38.2009.35
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26 agosto 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2009.35
Data decisione, Autorità:
26.08.2009, TCA
Titolo:
Non diritto a ID.Nel TQ di riferim.non adempiuto il periodo di contrib.L'ass.nemmeno può essere esonerata dal periodo di contrib.a seguito della soppress.della 1/2 rendita AI.Al mom.dell'assegn.e success.era abile al lavoro al 50% in attiv.adeguate.Lo svolg.di un'attiv.soggetta a contr.era possibile
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 LADI
art. 14 cpv. 2 LADI
art. 53 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.35
rs
Lugano
26 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio
2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 19 maggio 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 10 febbraio 2009 con cui aveva negato
a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio 2009
(cfr. doc. 22), in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né
poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
A
quest’ultimo riguardo l’amministrazione ha indicato che, essendole stata
soppressa, dal 15 gennaio 2009, una mezza rendita dell’assicurazione contro
l’invalidità di cui beneficiava, l’assicurata non risultava inabile al lavoro
al 100% negli ultimi due anni (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al
TCA, contestando il mancato riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione. Essa ha rilevato, segnatamente, di essersi annunciata al
collocamento per ricercare un’occupazione adatta al suo stato di salute nel
gennaio 2009, dopo che l’AI alla fine del 2008 le aveva sospeso il versamento
della rendita di fr. 590.-- al mese. L’insorgente ha, inoltre, evidenziato di
darsi molto da fare per le ricerche di impiego nonostante le sue pessime
condizioni di salute.
Infine la
ricorrente ha sottolineato che la nuova richiesta tendente all’assegnazione di
una rendita AI inoltrata all’amministrazione, ritenuto il continuo peggiorare
del suo stato, è stata respinta. Al riguardo essa ha affermato di non aver impugnato
il provvedimento in questione, poiché non avrebbe potuto sostenere le spese in
caso di soccombenza (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal gennaio 2009 oppure no.
Più
precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata, al momento della
richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI, ossia se la stessa aveva compiuto o era liberata dall’obbligo di compiere
il periodo di contribuzione.
2.3. L’art. 9 cpv.
1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato,
in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo
di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio,
invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a
causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad
assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile
soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona
interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr.
art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale
concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione
delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr.
RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).
Riguardo,
in particolare, al motivo di esenzione dal periodo di contribuzione connesso
alla soppressione di una rendita di invalidità di cui beneficiava direttamente
un assicurato previsto all’art. 14 cpv. 2 LADI, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con sentenza
pubblicata in DLA 1995 N. 29 pag. 164 segg., ha stabilito che solo la
soppressione o la diminuzione di una rendita intera dell’assicurazione
invalidità permette di giustificare l’assenza totale di un’attività (a tempo
parziale) soggetta a contribuzione.
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte un assicurato, in seguito a un infortunio, si è
trovata dapprima nell’incapacità totale di lavorare durante un periodo
prolungato e poi in un’incapacità parziale. Dato che più tardi ha riacquistato
la sua capacità lavorativa nella misura del 50% per più di un anno nel termine
quadro relativo al periodo di contribuzione, l’esercizio di un’attività
soggetta a contribuzione (a tempo parziale) doveva essere considerato possibile
e poteva essere preteso dall’assicurato. Quest’ultimo non poteva, pertanto, far
valere la perdita di una rendita parziale di invalidità come motivo di
esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LADI. Egli avrebbe perlomeno potuto
svolgere un’attività a tempo parziale soggetta a contribuzione a partire dal
momento in cui era nuovamente idoneo al lavoro.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4. –
a) Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind gemäss Art. 14
Abs. 2 AVIG Personen, die wegen Trennung oder Scheidung ihrer Ehe, wegen
Invalidität oder Todes des Ehegatten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls
einer Invalidenrente gezwungen sind, eine unselbständige Erwerbstätigkeit
aufzunehmen oder zu erweitern. Diese Regel gilt nicht, wenn das betreffende
Ereignis mehr als ein Jahr zurückliegt.
b)aa)
Die Anwendung dieser Bestimmung setzt voraus, dass der unmittelbar betroffene
oder dessen Ehepartner durch ein bestimmtes Ereignis in eine wirtschaftliche
Zwangslage gerät und zwischen dem geltend gemachten Befreiungsgrund und der
Notwendigkeit einer Aufnahme oder Erweiterung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit
ein Kausalzusammenhang gegeben ist (BGE 119 V 54 f. Erw. 3a, b).
bb)
Auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente können sich jene
Personen berufen, „die bisher als Invalide nicht arbeitsfähig waren, deren
Zustand sich aber derart verbessert hat, dass ihre Rente gestrichen oder
wesentlich reduziert werden muss (…), wodurch der Betroffene zur Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit gezwungen ist „ (Botschaft des Bundesrat zum AVIG vom 2.Juli
1980, BBl 1980 III S. 489 ff., S. 565; Gerhards, a.a.O., N 39 zu Art. 14).
