38.2009.36
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15 ottobre 2009Italiano35 min
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Numero d'incarto:
38.2009.36
Data decisione, Autorità:
15.10.2009, TCA
Titolo:
Idoneità al collocamento di una docente. Il fatto che un contratto di lavoro abbia durata determinata non significa che l'assicurato non possa, in accordo col DL, terminare anticipatamente l'attività. Obbligo dell'amministrazione di accertare in modo adeguato i fatti rilevanti della fattispecie
ACCERTAMENTO DEI FATTI
GUADAGNO INTERMEDIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 11 cpv. 1 LADI
art. 16 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.36
rs/DC
Lugano
15 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 maggio
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’8 maggio 2009 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 25 marzo 2009 con cui ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento
a fare tempo dall’8 settembre 2008.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento, rilevando, da un lato, che le ore di
insegnamento svolte quale docente di italiano e storia presso l’__________
corrispondevano a un tempo pieno. Dall’altro, che l’assicurata non poteva
inoltrare disdetta del rapporto di impiego relativo all’anno scolastico
2008/2009 (cfr. doc. 5; A23).
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale ha chiesto di poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, di
essersi iscritta in disoccupazione il 7 agosto 2008 con effetto dal mese di
settembre 2008, in quanto è stata esclusa dal corso di abilitazione pedagogica
presso l’__________ __________ di __________. L’insorgente ha, poi, rilevato
che, quale persona seria e ben intenzionata, si è subito impegnata per trovare
un impiego per mezzo di ricerche di lavoro. Al riguardo essa ha precisato che
il suo impegno è dimostrato dal fatto che il 5 settembre 2008 si è recata a un
colloquio di lavoro presso __________ di __________, dove le hanno offerto un
posto di lavoro come docente di italiano e storia a tempo pieno (27 ore alla
settimana a fr. 33.--/h) nella loro scuola media privata, a causa della
repentina e improvvisa partenza della docente precedente che ha lasciato
l’istituto scoperto per un’intera settimana a scuola iniziata.
L'assicurata
ha specificato che durante l’incontro non si è parlato né della durata
dell’incarico, né delle condizioni di disdetta, perché è tipico delle supplenze
essere impiegato ”su bisogno” della sede.
La
ricorrente ha, altresì, indicato di aver accettato senza indugio questa
supplenza, benché la retribuzione non fosse altissima, in applicazione
dell’art. 16 LADI e delle indicazioni fornitele durante la giornata informativa.
Essa ha sottolineato di essere stata spronata, sempre durante la giornata
informativa, a intraprendere qualsiasi attività, anche con salario inferiore al
proprio guadagno assicurato, poiché in tal caso avrebbe avuto diritto alla
perdita di guadagno secondo l’art. 24 LADI.
L’assicurata
ha osservato che qualche settimana dopo il colloquio, durante il quale ha
firmato per la supplenza, ha ricevuto a casa un “Accordo di lavoro”, che però
non prevedeva alcunché circa la disdetta, se non che tale accordo si sarebbe
prolungato per tutto l’anno scolastico 2008-2009.
L’insorgente
ha, inoltre, rilevato che si sono creati grossi dubbi sul punto se fosse
possibile dare disdetta o meno dall’incarico.
In
proposito essa ha indicato che né lei, né la sua consulente URC, né l’ispettore
__________ della Sezione del lavoro hanno potuto determinare se l’impiego fosse
scindibile o meno.
La
ricorrente ha aggiunto che, considerata la lacunosità dell’accordo, è stata
contattata la direzione dell’Istituto la quale il 17 marzo 2009 ha risposto che
il contratto sarebbe terminato nel giugno 2009 con la fine dell’anno
scolastico. Essa ha puntualizzato di essersi quindi presentata personalmente di
fronte alla direzione per chiedere quali fossero i termini di disdetta e che
quest’ultima ha dichiarato per iscritto che avrebbe potuto interrompere il
rapporto di lavoro nel caso in cui avesse trovato un impiego meglio retribuito.
A mente
dell’insorgente in simili condizioni deve essere ritenuta idonea al
collocamento e ricevere normalmente le indennità.
A tale
riguardo essa ha fatto valere una situazione economica difficile e che si era
indebitata per andare a lavorare.
