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Decisione

38.2009.71

La cassa ha fissato a torto il guadagno assicurato dell'interessato sulla base dell'art. 14 LADI.Egli nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente raggiunge il periodo di contribuzion

3 maggio 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können

deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des

Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11

I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich

weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses

abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im

früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der

"beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag"

eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N.

9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für

den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.

29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch

"beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine

Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten,

die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können,

nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso

zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

30

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers

(OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch

Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR

324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei

betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die

nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“

(cfr.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)

Infine,

B. Rubin, in “Assurance-chômage”, Schulthess 2006, rileva che:

"

3.8.5. Situations assimilées à une periode de

cotisation

(…)

La loi assimile certaines situations à une

occupation soumise à cotisation. Tel est le cas, au

sens de l’art. 13 al. 2 LACI, du temps durant lequel l’assuré:

(…)

c) Est partie à un

rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3

LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de

cotisations.

Cette disposition, qui s’applique quand la

persone concernée a été partie à un contrat de travail (comp. avec l’art. 14

al. 1 let. b LACI [ch. 3.8.8.2.1b]) n’a de

signification que lorsque le droit au salaire a pris fin au sens de l’art. 324a

CO – sauf l’hypothèse des soins à donner à un enfant malade, couverte par

l’art. 324a CO (accomplissement d’une obligation légale) mais pas par la LACI –

ou lorsque des indemnités compensant la perte de gain sont versée en vertu de l’art.

324a al. 4 et 324b CO. En effet, ces dernières ne sont

pas soumises à cotisations AVS (art. 6 al. 2 let. b RAVS).”

L’art.

324a CO prevede che:

" 1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di

lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio,

adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro

deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità

per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o

sia stato stipulato per più di tre mesi.

2 Se un tempo più lungo non è

stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il

datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno

tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata

del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

3 Il datore di lavoro deve

concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.

4 Alle disposizioni

precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o

contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il

lavoratore."

Il

termine quadro per la riscossione dei contributi inizia a decorrere due anni

prima del giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla

prestazione (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

2.5. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 18 marzo 2008, rivendicando il diritto alle relative prestazioni

a far tempo dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 61).

Nella

"Domanda d’indennità di disoccupazione" del 30 marzo 2008 il

ricorrente ha indicato di cercare un’occupazione a tempo pieno e che il suo

ultimo datore di lavoro è stato la __________ di __________ (doc. 44).

In

effetti, dall’attestato del datore di lavoro del 31 marzo 2008, risulta che

l’assicurato è stato impiegato quale direttore della __________ dal 1° gennaio

1998 al 31 dicembre 2005; di essere stato in malattia a partire dal 12 novembre

2003; di avere percepito il salario da parte del datore di lavoro fino al 31

dicembre 2005; di avere ricevuto la disdetta del contratto di lavoro in data 19

dicembre 2007, con effetto a decorrere dal 31 marzo 2008 (cfr. doc. 51).

L’assicurato

ha ricevuto il salario dal suo datore di lavoro fino al 31 dicembre 2005 (cfr.

doc. 51).

L’insorgente,

a seguito della sua totale incapacità lavorativa in qualsiasi professione, con

decisione del 7 aprile 2006 dell’Ufficio AI, è stato posto al beneficio di una

rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° novembre

2004 (cfr. doc. 46a).

In sede

di revisione, con progetto di decisione del 1° luglio 2008 (cfr. doc. 34), poi

confermato con decisione del 19 gennaio 2009, l’UAI, ritenendo l’assicurato

abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente professione, sia in altre

attività simili (intellettuali, leggere), a partire dal mese di giugno 2007, ha ridotto ad un quarto la rendita intera precedentemente versatagli (cfr. doc. 23, 24, 35).

Il TCA,

con sentenza 32.2009.49 del 26 agosto 2009, ha confermato la decisione del 19 gennaio 2009 dell’UAI.

Contro

tale sentenza, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, in data 10

settembre 2009 ha interposto un ricorso al Tribunale federale, che è ancora

pendente.

