38.2009.33
Rami lavorativi con usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie. Determinazione dell'appartenenza di un'azienda ad un ramo. Art. 65 cpv. 1 OADI: elenco esaustivo. Presupposti di un settore d'eserciz
10 settembre 2009Italiano37 min
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Numero d'incarto:
38.2009.33
Data decisione, Autorità:
10.09.2009, TCA
Titolo:
Rami lavorativi con usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie. Determinazione dell'appartenenza di un'azienda ad un ramo. Art. 65 cpv. 1 OADI: elenco esaustivo. Presupposti di un settore d'esercizio specifico. Una ditta attiva nel settore del trasporto aereo è esclusa dal diritto a IPI
INDENNITÀ PER INTEMPERIE
art. 32 cpv. 4 LADI
art. 42 cpv. 2 LADI
art. 43 LADI
art. 110 LADI
art. 52 OADI
art. 65 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.33
DC/sc
Lugano
10 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta RI
1 ha quale scopo l'acquisto, la vendita, la riparazione e la gestione di
elicotteri e di aeroplani; il trasporto di persone e di beni mediante
aviogetti, il volo per il servizio di salvataggio e per le riprese fotografiche
e cinematografiche, il volo per l'effettuazione di misurazioni e per il lancio
di paracadutisti, nonché ogni altro volo consentito dalla legislazione
applicabile in materia, la formazione di piloti per avioggetti, la gestione di
un'officina meccanica (cfr. Doc. 4: Estratto del Registro di commercio del
Canton Ticino).
La ditta
ha chiesto di poter beneficiare dell'indennità per intemperie nei mesi di
gennaio e febbraio 2009 in quanto è stata impossibilitata ad eseguire trasporti
di materiali edili e di legname con gli elicotteri.
1.2. Con
decisione su opposizione del 19 maggio 2009, la Sezione del lavoro ha
confermato le proprie decisioni del 15 aprile 2009 di opporsi al versamento delle
indennità per intemperie, argomentando:
"
(...)
Nel caso in esame, l'azienda richiedente
appartiene, come espresso chiaramente già dal suo scopo sociale, al ramo del
trasporto aereo e non risulta in alcun modo assimilabile ad uno dei rami di
attività per i quali possono essere versate le IPI (art. 65 OADI).
Il trasporto di merci per conto di committenti
attivi nel ramo edile, non può essere sufficiente a modificare il campo
d'attività caratteristiche e prevalente dell'impresa in parola. Il ricorso al
trasporto aereo di materiali da costruzione, in particolari e pure sempre
limitate circostanze, non può giustificare, diversamente da quanto auspicato
dall'opponente, l'estensione della portata dei rami d'attività ammessi
dall'ordinanza. Va poi nuovamente ricordato che le imprese di trasporti in
elicottero sono espressamente escluse dalla cerchia dei possibili beneficiari
delle IPI dalle direttive amministrative emanate dalla SECO.
Visto quanto precede le decisioni 16 aprile 2009
relative agli annunci per perdita di lavoro dovute ad intemperie per i mesi di
gennaio e febbraio 2009 appaiono corrette e devono essere confermate."
(Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale ritiene di avere diritto all'indennità per intemperie in quanto appartiene
al settore dei trasporti ed il settore d'esercizio destinato a quel compito è
stato toccato dalle intemperie.
Al
riguardo la ricorrente ha rilevato:
"
(...)
Considerate le osservazioni suesposte, in particolare
che le indennità per intemperie devono essere riconosciute per i trasporti,
nella misura in cui i veicoli sono utilizzati esclusivamente per il trasporto
di materiale, e trattandosi di una perdita di lavoro dovuta ad intemperie e non
per fattori interni alla nostra azienda, nonché del fatto che non può essere
messo in dubbio che i nostri lavoratori occupati nel ramo specifico per il
lavoro summenzionato all'attività lavorativa del trasporto di materiale di
scavo e di costruzione verso e dai cantieri o per il trasporto di sabbia e di
legname, chiediamo vengano emesse decisioni positive. Di conseguenza chiediamo
che la RI 1 venga messa al beneficio del pagamento della indennità per
intemperie per i mesi di gennaio e febbraio 2009. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 22 giugno 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso.
Secondo
l'amministrazione la ditta in questione non rientra nel settore dei trasporti
ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 lett. h OADI:
"
(...)
A nostro avviso, il trasporto previsto
dall'ordinanza va compreso quale trasporto terrestre, strettamente connesso
all'attività edile. I mezzi di trasporto sono dunque da intendere quali camion
o simili e non può essere esteso al trasporto aereo. Va pure ribadito che le
disposizioni amministrative e la dottrina escludono espressamente le IPI per le
imprese di trasporti in elicottero (cfr. Circolare relativa all'indennità per
intemperie (Circolare IPI), Segreteria di Stato dell'economia, gennaio 2005,
marg. B4; T. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR (2007), pag. 2343 n.
542).
(...)
In aggiunta, nel caso specifico e come indicato
poc'anzi, nella misura in cui l'istante fornisce delle indicazioni riguardo ai
lavori che sarebbero stati impediti dalle intemperie, emerge che si tratta di
trasporto di legname per aziende forestali (cfr. doc. 1 e 2) e in nessun modo
di attività di trasporto ai sensi della disposizione considerata.
Si ribadisce dunque che l'azienda non opera in un
ramo d'attività avente diritto alle indennità per intemperie e pertanto non può
beneficiare delle IPI. (...)" (Doc. V, pag. 3)
Inoltre
non siamo neppure in presenza di un settore d'esercizio specifico:
"
(...)
L'appartenenza dell'azienda ad un ramo avente
diritto all'indennità per intemperie è determinata dall'attività principale
dell'azienda e non dalle varie forme di attività esercitate (cfr. Circolare
IPI marg. B2). Determinante è dunque il carattere prevalente e
caratteristico dell'attività dell'azienda o del settore di esercizio della
stessa (cfr. T. Nussbaumer, op. cit., pag. 2343 n. 543; G. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Haupt Verlag (1987) pag. 506).
