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Decisione

38.2009.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 luglio 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente

dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato

indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di

sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere

naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima

di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la

persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere

alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

Considerandi

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.12

Nel caso di

specie l’assicurato vive con la moglie e il figlio di quest’ultima (cfr. doc.

B1).

Il nucleo

familiare è al beneficio di un assegno integrativo di fr. 546.-- al mese (cfr.

doc. C3).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di

un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48

consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale

fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è

più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita

dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza

cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una famiglia di due persone

adulte e di un bambino di 8 anni a fr. 1’900.--, pari a fr. 22’800.-- annui) a

cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

Inoltre

nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese

non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Di

conseguenza, in casu, dal fatto che il nucleo familiare dell’assicurato percepisca

un assegno integrativo non si può concludere che egli sia indigente ai fini

dell’assistenza giudiziaria.

Va,

quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo.

Il

reddito dell’insorgente è costituito dallo stipendio netto della moglie di fr.

307.50

al mese (cfr. doc. B5), dall’assegno integrativo di fr. 546.-- al mese

(cfr. doc. C3), dall’indennità di disoccupazione versata al ricorrente di fr.

2'668.-- (cfr. doc. B1; B7) e dagli alimenti per il figlio della consorte di

circa fr. 900.-- al mese (cfr. doc. B3; dal 1° gennaio 2009 l’assegno per figli

ammonta a fr. 200.--: art. 3 LAF/TI, art. 5 LAFam).

Con un

reddito di fr. 4’421.-- il ricorrente deve far fronte a fr. 1’900.-- quale

importo base mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione di fr. 1’350.-- al mese (cfr. doc. B1).

Va,

altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la

malattie che per il 2009, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a circa

fr. 155.-- mensili (cfr. doc. B9, B10).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3’405.--.

L'eccedenza

mensile sarebbe, dunque, di fr. 1’016.-- (fr. 4’421.-- - 3’405.--), da cui

vanno, però, ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.

100.

-- al mese.

Inoltre va

tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 1’900.--, determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr.

475.

--/285.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04

del 20 settembre 2004.

L’insorgente

presenta, comunque, anche considerando la somma di fr. 100.-- al mese afferente

a una multa che deve versare alla Sezione esecuzione pene e misure (cfr. doc. B1),

un’eccedenza mensile oscillante tra fr. 531.-- [fr. 4’421 – (fr. 3’405. + fr. 100.--

+ fr.100.-- + fr. 285.--)] e fr. 341.-- [fr. 4’421 – (fr. 3’405. + fr. 100.-- +

fr. 100.-- + fr. 475.--)].

In simili

condizioni egli non può essere ritenuto indigente.

Al

riguardo giova ricordare che nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, già

citata, il TFA ha confermato il diniego del gratuito patrocinio deciso da

questa Corte (STCA 35.03.53 del 1° marzo 2004), in quanto una famiglia composta

dei due genitori e di 2 figli disponeva di un'eccedenza mensile oscillante tra

fr. 175.50 e 415.50.

L’assicurato

deve, conseguentemente, essere ritenuto in grado di far fronte alle spese

legali.

Difettando

uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la

relativa istanza dev'essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocino è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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