38.2009.31
Negato diritto ad indennità di disoccupazione per posizione analoga a datore di lavoro. A seguito del termine di un contratto di franchising e della cessione di quote societarie, questa posizione è ve
24 agosto 2009Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.31
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Negato diritto ad indennità di disoccupazione per posizione analoga a datore di lavoro. A seguito del termine di un contratto di franchising e della cessione di quote societarie, questa posizione è venuta meno
INDENNITÀ
art. 8 cpv. 1 LADI
art. 10 LADI
art. 11 LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 51 LPAMM
art. 31 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.31-32
rs
Lugano
24 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 27 maggio 2009 di
RI 1
RI 2
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 23 aprile
2009 emanate da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 aprile 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 23 marzo 2009
(cfr. doc. 78 inc. 38.2009.31 ) con cui ha negato a RI 1 il diritto alle
indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2009, poiché, nonostante
la cessazione alla fine del mese di febbraio 2009 dell’attività di venditrice alle
dipendenze della ditta __________, rivestendo la carica di socia con procura
individuale e una quota di fr. 16'000.--, essa ricopriva una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. B inc. 38.2009.31).
1.2. Con
ulteriore decisione su opposizione sempre del 23 aprile 2009 la Cassa ha pure
confermato il proprio provvedimento del 18 marzo 2009 (cfr. doc. 85 inc.
38.2009.32 ) con cui ha negato a __________ il diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2009, in quanto, benché la sua attività di venditrice responsabile alle dipendenze della ditta __________
fosse terminata alla fine del mese di febbraio 2009, rivestendo la carica di
socia e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 33'000.--,
essa ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc.
B inc. 38.2009.32 ).
1.3. Contro le
decisioni su opposizione del 23 aprile 2009 RI 1 e __________, rappresentate
dallo RA 1, hanno inoltrato al TCA due tempestivi ricorsi, del medesimo tenore,
con cui hanno chiesto, in via principale, che venga loro concessa l’indennità
di disoccupazione a fare tempo dal 1° marzo 2009, in via secondaria, dal 3 aprile 2009.
A
sostegno della loro pretesa ricorsuale le stesse hanno addotto, segnatamente,
che, benché formalmente lo scioglimento della __________ - il cui scopo sociale
era la vendita di calzature, abbigliamento, borse accessori del marchio __________
- sia stato decretato con delibera 3 aprile 2009 dell’assemblea generale, è già
da inizio gennaio 2009 che de facto la società ha cominciato la sua
liquidazione, dapprima, svendendo il “fond de magazin” in vista dello
scioglimento e, poi, cessando ogni attività.
Le
insorgenti hanno, altresì, osservato che è assolutamente normale che il socio
di una società in liquidazione resti tale fintanto che la liquidazione sia
conclusa e la società venga cancellata dal RC e che è altrettanto naturale, di
conseguenza, che il socio mantenga la sua quota durante la liquidazione. A
mente delle assicurate ciò non significa che tale quota verrà poi recuperata.
Esse
hanno precisato che nel loro caso, pur possedendo delle quote di fr. 16'000.--,
risp. fr. 33'000.--, queste ultime non potranno mai essere recuperate,
trattandosi di quote puramente nominali con un (non-)valore pari a zero. Al
riguardo le stesse hanno osservato che la società si trova confrontata a una perdita
di fr. 100'067.-, pari al doppio del valore nominale del capitale sociale.
Le
ricorrenti hanno sottolineato che, siccome in cassa vi è solo la somma di fr.
148'933.--, per loro la situazione è ancora peggiore, avendo finanziato la
società con totali fr. 249'000.-- (RI 1 con fr. 82'000.-- e __________ con fr.
167'000.--).
Esse
hanno, del resto, evidenziato di aver ceduto, nell’aprile 2009, le loro quote
sociali per un prezzo simbolico di fr. 1.-.
Le
insorgenti hanno, infine, rilevato, da un lato, che dopo aver cessato il 28
febbraio 2009 ogni attività e disdetto il contratto di locazione, la società ha
esaurito interamente lo scopo societario. Dall’altro, che la società, essendo
stata messa in liquidazione, a partire dal 28 febbraio 2009 è rimasta in vita
solo per questa procedura (cfr. doc. I inc. 38.2009.31; doc. I inc. 38.2009.32).
