38.2009.6
Negato ILR.TCA ritiene che il carattere duraturo della perd.di lavoro necessiti di ult.approf.Dal06 al 08 beneficiato di ILR solo per alcuni mesi; da agosto a novem.08 non domandato ILR;nel centro com
6 agosto 2009Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2009.6
Data decisione, Autorità:
06.08.2009, TCA
Titolo:
Negato ILR.TCA ritiene che il carattere duraturo della perd.di lavoro necessiti di ult.approf.Dal06 al 08 beneficiato di ILR solo per alcuni mesi; da agosto a novem.08 non domandato ILR;nel centro commerc.dove si trova attiv.insediatosi grande magazzino che potrebbe far acquisire clienti.RInvio atti
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 31 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.6
dc/gm
Lugano
6 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
gennaio 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2009.12 del 7 maggio 2009 il TCA ha confermato la decisione su opposizione
del 16 gennaio 2009 con la quale la Sezione del lavoro aveva negato alla RI 1
il diritto ad indennità per lavoro ridotto nel periodo maggio-luglio 2008.
1.2. Il 9
dicembre 2008 la RI 1 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per due dei
tre dipendenti per il periodo dicembre 2008-marzo 2009.
La domanda è stata così
motivata: "Calo temporaneo del lavoro dovuto alla crisi economica"
(cfr. Doc. 5, punto 11a).
La ditta
ha poi dichiarato di ritenere la perdita di lavoro solo temporanea "perché
negli scorsi mesi non abbiamo fatto domande di lavoro ridotto" (cfr. Doc.
5, punto 12).
Il 12 dicembre 2008 la
Sezione del lavoro ha respinto la domanda argomentando:
"
(...)
Osserviamo come l'azienda nel periodo dal
01.04.2006 al 31.03.2008 ha beneficiato di 11 periodi di conteggio di lavoro
ridotto, ha beneficiato delle indennità nel mese di aprile 2008 ed è tuttora in
sospeso una richiesta per il periodo dal 01.05.2008 al 31.07.2008.
Visto quanto precede, tenuto conto che dall'anno
2000 ad oggi la cifra d'affari è costantemente diminuita, la perdita di lavoro
annunciata non è temporanea e pertanto non computabile. (...)" (Doc. 4)
A seguito di un'opposizione
della ditta (cfr. Doc. 3), con decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 la
Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione, rilevando:
"
(...)
Nel caso in esame, negli ultimi anni l'azienda in
parola ha beneficiato delle indennità per lavoro ridotto per i seguenti
periodi:
◦ 2006: 6 periodi
◦ 2007: 2 periodi
◦ 2008: 4 periodi
Come visto al considerando precedente, la
presunzione che la perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea non può
essere capovolta per il solo fatto che la ditta ha ricevuto reiteratamente in
passato le indennità per lavoro ridotto. La questione a sapere se esistono
elementi concreti sufficienti che consentono di rifiutare la presunzione
secondo cui la riduzione dell'orario lavorativo è provvisoria ed è atta a
mantenere posti di lavoro deve essere esaminata considerando un insieme di
circostanze (cfr. punto precedente).
Ora, secondo i dati forniti dall'azienda, la
cifra d'affari negli anni dal 2000 ai 2008 (eccetto un aumento nel 2007) è
costantemente diminuita. Inoltre, l'opponente non fornisce alcun concreto
elemento atto a dimostrare che la situazione potrebbe cambiare in meglio.
Infatti, come ragione per la quale ritiene che la perdita di lavoro è
temporanea, la ditta si limita a dichiarare che negli scorsi mesi non ha fatto
ricorso al lavoro ridotto, quando in realtà una domanda in tal senso è stata
presentata in aprile 2008 per il periodo da maggio a luglio 2008.
Visto quanto sopra e alla luce della menzionata
giurisprudenza, constatato come la perdita di lavoro in concreto invocata non
presenta un carattere temporaneo, non appare adempiuto uno dei presupposti
cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle
indennità per lavoro ridotto.
Per quanto riguarda infine la richiesta -
formulata dall'opponente - di inserire la clausola della fluttuazione
stagionale, si osserva che non sussistono indizi che fanno supporre si tratti
di oscillazioni stagionali del grado di occupazione. (...)" (Doc. 1)
1.3. Contro
questa decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è così espressa:
"
(...)
In effetti non si capisce come mai la SDL stessa
possa mettere in dubbio che la situazione potrebbe cambiare in meglio. Come
tutti sanno con l'arrivo della __________, presso il __________ di __________,
e dopo che quest'ultima si sia installata a tutti gli effetti, si intravedono
già dei piccoli segnali di miglioramento. Questi segnali vengono da noi visti
in quanto vi e' un maggior numero di persone che fanno la spesa alla __________
rispettivamente passano a prendere informazioni presso la nostra Lavanderia.
