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Decisione

38.2009.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I posti ai quali ho trasmesso la mia candidatura rispecchiavano le mie

possibilità e a mio modo di vedere di qualità. Le mie ricerche sono pure andate

a __________ e a __________. Potrà sembrare a qualcuno paradossale,

considerando che ho dato le dimissioni al __________. Ma sono delle unità ben

distinte e separate dall’Unità rete vendita (quella legata agli uffici __________,

da dove provengo), con direttori e contabilità diverse oltre naturalmente al

lavoro; entrambi i posti erano con l’incarico di Responsabile team.(…)” (Doc.

14)

A tale

scritto l’assicurato ha allegato una ricapitolazione degli sforzi intrapresi al

fine di reperire una nuova attività dal momento in cui ha disdetto il rapporto

di impiego - ossia dal 18 settembre 2008 - alla fine del mese di dicembre 2008. In questo contesto egli ha indicato un’ulteriore ricerca per il novembre 2008 - presso __________

- non menzionata in precedenza (cfr. doc. 14).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 19 maggio 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 13; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 luglio 2009

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6. Nel caso in

esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute

dall’assicurato nel periodo ottobre - dicembre 2008 (cfr. doc. 13), lasso di

tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del

7 gennaio 2009 (cfr. doc. 37).

L’URC ha

considerato che il ricorrente, nel mese di dicembre 2008, ha effettuato delle

ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A1, 13).

Per

contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nei mesi di

ottobre e novembre 2008 (cfr. doc. A1).

Chiamato

a pronunciarsi in merito ai mesi di ottobre e novembre 2008, il TCA rileva

dapprima, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che se la

LADI, come evidenziato dall’assicurato (cfr. doc. I), non prevede uno specifico

numero di ricerche da compiere, la giurisprudenza cantonale, quale linea di

riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate

almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale

principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. doc. 2.3.).

2.7. L’assicurato

ha indicato di aver svolto, nei mesi di ottobre e novembre 2008, otto ricerche,

quattro per mese (cfr. doc. 11, 14).

Relativamente

alle ricerche di ottobre 2008, va osservato che quella presso __________,

e meglio presso __________ (cfr. doc. 14), e quella presso l’__________ come

calcolatore di prestazioni e contributi (cfr. doc. 11) risultano mirate, in

quanto intraprese in risposta ad annunci specifici di offerta di impiego (cfr.

doc. 11).

Gli

sforzi intrapresi presso __________ __________ e __________ costituiscono,

invece, delle domande spontanee di lavoro.

Queste

ultime non indicano la data precisa in cui l’assicurato ha postulato, né

l’attività ricercata dal medesimo.

A tale

proposito va ribadito (cfr. consid. 2.3.) che il TFA in una sentenza del 14

dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre

precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale

datore di lavoro.

Questo

Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno

della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione

(cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella

causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 35).

Va ancora

osservato che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco

del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002

nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1;

STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000

nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Nel caso di ricerche

scritte può, tuttavia, essere più razionale preparare le proprie candidature

concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di

lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per

postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003

nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

In casu

la ricerca presso __________ è stata effettuata il 4 ottobre 2008 (cfr. doc.

11) e quella presso l’__________ il 25 ottobre 2008 (cfr. doc. 11).

Le altre

due ricerche, presso __________ e __________ __________, come già esposto, non

riportano la data precisa di quando sono state compiute. Le relative risposte,

però, datano 6, rispettivamente 8 ottobre 2008 (cfr. doc. 12).

Le stesse,

dunque, devono essere state effettuate, nell’ipotesi più favorevole

all’assicurato (come verrà indicato in seguito, infatti, tali ricerche, se

fossero da considerare per il mese di settembre 2008, non potrebbero essere esaminate

per il periodo in concreto in questione), agli inizi del mese di ottobre 2008,

come la ricerca presso l’__________.

