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Decisione

38.2009.37

Attesa di 7 mesi tra termine del rapporto di lavoro e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno. La circostanza che il mancato versamento del salario sia dovuto al non paga

11 gennaio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti intendono inoltre precisare quanto

segue in merito alle altre allegazioni contenute nello scritto del signor __________.

Si contesta che nel caso in esame si possa

parlare di compensazione delle pretese; in effetti si osserva come lo scritto

del 14 febbraio 2008 è antecedente alla fattura del 29.02.2008 inviata dalla __________

ai signori __________ e relativa alle prestazioni per opere da capomastro

inerenti l'edificazione dell'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD di __________.

(...)" (Doc. XVII)

1.10. Il 20

novembre 2009 il rappresentante degli assicurati ha inviato al TCA una lettera

nella quale rileva quanto segue:

"

(...)

L'accordo di cui si fa riferimento nello scritto

dell'avv. __________ riguarda la transazione raggiunta a livello giudiziario

tra i signori __________ ed il signor __________. A tal proposito, allego alla

presente copia del decreto di stralcio.

Mi preme altresì sottolineare come nell'importo

pattuito non veniva contemplata la richiesta formulata dal signor RI 2 e dal

fratello alle competenti autorità cantonali per la corresponsione

dell'indennità di insolvenza a seguito del fallimento della ditta __________. A

tal proposito allegato copia dello scritto inviato in data 15 luglio 2009

all'avv. __________." (Doc. XIX)

1.11. Al riguardo

la Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:

"

Abbiamo preso atto dello scambio di

corrispondenza avvenuto tra il vostro lodevole TCA e il sindacato __________

dove si rileva che al termine della vertenza gli assicurati hanno effettuato il

versamento di fr. 20'000.00 a tacitazione delle pretese del datore di lavoro.

Vi comunichiamo che la nostra Cassa si riconferma

integralmente nella risposta di causa." (Doc. XX)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

__________ 2.2. Secondo

l'art. 51 cpv. 1 LADI:

"

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso.

Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA,

in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo

di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima

volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di

lavoro.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro li lui.

In una sentenza

8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto

che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner

sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation

der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens

aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem

Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen

auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,

dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des

ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das

von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.

Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines

eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen

Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob

weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind

oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden

Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche

vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom

3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate

untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und

von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende

Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte

Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62

[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).

(...)"

In una

sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una

decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,

rilevando:

"

4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in

questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,

dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,

per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre

quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,

se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i

provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore

di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre

2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo

avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è

tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse

dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente

essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio

da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi,

trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa

domanda del 15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla

valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente

trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi

concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con

l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55

cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento

ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di

fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati

tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza

lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma

dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

obbligazioni."

Anche in

una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha

ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI

e si è così espresso:

"

4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem

vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht

verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines

Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers

unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau

hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der

Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn

letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er

sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft Unia vertreten

lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin

dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch

offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine

Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,

eingeleitet worden.

4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf

Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert

wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine

Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er

keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der

höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer

unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht

gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner

Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt

keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der

kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. La

Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,

consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,

consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una

direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di

averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa,

in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano

da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce

pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.5

Nella presente fattispecie la

Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto a beneficiare dell'indennità per

insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno ai

sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Dagli atti dell'incarto

risulta che RI 2, di professione capo muratore, è stato alle dipendenze

dell'impresa di costruzione __________ dal 3 settembre al 6 dicembre 2007.

Il 28 novembre 2007 egli è

stato licenziato per il 6 dicembre 2007, "per riorganizzazione

dell'impresa in quanto l'impresa non ha avuto commissioni firmate in questi

mesi" (cfr. Doc. 2 e Doc. 21, inc. 38.2009.38).

Il fratello RI 1 è stato

invece attivo presso la stessa ditta come manovale nello stesso periodo ed è

stato pure licenziato il 28 novembre 2007 per il 6 dicembre 2007 con lo stesso

motivo (cfr. Doc. 2 e Doc. 8, inc. 38.2009.37).

I due fratelli __________

hanno lavorato per la __________ dedicandosi alla costruzione della casa di

proprietà di RI 2 e della moglie di quest'ultimo __________.

Il datore di lavoro non ha

versato integralmente gli stipendi dei due dipendenti.

Il 3 dicembre 2007 la

ditta __________ ha inviato uno scritto raccomandato a __________ e RI 2,

informandoli del fatto che "gli importi riguardanti lo stipendio di

novembre 2007 e l'importo riguardante la liquidazione verranno inviato solo

quando Voi provvederete al versamento della fattura della __________"

(cfr. Doc. XIII/1).

I due lavoratori si sono

quindi rivolti ad un sindacato per rivendicare le proprie pretese salariali.

Il 5 dicembre 2007 __________,

del segretariato __________ di __________, ha inviato una raccomandata alla

ditta __________ contestando il termine di disdetta (che avrebbe dovuto essere

fissato il 31 dicembre 2007), dichiarando la disponibilità dei dipendenti a

completare il regolare periodo di disdetta e rivendicando il pagamento di

salari scoperti (quello relativo al mese di novembre e il saldo di quello

relativo al mese di ottobre).

In quell'occasione il

rappresentante degli assicurati ha invitato la ditta "a provvedere al

pagamento dei salari scoperti entro una settimana per evitare di costringerci

ad adire le vie legali" (cfr. Doc. VIII/3).

Malgrado la mancata positiva

risposta del datore di lavoro entro il termine assegnatogli, l'allora

rappresentante degli assicurati non ha intrapreso nessuna azione giudiziaria

per rivendicare i salari scoperti ed ha inoltrato una domanda di esecuzione

all'UEF di __________ soltanto il 14 luglio 2008 (cfr. consid. 1.7).

Il precetto esecutivo è

stato spiccato il 4 agosto 2008 (cfr. Doc. VIII/1 e Doc. VIII/2).

Dalla fine del rapporto di

lavoro (il 6 dicembre 2007) e dalla lettera di rivendicazione del salario (il 5

dicembre 2007) sono dunque trascorsi più di sette mesi. Secondo questo

Tribunale, si tratta di un termine troppo lungo, alla luce della giurisprudenza

federale riprodotta al consid. 2.3, per cui a ragione l'amministrazione ha

ritenuto che gli assicurati hanno violato gravemente il loro obbligo di ridurre

il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che la Cassa __________, che ha versato le

prestazioni sulla base dell'art. 29 LADI nel periodo dal 7 dicembre 2007 al 31

dicembre 2007, già l'8 maggio 2008 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di

__________ contro la __________ rivendicando pagamento dell'importo da lei

anticipato di fr. 3'057.40 (cfr. Doc. 19; inc. 38.2009.37).

A nulla di diverso può

portare la circostanza che il mancato versamento del salario sarebbe dovuto al

non pagamento di una fattura della __________.

Infatti, se è vero che il

14.

febbraio 2008 __________ ha interpellato __________ al fine di ricevere

delle indicazioni utili per poter tacitare il sig. __________ (cfr. Doc.

XIII/2: "Inoltre le chiedo come procedere senza spedire soldi al Signor __________

e sperare che egli rispedisce indietro. Visto che l'importo che dobbiamo per la

casa al signor __________ (ca. 2'000) corrisponde più meno (secondo nostri

calcoli) alla cifra mancante di RI 2 e RI 1 (senza contributi, senza importo

anticipato dalla disoccupazione). Per il salario di RI 1 ci siamo già occupati

noi di versarlo privatamente così il discorso dovrà essere fatto solo tra il

Signor __________ e noi. Pensavamo di preparare uno scritto che ci liberi

entrambi degli importi dovuti visto che l'importo è lo stesso") è

altrettanto vero che, con decreto del 4 marzo 2008 è stata annotata in via

provvisoria un'ipoteca legale per la somma di fr. 60'491.60 a carico della

part. no. __________ RF di __________, di proprietà in ragione di ½ ciascuno di

RI 2 e __________ ed a favore della __________ di __________ (cfr. Doc. XIX), a

seguito ad una fattura per opere di capomastro datata 29 febbraio 2008 (cfr.

Doc. XVII).

Al più tardi a quel

momento avrebbe dunque dovuto essere fatto spiccare il precetto esecutivo.

In

conclusione, lasciando trascorrere un periodo di più di 7 mesi dopo lo scritto

del 5 dicembre 2007 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA

C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag.

62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo gli assicurati hanno commesso

una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46

del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più

presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto

all'indennità per insolvenza.

Visto

l'esito della vertenza può così restare aperta la questione di sapere se

esistono realmente ancora pretese salariali scoperte sia per quanto concerne RI

1.

(cfr. Doc. XII/2), che per quel che riguarda RI 2 (cfr. Doc. XVI, scritto

dell'avv. __________ a __________ del 27 ottobre 2009, consid. 1.10 e Doc. XIX

lettera dell'avv. RA 1 all'avv. __________).

In tale

contesto è utile ricordare che secondo l'art. 55 cpv. 2 LADI "Il

lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA,

l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura

di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua

grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di

lavoro" (cfr. STF 8C_809/2009 del 3 dicembre 2009).

Infine si

ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le

conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato

il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono respinti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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