Non da ultimo girano sempre più voci insistenti,
anche se non vi 'e la conferma ufficiale, che probabilmente il negozio __________
sito in via __________ a __________,verrà chiuso vista la prossimità del nuovo __________.
Non possiamo neppure accettare l'indicazione
fatta dalla SDL dove cita:
"..la Ditta si limita a dichiarare che negli
scorsi mesi non ha fatto ricorso al lavoro ridotto, quando in realtà una
domanda in tal senso e' stata presentata in aprile 2008 per il periodo da
maggio a luglio 2008"...
Ecco riteniamo proprio che i presupposti di legge
indicano che l'indennità' per la lavoro ridotto ha lo scopo di evitare la
disoccupazione e di conservare i posti di lavoro. Tale obbiettivo risponde sia
agli interessi dei lavoratori che a quelli dei datori di lavoro in quanto
permette alle Aziende di superare i periodi di difficoltà economica mantenendo
l'intera capacità di produzione. Lo scopo preventivo dell'indennità' per orario
ridotto influenza quindi in maniera determinante l'interpretazione di
fattispecie importanti riguardanti questo tipo di prestazione.
Non accettando la citazione fatta dalla SDL e
riportata poco sopra, in quanto riteniamo che tale ufficio dovrebbe salutare
positivamente il fatto che una Ditta richieda l'introduzione del lavoro ridotto
ma che di fatto tale prestazione non venga poi rivendicata in quanto il personale
ha potuto lavorare a tempo pieno.
Non da ultimo e non per questo meno importante mi
pare che il mondo economico locale, Canton Ticinese, Nazionale, Europeo e
Mondiale non stia attraversando un buon momento. Per questo recentemente ho
letto sulla stampa che la capo federale del Dipartimento Economia e'
intenzionata ad aumentare il periodo di conteggi in favore delle Ditte che
chiedono le indennità per orario ridotto.
Ritornando al mio caso riteniamo che la perdita
di lavoro e' da ritenere temporanea a tutti gli effetti. Se poi richiamo la
frase citata poco sopra, ecco che per la consigliera Federale il temporaneo e'
di 18 mesi consecutivi di lavoro ridotto.
Visto quanto sopra confido in una vostra
decisione in mio favore e fiduciosa resto in attesa. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 17 marzo 2009 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(...)
Nel caso in esame, negli ultimi anni l'azienda in
parola ha beneficiato delle indennità per lavoro ridotto per i seguenti
periodi:
◦ 2006: 6 periodi
◦ 2007: 2 periodi
◦ 2008: 4 periodi.
Come visto al considerando precedente, la
presunzione che la perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea non può
essere capovolta per il solo fatto che la ditta ha ricevuto reiteratamente in
passato le indennità per lavoro ridotto. La questione a sapere se esistono
elementi concreti sufficienti che consentono di rifiutare la presunzione
secondo cui la riduzione dell'orario lavorativo è provvisoria ed è atta a
mantenere posti di lavoro deve essere esaminata considerando un insieme di
circostanze (cfr. punto . precedente).
Ora, secondo i dati forniti dall'azienda, la
cifra d'affari negli anni dal 2000 al 2008 (eccetto un aumento nel 2007) è
costantemente diminuita. Inoltre, la qui ricorrente non fornisce alcun concreto
elemento atto a dimostrare che la situazione potrebbe cambiare in meglio.
Infatti, come ragione per la quale ritiene che la perdita di lavoro è
temporanea, la ditta si limita a dichiarare che negli scorsi mesi non ha fatto
ricorso al lavoro ridotto, quando in realtà una domanda in tal senso è stata
presentata in aprile 2008 per il periodo da maggio a luglio 2008.
Visto quanto sopra e alla luce della menzionata
giurisprudenza, constatato come la perdita di lavoro in concreto invocata non
presenta un carattere temporaneo, non appare adempiuto uno dei presupposti
cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle
indennità per lavoro ridotto. (...)" (Doc. X)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Come si é
visto ai sensi della legge la perdita di lavoro deve essere "probabilmente
temporanea".
Il TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF
111 V 379, ha avuto modo di stabilire che, ai fini di decidere se sono dati i
requisiti di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una
perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro
potranno essere conservati ogni qualvolta non sussistono concreti dati di fatto
che consentano di giungere alla conclusione contraria (DTF 111 V 384, consid.