Grundsätzlich kann somit lediglich der Wegfall oder die Reduktion einer
zugesprochenen und ausgerichteten Invalidenrente als für eine wirtschaftliche
Notlage kausal anerkannt werden.
c) Der
Beschwerdeführer hat sich um August 1993 bei der Invalidenversicherung zum
Rentebezug angemeldet. Es wurden jedoch vor beginn der Rahmenfrist für den
Leistungsbezug am 1. November 1993 keine Leistungen zugesprochen oder
ausgerichtet. Ob die nachträgliche Zusprechung einer halben Rente für die
Monate Dezember 1992 bis Juni 1993 (Vorbescheid vom 1. November 1994) die
rückwirkende Berufung auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente
zulässt (vgl. BGE 99 V 102 sowie 108 V 167), wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, kann aus den nachstehenden
Gründen offen bleiben.
Die
Anwendung dieses Befreiungstatbestandes setzt voraus, dass es dem
Beschwerdeführer wegen seiner Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht möglich und
zumutbar war, innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist die Minimalbeitragszeit
(Art. 13 Abs. 1 AVIG) zu erfüllen. Dies folgt aus dem in Erw. 3b/aa dargelegten
Grundsatz, dass bei genügender Beitragszeit die Befreiungsregelung (Art. 14
AVIG) nicht zum Zuge kommt. In diesem Sinne wird in der bundesrätlichen Botschaft
ausgeführt, dass der häufigste Anwendungsfall dieser Regelung der Wegfall oder
die Reduktion einer bisherigen ganzen Rente sein dürfte (BBl 1980 III S. 565).
Wie in Erw. 3c gezeigt, wäre dem Beschwerdeführer auf Grund seiner mindestens
50%igen Arbeitsfähigkeit während mehr als eines Jahres innerhalb der
Rahmenfrist für die Beitragszeit die Ausübung einer beitragspflichtigen
Teilzeitbeschäftigung möglich und zumutbar gewesen. Er kann sich daher nicht
mit Erfolg auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente berufen.
In una
sentenza C 199/06 del 7 dicembre 2006 il TFA ha poi rilevato che :
" (…)
3.2.1 Auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer
Invalidenrente können sich jene Personen berufen, "die bisher als Invalide
nicht arbeitsfähig waren, deren Zustand sich aber derart gebessert hat, dass
ihre Rente gestrichen oder wesentlich reduziert werden muss (...), wodurch der
Betroffene zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gezwungen ist" (Botschaft
des Bundesrates zum AVIG vom 2. Juli 1980, BBl 1920 III S. 565, Art. 13
Gesetzesentwurf). Auch wenn der Anwendungsbereich auf Invalidenrenten der
Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung ausgedehnt wird, setzt das
Kausalitätserfordernis voraus, dass eine Arbeitsunfähigkeit besteht und deshalb
die nötige Beitragszeit nach Art. 13 AVIG nicht erworben werden kann (ARV 1995
Nr. 29 S. 170 Erw. 4c; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand
Frühjahr 1998, S. 79 Rz. 199 zu Art. 14). (…)"
2.6. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
Fatti
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI
rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten
und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. Nella presente evenienza
dalle carte processuali si evince che l’assicurata è stata impiegata a tempo
parziale dal novembre 1991 al giugno 1999 quale ausiliaria di cure presso una
casa anziani (cfr. doc. 108; 100).
Il datore di lavoro ha
disdetto il contratto di lavoro dell’assicurata con effetto dal 30 giugno 1999,
poiché quest’ultima aveva raggiunto i due anni di assenza a causa di malattia
(cfr. doc. 100).
L’Ufficio AI, con
decisione 13 ottobre 1999, ha riconosciuto all’insorgente il diritto a una
mezza rendita (grado di invalidità del 50%) a decorrere dal giugno 1998 di
importo pari a fr. 503.-- al mese (cfr. doc. 103, 32).
Dall’ottobre 1999 al marzo
2004 essa ha svolto alcune attività a tempo parziale (cfr. doc. 1c; 29).
Con decisione del 20
giugno 2007 l’amministrazione - sulla base, segnatamente, del referto di una
perizia reumatologica del novembre 2005 disposta dall’UAI in sede di revisione,
di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del gennaio 2006 e di una valutazione della consulente integrazione
professionale del febbraio 2007 -, procedendo a una riconsiderazione ex art. 53
cpv. 2 LPGA, ha soppresso il diritto alla mezza rendita AI dell’assicurata dal
1° agosto 2007 (cfr. doc. 68, 39; art. 88bis cpv. 2 lett. a OADI).
Il TCA, con sentenza
32.2007.273 del 24 settembre 2008, ha respinto il ricorso interposto
dall’assicurata avverso il provvedimento del 20 giugno 2007.
Dal giudizio di questa
Corte risulta, in particolare, da un lato, che l’insorgente era da ritenere,
come del resto al momento dell’assegnazione della mezza rendita, inabile al
100% nell’attività di ausiliaria di cure ma abile al 50% in un’attività
Considerandi
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
Dall’altro, che in ogni
caso la decisione dell’ottobre 1999 con la quale l’UAI le aveva riconosciuto
una mezza rendita era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA,
avendo erroneamente considerato, quale reddito da valido, il salario che
l’assicurata avrebbe potuto percepire nel 1996 se avesse lavorato al 100%.