Infine la
medesima ha attirato l’attenzione sulla circostanza che, se non avesse
accettato il lavoro presso __________, avrebbe guadagnato una somma più elevata
senza fare nulla, senza accumulare migliaia di chilometri sull’automobile,
senza stress e stanchezza (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 17 giugno 2009 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è
avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata
si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie con scritto del 27
giugno 2009 (cfr. doc. V).
1.5. L’8 ottobre
2009 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1 e dell’avv. __________ della
Sezione del lavoro, è stata sentita in udienza dal Presidente del TCA la teste __________,
direttrice dell’__________ di __________. Inoltre si è proceduto al
dibattimento.
In
quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
L’avv. __________
ha prodotto della documentazione che è stata acquisita agli atti (cfr. doc.
XIII1).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurata è o no idonea al
collocamento a decorrere dall’8 settembre 2008.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa
M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Va, poi,
ricordato che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è
sufficiente che la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al
20% di un'attività a tempo pieno.
Il TFA,
in merito, ha osservato che:
"
(…)
Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von
teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht
massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang
des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer
Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11,
436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."
(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag.
26)
La nostra
Massima istanza ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a
graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al
collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 maggio 2004
nella causa G., C 287/03; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).
L'Alta
Corte ha poi confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione
dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla
disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le
circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro
che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di
regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di
un'occupazione (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004).
2.3. La nozione
di idoneità al collocamento è notevolmente relativizzata se una nuova attività
a tempo pieno, conformemente alla giurisprudenza, può essere considerata un
guadagno intermedio.
Inoltre l’idoneità al
collocamento non può essere negata già solo per il fatto che un assicurato esercita
un’attività a tempo pieno che gli consente di conseguire un guadagno intermedio
(cfr. DLA 1996/1997 n. 20 pag. 212 consid. 2a; DLA 2002 N. 13 pag. 108).
Tuttavia per decidere in
merito alla questione dell’idoneità al collocamento di un assicurato decisive
sono le prospettive concrete di assunzione avuto riguardo alle occupazioni che
risultano esigibili dallo stesso.
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato
che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
Con
giudizio 8C_114/2009 del 1° luglio 2009 il TF ha poi ribadito che:
" (…)
4.2.2 Im Weiteren ist die Anspruchsvorausstezung
der Vermittlungfähigkeit bei Ausübung einer Zwischenverdiensttätigkeit stark
relativiert. Zwar ist eine versicherte Person verpflichtet, die betreffende
Zwischenverdiensttätigkeit jederzeit zugunsten einer zumutbaren Arbeitsstelle
aufzugeben (BGE 125 V 362 E. 4b S. 366 oben; ARV 2002 Nr. 6 S. 57), eine fehlende zeitliche Verfügbarkeit
zur Teilnahme an einer diesen Verdiensten untergeordneten Massnahme kann jedoch
mit Blick auf Sinn und Zweck der Zwischenverdienstregelung und der
Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG) nicht zur Vermittlungsunfähigkeit
führen (vgl. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in: Ulrich Meyer,
[Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2. Aufl., Basel 2007, S. 2266 Rz. 288 und S. 2303 Rz.
425). Lässt sich der Einsatz in einem Programm zur vorübergehenden Beschäftigung
hinsichtlich der zeitlichen Beanspruchung mit einem ausgeübten
Zwischenverdienst vereinbaren und bleibt eine versicherte Person dennoch
unentschuldigt der zumutbaren Massnahme fern, verbleibt die Sanktionierung
mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 AVIG). Die
vorinstanzliche Bejahung der Vermittlungsfähigkeit ist demnach rechtens.”
2.4. In dottrina, riguardo al
rapporto tra idoneità al collocamento e conseguimento del guadagno intermedio
tramite l’esercizio di un’attività dipendente, B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra
2006, pag. 217-218) rileva che:
"
(…)
La loi
exige que l’assuré soit apte au placement, même s’il exerce une activité prise
en compte à titre de gain intermédiaire. Lorsqu’elles ne mettent pas fin au
chômage, toutes les formes d’activités rémunérées effectuées par un assuré
durant une période de contrôle sont des gains intermédiaires donnant lieu au
versement d’une indemnité compensatoire. Pour admettre qu’une activité
constitue un gain intermédiaire, il importe peu de savoir s’il s’agit d’une
activité à plein temps, à temps partiel, provisoire, précaire ou transitoire.
