38.2009.5
Sospeso 5gg per non essersi presentato a un colloquio. Ass.motivato con dist.di salute.TCA non in cond.di concludere che ass.in grado di partecipare al coll.Rinvio per ult.accert.(previo svinc.del med
11 maggio 2009Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2009.5
Data decisione, Autorità:
11.05.2009, TCA
Titolo:
Sospeso 5gg per non essersi presentato a un colloquio. Ass.motivato con dist.di salute.TCA non in cond.di concludere che ass.in grado di partecipare al coll.Rinvio per ult.accert.(previo svinc.del medico dal segr.prof.,andrà appurato se ass.si è presentato dal medico e se fissato appunt.per 2gg dopo
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
SEGRETO PROFESSIONALE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.5
DC/sc
Lugano
11 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
dicembre 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 3 novembre 2008 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurato non si è
presentato a un colloquio di consulenza previsto il 2 ottobre 2008 alle ore
14:30 (cfr. doc. 6).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 23 luglio 2008 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (cfr. Doc. I e Doc. V), nel quale ha chiesto di
annullare la sanzione inflittagli. Egli ha affermato di essersi presentato il
1° ottobre 2008 alle ore 15:00, insieme ad un'altra persona, presso l'URC di __________
e di avere avvisato la segretaria dell'impossibilità di partecipare
all'appuntamento con la sua consulente del personale. Egli afferma pure di
avere un'altra testimone e chiede un confronto con le parti (cfr. Doc. V).
1.3. nella sua
risposta del 20 febbraio 2009 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
Ribadiamo la nostra posizione espressa
chiaramente nella decisione di sanzione del 10 dicembre 2008 (doc. 1):
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti
emerge che l'opponente non si è presentato al colloquio con la consulente __________
__________ previsto il 2 ottobre 2008 alle ore 14.30 presso l'URC. Sullo
scritto di giustificazione ed ora anche in sede di ricorso egli afferma di
essersi presentato il 1 ottobre presso lo sportello dell'URC per informare dell'assenza
al colloquio del 2 ottobre per "motivo di malattia e visita medica".
Nei fatti il signor RI 1 non si è presentato all'URC il 1 ottobre 2008 come
riferito, bensì, per il tramite di un amico, il 1 ottobre alle ore 18 circa ha
informato telefonicamente I'URC di essere inabile al lavoro dal 22 settembre
2008 (telefonata dal cellulare del signor __________ al cellulare privato della
funzionaria dell'URC). La funzionaria ha chiesto di comprovare mediante
certificato medico l'inabilità lavorativa. Il certificato medico trasmesso
all'URC il 3 ottobre 2008 (giorno della visita medica)(doc. 2) attesta una
incapacità al lavoro unicamente a partire dal 3 al 24 ottobre 2008. Ne consegue
che il 2 ottobre 2008 l'assicurato non era inabile al lavoro causa malattia.
Anche nella lettera di convocazione al successivo colloquio del 27 ottobre 2008
(doc. 8) la consulente ha chiesto di documentare la malattia annunciata
telefonicamente il 1.10.2008 e che sarebbe iniziata il 22 settembre, senza
tuttavia ottenere riscontro. Sul FAUT del mese di settembre (doc. 3) il signor RI
1 non ha annunciato alcuna inabilità lavorativa, mentre su quello di ottobre
(doc. 4) egli ha correttamente indicato l'inabilità iniziata il 3 e protrattasi
sino al 24 ottobre.
Respingiamo nel modo più categorico l'accusa di
abuso nei confronti dell'assicurato onde privarlo di 5 indennità di
disoccupazione. In buona sostanza l'assicurato non si è presentato al colloquio
del 2 ottobre 2008 alle ore 14.30 e gli è stata concessa a più riprese la facoltà
di documentare l'asserita inabilità al lavoro per malattia. Il certificato
prodotto attesta una incapacità lavorativa unicamente dal 3 al 24 ottobre 2008.
Non essendo il 2 ottobre inabile al lavoro l'assicurato avrebbe dovuto e potuto
presentarsi al colloquio con la consulente.