Tuttavia, siccome la ricorrente era attiva solo al 50% quale ausiliaria di cure,
il reddito da valido doveva corrispondere al suo stipendio effettivo al 50%.
Tenendo conto di quest’ultimo il grado di invalidità era inferiore al 40%, per
cui l’insorgente non aveva diritto ad alcuna rendita.
L’assicurata, nell’aprile
2009, ha interposto una nuova domanda tendente all’assegnazione di una rendita
AI. L’Ufficio AI, con decisione del 2 giugno 2009, non è entrata nel merito
della richiesta di prestazioni, in quanto con la nuova domanda la ricorrente
non ha credibilmente dimostrato che, dopo l’emissione della precedente
decisione di soppressione della rendita, le circostanze oggettive avessero
subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni (cfr. doc.
A4).
Tale provvedimento è
passato in giudicato incontestato (cfr. doc. I).
L’insorgente,
inoltre, il 15 gennaio 2009 si è iscritta in disoccupazione, dichiarando una
disponibilità lavorativa del 25% (cfr. doc. 120).
La Cassa
ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché la
stessa, oltre a non avere compiuto il periodo di contribuzione di almeno dodici
mesi, non poteva essere esonerata dall’adempimento del medesimo.
A
motivazione della propria decisione l’amministrazione ha addotto che, essendosi
annunciata al collocamento a seguito della soppressione di una mezza rendita di
invalidità, l’insorgente non risultava inabile al lavoro al 100% negli ultimi
due anni (cfr. doc. A2, 22).
L’assicurata
ha contestato quanto deciso dalla Cassa, asserendo in buona sostanza di essersi
iscritta in disoccupazione dopo la soppressione della rendita AI e di cercare assiduamente
un‘occupazione nonostante il suo pessimo stato di salute (cfr. doc. I).
2.8
Questa Corte
ricorda preliminarmente che la ricorrente per beneficiare del diritto alle
prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2007, nel termine quadro per il periodo
di contribuzione rilevante, che in casu va dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio
2009.
(cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o
essere esonerata dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione
(cfr. consid. 2.4., 2.5.).
In
concreto non è contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di
contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Infatti
la ricorrente non ha più esercitato un’attività lavorativa dal 2004 (cfr. doc.
1c; consid. 2.7.).
Nel
termine quadro in questione l’insorgente non ha, pertanto, svolto un’attività
dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.
2.9
Il TCA deve,
conseguentemente, verificare se la ricorrente debba essere esonerata dal
periodo di contribuzione.
L’assicurata,
come visto sopra, con decisione del 13 ottobre 1999 è stata posta al beneficio
di una mezza rendita dell’assicurazione invalidità con grado di invalidità del
50% (cfr. consid. 2.7.).
L’Ufficio
AI, in considerazione della propria decisione 20 giugno 2007 di soppressione
della mezza rendita - emessa procedendo a una riconsiderazione ex art. 53 cpv.
2.
LPGA - confermata da questo Tribunale nel settembre 2008 (cfr. consid. 2.7.),
nel novembre 2008 ha sospeso il versamento della mezza rendita (cfr. doc. A1;
1a).
A
prescindere dal fatto che l’erogazione della rendita si è rivelata non corretta,
a causa di un errore di calcolo del grado di invalidità (in realtà l’assicurata
presentava un grado di invalidità inferiore al 40%; cfr. consid. 2.9.), la
ricorrente era comunque abile al lavoro in misura del 50% in attività adeguate
al suo stato di salute (cfr. consid. 2.7.; STCA 32.2007.273 del 24 settembre
2008.
consid. 2.8.) sia al momento dell’assegnazione della rendita che
successivamente.
Di
conseguenza, nel termine quadro per il periodo di contribuzione determinante
(15 gennaio 2007 – 14 gennaio 2009) lo svolgimento a tempo parziale di
un’attività lavorativa soggetta a contribuzione era possibile ed esigibile da
parte dell’assicurata.
In simili
condizioni, in applicazione della giurisprudenza dell’Alta Corte citata al
consid. 2.5. (in particolare del giudizio pubblicato in DLA 1995 N. 29 pag. 164
segg.), secondo cui solo la soppressione o la diminuzione di una rendita intera
dell’assicurazione invalidità permette di giustificare l’assenza totale di
un’attività (a tempo parziale) soggetta a contribuzione e quindi l’esenzione
dal periodo di contribuzione, occorre concludere che la ricorrente non può
appellarsi al motivo di esonero del periodo di contribuzione concernente la
soppressione di una rendita di invalidità.
La Cassa
ha, pertanto, a ragione negato all’assicurata il diritto alle indennità di
disoccupazione.
La
decisione su opposizione del 19 maggio 2009 deve, dunque, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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