38.2009.70
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13 ottobre 2009Italiano32 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2009.70
Data decisione, Autorità:
13.10.2009, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni per ricerche insufficienti. La quantità e la qualità sufficienti di ricerche mensili vengono valutate nel loro complesso dopo un esame globale delle stesse. L'assicurato deve effettuare ricerche non solo nella zona limitrofa al proprio domicilio, ma anche altrove
INDENNITÀ
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.70
rs
Lugano
13 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 luglio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento
di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 19 maggio
2009 (cfr. doc. 13) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo
di disdetta precedente alla sua iscrizione al collocamento, e meglio nei mesi
di ottobre e novembre 2008 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 3 luglio 2009 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
dapprima che la LADI non indica né il numero, né tanto meno il tipo di ricerche
di lavoro che devono essere effettuate e che pertanto spetta al funzionario o
responsabile incaricati di valutare se queste siano da ritenersi sufficienti o
meno. Si è quindi di fronte, secondo l’assicurato, a un problema soggettivo. In
seguito l’insorgente ha evidenziato che, mentre le ricerche di lavoro per il
mese di dicembre 2008 - costituite da tre ricerche presso lo Stato e una presso
un’agenzia di collocamento - sono state considerate sufficienti, quelle del
mese di ottobre 2008 – una ricerca presso lo Stato, una presso un’altra agenzia
di collocamento e una in risposta a un concorso - sono state ritenute
insufficienti. A mente del ricorrente ci si trova confrontati con una
contraddizione sostanziale non indifferente. Egli, inoltre, non comprende come
il fatto di dare seguito a un concorso non sia da considerarsi quale valida
ricerca di lavoro.
L’assicurato,
poi, relativamente alle ricerche di novembre 2008 - ritenute insufficienti
perché non risulterebbero le date e il tipo di lavoro ricercato - si è chiesto
se, dopo aver lavorato quindici anni in ufficio, anche se si è trattato di un
ufficio postale, non può sembrare logico cercare lavoro presso una fiduciaria o
presso un’azienda privata come impiegato d’ufficio. Egli ha, altresì,
sottolineato che, tenendo in considerazione le altre ricerche da lui compiute,
risulta evidente il suo orientamento professionale e il campo di ricerca, ovvero
il settore amministrativo e gestionale.
L’insorgente
ha rilevato che non è possibile, come invece ha fatto l’URC, ritenere le
ricerche intraprese presso __________ e __________ non sufficienti poiché
effettuate presso il medesimo datore di lavoro. Egli, in proposito, ha
sottolineato, da un lato, che da anni la __________ è divisa in unità aziendali
completamente autonome. Dall’altro, che chi oggi lavora presso l’unità Rete
postale e vendita (o un’altra unità) e vuole cambiare posto di lavoro o settore
deve presentare una domanda scritta o postulare a un concorso anche se rimane
sotto il cappello della __________; su ogni contratto individuale di lavoro
figura sempre la dicitura dell’unità per la quale si lavora e non figura solo
il nome __________ (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il RA 1, per
conto dell’assicurato, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con
scritto del 13 agosto 2009 (cfr. doc. V).
1.5. Il 26 agosto
2009 l’amministrazione ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato inviato al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi
di ottobre e novembre 2008.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente
gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per
scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le
ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,
che nel 1996 ha conseguito l’attestato cantonale di maturità commerciale presso
la scuola __________ __________ di __________ (cfr. doc. 19), ha lavorato
presso __________ dal 1993 alla fine del 2008 (cfr. doc. 37).
Egli,
infatti, ha disdetto il rapporto di lavoro il 18 settembre 2008 con effetto dal
31 dicembre 2008 (cfr. doc. 1).
Negli
ultimi due anni di collaborazione con __________ l’insorgente ha ricoperto la
funzione di responsabile dell’Ufficio __________ di __________ (cfr. doc. 11,
37).
L’assicurato
si è annunciato al collocamento a decorrere dal 7 gennaio 2009, dichiarando una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 37).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato
all’amministrazione sette ricerche di lavoro compiute complessivamente nei mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2008 (cfr. doc. 11).
L’8
aprile 2009 egli ha consegnato altra documentazione relativa a ulteriori
quattro ricerche effettuate nel lasso di tempo menzionato (cfr. doc. 11).
Il
consulente del personale, il 5 maggio 2009, ha trasmesso all’insorgente una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 15
maggio 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro
insufficienti nel periodo di disdetta precedente alla disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 15).
