Lexipedia

Decisione

38.2009.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto

di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi

con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la

situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di

calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. STF C

246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del

15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid.

4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag.

54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b,

pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung

(AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. I, pag. 426-428).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"

Per

quanto riguarda il settore sanitario, il TFA, in una decisione del 23 febbraio

1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la

diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio

tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi

parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica

privata deve assumersi.

In questa

sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

b) Les premiers juges ont examiné la question du

risque normal

d'exploitation à la lumière des statistiques

publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le

nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à

diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000

unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse

touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie

d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même

période.

La commission de recours a considéré qu'il s'agit là

d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs

facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales

engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation

de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part

l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée

aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la

politique de maîtrise des coûts de la santé

voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus

particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les

premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie

a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à

privilégier l'hospitalisation en division commune.

Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en

a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en

pre­nant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que

le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce

motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).

3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées

à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres

privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa déci­sion

de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en

1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et

que cette mesure de restructuration allait con­duire au licenciement de neuf

collaborateurs.

Quant au caractère prévisible de la diminution des

nuitées, la recou­rante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence,

sou­tient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique,

comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que

les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du

concept hospitalier sont erronées.

Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en

détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers

juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa

situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics,

alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à

l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les réfé­rences) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes

les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses

conclusions.

En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de

travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel

ou extraordi­naire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir

droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,

comme les premiers juges l'ont considéré à juste

titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de

longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf.

consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit

donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux

d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante (

ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA

1999 pag. 206-207)

Nel caso

di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che

motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto

da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei

costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:

"

(…)

Alla luce della crescente situazione

concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,

dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati

è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle

avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore

di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,

non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura

attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta

interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento

dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante

una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende

strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"

(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C

115/99, consid. 2)

Nel

campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di

recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno

e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita

di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro

ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto

essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

Tuttavia,

siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e presa

in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata degli

introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del rischio

aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).

A

proposito di una ditta attiva nel settore delle pulizie, il TCA ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(...)

In concreto dagli atti emerge che uno dei

Considerandi

principali mandanti dell'insorgente, attiva nel settore delle pulizie, è

appunto la ditta A.________ SA, a sua volta attiva, come già si è detto, a

livello internazionale nella vendita, l'installazione e la manutenzione di

tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle

macchine utensili d'elettroerosione, che a partire perlomeno dal 2001 ha

ripetutamente usufruito di periodi di lavoro ridotto, creando grossi disagi

anche alla ricorrente, la quale ha pure parzialmente ottenuto il riconoscimento

di indennità per lavoro ridotto.

In pratica quindi è la difficile situazione di

mercato in cui è venuta a trovarsi la cliente della ricorrente ad aver creato

indirettamente problemi a quest'ultima.

Controversa è pertanto la questione se le

riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel

settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del

rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.

Al riguardo va rilevato che da un lato vero è,

come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore

delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della

situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore

del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne

l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la

giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era

notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal

caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag.

52.

consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).

D'altro lato è pur vero che ancora quando era

attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei

grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta

A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo.

In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro

annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che

il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente

senz'altro accresce il rischio di perdita.

La questione circa la normalità o meno del

rischio aziendale in concreto può tuttavia restare indecisa: come rettamente

evidenziato dalla Corte cantonale, non risulta dagli atti una perdita di lavoro

effettiva.

Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di

fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra

d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi

ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro

risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume

d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso

era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.

Ciò significa che la ditta interessata, tramite

provvedimenti adeguati e tempestivi, è stata in grado di scongiurare la

prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad

affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo

temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel

ricorso di diritto amministrativo.

Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i

nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di

diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel

periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al

settore ditta A.________ SA ad un altro settore e quindi compensare le perdite.

Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha

permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta necessità

di personale - il rapporto contrattuale concluso con la ditta A.________ SA.

Correttamente quindi l'autorità cantonale ha

rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto

all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro,

circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si

veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4;

Gerhards, op. cit., pag. 413). (...)" (STCA C 264/03 del 2.12.2004)

2.4

Per costante

giurisprudenza il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le

circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella

concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda

della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se

questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto

attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una

perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile

e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro

normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi

inoltre, tra le tante, STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63;

STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004

nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA,

38.2003

; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del

20.

febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001

nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310;

STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21

novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M.

& Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A.,

38.1998

).

Secondo

la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari

giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella

misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata

una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,

38.2004

; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11

maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella

causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38

2002.

; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del

17.

giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella

causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,

38.2000

; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del

4.

gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella

causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,

38.1998

; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17

agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.

SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11

agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,

38.1996

; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

In una

sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le

seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:

"

6.1

Per quel che

attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia

impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale,

secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25%

costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di

cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

È vero che il primo criterio entrante in linea di

conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone

infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a

indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile

(lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di

lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b).

È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può

essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile

riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce

soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della

cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro

ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite

di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni

meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se

la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera

il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi

cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra

d'affari, Boris

Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi

gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla

cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare

che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti

sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente

precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la

soluzione adottata dalla Corte

cantonale, fondata sul criterio della cifra

d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta

fattispecie essere condivisa.