2b).
In un'ulteriore
sentenza, pubblicata in DLA 1989 N. 12, il TFA ha precisato che le condizioni
devono essere esaminate in modo prospettivo, e precisamente al momento della
decisione (cfr. DLA 1989, consid. 3a, pag. 124).
Questa
giurisprudenza è stata poi confermata dal TFA in una sentenza pubblicata in DTF
121 V 371 (cfr. DTF 121 V 371, consid. 2a, pag. 373-374).
In una
precedente sentenza, pubblicata in DLA 1995 pag. 112 seg., il TFA ha stabilito
che la questione intesa a sapere se esistono elementi concreti sufficienti che
consentono di rifiutare la presunzione secondo cui la riduzione dell'orario di
lavoro è provvisoria ed è atta a mantenere posti di lavoro deve essere
esaminata sotto il profilo di un assieme di circostanze, e precisamente la
redditività e la liquidità dell'azienda, il volume e le prospettive delle
ordinazioni e soprattutto la situazione della concorrenza. Occorrerà parimenti tener
conto del fatto che un'azienda ha percepito reiteratamente in passato indennità
per lavoro ridotto.
La nostra
Massima istanza ha però precisato che quest'ultimo criterio da solo non
consente di escludere il carattere provvisorio della perdita di lavoro e il
mantenimento dei posti di lavoro grazie alla riduzione dell'orario di lavoro.
Occorre piuttosto che l'esame del singolo caso riveli altre circostanze della
stessa natura (precisazione della giurisprudenza).
In una
sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ribadito
che:
"
(…)
Per quanto riguarda il concetto di temporaneità,
va precisato che in assenza di indizi concreti contrari si deve partire dal
presupposto che una perdita di lavoro è transitoria (DTF 121 V 373 consid. 2a).
Il fatto che in passato sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non
significa inoltre che la nuova perdita non debba essere considerata passeggera
e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di
lavoro (DTF 111 V 384 consid. 2b).
(…).”
In una sentenza pubblicata
in DLA 1999 Nr. 10, consid. 4b, pag. 52, il TFA aveva invece sottolineato che:
"(…)
b)
Wohl darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines Arbeitsausfalls
nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation verneint werden, doch
ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das in Frage stehende
Gewerbe, namentlich die Konkurrenzsituation, einen eingetretenen
Considerandi
Absatzrückgang, einen allfälligen Strukturwandel usw. in die Beurteilung
miteinzubeziehen. Soweit die Rekurskommission dem erneuten
Beschäftigungseinbruch der Beschwerdeführerin gestützt auf die konkreten
Verhältnisse im Zeitpunkt der Verfügung vom 9. Dezember 1996, auf die
wiederholten Arbeitsausfälle und auf die nach wie vor angespannte, rezessive
Wirtschaftslage die voraussichtlich vorübergehende Natur absprach, ist dieser Beurteilung
beizupflichten. (…)"
In un'altra sentenza
C 248/03 del 19 dicembre 2003, l'Alta Corte ha negato il carattere temporaneo
della perdita di lavoro subita da una ditta, rilevando:
"
(...)
Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die
Firma habe innert nützlicher Frist die volle Tätigkeit wieder aufnehmen können,
weshalb die Verneinung der vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalls
unzutreffend sei. Dem ist entgegenzuhalten, dass die
Verhältnisse im Zeitpunkt der Einspracheentscheide (hier: 23. April und 1. Mai
2003) prospektiv zu beurteilen sind (BGE 121 V 373 f. Erw.
2a mit Hinweis). In der Voranmeldung vom 11. März 2002 legte F.________ dar, es
gebe ernsthafte Kontakte zu sanierungswilligen Bauherren. Er stehe seit einiger
Zeit in Verhandlung mit verschiedenen Zulieferfirmen und Temporärbüros. Es
stünden verschiedene Aufträge an, bei denen es möglicherweise
Vertragsabschlüsse geben könnte. Ende April 2003 werde er seine Produkte an der
Y.________ ausstellen, woraus erfahrungsgemäss Aufträge eingingen. Weiter werde
er an der Z.________ ausstellen. Die Zeit bis dahin hoffe er mit älteren, im
Gespräch stehenden Aufträgen ausfüllen zu können. Kleine Aufträge könnten
jederzeit eintreffen und je nach zu verwendendem Material kurzfristig
ausgeführt werden. Angesichts der Verhandlungen mit Bauherren dürfe eine
positive Entwicklung durchaus angenommen werden, obwohl die Prognose sehr
kritisch sei. Aus diesen Angaben des Beschwerdeführers und auf Grund des in den
Voranmeldungen vom 4. Februar und 11. März 2003 nach wie vor geltend gemachten
Arbeitsausfalls von 100 % ergibt sich, dass er damals keine verbindlichen Aufträge
hatte und über keinen genügenden Arbeitsvorrat verfügte, sondern einzig die
Hoffnung hegte, es würden wieder Aufträge eingehen. In diesem Zusammenhang ist
zu beachten, dass er trotz der vom 20. November 2002 bis 28. Februar 2003
gewährten Kurzarbeitsentschädigung wegen der schlechten Auftragslage am 30.
