38.2009.37
Attesa di 7 mesi tra termine del rapporto di lavoro e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno. La circostanza che il mancato versamento del salario sia dovuto al non paga
11 gennaio 2010Italiano27 min
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Numero d'incarto:
38.2009.37
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, TCA
Titolo:
Attesa di 7 mesi tra termine del rapporto di lavoro e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno. La circostanza che il mancato versamento del salario sia dovuto al non pagamento di una fattura del datore di lavoro non giustifica il ritardo nel far spiccare il PE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.37
38.2009.38
DC/sc
Lugano
11 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sui ricorsi del 9 giugno 2009 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione dell'8 maggio
2009 e 13 maggio 2009 emanate da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione dell'8 maggio 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
rifiutato di riconoscere a RI 1 l'importo di fr. 9'544.30 rivendicati a titolo
di indennità per insolvenza, in quanto l'assicurato non ha fatto tutto il
necessario per tutelare i suoi interessi salariali (cfr. Doc. A., inc.
38.2009.37).
Il 13
maggio 2009 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione, con analoga motivazione,
riguardo al fratello RI 2 che aveva rivendicato un importo di fr.
10'496.65 (cfr. Doc. A. inc. 38.2009.38).
1.2. Contro queste decisioni gli
assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il loro
patrocinatore ha sottolineato che i lavoratori hanno fatto tutto il possibile
per ottenere il salario che spettava loro, sottolineando quanto segue:
" (...)
Nella presente fattispecie, occorre precisare
come il qui ricorrente non è stato del tutto inattivo, ma ha cercato di
rivendicare concretamente le proprie pretese salariali, attraverso il
conferimento del mandato all'__________.
In tal senso, i diversi colloqui personali e
telefonici intrattenuti dal signor __________ con il rappresentante della ditta
datrice di lavoro testimoniano che a quel momento vi erano possibilità di
trovare una soluzione bonale.
Tale situazione giustificava quindi di attendere
prima di spiccare il precetto esecutivo. Di conseguenza, non è possibile
rimproverare al qui ricorrente alcuna violazione dell'obbligo di ridurre il
danno sancito dall'art. 55 cpv. 1 LADI.
Di conseguenza, la richiesta di indennità per
insolvenza formulata da RI 1 deve essere integralmente accolta.
Nella misura in cui codesto lodevole Tribunale
non dovesse ritenere comprovata l'esistenza di trattative con il rappresentante
della ditta datrice di lavoro, si chiede l'audizione in qualità di testimone di
__________, il quale potrà se del caso confermare quanto sopra.
In via subordinata, qualora codesto lodevole
Tribunale non dovesse ritenere fattibile quanto sopra, si chiede in ogni caso
che la decisione su opposizione qui impugnata venga annullata e gli atti
rinviati all'amministrazione, affinché quest'ultima abbia a verificare ì passi
intrapresi per far valere il credito salariale (cfr. a tal proposito Sentenza
del 14 febbraio 2007 del Tribunale Cantonale delle assicurazioni, inc. no.
38.2006.76)."
(Doc. I inc. 38.2009.37 e Doc. I inc. 38.2009.38)
Il
patrocinatore degli assicurati ha pure chiesto la congiunzione dei ricorsi.
1.3. Nelle sue
risposte del 7 luglio 2009 la Cassa ha proposto di respingere i ricorsi.
Dopo
avere ricordato che gli assicurati hanno lavorato per la __________ dal 3
settembre 2007 al 6 dicembre 2007 e che il 5 dicembre 2007 l'__________, in
rappresentanza dei due dipendenti ha contestato il termine di disdetta che
doveva essere prolungato sino al 31 dicembre 2007 ed ha chiesto il versamento
dello stipendio per il mese di novembre 2007 riservandosi di adire le vie
legali se il salario non fosse stato versato entro una settimana, ha constatato
che inspiegabilmente il precetto esecutivo è stato spiccato soltanto il 4
agosto 2008 (cfr. Doc. III, inc. 38.2009.37 e Doc. III inc. 38.2009.38).
1.4. Il 19 agosto
2009 il patrocinatore degli assicurati ha chiesto di sentire come testimone __________
(cfr. Doc. V, inc. 38.2009. 37 e 38.2009.38).
1.5. Il 14
settembre 2009 il Presidente del TCA, richiamando gli articoli 31 Lptca e 51
Lpamm, ha congiunto le cause (cfr. Doc. VII)
1.6. Il 14
settembre 2009, su richiesta del TCA, la Cassa ha fatto pervenire una copia dei
due precetti esecutivi (cfr. Doc. VIII/1 e Doc. VIII/2) e una copia della
lettera dell'__________ del 5 dicembre 2007 (cfr. Doc. VIII/3).