(...)

Da queste tavole sinottiche risulta

un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a

maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La

variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del

23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.

Ora, in considerazione del fatto - come peraltro

rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra

d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli

anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori,

questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non

possono essere assegnate.

A nulla giova alla ricorrente sostenere che i

primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età

dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di

indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione

del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali

licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere

considerata come "giovane", occorre

ricordare che, pur riconoscendo la difficile

situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte

anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente

concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione

permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già

per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in

particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è

riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo

la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di

ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di

lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere

provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta,

a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti

legislativi a livello europeo."

2.5

In una

sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il TFA, confermando un giudizio di questo

Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto a

una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, rilevando:

"

(...)

L'istanza precedente ha in particolare rammentato

che le prestazioni in lite vengono versate a favore di quei lavoratori il cui

tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso se,

tra l'altro, la perdita di lavoro è computabile e probabilmente temporanea ed è

presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. b e d LADI). Ha pure specificato che

giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI non è computabile la perdita di lavoro

dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro. Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza

intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera

interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale,

errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del

mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag.

58.

consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

4.

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società insorgente a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto -

fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano,

conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano

quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione.

L'autorità cantonale ha inoltre giustamente

rilevato come sia la cifra d'affari che l'effettivo del personale impiegato

dalla ricorrente fossero aumentati nel 2001 rispetto all'anno precedente, il

che indicava un incremento del lavoro e non certo una sua diminuzione,

circostanza questa che escludeva l'assegnazione delle chieste prestazioni.

Pure correttamente i primi giudici hanno infine

asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di

conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad

eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"

2.6

Nella presente fattispecie, la

ditta ha addotto quale prima motivazione per l'introduzione del lavoro ridotto

"la crisi economica e finanziaria «globale» che sta colpendo anche il

nostro paese" (cfr. consid. 1.1).

Al di là di questa

affermazione, peraltro non supportata di dati significativi ufficiali relativi

al settore del turismo, la ricorrente non comprova che la perdita di lavoro che

ne deriva va oltre quelle che sopravvengono periodicamente e possono colpire

ogni datore di lavoro e di conseguenza, essendo eccezionale, esula dal normale

rischio aziendale (cfr. STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 riprodotta al consid.

2.

).

In tale

contesto il TCA rileva che dai dati forniti dalla stessa azienda alla Sezione

del lavoro (cfr. Doc. 3), risulta una riduzione della cifra di affari inferiore

del 16,5% rispetto a quella registrata in media nello stesso periodo del

quadriennio precedente e quindi una oscillazione, che secondo la

giurisprudenza, rientra ancora nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4).

È vero

che in sede ricorsuale la RI 1 ha modificato di molto i dati relativi alla

cifra d'affari effettiva realizzata in alcuni mesi e stimata per quelli

successivi, cosicché la riduzione della cifra d'affari rispetto al quadriennio

precedente sarebbe superiore al 40% (cfr. consid. 1.5 e 1.7). Ora, come

giustamente sottolineato dalla Sezione del lavoro, la ricorrente non ha motivato

in modo dettagliato perchè le previsioni iniziali si sono rivelate così

nettamente errate e, soprattutto, ha applicato su tutti i mesi una identica

riduzione di fr. 190'000.-- della cifra d'affari inizialmente indicata, ciò che

appare assai poco verosimile.

Comunque

la questione della reale entità della variazione della cifra d'affari può

rimanere aperta in quanto il ricorso deve essere respinto anche per altri

motivi.

La ditta

ha infatti indicato che "una grossa percentuale" della sua clientela

viene dall'Italia e che la variazione del tasso di cambio tra euro e franco

"annulla di parecchio la convenienza e la motivazione di tale clientela a

venire in Svizzera a prenotare i viaggi, in special modo riferito al periodo

estivo nel quale le partenze di __________ sono particolarmente allettanti"

(cfr. consid. 1.1).

Ora,

questa circostanza (la variazione del cambio) con conseguente perdita di lavoro

per una ditta attiva nel settore dei servizi nella zona di confine costituisce

una circostanza rientran-te nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. STFA

C 155/93 del 30 maggio 1995 pubblicata in RDAT II-1995 pag. 214 seg. e STFA C

241/96 del 16 giugno 1998 pubblicata in RDAT I - 1999 pag. 302 nella quale

l'Alta Corte ha rilevato che il fattore valutario "gioca in effetti un

ruolo decisivo nel campo della vendita al dettaglio, rispettivamente dei

servizi, non invece in quello della produzione").

Infine, ma

non da ultimo, la RI 1, fondata nel 2001, in sede di opposizione ha affermato

che dal 2005 al 2008 il numero di dipendenti è passato da 4 (+ 2 a tempo

parziale) a 9 (+ 2 a tempo parziale). In tre anni il personale è dunque più che

raddoppiato. Ora, come stabilito dal TFA nella sentenza C 189/02 del 15 marzo

2004.

riprodotta al consid. 2.5, non è uno scopo della LADI quello di conservare

del personale in esubero.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 7 maggio 2009 della

Sezione del lavoro deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ri+corrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster