38.2009.3
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23 marzo 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2009.3
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, TCA
Titolo:
Negato diritto a indennità per insolvenza a membro del CdA senza diritto di firma,indipend. dal suo statuto profess.di semplice operaio e dal fatto che non abbia partecipato a riunioni del CdA,né abbia apportato un contributo decision.alla società. Decisivi sono gli oneri spettanti ai membri del CdA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.3
DC/sc
Lugano
23 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 7 gennaio 2009 (cfr. doc. G) la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la decisione del 15 dicembre 2008 (cfr. doc. 4) con la
quale ha respinto la domanda di insolvenza formulata da RI 1 in quanto la
situazione finanziaria della __________ non poteva esserle sconosciuta vista la
sua funzione di membro del consiglio di amministrazione della società.
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 7 gennaio 2009 l’assicurato ha fatto inoltrare un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore chiede il
riconoscimento del diritto all’indennità per insolvenza, malgrado RI 1 sia
effettivamente membro del consiglio di amministrazione, in quanto si tratterebbe
di un caso del tutto particolare che merita un ‘eccezione. Egli è un semplice
operaio dell’azienda entrato nel consiglio di amministrazione su richiesta del
datore di lavoro che necessitava di qualcuno residente in Svizzera, che
assumesse la qualità di membro (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 5 ottobre 2007 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva
in particolare:
"
(...)
Dall'esame della pratica la Cassa ha potuto
rilevare che il signor RI 1 dal 21.04.2005 è effettivamente membro del
Consiglio di Amministrazione della __________ di __________. D'altra parte ciò
non è contestato dal ricorrente.
Tale posizione preclude il diritto alle indennità
per insolvenza perchè in siffatto ruolo tali persone dispongono, in virtù del
CO (art. 716 a e 716 b), di un potere decisionale considerevole ai sensi dell'art.
31 cpv. 3 lett. c LADI.
Il fatto che il signor RI 1 abbia ricoperto tale
posizione senza tuttavia svolgere il ruolo ad essa collegato non è utile per
una sua indennizzazione. Secondo la giurisprudenza l'essere membro del
Consiglio di Amministrazione è già di per sè sufficiente per il rifiuto delle
prestazioni senza dover indagare ed approfondire il reale ruolo svolto
all'interno della società.
La Cassa, pur rilevando che il signor RI 1 possa
essere stato usato da altri per adempiere le disposizioni di legge, ritiene che
abbia commesso una leggerezza che impedisce un esito diverso della
decisione." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 le indennità
per insolvenza per il periodo dal 14 giugno al 13 ottobre 2008 (cfr. doc. C ).
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI é identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra
l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di
cui all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al
vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è
escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C-84/2008 del 3 marzo
2009 nel quale Il Tribunale federale ha rilevato:
"
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den
Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG) und den
Personenkreis, der vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (Art. 51 Abs.
2 AVIG), zutreffend dargelegt. Ebenso hat sie die zu Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG
ergangene, im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 AVIG gleichermassen anwendbare (ARV
1996/1997 Nr. 41 S. 224) Rechtsprechung betreffend Personen, die als Mitglieder
eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums oder Ehegatten desselben vom
Kurzarbeitsentschädigungsanspruch ausgeschlossen sind (BGE 126 V 134; siehe
auch BGE 123 V 234 E. 7a S.
236 f.; 122 V 270 E. 3 S. 272
f.), richtig wiedergegeben.
Danach ist in aller Regel die Frage, ob eine
arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium
angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen kann, auf Grund der internen betrieblichen
Struktur zu beantworten (BGE 122 V 270 E. 3 S.
272; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 E. 3.2 [C 113/03]; 1996/97 Nr. 41 S. 224 E. 1b [C
42/97]). Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich, wenn sich die
massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst (zwingend)
ergibt. In diesem Sinne hat das Bundesgericht (bis Ende
2006: das Eidgenössische Versicherungsgericht) den mitarbeitenden
Verwaltungsrat einer AG, für welchen das Gesetz in der Eigenschaft als
Verwaltungsrat in Art. 716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und
entziehbare, die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich
beeinflussende Aufgaben vorschreibt, vom Leistungsanspruch generell
ausgeschlossen (BGE 123 V 234 E. 7a S. 238; 122 V 270 E. 3 S. 273; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 [C 113/03]; 2002 Nr. 28 S. 183
[C 373/00]; 1996/97 Nr. 10 S. 48 [C 35/94], Nr. 31 S. 170 [C 296/96], Nr. 41 S.
224 [C 42/97])."
In una
sentenza 8C-838 /2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un
consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è ancora così espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS
1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione
di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare
le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a
cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione
e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali
nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso
di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro
per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere
scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono
state respinte."
2.4. Nella
presente fattispecie è incontestato che l’assicurato era membro del consiglio
di amministrazione della ditta, senza diritto di firma (cfr. Doc. E).
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale esposta e riprodotta al
considerando precedente, egli non ha diritto a beneficiare dell’indennità per
insolvenza, indipendentemente dal suo statuto professionale di semplice operaio
e dal fatto che egli "non ha partecipato a riunioni del consiglio di
amministrazione e non ha apportato alcun contributo decisionale alla società __________"
(cfr. Doc. F, dichiarazione del Presidente del consiglio di amministrazione).
Decisivi
sono infatti gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano a un membro del
consiglio di amministrazione (cfr. la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a
proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un
consiglio di amministrazione. La STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998
relativa ad un architetto membro del consiglio di amministrazione).
2.5. Il patrocinatore
dell’assicurato ha chiesto che quest'ultimo venga sentito in udienza (cfr. doc.
I).
Relativamente
all'audizione delle parti e di testi, va osservato che può essere rifiutata
senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv.
2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.(cfr. STF (C- 838/2008 del
3 febbraio 2009 consid. 7).
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; STFA C 106/02 del 27
febbraio 2004 consid. 3; STFA H 79/03 del 26 agosto 2003, consid. 2.2.; DTF 122
V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima
citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002 nella causa C.; STFA H 103/01 dell'11
gennaio 2002 nella causa C.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed.,
p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
Considerandi
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
concreto la fattispecie, peraltro incontestata, risulta sufficientemente chiara
già alla luce della documentazione presente all’inserto, di modo che
l’audizione del ricorrente si rivela superflua.
2.6
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la
decisione su opposizione del 7 gennaio 2009.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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