Egli ha

pure percepito, a partire dal 1° gennaio 2006, una rendita d’invalidità del

100% da parte della Fondazione di Previdenza __________, come indicato dallo

stesso Istituto nello scritto del 22 giugno 2009 indirizzato alla Cassa, del

seguente tenore:

"

Ci richiamiamo alla vostra richiesta e vi

preghiamo di trovare qui di seguito le rendite d'invalidità versate al signor RI

1 per i periodi indicati:

dal 01.01.2006 - invalidità 100% Rendita

CHF 47'602.80

dal 01.01.2007 - invalidità 100% Rendita

CHF 47'646.60

dal 01.01.2008 - invalidità 100% Rendita

CHF 48'152.40

dal 01.01.2009 - invalidità 100% Rendita

CHF 48'657.--

Il signor RI 1 ha interposto ricorso alla

decisione AI del 26 novembre 2007, di conseguenza la nostra rendita attuale

continuerà ad essere versata fino a decisione definitiva dell'ufficio AI."

(Doc. 22)

In data

26 novembre 2007, l’Ufficio AI ha comunicato alla __________ che l’assicurato è

stato ritenuto, da parte del Servizio medico regionale (SMR), abile al lavoro

al 100% in attività adeguate a partire dal 1° giugno 2007 (cfr. doc. 49a).

In data

19 dicembre 2007, il datore di lavoro ha inviato all’assicurato la seguente

lettera di disdetta:

"

Ci riferiamo a quanto discusso nei vari incontri

e in considerazione della sua abilità al lavoro a partire dal 1° giugno 2007,

confermata dall'Ufficio assicurazione invalidità, qui di seguito le confermiamo

le nostre decisioni in relazione al suo contratto di lavoro in vigore con la __________:

1. Il

contratto di lavoro sarà rescisso da parte della __________ per il 31 marzo 2008, in considerazione del periodo di disdetta di 3 mesi.

Considerandi

2.

Nel

caso in cui le rendite dell'Ufficio assicurazione invalidità nonché del Fondo

di previdenza della __________, attualmente versate, non dovessero essere

riconosciute fino al 31 marzo 2008, la __________ si assume la responsabilità

di garantire tali prestazioni finanziarie.

3.

Le

verseremo un'indennità di CHF 50'000.-- lordi, pagabili alla fine del mese di

marzo 2008. Da questo importo saranno dedotti i contribuiti sociali previsti

dalla legge ad eccezione di quelli relativi alla cassa pensione.

4.

Fino

al 31 dicembre 2008 lei usufruirà dell'attuale tasso d'interesse sul credito

ipotecario.

5.

Il 31 marzo 2008 riceverà un certificato di

lavoro finale.

6.

La

preghiamo di informarci in merito ad eventuali sviluppi riguardanti la

valutazione della sua abilità al lavoro da parte dell'Ufficio assicurazione

invalidità." (Doc. 52)

Con

decisione del 25 maggio 2009, la Cassa ha stabilito quanto segue:

"

Per quanto riguarda il diritto alle indennità di

disoccupazione non è nostra prassi inviare decisioni in tal senso, ma dai

conteggi ricevuti mensilmente si evince quanto richiesto:

Termine

quadro: 01.03.09 - 28.02.11

Numero di identità:

260.

Guadagno assicurato (da quota globale) Fr.

2'750.-- ridotti all'idoneità

collocamento

del 59%

Indennità giornaliere (80% GA)

Fr. 59.95

Nonostante il signor RI 1 non ci abbia fornito

alcun diploma ma solo una copia di parte di un libretto scolastico, la Cassa ha

calcolato una quota globale pari alle persone che hanno conseguito una maturità

o concluso un tirocinio o che anno acquisito una formazione equivalente in una

scuola professionale o in un istituto analogo. (C32).

Alleghiamo inoltre lettera inviata al signor RI 1

il 6 maggio 2009 in cui spiegavamo come è stato fatto il calcolo per arrivare

al suo salario assicurato e quindi indennità giornaliera." (Doc. 5)

A seguito

del ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione dell’amministrazione,

la Cassa, con scritto del 25 agosto 2009, ha chiesto al precedente datore di lavoro dell’assicurato le seguenti precisazioni:

"

Siamo confrontati con un ricorso presentato dal

signor RI 1 tramite l'avv. RA 1.

