38.2009.71
La cassa ha fissato a torto il guadagno assicurato dell'interessato sulla base dell'art. 14 LADI.Egli nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente raggiunge il periodo di contribuzion
3 maggio 2010Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.71
Data decisione, Autorità:
03.05.2010, TCA
Titolo:
La cassa ha fissato a torto il guadagno assicurato dell'interessato sulla base dell'art. 14 LADI.Egli nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente raggiunge il periodo di contribuzione di almeno 12 mesi.Atti rinviati per il corretto calcolo del guadagno assicurato
DATORE DI LAVORO
GUADAGNO ASSICURATO
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 2 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 LADI
art. 13 cpv. 2 let. c LADI
art. 14 LADI
art. 14 cpv. 1 let. b LADI
art. 61 let. g LPGA
art. 41 cpv. 1 let. b OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.71
cr/DC/sc
Lugano
3 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 agosto 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 luglio
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 maggio 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha stabilito
che il guadagno assicurato pieno di RI 1 ammonta a fr. 2'756.-- da ridurre
all’idoneità al collocamento del 59% e ha fissato in fr. 59.95 l’ammontare
delle indennità giornaliere a cui ha diritto l’assicurato (cfr. doc. 26).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, il 5
giugno 2009 (cfr. doc. 20), la Cassa, il 14 luglio 2009, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il contenuto della prima
decisione formale (Doc. A2).
1.3. L’assicurato,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione
su opposizione dinanzi al TCA, postulando il riconoscimento del “diritto alle
indennità giornaliere di disoccupazione dovute in caso di adempimento del
periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, a fare tempo dal 1° marzo
2009 e conformemente all’art. 27 cpv. 2 e 3 LADI, subordinatamente indennità
giornaliere corrispondenti alla quota globale di fr. 153.--” (doc. I).
1.4. La Cassa,
nella sua risposta del 7 luglio 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, per i motivi seguenti:
"
(...)
Dalla documentazione agli atti si rilevano i
seguenti punti:
a) con
decisione del 19.01.2009 l'assicurazione invalidità ha ridotto il grado
d'inabilità del signor RI 1 dal 100% al 41% con conseguente riduzione della rendita
intera d'invalidità ad un quarto di rendita (importo da fr. 2'280.00 a fr. 570.00 mensili);
b) tale
decisione è scaturita dal fatto che l'assicurazione invalidità a fronte di un
reddito conseguibile nell'attività svolta prima dell'insorgenza del danno alla
salute di fr. 111'886.85, con un reddito ipotetico realizzabile in un'attività
idonea allo stato di salute di fr. 65'698.00, ne ha fatto scaturire una
capacità di guadagno residua del 59%;
c) il
rapporto di lavoro tra la __________ di __________ ed il signor RI 1 è durato
dal 01.01.1988 al 31.12.2005;
d) il
signor RI 1 ha lavorato fino al 11.11.2003, il salario gli è stato riconosciuto
al 100% fino al 31.12.2005, la rendita intera d'invalidità gli è stata
corrisposta dal 01.11.2004 al 29.02.2009 ed il Fondo di previdenza per il
personale della __________ gli ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità
dal 01.01.2006 fino a tuttora;
e) il
versamento di fr. 50'000.00 effettuato il 31.03.2008 è da ricondurre ad una
indennità d'uscita versata per la perdita del posto di lavoro in seguito ad
assenza prolungata.
Da quanto precede si evince che la pretesa del
ricorrente in ordine ad un salario pagato fino al 31.03.2008 ed un relativo
periodo di contribuzione dal 01.04.2007 al 31.03.2008 non può essere accolta in
quanto è evidente che il rapporto di lavoro è terminato il 31.12.2005 e che
l'assicurato ha percepito la rendita intera d'invalidità dal 01.11.2004 al
28.02.2009 e la rendita intera della previdenza professionale dal 01.01.2006 a
tuttora.
