38.2009.30
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29 luglio 2009Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2009.30
Data decisione, Autorità:
29.07.2009, TCA
Titolo:
Negato diritto a indennità di disoccupazione per non aver compiuto il periodo di contribuzione e per impossibilità di esonero dall'adempimento dello stesso. Tutela della buona fede. Istanza di gratuito patrocinio respinta poiché il ricorrente non risulta indigente
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
BUONA FEDE
ESENZIONE
GRATUITO PATROCINIO
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 9 COST
art. 9 let. lpga COST
art. 2 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 14 LADI
art. 3 LAG
art. 61 let. f LPGA
art. 11 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.30
rs
Lugano
29 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 29 aprile 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 marzo 2009
(cfr. doc. 22) con cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 2 dicembre 2008, in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerato
dall’adempimento dello stesso.
In
particolare è stato stabilito che nel termine quadro per il periodo di
contribuzione (2.12.2006 – 1°.12.2008) l’assicurato, da un lato, poteva
comprovare soli 11.313 mesi di contribuzione. Dall’altro, non presentava alcun
motivo di esenzione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto la concessione delle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione a fare tempo dal 2 dicembre 2008.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, di
essersi sempre fidato delle rassicurazione fornitegli dalla signora __________,
funzionaria della Cassa, riguardo al fatto che i giorni di contribuzione fossero
sufficienti. L’insorgente ha specificato che in un primo tempo, come del resto
emerge dalla decisione su opposizione impugnata, gli era stato indicato di
avere diritto alle indennità di disoccupazione e che l’errore è stato commesso
dalla Cassa. Egli ha evidenziato che la mancanza di alcuni giorni non gli è
stata comunicata durante il primo colloquio presso CO 1, bensì soltanto in
seguito.
Il
ricorrente ha osservato di avere lavorato e di essersi dato da fare. Egli ha
puntualizzato, da una parte, che nella documentazione dell’__________ non
risultano tutte le attività svolte, in particolare quella del mese di novembre
2008 per la ditta __________.
Dall’altra,
di avere anche lavorato 21 giorni quale idraulico.
Secondo
l’assicurato, il quale ha sottolineato di essere straniero e di essersi fidato
delle indicazioni della Cassa, il trattamento che gli è stato riservato è
ingiusto (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa il TCA ha domandato alla __________ __________ di indicare in che
periodi, nel lasso di tempo dal marzo 2007 al dicembre 2008, l’assicurato ha
lavorato presso la loro agenzia di collocamento temporaneo (cfr. doc. V).
La __________
ha dato seguito a quanto richiestole con scritto del 3 luglio 2009 (cfr. doc.
VI).
1.5. Il 2 luglio
2009 l’avv. RA 1 ha comunicato di rappresentare RI 1. Il legale ha chiesto di
sentire la responsabile dell’CO 1, signora __________, come pure di ammettere l’assicurato
al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII; B1-10).
1.6. Questa Corte
ha interpellato il patrocinatore dell’insorgente al fine di avere ragguagli relativamente
al merito della causa, nonché alla domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc.
VIII).
L’avv. RA
1 ha risposto il 20 luglio 2009 (cfr. doc. IX; C1-4).
1.7. La Cassa ha
preso posizione riguardo agli esiti degli accertamenti esperiti il 21 luglio
2009 (cfr. doc. XI).
1.8. Il doc. XI è
stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se RI 1 RI 1 ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 2 dicembre 2008 oppure no.
Più
precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato, al momento della
richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI, ossia se lo stesso aveva compiuto o era liberato dall’obbligo di compiere
il periodo di contribuzione.
2.3. L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato,
in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di
contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque
essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato
un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.5. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo
di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio,
invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a
causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad
assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile
soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona
interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr.
art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale
concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione
delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr.
RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).
2.6. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen
auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von
Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten
Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend
bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG
auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14
AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun
zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden
Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer
Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an
einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der
Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur
Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. Nella
presente evenienza il TCA è chiamato a stabilire se, nel periodo dal 2
dicembre 2006 al 1° dicembre 2008, corrispondente al termine quadro per il
periodo di contribuzione (cfr. doc. 2; STF 8C_815/2007 del 25 febbraio 2008;
STF C 315/2005 del 17 aprile 2006), l'assicurato è in grado di comprovare di
avere svolto un'attività soggetta a obbligo contributivo durante almeno 12
mesi.