Il suffit qu’elle ne puisse pas être considérée comme convenable au regard du
critère salarial de l’art.- 16 al. 2 let. I LACI.
Quoi qu’il
en soit, exercer une activité comptant comme gain intermédiaire n’est pas un
but en soi. En effet, dès lors que le gain intermédiaire ne met pas fin au
chômage, il convient de ne pas le prolonger indéfiniment. Cela signifie en
particulier qu’un assuré réalisant un gain intermédiaire doit demeurer apte au
placement. Plus précisément, seul un assuré apte au placement peut voir
l’activité qu’il exerce être prise en compte à titre de gain intermédiaire.
Il ne
faut pas oublier à cet égard que l’aptitude au placement est une condition du
droit à l’indemnité de chômage et que les règles relatives au gain
intermédiaire, en tant qu’elles ne relèvent que de la technique d’indemnisation,
ne peuvent être mises en œuvre que si les conditions du droit à l’indemnité de
chômage sont remplies. Cela étant, la condition de l’aptitude au placement lors
d’un gain intermédiaire devra être remplie de façon relative. Il ne
faudrait pas, en effet, qu’un assuré qui accepte un gain intermédiaire soit
pénalisé par rapport à un assuré qui n’est pas actif sur le plan professionnel.
Pour être apte au placement, l’assuré devra avoir l’intention de mettre fin à
son activité en gain intermédiaire dans un délai raisonnable, dès que l’opportunité
d’accepter un travail convenable se présentera. Ces principes appellent
plusieurs précisions quant à la notion d’activité provisoire (v. paragraphe
suivant) et quant à leur transposition lorsque le gain intermédiaire est issu
d’une activité indépendante (ch. 3.9.8.3.2.).
Caractère
relativement provisoire du gain intermédiaire. - Le
gain intermédiaire doit pouvoir être interrompu relativement rapidement, afin
de permettre à l’assuré de prendre un emploi convenable qui s’offrirait à lui,
dans le but de mettre fin à son chômage. Si cela n’est pas possible, en raison
d’un engagement trop important dans une activité, l’assuré sera réputé inapte
au placement. Le délai de réaction raisonnable nécessaire à la cessation d’une
activité salariée est généralement de quelques jours (emploi temporaire) à plus
ou moins deux mois (délai de congé ordinaire de l’art. 335c CO pour un contrat
de quelques mois). C’est par conséquent dans ce délai qu’un assuré doit être en
mesure d’interrompre une activité en gain intermédiaire pour être encore réputé
apte au placement.
Reste à
savoir si l’acceptation d’une activité non convenable d’une durée déterminée
relativement longue (une année par exemple) peut être prise en considération à
titre de gain intermédiaire. Pour que tel soit le cas, il convient de le
répéter, il faut que l’assuré demeure apte au placement durant l’exercice de
l’activité en question. Une activité de durée déterminée de plus de deux à
trois mois prive en fait l’assuré, pendant la période considérée, de la possibilité
d’accepter un emploi convenable mettant fin au chômage. Dès lors, il devrait en
principe être réputé inapte au placement s’il accepte une telle activité.
Toutefois,
dans la perspective de diminuer le dommage à l’assurance, il vaut parfois mieux
être assuré de pouvoir travailler plusieurs mois, sous le régime du gain
intermédiaire, même sans sortir du chômage, que de ne pas accepter un tel
emploi afin de compter sur la prise hypothétique d’emploi convenable. Du reste,
l’art. 16 al. 2, let. I LACI déclare convenable (sous l’angle salarial) un
emploi qui peut être pris en considération à titre de gain intermédiaire, tant
que le droit aux indemnités compensatoires est donné. En déclarant un chômeur
inapte au placement en raison du fait qu’il accepte un travail de durée
déterminée relativement logue ne mettant pas fin au chômage, on le pénaliserait
alors qu’il s’est conformé à son obligation de diminuer le dommage à
l’assurance. Cette situation paradoxale doit conduire à examiner la condition
de l’aptitude au placement avec souplesse tant qu’existe un droit à la
compensation de la perte de gain au sens de l’art, 24 al. 4 LACI (durée fixée a
12 mois en règle générale e à 24 mois pour les assurés ayant des obligations
d’entretien envers des enfants ou ayant plus de 45 ans). Ainsi, lorsque le
contrat de durée déterminée a été conclu pour plus de 12 mois, respectivement
plus de 24 mois, il conviendra en principe de nier l’aptitude au placement si
la prise d’un emploi complémentaire n’est guère possible.
