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38.2009.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.4. Secondo la

giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma

occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una

tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C

301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una

sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso

dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del

Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e

della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo

limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente

(in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto

dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr.

Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

__________ era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un

anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto,

beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione

annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e

capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R.,

consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso

la __________ avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di

lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio

prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere

l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa

opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C

382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99,

consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento

palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in

merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi

all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto

riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei

stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di.

avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere

un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento

effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di

ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________ mediante una

sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di __________ non configurasse un comportamento gravemente

colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto

amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere

annullata." (cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto

incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver

accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute

a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte

dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non

appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

2.7

Nell’evenienza

concreta RI 1, di professione cameriere AFC, alla ricerca di un posto quale

cameriere AFC, chef de rang, barman, si è iscritto nuovamente in disoccupazione

nel giugno 2008 (cfr. doc. 7, 8).

Egli è al

suo sesto termine quadro (cfr. doc. 8).

Nel mese

di ottobre 2008 l’insorgente ha rifiutato di iniziare un programma

occupazionale presso __________ a __________ con la seguente motivazione:

"

Ritengo che al momento attuale debba impegnarmi

a fondo nella ricerca di lavoro, sia in Ticino che all’estero. Credo che questa

misura, invece di favorire la mia reintegrazione nel mondo del lavoro, comporti

un impedimento.

(…)

Non sono da molto in

disoccupazione e quindi penso che debbo poter disporre di tutto il tempo

possibile per prendere il maggior numero di contatti con le aziende e i datori

di lavoro.” (Doc. 7/1)

La

responsabile del POT, dopo il colloquio con l’assicurato del 14 ottobre 2008, da

un parte, ha specificato di non essere entrati, in tale occasione, in merito

alle possibili attività (autista, venditore, restauratore) che avrebbe potuto

svolgere l’insorgente, avendo questi fin da subito dichiarato di non voler iniziare

il programma occupazionale.

Dall’altra,

essa ha annotato le giustificazioni della mancata intenzione di frequentare il

POT addotte dal ricorrente. Le medesime corrispondono a quanto appena riportato

sopra (doc. 7/2), oltre a quanto segue:

"

(…) Inoltre vuole utilizzare il tempo a

disposizione per migliorare il suo profilo professionale, per esempio sta

svolgendo in corso di sommelier.” (Doc. 7/2)

L’assicurato,

in sede di opposizione e di ricorso, ha ribadito che lo svolgimento del POT gli

avrebbe impedito di ricercare un nuovo impiego nel suo ramo professionale. Egli

ha, altresì, fatto valere di non avere bisogno di “riacquisire i normali ritmi

di lavoro, avendo regolarmente lavorato fino al giugno 2008 (cfr. doc. 3; I).

Nell’impugnativa

inoltrata al TCA l’insorgente ha pure sottolineato che il POT assegnatogli non

gli permette di beneficiare di alcun miglioramento, visto che la sua

professione di cameriere non ha nessun nesso con le attività manuali

richiestegli dai responsabili di tale programma (cfr. doc. I).

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva, dapprima, che è

vero che il programma di occupazione presso __________ doveva avere luogo in un

settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è

formato.

Al

riguardo va, tuttavia, sottolineato che il legislatore ha voluto esplicitamente

(ed ancora riconfermato in occasione della terza revisione della LADI) che, nel

contesto dei programmi di occupazione, non si tenga conto di tutti i criteri

fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto di alcuni (in particolare quello

dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).

Certo, le

perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art.

72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare

l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni

prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua

anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata

della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni

di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del

fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del

lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV

Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V

236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26

gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa

L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23

febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa

B., 38.2000.74).

Questo

Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191 Cost.

fed.; STFA H 29/02 del 10 luglio 2003: "trattandosi di norma contenuta in

una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre

autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità

(art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame

in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente

il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").

In

proposito cfr. STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006.

L’Alta Corte ha, del

resto, ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma

di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la

seguente motivazione:

"

4.1

Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht

mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei

grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine

Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben

hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste

er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder

die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr

als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein

Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den

Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes

erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von

Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen

Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu

arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der

Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." (cfr.

STFA C 279/03 del 30 settembre 2005)

2.9

L’assicurato non ha,

d’altronde, fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT

assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione

personale o del suo stato di salute (cfr. consid. 2.3.).

In particolare, i disturbi

di salute menzionati nel ricorso (cfr. doc. I), peraltro non sostanziati da

alcun certificato medico (per costante giurisprudenza

eventuali problemi di salute che possono rendere inadeguata l'occupazione ex

art. 16 cpv. 2 lett. c LADI devono essere comprovati da adeguati attestati

medici; cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;

STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF

125.

V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti

pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio

2001), concernono un periodo posteriore

all’assegnazione del POT.

L’insorgente, a tale

proposito, ha in effetti affermato che nel periodo in cui è stata allestita

l’impugnativa ha fatto ricorso a un medico (cfr. doc. I).

Inoltre l’allegazione del

ricorrente secondo cui egli voleva impegnarsi nella ricerca di un impiego

piuttosto che svolgere il POT (cfr. doc. I) risulta ininfluente, nella misura

in cui, in primo luogo, lo svolgimento di un programma occupazionale non

esclude il compimento di sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

Al contrario durante l’effettuazione

di un POT un assicurato è tenuto a ricercare un lavoro (cfr. STCA 38.2002.223

del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo, op. cit., p.to 2.3.5., pag. 30; Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML emanata dalla SECO nel

gennaio 2008, p.to A11).

In secondo luogo, l’esercizio

di un’attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla

partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato

dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V

91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto

suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso

segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile

assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi

quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg.

666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)"

e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung"

in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715), almeno quando le due attività

non possono essere effettuate contemporaneamente (cfr. STCA 38.2007.8 del 31

luglio 2007).

Per quanto attiene

all’impiego assegnato dall’URC di __________ all’assicurato presso un

ristorante di __________ nel mese di gennaio 2009 (cfr. doc. VII1), va

osservato che, a prescindere dal fatto che tale segnalazione non ha avuto esito

positivo (cfr. doc. VII1; VII2), la stessa è posteriore all’attribuzione del

POT.

Il POT non era, poi, di

alcun ostacolo alla frequentazione del corso di sommelier seguito dall’insorgente

tutti i martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30 (cfr. doc. V).

Il programma occupazionale

si svolgeva, infatti, negli orari d’ufficio (cfr. doc. 7), quindi durante il

giorno.

Giova,

infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire

un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1

lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4

marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2005.91 del 16 marzo

2006; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

2.10

Alla luce di quanto esposto ai

precedenti considerandi e tutto ben considerato, occorre concludere che, in

casu, l’assicurato, risultando il programma di occupazione assegnatogli presso __________

rispettoso del requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI

(cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), avrebbe dovuto

accettare senza indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4

febbraio 2009 consid. 5).

Anche

l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (21 giorni di penalità; cfr. STF

8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6) si rivela conforme alla

legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Questo

Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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