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Decisione

38.2009.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 agosto 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI

rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten

und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

Cfr. pure

STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.7. Nella presente evenienza

dalle carte processuali si evince che l’assicurata è stata impiegata a tempo

parziale dal novembre 1991 al giugno 1999 quale ausiliaria di cure presso una

casa anziani (cfr. doc. 108; 100).

Il datore di lavoro ha

disdetto il contratto di lavoro dell’assicurata con effetto dal 30 giugno 1999,

poiché quest’ultima aveva raggiunto i due anni di assenza a causa di malattia

(cfr. doc. 100).

L’Ufficio AI, con

decisione 13 ottobre 1999, ha riconosciuto all’insorgente il diritto a una

mezza rendita (grado di invalidità del 50%) a decorrere dal giugno 1998 di

importo pari a fr. 503.-- al mese (cfr. doc. 103, 32).

Dall’ottobre 1999 al marzo

2004 essa ha svolto alcune attività a tempo parziale (cfr. doc. 1c; 29).

Con decisione del 20

giugno 2007 l’amministrazione - sulla base, segnatamente, del referto di una

perizia reumatologica del novembre 2005 disposta dall’UAI in sede di revisione,

di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del gennaio 2006 e di una valutazione della consulente integrazione

professionale del febbraio 2007 -, procedendo a una riconsiderazione ex art. 53

cpv. 2 LPGA, ha soppresso il diritto alla mezza rendita AI dell’assicurata dal

1° agosto 2007 (cfr. doc. 68, 39; art. 88bis cpv. 2 lett. a OADI).

Il TCA, con sentenza

32.2007.273 del 24 settembre 2008, ha respinto il ricorso interposto

dall’assicurata avverso il provvedimento del 20 giugno 2007.

Dal giudizio di questa

Corte risulta, in particolare, da un lato, che l’insorgente era da ritenere,

come del resto al momento dell’assegnazione della mezza rendita, inabile al

100% nell’attività di ausiliaria di cure ma abile al 50% in un’attività

Considerandi

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

Dall’altro, che in ogni

caso la decisione dell’ottobre 1999 con la quale l’UAI le aveva riconosciuto

una mezza rendita era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA,

avendo erroneamente considerato, quale reddito da valido, il salario che

l’assicurata avrebbe potuto percepire nel 1996 se avesse lavorato al 100%.

Tuttavia, siccome la ricorrente era attiva solo al 50% quale ausiliaria di cure,

il reddito da valido doveva corrispondere al suo stipendio effettivo al 50%.

Tenendo conto di quest’ultimo il grado di invalidità era inferiore al 40%, per

cui l’insorgente non aveva diritto ad alcuna rendita.

L’assicurata, nell’aprile

2009, ha interposto una nuova domanda tendente all’assegnazione di una rendita

AI. L’Ufficio AI, con decisione del 2 giugno 2009, non è entrata nel merito

della richiesta di prestazioni, in quanto con la nuova domanda la ricorrente

non ha credibilmente dimostrato che, dopo l’emissione della precedente

decisione di soppressione della rendita, le circostanze oggettive avessero

subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni (cfr. doc.

A4).

Tale provvedimento è

passato in giudicato incontestato (cfr. doc. I).

L’insorgente,

inoltre, il 15 gennaio 2009 si è iscritta in disoccupazione, dichiarando una

disponibilità lavorativa del 25% (cfr. doc. 120).

La Cassa

ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché la

stessa, oltre a non avere compiuto il periodo di contribuzione di almeno dodici

mesi, non poteva essere esonerata dall’adempimento del medesimo.

A

motivazione della propria decisione l’amministrazione ha addotto che, essendosi

annunciata al collocamento a seguito della soppressione di una mezza rendita di

invalidità, l’insorgente non risultava inabile al lavoro al 100% negli ultimi

due anni (cfr. doc. A2, 22).

L’assicurata

ha contestato quanto deciso dalla Cassa, asserendo in buona sostanza di essersi

iscritta in disoccupazione dopo la soppressione della rendita AI e di cercare assiduamente

un‘occupazione nonostante il suo pessimo stato di salute (cfr. doc. I).

2.8

Questa Corte

ricorda preliminarmente che la ricorrente per beneficiare del diritto alle

prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2007, nel termine quadro per il periodo

di contribuzione rilevante, che in casu va dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio

2009.

(cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o

essere esonerata dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione

(cfr. consid. 2.4., 2.5.).

In

concreto non è contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di

contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Infatti

la ricorrente non ha più esercitato un’attività lavorativa dal 2004 (cfr. doc.

1c; consid. 2.7.).

Nel

termine quadro in questione l’insorgente non ha, pertanto, svolto un’attività

dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.

2.9

Il TCA deve,

conseguentemente, verificare se la ricorrente debba essere esonerata dal

periodo di contribuzione.

L’assicurata,

come visto sopra, con decisione del 13 ottobre 1999 è stata posta al beneficio

di una mezza rendita dell’assicurazione invalidità con grado di invalidità del

50% (cfr. consid. 2.7.).

L’Ufficio

AI, in considerazione della propria decisione 20 giugno 2007 di soppressione

della mezza rendita - emessa procedendo a una riconsiderazione ex art. 53 cpv.

2.

LPGA - confermata da questo Tribunale nel settembre 2008 (cfr. consid. 2.7.),

nel novembre 2008 ha sospeso il versamento della mezza rendita (cfr. doc. A1;

1a).

A

prescindere dal fatto che l’erogazione della rendita si è rivelata non corretta,

a causa di un errore di calcolo del grado di invalidità (in realtà l’assicurata

presentava un grado di invalidità inferiore al 40%; cfr. consid. 2.9.), la

ricorrente era comunque abile al lavoro in misura del 50% in attività adeguate

al suo stato di salute (cfr. consid. 2.7.; STCA 32.2007.273 del 24 settembre

2008.

consid. 2.8.) sia al momento dell’assegnazione della rendita che

successivamente.

Di

conseguenza, nel termine quadro per il periodo di contribuzione determinante

(15 gennaio 2007 – 14 gennaio 2009) lo svolgimento a tempo parziale di

un’attività lavorativa soggetta a contribuzione era possibile ed esigibile da

parte dell’assicurata.

In simili

condizioni, in applicazione della giurisprudenza dell’Alta Corte citata al

consid. 2.5. (in particolare del giudizio pubblicato in DLA 1995 N. 29 pag. 164

segg.), secondo cui solo la soppressione o la diminuzione di una rendita intera

dell’assicurazione invalidità permette di giustificare l’assenza totale di

un’attività (a tempo parziale) soggetta a contribuzione e quindi l’esenzione

dal periodo di contribuzione, occorre concludere che la ricorrente non può

appellarsi al motivo di esonero del periodo di contribuzione concernente la

soppressione di una rendita di invalidità.

La Cassa

ha, pertanto, a ragione negato all’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione.

La

decisione su opposizione del 19 maggio 2009 deve, dunque, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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