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Decisione

38.2009.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti determinati prima di rendere la sua decisione e non può rinviare questo

compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d’istruzione

complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con

l’opposizione.

Occorre distinguere

l’accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito.

L’audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere

sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), non è necessaria nella procedura

d’istruzione che precede l’emanazione di decisioni impugnabili mediante

opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva

(cfr. art. 42 LPGA)

In concreto la problematica

concernente la possibilità per la ricorrente di essere liberata dall’incarico

di insegnamento delle materie di italiano e storia presso l’__________ di __________

ha dovuto sin da subito essere ulteriormente approfondita.

Infatti è vero, che l’accordo

concluso tra l’assicurata e la scuola citata si riferiva all’anno scolastico

2008/2009 (cfr. doc. A21; 12).

Inoltre l’assicurata,

durante il colloquio di consulenza del gennaio 2009, ha indicato di non potere

inoltrare disdetta (cfr. doc. 14).

Al riguardo occorre

rilevare che ai sensi dell’art. 334 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata

determinata cessa senza disdetta. Il cpv. 2 prevede poi che se continua

tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata

indeterminata.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che il fatto che l’accordo concluso tra RI 1 e l’__________ risultasse

di durata determinata, non significava ancora che l’insorgente non potesse, con

l’accordo della Scuola, partire anticipatamente.

La Sezione del lavoro ha

effettivamente effettuato ulteriori indagini.

Essa, però, invece di

limitarsi, nel febbraio 2009, a chiedere all’insorgente di produrre

un’attestazione dell’__________ circa i termini di disdetta (cfr. doc. 9, 7),

avrebbe dovuto interpellare direttamente la direttrice della Scuola al

fine di accertare in modo adeguato i fatti rilevanti della fattispecie ai sensi

dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, e meglio se, a prescindere dai termini di disdetta,

l’assicurata poteva oppure no terminare prima del mese di giugno 2009 il

proprio incarico presso di loro qualora avesse trovato un impiego meglio

retribuito.

Un accertamento diretto

presso il datore di lavoro di un assicurato permette, del resto, di appurare in

maniera più sicura e meno esposta a errate interpretazioni dei quesiti posti, i

fatti determinanti per una particolare fattispecie.

In casu, poi, raffrontando

la risposta del 17 marzo 2009 fornita per iscritto dalla direttrice, __________,

secondo cui il lavoro dell’assicurata sarebbe terminato a giugno 2009 (cfr.

doc. 6) al tenore dell’opposizione inoltrata dall’assicurata il 24 marzo 2009 (cfr.

doc. 4: “…il contratto di lavoro parla di “accordo per l’anno scolastico

2008/2009” che consiste in un lavoro ad ore, che non dà alcuna informazione in

primo luogo riguardo alla durata (…) e in secondo luogo non dà nessuna

informazione riguardo a eventuali termini di disdetta, che a quanto pare,

stando a quello che la scuola vi ha fatto sapere sono annuali, quindi

terminerebbero con la fine dell’anno scolastico 2008/2009. (…) a questo punto

Considerandi

io ho discusso con la direzione della scuola, chiedendo se qualora avessi

trovato un posto di lavoro più remunerato non avessi avuto la possibilità di

scindere tale contratto. La direzione ha affermato che in una situazione simile

il nostro rapporto verrebbe a cadere. Quindi questo significa che se io dovessi

trovare un altro lavoro potrei liberamente lasciare l’__________. In tal senso

la scuola sarebbe disposta a mettere per iscritto tale affermazione.”), l’audizione

personale di __________ si imponeva a più forte ragione, perlomeno durante la

procedura di opposizione.

In quell'occasione

l'amministrazione avrebbe dovuto chiarire, ponendo alla direttrice dell'__________

delle domande puntuali e precise, se l’assicurata, nonostante l’assunzione di

un incarico di durata determinata - da settembre 2008 a giugno 2009 - aveva la possibilità o meno di lasciare il proprio posto di lavoro presso l’__________

prima del giugno 2009, nel caso in cui ne avesse reperito uno finanziariamente più

favorevole.

Questi aspetti sono stati

chiariti dal TCA.

2.9

Nel merito della vertenza,

comunque, sulla base di quanto dichiarato per iscritto dalla responsabile di

sede dell’__________ __________ il 5 giugno 2009, ossia che l’assicurata

avrebbe potuto interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui le fosse

stato offerto un posto di lavoro con uno stipendio superiore a quanto percepito

presso la loro Scuola (cfr. doc. A20), affermazioni confermate e precisate in

sede di udienza davanti al Presidente del TCA l’8 ottobre 2009, questo

Tribunale ritiene che la ricorrente fosse disponibile a cercare e accettare

un’occupazione adeguata nel lasso di tempo a decorrere dall’8 settembre 2008.

L’assicurata, infatti,

come specificato da __________, avrebbe potuto abbandonare il posto di lavoro

presso l’__________ __________ durante l’anno scolastico.

La direttrice, in

proposito, ha puntualizzato che ciò capita spesso e che si tratta soprattutto del caso di docenti che durante l'anno scolastico

vengono chiamati ad insegnare nella scuola media superiore o in quella

professionale, dove il salario è più alto. La stessa ha pure aggiunto che la

Scuola lascia partire questi insegnanti senza alcuna forma di penalità e che in

tali casi il termine di disdetta è flessibile, e meglio si accordano nel senso

che rimane il "vecchio" docente fino a quando la Scuola trova il o la

sostituta (cfr. doc. XIII).

L’insorgente

aveva peraltro manifestato la propria disponibilità a cercare e accettare

un’occupazione adeguata anche in settori differenti da quello dell’insegnamento

già durante la sua audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 13 febbraio

2009.

(cfr. doc. 10).

La nuova documentazione

prodotta in occasione dell’udienza davanti al Presidente del TCA dell’8 ottobre

2009, e più precisamente la candidatura inoltrata dall’assicurata all’__________

__________ a __________ in risposta a un concorso pubblicato sul sito internet

della __________ relativo a un posto di responsabile della __________ __________

(cfr. doc. XIII1), non è atta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione

del lavoro (cfr. doc. XIII), a sovvertire la conclusione appena esposta sopra.

Questa ricerca di lavoro è

stata effettuata il 27 aprile 2009 in risposta a un concorso pubblicato il 23

aprile 2009 (cfr. doc. XIII1).

Ritenuti i tempi di

selezione dei candidati, richiedenti perlomeno qualche settimana, l’occupazione

in questione non avrebbe avuto inizio, verosimilmente, prima del mese di giugno

2009.

Il fatto che la ricorrente

abbia indicato che avrebbe potuto essere completamente libera da vincoli

professionali a partire dalla metà di giugno 2009 (cfr. doc. XIII1) non dimostra,

dunque, l’assenza di disponibilità ad assumere un nuovo impiego.

Si comprende, al contrario,

piuttosto lo scrupolo etico professionale dell’insorgente la quale, al riguardo,

ha dichiarato “…che mancava pochissimo alla conclusione dell’anno scolastico

e che aveva degli esami da portare a termine e non voleva abbandonare”

(cfr. doc. XIII).

In esito a tutto quanto

precede e tenuto conto della nozione di idoneità al collocamento relativizzata

per gli assicurati che esercitano un’attività a tempo pieno ritenuta quale

guadagno intermedio (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.), secondo questo Tribunale RI

1.

deve dunque essere considerata idonea al collocamento dall’8 settembre 2008.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione dell’8 maggio 2009 della Sezione del lavoro è

annullata.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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