannuncio di lavoro ridotto e ha precisato che se il lavoro
ridotto avesse dovuto essere prolungato dopo il 20 aprile 2009, occorreva
presentare un nuovo preannuncio almeno 10 giorni prima della scadenza di tale
termine (cfr. doc. 6).
1.2. Il 6 maggio
2009 la RI 1 ha inoltrato un nuovo preannuncio, chiedendo di poter prolungare
il lavoro ridotto anche a decorrere dal 21 aprile 2009 a data da definire per tutti i suoi dipendenti, adducendo gli stessi motivi di cui alla domanda
del gennaio 2009 (cfr. doc. 5).
Mediante
decisione dell’11 maggio 2009 la Sezione del lavoro si è opposta parzialmente
al pagamento delle indennità, le prestazioni medesime non potendo essere
versate prima del 16 maggio 2009, poiché il lavoro ridotto è stato annunciato
solamente il 6 maggio 2009 (data del timbro postale di spedizione; cfr, doc.
4).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 3), la Sezione del lavoro, il
15 maggio 2009, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ribadito il
contenuto del suo provvedimento dell’11 maggio 2009.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato che il motivo fatto valere dalla
ditta per giustificare il ritardo del preannuncio, ossia “un errore umano
imputabile al personale amministrativo”, non permetteva di giungere a una
conclusione diversa rispetto a quanto stabilito in precedenza (cfr. doc. 2).
1.4. La RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione del 15 maggio 2009 dinanzi al TCA, postulando il riconoscimento
dell’indennità per lavoro ridotto già a partire dal 21 aprile 2009 per tutto
l’organico.
La ditta,
al riguardo, ha rilevato che, date le difficoltà che deve affrontare in seguito
alla crisi, senza il contributo di lavoro ridotto per il periodo dal 21 aprile
al 15 maggio 2009 si troverebbe nell’impossibilità di versare correttamente i
salari e di garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti (cfr. doc. I).
1.5. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente
le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione
(cfr. doc. III).
1.6. Con scritto
del 15 giugno 2009 la RI 1 ha ribadito che il ritardo è da imputare a un
evidente errore umano (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è
stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no la Sezione del lavoro si sia opposta parzialmente al pagamento
delle pretese indennità per lavoro ridotto, negandone il diritto per il periodo
dal 21 aprile al 15 maggio 2009.
2.3. L'art. 36
LADI regola il "Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei
presupposti".
Un datore
di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi
lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni
prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in
casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L'annuncio dev'essere
rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi (art. 36 cpv. 1 LADI).
Il datore
di lavoro deve indicare nel preannuncio:
a. il
numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro
ridotto:
b. l'estensione
e la durata probabile del lavoro ridotto;
c. la
cassa presso la quale intende far valere il diritto.
(art. 36
cpv. 2 LADI).
Il datore
di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in
base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che
sono adempiuti i presupposti del diritto alle indennità secondo gli articoli 31
capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri
documenti necessari all'esame (cfr. art. 36 cpv. 3 LADI).
Il
servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti,
si oppone mediante decisione al pagamento delle indennità. Informa in ogni caso
il datore di lavoro e la cassa da questo designata (art. 36 cpv. 4 LADI).
Nell'ambito
della delega legislativa sopra riportata il Consiglio federale ha, tra l'altro,
emanato gli articoli 58 e 59 OADI che regolano il "Termine di
annuncio" e i "Documenti da presentare".
L'art. 58
OADI stabilisce che:
"
1 Il termine
di annuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di
lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze
improvvise e imprevedibili.
2 Il lavoro
ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se
necessario per telefono, qualora in un azienda le possibilità del lavoro
dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare
per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio
telefonico senza indugio e per iscritto.
3 Lo stesso
vale se il datore di lavoro non ha potuto dare l'annuncio nel termine
prescritto.
4 Se il datore
di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo scusabile,
la perdita di lavoro è computabile soltanto dal momento in cui scade il termine
impartito per l'annuncio."
