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Decisione

38.2009.68

Sospensione prestazioni per mancate ricerche. Le trattative di un contratto di lavoro, che facciano sorgere l'aspettativa di concludere il contratto, non sono sufficienti al presupposto di lavoro gara

10 settembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il

Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

Considerandi

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.5

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è

stata impiegata dall’agosto 1974 al 30 aprile 2009 presso __________ (fino al

giugno 1998 presso __________ di __________), principalmente in seno al

servizio TP Operations (cfr. doc. A2; 9).

Il datore

di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il 9 gennaio 2009 con

effetto a partire dal 30 aprile 2009 (cfr. doc. 9).

L’insorgente

si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° maggio 2009, dichiarandosi

disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 14).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nel mese di aprile

2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente ai mesi di febbraio e

marzo 2009.

Il

consulente del personale le ha trasmesso brevi manu una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 maggio 2009, il

fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di disdetta

precedenti il mese di aprile 2009.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 8).

La

ricorrente, il 20 maggio 2009, ha risposto, tramite un messaggio di posta

elettronica, quanto segue che:

"

(…) appena sono stata integrata in un piano

coach (2 + 3 mesi di disdetta) ho cercato un’altra occupazione dando la

priorità, visto i lunghi anni di servizio, all’interno di __________. Tant’è

vero che il 16 febbraio, vedi attestato di lavoro, mi è stata data la

possibilità di effettuare uno stage presso il servizio __________

sfortunatamente l’annuncio di un’ulteriore ristrutturazione con relativa

riduzione di posti di lavoro non ha permesso la conferma della nuova attività.

Sono venuta a conoscenza di questa nuova situazione il 3 aprile con relativo

esonero di lavoro per il 6 aprile. A questo punto ho iniziato tempestivamente

la ricerca di un nuovo posto di lavoro al di fuori di __________ (vedi scheda

aprile).” (Doc. 4)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione

formale del 29 maggio 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 8 giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

La

penalità, come visto nei fatti, è stata ridotta a 6 giorni con decisione su

opposizione del 12 giugno 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.6

Chiamato a

pronunciarsi in merito ai mesi di febbraio e marzo 2009, il TCA, attentamente

esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in

tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal

profilo quantitativo e qualitativo.

L’obbligo

di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a

decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. cosid. 2.3.).

Del resto

quanto asserito dalla ricorrente, ossia che nel febbraio 2009 ha avuto la possibilità di lavorare nel team di un Capo __________ di __________ (__________) e

che fino al 3 aprile 2009 vi erano le giuste premesse d’impiego (cfr. doc. I, 4,

5) non le è di alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità

di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C

110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, come affermato dall’assicurata stessa il 20 maggio 2009 in risposta alla richiesta di giustificazione dell’URC, l’occupazione in questione presso il

settore __________ consisteva soltanto in uno stage la cui trasformazione in un

impiego vero e proprio non è poi stata confermata, nonostante esistessero le

giuste premesse a tale fine (cfr. doc. 4).

D’altronde

dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla

ricorrente - che l’assunzione presso tale settore di __________ le fosse stata

garantita dall’ex datore di lavoro.

Neppure

risulta che la disdetta data per iscritto dall’Istituto bancario nel gennaio

2009.

(cfr. doc. 9) sia stata annullata.

Durante

lo svolgimento dello stage presso il settore __________ la medesima ha, quindi,

mantenuto la propria validità.

L’assicurata,

dunque, piuttosto sperava che si concretizzasse una nuova assunzione presso __________.

La mera

speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

Di conseguenza la

ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima

della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88

del 7 gennaio 2008).

2.7

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, è utile ribadire che l’URC con

decisione su opposizione del 12 giugno 2009 ha ridotto la penalità inflitta

all’assicurata con decisione del 29 maggio 2009 da 8 a 6 giorni (cfr. consid. 1.2.).

Nella

sanzione irrogata all’insorgente l’amministrazione ha, conseguentemente, tenuto

conto dello sforzo che l’insorgente ha in ogni caso profuso in seno

all’istituto bancario, allora proprio datore di lavoro, per cercare di ottenere

un nuovo impiego.

A mente

del TCA, pertanto, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti

tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di

disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr.

consid. 2.4.), la penalità di 6 giorni (2 giorni per insufficienti ricerche nel

mese di febbraio 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di marzo 2009) a

carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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