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Decisione

38.2009.34

Sospensione prestazioni per mancate ricerche. Anche durante il servizio militare l'assicurato deve effettuare ricerche di lavoro prima di iscriversi alla disoccupazione, considerato il sostegno coordi

27 luglio 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate

dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.7. Nella

presente evenienza l’assicurato, dal 27 ottobre 2008 al 3 aprile 2009, ha prestato servizio militare, assolvendo la scuola reclute a __________ (cfr. doc. 5, 6).

Il 6

aprile 2009 il ricorrente si è annunciato per il collocamento (cfr. doc. 8).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha indicato di non

essere in grado di documentare le ricerche di lavoro svolte nel periodo antecedente

l’annuncio all’URC (cfr. doc. 17).

Il consulente

del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha

richiesto di motivare, entro il 4 maggio 2009, il fatto di non avere comprovato

alcuna ricerca di lavoro nel lasso di tempo dal 6 gennaio al 5 aprile 2009

precedente alla disoccupazione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 19).

L’assicurato

non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

Dal

profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42

LPGA.

L’amministrazione,

con decisione formale dell’8 maggio 2009, ha sospeso il ricorrente dal diritto

alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 20 maggio

2009 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.8. Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), anche gli assicurati che stanno

assolvendo il servizio militare devono effettuare delle ricerche di lavoro prima

di iscriversi in disoccupazione.

Istruendo delle precedenti cause (cfr. STCA 38.99.369

del 5 giugno 2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000), l’allora Direttore degli

affari militari, interpellato in proposito dal TCA, aveva, del resto, indicato

quanto segue:

"

Durante la scuola reclute è riservata

un'attenzione particolare al problema dei giovani senza lavoro, reclute e

quadri.

Il Comando SR funge da istanza di contatto con

gli Uffici cantonali del lavoro e cura l'informazione dei militi.

I giovani possono accedere a un terminale video,

che dà in tempo reale l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente

informati tramite bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi

hanno la possibilità di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono

aiutati) e di ricevere congedi per colloqui di lavoro."

Inoltre

da un comunicato del 7 febbraio 2003 del Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emerge che:

"

(…)

De nombreuses recrues ont terminé leur apprentissage

juste avant d'entrer en service et n'ont pas d'emploi pour la période qui suit

l'école de recrues.

Dans ce cas également, elles bénéficient du soutien

des cadres des écoles. Elles recevront les adresses des services de recherche

d'emploi et les cadres les aideront dans l'établissement de leur dossier de

postulation.

Toutes les casernes sont équipées de terminaux

électroniques destinés à la recherche de places vacantes. La coordination avec

les écoles de recrues peut être consultée dans l'internet à l'adresse suivante:

www.vbs.admin.ch/internet/heer/aausb/f/Adressen03/RS.htm."

Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla

presente fattispecie, questa Corte, pur considerando che l'assicurato è stato

Considerandi

impegnato, fino al 3 aprile 2009, nell’ambito del servizio militare, ritiene

che il medesimo avrebbe comunque dovuto svolgere degli sforzi quantitativamente

e qualitativamente validi al fine di trovare un impiego, soprattutto verso la

fine del proprio servizio, conformemente a quanto prescritto dalla legge e

dalla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4., 2.5.).

Questo a maggiore ragione se si considera, come

visto sopra, che ai militi che cercano un lavoro durante lo svolgimento dei

propri obblighi di servizio, contrariamente a quanto affermato dall’insorgente

(cfr. doc. I), vengono offerti concreti aiuti.

Il

ricorrente era peraltro al corrente, perlomeno dal mese di ottobre 2008, della

durata precisa della scuola reclute (cfr. doc. 5).

2.9

Per quanto concerne

l’asserzione dell’assicurato secondo cui durante il servizio militare avrebbe

compiuto delle ricerche di impiego telefoniche (cfr. doc. 6, 16), va osservato

che egli, a prescindere dal fatto che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione non devono essere effettuati esclusivamente per telefono (cf.

consid. 2.5.), non ha minimamente documentato le ricerche citate.

Secondo

la giurisprudenza federale, per contro, in caso di ricerca telefonica,

l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una

successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V

79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

L’insorgente, del resto,

neppure ha indicato più specificatamente presso quali posti di

lavoro avrebbe postulato.

Considerato che il

ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione

da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità

di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato per telefono e

di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti

di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio

inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e

che comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art.

61.

lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N.

12.

pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;

DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H

223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In proposito va osservato

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il

ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che

l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,

nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di

sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale

cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha

rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

L’assicurato deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle

asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del

21.

gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

2.10

In esito alle

considerazioni sopra esposte, occorre concludere che l’insorgente, nel

periodo 6 gennaio – 5 aprile 2009, non ha compiuto alcuna

ricerca di lavoro.

Egli ha, pertanto, violato

l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

Tale

violazione implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.11

Per quanto attiene

alla commisurazione della sanzione, va rilevato che l’URC ha inflitto

all’assicurato 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese di disdetta ammonta a un

minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.6.).

Inoltre la penalità da

irrogare a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo

(cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid.

2.3

).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, in casu,

l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei

problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I).

Tutto ben

considerato, la penalità di 12 giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese del

6.

gennaio al 5 febbraio 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese dal 6

febbraio al 5 marzo 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese dal 6 marzo

al 5 aprile 2009) inflitta all’insorgente dall’URC risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 20 maggio 2009 va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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