1.4. La Cassa, in
risposta di causa, ha postulato la reiezione delle impugnative con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III
inc. 38.2009.31; doc. III inc. 38.2009.32).
1.5. Pendente
causa il patrocinatore delle assicurate ha trasmesso alcuni documenti, fra i
quali una scrittura privata del 18 dicembre 2008 allestita tra la __________ -
che gestisce l’organizzazione di una catena di negozi per la vendita di
calzature, abbigliamento, borse, accessori caratterizzati dal marchio __________
- e la __________ con cui è stato sciolto il contratto di affiliazione che permetteva
a quest’ultima di vendere oggetti __________ (cfr. doc. V, O-Q inc. 38.2009.31;
doc. V, O inc. 38.2009.32).
1.6. Il 30 luglio
2009 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. X inc.
38.2009.31; doc. X inc. 38.2009.32).
1.7. Il doc. X è
stato inviato al rappresentante delle assicurate per conoscenza (cfr. doc. X
inc. 38.2009.31; doc. X inc. 38.2009.32).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo
l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti
alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi
con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalle insorgenti sono
diretti contro due decisioni sostanzialmente identiche nel loro contenuto,
emesse dalla medesima Cassa, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale, le procedure ricorsuali sono, dunque, congiunte in un unico
procedimento giudiziario (cfr. DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 pag.
48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se le assicurate abbiano o meno diritto
all’indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di marzo 2009.
2.4. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni;
dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
In una
sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di
condono, in una decisione C 130/02 del 16 giugno 2003, l'Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato
che:
"
(…)
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori
contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di
amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e
facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le
disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe
altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo
giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero
dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare. (…)."
(STFA C 130/02 del 16 giugno 2003 )
In un
altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,
vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato
confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il
TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
la precedente istanza ha
quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore
manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un
lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di
indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare
a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante
le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C
274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),
nel caso di specie, gli
accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo
che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.
944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato
azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli
apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di
amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne
padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione
a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione
con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della
società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero
presenti tutte le azioni,
stante quanto precede, si
giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente
abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -
con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così
inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,
alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31
cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione
giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di
prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali
condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere
dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali
all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per
domandarne la restituzione,
(…)." (cfr. STFA C 217/02
del 15 luglio 2003)
Secondo
il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005, relativa a un caso
ticinese, la nostra Massima ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione
(art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere
facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno
parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una
posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale
lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta
possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che
rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.
242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA C
275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.3)
2.5. La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.
In una
decisione C 87/02 del 7 giugno 2004 la nostra Massima Istanza si è, in
proposito, così espressa:
"
(…)
4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in
cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a
quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della
sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il
dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe
ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere
indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41
seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre
2002 in re R., C 37/02, consid. 3).
4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente
statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di
disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona
interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle
circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi
che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di
lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le
indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale
controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il
lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le
persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente
licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella
quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della
ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò
che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14
aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei
legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di
lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire
lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle
circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo
nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi
impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con
la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio
d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
(…)." (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004)
Al
riguardo cfr. anche STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2., citata
sopra.
Così, nel
caso di un assicurato, impiegato quale carpentiere, che dopo essere stato
licenziato è rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del
consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato,
il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.2 Auf Grund der Akten steht fest, dass die Firma
Fatti
X. AG, Zimmerei und Bedachungen, den Beschwerdegegner auf 31. Januar 2001
entlassen hat. Bereits Ende 2000 wurden der Betrieb dieser AG grösstenteils
eingestellt, Warenvorräte, Maschinen, angefangene Arbeiten und Infrastruktur an
eine Drittfirma verkauft sowie Räumlichkeiten und Werkstatthallen an andere
Unternehmungen vermietet. Die Gesellschaft entliess das Personal, behielt
einzig noch das Eigentum über ihre Liegenschaften und blieb fortan nur noch als
Immobilienfirma aufrecht erhalten. Dies bestätigt die M. Treuhand AG, am 2.