(…)”
2.5. Dalla Circolare relativa
all'indennità di disoccupazione (Circolare ID), emanata dalla SECO nel gennaio
2007, cfr. marg. B234 emerge d’altronde che:
" Anche
l’assicurato che esercita un’attività lucrativa dipendente o indipendente a
titolo di guadagno intermedio deve essere in linea di massima idoneo al
collocamento. Egli deve essere disposto e in grado di porre fine alla
disoccupazione, ossia interrompere quanto prima - nel rispetto dei termini
legali di disdetta o entro tempi ragionevoli per porre fine alla sua attività
indipendente – ogni attività esercitata a titolo di guadagno intermedio se può
essere collocato o se gli viene assegnata un’occupazione adeguata. L’idoneità
al collocamento non può essere negata adducendo il motivo ce l’assicurato non può
interrompere l’attività a titolo di guadagno intermedio prima di un determinato
tempo.”
Inoltre la Prassi ML/AD
2000/1 concernente la condizione dell’idoneità al collocamento nel guadagno
intermedio emessa dalla SECO enuncia che:
" (…)
La legge esige che l’assicurato sia idoneo
al collocamento anche se esercita un’attività per la quale percepisce un
guadagno intermedio. Tuttavia, il tribunale federale delle assicurazioni ha
relativizzato questa condizione dell’idoneità al collocamento durante il guadagno
intermedio, dando in sostanza le spiegazioni seguenti.
Tutte le forme di attività esercitate
durante la disoccupazione rientrano, per legge, nella nozione di guadagno
intermedio. Per classificare un’attività sotto il guadagno intermedio, non
occorre sapere se si tratta di un’attività a tempo pieno o a tempo parziale e
se essa ha carattere provvisorio, precario o transitorio.
Se ogni attività a tempo pieno o a tempo
parziale viene considerata per legge guadagno intermedio e nel contempo viene
però negato il diritto alle prestazioni per mancanza di idoneità al
collocamento in quanto l’assicurato è troppo preso dalla propria attività, ci
troviamo in presenza di una contraddizione insolubile.
Per questo motivo si parlerà, in materia di
guadagno intermedio, di idoneità al collocamento “relativa”: l’assicurato deve
poter interrompere il suo guadagno intermedio il più rapidamente possibile
(ovviamente rispettando il termine di disdetta o un termine di reazione
ragionevole in caso di attività indipendente) in favore di un’attività
salariata ritenuta adeguata o se una tale attività gli viene assegnata.
Il termine di reazione ragionevole necessario
alla cessazione di un’attività indipendente viene stabilito in funzione delle
circostanze del singolo caso. Di regola, un’attività lucrativa dipendente può
cessare entro un termine di due mesi circa se ci si basa sul termine di
disdetta ordinario previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 335c). in
rispetto del principio di uguaglianza di trattamento, il termine di reazione
massimo ragionevole in caso di attività lucrativa indipendente deve pertanto
avvicinarsi ai due mesi.
Per quanto concerne l’idoneità al
collocamento degli insegnanti la cui attività può essere disdetta soltanto per
determinati termini ( p.es. per la fine di un trimestre, di un semestre o
addirittura dell’anno scolastico), occorre approvare l’idoneità al collocamento
(oggettiva) se l’orario dell’insegnante, attestato dalla direzione della
scuola, gli consente nel contempo di essere completamente disponibile sul
mercato del lavoro per almeno due giorni lavorativi o quattro mezze giornate
lavorative alla settimana.”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in
cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali
applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c,
pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86
consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Nell’evenienza concreta, come
già rilevato nei fatti, la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 l’idoneità al
collocamento a far tempo dall’8 settembre 2008, poiché, da una
parte, le ore di insegnamento svolte, a partire da tale data, quale docente di
italiano e storia presso l’__________ - 27 ore alla settimana - corrispondevano
a un tempo pieno. Dall’altra, l’assicurata non poteva inoltrare disdetta del
rapporto di impiego relativo all’anno scolastico 2008/2009 (cfr. doc. 5; A23;
consid. 1.1.).