Va precisato che è possibile parlare di settore
aziendale se questo riveste un'importanza economica per l'azienda e se dispone
di una certa autonomia organizzativa (DTF 113 V 353). Le disposizioni
amministrative in materia precisano pure che: "(...) Il datore di
lavoro deve indicare al servizio cantonale i motivi per i quali non ha potuto
occupare diversamente nell'azienda i lavoratori che hanno subito una perdita di
lavoro dovuta ad intemperie. Il servizio cantonale valuta se il diritto
all'indennità può essere riconosciuto a un settore aziendale, in particolare
sulla base degli statuti, dell'organigramma e dell'obiettivo specifico del
settore interessato." (cfr. Circolare IPI marg. B3).
Nel caso concreto la domanda è stata inizialmente
presentata per l'intera azienda senza fare riferimento ad alcun settore
specifico. Solo in sede di opposizione e ricorso l'istante, implicitamente,
limita e modifica la propria domanda ad un settore d'esercizio.
A nostro parere non sono descritti né comprovati
elementi che possano fare concludere all'esistenza di un settore d'esercizio
specifico ai sensi della giurisprudenza citata.
(...)
Nell'assieme da un lato non emergono elementi che
depongano a favore di una struttura organizzativa interna dedicata ad attività
riconducibili ad un ramo d'attività ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 OADI, e
dall'altro il trasporto di merci per conto di committenti attivi nel ramo edile
o nella selvicoltura non può essere sufficiente a modificare il campo
d'attività caratteristico e prevalente dell'impresa in parola, che si colloca
nell'ambito del trasporto aereo. Pertanto, il ricorso al trasporto aereo di legname
o altro materiale, non può giustificare, diversamente da quanto auspicato dalla
ricorrente, l'estensione della portata dei rami d'attività ammessi
dall'ordinanza o il riconoscimento di un settore d'esercizio." (Doc. V,
pag. 3-5)
1.5. Il 3 luglio
2009 la RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale si è in particolare così
espressa:
"
(...)
Questo diritto, deve essere riconosciuto
logicamente, al solo ramo d'esercizio per il personale che si occupa del
trasporto di materiale. Non chiediamo, assolutamente, che il personale in
officina possa usufruire di tale opportunità e così come pure per il personale
amministrativo.
Riteniamo, infatti, che il personale che si
occupa del trasporto di materiale con voli d'elicottero debba e possa essere
riconosciuto come un settore d'esercizio all'interno della nostra azienda ai
sensi dell'art. 65 cpv. 1 lett. d OADI." (Doc. VII)
Al
riguardo la Sezione del lavoro il 15 luglio 2009 ha rilevato:
"
(...)
Come indicato in sede di risposta di causa (punto
3) i presupposti per il riconoscimento di un I settore d'esercizio non sono a
nostro avviso adempiuti. La ricorrente non presenta nessun elemento concreto
che permetta la valutazione dell'organizzazione effettiva del personale e dei
mezzi in seno all'azienda nel senso di un settore d'esercizio (Circolare ILR,
marg. C31 e seg.).
Ci si riconferma integralmente nelle
considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta di causa e si
ribadisce che al riconoscimento delle indennità osta inoltre il ramo d'attività
in cui opera l'azienda (art. 65 OADI)." (Doc. IX)
in
diritto
2.1. Giusta
l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite
di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie
unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione
contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per
l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro
computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G.
Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N.
197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e
segg.).
2.2. Sulla base
della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il
Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per
intemperie può essere versata:
"
a. edilizia e genio civile, carpenteria,
taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. servicoltura,
vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano
esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
f. estrazione d'argilla e industri laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti,
nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto
di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di
sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
Fatti
i. segherie."
L'art. 65
cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad
aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle
piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali
non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr.
art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit.,
N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).
2.3. In una
sentenza pubblicata in DTF 111 V 390 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha sviluppato le seguenti considerazioni, in particolare in merito alla
conformità alla legge dell’art. 65 cpv. 1 OADI e alla delega di cui all’art. 42
cpv. 2 LADI:
"
(…)
b) Gemäss Art. 42 Abs. 2 AVIG wurde der
Bundesrat ermächtigt, diejenigen Erwerbszweige zu bestimmen, in denen die
Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann. Diese Delegationsnorm
enthält, abgesehen davon, dass es sich nach dem (gleichrangigen) Art. 42 Abs. 1
AVIG um Erwerbszweige mit üblichen wetterbedingten Ausfällen handeln muss,
keine Richtlinien über die Art und Weise, wie von der Ermächtigung Gebrauch zu
machen sei. Mit einer solchen Delegation wurde dem Bundesrat ein sehr weiter
Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe und namentlich
die Kompetenz eingeräumt, die Erwerbszweige, in denen
Schlechtwetterentschädigung ausgerichtet werden kann, unter Beachtung der durch
das Willkürverbot gesetzten Grenzen in einer grundsätzlich abschliessenden
Liste zu umschreiben. Aufgrund dieser Befugnis war der Bundesrat frei, auch
solche Erwerbszweige in den Katalog im Sinne von Art. 65 Abs. 1 AVIV
aufzunehmen, bei denen man mit vertretbaren Argumenten geteilter Meinung
darüber sein kann, ob sie zu den Erwerbszweigen mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung gehören sollen, und umgekehrt andere Erwerbszweige
von der Liste auszuschliessen, welche an sich mit guten Gründen als
listenwürdig bezeichnet werden könnten. Zur Frage, ob die erwähnte gesetzliche
Delegation den aus rechtsstaatlichen Gründen an eine Delegationsnorm zu
stellenden Anforderungen zu genügen vermag, hat sich das Eidg.
Versicherungsgericht zufolge der verfassungsrechtlichen Beschränkung seiner
Überprüfungsbefugnis (Art. 113 Abs. 3 / Art. 114bis Abs. 3 BV) nicht zu
äussern.
c) In Anbetracht des dem Bundesrat
eingeräumten Auswahlermessens (vgl. IMBODEN/RHINOW, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 405) sowie des Umstandes, dass
es bei der Bestimmung der Erwerbszweige mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung vorwiegend um rechtspolitische Fragen ging, übt das
Eidg. Versicherungsgericht bei der Überprüfung von Art. 65 Abs. 1 AVIV auf die
Gesetz- und Verfassungsmässigkeit grundsätzlich Zurückhaltung.
Sodann ergibt sich auch aus der
Entstehungsgeschichte und insbesondere aus den parlamentarischen Beratungen mit
hinreichender Deutlichkeit, dass die Festlegung der Erwerbszweige mit Anspruch
auf Schlechtwetterentschädigung einschränkend erfolgen sollte. Schon im Bericht
des BIGA an die vorberatende Kommission des Nationalrates vom 16. März 1981 ist
von einer restriktiven Handhabung der Schlechtwetterentschädigung die Rede. In
der nationalrätlichen Kommission stellte Weber unwidersprochen fest, es bereite
einige Mühe, Abgrenzungen vorzunehmen; er vermute, dass im Bereich der
Schlechtwetterentschädigung allzu viele Hoffnungen geweckt würden und in der
Praxis Einschränkungen vorgenommen werden müssten (Protokoll vom 9./10. April
1981 S. 14). In der ständerätlichen Kommission wies Kündig auf die
Missbrauchsgefahr bei allzu grosszügiger Regelung der Schlechtwetterentschädigung
hin (Protokoll vom 17./18. August 1981 S. 7), und BIGA-Direktor Bonny vertrat
die Ansicht, es gehe darum, die bisherige Praxis fortzusetzen, sie aber
keinesfalls auszuweiten (Protokoll vom 11./12. November 1981 S. 17). Ferner war
auch die Konsultative Kommission für die Arbeitslosenversicherung einhellig der
Ansicht, dass der Katalog von Erwerbszweigen mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung nicht erweitert werden dürfe (Kurzprotokoll vom
14./15. Juli 1983 S. 8). Es ging dem Gesetzgeber nach dem Gesagten
offensichtlich darum, zu verhindern, dass die Arbeitslosenversicherung jede Art
schlechtwetterbedingter Arbeitsverhinderung entschädigen muss.
(…).“ (cfr. DTF 111 V 390, consid. 4 a), b) e c), pag. 395-397).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che un'impresa specializzata nella
costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno non può esser
compresa nei rami di attività enumerati all'art. 65 cpv. 1 OADI. Secondo l'art.
65 cpv. 1 OADI il giudizio sul diritto a indennità per intemperie non è da
fondare sulla natura della singola attività esercitata, ma sul carattere
dell'impresa o del gruppo di imprese. L'enumerazione dei rami di attività
aventi diritto a indennità per intemperie figurante all'art. 65 cpv. 1 OADI è
di principio esaustiva. L'esclusione delle imprese specializzate nella
costruzione e nel montaggio di recinti metallici e di legno dalla lista
stabilita dall'art. 65 cpv. 1 OADI è conforme a legge e Costituzione.
In una sentenza pubblicata
in DTF 112 V 139 ha stabilito che l’esclusione dei geometri, ingegneri e dei
loro ausiliari dalla lista dei rami di attività aventi diritto all’indennità
per intemperie non è contraria a legge e a costituzione.
In una sentenza 8C_45/2007
del 31 gennaio 2008 pubblicata in DLA 2008 pag. 317 seg. il Tribunale federale
ha stabilito che l'appartenenza di un'azienda a uno dei rami d'attività aventi
diritto all'indennità per intemperie, elencati esaustivamente all'articolo 65
capoverso 1 OADI, è stabilita in funzione della natura dell'azienda o del ramo
d'attività. Un'azienda specializzata nella fabbricazione e nel montaggio di
recinzioni non può essere classificata in nessuno dei rami aventi diritto a
tale indennità e soprattutto non nel ramo delle sistemazioni esterne (giardini).
Anche se le aziende che si occupano di sistemazioni esterne e le aziende del
genio civile offronto abitualmente il montaggio di recinzioni, tale lavoro non
è tuttavia un'attività caratteristica di questo tipo di aziende.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha confermato la propria giurisprudenza ed ha testualmente affermato:
"
4.2 Unbestritten ist, dass die auf Herstellung
und Montage von Zäunen aller Art spezialisierte Firma die vorausgesetzte
Zugehörigkeit zu einem der in Art. 65 Abs. 1 AVIV aufgeführten Erwerbszweige
nicht erfüllt und damit vom Entschädigungsanspruch grundsätzlich ausgenommen
ist (BGE 111 V 390; ARV
1989 Nr. 11 S. 48). Hierbei ist mit der Vorinstanz zu
wiederholen, dass es nicht auf die Art der einzelnen Tätigkeiten ankommt,
sondern vom Charakter des Betriebes abhängt, in welchem die entsprechenden
Tätigkeiten erfolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Ulrich
Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, Rz. 543).
Kann nach dem Gesagten die Zaunmontage als solche nicht unter einen der in der
Liste von Art. 65 Abs. 1 AVIV erfassten Erwerbszweige subsumiert werden,
erübrigt sich auch die Frage, ob hier im gemischten Fabrikations- und
Montagebetrieb die Zaunmontage einen selbstständigen Betriebszweig darstellt,
der allenfalls einen eigenen Entschädigungsanspruch begründen könnte (BGE 113 V 353 unter
Hinweis auf BGE 111 V 390 E. 4d S.
397). Die Ausführungen in der Beschwerde zu den einzelnen Arbeiten in der
Herstellung und der Montage sind daher unbehelflich.
4.3
4.3.1 Mit Blick auf den numerus clausus der
entschädigungsbe-rechtigten Erwerbszweige übersieht die Beschwerdeführerin bei
ihrer Argumentation, dass es dem Gesetzgeber darum ging zu verhindern, die
Arbeitslosenversicherung jede Art schlechtwetterbedingter Arbeitsverhinderung
entschädigen zu lassen (BGE 111 V 390 E. 4c S. 397). Der Bundesrat war dabei bei
der vom Gesetzgeber an ihn delegierten Aufgaben unter Beachtung des
Willkürverbots grundsätzlich frei, Erwerbszweige von der Liste auszuschliessen,
welche an sich mit guten Gründen als listenwürdig hätten bezeichnet werden
können (Urteil vom 19. Dezember 1997, C 225/97).
4.3.2 Die Rechtsprechung hat die abschliessende
Aufzählung wiederholt als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (BGE 111 V 390, 112 V
140 E. 2b, 115 V 157 E. 1b; Thomas Nussbaumer, a.a.O. Rz. 539 mit Hinweisen),
was unzweifelhaft auch dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Der Bundesrat sprach sich in seiner Botschaft zu einer Teilrevision
des Arbeitslosenversicherungsge-setzes vom 23. August
1989 ausdrücklich für die abschliessende Aufzählung der Erwerbszweige in Art.
65 AVIV aus, weil "sowohl das Prinzip des Numerus clausus der
anspruchsberechtigten Erwerbszweige wie auch eine restriktive Umschreibung der
Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen als unentbehrliche Instrumente der
Anspruchseingrenzung beibehalten werden müssen" (BBl 1989 III 396). Wie
das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht) in dem in BJM
2003 S. 135 erwähnten Urteil vom 28. April 2000, C
219/99, ausführte, ist in Anbetracht des dem Bundesrat eingeräumten
Auswahlermessens sowie des Umstandes, dass es bei der Bestimmung der
Erwerbszweige mit Anspruch auf Schlechtwet-terentschädigung vorwiegend um
rechtspolitische Fragen ging, auch bei der höchstrichterlichen Überprüfung der
Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 65 Abs. 1 AVIV grundsätzlich
Zurückhaltung auszuüben (BGE 111 V 396 E. 4c). Unter Berücksichtigung des klaren Willens des Gesetzgebers
ist demzufolge bei der Willkürprüfung im Einzelfall nicht nach mehr oder
weniger auffälligen Unterschieden zwischen einzelnen Erwerbszwei-gen zu suchen,
um die Nichterwähnung eines Erwerbszweiges in der Liste von Art. 65 Abs. 1 AVIV
zu begründen und das vom Bundesrat bestätigte Auswahlermessen zu rechtfertigen,
zumal es an praktikablen Abgrenzungskriterien fehlt. Vielmehr
könnte Willkür nur bejaht werden, wenn Verhältnisse dargetan werden, welche den
Ausschluss eines Erwerbszweiges aus der Liste als offensichtlich
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung erscheinen lassen. Dies dürfte indessen bei einem Instrument zur Eingrenzung von
Leistungsansprüchen in der Praxis nur ganz ausnahmsweise zutreffen.
4.3.3 Wie schon die Vorinstanz zutreffend erkannt
hat, worauf verwiesen wird, bringt die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen
Gründe vor, weshalb die Regelung, wonach Landschaftsgartenbau- und
Tiefbauunternehmungen, die - im Gegensatz zum spezialisierten
Zaunbauunternehmen nur gelegentlich und somit nicht den Betriebscharakter
bestimmend - die Zaunmontage anbieten, als anspruchsberechtigte Erwerbszweige
erfasst wurden, eine willkürliche, offensichtlich ungerechtfertigte
Ungleichbehandlung im Sinne eines völlig sachfremden Ausschlusses (vgl. Thomas
Nussbaumer, a.a.O. Rz. 539) darstellt. Wie bereits dargelegt (E. 4.2) beurteilt
sich die Frage, ob ein Betrieb unter einen der aufgezählten Erwerbszweige
fällt, nicht nach der Art der ausgeübten einzelnen Tätigkeit, sondern nach dem
Charakter des Betriebes oder des Betriebszweiges. Ob, wie behauptet wird, jeder
zweite Zaun von einem Gartenbauer montiert wird, ist somit ohne Belang, zumal
das Anbieten der Zaunmontage im Sinne einer Nebentätigkeit im Rahmen des
Gartenbaus oder der Tiefbautätigkeit wohl branchenüblich ist, den massgebenden
Charakter einer Gartenbau- oder Tiefbauunternehmung - im Gegensatz zu einem auf
den Zaunbau spezialisierten Betrieb - aber nicht bestimmt. Der Ausschluss von
Betrieben der Zaunmontage (und -herstellung) ist demnach auch unter den
heutigen Verhältnissen gesetzes- und verfassungskonform (BGE 111 V 390). Die vorinstanzlich bestätigte Verneinung eines Anspruchs auf
Schlechtwetterentschädigung hält somit vor Bundesrecht stand."
2.4. In un’altra sentenza
pubblicata in DTF 113 V 353 l’Alta Corte ha stabilito che un singolo settore
d’esercizio all’interno di un’impresa può di per se stesso, di principio, far
parte di un ramo d’attività avente diritto a indennità per intemperie indicato
nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI.
In particolare, circa i
presupposti affinché si possa ritenere dato un settore d’esercizio, il TFA ha
osservato che:
" (…)
Voraussetzung hiefür ist, dass der einzelne
Betriebszweig eine gewisse Grösse aufweist und er damit für das Unternehmen
wirtschaftlich von Bedeutung ist und ihm auch organisatorisch ein bestimmtes
Mass an Selbständigkeit zukommt. Übernimmt ein Unternehmen nur nebenbei die
Ausführung von Arbeiten, die witterungsbedingten Behinderungen ausgesetzt sind,
so liegt kein selbständiger Betriebszweig im dargelegten Sinne vor. Ein Indiz
für die Bedeutung, welche ein bestimmter Teilbereich für das gesamte
Unternehmen hat, kann sich aus der Zweckumschreibung gemäss Gründungsurkunde
oder Statuten ergeben, wobei es für die Annahme eines selbständigen
Erwerbszweiges im Sinne der Arbeitslosenversicherung auf die effektiv
bestehenden betrieblichen Verhältnisse ankommt. (…)"
(cfr. DTF 113 V 353, consid. 2c, pag. 355)
In quel caso, trattandosi
di un settore d’esercizio che si occupava sia dell’installazione di guide di
scorrimento di sicurezza (attività questa che appartiene alla costruzione di
strade e che pertanto rientra nel ramo edilizia e genio civile ai sensi
dell’art. 65 cpv. 1 lett. a OADI) che della fabbricazione delle stesse, il TFA
ha negato il diritto alle indennità per intemperie e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
3.- Im vorliegenden Fall befasst
sich ein selbständiger Betriebszweig im erwähnten Sinne mit der Fabrikation und
Montage von Strassenleitplanken. Es ist somit zu prüfen, ob dieser
Betriebszweig aufgrund der Art der ausgeübten Tätigkeit den Charakter eines
Erwerbszweiges aufweist, der nach Art. 65 Abs. 1 AVIV Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung hat.