Il
ricorrente, il 13 maggio 2009, ha risposto che:
"
In data 18 settembre 2008 ho inoltrato disdetta
al mio datore di lavoro per il 31.12.2008. Durante questo periodo ho cercato di
trovare un nuovo impiego. Il mio obiettivo era di cercare un nuovo lavoro che
mi desse la possibilità di sfruttare le mie competenze, nuovi stimoli e una
serenità che non mi dava più il mio lavoro. Purtroppo in questi tre mesi non ho
trovato nessun lavoro ed è per questo che mi sono iscritto in disoccupazione.
Dopo essermi iscritto all’URC, ho appreso che la legge prevede che durante il
periodo di disdetta il richiedente deve dare prova di aver fatto tutto il
possibile per trovare un altro posto di lavoro; cosa che peraltro è successa. I
miei sforzi per trovare lavoro sono stati prodotti non perché la legge lo
richiede (anche perché non ne ero a conoscenza e ancora oggi non so quante
ricerche lo Stato prevede), ma allo scopo di trovare un nuovo impiego. Io so
solamente che durante i tre mesi mi sono impegnato affinché non dovessi
appoggiarmi alla disoccupazione, prova ne sono le mie ricerche (vedi allegato).
Fatti
I posti ai quali ho trasmesso la mia candidatura rispecchiavano le mie
possibilità e a mio modo di vedere di qualità. Le mie ricerche sono pure andate
a __________ e a __________. Potrà sembrare a qualcuno paradossale,
considerando che ho dato le dimissioni al __________. Ma sono delle unità ben
distinte e separate dall’Unità rete vendita (quella legata agli uffici __________,
da dove provengo), con direttori e contabilità diverse oltre naturalmente al
lavoro; entrambi i posti erano con l’incarico di Responsabile team.(…)” (Doc.
14)
A tale
scritto l’assicurato ha allegato una ricapitolazione degli sforzi intrapresi al
fine di reperire una nuova attività dal momento in cui ha disdetto il rapporto
di impiego - ossia dal 18 settembre 2008 - alla fine del mese di dicembre 2008. In questo contesto egli ha indicato un’ulteriore ricerca per il novembre 2008 - presso __________
- non menzionata in precedenza (cfr. doc. 14).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 19 maggio 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 13; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 luglio 2009
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6. Nel caso in
esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute
dall’assicurato nel periodo ottobre - dicembre 2008 (cfr. doc. 13), lasso di
tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del
7 gennaio 2009 (cfr. doc. 37).
L’URC ha
considerato che il ricorrente, nel mese di dicembre 2008, ha effettuato delle
ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A1, 13).
Per
contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nei mesi di
ottobre e novembre 2008 (cfr. doc. A1).
Chiamato
a pronunciarsi in merito ai mesi di ottobre e novembre 2008, il TCA rileva
dapprima, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che se la
LADI, come evidenziato dall’assicurato (cfr. doc. I), non prevede uno specifico
numero di ricerche da compiere, la giurisprudenza cantonale, quale linea di
riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate
almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale
principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. doc. 2.3.).
2.7. L’assicurato
ha indicato di aver svolto, nei mesi di ottobre e novembre 2008, otto ricerche,
quattro per mese (cfr. doc. 11, 14).
Relativamente
alle ricerche di ottobre 2008, va osservato che quella presso __________,
e meglio presso __________ (cfr. doc. 14), e quella presso l’__________ come
calcolatore di prestazioni e contributi (cfr. doc. 11) risultano mirate, in
quanto intraprese in risposta ad annunci specifici di offerta di impiego (cfr.
doc. 11).
Gli
sforzi intrapresi presso __________ __________ e __________ costituiscono,
invece, delle domande spontanee di lavoro.
Queste
ultime non indicano la data precisa in cui l’assicurato ha postulato, né
l’attività ricercata dal medesimo.
A tale
proposito va ribadito (cfr. consid. 2.3.) che il TFA in una sentenza del 14
dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre
precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale
datore di lavoro.
Questo
Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno
della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione
(cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella
causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 35).
Va ancora
osservato che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco
del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002
nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1;
STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000
nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Nel caso di ricerche
scritte può, tuttavia, essere più razionale preparare le proprie candidature
concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di
lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per
postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003
nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)
In casu
la ricerca presso __________ è stata effettuata il 4 ottobre 2008 (cfr. doc.
11) e quella presso l’__________ il 25 ottobre 2008 (cfr. doc. 11).