L’insorgente ha contestato
tale decisione, asserendo, principalmente, che l’attività di insegnante presso
l’__________ __________ - trovata con gli sforzi effettuati senza indugio a
partire dal momento in cui ha saputo di non essere stata ammessa all’__________
-, nonostante durasse fino al mese di giugno 2009, avrebbe potuto essere
interrotta qualora avesse reperito un impiego con condizioni salariali migliori
(cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.7. Dalle carte processuali
emerge, in particolare, che la ricorrente, dopo aver conseguito nel 2006 la
laurea in letteratura italiana, filologia romanza e storia medievale, generale
e svizzera all’Università di __________ e aver svolto un soggiorno linguistico
in __________ (cfr. doc. 21), si è iscritta in disoccupazione nel gennaio 2007
(cfr. doc. 23; 10).
Da marzo a giugno 2007
essa ha insegnato italiano presso le Scuole medie di __________ (cfr. doc. 10).
In seguito, dal 1°
settembre 2007 al 31 agosto 2008, l’insorgente ha ricevuto un incarico, quale
insegnante di italiano, presso la Scuola __________ per complessive 12 ore settimanali,
corrispondenti a un lavoro a metà tempo (cfr. doc. 10; XIII).
Durante
il lasso di tempo appena menzionato l’assicurata non ha controllato la
disoccupazione (cfr. doc. XIII).
A seguito della mancata
ammissione all’__________ a causa dell’elevato numero di domande, il 7 agosto
2008 l’insorgente si è nuovamente annunciata al collocamento con effetto dal 1°
settembre 2008. Essa ha indicato di ricercare un impiego al 100% come docente
di scuola superiore, docente di scuola media e docente di scuola professionale (cfr.
doc. 23, 20, 14).
Dall’8 settembre 2008 la
stessa ha trovato un’occupazione presso l’__________ di __________ (cfr. doc.
14).
Dall’”Accordo di lavoro
per l’anno scolastico 2008/09” concluso tra la scuola e RI 1 si evince che si
trattava di un incarico d’insegnamento delle materie di italiano e storia per
27 ore alla settimana con una retribuzione lorda di fr. 33.-- all’ora indennità
di vacanza compresa (cfr. doc. 12; A21).
Dal verbale del colloquio
di consulenza del 16 gennaio 2009, sottoscritto dalla ricorrente, risulta che
la medesima ha confermato di non poter inoltrare disdetta alla Scuola di __________
(cfr. doc. 14).
Il 13 febbraio 2009
l’assicurata è stata sentita dalla Sezione del lavoro in merito alla
comunicazione dell’URC di __________ afferente alla verifica della sua idoneità
al collocamento.
Dal relativo verbale
emerge, segnatamente, quanto segue:
" (…)
E’ disposta a cercare e accettare senza
indugio un’occupazione adeguata sia essa a tempo pieno o a tempo parziale?
Sì, sia nelle professioni d’insegnante,
giornalismo, ma anche nella vendita se necessario. Al momento sto valutando la
possibilità di candidarmi anche in altri Cantoni della Svizzera francese.
Indichi precisamente il grado di occupazione
(percentuale del tempo di lavoro) della sua disponibilità al collocamento.
Personalmente sono disponibile al 100%.
E’ disposta ad accettare e partecipare a
dei provvedimenti di formazione o di occupazione inerenti al mercato del lavoro
quali ad esempio corsi o programmi occupazionali temporanei?
Sì, se non avessi nessuna attività
lavorativa. (…)” (Doc. 10)
L’amministrazione, il 17
febbraio 2009, ha poi chiesto per iscritto all’assicurata di trasmettere, in
primo luogo, un’attestazione della Direzione dell’__________ indicante, in
rapporto al suo orario di insegnante, in quali giorni e orari lavorativi
settimanali le sarebbe stato consentito essere disponibile sul mercato del
lavoro. In secondo luogo, un’attestazione sempre della Scuola con la specificazione
dei termini di disdetta dell’incarico di insegnamento (cfr. doc. 9).
Un sollecito relativo allo
scritto del 17 febbraio 2009 è stato inviato alla ricorrente il 16 marzo 2009
(cfr. doc. 7).
Il 17 marzo 2009 __________,
responsabile di sede dell’__________, ha dichiarato che:
" in
riferimento al vostro scritto comunichiamo che la docente RI 1 RI 1 è occupata presso di noi nei seguenti giorni:
lunedì tutto il giorno (8.10-11.40 /
13.20-17.30)
martedì tutto il giorno (8.10-11.40 /
13.20-16.45)
giovedì tutto il giorno (8.10-11.40 /
13.20-16.45)
venerdì la mattina (8.10-11.40).