Dies muss in analoger Anwendung von BGE 111 V 397 Erw. 4d verneint werden. Bei einem gemischten
Fabrikations- und Montagebetrieb bzw. Betriebszweig wie dem vorliegenden lassen
sich nach der Rechtsprechung in der Regel organisatorische Massnahmen treffen,
damit jene Arbeitnehmer, denen zufolge schlechten Wetters die Montage von
Strassenleitplanken unzumutbar ist, für die fragliche Zeit entweder innerhalb
des betreffenden Betriebszweiges oder aber im Rahmen des gesamten Unternehmens
anderweitig beschäftigt werden können. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
wird hiegegen eingewendet, es sei angesichts der Besonderheit der Fabrikation
von Strassenleitplanken, welche durch speziell hiefür ausgebildetes Personal
erfolgen müsse, unmöglich, Montagearbeiter bei der Fabrikation einzusetzen. Indessen
geht es gemäss BGE 111 V 397 Erw. 4d nicht an, Fabrikationsbetriebe mit eigenen
Montageequipen gegenüber Fabrikationsbetrieben, die über keine speziellen
Montageabteilungen verfügen, zu bevorzugen. Eine solche Privilegierung jener
Betriebe wäre mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung von grundsätzlich
gleichartigen Betrieben nicht zu vereinbaren. Sodann wurde in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht dargetan, weshalb es unmöglich gewesen
wäre, die drei vom schlechten Wetter betroffenen Arbeiter von insgesamt 70
Monteuren des ganzen Betriebes mit insgesamt 130 Angestellten für die fragliche
Zeit anderweitig beschäftigen zu können. Selbst wenn ein Ausweichen auf
witterungsunabhängige Verrichtungen aber tatsächlich nicht möglich gewesen sein
sollte, so handelt es sich hiebei um ein strukturelles Problem dieses konkreten
Betriebes und mithin um ein von der Beschwerdeführerin zu tragendes
Unternehmerrisiko, das sie nicht auf die Arbeitslosenversicherung abwälzen kann
(BGE 111 V 397 f.). Schliesslich erweist sich auch das Argument, dass die
meisten Leitplankenmontagen durch Tiefbaufirmen ausgeführt würden, denen bei
wetterbedingtem Arbeitsausfall Schlechtwetterentschädigung ausbezahlt wird, als
unbehelflich. Denn die Beschwerdeführerin übersieht, dass reine Montagebetriebe
im Vergleich zu gemischten Fabrikations- und Montagebetrieben einen wesentlich
andern Charakter aufweisen, auf welchen es gemäss BGE 111 V 394 Erw. 3 für die
Beurteilung des Anspruchs auf Schlechtwetterentschädigung ankommt.
Nach dem Gesagten gehört ein Betrieb bzw. ein
Betriebszweig, welcher Strassenleitplanken fabriziert und montiert, nicht zu
den in Art. 65 Abs. 1 AVIV aufgezählten Erwerbszweigen mit Anspruch auf
Schlechtwetterentschädigung. (…)"
(cfr. DTF 113 V 353, consid. 3, pag. 355-356)
Il TFA si è confermato
nella propria giurisprudenza e in una decisione pubblicata in DLA 1989 N. 2
pag. 61 ha stabilito che nei settori della selvicoltura e dell’estrazione della
torba, il diritto alla riscossione dell’indennità per intemperie si estende
soltanto alle imprese la cui attività principale mostra chiaramente le
caratteristiche tipiche a questo ramo d’attività. Se un’azienda, nella sua
globalità, dev’essere attribuita prevalentemente al settore dell’agricoltura,
la selvicoltura praticata addizionalmente non può essere definita ramo
d’attività indipendente.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
c) Der Beschwerdeführer und sein Angestellter
sind lediglich während vier Wintermonaten im Wald beschäftigt. Die
verbleibenden acht Monate benötigen sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben im
landwirtschaftlichen Sektor, weshalb der Betrieb bereits aufgrund der auf die
einzelnen Tätigkeitsbereiche entfallenden zeitlichen Beanspruchung zur
Landwirtschaft zu zählen ist. Zudem bildet die winterliche Bewirtschaftung des
Waldes eine in zahlreichen anderen Lanwirtschaftsbetrieben verbreitete
Ausweismöglichkeit zur Überbrükung des saisonal bedingten Arbeitsrückganges. Da
diese Beschäftigungsart somit als Teilbereich durchschnittlicher
schweizerischer Landwirtschaftsbetriebe zu betrachten ist, lässt sich nicht
rechtfertigen, den Betrieb des Beschwerdeführers je nach Jahrzeit
unterschiedlich zu qualifizieren. Die lediglich im Winter betriebene
Waldwirtschaft stellt somit keinen eigenständigen Erwerbszweig neben der zur
Hauptsache landwirtschaftlichen Tätigkeit dar. (…).“
(cfr. DLA 1989 N. 2, consid. 4c, pag. 64-65)
Questo Tribunale ha
riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie ad una ditta che si
occupava essenzialmente del montaggio e della manutenzione di piscine, piste di
ghiaccio artificiali e impianti antincendio, in quanto queste attività devono
essere considerate accessorie al settore dell’edilizia (cfr. STCA AD 101/92
dell’11 settembre 1992).
Per contro, il TCA ha
confermato il rifiuto del diritto alle indennità per intemperie nel caso di una
ditta attiva nel ramo del turismo (cfr. STCA AD 10/87 del 14 gennaio 1987).
2.5. Nelle disposizioni che
regolano il diritto alle indennità per lavoro ridotto il legislatore ha, in
particolare, stabilito che il Consiglio federale disciplina a quali condizioni
un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda (cfr. art. 32 cpv. 4 LADI).
Nell’ambito e in base a
questa delega il Consiglio federale ha adottato l’art. 52 OADI secondo il
quale:
"
1 Un settore
d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica
provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:
a. dipende da una direzione autonoma in seno
all’azienda, oppure
b. fornisce prestazioni che potrebbero
essere fornite ed offerte sul
mercato da aziende autonome.
Considerandi
2.
Il datore di
lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve
presentare un organigramma del complesso dell’azienda."
In una
decisione pubblicata in DLA 1986 N. 8 pag. 35 seg. il TFA ha stabilito che
l'art. 52 OADI rientra nei limiti della delega di competenza prevista
dall'articolo 32 cpv. 4 LADI ed è perciò conforme alla legge.
In
quell'occasione l’Alta Corte ha osservato che dal fatto che due campi nel ramo
d'attività "edilizia" vengano diretti ciascuno da un capocantiere,
non può essere dedotto di trovarsi in presenza di due settori d'esercizio,
tanto più che le incombenze dei capicantieri sono limitate essenzialmente
all'esecuzione di ordinazioni di materiale e alla presa di contatto con gli
interessati, ciò che nelle imprese di costruzione è oltremodo usuale anche
nella direzione di diversi cantieri.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza, confermando quanto contenuto nella circolare
concernente il lavoro ridotto (ILR circolare), ha sostenuto che, affinché un
settore d'esercizio possa essere parificato ad un'azienda, dovrebbe godere di
una certa autonomia in seno al complesso aziendale.
Il
capogruppo con i suoi lavoratori deve costituire un'unità organizzativa a sé
stante con propri mezzi personali e tecnici (cfr. DLA 1986 N. 8, consid. 3b,
pag. 38).
La
medesima circolare evidenzia poi, tra l'altro, che:
"
Gli argomenti che potrebbero essere addotti a
favore della parificazione di un settore d'esercizio ad un'azienda sarebbero
per esempio la competenza di allacciare relazioni dirette fuori dell'azienda e
quella di eseguire atti giuridici vincolanti per l'intera azienda (proprio
potere decisionale per quanto riguarda il materiale, l'assunzione di personale,
l'acquisto e la vendita).
Per contro, gli argomenti che si oppongono a
siffatta parificazione sono una stretta interdipendenza nell'ambito del
personale e nel campo tecnico (scambi continui di personale da un reparto
all'altro). Non ci si trova in presenza di un settore d'esercizio autonomo
quando il gruppo di lavoro comprende soltanto pochi lavoratori o al limite uno
solo. Il settore d'esercizio non può scendere fino al livello di gruppo diretto
da un caporeparto o al livello di gruppo di lavoro. La presenza di un
caporeparto, di un conduttore di macchine o di un capogruppo non soddisfa, di
regola, la condizione richiesta per una direzione autonoma in seno all'azienda
(vedi art. 52 cpv. 1 lett. a OADI)."
(cfr. circolare ILR 01.92 N. 57 e 58, pag. 12)
In
un'altra decisione pubblicata in DLA 1992 N.5 pag. 84 seg. il TFA ha stabilito
che le istruzioni dell'UFIAML (oggi Segretariato di Stato dell'economia; SECO)
menzionate sotto le cifre 30-35 della circolare concernente l'indennità per
lavoro ridotto, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, sono compatibili con
l'art. 52 OADI.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che un settore d'esercizio (nel caso specifico il
settore del legno) è parificato ad una azienda quando costituisce un'unità
organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri e non è strettamente
legata ad altri settori d'esercizio sul piano del personale (i lavoratori del
settore legno sono impiegati solo eccezionalmente e con grandi complicazioni nel
settore metallo). La denominazione di "maestro" attribuita al capo
del settore legno ha, nell'industria del legno, origini corporative e storiche;
il fatto che esso sia subordinato, a livello di direzione, al capo di
produzione al quale sottostà anche il responsabile del settore metallo non
esclude una "direzione autonoma in seno all'azienda" ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Avendo un proprio responsabile, il settore in
questione dispone perciò di strutture di gestione sufficientemente autonome per
soddisfare le esigenze dell'art. 52 cpv. 1 lett. a OADI. Le gelosie in legno
che vi sono fabbricate presentano senz'altro le caratteristiche di un prodotto
finito, vale a dire costituiscono una prestazione indipendente in seno
all'azienda ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 lett. b OADI.
Anche nella nuova
Circolare concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR) (nella versione
francese del gennaio 2005: Circulaire relative à l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail [Circulaire RHT], Janvier 2005), tra l’altro,
si legge che:
" (…)
C29 La réglementation de la réduction de l'horaire de travail fait souvent
référence à lanotion d'entreprise.
· L'entreprise est tout d'abord une grandeur de référence pour calculer
la perte minimalede 10% (ch. marg. C24 ss).
· L'entreprise sert d'unité à laquelle doit se référer la durée maximale
d'indemnisation (ch. marg. F1 ss).
· L'entreprise doit demander le versement des indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries auprès de la même
caisse pendant le délai-cadre de deux ans (ch. marg. G12 ss).
· Ces conditions juridiques qui sont liées à l'entreprise valent
également pour les secteurs d'exploitation reconnus par le droit de
l'assurance-chômage.
C30 La grandeur de référence pour le calcul de la perte minimale peut être
soit l'entreprise, soit un secteur d'exploitation dans la mesure où celui-ci
représente une unité d'organisation propre.
C31 Un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise lorsqu'il
forme une entità organisationnelle avec ses propres moyens en personnel et
techniques, qui
· dépend d'une direction autonome au sein de l'entreprise, ou
· fournit des prestations qui pourraient être offertes sur le marché par
des entreprises indépendantes.
ð Jurisprudence
DTA
1992.
N° 5 p. 84 ss.
DTA
1986.
N° 8 p. 35 ss.
C32 Pour savoir s'il s'agit d'un secteur d'exploitation, il importe de se
fonder surtout sur des critères économiques et moins sur des critères d'ordre
juridique. Il faut en l'occurrence tenir compte du déroulement de la production
et déterminer comment un fléchissement de l'activité influe sur les diverses
parties d'une entreprise.
C33 L'employeur joindra un organigramme de l'entreprise à son préavis de
réduction de l'horaire de travail pour un secteur d'exploitation. Pour qu'un
secteur d'exploitation puisse être mis sur le même pied qu'une entreprise, il
doit jouir d'une certaine autonomie au sein de l'entreprise. Il doit comprendre
un groupe de travailleurs constituant sur le plan de l'organisation une unité
au sein de l'entreprise. Il doit en outre viser son propre objectif
d'exploitation ou fournir ses propres prestations dans le déroulement interne
de la production (par ex. fabrication d'un produit intermédiaire). Il n'est pas
absolument nécessaire que le secteur d'exploitation se trouve à un autre
endroit que le reste de l'entreprise.
C34 En revanche, les éléments qui s'opposent à une telle assimilation sont
une étroite imbrication sur le plan du personnel et dans le domaine technique
(échanges continus de personnel d'un secteur à un autre). Il n'y a pas de
secteur d'exploitation autonome lorsque le groupe de travail ne comprend qu'un
seul ou peu de travailleurs. Le secteur d'exploitation ne doit pas aller
jusqu'au secteur dirigé par un contremaître ou au groupe de travail. La
présence d'un maître artisan, d'un conducteur de machines ou d'un chef de
groupe ne remplit pas à elle seule, en règle générale, la condition exigée pour
une unité autonome.
Il faut toutefois empêcher
que la clause des 10% liée à la perte de travail et la durée maximale de
l'indemnisation de douze mois ne soient vidées de leur substance par une
reconnaissance trop généreuse de secteurs d'exploitation.
C35 En subdivisant une entreprise en secteurs d'exploitation, il importe
avant tout de séparer les secteurs remplissant les conditions légales requises.
Ensuite, il ne reste souvent que des groupes subsidiaires (p. ex.
administration, vente) qui doivent nécessairement être rassemblés en un secteur
restant et traités comme secteur d'exploitation.
C36 Pendant le délai-cadre de deux ans, une entreprise peut être divisée en
secteurs d'exploitation ou à l'inverse des secteurs peuvent être groupés en une
seule entreprise (fusion), lorsque la structure de l'entreprise subit des
modifications.
Lors de la division en
secteurs d'exploitation, les périodes de décompte déjà utilisées par
l'entreprise sont imputées à chaque secteur d'exploitation. Jusqu'à la fin du
délai-cadre de deux ans, le droit à l'indemnité doit être exercé auprès de la
caisse choisie pour l'entreprise, et cela pour tous les secteurs d'exploitation
qui, jusqu'ici, ont fait l'objet du décompte global de l'entreprise.
En cas de fusion de
secteurs d'exploitation, il faut imputer à l'ensemble de l'entreprise toutes
les périodes de décompte utilisées. Lorsque les périodes de décompte de
plusieurs secteurs d'exploitation s'étendent sur le même laps de temps, elles
ne sont prises en considération qu'une seule fois. Si les décomptes relatifs
aux divers secteurs d'exploitation ont été, jusqu'ici, traités par des caisses
différentes, il convient de faire valoir toutes les prétentions à l'indemnité
de l'entreprise auprès de l'une de ces caisses jusqu'à la fin du délai-cadre de
deux ans. Et si les délais-cadres des secteurs d'exploitation regroupés ont
débuté à des dates différentes, c'est le délai-cadre le plus ancien qui est
repris. (...)"
(cfr. Circulaire RHT, Janvier 2005, ch. marg. C29-C36)
2.6
Nella Circolare concernente
l’indennità per intemperie (IPI) (nella versione francese del gennaio 2005:
Circulaire relative à l’indemnité en cas d’intempéries [Circulaire Intemp],
Janvier 2005), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10
marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella
causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito
all’attività svolta da un’impresa e al ramo d’appartenenza nonché ai requisiti
di un settore d’esercizio, ha rilevato che:
" (…)
B2 C'est l'activité principale de l'entreprise et
non la nature des diverses activités exercées qui détermine l'appartenance de
l'entreprise à une branche ayant droit à l'indemnité en cas d'intempéries.
B3 Un secteur de l'entreprise peut toutefois à lui seul faire partie du
cercle des branches ayant droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'il revêt
une importance économique pour l'entreprise et jouit d'une certaine autonomie
organisationnelle. L'employeur devra indiquer à l'autorité cantonale les
raisons pour lesquelles il lui a été impossibile d'occuper d'une quelque autre
manière dans l'entreprise les travailleurs ayant subi une interruption de
travail.
L'autorité
cantonale examinera si le secteur peut être considéré comme ayant droit à
l'indemnité, notamment à l'aide des statuts, de l'organigramme et sur la base
de l'objectif propre du secteur concerné. (...)"
(cfr. Circulaire Intemp, Janvier 2005, ch. marg. B2
e B3)
Su questo aspetto B. Rubin
("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 531 rileva che:
"
Pour juger du droit à l'indemnité selon l'art.
65.
al. 1 OACI, il faut se fonder sur le caractère de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises et non pas sur la nature de l'activité particulière qui est
exercée, qui ne représente par exemple qu'un aspect secondaire de la fonction
de l'entreprise. Le Conseil fédéral a dès lors défini des branches d'activité
donnant droit à l'indemnité et non des activités particulières, qui peuvent
être communes à beaucoup d'entreprises différentes.
Par contre, un secteur particulier d'exploitation
à l'intérieur d'une entreprise peut en principe être rattaché, pour lui-même, à
l'une des branches d'activité bénéficiant du droit à l'indemnité, en application
de l'art. 65 al. 1 OACI (pour la notion de secteur d'exploitation, v. le ch.
6.1
)."
In una sentenza 38.2004.54
del 21 marzo 2005 il TCA ha riconosciuto il diritto alle indennità per
intemperie ad un'associazione che gestisce un club di golf, argomentando:
"
La Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
opposta all’annuncio in parola in quanto ha concluso che l’Associazione non
rientrava in nessun ramo d’attività previsto dall’art. 65 OADI e pertanto non
poteva essere posta al beneficio delle indennità per intemperie (cfr. doc. 3, A
e III).
Le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione
non possono essere condivise da questo Tribunale per le seguenti ragioni.
Dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale è
emerso che l’Associazione ha 17 dipendenti di cui 11 giardinieri i quali, a
turni 7 giorni su 7, lavorano a tempo pieno e esclusivamente all’esterno per il
mantenimento del campo da golf (cfr. doc. VII, VIII e consid. 1.4).