Ribadiamo che la sospensione dal diritto alle
indennità è stata presa applicando le direttive della Sezione del lavoro che
prevedono 5 giorni di sospensione nei casi di assenza ingiustificata al
colloquio." (Doc. VII)
1.4. Il 6 aprile
2009 il Presidente del TCA ha inviato all'assicurato uno scritto del seguente
tenore:
"
Fra gli atti dell'incarto citato figura anche la
sua opposizione del 10 novembre 2008 contro la decisione dell'URC di __________
del 3 novembre 2008, nella quale si è così espresso:
" (...)
Faccio presente che il giorno del 01.10.08 mi sono presentato allo
sportello dell'URC con due testimoni comunicando la mia assenza di colloquio
alle ore 14.30, per il 02.10.2008 per motivi di salute. (Spiego quel giorno non
mi sentivo bene, è un reato?). E per questo il 03.10.2008 mi sono recato dal
mio medico."
Fra gli atti dell'incarto figura pure un
certificato medico del 3 ottobre 2008 del dottor __________ che la dichiara
inabile al lavoro al 100% per malattia dal 3 ottobre al 24 ottobre 2008 (Doc.
9) e il formulario di autocertificazione (FAUT) per il mese di ottobre 2008,
datato 4 novembre 2008 e da Lei firmato, attestante una impossibilità di
lavorare a causa di malattia dal 3 al 24 ottobre 2008 (Doc. 4).
Infine, nella "Giustificazione" del 10
ottobre 2008 si legge quanto segue:
" In
data 01.10.2008 mi sono presentato allo sportello URC e ho comunicato la mia
assenza del 02.10.2008 alle ore 14:30 per motivo di malattia e visita medica.
Lei al momento non era disponibile, per cui ho consegnato tutta la mia
documentazione alla Sig.ra __________ __________ (sorella del mio amico __________),
che avrebbe dovuto comunicarvelo. In seguito ho consegnato anche il certificato
medico.
A mio avviso mi sono
comportato correttamente." (Doc. 10)
Al fine di evadere il su ricorso La invito a
precisare per quale motivo si è recato dal medico soltanto il 3 ottobre 2008,
se già il 1° ottobre 2008 non si sentiva bene." (Doc. IX
L'assicurato
ha così risposto il 14 aprile 2009:
"
Faccio presente che il giorno del 1° ottobre
2008 mi sono fatto accompagnare da due miei amici perchè non mi sentivo bene.
Sempre quel giorno quando sono andato dal mio medico di fiducia Dr. med. __________,
l'assistente del mio medico mi riferì che non mi poteva ricevere prima di quella
data citata perchè era al completo di pazienti. Se mi viene richiesto posso far
testimoniare i miei due testimoni che erano presenti sul fatto." (Doc. X)
Al
riguardo il 29 aprile 2009 l'URC di __________ ha formulato le seguenti osservazioni:
"
Lo scritto del 14 aprile del ricorrente al TCA
non contiene a nostro avviso nuovo elementi che possano indurci a una diversa
valutazione dei fatti.
Come indicato nella nostra decisione su
opposizione del 10 dicembre 2008 il signor RI 1 non si è presentato all'URC il
1° ottobre 2008 come riferito, bensì, per il tramite di un amico, il 1° ottobre
2008 alle ore 18 circa ha informato telefonicamente l'URC di essere inabile al
lavoro dal 22 settembre 2008 (telefonata dal cellulare del signor __________ al
cellulare privato della funzionaria dell'URC). La funzionaria ha chiesto di
comprovare mediante certificato medico l'inabilità lavorativa. Il certificato
medico trasmesso all'URC il 3 ottobre 2008 (giorno della visita medica) attesta
però una incapacità al lavoro unicamente a partire dal 3 fino al 24 ottobre
2008.
La decisione presa dal nostro ufficio si basa su
quanto comprovato dal certificato medico e da quanto dichiarato dall'assicurato
sul formulario di autocertificazione.
Se anche fosse corretto quanto asserito nello
scritto del 14 aprile, ossia che lo studio medico presso il quale il signor RI
1 si è presentato il 1° ottobre 2008 non è stato in grado di ricevere il
paziente prima del 3 ottobre 2008 (cosa della quale non abbiamo motivo di dubitare)
appare quantomeno strano che lo stesso studio non abbia certificato la malattia
a partire dal 1° ottobre 2008.