Le altre
due ricerche, presso __________ e __________ __________, come già esposto, non
riportano la data precisa di quando sono state compiute. Le relative risposte,
però, datano 6, rispettivamente 8 ottobre 2008 (cfr. doc. 12).
Le stesse,
dunque, devono essere state effettuate, nell’ipotesi più favorevole
all’assicurato (come verrà indicato in seguito, infatti, tali ricerche, se
fossero da considerare per il mese di settembre 2008, non potrebbero essere esaminate
per il periodo in concreto in questione), agli inizi del mese di ottobre 2008,
come la ricerca presso l’__________.
Due delle
quattro ricerche afferenti a tale mese, come visto, sono poi state effettuate
spontaneamente.
Di
conseguenza il ricorrente, svolgendo pure ricerche di lavoro indipendentemente
da annunci puntuali di posti di lavoro, anche se per iscritto, avrebbe dovuto
intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione durante il corso
dell’intero mese.
Anche le ricerche
svolte nel mese di novembre 2008, presso __________ di __________, __________
__________, __________ e __________ (cfr. doc. 12, 14), non indicano l’attività
ricercata, né la data precisa di quando sono avvenute.
Tre delle
quattro ricerche di novembre 2008 sono, inoltre, state effettuate nel __________.
L’assicurato
ha, di conseguenza, ricercato un’occupazione esclusivamente nella zona limitrofa
al proprio domicilio.
Il
ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello
territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo
domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire
una nuova occupazione (cfr. STCA 38.2005.18 del 10 maggio 2005; STCA inc.
38.01.270 del 29 luglio 2002; STCA 38.01.251 del 24 luglio 2002).
In esito
alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che le ricerche di lavoro
compiute dall’insorgente nei mesi di ottobre e novembre 2008, a
prescindere dalla questione di sapere se le stesse siano o meno sufficienti dal
profilo quantitativo, sono insufficienti per quanto concerne l’aspetto
qualitativo.
Al riguardo occorre
precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato nel ricorso
(cfr. doc. I), non risulta che le ricerche effettuate rispondendo a concorsi pubblicati
dall’__________ o dalla __________, la quale, come rettamente sottolineato
dall’insorgente (cfr. doc. I), è oggi un gruppo costituito da molteplici unità
distinte (__________; __________ __________ e __________; cfr. __________),
siano state ritenute non valide
Sono, in effetti, state valutate
insufficienti le ricerche per i mesi di ottobre e novembre 2008 nel loro
complesso dopo un esame globale delle stesse. Ciò non significa che ogni
ricerca, esaminata singolarmente, non sia valida.
Infine, in merito alla
ricerca di lavoro compiuta nel mese di settembre 2008 presso la __________ di __________
rispondendo a un annuncio afferente a un posto vacante quale responsabile
azienda e prodotta dall’assicurato (cfr. doc. 11) va evidenziato che la stessa
risulta, comunque, irrilevante ai fini della presente vertenza.
Infatti
la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare
le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si
possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che
sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05
dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale
principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Ne consegue, pertanto, che
il ricorrente, nei mesi di ottobre e novembre 2008 ha violato l’obbligo di
ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi
di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 14, 9, V)
possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Considerandi
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate
sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95)
ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag.
307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo
le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.9
Nel caso in
esame l’assicurato ha indicato di non aver saputo, prima dell’iscrizione
all’URC, che durante il periodo di disdetta gli assicurati sono tenuti a
effettuare un determinato numero di ricerche di impiego, né secondo quali
modalità compiere tali ricerche (cfr. doc. 14; V).
In
concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione
e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo
luogo, l’assicurato ha asserito di non aver contattato l’amministrazione nel
periodo di disdetta (cfr. doc. V).
Pertanto, siccome nei mesi
di ottobre e novembre 2008 l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC
per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra in
considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi
dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto
2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
In
secondo luogo, va in ogni caso evidenziato che il
TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego
rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere
seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti
ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli
assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione
già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6
settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA
C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del
resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
La nostra
Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:
"
(…)
2.1
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich
der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden
Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den
Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben
hat.
2.2
Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten
Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten
Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen
geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die
Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die
Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach
Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn
die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare
Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle
ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt
werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten
nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen
Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1
mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter
nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin
des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst
anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm
monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C
50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27
Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser
doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können
und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer
Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“
In simili condizioni il
ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.10
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti
ricerche nel mese di ottobre 2008 + tre giorni per insufficienti ricerche nel
mese di novembre 2008).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.
consid. 2.4.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione del 3 luglio 2009 contestata deve, perciò, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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