Giusta l’art.
59 OADI:
"
1 Con il
preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle
indicazioni prescritte nell'art. 36 capoverso 2 LADI, presentare:
a. una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione
del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell'azienda
a breve termine;
b. un documento indicante il numero dei lavoratori per i quali il rapporto di
lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente;
c. tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.
2 Il datore di
lavoro deve annunciare il lavoro ridotto sul modulo del Seco.
3 Il Seco può
prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze immutate,
un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due anni
(art. 35 cpv. 1 LADI)."
2.4. In una
decisione pubblicata in DTF 110 V 334 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha, tra l'altro, stabilito che il
termine di dieci giorni per preannunciare la riduzione dell'orario di lavoro
(art. 36 cpv. 1 LADI) è perentorio, di modo che nel caso di annuncio tardivo -
nella misura in cui non esista motivo scusabile - la perdita di lavoro è
computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito
per l'annuncio. L'art. 58 cpv. 4 OADI è conforme alla legge.
In quel
caso l'Alta Corte ha osservato che:
"
(…)
3.- Dieser Auffassung (ndr.: si riferisce alla
conclusione stante la quale il termine di preannuncio di cui all'art. 36 cpv. 1 LADI costituirebbe una disposizione d'ordine) kann nicht
beigepflichtet werden.
a) Zunächst ist - entgegen der Auffassung des
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) - indessen festzuhalten,
dass sich der zwingende Charakter des Meldeverfahrens und die dabei zu
beachtende Meldefrist im Sinne einer Verwirkungsfrist nicht schon daraus
ergibt, dass die Voranmeldung in einem Rechtssatz auf Gesetzesstufe geregelt
ist (vgl. EVGE 1968 S. 52 Erw. 1 zu Art. 85 Abs. 2
lit. g AHVG). Ebensowenig lässt sich aus Wortlaut und Systematik des
Gesetzes ableiten, dass Art. 36 Abs. 1 AVIG
keine Ordnungsvorschrift darstelle.
b) Entgegen der Meinung der Vorinstanz kann
sodann aus der in Art. 31 Abs. 1 AVIG
enthaltenen Aufzählung der Anspruchsvoraussetzungen nicht geschlossen werden,
dass die Anspruchsberechtigung nicht wegen verspäteter Meldung verneint werden
dürfe, weil "auf diese Weise eine zusätzliche Anspruchsvoraussetzung
eingeführt" würde. Denn mit dieser Auffassung würden Fristenordnungen
generell unterlaufen. Die Vorinstanz übersieht den Unterschied zwischen
materiellen Anspruchsvoraussetzungen und formellen Erfordernissen, wozu auch
die Fristen gehören. Insoweit die Rekurskommission mit jener Begründung Art. 58 Abs. 4 AVIV als gesetzwidrig qualifiziert,
kann ihr nicht gefolgt werden.
c) Mit der Ordnung von Art. 36 AVIG wollte der Gesetzgeber nicht ein
Bewilligungsverfahren für jeden Einzelfall einführen (vgl. Botschaft des
Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980, BBl
1980 III 595). Es genügt denn auch, dass der Arbeitgeber in der Voranmeldung
die Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet und glaubhaft macht, dass die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Damit ist jedoch die Pflicht des
Arbeitgebers verbunden, die Kurzarbeit anzumelden. Der Zweck der Voranmeldung
besteht mithin darin, dass die kantonale Amtsstelle prüfen kann, ob die
Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen
glaubhaft gemacht sind. Den kantonalen Amtsstellen ist dabei genügend Zeit
einzuräumen (Amtl. Bull. 1981 N 835 f.; ein Antrag auf Verlängerung der
Anmeldefrist von 10 auf 30 Tage wurde zwar als wünschenswert bezeichnet,
indessen vom Nationalrat abgelehnt). Nachträgliche Meldungen sollen
ausgeschlossen werden (Protokoll 12 der Expertenkommission, S. 37). Wenn der
Bundesrat daher in Art. 58 Abs. 4 AVIV
bestimmte, dass bei unentschuldet verspäteter Anmeldung der Arbeitsausfall erst
dann angerechnet wird, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist
abgelaufen ist, so erweist sich diese Ordnung nach Sinn und Zweck der
Voranmeldung als notwendig, sachlich gerechtfertigt und mithin gesetzmässig
(vgl. in diesem Zusammenhang BGE 109 V 141 Erw. 2b, 218 Erw. 5a, 108 V 116 Erw.
3a). (…)"
(cfr. DTF 110 V 334, consid. 3a, 3b e 3c, pag.
336-337)
Chiamata
a pronunciarsi circa l'applicazione dei termini più brevi d'annuncio del lavoro
ridotto prevista per certi casi eccezionali all'art. 58 cpv. 1 e 2 OADI, in una
sentenza C 24/85 del 17 ottobre 1985, pubblicata in DTF 111 V 261, relativa a
un titolare di una segheria che aveva chiesto di potersi avvalere dei termini
più brevi, la nostra Massima Istanza si è confermata nella giurisprudenza sopra
enunciata e al considerando 2 (non riprodotto in DTF 111 V 261) ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.- Streitig ist, ob der Beschwerdeführer die
verkürzten Fristen für die Anmeldung von Kurzarbeit im Sinne von Art. 58 Abs. 1
und 2 AVIV für sich in Anspruch nehmen kann.
a) Mit Recht hat die Vorinstanz erkannt, dass
eine Sägerei nicht unter die Kategorie von Betrieben fällt, deren
Arbeitsmöglichkeit vom täglichen Auftragseingang abhängt. Zudem konnte der
Beschwerdeführer unbestrittenermassen auf Lager arbeiten, weshalb die von ihm
erhobenen Einwände hinsichtlich kurzfristiger Aufträge unbehelflich sind. Für
eine Anmeldung der Kurzarbeit bis vor deren Beginn, allenfalls auch
telefonisch, im Sinne von Art. 58 Abs. 2 AVIV besteht demnach kein Raum.
b) Es fragt sich, ob der Beschwerdeführer
plötzlich eingetretene, nicht voraussehbare Umstände nachweisen kann. Die
Vorinstanz führte zutreffend aus, dass der geltend gemachte rückläufige
Holzabsatz anfangs 1984 aufgrund des Preisgefüges auf dem Holzmarkt keinen
plötzlich aufgetretenen, nicht vorhersehbaren Umstand im Sinne von Art. 58 Abs.
1 AVIV darstellt. Auch die Tatsache, dass es im Winter infolge Platzmangels für
das Deponieren von Holz schwierig ist, auf Lager zu arbeiten, war im voraus
bekannt.
Konnte somit der Beschwerdeführer erkennen, dass
seine Arbeitnehmer nicht mehr auf unbeschränkte Zeit voll beschäftigt sein
werden, solange die Absatzprobleme anhielten, kann er auch die verkürzte
Anmeldefrist von 3 Tagen im Sinne der erwähnten Verordnungsbestimmung nicht in
Anspruch nehmen. Vielmehr hätte er die Anordnung von Kurzarbeit rechtzeitig,
d.h. Mindestens 10 Tage vor deren Beginn anmelden müssen (Art. 36 Abs. 1 AVIG),
allenfalls auch vorsorglich, falls der genaue Beginn der Kurzarbeit noch nicht
feststand.
Der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobene
Einwand, dass jeder Gewerbetreibende mit einem Arbeitsvorrat von weniger als 14
Tagen die Einführung von Kurzarbeit voranmelden müsste, selbst wenn er mit dem
Eingang weiterer Aufträge rechnen dürfe, ändert nichts. Mit der Ordnung von
Art. 36 AVIG wollte der Gesetzgeber nicht ein Bewilligungsverfahren für jeden
Einzelfall einführen. Es genügt denn auch, dass der Arbeitgeber in der
Voranmeldung die Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet und glaubhaft macht,
dass die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Damit ist jedoch die Pflicht
des Arbeitgebers verbunden, die Kurzarbeit anzumelden. Der Zweck der
Voranmeldung besteht mithin darin, dass die kantonale Amtsstelle prüfen kann,
ob die Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die
Anspruchsvoraussetzungen glaubhaft gemacht sind. Den kantonalen Amtsstellen ist
dabei genügend Zeit einzuräumen. Nachträgliche Meldungen sollen ausgeschlossen
werden. Wenn der Bundesrat daher in Art. 58 Abs. 4 AVIV bestimmte, dass bei
unentschuldigt verspäteter Anmeldung der Arbeitsausfall erst dann angerechnet
wird, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist, so erweist
sich diese Ordnung nach Sinn und Zweck der Voranmeldung als notwendig, sachlich
gerechtfertigt und mithin gesetzmässig (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Ausserdem hat
der Arbeitgeber ein Interesse an der Voranmeldung von Kurzarbeit und der
Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen vor deren Beginn, weil er im Falle
eines negativen Entscheides noch rechtzeitig entsprechende Dispositionen und
Umstellungen im Betrieb treffen kann (BGE 110 V 337 Erw. 3d).
(…)." (cfr. STFA C 24/85 del 17 ottobre
1985)
2.5. Con sentenza C 130/04 del 9
novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 pag. 39 e RtiD I-2006 N. 72
pag. 311 segg., il TFA ha accolto il ricorso interposto da una ditta contro un
giudizio del TCA che aveva tutelato l’operato della Sezione del lavoro, e
meglio l’opposizione parziale al pagamento delle indennità per lavoro ridotto
dal 1° ottobre al 14 dicembre 2003, siccome la richiesta di prolungare il
lavoro ridotto, concesso dal 1° luglio al 30 settembre 2003, era stata
presentata soltanto il 5 dicembre 2003.
L’Alta Corte, al riguardo,
ha stabilito che qualora il datore di lavoro abbia
preannunciato un periodo di lavoro ridotto superiore a sei mesi, l’annuncio
deve essere rinnovato almeno dieci giorni prima della scadenza di sei mesi.
Non è,
infatti, necessario rinnovare l’annuncio di lavoro ridotto prima della scadenza
di un termine più breve di sei mesi, allorché il preannuncio era afferente a un
periodo superiore ai sei mesi.
Nel caso,
invece, di preannuncio di lavoro ridotto per un periodo inferiore a sei mesi,
l’eventuale rinnovo deve essere effettuato almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine inizialmente indicato.
Pertanto le direttive della SECO (cfr. Prassi AD 98/1 foglio 23/2),
da cui va desunto che il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto per un
periodo superiore a tre mesi dipende da un rinnovo dell’annuncio da presentare
almeno dieci giorni prima della scadenza di tre mesi sono contrarie all’art. 36
cpv. 1 terza frase LADI.
Nel caso giudicato dal TFA, quindi, la ditta, benché avesse
inoltrato solamente il 5 dicembre 2003 un nuovo preannuncio (il primo
preannuncio riguardava il periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004), chiedendo
di poter prolungare il lavoro ridotto concesso dal 1° luglio 2003 al 30
settembre 2003 (3 mesi) oltre questa data, aveva diritto alle indennità per
lavoro ridotto anche precedentemente al 15 dicembre 2003, e meglio dal 1°
ottobre al 14 dicembre 2003.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha rilevato che:
" (…)
3.
3.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua
lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto
necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la
portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a
soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del
medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della
norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (DTF 130 II 71 consid.
4.2, 130 V 232 consid. 2.2, 295 consid. 5.3.1, 428 consid. 3.2, 475 consid.
6.5.1, 484 consid. 5.2, 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti).
3.2 Orbene, nella fattispecie, il testo dell'art. 36 cpv. 1 terza
frase LADI è chiaro e univoco: esso prevede che, qualora, come in concreto, il
datore di lavoro abbia preannunciato un periodo di lavoro ridotto superiore ai
sei mesi, l'annuncio deve essere rinnovato almeno 10 giorni prima della
scadenza dei sei mesi. Nel caso, invece, di preannuncio di lavoro ridotto per
un periodo inferiore ai sei mesi, l'eventuale rinnovo deve essere effettuato
almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo inizialmente indicato
(sentenza inedita del 19 marzo 1986 in re D., C 158/85). In una precedente
sentenza del 20 marzo 1985 in re W. AG (C 143/84), pure inedita, il Tribunale
federale delle assicurazioni già ha avuto modo di negare la necessità di rinnovare
l'annuncio di lavoro ridotto prima della scadenza del termine di sei mesi.
3.3 Dal messaggio del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente
una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si
evince nulla a sostegno della tesi opposta, qui sostenuta dall'amministrazione
opponente. Senso e scopo del rinnovo dell'annuncio è di consentire agli organi
dell'assicurazione contro la disoccupazione un esame tempestivo della necessità
e dei presupposti del lavoro ridotto, nonché di impedire abusi. Un simile nuovo
annuncio si impone in particolare in caso di modifica delle dimensioni del
lavoro ridotto, alla scadenza del periodo di lavoro ridotto inizialmente
preannunciato per un periodo inferiore a sei mesi, nonché, appunto, dopo questi
primi sei mesi. Nell'ambito della revisione dell'art. 35 cpv. 1 e cpv. 1bis
LADI, revisione adottata allo scopo di combattere eventuali abusi, il
legislatore ha omesso di modificare l'art. 36 cpv. 1 terza frase. Emanando le
direttive pubblicate in Prassi AD 98/1 foglio 23/2, l'amministrazione ha
ovviato a questa mancanza del legislatore. Dal momento, ora, che
nemmeno dalla dottrina (Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als
arbeitsversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, tesi Berna 1991, pag. 39;
Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no.
42-45 all'art. 36; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 425) si
deducono elementi a favore della tesi che consentirebbe all'amministrazione di
far dipendere il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto per un periodo
superiore a tre mesi da un rinnovo dell'annuncio da presentare almeno 10 giorni
prima della scadenza dei tre mesi, deve essere concluso che le direttive in
oggetto, che contemplano simile soluzione, sono in contrasto con la legge, e
più precisamente con l'art. 36 cpv. 1 terza frase LADI.
(STFA C 130/04 del 9 novembre 2005 consid. 3)
Il TFA, con sentenza C
83/05 del 29 giugno 2006, ha per contro deciso che nel caso di un viticoltore,
al quale erano state riconosciute le indennità per lavoro ridotto per il
periodo 12 dicembre 2003-29 febbraio 2004 – la richiesta concerneva il lasso di
tempo dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004 –, il relativo prolungamento a
decorrere dal 1° marzo 2004 esigeva il rinnovo della domanda almeno dieci
giorni prima del 29 febbraio 2004, visto che il preannuncio di lavoro ridotto
iniziale si riferiva a un periodo inferiore a sei mesi.
Avendo il viticoltore
inoltrato la richiesta di prolungare il lavoro ridotto soltanto il 2 aprile
2004, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il diniego delle indennità per il mese
di marzo 2004.
2.6. Nella presente evenienza
risulta incontestata la circostanza che la RI 1 abbia inoltrato la richiesta di
prolungare il lavoro ridotto per il lasso di tempo a partire dal 21 aprile 2009
solamente il 6 maggio 2009.
La ditta ricorrente, come
indicato nei fatti, nel gennaio 2009 aveva preannunciato lavoro ridotto per il
periodo dal 2 febbraio al 20 aprile 2009 (cfr. consid. 1.1.), ossia per un arco
di tempo inferiore ai sei mesi.
In simili condizioni, alla
luce della giurisprudenza federale ampiamente esposta al considerando
precedente, occorre concludere che in concreto la RI 1 era tenuta a inoltrare
la nuova domanda di indennità per lavoro ridotto almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine inizialmente indicato, e meglio del 20 aprile 2008.