Dai documenti in nostro possesso rileviamo quanto

segue:

a) il rapporto di lavoro è durato dal

01.01.1988

al 31.12.2005;

b) il

signor RI 1 ha cessato l'attività lucrativa per malattia in data 11.11.2003;

c) l'assicurazione

invalidità lo ha riconosciuto invalido nella misura del 100% corrispondendogli

una rendita intera AI dal 01.11.2004 al 29.02.2009;

d) dal

01.01.2006

il Fondo di Previdenza per il personale della __________ gli

riconosce una rendita d'invalidità totale (questa rendita è attualmente ancora

versata fino a decisione definitiva dell'Ufficio AI);

e) a

seguito di revisione della pratica AI, l'Ufficio AI ha riconosciuto

un'incapacità di guadagno del 41% a partire dal 01.03.2009, riducendo la

rendita intera AI ad un quarto di rendita AI.

Date queste premesse vi chiediamo:

a) da quando a quando è stata corrisposta l'indennità perdita di

guadagno per malattia?

b) Quale è la data effettiva dell'interruzione

del rapporto di lavoro?

c) Come

deve essere inteso il versamento di fr. 50'000.-- effettuato ancora al 31.03.2008?

d) Tale

versamento effettuato nel periodo 01.01.2008 - 31.03.2008 è stato versato in

aggiunta alla rendita intera d'invalidità del I° e del II° pilastro

svizzero?" (Doc. 2)

Con

risposta del 1° settembre 2009, __________ ha rilevato:

"

Ci richiamiamo alla sua lettera del 25 agosto

2009.

e alla sua richiesta di informazioni per il nostro ex collaboratore RI 1:

a) Il salario è stato corrisposto al 100% fino

al 31.12.2005,

b) Il rapporto di lavoro è stato interrotto il

31.03

,

c) il

versamento di CHF 50'000.-- è da ricondurre a una indennità d'uscita versata

per la perdita del posto di lavoro in seguito ad assenza prolungata.

d) Questo

importo è stato versato in aggiunta alla rendita d'invalidità corrisposta per

il II pilastro svizzero. Non siamo a conoscenza delle prestazioni versate dal I

pilastro." (Doc. 1)

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, questa Corte ritiene che, a torto, la Cassa ha

riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla

base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (esonero dell'obbligo di adempimento del

periodo di contribuzione).

La Cassa,

infatti, ha erroneamente considerato che l’assicurato, nel termine quadro per

il periodo di contribuzione, e meglio dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2009

(cfr. art. 9 LADI), non ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione

soggetta a contribuzione, dato che egli non può comprovare di avere ricevuto un

salario dopo il 31 dicembre 2005.

Ora, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), a norma dell’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI, vengono considerati periodo di contribuzione i periodi in cui

l’assicurato, vincolato da un contratto di lavoro, non ha lavorato per malattia

o infortunio.

Decisivo

è, dunque, il fatto che RI 1 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro da

parte della __________ solo il 19 dicembre 2007, con effetto a partire dal 31

marzo 2008 (cfr. doc. 52).

Nella

citata lettera di disdetta, il datore di lavoro ha peraltro espressamente

indicato di confermare “le nostre decisioni in relazione al suo contratto di

lavoro in vigore con la __________” (doc. 52, sottolineatura della

redattrice).

Inoltre,

il datore di lavoro, in uno scritto del 1° settembre 2009, in risposta ad un’esplicita richiesta da parte della Cassa, ha indicato di avere versato

all’assicurato, al termine del rapporto di lavoro, in data 31 marzo 2008, un

importo di fr. 50'000, quale “indennità di uscita versata per la perdita del

posto di lavoro in seguito ad assenza prolungata” (cfr. doc. 1). Da notare, pure,

che, come chiarito dallo stesso datore di lavoro nella lettera di disdetta del

19.

dicembre 2007, dall’importo, lordo, di fr. 50'000 sono stati “dedotti i

contributi sociali previsti dalla legge” (doc. 52).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, a mente del TCA il lasso di tempo dal 12 novembre

2003.

al 31 marzo 2008, considerato che l’assicurato è stato inabile al 100%

nella sua professione di direttore della __________, va comunque assimilato a

un periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, in quanto egli, vincolato

da un contratto di lavoro - disdetto solo per il 31 marzo 2008 - non ha

lavorato a causa di malattia (cfr. consid. 2.4., sottolineatura della

redattrice).

Il

presente caso è diverso da quello giudicato dal TCA con sentenza 38.2002.276

del 22 luglio 2003, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale questo

Tribunale ha confermato la correttezza della decisione con la quale una Cassa

di disoccupazione aveva calcolato il guadagno assicurato di un assicurato

secondo le quote globali.

In quel

caso, infatti, l’amministrazione aveva ritenuto che nel termine quadro per il

periodo di contribuzione l’assicurato non aveva adempiuto il periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, ma che egli andava esonerato da tale

obbligo ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI. Il TCA ha confermato l’operato

dell’amministrazione, osservando che il periodo durante il quale l’assicurato

aveva beneficiato delle indennità perdita di guadagno per malattia non poteva

essere considerato quale periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2

lett. c LADI in quanto l’assicurato non era più vincolato da un contratto di

lavoro.

Allo

stesso modo, in una sentenza 38.2005.54 del 25 ottobre 2005, cresciuta incontestata

in giudicato, il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale

una Cassa di disoccupazione aveva calcolato il guadagno assicurato di un

assicurato facendo riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 cpv. 1

lett. b OADI, ritenendo che lo stesso potesse essere esonerato dal periodo di

contribuzione. Questo Tribunale ha infatti rilevato che, nel termine quadro per

il periodo di contribuzione, da un lato, l’assicurato non aveva svolto durante

almeno dodici mesi un’attività soggetta a contribuzione, sottolineando

tuttavia, d’altro canto, che l’interessato non era stato vincolato da un

rapporto lavorativo per oltre dodici mesi complessivamente a causa di un

infortunio che lo aveva reso totalmente inabile al lavoro, per cui andava

applicato l’art. 14 LADI.

In una

sentenza 38.2006.44 del 29 gennaio 2007, cresciuta in giudicato, il TCA ha

confermato la correttezza della decisione con la quale una Cassa di

disoccupazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione di

almeno dodici mesi e non poteva essere comprovare un motivo di esonero

dall’adempimento dello stesso. Il TCA ha confermato che, in

considerazione del fatto che la disdetta del rapporto di impiego ha avuto

effetto il 31 ottobre 2004, nel termine quadro per il periodo

di contribuzione pertinente (21 novembre 2003-20 novembre 2005), l’assicurato

non raggiunge il periodo - assimilato al periodo di

contribuzione - di almeno dodici mesi in cui è stato vincolato

da un contratto di impiego ma a causa dell’infortunio non ha lavorato (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI).

In

un’altra sentenza 38.2004.73 del 22 aprile 2005, cresciuta incontestata in

giudicato, il TCA ha per contro annullato la decisione con la quale

l’amministrazione aveva ritenuto che un’assicurata non avesse adempiuto il

periodo minimo di contribuzione di dodici mesi. In quel caso, infatti, tra le

altre cose, il TCA ha ritenuto che occorresse computare quale periodo di

contribuzione il periodo in cui l’assicurata aveva ricevuto delle indennità da

parte dell’assicuratore infortuni, dato che, a norma dell’art. 13 cpv. 2 lett.

c LADI, è computato quale periodo di contribuzione il periodo in cui un

assicurato è vincolato da un contratto di lavoro, ma per infortunio non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

In conclusione, nel caso

di specie, l’assicurato, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione pertinente (1° marzo 2007 al 28 febbraio 2009), raggiunge dunque

complessivamente il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (cfr. art.

13.

LADI).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 14 luglio 2009 deve

essere annullata e modificata nel senso che l'assicurato adempie il presupposto

dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI.

Gli atti

sono rinviati alla Cassa affinché determini nuovamente l'importo del guadagno

assicurato dell’interessato.

2.6

L’assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.

2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione del 14 luglio 2009 è annullata.

§ RI

1 adempie il presupposto dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LADI.

§§ Gli atti sono rinviati

all'amministrazione affinché determini nuovamente il guadagno assicurato di RI

1.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà all’assicurato la somma di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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