Da parte nostra ribadiamo la posizione espressa
nella decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 e nella risposta di causa
del 20 febbraio 2009 e ci rimettiamo al vostro giudizio." (Doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per non avere presenziato al colloquio di
consulenza del 2 ottobre 2008.
L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata
in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su
istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a
partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima
Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più
tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza
a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una
penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in
questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver
presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17.
L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che
l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non
avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata
con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6
giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di
consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11
dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa
al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in __________, lo
avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della
sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto
egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di
collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di
presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato
inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13
febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Infine,
in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza:
"
2.2
Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu
Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.4
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.5
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da
applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una
sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C
268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998
nella causa C., C 268/98 Hm)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6
Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C
268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22
dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7.
agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito
la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.7
Nel caso di
specie è incontestato che l'insorgente non ha presenziato al colloquio del 2
ottobre 2008.
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise
situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente
da ogni sanzione. Occorre in particolare che il suo comportamento generale
dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario
di prestazioni.
Il
ricorrente ha fatto valere di non essersi presentato presso l’URC per motivi di
salute e di essersi recato personalmente presso l'URC di __________ il giorno
precedente (1° ottobre 2008) alle ore 15:00 per giustificare la sua assenza.
Per
costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti,
essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18
aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA del 10 settembre 1996 nella
causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,
consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA
del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella
causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del
6.
maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa
C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
Nella
presente fattispecie fra gli atti dell'incarto figura un certificato del dotto __________,
specialista FMH in medicina interna datato 3 ottobre 2008, che attesta un
periodo di inabilità al lavoro per malattia del ricorrente dal 3 ottobre al 24
ottobre 2008 (cfr. Doc. 2).
Anche sul
Formulario autocertificazione (FAUT) per il mese di settembre 2008 RI 1 ha
attestato di non essere stato inabile al lavoro durante quel periodo di
controllo (cfr. Doc. 3 punto 4) mentre invece nel FAUT per il mese di ottobre
egli ha specificato di essere rimasto inabile al lavoro dal 3 al 24 ottobre
2008.
(cfr. Doc. 4).
D'altra
parte l'assicurato ha sostenuto di avere segnalato all'URC di __________ già il
1° ottobre 2008 di avere problemi di salute che gli avrebbero impedito di
presenziare al colloquio del 2 ottobre 2008.
Rispondendo
al TCA il ricorrente ha poi precisato di essersi recato dal suo medico curante
(Dr. __________) il 1° ottobre 2008 ma che l'appuntamento per la visita medica
gli è stato fissato soltanto per il 3 ottobre 2008 (cfr. consid. 1.4).
Alla luce
di questi elementi il TCA non è in condizioni di poter concludere con
sufficiente tranquillità che l'assicurato era effettivamente in condizioni di partecipare
al colloquio di consulenza del 2 ottobre 2008.
Si giustifica
quindi l'annullamento della decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 e il
rinvio degli atti all'amministrazione, affinché, previo svincolo del medico dal
segreto professionale da parte dell'assicurato (cfr. su questo tema: STCA
38.2008.69
del 19 febbraio 2009), l'URC di __________ chiarisca le circostanze
che stanno alla base del certificato del 3 ottobre 2008 ed in particolare se è
vero che il ricorrente si è presentato presso il suo studio già il 1° ottobre
2008.
lamentando problemi di salute e che, in quell'occasione, gli è stato
fissato un appuntamento per il 3 ottobre 2008.
Dopo
avere compiuto questo e se del caso ulteriori accertamenti (ad esempio
l'audizione delle persone che hanno accompagnato il ricorrente presso l'URC di __________
e presso il medico curante) ed avere garantito a RI 1 il diritto di essere
sentito, l'amministrazione deciderà se sanzionare o no il ricorrente per non
avere partecipato al colloquio di consulenza del 2 ottobre 2008.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 10
dicembre 2008 è annullata.
2. Gli atti
sono rinviati all'URC di __________ per ulteriori accertamenti conformemente al
consid. 2.7.
3. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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