Gli altri 6 dipendenti sono una direttrice, 2
segretarie, 2 tutto fare “caddie-master” e una donna delle pulizie (cfr.
consid. 1.6).
Considerato lo scopo dell’Associazione, così
iscritto a Registro di Commercio: “La gestione di un Club di Golf, di un campo
da golf e delle attrezzature ed installazioni connesse, ivi compresa la parte
aperta al pubblico, allo scopo di consentire e promuovere la pratica del golf.
L’associazione potrà partecipare ad altre società aventi scopo analogo e terrà
in particolare conto delle esigenze turistiche del Comune e della Regione.”
(cfr. doc. 7), l’attività svolta al fine di mantenere atto il campo da gioco è
indispensabile per il conseguimento dello stesso.
In particolare, viste le mansioni e l’esiguo
numero dei dipendenti che non si occupano dei campi da gioco, occorre pure
concludere che l’Associazione non opera prevalentemente nel ramo del turismo.
Inoltre, visto che quasi il 65% dei dipendenti
dell’Associazione è costituito da giardinieri che lavorano esclusivamente
all’esterno per il mantenimento del campo da golf, questo Tribunale, vista la
giurisprudenza e le direttive citate (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6), ritiene che
nel caso concreto siamo in presenza di un settore d’esercizio indipendente.
Pertanto, siccome gli addetti alla sistemazione
del campo da golf configurano un settore d’esercizio indipendente e attivo
esclusivamente nel ramo delle sistemazioni esterne (giardini) ai sensi
dell’art. 65 cpv. 1 lett. d OADI, a torto l’amministrazione si è opposta
all’annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie inoltrato
dall’Associazione.
Infatti, come visto, la giurisprudenza federale
ha stabilito che anche un singolo settore d’esercizio nell’interno di
un’impresa può far parte di un ramo d’attività avente diritto a indennità per
intemperie indicato nella lista dell’art. 65 cpv. 1 OADI (cfr. consid. 2.4).
In simili circostanze la decisione su opposizione
impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché valuti
se le ulteriori premesse necessarie per poter beneficiare delle indennità per
intemperie sono adempiute e proceda ad emettere una nuova decisione."
2.7
Nella presente fattispecie
risulta dallo scopo sociale (cf. consid. 1.1), che la ditta RI 1 è attiva nel
settore del trasporto aereo (elicotteri e aerei).
Questo ramo di attività
economica non è enumerato nella lista esaustiva (cfr. consid. 2.3) stilata dal
Consiglio federale all'art. 65 OADI.
La giurisprudenza ha già
esplicitamente escluso dal diritto alle indennità per intemperie le imprese di
trasporto mediante elicottero.
Al riguardo la SECO, nella
Circolare relativa all'indennità per intemperie, punto B3, si è così espressa:
"
Le droit à l'indemnité a été refusé aux
entreprises suivantes:
- exploitations agricoles;
- centrales à béton;
- centrales hydro-électriques;
- entreprises d'assainissement des eaux;
- bureaux d'ingénieur, de géomètre et de
planification;
- entreprises de déblaiement de la neige;
- entreprises de démolition de véhicules;
- entreprises de transport de bois;
- entreprises de transport par hélicoptère;
- marbreries (art. funéraire);
- entreprises de nettoyage;
- entreprises de construction de machines et
d'appareils."
La
dottrina condivide questa soluzione.
Ad esempio Nussbaumer,
op.cit., pag. 2343 n. 542 rileva che:
"
Nicht berücksichtigt worden und damit vom
Entschädigungsanspruch ausgeschlossen sind besondere folgende Erwerbszweige:
Landwirtschaft (Umkehrschluss aus Art. 65 Abs. 1 lit. e AVIV), Saug- und
Spülunternehmungen, Betriebe der Zaunmontage, der Betonherstellung, des
Vermessungswesens und der Kulturtechnik, Wanderbrennereien, Autoabbruchbranche,
Kanalisations-, Gewässersanierungs- und Fensterreiningungsfirmen, Helikopterunternehmungen,
Grabsteinbildhauerei, Holztransport- und Schneeräumungsfirmen."
Inoltre, B. Rubin ("Assurance-chômage. Ed. Schultess 2006)
p. 532 ricorda che:
"
Peu après l'entrée en vigueur de la LACI (1er
janvier 1984), l'exclusion de différentes branches ou activités du droit à
l'indemnité en cas d'intempéries a été déclarée conforme à la loi et à la
Constitution. Ont ainsi été exclues les professions d'ingénieur, d'aménagiste,
de géomètre, ainsi que les activités ayant trait au montage de clôtures en
métal et en bois, au curage de tuyaux et de canalisations, à la production de
béton frais, à la démolition de véhicules, au transport de bois, au déblaiement
de la neige et aux nettoyages."
In particolare la RI 1 non
rientra nel campo di applicazione dell'art. 65 cpv. 1 lett. h OADI, come
giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.4), in quanto
questa disposizione dell'ordinanza va intesa come un trasporto terrestre
connesso all'attività edile.
In tale contesto va
ricordato che in una sentenza C 107/88 del 30 gennaio 1989. L'Alta Corte ha
rilevato:
"
Der Ausschluss des Holztransportes von den
Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung lässt sich auch
unter dem Gesichtspunkt des Willikürverbotes nach Art. 4 Abs. I BV nicht
beanstanden. Wie dem Wortlaut von Art. 65 Abs. I lit. h AVIV zu entnehmen ist,
gehört einzig das Transportgewerbe im dort erwähnten Umfang zu den
Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung. Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. AG vom 18.
September 1987 erkannt, dass der Ausschluss aller übrigen Transporttätigkeiten
im Zusammenhang mit der Belieferung von Baustellen willkürfrei ist."
A
prescindere da questa considerazione il TCa ritiene che non siamo neppure in
presenza di elementi sufficienti per poter concludere all'esistenza di un
settore d'esercizio, strutturato ed organizzato autonomamente secondo le
esigenze poste dalla giurisprudenza e dalle direttive (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
Semplicemente, tra le sue
diverse attività di trasporto, la RI 1 si occupa anche di trasporto di legname
e altro materiale.
In simili condizioni
questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione del 19
maggio 2009.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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