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Decisione

38.2009.41

Indennità per lavoro ridotto. Preannuncio tardivo. Il dover attendere le firme di tutti i dipendenti della ditta per completare la domanda non costituisce un motivo valido a giustificare il ritardo de

24 agosto 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C

366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Con

sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr, 26 pag.

95, il TF ha stabilito che errori nell’elenco elettronico dei termini di un

avvocato insorti dopo una panne informatica non costituiscono un impedimento

non colpevole giustificante la restituzione del termine ex art. 41 LPGA. Dopo

una panne informatica deve essere verificata la completezza dell’elenco e ciò

anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun indizio a favore di una

possibile perdita di dati.

Qualora,

inoltre, debba essere stabilito se accordare o meno la restituzione di un

termine a una persona giuridica, va tenuto presente quanto segue:

"

(…)

Bei einem als juristischer Person konstituierten

Arbeitgeber darf - anders als bei einem Einzelunternehmer - grundsätzlich

verlangt werden, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten

entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Die Pflicht zur

Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten

Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund

von vornherein wegfällt; denn die Rechtsnatur des Betriebes ist nicht allein

ausschlaggebend, sondern es kommt vielmehr auf die Grösse und Organisation des

Betriebes an, weshalb für die Frage der Entschuldbarkeit einer verspäteten

Anmeldung stets im Einzelfall auf Grund der konkreten Gegebenheiten zu

entscheiden ist (nicht veröffentlichtes Urteil A. AG vom 26. November

1993, C 8/93).“ (STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.2.)

A mente

del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto

dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene

citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.8. Nel caso in esame la RI 1 ha asserito che il ritardo con il quale ha inoltrato il nuovo preannuncio di lavoro ridotto è

imputabile al fatto che, prima di inviare la domanda, ha atteso di disporre di

tutte le firme dei suoi dipendenti. Alcune, secondo la ditta ricorrente, non

hanno potuto essere reperite in tempo a causa del lavoro a turni e delle

assenze per motivi personali (cfr. doc. Ibis; V).

Considerandi

Al

riguardo è utile osservare che, in effetti, alla richiesta di prolungamento del

lavoro ridotto dell’aprile 2009 è stato allegato il modulo “Approvazione del

lavoro ridotto” sottoscritto dai dipendenti della ditta ricorrente (cfr. doc.

8).

Tuttavia

la questione di sapere se effettivamente la raccolta delle firme dei dipendenti

della RI 1 ha richiesto più tempo del previsto per validi motivi non merita di

ulteriori approfondimenti.

La

società insorgente avrebbe comunque dovuto e potuto inoltrare la domanda di

rinnovo del lavoro ridotto tempestivamente, precisando che il formulario “Approvazione

del lavoro ridotto” debitamente firmato dai suoi dipendenti sarebbe seguito

entro breve termine.

Del resto

l’accordo dei dipendenti non era stato annesso neppure al preannuncio del

novembre 2008 (cfr. doc. 14).

La

Sezione del lavoro non ha, però, sollevato opposizione riguardo a tale

richiesta, bensì ha accordato alla ditta un termine per completare le

informazione e la documentazione (fra cui il formulario “Approvazione del

lavoro ridotto) mancante (cfr. doc. 13).

Dopo aver

ricevuto tutti i documenti necessari l’amministrazione ha, poi, deciso di non

sollevare opposizione alcuna al preannuncio di lavoro ridotto novembre

2008-gennaio 2009 (cfr. doc. 11).

Contestualmente

giova, altresì, evidenziare che la Circolare concernente l’indennità per lavoro

ridotto (Circolare ILR) emessa dalla SECO, gennaio 2005, ai p.ti G1 e G5

enuncia che:

"

G1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare il lavoro ridotto

al

servizio

cantonale mediante il modulo 716.300 "Preannuncio di lavoro ridotto".

Se il

datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto per lettera o e-mail, il

termine di preannuncio è considerato rispettato. Il servizio cantonale gli

impartisce tuttavia un termine per l’inoltro del modulo ufficiale attirando la

sua attenzione sulle conseguenze di un annuncio tardivo da parte sua (n. marg.

G6 segg.).

(…)

G5 Se le

indicazioni o la documentazione fornite dal datore di lavoro sono incomplete, il

servizio cantonale gli accorda un termine adeguato per colmare le lacune. Esso

precisa le informazioni e i documenti di cui deve disporre per poter

pronunciare la sua decisione e rende attento il datore di lavoro sulle

conseguenze giuridiche di una negligenza da parte sua. Se il datore di lavoro

rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di

collaborare, il servizio cantonale si pronuncia in base agli atti oppure, se

non è in grado di farlo per mancanza di informazioni o di documenti, decide di

non entrare in materia (art. 40 e 43 LPGA).”

Ne discende che il motivo

addotto dalla ditta ricorrente, ovvero di aver atteso di poter reperire tutte

le firme dei propri dipendenti, non è tale da scusare la domanda tardiva di

rinnovo del lavoro ridotto ai sensi dell’art. 58 cpv. 4 OADI.

2.9

Alla luce di tutto quanto qui

sopra esposto questo Tribunale ritiene che, a ragione, la

Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto

per il periodo precedente al 7 maggio 2009.

Questa

soluzione si giustifica tanto più, se si considera che nella decisione del 28

gennaio 2009 la ditta ricorrente è stata espressamente resa attenta che un

eventuale prolungamento del lavoro ridotto dopo il 30 aprile 2009 doveva essere

presentato almeno 10 giorni prima della scadenza di questo termine (cfr.

consid. 1.2; doc. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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