1.7. Il 17
settembre 2009 il Presidente del TCA ha inviato a __________, attivo presso il
segretariato del __________ del Sindacato __________, uno scritto del seguente
tenore:
"
Istruendo i ricorsi citati ho potuto rilevare
che il 5 dicembre 2007, quale rappresentante degli assicurati, ha fatto valere
pretese salariali nei confronti della __________, invitando la ditta "a
provvedere al pagamento dei salari scoperti entro una settimana per evitare di
costringerci ad adire le vie legali".
Il 4 agosto 2008 è poi stato spiccato un precetto
esecutivo.
Al fine di evadere i ricorsi mi occorre sapere in
dettaglio quali passi ha intrapreso per rivendicare i salari dopo che è
scaduto, senza esito positivo, il termine di una settimana da Lei assegnato
alla ditta il 5 dicembre 2007. (...)" (Doc. IX)
Il 19
ottobre 2009 __________ ha così risposto:
"
(...)
Il signor RI 2 ha lavorato alle dipendenze della __________
nell'edificazione della sua abitazione primaria, sita nella part. No __________
RFD __________.
In questa attività è stato affiancato da suo
fratello RI 1 (anch'egli dipendente della __________).
Questo datore di lavoro ha subordinato il
pagamento delle legittime pretese salariali al pagamento della fattura inerente
le opere da capomastro eseguite presso la suddetta abitazione (vedi lettera
raccomandata __________, 3.12.2007).
Il 14 febbraio 2008, mediante fax, RI 2, anche a
nome di suo fratello RI 1, mi ha segnalato che gli importi dovuti (dare -
avere) grosso modo si equivalevano.
In pratica, una vera e propria compensazione
delle rispettive pretese, con la conferma dell'avvenuta tacitazione dei crediti
salariali vantati da RI 1 ad opera di RI 2 ("Per il salario di RI 1 ci
siamo già occupati noi di versarlo privatamente così il discorso dovrà essere
fatto solo tra il signor __________ e noi." ..."Pensavamo di
preparare uno scritto che ci liberi entrambi degli importi dovuti visto che
l'importo è lo stesso".)
All'uopo, avevo rifatto tutti i conteggi
salariali e calcolato le pretese di entrambi, conformemente alle disposizioni
vincolanti del contratto collettivo di lavoro (gesso).
La __________, invece, per il tramite dell'Avvocato
__________, __________, ha inoltrato il 3 marzo 2008 un'istanza provvisionale,
con domanda supercautelare, alla Pretura di __________, per l'iscrizione di
un'ipoteca legale provvisoria ai sensi dell'art. 837 CC.
Il Segretario assessore della Pretura di __________,
Avv. __________, con un decreto supercautelare, ha citato le parti a comparire
ad una prima udienza mercoledì 23 aprile 2008.
Nel frattempo, pendente questa azione che esula
dalle competenze dirette dell'__________, __________, ho comunque cercato di
trovare un accordo con il rappresentante legale dell'ex datore di lavoro, Avv. __________,
__________, con il quale mi sono incontrato e ho discusso (personalmente e
telefonicamente) a più riprese.
Ho chiesto all'Avvocato __________ una conferma
in tal senso, che sarà mia premura inviare alla sua attenzione non appena
l'avrò ricevuta.
Solo quando è apparso evidente che non era
possibile trovare una soluzione, ho inviato (il 14 luglio 2008) una domanda di
esecuzione all'UEF di __________.
Non mi è dato di sapere se il procedimento legale
scaturito con l'istanza provvisionale suddetta sia giunto a conclusione e con
quali risultati.
Dal mio punto di vista, ho ritenuto - a torto o
ragione - che non poteva esistere una separazione fra le varie poste (crediti
salariali da compensare con le opere eseguite dalla fallita __________)."
(Doc. XIII)
1.8. Il 28
ottobre 2009 __________ ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
Le invio copia della lettera che ho ricevuto oggi
da parte dell'Avvocato __________, rappresentante legale della ditta __________.
Quest'ultimo conferma gli incontri avuti per
cercare di raggiungere un accordo transattivo che considerasse le pretese
salariali dei signori __________ ed il credito vantato dalla __________.
Potrà inoltre constatare, Onorevole Signor
Giudice, che le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo che ha permesso
di stralciare dai ruoli la procedura pendente davanti alla Pretura di __________
(versamento da parte dei signori __________ di fr. 20'000)." (Doc. XVI)
1.9. Il 2
novembre 2009 il patrocinatore degli assicurati si è così espresso:
"
(...)
Mi permetto innanzi tutto di osservare come il
testimone __________ conferma integralmente quanto indicato dai ricorrenti al
punto C dei rispettivi allegati ricorsuali, ossia l'esistenza di trattative con
il rappresentante legale dell'ex datore di lavoro per trovare una soluzione
bonale.