Dalle carte processuali si
evince che il ricorrente ha lavorato dal 4 al 7 agosto 2007 per __________ di __________
__________ (cfr. doc. 10), dal 20 agosto al 9 settembre 2007 per la __________
di __________ (cfr. doc. 9), dal 25 settembre al 30 novembre 2007 per la __________
di __________ (cfr. doc. 8), dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2008 per la __________
di __________ (cfr. doc. 7), dal 3 al 25 marzo 2008 per la __________ di __________
(cfr. doc. 6).
Inoltre
l’insorgente, a partire dal 2 aprile 2008 ha svolto alcuni periodi di attività lavorativa alle dipendenze della __________ __________.
Più
specificatamente, da un accertamento esperito da questa Corte (cfr. doc. V) è
emerso che egli è stato attivo presso questa società dal 2 al 9 aprile 2008
quale addetto alla posa ponteggi per la __________, dal 10 all’11 aprile 2008
quale operaio per la __________, dal 24 aprile al 31 luglio 2008 quale aiuto
montatore per la __________ di __________, il 25 agosto 2008 quale operaio per
la __________ di __________, dal 27 al 28 agosto 2008 quale aiuto montatore per
la __________ __________, dal 4 al 24 settembre 2008 quale operaio per la __________
__________ di __________, il 24 ottobre 2008 quale operaio per la __________ __________
di __________ e dal 6 al 7 novembre 2007 quale operaio per la __________ di __________
(cfr. doc. VI).
Contrariamente
a quanto asserito dall’assicurato, per la prima volta nell’atto ricorsuale
(cfr. doc. I), dalla documentazione agli atti non risulta che il medesimo, nel
termine quadro di contribuzione dal 2 dicembre 2006 al 1° dicembre 2008, abbia lavorato anche in qualità di idraulico.
In
effetti il ricorrente, presso la __________ di __________ __________, indicata dallo
stesso su esplicita domanda del TCA in riferimento a quanto asserito
nell’impugnativa (cfr. doc. VIII, IX), è stato attivo nel mese di aprile 2009
(cfr. doc. 20) e non nel lasso di tempo in questione nel caso concreto.
Del resto
l’insorgente nemmeno ha prodotto il relativo “Attestato di lavoro” come,
invece, fatto in relazione ai periodi di attività lavorativa effettivamente
svolti nel termine quadro di contribuzione (cfr. doc. 4-10).
Sulla
base degli elementi appena esposti questo Tribunale deve concludere che
l’assicurato può far valere, nel lasso di tempo dal 2 dicembre 2006 al 1°
dicembre 2008, un periodo di contribuzione di soli 11 mesi e 6 giorni (cfr.
art. 11 cpv. 1 e 2 OADI).
L’insorgente
non ha, pertanto, adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Il
ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di
contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto
alcuno motivo di esenzione.
Egli non
ha, peraltro, preteso il contrario.
2.8. L’assicurato
ha fatto valere di avere ricevuto da parte della Cassa indicazioni errate circa
il suo diritto di beneficiare di indennità di disoccupazione a decorrere dal 2
dicembre 2008, in quanto i giorni di contribuzione erano corretti (cfr. doc. I,
24).
In
effetti la Cassa ha riconosciuto di non avergli fornito esatte informazioni
riguardo al suo diritto alle prestazioni assicurative.
A mente
della parte resistente questo errore è da imputare alla documentazione
trasmessale dall’__________ di __________ della __________ (cfr. doc. A; III).
L’insorgente
ha, di conseguenza, implicitamente richiamato l’applicazione dell’art. 9 Cost.,
ossia la tutela della sua buona fede.
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella
causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04,
consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse
der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/
S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,
RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così
precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto
alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha,
invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del
25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente
ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria
attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse
inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi
avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Nella presente
fattispecie la condizione secondo cui l'informazione circa
il diritto a indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2008
deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole difetta.
Non si
vede, infatti, in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole
assunto dall’assicurato.
La
conoscenza o meno del diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione per avere ossequiato il relativo periodo di contribuzione non ha
effetti sul comportamento che l'assicurato deve adottare (cfr. SVR 1998 ALV Nr.
17).
Il
periodo minimo di 12 mesi di contribuzione durante il termine quadro è
adempiuto o non è adempiuto. Lo stesso non può mutare a seconda delle
conseguenze prospettate (relativamente all’esistenza o meno dell’idoneità
soggettiva al collocamento oppure dell’abilità lavorativa cfr. per analogia
STFA 8C_988/2008 del 14 maggio 2009 consid. 4.2.2.; STCA 38.2007.30 del 26
luglio 2007 consid. 2.12.; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.14.).
2.9. L’assicurato
ha chiesto a questa Corte, segnatamente, di sentire quale teste, __________, della
Cassa CO 1 (cfr. doc. VII).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli
atti la questione relativa alla tutela o meno della buona fede del ricorrente è
stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale ritiene
che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini
del giudizio.
Di conseguenza
la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione di __________ deve essere
respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U
416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella
causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella
causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha negato
all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2008.
La
decisione su opposizione del 29 aprile 2009 merita, pertanto, di essere,
confermata.
2.11. L’assicurato,
in corso di causa, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (cfr. doc. VII).
In realtà
la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita
(cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca; 61 cpv. 1 lett. a LPGA).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,
pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente
dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato
indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di
sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere
naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima
di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la
persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere
alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non
pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
Considerandi
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.12
Nel caso di
specie l’assicurato vive con la moglie e il figlio di quest’ultima (cfr. doc.
B1).
Il nucleo
familiare è al beneficio di un assegno integrativo di fr. 546.-- al mese (cfr.
doc. C3).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di
un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48
consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale
fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è
più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita
dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza
cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001 (per una famiglia di due persone
adulte e di un bambino di 8 anni a fr. 1’900.--, pari a fr. 22’800.-- annui) a
cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.
Inoltre
nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese
non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Di
conseguenza, in casu, dal fatto che il nucleo familiare dell’assicurato percepisca
un assegno integrativo non si può concludere che egli sia indigente ai fini
dell’assistenza giudiziaria.
Va,
quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo.
Il
reddito dell’insorgente è costituito dallo stipendio netto della moglie di fr.
307.50
al mese (cfr. doc. B5), dall’assegno integrativo di fr. 546.-- al mese
(cfr. doc. C3), dall’indennità di disoccupazione versata al ricorrente di fr.
2'668.-- (cfr. doc. B1; B7) e dagli alimenti per il figlio della consorte di
circa fr. 900.-- al mese (cfr. doc. B3; dal 1° gennaio 2009 l’assegno per figli
ammonta a fr. 200.--: art. 3 LAF/TI, art. 5 LAFam).
Con un
reddito di fr. 4’421.-- il ricorrente deve far fronte a fr. 1’900.-- quale
importo base mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del
minimo esistenziale LEF.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna,
poi, computare il canone di locazione di fr. 1’350.-- al mese (cfr. doc. B1).
Va,
altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la
malattie che per il 2009, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a circa
fr. 155.-- mensili (cfr. doc. B9, B10).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3’405.--.
L'eccedenza
mensile sarebbe, dunque, di fr. 1’016.-- (fr. 4’421.-- - 3’405.--), da cui
vanno, però, ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.
100.
-- al mese.
Inoltre va
tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 1’900.--, determinato in
riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr.
475.
--/285.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04
del 20 settembre 2004.
L’insorgente
presenta, comunque, anche considerando la somma di fr. 100.-- al mese afferente
a una multa che deve versare alla Sezione esecuzione pene e misure (cfr. doc. B1),
un’eccedenza mensile oscillante tra fr. 531.-- [fr. 4’421 – (fr. 3’405. + fr. 100.--
+ fr.100.-- + fr. 285.--)] e fr. 341.-- [fr. 4’421 – (fr. 3’405. + fr. 100.-- +
fr. 100.-- + fr. 475.--)].
In simili
condizioni egli non può essere ritenuto indigente.
Al
riguardo giova ricordare che nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, già
citata, il TFA ha confermato il diniego del gratuito patrocinio deciso da
questa Corte (STCA 35.03.53 del 1° marzo 2004), in quanto una famiglia composta
dei due genitori e di 2 figli disponeva di un'eccedenza mensile oscillante tra
fr. 175.50 e 415.50.
L’assicurato
deve, conseguentemente, essere ritenuto in grado di far fronte alle spese
legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la
relativa istanza dev'essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocino è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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