März 2001 ausdrücklich. Da somit die Zimmerei vollständig aufgelöst wurde,
konnte der Versicherte nach der Kündigung als Zimmermann in dieser Firma keine
Anstellung mehr finden. Selbst wenn er bis 23. April 2001 oder noch
länger als Verwaltungsratsmitglied im Handelsregister eingetragen blieb,
bestand angesichts der Liquidation aller Abteilungen mit Ausnahme der
Immobilienverwaltung auch keine Aussicht mehr, sich gegebenenfalls wieder als
Zimmermann einstellen zu lassen. Das Ausscheiden des Versicherten aus der
Zimmerei und die Liquidation dieser Abteilung war daher definitiv. Es lag auch
kein Fall von 100%iger Kurzarbeit vor. Unter solchen Umständen kann nicht von
einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der
Arbeitslosenversicherung gesprochen werden.
2.3 Daran ändert der Einwand nichts, der
Beschwerdegegner habe auf Grund seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse und
seiner nicht unerheblichen finanziellen Beteiligung an der Firma X. AG
weiterhin Gelegenheit gehabt, seinen Einfluss geltend zu machen und sich bei
Bedarf erneut in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Wesentlich ist nicht, ob
dem Versicherten die Möglichkeit offen gestanden hätte, sich erneut in den
Verwaltungsrat wählen zu lassen. Entscheidend ist vielmehr, ob er seine
angestammte Tätigkeit als Zimmermann wieder hätte aufnehmen können. Dies ist
aber zu verneinen, da die Zimmerei endgültig aufgelöst worden ist. Der
vorliegende Fall ist daher mit dem von der Beschwerdeführerin angeführten
Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i. S. K. vom 14. März 2001 (C
376/99) nicht vergleichbar. In jenem Entscheid wurde ein eigentliches
Firmenkonglomerat von Mitgliedern einer einzigen Familie gehalten. Von diesem Konglomerat
fiel ein einzelner Betrieb in Konkurs; indessen blieb es der dabei entlassenen
Beschwerdeführerin möglich, sich beliebig in einem anderen, von der
Geschäftstätigkeit her vergleichbaren Betrieb des Konglomerats wieder anstellen
zu lassen. Derartige Verhältnisse liegen in casu gerade nicht vor: Dem
Beschwerdegegner war es nicht möglich, sich bei seinem Bruder, welcher Teile
der Aktiengesellschaft in eine Einzelfirma überführte, erneut als Zimmermann
anstellen zu lassen. Vielmehr musste er sich auf dem offenen Arbeitsmarkt
bewerben und fand schliesslich eine Anstellung bei einer Firma, welche völlig
ausserhalb seines Einflussbereiches steht. (…)."
(cfr. STFA C 219/02 del 17 marzo 2003 consid. 2.2 e 2.3; le
sottolineature sono del redattore)
In un'altra
sentenza, chiamata a decidere nel caso di un assicurato che è stato ritenuto
inidoneo al collocamento con effetto retroattivo, in quanto, vista la sua
partecipazione finanziaria e la funzione di organo in diverse società, è stato
considerato quale persona che gode di una posizione professionale paragonabile
a quella di un datore di lavoro e quindi esclusa dal diritto alle indennità di
disoccupazione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
2.2 Die Verfügung des AWA stützt sich zwar auf
Art. 15 AVIG. Begründet wird die fehlende Anspruchsberechtigung indessen
ausschliesslich damit, dass der Beschwerdeführer auch nach Eintritt der
Arbeitslosigkeit weiterhin eine arbeitgeberähnliche Stellung beibehalten habe.
Die Vorinstanz bestätigte diese Rechtsauffassung mit ausdrücklichem Hinweis auf
Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG (vorinstanzlicher Entscheid S. 9 Erw. 3c) und wies
darauf hin, dass der Versicherte an verschiedenen Gesellschaften (v.a. GmbHs)
kapital- und organmässig beteiligt sei.
Da die Arbeitslosigkeit unbestrittenermassen
nicht auf die Entlassung durch eine dieser Gesellschaften verursacht wurde,
kann dieser Sachverhalt nicht unter dem Blickwinkel des Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG gewürdigt werden.
2.3 Aus den Akten ergibt sich zum einen, dass der
Beschwerdeführer bereits im Zeitraum, als er angestellt war, an mehreren
Gesellschaften (v.a. GmbHs) beteiligt war. Dies hinderte ihn jedoch nicht an
der Ausübung einer wohl vollzeitlichen Arbeitnehmertätigkeit. Zum andern ist
belegt, dass er nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eine weitere Gesellschaft
(mit ähnlichem Namen und vergleichbarer Zielsetzung wie die bisherigen Firmen)
gründete und ins Handelsregister eintragen liess. Damit ist indessen die
strittige Frage der Anspruchsberechtigung nicht entschieden. Diese wäre nur
dann zu verneinen, wenn die Aufnahme einer auf Dauer angelegten vollzeitlichen
selbstständigen Erwerbstätigkeit in die Tat umgesetzt würde. Denkbar ist aber
auch, dass eine blosse Zwischenverdiensttätigkeit vorliegt. Lässt sich die
Aufnahme einer auf Dauer angelegten selbstständigen Erwerbstätigkeit bejahen,
so ist zu prüfen, ob sich deswegen die objektive und/oder subjektive
Vermittlungsfähigkeit, welche nicht graduierbar ist (BGE 125 V 58 Erw. 6a mit
Hinweisen), verneinen lässt oder ob sich eine Beschränkung des anrechenbaren
Arbeitsausfalls (blosse Teilarbeitslosigkeit) ergibt. (…)."
(cfr. STFA C 181/03 del 23 ottobre 2003)
Diversa è
pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a
un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver
lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra
ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA C 119/04
del 3 gennaio 2005; STFA C 177/03 del 20 aprile 2004; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a
contrario STFA C 71/04 del 16 settembre 2004).
2.6. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 C 219/03, il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA C 219/03 del 2 giugno 2004)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e
STFA C 71/01del 30 agosto 2001).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
Il principio secondo cui
il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni
all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella
causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se
il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in
applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui
alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione
dirigenziale nella società.
2.7. Nella
sentenza C 83/03 del 14 luglio 2003, chiamata a pronunciarsi circa il diritto
alle indennità di disoccupazione dopo l’apertura del fallimento e la
sospensione dello stesso per mancanza di attivi, nel caso di un assicurato che,
quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di liquidazione, è
stato incaricato della liquidazione della SA, l’Alta Corte ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
3.1Der Beschwerdeführer war einziger
Verwaltungsrat und ab 15. September 2000 Geschäftsführer der R.________ SA, In
dieser letzteren Funktion ist er arbeitslosenversicherungsrechtlich
unbestrittenermassen als Arbeitnehmer zu betrachten. Der Arbeitsvertrag wurde
am 21. August 2001 rückwirkend auf den 30. Juni 2001 aufgelöst. Andererseits
war er Aktionär dieser Firma. Hätte er ein Gesuch um Kurzarbeitsentschädigung
eingereicht, so wäre dieses unter Hinweis auf Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG abgelehnt
worden. Vorliegend geht es jedoch nicht um Kurzarbeitsentschädigung, sondern um
Arbeitslosenentschädigung nach Art. 8 ff. AVIG. Aus dem Umstand, dass die Art.
8 ff. AVIG keine entsprechende Norm für den Bereich der
Arbeitslosenentschädigung kennen, lässt sich indes nicht folgern, die in Art.