Avendo richiesto il
rinnovo del lavoro ridotto il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 5), la società
insorgente non ha proceduto tempestivamente.
Questa Corte deve,
conseguentemente, verificare se nel caso in esame esistono validi motivi che
possano giustificare il ritardo (cfr. art. 58 cpv. 4 OADI:”motivo scusabile”).
2.7. La
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve quindi trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Questo principio è stato
codificato nella legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA).
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni
dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.
Il tenore
appena menzionato dell’art. 41 LPGA è entrato in vigore il 1° gennaio 2007
contemporaneamente alla legge sul Tribunale amministrativo che ne ha implicato
la modifica.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,
consid. 4, pag. 216).
Con
sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr, 26 pag.
95, il TF ha stabilito che errori nell’elenco elettronico dei termini di un
avvocato insorti dopo una panne informatica non costituiscono un impedimento
non colpevole giustificante la restituzione del termine ex art. 41 LPGA. Dopo
una panne informatica deve essere verificata la completezza dell’elenco e ciò
anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun indizio a favore di una
possibile perdita di dati.
Qualora,
inoltre, debba essere stabilito se accordare o meno la restituzione di un
termine a una persona giuridica, va tenuto presente quanto segue:
"
(…)
Bei einem als juristischer Person konstituierten
Arbeitgeber darf - anders als bei einem Einzelunternehmer - grundsätzlich
verlangt werden, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten
entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Die Pflicht zur
Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten
Considerandi
Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund
von vornherein wegfällt; denn die Rechtsnatur des Betriebes ist nicht allein
ausschlaggebend, sondern es kommt vielmehr auf die Grösse und Organisation des
Betriebes an, weshalb für die Frage der Entschuldbarkeit einer verspäteten
Anmeldung stets im Einzelfall auf Grund der konkreten Gegebenheiten zu
entscheiden ist (nicht veröffentlichtes Urteil A. AG vom 26. November
1993, C 8/93).“ (STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.2.)
A mente
del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto
dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene
citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.8
Nel caso in esame la RI 1 ha asserito che il ritardo con il quale ha inoltrato il nuovo preannuncio di lavoro ridotto sia da
imputare a evidente errore umano del personale amministrativo che ha dovuto
essere ridotto (cfr. doc. Ibis; V).
Al riguardo è utile osservare
che dall’estratto del RC relativo alla ditta (cfr. www.zefix.ch)
si evince che in seno al CdA della SA vi sono un presidente con diritto di
firma individuale, __________ __________ - __________ -, un amministratore con
diritto di firma individuale, __________ - __________ - e due membri con
diritto di firma collettiva a due, __________ - __________ - e __________ - __________.
Essi sono organi
dirigenziali e pertanto avrebbero dovuto occuparsi della gestione della
società, nonché prendere le misure necessarie all’inoltro tempestivo del nuovo
preannuncio di lavoro ridotto.
Infatti, a prescindere da
eventuali questioni di responsabilità del personale amministrativo nei
confronti della società attinenti ai rapporti interni della società, qualsiasi
siano l’estensione dell’eventuale delega dei compiti e le modalità di
organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui
beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la
responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no
10.
pag. 52 consid. 3b; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009).
In concreto, quindi, il
motivo addotto dalla ditta ricorrente non è tale da scusare la domanda tardiva di
rinnovo del lavoro ridotto ai sensi dell’art. 58 cpv. 4 OADI.
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto e tutto ben considerato, a ragione la Sezione del
lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto per il
periodo precedente al 16 maggio 2009.
Questa soluzione
si giustifica tanto più, se si considera che nella decisione del 28 gennaio
2009.
la ditta ricorrente è stata espressamente resa attenta che un eventuale
prolungamento del lavoro ridotto dopo il 20 aprile 2009 doveva essere
presentato almeno 10 giorni prima della scadenza di questo termine (cfr.
consid. 1.1; doc. 6).
La decisione su
opposizione del 15 maggio 2009 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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