38.2009.68
Sospensione prestazioni per mancate ricerche. Le trattative di un contratto di lavoro, che facciano sorgere l'aspettativa di concludere il contratto, non sono sufficienti al presupposto di lavoro gara
10 settembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.68
Data decisione, Autorità:
10.09.2009, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni per mancate ricerche. Le trattative di un contratto di lavoro, che facciano sorgere l'aspettativa di concludere il contratto, non sono sufficienti al presupposto di lavoro garantito e non esentano quindi l'assicurato dall'obbligo di effettuare ricerche di lavoro
INDENNITÀ
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 26 OADI
art. 44 let. b OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.68
rs
Lugano
10 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno
2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 29 maggio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per 8 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di febbraio e
marzo 2009 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 6).
1.2. L’URC, con
decisione su opposizione del 12 giugno 2009, ha parzialmente accolto
l’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5), riducendo la sanzione
inflittale a 6 giorni (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
facendo valere, segnatamente, di avere lavorato per 35 anni presso __________
dimostrando sempre impegno, attaccamento e voglia di perfezionarsi. Essa ha
precisato che appena è venuta a conoscenza della decisione da parte
dell’istituto bancario di rescindere il contratto si è attivata alla ricerca di
una nuova attività. Al riguardo l’insorgente ha puntualizzato che la decisione
di tagliare posti di lavoro nel settore dell’Investment banking dove era
impiegata non implicava che all’interno della Banca non vi fossero altri posti
vacanti. Essa ha indicato di aver, in effetti, concorso per uno di questi,
benché poi sia stato scelto un altro candidato.
La
ricorrente ha rilevato che nel frattempo ha avuto l’opportunità di lavorare nel
team di un capo Divisione di __________ e che sia questa posizione che le
affermazioni dell’allora Capo __________ non facevano prevedere lo scenario, a
livello d’occupazione, che si è in seguito presentato in seno a __________. Essa
ha specificato che, siccome sul suo attestato di lavoro sono state elencate le
attività svolte in quest’ultimo settore, non si trattava di un impiego precario
bensì vi erano le giuste premesse di assunzione.
Infine
l’insorgente ha osservato di essersi attivata alla ricerca di una nuova
occupazione appena ha saputo della decisione di sopprimere altri posti di
lavoro e quindi che il suo posto non poteva venire confermato (cfr. doc. I).
1.4. In risposta
l’URC ha ribadito integralmente gli argomenti già espressi nella decisione su
opposizione del 12 giugno 2009, rilevando, in particolare, che il fatto che
l’assicurata abbia svolto uno stage in un altro settore della stessa struttura
non era il presupposto di una riassunzione e non doveva essere ritenuto quale
motivo di esonero dal cercare lavoro. Inoltre l’amministrazione ha sottolineato
che quanto addotto dall’assicurata è stato parzialmente considerato riducendo
la sanzione da 8 a 6 giorni (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di
febbraio e marzo 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il
Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
Considerandi
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.5
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è
stata impiegata dall’agosto 1974 al 30 aprile 2009 presso __________ (fino al
giugno 1998 presso __________ di __________), principalmente in seno al
servizio TP Operations (cfr. doc. A2; 9).
Il datore
di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il 9 gennaio 2009 con
effetto a partire dal 30 aprile 2009 (cfr. doc. 9).
L’insorgente
si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° maggio 2009, dichiarandosi
disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 14).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nel mese di aprile
2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente ai mesi di febbraio e
marzo 2009.
Il
consulente del personale le ha trasmesso brevi manu una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 maggio 2009, il
fatto di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi di disdetta
precedenti il mese di aprile 2009.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 8).
La
ricorrente, il 20 maggio 2009, ha risposto, tramite un messaggio di posta
elettronica, quanto segue che:
"
(…) appena sono stata integrata in un piano
coach (2 + 3 mesi di disdetta) ho cercato un’altra occupazione dando la
priorità, visto i lunghi anni di servizio, all’interno di __________. Tant’è
vero che il 16 febbraio, vedi attestato di lavoro, mi è stata data la
possibilità di effettuare uno stage presso il servizio __________
sfortunatamente l’annuncio di un’ulteriore ristrutturazione con relativa
riduzione di posti di lavoro non ha permesso la conferma della nuova attività.
Sono venuta a conoscenza di questa nuova situazione il 3 aprile con relativo
esonero di lavoro per il 6 aprile. A questo punto ho iniziato tempestivamente
la ricerca di un nuovo posto di lavoro al di fuori di __________ (vedi scheda
aprile).” (Doc. 4)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione
formale del 29 maggio 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 8 giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
La
penalità, come visto nei fatti, è stata ridotta a 6 giorni con decisione su
opposizione del 12 giugno 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.6
Chiamato a
pronunciarsi in merito ai mesi di febbraio e marzo 2009, il TCA, attentamente
esaminata la documentazione agli atti, ritiene che a torto l’insorgente, in
tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal
profilo quantitativo e qualitativo.
L’obbligo
di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a
decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. cosid. 2.3.).
Del resto
quanto asserito dalla ricorrente, ossia che nel febbraio 2009 ha avuto la possibilità di lavorare nel team di un Capo __________ di __________ (__________) e
che fino al 3 aprile 2009 vi erano le giuste premesse d’impiego (cfr. doc. I, 4,
5) non le è di alcun ausilio.
Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C
110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, come affermato dall’assicurata stessa il 20 maggio 2009 in risposta alla richiesta di giustificazione dell’URC, l’occupazione in questione presso il
settore __________ consisteva soltanto in uno stage la cui trasformazione in un
impiego vero e proprio non è poi stata confermata, nonostante esistessero le
giuste premesse a tale fine (cfr. doc. 4).
D’altronde
dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla
ricorrente - che l’assunzione presso tale settore di __________ le fosse stata
garantita dall’ex datore di lavoro.
Neppure
risulta che la disdetta data per iscritto dall’Istituto bancario nel gennaio
2009.
(cfr. doc. 9) sia stata annullata.
Durante
lo svolgimento dello stage presso il settore __________ la medesima ha, quindi,
mantenuto la propria validità.
L’assicurata,
dunque, piuttosto sperava che si concretizzasse una nuova assunzione presso __________.
La mera
speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Di conseguenza la
ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal
diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima
della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88
del 7 gennaio 2008).
2.7
Per
quanto concerne l’entità della sanzione, è utile ribadire che l’URC con
decisione su opposizione del 12 giugno 2009 ha ridotto la penalità inflitta
all’assicurata con decisione del 29 maggio 2009 da 8 a 6 giorni (cfr. consid. 1.2.).
Nella
sanzione irrogata all’insorgente l’amministrazione ha, conseguentemente, tenuto
conto dello sforzo che l’insorgente ha in ogni caso profuso in seno
all’istituto bancario, allora proprio datore di lavoro, per cercare di ottenere
un nuovo impiego.
A mente
del TCA, pertanto, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti
tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di
disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr.
consid. 2.4.), la penalità di 6 giorni (2 giorni per insufficienti ricerche nel
mese di febbraio 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di marzo 2009) a
carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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