38.2009.34
Sospensione prestazioni per mancate ricerche. Anche durante il servizio militare l'assicurato deve effettuare ricerche di lavoro prima di iscriversi alla disoccupazione, considerato il sostegno coordi
27 luglio 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.34
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni per mancate ricerche. Anche durante il servizio militare l'assicurato deve effettuare ricerche di lavoro prima di iscriversi alla disoccupazione, considerato il sostegno coordinativo previsto dall'Esercito
INDENNITÀ
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.34
rs
Lugano
27 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 maggio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento
di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione dell’8 maggio 2009
(cfr. doc. 18) con cui aveva sospeso RI 1 per 12 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro dal 6
gennaio al 5 aprile 2009, periodo precedente alla sua iscrizione in
disoccupazione durante il quale ha assolto la scuola reclute (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 20 maggio 2009 l’assicurato ha ricorso
tempestivamente al TCA, chiedendo, in buona sostanza, l’annullamento della
sanzione inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, da un lato, di
non avere avuto il tempo, durante il servizio militare a __________, di compiere
delle ricerche di impiego. Dall’altro, che d’altronde tale tempo nemmeno gli è
stato concesso.
L’insorgente
ha puntualizzato di avere, invece, nel mese di aprile 2009 effettuato le
ricerche di lavoro e di avere consegnato tutte le lettere di risposta che gli
sono arrivate.
Egli ha,
infine, sottolineato che la penalità di 12 giorni non gli permette di far
fronte al pagamento della cassa malati e delle fatture varie (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ribadendo, siccome dal ricorso
non sono emersi significativi elementi di novità, quanto espresso nella
decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo 6
gennaio – 5 aprile 2009 precedente all’annuncio al collocamento, durante il
quale stava svolgendo la scuola reclute a __________.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Il TCA ha
già avuto modo di stabilire che possono essere sospesi dal diritto
all'indennità di disoccupazione anche gli assicurati che durante il servizio
militare, in particolare durante la scuola reclute, non compiono le ricerche di
lavoro (cfr. STCA 38.2005.81 del 30 novembre 2005; STCA 38.99.369 del 5 giugno
2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000; STCA 38.2001.99 del 26 novembre 2001).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per
mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti
ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per
Fatti
i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.7. Nella
presente evenienza l’assicurato, dal 27 ottobre 2008 al 3 aprile 2009, ha prestato servizio militare, assolvendo la scuola reclute a __________ (cfr. doc. 5, 6).
Il 6
aprile 2009 il ricorrente si è annunciato per il collocamento (cfr. doc. 8).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha indicato di non
essere in grado di documentare le ricerche di lavoro svolte nel periodo antecedente
l’annuncio all’URC (cfr. doc. 17).
Il consulente
del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha
richiesto di motivare, entro il 4 maggio 2009, il fatto di non avere comprovato
alcuna ricerca di lavoro nel lasso di tempo dal 6 gennaio al 5 aprile 2009
precedente alla disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 19).
L’assicurato
non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Dal
profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42
LPGA.
L’amministrazione,
con decisione formale dell’8 maggio 2009, ha sospeso il ricorrente dal diritto
alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 20 maggio
2009 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.8. Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), anche gli assicurati che stanno
assolvendo il servizio militare devono effettuare delle ricerche di lavoro prima
di iscriversi in disoccupazione.
Istruendo delle precedenti cause (cfr. STCA 38.99.369
del 5 giugno 2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000), l’allora Direttore degli
affari militari, interpellato in proposito dal TCA, aveva, del resto, indicato
quanto segue:
"
Durante la scuola reclute è riservata
un'attenzione particolare al problema dei giovani senza lavoro, reclute e
quadri.
Il Comando SR funge da istanza di contatto con
gli Uffici cantonali del lavoro e cura l'informazione dei militi.
I giovani possono accedere a un terminale video,
che dà in tempo reale l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente
informati tramite bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi
hanno la possibilità di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono
aiutati) e di ricevere congedi per colloqui di lavoro."
Inoltre
da un comunicato del 7 febbraio 2003 del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emerge che:
"
(…)
De nombreuses recrues ont terminé leur apprentissage
juste avant d'entrer en service et n'ont pas d'emploi pour la période qui suit
l'école de recrues.
Dans ce cas également, elles bénéficient du soutien
des cadres des écoles. Elles recevront les adresses des services de recherche
d'emploi et les cadres les aideront dans l'établissement de leur dossier de
postulation.
Toutes les casernes sont équipées de terminaux
électroniques destinés à la recherche de places vacantes. La coordination avec
les écoles de recrues peut être consultée dans l'internet à l'adresse suivante:
www.vbs.admin.ch/internet/heer/aausb/f/Adressen03/RS.htm."
Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla
presente fattispecie, questa Corte, pur considerando che l'assicurato è stato
Considerandi
impegnato, fino al 3 aprile 2009, nell’ambito del servizio militare, ritiene
che il medesimo avrebbe comunque dovuto svolgere degli sforzi quantitativamente
e qualitativamente validi al fine di trovare un impiego, soprattutto verso la
fine del proprio servizio, conformemente a quanto prescritto dalla legge e
dalla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4., 2.5.).
Questo a maggiore ragione se si considera, come
visto sopra, che ai militi che cercano un lavoro durante lo svolgimento dei
propri obblighi di servizio, contrariamente a quanto affermato dall’insorgente
(cfr. doc. I), vengono offerti concreti aiuti.
Il
ricorrente era peraltro al corrente, perlomeno dal mese di ottobre 2008, della
durata precisa della scuola reclute (cfr. doc. 5).
2.9
Per quanto concerne
l’asserzione dell’assicurato secondo cui durante il servizio militare avrebbe
compiuto delle ricerche di impiego telefoniche (cfr. doc. 6, 16), va osservato
che egli, a prescindere dal fatto che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione non devono essere effettuati esclusivamente per telefono (cf.
consid. 2.5.), non ha minimamente documentato le ricerche citate.
Secondo
la giurisprudenza federale, per contro, in caso di ricerca telefonica,
l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una
successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V
79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).
L’insorgente, del resto,
neppure ha indicato più specificatamente presso quali posti di
lavoro avrebbe postulato.
Considerato che il
ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione
da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità
di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato per telefono e
di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti
di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio
inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e
che comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art.
61.
lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N.
12.
pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;
DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H
223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato
che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il
ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,
nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di
sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale
cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
L’assicurato deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle
asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente (cfr. DTF 125 V 195
consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del
21.
gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
2.10
In esito alle
considerazioni sopra esposte, occorre concludere che l’insorgente, nel
periodo 6 gennaio – 5 aprile 2009, non ha compiuto alcuna
ricerca di lavoro.
Egli ha, pertanto, violato
l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
Tale
violazione implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.11
Per quanto attiene
alla commisurazione della sanzione, va rilevato che l’URC ha inflitto
all’assicurato 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese di disdetta ammonta a un
minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre la penalità da
irrogare a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo
(cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid.
2.3
).
La relativa durata non
dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, in casu,
l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei
problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I).
Tutto ben
considerato, la penalità di 12 giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese del
6.
gennaio al 5 febbraio 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese dal 6
febbraio al 5 marzo 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese dal 6 marzo
al 5 aprile 2009) inflitta all’insorgente dall’URC risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
La
decisione su opposizione del 20 maggio 2009 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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