Il contratto di lavoro terminerà a giugno
con la chiusura dell’anno scolastico.
(…)” (Doc. 6)
La responsabile di sede
dell’__________, inoltre, il 5 giugno 2009, ha certificato che l’assicurata avrebbe potuto interrompere il rapporto di lavoro con la loro scuola nel caso in cui
le fosse stato offerto un posto di lavoro con uno stipendio superiore a quanto
percepito presso di loro (cfr. doc. A20).
L’8 ottobre 2009 __________
è stata sentita, quale teste, dal Presidente del TCA. In tale occasione è stato
allestito un verbale del seguente tenore:
" (…)
Durante l'anno scolastico 2008/09 a partire da
metà settembre avevamo uno scoperto per le ore di insegnamento di italiano e
storia per la scuola media in quanto la docente dell'anno precedente ha
lasciato definitivamente per gravidanza. Attraverso il "File
Supplenze" del Cantone abbiamo trovato il nominativo della signora RI 1,
che aveva tutti i titoli validi a parte quello dell'abilitazione per
l'insegnamento nella scuola media. Visto che non vi erano a disposizione
docenti con questa abilitazione, il Cantone ha accettato la nostra scelta.
Essendo un istituto privato, abbiamo un incarico
annuale e non una nomina come nella scuola pubblica.
L'assicurata ha portato a termine l'anno
scolastico in quanto non ha ricevuto nessun’altra proposta.
Lavorava circa 31 ore alla settimana.
Rispondendo al presidente del TCA che fa
riferimento al numero di 24 ore corrispondente al tempo pieno per docenti nella
scuola media pubblica, la teste sottolinea che la scuola è di diritto privato e
che su questo punto non è vincolata all'orario massimo appena indicato.
L'assicurata non lavora più presso di noi perché
è stata iscritta all'__________ __________ per l'abilitazione.
Il presidente del TCA chiede alla teste se
l'assicurata poteva abbandonare il posto di lavoro durante l'anno scolastico.
La teste risponde di sì, certamente, capita spesso.
Si tratta soprattutto del caso di docenti che durante
l'anno scolastico vengono chiamati ad insegnare nella scuola media superiore o
in quella professionale, dove il salario è più alto e noi li lasciamo andare
senza alcuna forma di penalità. Il termine di disdetta in questi casi è
flessibile, ci accordiamo nel senso che rimane il "vecchio" docente
fino quando troviamo il o la sostituta.
La rappresentante della Sezione del lavoro chiede
alla teste se ricorda la dichiarazione da lei fatta all'inizio del 2009 (doc.
6). Al riguardo il presidente del TCA chiede all'avv. __________ di leggere la
domanda che era stata posta alla teste. La rappresentante della Sezione del
lavoro precisa che si tratta del doc. 7 (sollecito) e 9, cioè una domanda posta
all'assicurata.
La teste precisa di avere risposto il 17 marzo
2009 dopo avere avuto un colloquio telefonico con il signor __________, il
quale le aveva spiegato che dovevano figurare i giorni precisi nei quali
l'assicurata prestava la sua attività lavorativa.
L'avv. __________ legge la frase contenuta nello
scritto del 17 marzo 2009 del seguente tenore: "il contratto di lavoro
terminerà a giugno con la chiusura dell'anno scolastico" e chiede alla
teste per quale motivo non figurava l'indicazione fornita questa mattina e già
in un altro scritto precedente secondo cui l'impiego avrebbe potuto essere
abbandonato in caso di reperimento di un lavoro meglio retribuito.
La teste risponde che questa domanda non le è
stata posta. Le è stato semplicemente chiesto quando sarebbe concluso il
contratto di lavoro e visto che il contratto viene stipulato annualmente la
risposta è stata quella che figura nello scritto del 17 marzo 2009.
Al riguardo l'avv. __________ sottolinea che la
domanda posta all'assicurata era estremamente precisa e che di fatto, malgrado
questo accertamento, non si è arrivati a chiarire la questione.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________
di indicare qual è il punto preciso del verbale del 13 febbraio 2009 al quale
si riferisce la Sezione del lavoro negli scritti del 16 marzo e 17 febbraio
2009. La rappr. della Sezione del lavoro risponde che si tratta dell'ultima
frase di pag. 3 "preciso che nei termini dell'accordo di lavoro non
indicato le condizioni per disdire l'incarico occupazionale".
L'avv. __________ chiede di mettere a verbale che
la teste ha confermato oggi di avere effettivamente visto la lettera inviata
all'assicurata.
La teste al riguardo precisa di non essere stata
presente all'audizione del 13 febbraio 2009.” (doc. XIII)
2.8. Questa Corte, chiamata ora a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva preliminarmente che la
questione afferente alla mancanza di sufficiente tempo a disposizione per
esercitare un’altra attività lavorativa durante l’incarico di insegnamento
presso l’__________ risulta incontestata.
In effetti l’assicurata
medesima ha dichiarato di aver lavorato per l’__________ in misura maggiore del
100% (cfr. doc. 4; I).
Controversa è, invece, la
questione riguardante la possibilità o meno per l’insorgente di porre fine al
proprio impiego presso l’__________ nel caso in cui avesse trovato un’altra
occupazione meglio retribuita.
A tale proposito giova,
dapprima, ribadire che l’Alta Corte, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno
2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha evidenziato
che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, deve chiarire
Fatti
i fatti determinati prima di rendere la sua decisione e non può rinviare questo
compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d’istruzione
complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con
l’opposizione.
Occorre distinguere
l’accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito.
L’audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere
sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), non è necessaria nella procedura
d’istruzione che precede l’emanazione di decisioni impugnabili mediante
opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva
(cfr. art. 42 LPGA)
In concreto la problematica
concernente la possibilità per la ricorrente di essere liberata dall’incarico
di insegnamento delle materie di italiano e storia presso l’__________ di __________
ha dovuto sin da subito essere ulteriormente approfondita.
Infatti è vero, che l’accordo
concluso tra l’assicurata e la scuola citata si riferiva all’anno scolastico
2008/2009 (cfr. doc. A21; 12).
Inoltre l’assicurata,
durante il colloquio di consulenza del gennaio 2009, ha indicato di non potere
inoltrare disdetta (cfr. doc. 14).
Al riguardo occorre
rilevare che ai sensi dell’art. 334 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata
determinata cessa senza disdetta. Il cpv. 2 prevede poi che se continua
tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata
indeterminata.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che il fatto che l’accordo concluso tra RI 1 e l’__________ risultasse
di durata determinata, non significava ancora che l’insorgente non potesse, con
l’accordo della Scuola, partire anticipatamente.
La Sezione del lavoro ha
effettivamente effettuato ulteriori indagini.
Essa, però, invece di
limitarsi, nel febbraio 2009, a chiedere all’insorgente di produrre
un’attestazione dell’__________ circa i termini di disdetta (cfr. doc. 9, 7),
avrebbe dovuto interpellare direttamente la direttrice della Scuola al
fine di accertare in modo adeguato i fatti rilevanti della fattispecie ai sensi
dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, e meglio se, a prescindere dai termini di disdetta,
l’assicurata poteva oppure no terminare prima del mese di giugno 2009 il
proprio incarico presso di loro qualora avesse trovato un impiego meglio
retribuito.
Un accertamento diretto
presso il datore di lavoro di un assicurato permette, del resto, di appurare in
maniera più sicura e meno esposta a errate interpretazioni dei quesiti posti, i
fatti determinanti per una particolare fattispecie.
In casu, poi, raffrontando
la risposta del 17 marzo 2009 fornita per iscritto dalla direttrice, __________,
secondo cui il lavoro dell’assicurata sarebbe terminato a giugno 2009 (cfr.
doc. 6) al tenore dell’opposizione inoltrata dall’assicurata il 24 marzo 2009 (cfr.
doc. 4: “…il contratto di lavoro parla di “accordo per l’anno scolastico
2008/2009” che consiste in un lavoro ad ore, che non dà alcuna informazione in
primo luogo riguardo alla durata (…) e in secondo luogo non dà nessuna
informazione riguardo a eventuali termini di disdetta, che a quanto pare,
stando a quello che la scuola vi ha fatto sapere sono annuali, quindi
terminerebbero con la fine dell’anno scolastico 2008/2009. (…) a questo punto
Considerandi
io ho discusso con la direzione della scuola, chiedendo se qualora avessi
trovato un posto di lavoro più remunerato non avessi avuto la possibilità di
scindere tale contratto. La direzione ha affermato che in una situazione simile
il nostro rapporto verrebbe a cadere. Quindi questo significa che se io dovessi
trovare un altro lavoro potrei liberamente lasciare l’__________. In tal senso
la scuola sarebbe disposta a mettere per iscritto tale affermazione.”), l’audizione
personale di __________ si imponeva a più forte ragione, perlomeno durante la
procedura di opposizione.