Per quanto attiene l'applicazione dell'art. 14 la
Cassa si riconferma nel calcolo eseguito ritenendo applicabile l'importo
forfetario di fr. 127.00 non avendo il signor RI 1 presentato il diploma
dell'Accademia di __________ di __________ ma soltanto d'averla frequentata dal
1975 al 1979. L'importo forfetario di fr. 127.00 (= guadagno assicurato di fr.
2'756 all'80%) va ricondotto ad un'indennità giornaliera di fr. 59.95 (= 59% di
fr. 2'756.00 al 80%).
Visto quanto precede la Cassa chiede quindi a
codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata." (Doc. V)
1.5. In data 25
settembre 2009 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito che il rapporto
lavorativo del signor RI 1 si è concluso in data 31 marzo 2008 con la disdetta
ricevuta dal datore di lavoro; che il periodo di contribuzione è dunque quello
compreso fra il 1° marzo 2007 e il 31 marzo 2008 e che occorre quindi applicare
l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI e non l’art. 14 LADI, visto che l’assicurato “è
stato vincolato ad un contratto di lavoro, non ha potuto lavorare a causa di
malattia e ha versato i contributi in virtù del pagamento da parte del datore
di lavoro dell’importo di fr. 50'000.--” (doc. VII).
Il
patrocinatore ha pure trasmesso al TCA copia del certificato del 27 settembre
1979, che attesta il conseguimento del diploma di licenza della scuola di __________
dell’Accademia __________ di __________ (doc. B3-4), preannunciando l’invio del
diploma da parte dell’Accademia __________ di __________ (cfr. doc. VII).
1.6. Con scritto
dell’8 ottobre 2009, la Cassa ha osservato:
"
Abbiamo letto quanto scritto dall'Avv. RA 1 e
nel merito precisiamo quanto segue:
a) non
condividiamo l'asserzione che il rapporto di lavoro ed il diritto al salario
possa essere riconosciuto per il periodo 01.04.2007-31.03.2008;
b) prendiamo
atto che l'assicurato farà pervenire alla Cassa il Diploma di Licenza della
Scuola __________ dell'Accademia __________." (Doc. IX)
1.7. In data 12
ottobre 2009 il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia del diploma
conseguito dall’assicurato presso l’Accademia __________ di __________ (doc. XI
+ C).
1.8. Con scritto
del 4 dicembre 2009, la Cassa ha rilevato quanto segue:
"
Considerato il documento inviato con lettera del
12.10.2009, la Cassa ritiene applicabile alla fattispecie il forfait di fr.
153.00.
Essendoci un grado del 59% di abilità lavorativa,
ciò comporta un'indennità giornaliera di fr. 72.20." (Doc. XIV)
1.9. In data 5
gennaio 2010 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto, alla luce dello
scritto del 4 dicembre 2009 della Cassa - che, a suo avviso, “configura
parziale acquiescenza al ricorso dell’11 agosto 2009 (punto 6)” – il
riconoscimento di congrue ripetibili (doc. XVI).
1.10. Con scritto
del 16 gennaio 2010, la Cassa ha contestato la richiesta dell’avv. RA 1,
facendo presente che l’assicurato, nonostante fosse già stato reso attento
dalla Cassa in data 6 maggio 2009 sulle modalità di calcolo dell’indennità di
disoccupazione, si era limitato a produrre un semplice libretto attestante la
frequenza dell’Accademia __________ di __________, senza tuttavia produrre il
relativo diploma, che è stato trasmesso solo in corso di causa. Alla luce delle
informazioni ricevute, a mente della Cassa egli “non poteva non concludere che,
senza produrre il diploma, gli sarebbe spettata un’indennità forfetaria di fr.
127 al giorno e non di fr. 153, come si è in seguito precisato con il nostro
allegato del 4 dicembre 2009” (doc. XVIII).
1.11. In data 28
gennaio 2010 il patrocinatore dell’interessato ha ribadito le proprie
richieste, sottolineando che il signor RI 1 ha sempre sostenuto di avere
conseguito il diploma dell’Accademia __________, ma di non aver potuto produrre
prima tale diploma, avendone dovuto richiedere una copia a seguito dello
smarrimento di quello conseguito nel 1979.