Solamente "quando è apparso evidente che
non era possibile trovare una soluzione" (cfr. scritto 19.10.2009) il
signor __________ a nome e per conto dei ricorrenti ha avviato le procedure
esecutive per il recupero del credito vantato.
Fatti
I ricorrenti intendono inoltre precisare quanto
segue in merito alle altre allegazioni contenute nello scritto del signor __________.
Si contesta che nel caso in esame si possa
parlare di compensazione delle pretese; in effetti si osserva come lo scritto
del 14 febbraio 2008 è antecedente alla fattura del 29.02.2008 inviata dalla __________
ai signori __________ e relativa alle prestazioni per opere da capomastro
inerenti l'edificazione dell'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD di __________.
(...)" (Doc. XVII)
1.10. Il 20
novembre 2009 il rappresentante degli assicurati ha inviato al TCA una lettera
nella quale rileva quanto segue:
"
(...)
L'accordo di cui si fa riferimento nello scritto
dell'avv. __________ riguarda la transazione raggiunta a livello giudiziario
tra i signori __________ ed il signor __________. A tal proposito, allego alla
presente copia del decreto di stralcio.
Mi preme altresì sottolineare come nell'importo
pattuito non veniva contemplata la richiesta formulata dal signor RI 2 e dal
fratello alle competenti autorità cantonali per la corresponsione
dell'indennità di insolvenza a seguito del fallimento della ditta __________. A
tal proposito allegato copia dello scritto inviato in data 15 luglio 2009
all'avv. __________." (Doc. XIX)
1.11. Al riguardo
la Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:
"
Abbiamo preso atto dello scambio di
corrispondenza avvenuto tra il vostro lodevole TCA e il sindacato __________
dove si rileva che al termine della vertenza gli assicurati hanno effettuato il
versamento di fr. 20'000.00 a tacitazione delle pretese del datore di lavoro.
Vi comunichiamo che la nostra Cassa si riconferma
integralmente nella risposta di causa." (Doc. XX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
__________ 2.2. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso.
Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA,
in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo
di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
In una sentenza
8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem
Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen
auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,
dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des
ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das
von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.
Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines
eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen
Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob
weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind
oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche
vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom
3. Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende
Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte
Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62
[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).
(...)"
In una
sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una
decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,
rilevando:
"
4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in
questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,
dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,
per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre
quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,
se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i
provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore
di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre
2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).
Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo
avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è
tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse
dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente
essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio
da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi,
trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa
domanda del 15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente
trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi
concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con
l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55
cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento
ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di
fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati
tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza
lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma
dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque
debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue
obbligazioni."
Anche in
una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha
ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI
e si è così espresso:
"
4.
Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem
vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht
verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines
Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers
unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau
hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der
Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn
letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er
sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft Unia vertreten
lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin
dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch
offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine
Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,
eingeleitet worden.
4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf
Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert
wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine
Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er
keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der
höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer
unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht
gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner
Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt
keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der
kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.
2.4. La
Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,
consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,
consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una
direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di
averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa,
in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano
da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce
pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.5
Nella presente fattispecie la
Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto a beneficiare dell'indennità per
insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno ai
sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Dagli atti dell'incarto
risulta che RI 2, di professione capo muratore, è stato alle dipendenze
dell'impresa di costruzione __________ dal 3 settembre al 6 dicembre 2007.
Il 28 novembre 2007 egli è
stato licenziato per il 6 dicembre 2007, "per riorganizzazione
dell'impresa in quanto l'impresa non ha avuto commissioni firmate in questi
mesi" (cfr. Doc. 2 e Doc. 21, inc. 38.2009.38).
Il fratello RI 1 è stato
invece attivo presso la stessa ditta come manovale nello stesso periodo ed è
stato pure licenziato il 28 novembre 2007 per il 6 dicembre 2007 con lo stesso
motivo (cfr. Doc. 2 e Doc. 8, inc. 38.2009.37).
I due fratelli __________
hanno lavorato per la __________ dedicandosi alla costruzione della casa di
proprietà di RI 2 e della moglie di quest'ultimo __________.
Il datore di lavoro non ha
versato integralmente gli stipendi dei due dipendenti.
Il 3 dicembre 2007 la
ditta __________ ha inviato uno scritto raccomandato a __________ e RI 2,
informandoli del fatto che "gli importi riguardanti lo stipendio di
novembre 2007 e l'importo riguardante la liquidazione verranno inviato solo
quando Voi provvederete al versamento della fattura della __________"
(cfr. Doc. XIII/1).