Januar 2003 einem seiner drei Mitarbeiter kündigen musste. Unter diesen
Umständen konnte von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht mehr die
Rede sein, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. (...)"
In una
sentenza C 279/05 del 2 novembre 2006, l'Alta Corte, pronunciandosi sul caso di
una ditta nel settore della metallurgia, che fornisce soprattutto due grandi
aziende, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
Es ist dem Beschwerdeführer zwar beizustimmen,
dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf
Kurzarbeitsentschädigung - Anspruch besteht höchstens für zwölf
Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch
nicht gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsausfalls spricht. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Betrieb von
Dezember 2003 bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für jede
Abrechnungsperiode Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden Rahmenfrist
(1. April 2004 bis 31. März 2006 ) registrierte der Betrieb somit zwar bis
Februar 2005 lediglich während zehn Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt
war die Einzelfirma aber im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die
Dauer vom 18. März bis 17. Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004,
ununterbrochen während 14 Monaten auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Betrieb zwar Aufträge für verschiedene
Kunden ausführt, der Umsatz aber seit Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen
an lediglich zwei Unternehmen stammt. Die Problematik der ungenügenden
Auftragslage akzentuierte sich nach den Angaben in den Voranmeldungen für
Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache, dass die mit den Auftraggebern
vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer kürzer wurden (Beilagen zu
den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November 2003, 2. März 2004, 16. Juni
2004, 2. September 2004, 24. November 2004 und 7. März 2005), so dass die
Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage ist, Prognosen
hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden Bemühungen statt,
den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine eigentliche
Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde aber nicht
vorgenommen. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die Anrechenbarkeit des
Arbeitsausfalls unter anderem "wirtschaftliche Gründe" voraus. Dieser
Begriff wird, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das
Urteil X. AG vom 11. Juni 2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der
Praxis weit ausgelegt (Erw. 1 hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als
auch strukturelle Gründe. Wie dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu
entnehmen ist, kann strukturellen Mängeln im Bereich der
Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung abgesprochen werden. Dem
stünden nicht nur die Erfordernisse der vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1
lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit.
a AVIG), sondern auch die Be-grenzung der Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG)
entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die gesamten
Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004) ununterbrochenen
Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von 14 Monaten wegen und auf Grund der
Tatsache, dass die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht durchgeführt
worden ist - von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht ausgegangen
Dispositivo
werden, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. (...)"
In
una sentenza 38.2003.2 del 16 giugno 2003 il TCA ha ritenuto non temporanea la
perdita di lavoro subita da una ditta attiva nel campo della produzione e
commercio di casse e bracciali per orologi, rilevando:
" (...)
Come visto al considerando precedente la presunzione
che la perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea non può essere capovolta
per il solo fatto che la ditta ha ricevuto reiteratamente in passato le
indennità per lavoro ridotto.
La questione a sapere se esistono elementi
concreti sufficienti che consentono di rifiutare la presunzione secondo cui la
riduzione dell'orario di lavoro è provvisoria ed è atta a mantenere posti di
lavoro deve invece essere esaminata considerando un insieme di circostanze, ed
in particolare la redditività e la liquidità dell'azienda, il volume e le
prospettive delle ordinazioni e soprattutto la situazione della concorrenza.
Ora, come visto sopra, la ditta ha motivato tutti
i preannunci di lavoro ridotto adducendo quale motivo il riporto,
l'annullamento, la dilazione, l'insicurezza e lo spostamento di ordini e
consegne riconducibili, tra l'altro, a difficoltà finanziarie dei clienti.
La cifra d'affari annua dell'azienda è passata
dai fr. 5'500'000.-- del 1998 ai fr. 3'200'000.-- del 1999, ai fr. 3'800'000.--
del 2000, ai fr. 2'300'000.-- del 2001 ed ha raggiunto i fr. 1'742'972 nei
primi 11 mesi del 2002 (cfr. doc. 202).
Dunque, fatto salvo un sensibile aumento nel 2000
per rapporto all'anno precedente, dal 1998 la cifra d'affari annua della ditta
è in costante e marcata diminuzione.
L'effettivo del personale della ditta è poi quasi
continuamente e sensibilmente diminuito e nei rispettivi anni, a volte in
diversi periodi, sono state indicate le seguenti unità:
1992 43 e 41 (cfr. doc. 1, 3 e
8)
1993 40, 36 e 37 (cfr. doc.
12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 e 44)
1994 35 (cfr. doc. 134);
1995 35 (cfr. doc. 134);
1996 24 (cfr. doc. 134);
1997 24 (cfr. doc. 134);
1998 27 (cfr. doc. 134);
1999 27 (cfr. doc. 142);
2001 19 (cfr. doc. 152);
2002 18, 16 e 15 (cfr. doc.
152, 183 e 198);
2003 15 (cfr. doc. 203).
Per l'anno 2000, dagli atti di causa, non è
possibile dedurre quanti dipendenti ha occupato la ditta.
La ricorrente non fornisce inoltre alcun concreto
elemento atto a dimostrare che la situazione potrebbe cambiare in meglio.
Infatti, come ragione per la quale essa ritiene
che la perdita di lavoro é temporanea la ditta si limita a dichiarare che:
"dovrebbe esserci una piccola ripresa dopo la fiera di Basilea."
(cfr. doc. 202 punto 11c). Si tratta di una semplice eventualità non assolutamente
comprovata.
Ritenuto anche il perdurare delle richieste di
prestazioni, il TCA deve inoltre concludere che le misure adottate nell'anno
2002 (ovvero la ricerca di un responsabile di nazionalità russa per
incrementare le vendite in quel paese, il piazzamento di personale a prestito e
l'abbandono spontaneo della ditta da parte di alcuni dipendenti; cfr. doc. 151,
182, 197 e 203 punto 11b) non hanno avuto gli effetti sperati.
Tant'è che in sede di ricorso la ditta, tra
l'altro, afferma che "(…) Abbiamo diverso lavoro promesso, ma la
situazione mondiale ha reso i nostri clienti esitanti nel confermare i lavori.
(…)." (cfr. doc. I).
In simili condizioni il TCA deve concludere che
la perdita di lavoro della ricorrente non é solo temporanea e nemmeno è presumibile
che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro
secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza federale citata al consid. 2.5.
Poiché in concreto non è adempiuto il presupposto
di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, la decisione impugnata deve essere
quindi confermata e il ricorso respinto. (...)"
2.4. Nella
presente fattispecie la Sezione del lavoro ha negato il carattere temporaneo
della perdita di lavoro in quanto la ditta negli anni 2006-2008 ha beneficiato
di indennità per lavoro ridotto durante 12 periodi (6 nel 2006, 2 nel 2007 e 4
nel 2008), visto che la cifra d'affari è costantemente diminuita dal 2000 al
2008 e siccome l'azienda non ha fornito "alcun elemento concreto atto a
dimostrare che la situazione potrebbe cambiare in meglio" (consid. 1.2.).
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA ritiene che la questione del carattere duraturo della perdita di lavoro
necessiti di ulteriori approfondimenti da parte dell'amministrazione, per i
motivi che verranno ora esposti.
Innanzitutto, la ditta nel
periodo 2006-2008 ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto durante
soltanto alcuni mesi dell'anno. Ciò vale soprattutto per il 2007 quando le
indennità sono state versate durante 2 periodi e si è registrato inoltre un aumento
della cifra di affari (cfr. Doc. 5).
Inoltre nel 2008, per il
periodo agosto-novembre, la RI 1 non ha inoltrato nessuna domanda di indennità
per lavoro ridotto.
Infine e soprattutto in
sede ricorsuale la ditta ha esposto una circostanza (l'insediamento di una __________
presso il __________ di __________) che potrebbe permetterle di acquisire nuova
clientela (consid. 1.3.).
Ora, al riguardo, nella
risposta di causa l'amministrazione non ha formulato nessuna osservazione,
limitandosi a riprendere quanto precedentemente esposto (consid. 1.4.).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 deve essere annullata e gli atti
rinviati all'amministrazione affinché, compiuti ulteriori accertamenti, si
pronunci nuovamente sul carattere duraturo o temporaneo della perdita di lavoro
subita dalla ditta.
Se dovesse concludere che
si tratta di una perdita di lavoro temporanea ai sensi dell'art. 31 cpv. 1
lett. d LADI, la Sezione del lavoro esaminerà poi gli altri presupposti del
diritto (cfr. al riguardo STCA 38.2009.12 del 7 maggio 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 è annullata.
2. Gli atti
sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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