38.2009.64
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18 novembre 2009Italiano44 min
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Numero d'incarto:
38.2009.64
Data decisione, Autorità:
18.11.2009, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurato per 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere fornito all'URC delle indicazioni inveritiere in merito all'invio di alcune lettere di candidatura spontanea per il mese di settembre 2008
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 42 LPGA
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.64
cr/sc
Lugano
18 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 maggio
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13
novembre 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________, fondandosi
sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del
lavoro il caso concernente l’assicurato, in quanto da un controllo delle
ricerche di impiego relative al mese di settembre 2008 è emerso, segnatamente,
che delle “12 aziende interpellate 5 hanno confermato di non avere mai ricevuto
l’offerta di lavoro (candidatura), 1 conferma di averla ricevuta ma non sa
quando, 4 non hanno dato nessuna risposta e 2 sono tornate al nostro ufficio
poiché recapito inesistente. Inoltre, anche sulle ricerche di lavoro svolte
negli altri mesi ha indicato di non avere mai ricevuto nessuna risposta” (cfr.
doc. 9).
Con
decisione del 17 dicembre 2008, la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato
per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
"
Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati,
l'assicurato che ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha
violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare deve essere sospeso
dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione il
3 marzo 2008 a tempo pieno ed alla ricerca di occupazione quale riparatore di
automobili e impiegato tecnico-commerciale. Al suo terzo termine quadro.
Da una verifica preliminare effettuata dall'URC
di __________, è sorto il sospetto che le domande di impiego non fossero mai
state inviate da parte dell’assicurato.
In effetti, sulla base delle ricerche di lavoro
del mese di settembre 2008, consegnate il 23 ottobre 2008, su un totale di 12
richieste di informazioni, 5 potenziali datori di lavoro hanno confermato di
non aver ricevuto nessuna lettera di candidatura da parte dell’assicurato, 1
conferma di averla ricevuta, 4 non hanno dato esito alla richiesta di
informazione ed infine a 2 datori di lavoro non è stata recapitata la richiesta
perché irreperibile all’indirizzo indicato.
Con comunicazione 13 novembre 2008 l’URC di __________
ha sottoposto il caso al nostro servizio per decisione ritenendo che
l’assicurato avesse fornito indicazioni inveritiere per quanto concerne le
ricerche di lavoro.
In data 17 novembre 2008 lo scrivente Ufficio ha
invitato il signor RI 1 ad inoltrare le proprie osservazioni entro 10 giorni.
Con scritto del 21 novembre 2008, in rappresentanza dell’assicurato, l’RA 1 di __________ ha dichiarato: “(…) il signor RI 1
ha trasmesso ai datori di lavoro indicati dal collocatore dell’URC un’offerta
di lavoro tramite posta. (…) Lo stesso è in buona fede e l’URC non può
sostenere che lo stesso non abbia effettuato le ricerche, ci sembra un’accusa
gratuita non comprovata. Il nostro assistito contesta nel modo più assoluto che
non abbia trasmesso le lettere, purtroppo non ha ricevuto risposta alcuna.
Visto quanto esposto, ragionevolmente non può essere accollata nessuna colpa o
responsabilità al nostro assistito (…)”.
Si osserva come le lettere di candidatura siano
state spedite per posta semplice e di conseguenza, il signor RI 1 non è in
grado di provare l’avvenuto invio.
Pertanto, visto quanto precede e tenendo in
considerazione quanto confermato dai cinque potenziali datori di lavoro all’URC
di __________ e cioè di non avere mai ricevuto nessuna candidatura da parte del
signor RI 1, lo scrivente ufficio ritiene che il comportamento dell’assicurato
non sia stato conforme alle prescrizioni di legge e si decide di sospenderlo,
per un determinato periodo, dal beneficio delle prestazioni della
disoccupazione.
Si rende attento l'assicurato che l'introduzione
di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di
controllo per la durata della stessa." (Doc. 6)
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5 = doc. A2), la Sezione del lavoro, il 26
maggio 2009, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito il
contenuto del suo primo provvedimento.
L’amministrazione,
in particolare, ha rilevato:
"
(…)
3. Nel caso in esame, dalla
documentazione versata agli atti, emerge segnatamente quanto segue:
- Settembre 2008: dei 12 datori di
lavoro interpellati, 4 hanno risposto di non aver ricevuto
nessuna lettera di candidatura da parte del signor RI 1 (la maggior parte di
essi conserva le lettere di candidatura e/o risponde per iscritto al
candidato), 1 datore di lavoro dichiara di averla ricevuta (Garage __________,
__________), 1 datore di lavoro dichiara di non ricordare se ha ricevuto
la risposta ma di solito risponde: al completo (__________, __________), 4
datori di lavoro non rispondono alla nostra richiesta d’informazioni, 1
datore di lavoro risulta irreperibile all’indirizzo indicato e 1 datore
di lavoro ha cessato l’attività;
- Con scritto 7 maggio 2009, l’assicurato afferma che: “(…) dalla
documentazione ricevuta traspare che alcune ditte dichiarino di non avere
ricevuto la candidatura del signor RI 1, ciò non implica tuttavia che lo stesso
non le abbia spedite. I motivi del mancato ricevimento possono essere diversi e
da quanto a noi noto non esiste l’obbligo di dover trasmettere tutta la
corrispondenza per invio raccomandato. Che il nostro assistito non sia in mala
fede è comprovato che altri datori di lavoro hanno ricevuto la candidatura;
- L’opponente non è stato in grado di produrre alcuna risposta da
parte dei datori di lavoro che avrebbe contattato e che hanno risposto
negativamente alla domanda: “Avete ricevuto la candidatura in questione?”.
Ora, tenuto conto di
quanto sopra, bisogna trarre le seguenti conclusioni:
- come risulta dalla succitata giurisprudenza, l’onere di comprovare
l'effettivo invio delle lettere di candidatura ai diversi potenziali datori di
lavoro incombe all'assicurato:
- dal formulario relativo al mese di settembre 2008 risulta che il
signor RI 1 ha svolto ricerche di lavoro presso 12 datori di lavoro. L’accertamento
effettuato dall’URC, presso di essi, ha permesso di evidenziare che 4 di questi
hanno risposto di non aver ricevuto la lettera di candidatura dell’opponente e
di conservare le lettere dei candidati e/o di rispondere per iscritto. A
tutt’oggi, l’opponente non ha consegnato nessuna risposta alle ricerche di
lavoro svolte presso i datori di lavoro in questione nel mese di settembre
2008. Da notare che la maggior parte dei datori di lavoro interpellati
conservano le lettere di candidatura e quindi alla nostra richiesta di
informazioni avrebbero indicato di averla ricevuta.
In considerazione di
quanto precede, si ritiene che l’assicurato non abbia effettivamente svolto le
ricerche di lavoro annunciate. Pertanto, il signor RI 1 ha fornito, nel caso
concreto, informazioni inveritiere – per cui è realizzato il presupposto di cui
all’articolo 30 cpv. 1 lett. e LADI – e, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso concreto, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
della durata di 16 giorni (limite inferiore della colpa mediamente grave) appare
dunque giustificata.
Le motivazioni sollevate
con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa
rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1 di __________, ha
inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
"
(…)
Le motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro per confermare la
penalità di 16 giorni al nostro assistito citato, signor RI 1, ci sembrano
oltremodo eccessive.
Il nostro assistito è sempre stato in buona fede e non si riesce a
comprendere la pedanteria del collocatore dell’URC che si è sempre dimostrato
diffidente verso il signor RI 1 e che abbia intenzionalmente voluto causargli
un danno economico non comprovato. Tra l’altro non è dimostrato che i datori di
lavoro non abbiano ricevuto gli scritti, può benissimo darsi che la posta non
sia stata adeguatamente esaminata. Non sussiste l’obbligo della trasmissione
delle lettere per raccomandata, motivo per cui non si può partire dal
pregiudizio che il disoccupato abbia deliberatamente voluto sottostare agli
impegni che la legge gli impone.
Ci sembra che il giudizio emesso non tenga conto di tutte le
nostre osservazioni fatte a suo tempo e che dimostrano che l’ufficio abbia
calcato la mano in modo esagerato, essendo premunito verso il disoccupato.
Si contesta pertanto la penalità di 16 giorni emessa in quanto
infondata e non conforme ai disposti di legge applicabili al caso in oggetto.
Si chiede pertanto l’annullamento della misura confermata dal
Servizio Giuridico od almeno una drastica riduzione della penalità.” (Doc. I)
1.4. Nella
propria risposta del 7 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha postulato la
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno
essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito
all’URC di __________ delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di
alcune lettere di candidatura spontanea relative al mese di settembre 2008.
2.3. L’assicurato
è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di
informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI,
che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n.
16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti
a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo
qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl
1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa, segnatamente, di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die
Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en
vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)."
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha
sottolineato che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o
di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico
che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla
Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,
a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere
in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla
disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come
correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e
argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse
generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il
ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla
legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di
disoccupazione (…)."
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.
2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare
all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite
nella residua misura di fr. 9662.75 (…)."
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N.
19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994
Fatti
N. 3, consid. 3b, pag. 21).
Infine, in una pronunzia
del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una
sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata
a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva
omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro
dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:
"
Aux termes de l'art. 30 al. 1
let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé
par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière
fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail
ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs
découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait
valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux
tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon
le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer
l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le
droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets
soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul
erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191
consid. 2.1.1).
2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à
60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il
ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA
à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,
février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé
à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et
2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi
que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité
lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur
la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone
assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5
avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a
indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que
sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril
2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de
l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société,
la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du
mois de janvier 2004.
2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a
omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son
engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des
questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004,
sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a
remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque
activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été
remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de
poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en
fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans
tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.
Cela étant, le recourant a omis de déclarer
immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée
et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre
d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont
qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la
suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite
inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid.
2.1.1ss)
2.4. La Segreteria
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,
consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF
127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa
alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,
Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha
stabilito che:
"D
34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il
répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire
à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif
de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements
importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.
D
35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit
ne revêt pas une grande importance.
D
36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de
renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une
plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne
une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne
sera prononcé."
(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)
Il tenore di questi punti
è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle
indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. In una
sentenza del 27 maggio 1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro
una decisione emessa dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della
modifica dell’art. 30 cpv. 3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno
inasprito i limiti della durata delle sospensioni a seconda del grado della
colpa), il TFA ha stabilito che è costitutiva di abuso del potere di apprezzamento
la prassi amministrativa secondo cui nel caso di un assicurato che fa
dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro viene di
regola pronunciata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
per la durata massima prevista nell’ipotesi di colpa grave.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:
"
(...)
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der
Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der
Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten
Rechts-begehrens wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.
(...)
3.- (...)
c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die
individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist
ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine
durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung
der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese
Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen
Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn
das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im
Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine
Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht
mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal
zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den
Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem
Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens
angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen
ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung
erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem
jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.
Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der
oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als
der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60
Einstellungstage je Einstellungsgrrund erhöht hat. Es geht somit nicht etwa
darum, überholte reformbedürftige Normen durch besonders strenge Anwendung
aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
(...)
d) Auch die konkreten Umstände des
vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage
zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners
als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich,
welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss
vorinstanzlichem Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder
rechtfertigen würden.
(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c)
e d), pag. 151, 153 e 154)
In un’ulteriore sentenza C
152/03 del 25 giugno 2004, chiamata a decidere nel caso in cui ad un
assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per propria
colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base
dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della
sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto, l’Alta Corte ha, in
particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass
des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch
die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der
Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des
betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,
als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen
Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer
Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N
691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht
zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von
Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die
Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.
Im konkreten Fall hat das Verhalten des
Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der
Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt
hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die
selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen)
Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert.
Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in
Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der
Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses
begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer
Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des
gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen
musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu
bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben
des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der
Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer
im Ergebnis zu bestätigen.
(…)." (cfr. STFA C 152/03 del 25 giugno 2004)
2.7. L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale
proposito, in una sentenza C 49/03 del 23 giugno 2003, l'Alta Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza H 272/03 del 22 dicembre 2003, il TFA, al consid.
3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione
formale del 17 dicembre 2008, con la quale ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro ha trasmesso
all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 13 novembre 2008 relativa
a una sospensione dal diritto alle indennità, invitandolo a formulare
osservazioni scritte in merito (cfr. doc. 8-9), che l’insorgente ha, peraltro,
inoltrato il 21 novembre 2008 (cfr. doc. A3).
Il
diritto di essere sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima
dell’emanazione della decisione formale del 17 dicembre 2008, conformemente
Considerandi
alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della
LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.8
La
Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 5 delle 12
lettere di candidatura indicate sul Formulario relativo alle ricerche di
impiego svolte nel mese di settembre 2008 che sono state oggetto di verifica
presso i potenziali datori di lavoro da parte dell’URC di __________ (cfr. doc.
A1).
Il ricorrente, dal canto
suo, sostiene di avere regolarmente inviato le lettere di domanda di impiego
menzionate nel Formulario relativo alla prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro (cfr. doc. I).
Il rappresentante
dell’interessato, nello scritto del 21 novembre 2008, ha pure rilevato, a dimostrazione della buona fede del suo assistito, che “ricordiamo che il
signor RI 1 si è presentato presso i nostri uffici per allestire una lettera da
trasmettere ai datori di lavoro” (doc. A3).
Nell’opposizione del 7
gennaio 2009, inoltre, egli ha in particolare sottolineato che il fatto che un
datore di lavoro abbia confermato di avere effettivamente ricevuto la lettera
di candidatura da parte dell’assicurato non fa che avvalorare la tesi
ricorsuale di avere correttamente spedito le ricerche di impiego tramite posta ordinaria
e che, se queste ultime non sono state ricevute da parte dei potenziali datori
di lavoro, ciò potrebbe essere dovuto a problemi di smistamento della posta o
altri fattori a lui non imputabili (doc. A2).
Questa tesi è poi stata
nuovamente ribadita da parte del rappresentante dell’assicurato, nello scritto del
7.
maggio 2009 indirizzato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr.
doc. 2).
Questa Corte, dapprima,
constata che l’URC di __________, relativamente a quanto emerso dagli
accertamenti esperiti nel mese di ottobre 2008 presso 12 potenziali datori di
lavoro che l’assicurato ha precisato di avere interpellato nel mese di
settembre 2008, ha indicato:
" Su
12.
aziende interpellate, 5 hanno confermato di non avere mai ricevuto l’offerta
di lavoro (candidatura), 1 conferma di averla ricevuta ma non sa quando, 4 non
hanno dato nessuna risposta e 2 sono ritornate al nostro ufficio poiché
recapito inesistente." (Doc. 9)
Da questo scritto sembra,
dunque, emergere che 5 potenziali datori di lavoro hanno dichiarato di non
avere ricevuto la candidatura del ricorrente.
Tuttavia da un attento
esame delle “Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai
potenziali datori di lavoro, risulta che, a differenza di quanto concluso
dall’amministrazione, un potenziale datore di lavoro ha indicato di non
ricordare se ha ricevuto la candidatura scritta dell’interessato e un altro
potenziale datore di lavoro, pur rispondendo negativamente alla domanda “Avete
ricevuto la candidatura in questione?”, ha tuttavia indicato che da diversi
mesi vi erano problemi con lo smistamento della posta.
Ciò implica che le
indicazioni, sopra citate, fornite dall’URC in merito ai potenziali datori di
lavoro che avrebbero precisato che non è stata loro recapitata alcuna lettera
da parte dell’assicurato non sono pienamente attendibili e vanno rivalutate
facendo capo all’insieme della documentazione agli atti (Formulario delle
ricerche di lavoro, Richieste di informazione ai potenziali datori di lavoro,
ecc.).
Dal Formulario concernente
gli sforzi intrapresi dal ricorrente nel mese di settembre 2008, come visto,
emerge che lo stesso ha indicato di aver compiuto 12 ricerche di impiego, in
forma scritta, come gli era stato espressamente richiesto dal suo consulente del
personale URC, ma di non avere ricevuto alcuna risposta da parte dei potenziali
datori di lavoro contattati (cfr. doc. 29).
L’URC di __________ ha
interpellato tutti e 12 i potenziali datori di lavoro contattati per iscritto
dall’insorgente nel mese di settembre 2008, chiedendo loro, come visto, se essi
potevano o meno confermare di avere ricevuto la candidatura dell’assicurato
(cfr. doc. 10-22).
Dalla Richiesta inviata al
Garage __________ di __________ risulta che il datore di lavoro ha
effettivamente ricevuto la candidatura in questione, anche se non ricorda in
quale data; che “in generale” risponde per iscritto, precisando tuttavia che
“non sempre riesco a rispondere, alcuni possono sfuggire” (cfr. doc. 10).
Quattro ulteriori
potenziali datori di lavoro - e meglio il Garage __________ di __________, il
Garage __________ di __________, il Garage __________ di __________, il Garage __________
di __________ - non hanno, invece, risposto alla “Richiesta di informazione
sulle ricerche di lavoro” inviata dall’URC di __________ (cfr. doc. 11-14).
Altre due richieste di
informazione sulle ricerche di lavoro spedite dall’URC a due potenziali datori
di lavoro sono ritornate al mittente, con la motivazione che, per una, quella
indirizzata al Garage __________ di __________, “il destinatario è irreperibile
all’indirizzo indicato” (cfr. doc. 15) e che, per l’altra, indirizzata alla __________
di __________, la “ditta è cessata” (cfr. doc. 16).
Altri tre potenziali
datori di lavoro – e meglio il Garage __________ di __________ (cfr. doc. 19),
il Garage __________ di __________ (cfr. doc. 20) e la ditta __________ di __________
(cfr. doc. 22) - hanno esplicitamente risposto di non avere mai ricevuto
la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 19, 20, 22 sottolineatura
della redattrice).
Di conseguenza, in questi tre
ultimi casi va considerato che i potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto
le domande di impiego dell’insorgente.
Un altro potenziale datore
di lavoro, la ditta __________ di __________, ha risposto telefonicamente,
indicando che, come risulta dall’annotazione riportata a mano dal consulente
del personale URC sulla copia del formulario inviato, “non si ricorda se
l’ha ricevuta e che di solito risponde al completo” (cfr.
doc. 21, sottolineatura della redattrice).
Da tale sommaria risposta
non si può dedurre con precisione se l’assicurato ha effettivamente spedito la
sua lettera di candidatura o meno, dato che il potenziale datore di lavoro non
si ricorda se l’ha ricevuta oppure no. Inoltre, dall’affermazione che “di
solito risponde al completo” non si può automaticamente dedurre che non
avendo ricevuto l’interessato alcuna risposta egli non abbia inviato la
candidatura in questione, potendo il suo caso costituire una eccezione alla
regola.
In mancanza, infatti, di
ulteriori precisazioni da parte del datore di lavoro citato a proposito della
possibilità che alcune lettere di candidatura che giungono al suo indirizzo possano
rimanere senza risposta, non può essere affermato con la necessaria
tranquillità che questo potenziale datore di lavoro non ha ricevuto la
candidatura dell’assicurato.
Infine, un altro potenziale
datore di lavoro, il Garage __________ di __________, pur avendo risposto, nella
richiesta di informazioni sulle ricerche di lavoro, di non avere ricevuto la
candidatura dell’interessato; che “purtroppo non sempre riusciamo a rispondere
alle candidature, visto il numero elevato di quelle che ci giungono
settimanalmente” e di conservare le lettere dei candidati alcuni mesi (circa 3
mesi) (cfr. doc. 17), ha tuttavia sottolineato, in una comunicazione e-mail
indirizzata al consulente del personale URC in data 11 novembre 2008, che anche
se non ha ricevuto la lettera di candidatura dell’interessato, va comunque
tenuto conto del fatto che “come detto durante l’ultimo nostro colloquio esistono
problemi da diversi mesi con lo smistamento della posta” (doc. 18,
sottolineatura della redattrice).
Da questa precisazione
fornita espressamente dal signor __________ del Garage __________, non si può
dedurre con la necessaria tranquillità che questo potenziale datore di lavoro
non ha ricevuto la candidatura dell’assicurato.
Complessivamente, quindi,
risultano 3 i potenziali datori di lavoro che non hanno sicuramente ricevuto le
lettere di candidatura che l’assicurato sostiene di aver inviato e non 5 come
sostenuto dall’amministrazione (cfr. doc. A1; doc. 6).
2.9
L’assicurato ha, poi,
sottolineato di avere spedito le lettere di candidatura in questione mediante
posta ordinaria e non tramite invio raccomandato (cfr. doc. 2, doc. I).
Al riguardo è utile
rammentare che normalmente un invio con posta A viene recapitato al
destinatario già il giorno lavorativo seguente e anche di sabato, mentre un
invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno
lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr.
www.posta.ch).
In una sentenza C 212/00 del
2.
novembre 2000, relativa a un caso in cui l’amministrazione ha rifiutato a un
assicurato le indennità di disoccupazione in quanto lo stesso non avrebbe
esercitato il relativo diritto entro tre mesi dalla fine del periodo di
controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997, il TFA ha stabilito che
il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre 1997, ultimo giorno del
termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria, avrebbe dovuto giungere al
destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997 era un sabato). Nel caso di
specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997, ossia il settimo giorno
feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte questo ritardo rientrava
nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non doveva sopportare le
conseguenze della perdita o della distruzione della busta di intimazione da
parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato ossequiato.
Nell’evenienza concreta le
3.
lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) sono state inviate
dall’assicurato nel mese di settembre 2008, mentre gli accertamenti
dell’amministrazione sono stati eseguiti il 23 ottobre 2008 (cfr. doc.
10-22).
Benché inviate con posta ordinaria,
nella peggiore delle ipotesi tramite posta B, le candidature del ricorrente,
del mese di settembre 2008 (e meglio quelle dell’8 settembre 2008 alla ditta __________;
del 9 settembre 2008 al Garage __________ e del 23 settembre 2008 al Garage __________,
cfr. doc. 29), il 23 ottobre 2008, allorché sono stati esperiti i
controlli da parte dell’URC a distanza di più di tre settimane dall’ultimo
presunto invio postale dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate ai
destinatari.
In proposito va
evidenziato che il Garage __________ di __________, al quale l’insorgente ha
scritto il 15 settembre 2008, ha indicato che la candidatura gli è stata
recapitata (cfr. doc. 10).
Pertanto, considerando
che, di regola, un invio non prioritario viene consegnato il terzo giorno
feriale dopo l’impostazione, anche ammettendo il ritardo di qualche giorno, il
23.
ottobre 2008 le asserite domande di impiego dell’assicurato avrebbero dovuto
essere state notificate ai potenziali datori di lavoro indicati dall’interessato.
A questo proposito va
sottolineato che i 3 potenziali datori di lavoro in questione hanno tutti e tre
indicato di conservare le lettere di candidatura che ricevono (cfr. doc. 19,
doc. 20 e doc. 22).
Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a
chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di
un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato
non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze
giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,
L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Da un
accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di
un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli
assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108
del 16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7).
Il fatto
di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio, nuocere
agli assicurati.
L'importante
è che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche
allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore
di lavoro contattato.
Nel caso
di specie, nonostante agli atti risulti la copia di tutte le presunte lettere
di candidatura spedite dall’assicurato, egli non ha prodotto alcuna risposta
dei potenziali datori di lavoro.
Come già
rilevato (cfr. consid. 2.8.), egli ha, al contrario, riconosciuto di non avere
ricevuto alcuna risposta alle sue candidature del mese di settembre 2008 (cfr.
doc. 29, doc. A3).
Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA
29.
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32) e non quello
della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il
giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in
dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319
consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n.
1918.
pag. 403).
Il
TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella
causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che
conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed
una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione
fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
In casu, tutto ben
considerato, viste in particolare le risposte fornite dai potenziali datori di
lavoro contattati dall’URC menzionate sopra che hanno condotto alla conclusione
che almeno 3 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura
(cfr. consid. 2.8.) e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli
accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto
essere giunte alle ditte interpellate, anche se spedite con posta B, questo
Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel mese di settembre 2008,
non ha effettivamente svolto tre ricerche di lavoro che ha dichiarato di avere
compiuto.
L’assicurato
ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.
E’
pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.
2.10
Come visto
(cfr. consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in
funzione della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in
altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C
152/03 del 25 giugno 2004; cfr., pure, la “Tabella delle sospensioni. All’attenzione degli URC e delle autorità cantonali” pubblicata in Prassi ML/AD 99/1
quale A1 e poi riconfermata nella Circolare relativa all'indennità di
disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68, che nel caso dell’art. 30
cpv. 1 lett. e, non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a
rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).
Ora, il
caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza
pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6..
In
quell’occasione, il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva
fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una
sospensione di 45 giorni.
Ritenuto
un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa
grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43
giorni offre la possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o
attenuanti, che giustificano l'entità della sospensione decisa.
In una sentenza
38.2002.108
del 16 maggio 2003, il TCA ha confermato la sospensione di 10
giorni irrogata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI ad un assicurato che,
contrariamente a quanto da lui asserito, non aveva inviato 6 lettere di
candidatura su 24.
In un’altra
sentenza 38.2005.22 del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la
correttezza della sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione stabilita dall’amministrazione, nel caso di un assicurato che
aveva fornito indicazioni inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su
un totale di 25 ricerche controllate dall’URC.
Nel caso
di specie, l'amministrazione ha sospeso l’assicurato per 16 giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in
relazione a 5 ricerche di impiego (cfr. doc. A1).
Alla luce
della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze
del caso concreto, la sanzione di 16 giorni, corrispondente al limite inferiore
della colpa mediamente grave, inflitta al ricorrente - nonostante, come esposto
sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio della
verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute
dall’insorgente nel mese di settembre 2008 sono 3 su 12 ricerche controllate
dall’URC e non 5 - è conforme al principio della proporzionalità e deve essere
confermata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione
senza fondati motivi (DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid.
2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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