Due delle

quattro ricerche afferenti a tale mese, come visto, sono poi state effettuate

spontaneamente.

Di

conseguenza il ricorrente, svolgendo pure ricerche di lavoro indipendentemente

da annunci puntuali di posti di lavoro, anche se per iscritto, avrebbe dovuto

intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione durante il corso

dell’intero mese.

Anche le ricerche

svolte nel mese di novembre 2008, presso __________ di __________, __________

__________, __________ e __________ (cfr. doc. 12, 14), non indicano l’attività

ricercata, né la data precisa di quando sono avvenute.

Tre delle

quattro ricerche di novembre 2008 sono, inoltre, state effettuate nel __________.

L’assicurato

ha, di conseguenza, ricercato un’occupazione esclusivamente nella zona limitrofa

al proprio domicilio.

Il

ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello

territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo

domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire

una nuova occupazione (cfr. STCA 38.2005.18 del 10 maggio 2005; STCA inc.

38.01.270 del 29 luglio 2002; STCA 38.01.251 del 24 luglio 2002).

In esito

alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che le ricerche di lavoro

compiute dall’insorgente nei mesi di ottobre e novembre 2008, a

prescindere dalla questione di sapere se le stesse siano o meno sufficienti dal

profilo quantitativo, sono insufficienti per quanto concerne l’aspetto

qualitativo.

Al riguardo occorre

precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato nel ricorso

(cfr. doc. I), non risulta che le ricerche effettuate rispondendo a concorsi pubblicati

dall’__________ o dalla __________, la quale, come rettamente sottolineato

dall’insorgente (cfr. doc. I), è oggi un gruppo costituito da molteplici unità

distinte (__________; __________ __________ e __________; cfr. __________),

siano state ritenute non valide

Sono, in effetti, state valutate

insufficienti le ricerche per i mesi di ottobre e novembre 2008 nel loro

complesso dopo un esame globale delle stesse. Ciò non significa che ogni

ricerca, esaminata singolarmente, non sia valida.

Infine, in merito alla

ricerca di lavoro compiuta nel mese di settembre 2008 presso la __________ di __________

rispondendo a un annuncio afferente a un posto vacante quale responsabile

azienda e prodotta dall’assicurato (cfr. doc. 11) va evidenziato che la stessa

risulta, comunque, irrilevante ai fini della presente vertenza.

Infatti

la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare

le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si

possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che

sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Ne consegue, pertanto, che

il ricorrente, nei mesi di ottobre e novembre 2008 ha violato l’obbligo di

ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

2.8. Ora si

tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi

di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 14, 9, V)

possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Considerandi

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95)

ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag.

307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo

le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.9

Nel caso in

esame l’assicurato ha indicato di non aver saputo, prima dell’iscrizione

all’URC, che durante il periodo di disdetta gli assicurati sono tenuti a

effettuare un determinato numero di ricerche di impiego, né secondo quali

modalità compiere tali ricerche (cfr. doc. 14; V).

In

concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione

e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, l’assicurato ha asserito di non aver contattato l’amministrazione nel

periodo di disdetta (cfr. doc. V).

Pertanto, siccome nei mesi

di ottobre e novembre 2008 l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC

per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra in

considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi

dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto

2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

In

secondo luogo, va in ogni caso evidenziato che il

TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego

rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere

seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti

ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli

assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione

già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6

settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA

C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del

resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"

(…)

2.1

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden

Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den

Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben

hat.

2.2

Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten

Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten

Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen

geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die

Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die

Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach

Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn

die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare

Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle

ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt

werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits

vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten

nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen

Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1

mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter

nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin

des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst

anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm

monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C

50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27

Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser

doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können

und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer

Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

In simili condizioni il

ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti

ricerche nel mese di ottobre 2008 + tre giorni per insufficienti ricerche nel

mese di novembre 2008).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.4.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione del 3 luglio 2009 contestata deve, perciò, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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