In quell'occasione
l'amministrazione avrebbe dovuto chiarire, ponendo alla direttrice dell'__________
delle domande puntuali e precise, se l’assicurata, nonostante l’assunzione di
un incarico di durata determinata - da settembre 2008 a giugno 2009 - aveva la possibilità o meno di lasciare il proprio posto di lavoro presso l’__________
prima del giugno 2009, nel caso in cui ne avesse reperito uno finanziariamente più
favorevole.
Questi aspetti sono stati
chiariti dal TCA.
2.9
Nel merito della vertenza,
comunque, sulla base di quanto dichiarato per iscritto dalla responsabile di
sede dell’__________ __________ il 5 giugno 2009, ossia che l’assicurata
avrebbe potuto interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui le fosse
stato offerto un posto di lavoro con uno stipendio superiore a quanto percepito
presso la loro Scuola (cfr. doc. A20), affermazioni confermate e precisate in
sede di udienza davanti al Presidente del TCA l’8 ottobre 2009, questo
Tribunale ritiene che la ricorrente fosse disponibile a cercare e accettare
un’occupazione adeguata nel lasso di tempo a decorrere dall’8 settembre 2008.
L’assicurata, infatti,
come specificato da __________, avrebbe potuto abbandonare il posto di lavoro
presso l’__________ __________ durante l’anno scolastico.
La direttrice, in
proposito, ha puntualizzato che ciò capita spesso e che si tratta soprattutto del caso di docenti che durante l'anno scolastico
vengono chiamati ad insegnare nella scuola media superiore o in quella
professionale, dove il salario è più alto. La stessa ha pure aggiunto che la
Scuola lascia partire questi insegnanti senza alcuna forma di penalità e che in
tali casi il termine di disdetta è flessibile, e meglio si accordano nel senso
che rimane il "vecchio" docente fino a quando la Scuola trova il o la
sostituta (cfr. doc. XIII).
L’insorgente
aveva peraltro manifestato la propria disponibilità a cercare e accettare
un’occupazione adeguata anche in settori differenti da quello dell’insegnamento
già durante la sua audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 13 febbraio
2009.
(cfr. doc. 10).
La nuova documentazione
prodotta in occasione dell’udienza davanti al Presidente del TCA dell’8 ottobre
2009, e più precisamente la candidatura inoltrata dall’assicurata all’__________
__________ a __________ in risposta a un concorso pubblicato sul sito internet
della __________ relativo a un posto di responsabile della __________ __________
(cfr. doc. XIII1), non è atta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione
del lavoro (cfr. doc. XIII), a sovvertire la conclusione appena esposta sopra.
Questa ricerca di lavoro è
stata effettuata il 27 aprile 2009 in risposta a un concorso pubblicato il 23
aprile 2009 (cfr. doc. XIII1).
Ritenuti i tempi di
selezione dei candidati, richiedenti perlomeno qualche settimana, l’occupazione
in questione non avrebbe avuto inizio, verosimilmente, prima del mese di giugno
2009.
Il fatto che la ricorrente
abbia indicato che avrebbe potuto essere completamente libera da vincoli
professionali a partire dalla metà di giugno 2009 (cfr. doc. XIII1) non dimostra,
dunque, l’assenza di disponibilità ad assumere un nuovo impiego.
Si comprende, al contrario,
piuttosto lo scrupolo etico professionale dell’insorgente la quale, al riguardo,
ha dichiarato “…che mancava pochissimo alla conclusione dell’anno scolastico
e che aveva degli esami da portare a termine e non voleva abbandonare”
(cfr. doc. XIII).
In esito a tutto quanto
precede e tenuto conto della nozione di idoneità al collocamento relativizzata
per gli assicurati che esercitano un’attività a tempo pieno ritenuta quale
guadagno intermedio (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.), secondo questo Tribunale RI
1.
deve dunque essere considerata idonea al collocamento dall’8 settembre 2008.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione dell’8 maggio 2009 della Sezione del lavoro è
annullata.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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