Il legale
ha inoltre evidenziato che la Cassa ha sollevato la questione relativa alla
mancata produzione del diploma solo in sede di risposta di causa, mentre in
precedenza non ha mai chiesto all’assicurato di completare il proprio dossier
(doc. XX).
Tale
scritto è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. XXI), per conoscenza.
in
diritto
2.1. La presente
lite è circoscritta alla questione di sapere se correttamente o meno la Cassa,
applicando l’art. 14 LADI, ha stabilito il guadagno assicurato pieno
dell’insorgente in fr. 2'756, pari a fr. 127 al giorno, facendo riferimento
alle quote globali di cui all’art. 41 cpv. 1 lett. b OADI o se invece, come
preteso dall’assicurato, il diritto alle indennità di disoccupazione avrebbe
dovuto essere determinato in base all’art. 13 LADI, in rapporto ad un guadagno
assicurato di fr. 110'000, oppure, subordinatamente, in applicazione dell’art.
14 LADI, ma sulla base di un importo forfetario di fr. 153.
2.2. L’art. 9 cpv.
1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.3. L'assicurato
ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
Il TFA ha
stabilito che i giorni durante i quali il lavoratore non ha effettivamente più
lavorato, ma per i quali il datore di lavoro deve ancora versare il salario
sino alla scadenza del termine di disdetta per rescissione ingiustificata del
contratto di lavoro, sono ritenuti periodo di contribuzione secondo l’art. 13
LADI (cfr. DTF 119 V 494; Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 172, pag. 68).
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in
aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova
che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante
per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.4. Sono pure
considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione il servizio militare, civile
e di protezione civile (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e i periodi in cui l’assicurato
vincolato da contratto non ha lavorato per malattia o infortunio (cfr. art. 13
cpv. 2 lett. c LADI).
Al riguardo, la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione, nel testo in vigore dal
gennaio 2007, alla cifra marginale “B164 Malattia o infortunio”, prevede
che “i periodi durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro ma, per malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga
contributi sono parimenti considerati periodi di contribuzione”.
Nel commento
a questa norma Nussbaumer osserva, in particolare, che:
" aa)
Gesetzessystematische Einordnung
218 In
Art. 13 Abs. 2 AVIG sind vier Tatbestände enthalten, die als Beitragszeit
angerechnet werden, obwohl der Leistungsansprecher für diese Zeitspanne keine Beiträge
geleistet hat. Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer
unselbständigen Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht.
Gesetzessystematisch richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten
Tatbestände, dass hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert
würden. Der Tatbestand nach Art. 13 Abs. 2 lit. b AVIG setzt jedoch nicht
voraus, dass die versicherte Person in einem Arbeitsverhältnis stand. Er hätte in
Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit
Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere
Wartezeit bestehen zu müssen.
(…)
ccc)
Kranke und verunfallte Arbeitnehmende
222 Zeiten,
in denen die Versicherten zwar in einem Arbeitsverhältnis stehen, aber wegen Krankheit
oder Unfall keinen Lohn erhalten und daher keine Beiträge bezahlen, sind nach
Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um
beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieser
Anrechnungstatbestand kommt in Betracht, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitsgebers aufgehört hat (vgl. Art. 324a OR) oder an deren Stelle Taggelder
der Kranken- oder Unfallversicherung fliessen (Art. 324b OR). Dieser Anrechnungstatbestand
hat im Verhältnis zur Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion,
weil Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszweige nicht
AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."
(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Helbing
& Lichtenhahn 2007, cifre marginali 218 e 222, pag. 2243 e 2244)
Gerhards,
sottolinea invece quanto segue:
" (…)
3.
Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
27
Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen
der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);
desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit
sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder
gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).
28 In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte zwar in einem
Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit
enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses;
auch oben
Fatti
N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich
die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können
deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des
Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11
I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich
weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der
"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses
abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im
früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der
"beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag"
eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N.
9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für
den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.
29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch
"beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine
Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten,
die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können,
nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso
zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.
30
Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers
(OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch
Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR
324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei
betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die
nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“
(cfr.
G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)
Infine,
B. Rubin, in “Assurance-chômage”, Schulthess 2006, rileva che:
"
3.8.5. Situations assimilées à une periode de
cotisation
(…)
La loi assimile certaines situations à une
occupation soumise à cotisation. Tel est le cas, au
sens de l’art. 13 al. 2 LACI, du temps durant lequel l’assuré:
(…)
c) Est partie à un
rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3
LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de
cotisations.
Cette disposition, qui s’applique quand la
persone concernée a été partie à un contrat de travail (comp. avec l’art. 14
al. 1 let. b LACI [ch. 3.8.8.2.1b]) n’a de
signification que lorsque le droit au salaire a pris fin au sens de l’art. 324a
CO – sauf l’hypothèse des soins à donner à un enfant malade, couverte par
l’art. 324a CO (accomplissement d’une obligation légale) mais pas par la LACI –
ou lorsque des indemnités compensant la perte de gain sont versée en vertu de l’art.
324a al. 4 et 324b CO. En effet, ces dernières ne sont
pas soumises à cotisations AVS (art. 6 al. 2 let. b RAVS).”
L’art.
324a CO prevede che:
" 1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di
lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio,
adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro
deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità
per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o
sia stato stipulato per più di tre mesi.
2 Se un tempo più lungo non è
stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il
datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno
tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata
del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.
3 Il datore di lavoro deve
concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.
4 Alle disposizioni
precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o
contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il
lavoratore."
Il
termine quadro per la riscossione dei contributi inizia a decorrere due anni
prima del giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla
prestazione (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
2.5. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto
in disoccupazione il 18 marzo 2008, rivendicando il diritto alle relative prestazioni
a far tempo dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 61).
Nella
"Domanda d’indennità di disoccupazione" del 30 marzo 2008 il
ricorrente ha indicato di cercare un’occupazione a tempo pieno e che il suo
ultimo datore di lavoro è stato la __________ di __________ (doc. 44).
In
effetti, dall’attestato del datore di lavoro del 31 marzo 2008, risulta che
l’assicurato è stato impiegato quale direttore della __________ dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 2005; di essere stato in malattia a partire dal 12 novembre
2003; di avere percepito il salario da parte del datore di lavoro fino al 31
dicembre 2005; di avere ricevuto la disdetta del contratto di lavoro in data 19
dicembre 2007, con effetto a decorrere dal 31 marzo 2008 (cfr. doc. 51).
L’assicurato
ha ricevuto il salario dal suo datore di lavoro fino al 31 dicembre 2005 (cfr.
doc. 51).
L’insorgente,
a seguito della sua totale incapacità lavorativa in qualsiasi professione, con
decisione del 7 aprile 2006 dell’Ufficio AI, è stato posto al beneficio di una
rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° novembre
2004 (cfr. doc. 46a).
In sede
di revisione, con progetto di decisione del 1° luglio 2008 (cfr. doc. 34), poi
confermato con decisione del 19 gennaio 2009, l’UAI, ritenendo l’assicurato
abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente professione, sia in altre
attività simili (intellettuali, leggere), a partire dal mese di giugno 2007, ha ridotto ad un quarto la rendita intera precedentemente versatagli (cfr. doc. 23, 24, 35).
Il TCA,
con sentenza 32.2009.49 del 26 agosto 2009, ha confermato la decisione del 19 gennaio 2009 dell’UAI.
Contro
tale sentenza, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, in data 10
settembre 2009 ha interposto un ricorso al Tribunale federale, che è ancora
pendente.
Egli ha
pure percepito, a partire dal 1° gennaio 2006, una rendita d’invalidità del
100% da parte della Fondazione di Previdenza __________, come indicato dallo
stesso Istituto nello scritto del 22 giugno 2009 indirizzato alla Cassa, del
seguente tenore:
"
Ci richiamiamo alla vostra richiesta e vi
preghiamo di trovare qui di seguito le rendite d'invalidità versate al signor RI
1 per i periodi indicati:
dal 01.01.2006 - invalidità 100% Rendita
CHF 47'602.80
dal 01.01.2007 - invalidità 100% Rendita
CHF 47'646.60
dal 01.01.2008 - invalidità 100% Rendita
CHF 48'152.40
dal 01.01.2009 - invalidità 100% Rendita
CHF 48'657.--
Il signor RI 1 ha interposto ricorso alla
decisione AI del 26 novembre 2007, di conseguenza la nostra rendita attuale
continuerà ad essere versata fino a decisione definitiva dell'ufficio AI."
(Doc. 22)
In data
26 novembre 2007, l’Ufficio AI ha comunicato alla __________ che l’assicurato è
stato ritenuto, da parte del Servizio medico regionale (SMR), abile al lavoro
al 100% in attività adeguate a partire dal 1° giugno 2007 (cfr. doc. 49a).
In data
19 dicembre 2007, il datore di lavoro ha inviato all’assicurato la seguente
lettera di disdetta:
"
Ci riferiamo a quanto discusso nei vari incontri
e in considerazione della sua abilità al lavoro a partire dal 1° giugno 2007,
confermata dall'Ufficio assicurazione invalidità, qui di seguito le confermiamo
le nostre decisioni in relazione al suo contratto di lavoro in vigore con la __________:
1. Il
contratto di lavoro sarà rescisso da parte della __________ per il 31 marzo 2008, in considerazione del periodo di disdetta di 3 mesi.
Considerandi
2.
Nel
caso in cui le rendite dell'Ufficio assicurazione invalidità nonché del Fondo
di previdenza della __________, attualmente versate, non dovessero essere
riconosciute fino al 31 marzo 2008, la __________ si assume la responsabilità
di garantire tali prestazioni finanziarie.
3.
Le
verseremo un'indennità di CHF 50'000.-- lordi, pagabili alla fine del mese di
marzo 2008. Da questo importo saranno dedotti i contribuiti sociali previsti
dalla legge ad eccezione di quelli relativi alla cassa pensione.
4.
Fino
al 31 dicembre 2008 lei usufruirà dell'attuale tasso d'interesse sul credito
ipotecario.
5.
Il 31 marzo 2008 riceverà un certificato di
lavoro finale.
6.
La
preghiamo di informarci in merito ad eventuali sviluppi riguardanti la
valutazione della sua abilità al lavoro da parte dell'Ufficio assicurazione
invalidità." (Doc. 52)
Con
decisione del 25 maggio 2009, la Cassa ha stabilito quanto segue:
"
Per quanto riguarda il diritto alle indennità di
disoccupazione non è nostra prassi inviare decisioni in tal senso, ma dai
conteggi ricevuti mensilmente si evince quanto richiesto:
Termine
quadro: 01.03.09 - 28.02.11
Numero di identità:
260.
Guadagno assicurato (da quota globale) Fr.
2'750.-- ridotti all'idoneità
collocamento
del 59%
Indennità giornaliere (80% GA)
Fr. 59.95
Nonostante il signor RI 1 non ci abbia fornito
alcun diploma ma solo una copia di parte di un libretto scolastico, la Cassa ha
calcolato una quota globale pari alle persone che hanno conseguito una maturità
o concluso un tirocinio o che anno acquisito una formazione equivalente in una
scuola professionale o in un istituto analogo. (C32).
Alleghiamo inoltre lettera inviata al signor RI 1
il 6 maggio 2009 in cui spiegavamo come è stato fatto il calcolo per arrivare
al suo salario assicurato e quindi indennità giornaliera." (Doc. 5)
A seguito
del ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione dell’amministrazione,
la Cassa, con scritto del 25 agosto 2009, ha chiesto al precedente datore di lavoro dell’assicurato le seguenti precisazioni:
"
Siamo confrontati con un ricorso presentato dal
signor RI 1 tramite l'avv. RA 1.
Dai documenti in nostro possesso rileviamo quanto
segue:
a) il rapporto di lavoro è durato dal
01.01.1988
al 31.12.2005;
b) il
signor RI 1 ha cessato l'attività lucrativa per malattia in data 11.11.2003;
c) l'assicurazione
invalidità lo ha riconosciuto invalido nella misura del 100% corrispondendogli
una rendita intera AI dal 01.11.2004 al 29.02.2009;
d) dal
01.01.2006
il Fondo di Previdenza per il personale della __________ gli
riconosce una rendita d'invalidità totale (questa rendita è attualmente ancora
versata fino a decisione definitiva dell'Ufficio AI);
e) a
seguito di revisione della pratica AI, l'Ufficio AI ha riconosciuto
un'incapacità di guadagno del 41% a partire dal 01.03.2009, riducendo la
rendita intera AI ad un quarto di rendita AI.
Date queste premesse vi chiediamo:
a) da quando a quando è stata corrisposta l'indennità perdita di
guadagno per malattia?
b) Quale è la data effettiva dell'interruzione
del rapporto di lavoro?
c) Come
deve essere inteso il versamento di fr. 50'000.-- effettuato ancora al 31.03.2008?
d) Tale
versamento effettuato nel periodo 01.01.2008 - 31.03.2008 è stato versato in
aggiunta alla rendita intera d'invalidità del I° e del II° pilastro
svizzero?" (Doc. 2)
Con
risposta del 1° settembre 2009, __________ ha rilevato:
"
Ci richiamiamo alla sua lettera del 25 agosto
2009.
e alla sua richiesta di informazioni per il nostro ex collaboratore RI 1:
a) Il salario è stato corrisposto al 100% fino
al 31.12.2005,
b) Il rapporto di lavoro è stato interrotto il
31.03
,
c) il
versamento di CHF 50'000.-- è da ricondurre a una indennità d'uscita versata
per la perdita del posto di lavoro in seguito ad assenza prolungata.
d) Questo
importo è stato versato in aggiunta alla rendita d'invalidità corrisposta per
il II pilastro svizzero. Non siamo a conoscenza delle prestazioni versate dal I
pilastro." (Doc. 1)
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, questa Corte ritiene che, a torto, la Cassa ha
riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla
base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (esonero dell'obbligo di adempimento del
periodo di contribuzione).
La Cassa,
infatti, ha erroneamente considerato che l’assicurato, nel termine quadro per
il periodo di contribuzione, e meglio dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2009
(cfr. art. 9 LADI), non ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione
soggetta a contribuzione, dato che egli non può comprovare di avere ricevuto un
salario dopo il 31 dicembre 2005.
Ora, come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), a norma dell’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI, vengono considerati periodo di contribuzione i periodi in cui
l’assicurato, vincolato da un contratto di lavoro, non ha lavorato per malattia
o infortunio.
Decisivo
è, dunque, il fatto che RI 1 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro da
parte della __________ solo il 19 dicembre 2007, con effetto a partire dal 31
marzo 2008 (cfr. doc. 52).
Nella
citata lettera di disdetta, il datore di lavoro ha peraltro espressamente
indicato di confermare “le nostre decisioni in relazione al suo contratto di
lavoro in vigore con la __________” (doc. 52, sottolineatura della
redattrice).
Inoltre,
il datore di lavoro, in uno scritto del 1° settembre 2009, in risposta ad un’esplicita richiesta da parte della Cassa, ha indicato di avere versato
all’assicurato, al termine del rapporto di lavoro, in data 31 marzo 2008, un
importo di fr. 50'000, quale “indennità di uscita versata per la perdita del
posto di lavoro in seguito ad assenza prolungata” (cfr. doc. 1). Da notare, pure,
che, come chiarito dallo stesso datore di lavoro nella lettera di disdetta del
19.
dicembre 2007, dall’importo, lordo, di fr. 50'000 sono stati “dedotti i
contributi sociali previsti dalla legge” (doc. 52).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, a mente del TCA il lasso di tempo dal 12 novembre
2003.
al 31 marzo 2008, considerato che l’assicurato è stato inabile al 100%
nella sua professione di direttore della __________, va comunque assimilato a
un periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, in quanto egli, vincolato
da un contratto di lavoro - disdetto solo per il 31 marzo 2008 - non ha
lavorato a causa di malattia (cfr. consid. 2.4., sottolineatura della
redattrice).