31 Abs. 3 lit. c (und Art. 51 Abs. 2) AVIG genannten arbeitgeberähnlichen
Personen hätten in jedem Fall Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
Ganzarbeitslosigkeit. Kurzarbeit kann nicht allein in einer Reduktion der
täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeit, sondern auch darin
bestehen, dass ein Betrieb (bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis) für eine
gewisse Zeit vollständig stillgelegt wird. In einem solchen Fall ist ein
Arbeitnehmer mit arbeitgeberähnlicher Stellung nicht anspruchsberechtigt. Wird
das Arbeitsverhältnis jedoch gekündigt, liegt Ganzarbeitslosigkeit vor, und es
besteht unter den Voraussetzungen von Art. 8 ff. AVIG grundsätzlich Anspruch
auf Entschädigung. Dabei kann nicht von einer Gesetzesumgehung gesprochen
werden, wenn der Betrieb geschlossen wird, das Ausscheiden des betreffenden
Arbeitnehmers mithin definitiv ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass das
Unternehmen zwar weiterbesteht, der Arbeitnehmer aber mit der Kündigung
endgültig auch jene Eigenschaft verliert, deretwegen er bei Kurzarbeit aufgrund
von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
ausgenommen wäre. Eine grundsätzlich andere Situation liegt jedoch dann vor,
wenn der Arbeitnehmer nach der Entlassung seine arbeitgeberähnliche Stellung im
Betrieb beibehält und dadurch die Entscheidungen des Arbeitgebers weiterhin
bestimmen oder massgeblich beeinflussen kann (BGE 123 V 237 Erw. 7b/bb mit
Hinweisen).
3.2 Mit öffentlicher Urkunde vom 12. Oktober 2001
beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der
R.________ SA. Nachdem der Beschwerdeführer am 15. Oktober 2001 deren Bilanz
hinterlegt hatte, eröffnete der Konkursrichter am 16. Oktober 2001 über die
aufgelöste Gesellschaft den Konkurs, welcher am 24. Oktober 2001 mangels
Aktiven wieder eingestellt wurde. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven
nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von Art. 230 SchKG eingestellt,
fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den Konkursorganen mit Bezug auf
die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse verleiht, dahin. Ebenso entfällt
(unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art. 134 VZG) die damit
zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der Gemeinschuldnerin und
der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die Gesellschaftsorgane behalten während
der Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit sie
zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck
nicht entgegenstehen und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach
nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die
Considerandi
Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI
1994.
S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Der Zustand der
Liquidation dauert nach Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230
SchKG) an und führt nach Abschluss zur Löschung der Firma im Handelsregister
(Art. 739 Abs. 1, Art. 743 ff. OR), was vorliegend am 8. Februar 2002 erfolgte.
3.3
Aktenmässig steht damit fest, dass der
Beschwerdeführer nach dem Liquidationsbeschluss weiterhin als einziger
Verwaltungsrat mit der Liquidation der aufgelösten Firma, deren Aktionär er
weiterhin war, betraut war. Damit hatte er bis zur Eintragung der Auflösung im
Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne.
3.4
Nach dem Gesagten bekleidete der
Beschwerdeführer bei der konkursiten R.________ SA nicht nur bis zur
Konkurseröffnung (16. Oktober 2001), sondern bis zur Löschung der Firma im
Handelsregister (8. Februar 2002) eine arbeitgeberähnliche Stellung. Die
Vorinstanz prüfte einlässlich die Anspruchsberechtigung für die Zeit nach der
Konkurseröffnung und verneinte diese mit zutreffender Begründung (angefochtener
Entscheid S. 6 ff., Erw. 4.3). Darauf wird verwiesen. Diese Erwägungen gelten
auch für den hier noch verbleibenden Zeitraum vom 9. Februar bis zum 12. März
2002.
Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts
zu ändern.
(…)." (cfr. STFA C 83/03 del 14 luglio 2003)
La nostra Massima Istanza
si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione C 295/03 del 10
febbraio 2005, in cui il TFA è stato chiamato a pronunciarsi circa il diritto
alle indennità di disoccupazione, prima della cancellazione a Registro di
Commercio della Sagl, nel caso di un assicurato a cui è stata affidata la
liquidazione della società per la quale egli è stato iscritto quale socio
gerente con diritto di firma individuale.
Al riguardo cfr. anche
STFA C 75/04 del 20 aprile 2005.
Dunque, secondo la
giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al socio
gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio.
In una sentenza C 298/05 del
13.
aprile 2006, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del
lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il
diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una
Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione
conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono
proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento.
Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a
quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane
un rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la
situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche
della fattispecie.
E’ poi
utile rilevare che il TFA con sentenza C 267/04 del 3 aprile 2006, pubblicata
in DLA 2007 N. 6 pag. 115, pronunciandosi in merito al caso di un assicurato
che, sia al momento del licenziamento da parte della Sagl, sua datrice di
lavoro, che successivamente al termine effettivo del rapporto di lavoro fino
alla radiazione dal registro di commercio della società, il cui fallimento è
stato sospeso per mancanza di attivi, era organo della ditta - socio gerente
con diritto di firma individuale - e vi partecipava finanziariamente, ha
stabilito:
" (…)
4.
4.
H.________ war sowohl bei der (fristlosen)
Kündigung am 28. September 2003, die er namens der Arbeitgeberin unterzeichnet
hatte, als auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bis zur Löschung der
GmbH im Handelsregister Organ der Firma und finanziell massgeblich an ihr
beteiligt.
Er blieb über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und
Gesellschafter. Im Sinne der Rechtsprechung gilt er
als arbeitgeberähnliche Person.
4.2
Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig
sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden
können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig
lassen (ARV 2003 S. 240 [Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02]). Die
Rechtsprechung hat wiederholt darauf abgestellt, ob der Eintrag der
betreffenden Person im Handelsregister gelöscht worden ist (ARV 2002 S. 185;
bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen).
Denn erst mit der Löschung des Eintrags ist das Ausscheiden der
arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für aussenstehende Dritte erkennbar.
Als weiteres Kriterium für den Austritt aus der Firma wird der Konkurs genannt.
Indessen ist zu beachten, dass die Gesellschaftsorgane während einer
allfälligen Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse
beibehalten, soweit sie zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und
dem Liquidationszweck nicht entgegenstehen (von Steiger, Zürcher Kommentar, 4.
Aufl., N 8 ff. zu Art. 823 OR) und die daraus
abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach nicht von den Liquidatoren vorgenommen
werden können. Dazu kann auch die Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen
Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994 S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf
Rechtsprechung und Lehre). Daher haben auch arbeitgeberähnliche Personen, die
als Liquidatoren eingesetzt werden, während der Liquidation in der Regel keinen
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (ARV 2002 S. 183 [Urteil S. vom 19. März
2002, C 373/00]).
4.3
Vorliegend hat jedoch keine normale Liquidation
im Sinne von Art. 739 ff. OR stattgefunden. Wie sich aus dem
Handelsregisterauszug der erwähnten GmbH ergibt, wurde am 30. Oktober 2003 der
Konkurs über die Gesellschaft eröffnet. Das Konkursverfahren wurde jedoch am 6.
Januar 2004 mangels Aktiven eingestellt. Bei einer solchen Einstellung des
Konkurses gibt es in der Regel nichts mehr zu liquidieren. Ausserdem wird in
diesen Fällen die Firma nach Art. 66 Abs. 2 HRegV
von Amtes wegen nach drei Monaten im Handelsregister gelöscht. Dies geschah
vorliegend am 16. April 2004. Der Beschwerdegegner hat sich am 18. Dezember
2003.
zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet. Bis 16. April 2004
blieb er wohl in arbeitgeberähnlicher Stellung im Handelsregister eingetragen. Angesichts
der von Amtes wegen anstehenden Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
konnte in dieser Zeitspanne jedoch nichts Relevantes mehr geschehen.
Insbesondere war es kaum noch denkbar, dass der Versicherte sich wieder in
seiner GmbH hätte einstellen und ein Einkommen erzielen können. Damit bestand
kein Missbrauchsrisiko mehr, weshalb dem Versicherten die bis 16. April 2004
andauernde arbeitgeberähnliche Stellung nicht als Grund zur Verneinung des
Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung entgegengehalten werden kann. Die
erwähnte Rechtsprechung (ARV 2003 S. 183) ist auf arbeitgeberähnliche Personen
von Firmen, über die der Konkurs mangels Aktiven wieder eingestellt wird, nicht
analog anwendbar." (cfr. STFA
C 267/04 del 3 aprile 2006 consid. 4; le sottolineature sono del
redattore)
In una
sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il
giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era
stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto
alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in
disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli
ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua
posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TFA
ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere
degli organi della società viene limitato.
Di
conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non
presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,
mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva
richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.
2.8
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa emerge che RI 1 e sua sorella __________, nel
marzo 2005, sono state iscritte a Registro di commercio quali socia con procura
individuale e una quota di fr. 16'000.-- su un capitale di fr. 50'000.--,
rispettivamente socia e gerente con diritto di firma individuale e una quota di
fr. 33'000.--, della __________.
La
restante quota di fr. 1'000.-- era detenuta da __________, socio senza diritto
di firma (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
Scopo
sociale della __________, iscritta a RC il 15 marzo 2005 e con recapito presso
il negozio in via __________ a __________, è:
"
Vendita di calzature, abbigliamento, borse,
accessori e articoli vari di pelletteria caratterizzati dal marchio “__________”
e da arredi e allestimenti particolari.”
In
effetti tra la __________ e la __________ di __________ (__________), il 10
aprile 2004, è stato concluso un contratto di affiliazione – franchising in
forza del quale la __________ ha affidato alla __________ una concessione per
la rivendita in nome e per conto proprio degli articoli dell’assortimento
dell’affiliante, ossia del marchio “__________”, fornendo, oltre le merci, un
insieme di servizi di assistenza e consulenza (cfr. doc. N inc. 38.2009.31;
doc. N inc. 38.2009.32).
RI 1 è
stata, altresì, alle dipendenze della __________, in qualità di venditrice, dal
1° luglio 2008 al 28 febbraio 2009 (cfr. doc. 1, 38, 50 inc. 38.2009.31).
__________,
dal canto suo, è stata impiegata dalla medesima società, in qualità di
venditrice responsabile del negozio, dal 1° aprile 2005 al 28 febbraio 2009
(cfr. doc. 1, 43, inc. 38.2009.32).
Il 20
gennaio 2009 i contratti di lavoro sono stati disdetti dal datore di lavoro per
iscritto - verbalmente il licenziamento è stato anticipato nel dicembre 2008 -
con effetto dal 28 febbraio 2009 a causa della chiusura del negozio gestito
dalla __________ (cfr. doc. 38, 40 inc. 38.2009.31; 43, 45 inc. 38.2009.32).
Le
insorgenti si sono annunciate al collocamento il 1° marzo 2009 ricercando
un’occupazione al 100% (cfr. doc. 51 inc. 38.2009.31; doc. 60 inc. 38.2009.32).
La Cassa,
con decisioni del 18 e 23 marzo 2009, ha negato alle assicurate il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a causa della loro
posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________
(cfr. doc. 78 inc. 38.2009.31; doc. 85 inc. 38.2009.32).
Tali
provvedimenti sono stati confermati con due decisioni su opposizione distinte
del 23 aprile 2009 (cfr. doc. B inc. 38.2009.31; doc. B inc. 38.2009.32).
La __________,
dal 3 aprile 2009, è in liquidazione.
L’iscrizione
delle ricorrenti a RC, nell’aprile 2009, è stata modificata, nel senso che le
stesse sono state indicate quali socie senza diritto di firma.
__________
è stato, invece, iscritto quale socio e liquidatore con diritto di firma
individuale.
Il 30
aprile 2009 le quote sociali delle ricorrenti sono, poi, state cedute a __________,
la cui quota è, quindi, aumentata da fr. 1'000.-- a fr. 50'000.--.
Nel mese
di maggio 2009 il nominativo delle assicurate è stato stralciato da RC (cfr.
estratto RC; doc. L inc. 38.2009.31; doc. L inc. 38.2009.32).
2.9
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi, constata prelimi-narmente che, per quanto
concerne il lasso di tempo a partire dal mese di maggio 2009,
l’amministrazione, alla luce della cessione da parte delle ricorrenti delle
quote sociali della __________ a __________, il 15 maggio 2009 ha comunicato al loro patrocinatore, in buona sostanza, che le stesse non rivestivano più una
posizione analoga a un datore di lavoro in seno alla menzionata ditta (cfr.
doc. F inc. 38.2009.31; doc. F inc. 38.2009.32).
Contestato
è dunque il diritto all'indennità di disoccupazione per i mesi di marzo e
aprile 2009.
Questo
Tribunale non condivide la soluzione alla quale è giunta la Cassa.
Il TCA
rileva innanzitutto che dallo scopo sociale della __________ e dallo Statuto
della stessa del 14 marzo 2005 emerge che la società è stata fondata nel marzo
2005.
per poter concludere il contratto di franchising con la __________,
titolare del marchio __________ (cfr. doc. C, N inc. 38.2009.31; C, N inc.
38.2009
) e poter così vendere in Ticino oggetti di tale marchio.
Dalle
carte processuali emerge, però, che nel dicembre 2008 il contratto di franchising
tra la __________ e la __________ è stato sciolto con effetto dalla fine del
mese di febbraio 2009. In particolare è stato convenuto che entro tale termine
la __________ avrebbe rimosso le insegne __________ e ogni riferimento al
marchio (cfr. doc. O inc. 38.2009.31; doc. O inc. 38.2009.32).
Con la fine del contratto
di franchising lo scopo sociale della __________ si è, pertanto, esaurito e non
poteva più essere perseguito.
A ciò va
aggiunto che la __________, il 5 gennaio 2009, ha confermato ai proprietari dei locali del negozio sito in via __________ a __________ la
disdetta del locale commerciale, nonché l’intenzione di liberarlo entro il 28
febbraio 2009 (cfr. doc. D inc. 38.2009.31; doc. D inc. 38.2009.32).
D’altronde
dal mese di aprile 2009 il recapito della società non è più in via __________ a
__________, bensì presso il liquidatore __________, in via __________ a __________
(cfr. estratto RC).
In simili condizioni,
occorre concludere, in primo luogo, che l’attività della __________ dalla fine
di febbraio 2009, già indipendentemente dai problemi finanziari presentati
(cfr. doc. 40, I 38.2009.31; doc. 45, I inc. 38.2009.32), non avrebbe in ogni
caso potuto essere riattivata.
In secondo luogo, che
conseguentemente le assicurate non avrebbero potuto essere riassunte quali
venditrici del negozio di __________.
Nel periodo a decorrere
dal mese di marzo 2009 era, quindi, impossibile operare allo scopo di
riprendere l’attività.
E’ peraltro
utile evidenziare che la __________, dagli inizi del mese di aprile 2009 non ha
più alcun gerente e che la liquidazione della ditta non è stata affidata ad una
delle ricorrenti, bensì a __________, rimasto dal 30 aprile 2009, l’unico socio
della ditta (cfr. verbale dell’assemblea generale della __________ del 3 aprile
2009: doc. G inc. 38.200932; doc. G inc. 38.2009.31).
La concreta fattispecie
non presentava, pertanto, un rischio di abuso, e meglio il rischio che venisse
elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in
particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che contempla la preclusione di tali
prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari
o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda.
Del
resto, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.; 2.5, 2.7.), in situazioni
paragonabili alla presente fattispecie la giurisprudenza federale, in
particolare la STFA C 219/02 del 17 marzo 2003 ; STFA C 267/04 del 3 aprile
2006, pubblicata in DLA 2007 N. 6 pag. 115, e STFA C 324/05 del 2 giugno 2006,
ha ammesso per principio il riconoscimento del diritto all'indennità di
disoccupazione.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006, peraltro rettamente
citata negli atti di ricorso, e STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007.
Alla
luce di tutto quanto evidenziato, a mente del TCA, le decisioni su opposizione
impugnate devono essere annullate e gli atti retrocessi
all'amministrazione affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti (in
particolare quello afferente all’adempimento del periodo di contribuzione di
cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI), proceda a versare alle assicurate le
indennità di disoccupazione richieste a partire dal mese di marzo 2009.
2.10
Le
assicurate, vincenti in causa, rappresentate da un avvocato, hanno diritto
all'importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA;
30.
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi
sono accolti.
§ Le
decisioni su opposizione impugnate sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché, se dati gli ulteriori presupposti,
versi alle assicurate le indennità di disoccupazione richieste.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alle assicurate la somma di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa)
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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