I due lavoratori si sono
quindi rivolti ad un sindacato per rivendicare le proprie pretese salariali.
Il 5 dicembre 2007 __________,
del segretariato __________ di __________, ha inviato una raccomandata alla
ditta __________ contestando il termine di disdetta (che avrebbe dovuto essere
fissato il 31 dicembre 2007), dichiarando la disponibilità dei dipendenti a
completare il regolare periodo di disdetta e rivendicando il pagamento di
salari scoperti (quello relativo al mese di novembre e il saldo di quello
relativo al mese di ottobre).
In quell'occasione il
rappresentante degli assicurati ha invitato la ditta "a provvedere al
pagamento dei salari scoperti entro una settimana per evitare di costringerci
ad adire le vie legali" (cfr. Doc. VIII/3).
Malgrado la mancata positiva
risposta del datore di lavoro entro il termine assegnatogli, l'allora
rappresentante degli assicurati non ha intrapreso nessuna azione giudiziaria
per rivendicare i salari scoperti ed ha inoltrato una domanda di esecuzione
all'UEF di __________ soltanto il 14 luglio 2008 (cfr. consid. 1.7).
Il precetto esecutivo è
stato spiccato il 4 agosto 2008 (cfr. Doc. VIII/1 e Doc. VIII/2).
Dalla fine del rapporto di
lavoro (il 6 dicembre 2007) e dalla lettera di rivendicazione del salario (il 5
dicembre 2007) sono dunque trascorsi più di sette mesi. Secondo questo
Tribunale, si tratta di un termine troppo lungo, alla luce della giurisprudenza
federale riprodotta al consid. 2.3, per cui a ragione l'amministrazione ha
ritenuto che gli assicurati hanno violato gravemente il loro obbligo di ridurre
il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che la Cassa __________, che ha versato le
prestazioni sulla base dell'art. 29 LADI nel periodo dal 7 dicembre 2007 al 31
dicembre 2007, già l'8 maggio 2008 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di
__________ contro la __________ rivendicando pagamento dell'importo da lei
anticipato di fr. 3'057.40 (cfr. Doc. 19; inc. 38.2009.37).
A nulla di diverso può
portare la circostanza che il mancato versamento del salario sarebbe dovuto al
non pagamento di una fattura della __________.
Infatti, se è vero che il
14.
febbraio 2008 __________ ha interpellato __________ al fine di ricevere
delle indicazioni utili per poter tacitare il sig. __________ (cfr. Doc.
XIII/2: "Inoltre le chiedo come procedere senza spedire soldi al Signor __________
e sperare che egli rispedisce indietro. Visto che l'importo che dobbiamo per la
casa al signor __________ (ca. 2'000) corrisponde più meno (secondo nostri
calcoli) alla cifra mancante di RI 2 e RI 1 (senza contributi, senza importo
anticipato dalla disoccupazione). Per il salario di RI 1 ci siamo già occupati
noi di versarlo privatamente così il discorso dovrà essere fatto solo tra il
Signor __________ e noi. Pensavamo di preparare uno scritto che ci liberi
entrambi degli importi dovuti visto che l'importo è lo stesso") è
altrettanto vero che, con decreto del 4 marzo 2008 è stata annotata in via
provvisoria un'ipoteca legale per la somma di fr. 60'491.60 a carico della
part. no. __________ RF di __________, di proprietà in ragione di ½ ciascuno di
RI 2 e __________ ed a favore della __________ di __________ (cfr. Doc. XIX), a
seguito ad una fattura per opere di capomastro datata 29 febbraio 2008 (cfr.
Doc. XVII).
Al più tardi a quel
momento avrebbe dunque dovuto essere fatto spiccare il precetto esecutivo.
In
conclusione, lasciando trascorrere un periodo di più di 7 mesi dopo lo scritto
del 5 dicembre 2007 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA
C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag.
62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo gli assicurati hanno commesso
una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46
del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più
presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13
dicembre 2005).
Di
conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto
all'indennità per insolvenza.
Visto
l'esito della vertenza può così restare aperta la questione di sapere se
esistono realmente ancora pretese salariali scoperte sia per quanto concerne RI
1.
(cfr. Doc. XII/2), che per quel che riguarda RI 2 (cfr. Doc. XVI, scritto
dell'avv. __________ a __________ del 27 ottobre 2009, consid. 1.10 e Doc. XIX
lettera dell'avv. RA 1 all'avv. __________).
In tale
contesto è utile ricordare che secondo l'art. 55 cpv. 2 LADI "Il
lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA,
l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura
di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua
grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di
lavoro" (cfr. STF 8C_809/2009 del 3 dicembre 2009).
Infine si
ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le
conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato
il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi
sono respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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