Il
presente caso è diverso da quello giudicato dal TCA con sentenza 38.2002.276
del 22 luglio 2003, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale questo
Tribunale ha confermato la correttezza della decisione con la quale una Cassa
di disoccupazione aveva calcolato il guadagno assicurato di un assicurato
secondo le quote globali.
In quel
caso, infatti, l’amministrazione aveva ritenuto che nel termine quadro per il
periodo di contribuzione l’assicurato non aveva adempiuto il periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, ma che egli andava esonerato da tale
obbligo ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI. Il TCA ha confermato l’operato
dell’amministrazione, osservando che il periodo durante il quale l’assicurato
aveva beneficiato delle indennità perdita di guadagno per malattia non poteva
essere considerato quale periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2
lett. c LADI in quanto l’assicurato non era più vincolato da un contratto di
lavoro.
Allo
stesso modo, in una sentenza 38.2005.54 del 25 ottobre 2005, cresciuta incontestata
in giudicato, il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale
una Cassa di disoccupazione aveva calcolato il guadagno assicurato di un
assicurato facendo riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 cpv. 1
lett. b OADI, ritenendo che lo stesso potesse essere esonerato dal periodo di
contribuzione. Questo Tribunale ha infatti rilevato che, nel termine quadro per
il periodo di contribuzione, da un lato, l’assicurato non aveva svolto durante
almeno dodici mesi un’attività soggetta a contribuzione, sottolineando
tuttavia, d’altro canto, che l’interessato non era stato vincolato da un
rapporto lavorativo per oltre dodici mesi complessivamente a causa di un
infortunio che lo aveva reso totalmente inabile al lavoro, per cui andava
applicato l’art. 14 LADI.
In una
sentenza 38.2006.44 del 29 gennaio 2007, cresciuta in giudicato, il TCA ha
confermato la correttezza della decisione con la quale una Cassa di
disoccupazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità di
disoccupazione in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione di
almeno dodici mesi e non poteva essere comprovare un motivo di esonero
dall’adempimento dello stesso. Il TCA ha confermato che, in
considerazione del fatto che la disdetta del rapporto di impiego ha avuto
effetto il 31 ottobre 2004, nel termine quadro per il periodo
di contribuzione pertinente (21 novembre 2003-20 novembre 2005), l’assicurato
non raggiunge il periodo - assimilato al periodo di
contribuzione - di almeno dodici mesi in cui è stato vincolato
da un contratto di impiego ma a causa dell’infortunio non ha lavorato (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI).
In
un’altra sentenza 38.2004.73 del 22 aprile 2005, cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA ha per contro annullato la decisione con la quale
l’amministrazione aveva ritenuto che un’assicurata non avesse adempiuto il
periodo minimo di contribuzione di dodici mesi. In quel caso, infatti, tra le
altre cose, il TCA ha ritenuto che occorresse computare quale periodo di
contribuzione il periodo in cui l’assicurata aveva ricevuto delle indennità da
parte dell’assicuratore infortuni, dato che, a norma dell’art. 13 cpv. 2 lett.
c LADI, è computato quale periodo di contribuzione il periodo in cui un
assicurato è vincolato da un contratto di lavoro, ma per infortunio non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
In conclusione, nel caso
di specie, l’assicurato, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione pertinente (1° marzo 2007 al 28 febbraio 2009), raggiunge dunque
complessivamente il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (cfr. art.
13.
LADI).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 14 luglio 2009 deve
essere annullata e modificata nel senso che l'assicurato adempie il presupposto
dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI.
Gli atti
sono rinviati alla Cassa affinché determini nuovamente l'importo del guadagno
assicurato dell’interessato.
2.6
L’assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.
2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su opposizione del 14 luglio 2009 è annullata.
§ RI
1 adempie il presupposto dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LADI.
§§ Gli atti sono rinviati
all'amministrazione affinché determini nuovamente il guadagno assicurato di RI
1.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà all’assicurato la somma di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster