38.2009.72
Confermata sospensione di 31 giorni dell'assicurato per avere rifiutato una secondo volta di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo. L'amministrazione ha sanzionato separatamente le due
22 febbraio 2010Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.72
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, TCA
Titolo:
Confermata sospensione di 31 giorni dell'assicurato per avere rifiutato una secondo volta di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo. L'amministrazione ha sanzionato separatamente le due infrazioni non essendoci stretta connessione temporale fra i due comportamenti
OCCUPAZIONE ADEGUATA
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 cpv. 1 let. c LADI
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 16 cpv. 2 let. f LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 64 let. a LADI
art. 64 cpv. 1 let. a LADI
art. 45 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
art. 45bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.72
LG/DC/sc
Lugano
22 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 15 gennaio 2009 con la quale RI 1 è stato sospeso
per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato
di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo (in seguito: POT)
presso il __________, nella sede di __________ (doc. 1, 6)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata.
In
sostanza il ricorrente ha ritenuto che essendo ancora aperto un contenzioso
riguardante la precedente sospensione di 21 giorni (inc. no. 38.2009.4), egli
dovesse attendere l’esito di tale vertenza “prima di essere nuovamente
indirizzato per la medesima misura attiva del mercato del lavoro, ossia un
Programma Occupazionale presso __________”.
L’assicurato,
dopo aver ribadito l’inadeguatezza – a suo dire – della misura assegnatagli, ha
evidenziato che la prima sospensione è stata decurtata in parte sulle
prestazioni di ottobre 2008 e in parte su quelle di novembre 2008,
successivamente dunque alla proposta di partecipare al programma occupazionale (doc.
I).
1.3. Nella sua
risposta del 6 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
integrale dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. V).
1.4. Con lo
scritto del 19 ottobre 2009 RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni
asserendo che in buona fede egli ha atteso l’esito della precedente opposizione
avendo valide motivazioni per rifiutare l’occupazione presso la __________ di __________.
Egli ha poi aggiunto che essendo alla ricerca di un lavoro come cameriere
qualificato, chef de rang o barman “è alquanto difficile poter ritenere
interessante la partecipazione ad un programma occupazionale __________ di __________
dove nulla viene svolto nell’ambito della mia professione”.
L’assicurato
ha poi nuovamente sostenuto che la prima sospensione è stata decurtata
successivamente alla proposta di partecipare al programma occupazionale (doc.
VII+bis).
1.5. La Sezione
del lavoro, il 28 ottobre 2009, si è riconfermata nella risposta di causa
precisando che la prima sospensione di 21 giorni è stata decurtata interamente
dalle prestazioni del mese di ottobre 2008, prima dunque dell’assegnazione al
programma occupazionale avvenuta durante il colloquio del 12 novembre 2008
(doc. IX).
Fatti
I doc.
VIII e IX sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. X).
1.6. Questa
Corte, in data 7 gennaio 2010, ha interpellato la Sezione del lavoro in merito
al programma occupazionale assegnato e la sospensioni inflitte all’assicurato
(doc. XI).
1.7. La Sezione
del lavoro ha risposto il 12 gennaio 2010 (doc. XII).
I doc. XI
e XII sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. XIII).
1.8. RI 1 ha
preso posizione in data 22 gennaio 2010 (doc. XIV).
Il doc.
XIV è stato inviato alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro
abbia sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso __________ di __________.
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei
risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
" 1 Per
provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le
occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera
c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C
269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo
proposito in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, il TFA ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha,
secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente
che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare
un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli
relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666;
sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)
sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri
perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21
cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro
(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard,
op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di
queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non
si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello
della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato
che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,
unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem
Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in
Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit
Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
B.
Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de
déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les
critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.
l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].
Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est
assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h
LACI)".
2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,
rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a
cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio
del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno
2003; DTF 125 V 361).
La
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente
al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato
offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve
esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il
contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9
febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122
V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato
presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e
H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una
sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso
dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del
Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione
inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma
occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto
l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e
della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo
limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,
poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e
dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli
il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione
operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente
grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il
provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto
"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi
senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco
in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato
che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità
della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le
circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene
che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate
dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in
materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli
elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da
giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,
resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre
1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare
una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla
normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei
confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito
all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma
occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una
successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato
la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In
numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi
analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45
giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro
effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma
occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la
molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata
ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza
12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una
precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono,
dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata
all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una
sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
Considerandi
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua
giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza
ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9
ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il
cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente
l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni
forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,
no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.
Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),
consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria
cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti
di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure
dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri
familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la
propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la
considerazione che
__________ era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un
anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto,
beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione
annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e
capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________
avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle
esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito
ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività
proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità
(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,
consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è
preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e
per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000
all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed
eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di
stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la
violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________
mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di __________ non configurasse un comportamento gravemente
colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto
amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere
annullata."
(cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)
In una
sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto
incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver
accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato
non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni
dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in
considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a
problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte
dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non
appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover
effettuare lavori pesanti.
2.7
Dalla fattispecie
in esame emerge che RI 1, di professione cameriere con attestato federale di
capacità (AFC), alla ricerca di un impiego quale cameriere, barman e chef de
rang, è al sesto termine quadro per la riscossione (01.07.2008 – 30.06.2010)
(doc. 1).
Con decisione
del 3 novembre 2008, poi confermata con decisione su opposizione del 17
dicembre 2008, la Sezione del lavoro aveva sospeso per 21 giorni l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare
a un POT presso la __________ a __________.
Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale nella
sentenza del 25 maggio 2009 ha respinto il gravame concludendo che l’assicurato
avrebbe dovuto senza indugio accettare il POT, risultando il programma di
occupazione assegnatogli presso __________ rispettoso del requisito dell’art.
16.
cpv. 2 lett. c LADI (inc. no. 38.2009.4, pag. 15).
Dal
verbale del colloquio di consulenza URC di __________ del 12 novembre 2008 si
evince che all’assicurato era stato assegnato un programma occupazionale presso
la __________ dal 13 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 (doc. 10).
L’amministrazione
il 12 gennaio 2010 ha tuttavia precisato che il programma occupazionale sarebbe
durato sei mesi (cfr. doc. XII).
L’assicurato
ha rifiutato di svolgere tale programma occupazionale con la seguente
motivazione:
"
(…)
6) ho solo comunicato che non accettavo questa seconda proposta in
quanto la prima decisione non è stata ancora ufficializzata dovuto al fatto che
è in atto un contenzioso per comprendere se è stata corretta la mia procedura.
7) ritengo quindi non presentarmi nuovamente ad uno stesso programma
occupazionale al quale mi sono già rifiutato lo scorso mese con delle
motivazioni valide che spero vengano prese in considerazione dal vostro
spettabile ufficio” (doc. 7)."
In sede
di opposizione RI 1 ha nuovamente giustificato il rifiuto di svolgere il nuovo
POT presso il __________ di __________, con la mancata cresciuta in giudicato della
precedente decisione di sospensione. Egli ha poi aggiunto che il POT a __________:
“…dista parecchi chilometri dal mio luogo di domicilio con evidenti
ulteriori spese che avrei dovuto affrontare in un corso che non ritengo
attualmente valido per le mie aspettative” (doc. 5).
2.8
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare
l’operato dell’amministrazione e respingere l’impugnativa per le ragioni che
seguono.
È vero
che il programma di occupazione presso la __________ di __________ doveva avere
luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale
l'assicurato è formato. Al riguardo, va, tuttavia, sottolineato che il
legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della
terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non
si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto
di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).
Certo, le
perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art.
72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare
l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni
prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua
anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata
della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni
di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del
fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del
lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV
Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V
236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26
gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa
L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23
febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa
B., 38.2000.74).
Questo
Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191
Cost. fed.; STFA H 29/02 del 10 luglio 2003: "trattandosi di norma contenuta
in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre
autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità
(art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame
in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente
il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").
In
proposito cfr. STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006.
L’Alta Corte ha, del
resto, ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma
di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la
seguente motivazione:
"
4.1
Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht
mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei
grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine
Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben
hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste
er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder
die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr
als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein
Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz
im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von
Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar
keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu
arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der
Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." (cfr.
STFA C 279/03 del 30 settembre 2005)
Da parte sua l’insorgente
non ha fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli
inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo
stato di salute (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto riguarda la critica del ricorrente secondo cui il POT proposto a __________
“dista parecchi chilometri dal mio luogo di domicilio…” (doc. 5) e
dunque si rivelerebbe inadeguato, questo TCA rileva che il tempo di trasferta
giornaliero complessivo con mezzi pubblici per effettuare il tragitto __________
e ritorno è complessivamente inferiore alle quattro ore previste all'art. 16
cpv. 2 lett. f LADI (consid. 1.1 e http://www.sbb.ch/it/).
Di
conseguenza, da questo profilo, il POT era adeguato e doveva essere accettato
dall'assicurato (cfr. consid. 2.3).
In merito
alla censura dell’assicurato riguardo alla presunta inadeguatezza del POT
proposto dalla Sezione del lavoro (“un corso che non ritengo attualmente
valido per le mie aspettative” (doc. 5), “dove nulla viene svolto
nell’ambito della mia professione” (doc. VII+bis)), questo Tribunale si
limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli
URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire
un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1
lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4
marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre
2000.
e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Ne discende che nel caso
concreto esistono gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art.
30.
cpv. 1 lett. d LADI
2.9
Per quanto concerne l’entità della sospensione, l’Alta Corte nella sentenza C 293/02 del 28 novembre 2003 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
6.1
Per quanto concerne invece l'entità della
sanzione inflitta, occorre rammentare che la sospensione del diritto
all'indennità giusta l'art. 30 LADI configura una sanzione di diritto
amministrativo volta a combattere gli abusi in materia di assicurazione contro
la disoccupazione. In quanto tale, questa misura può essere pronunciata
ripetutamente senza che risulti applicabile l'art. 68 CP (DTF 123 V 151 consid.
1c). Così, in presenza di più motivi di sospensione,
anche se dello stesso genere, la giurisprudenza è solita sanzionare
separatamente ogni singola infrazione (DLA 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d con
riferimento). Da tale principio si può eccezionalmente prescindere se un
assicurato, mediante atto di volontà unico e per identico motivo, abbia
contemporaneamente rifiutato più occupazioni adeguate (DLA 1988 no. 3 pag. 26;
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 260 n. 710). Soltanto in tale evenienza si
giustifica di considerare, per la stretta connessione materiale e temporale
esistente, la mancanza dell'assicurato come l'espressione di un solo ed unico
comportamento suscettibile di giustificare un'unica sospensione (DLA 1999 no. 3
pag. 197 seg. consid. 3b. 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d). Sanzionando infatti,
in quest'ultima ipotesi, più volte lo stesso comportamento, la misura
sospensiva, che si propone anche di migliorare il futuro comportamento dell'assicurato,
rischierebbe di essere privata della sua "componente educativa" (DLA
1999.
no. 33 pag. 198).
Nella
presente fattispecie l'assicurato è stato sospeso una prima volta con decisione
del 3 novembre 2008, poi confermata con decisione su opposizione del 17
dicembre 2008, per 21 giorni per avere rifiutato di partecipare a un POT presso
la __________ a __________. Questa decisione su opposizione è stata contestata
dall’assicurato dinanzi al TCA, il quale con sentenza del 25 maggio 2009 ha respinto il gravame (cfr. inc. 38.2009.4).
In
seguito l’URC di __________, in data 12 novembre 2008, quindi dopo la prima
decisione della Sezione del lavoro e prima della decisione su opposizione, ha
assegnato all’assicurato un nuovo programma occupazionale, presso la __________,
dal 13 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 che questi ha nuovamente respinto
ritenendo ancora aperto il contenzioso riguardante la prima sospensione (cfr.
doc. I, VII).
Interpellata
dal TCA sulle ragioni che l’hanno spinta ad assegnare a RI 1 il POT presso il
medesimo ente (__________) prima di evadere l’opposizione concernente la
decisione di sospensione del 3 novembre 2008, la Sezione del lavoro ha fornito
la seguente spiegazione:
"
(…)
1.
La
prima assegnazione al programma d’occupazione temporanea (POT) è avvenuta l’8
ottobre 2008 e la seconda il 12 novembre 2009, ossia 1 mese dopo e
posteriormente alla decisione di sospensione del 3 novembre 2009 relativa al
primo rifiuto. È opportuno ribadire che il provvedimento d’occupazione in questione
è ritenuto adeguato dall’amministrazione e la contestazione della decisione di
sospensione emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (UG) da
parte dell’assicurato non è considerata sufficiente per impedire l’ulteriore
assegnazione alla stessa o ad altra misura da parte dell’Ufficio regionale di
collocamento. Va poi rilevato che attendere la conclusione di tutto l’iter
dell’opposizione e/o delle ulteriori possibilità d’impugnazione equivale ad
escludere a priori il ricorso ad una misura ritenuta adeguata.” (doc. XII)
Riguardo
all’entità della seconda decisione di sospensione (31 giorni) la Sezione del
lavoro ha così risposto:
"
(…)
2.
Per
ragioni amministrative viene emessa una decisione di POT la cui durata prevista
è fino alla fine dell’anno in corso e in seguito ne viene pronunciata un’altra
per l’anno successivo che completa la prima con i mesi mancanti e meglio sino a
raggiungere i sei mesi di PO. Il programma assegnato presso __________ non era
di breve durata ma di sei mesi. La durata della sospensione qui in esame (15
gennaio 2009) tiene conto del fatto che l’assicurato ha rifiutato per la
seconda volta una misura adeguata assegnata dall’URC con motivazioni ritenute
insufficienti. Di conseguenza, trattandosi di un secondo rifiuto è stata
applicata la tabella delle sospensioni edita dalla Seco (punto 3.C2) e
la lista delle sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico) della Sezione del
lavoro, che prevede in caso di un secondo rifiuto di partecipazione ad una
misura attiva una sospensione che va da 31 a 37 giorni. Nella presente fattispecie è stata inflitta una sospensione (31 giorni) pari al numero minimo di
giorni previsti in questi casi.” (doc. XII)
A tale
proposito va evidenziato che correttamente l’amministrazione ha sanzionato
separatamente le due infrazioni non essendoci una stretta connessione temporale
tra i due comportamenti dell’assicurato: il primo POT è stato rifiutato il 14
ottobre 2008 (cfr. sentenza del 25 maggio 2009, pag. 11), mentre il secondo il
17.
novembre 2008, dunque un mese più tardi.
L’assicurato
dopo la prima decisione di sospensione del 3 novembre 2008 avrebbe dovuto
accettare la seconda assegnazione del 12 novembre 2008, questo a prescindere
dal contenzioso ancora aperto con la Sezione del lavoro relativo alla prima
sanzione e al fatto che il POT fosse stato assegnato presso il medesimo ente (__________).
Egli
infatti era ben consapevole delle conseguenze alle quali si sarebbe esposto in
caso di un secondo rifiuto del programma occupazionale presso la __________
avendo egli già ricevuto una sanzione di 21 giorni per il precedente rifiuto.
Questo a
maggior ragione se si considera che RI 1 è un disoccupato di lunga durata al
sesto termine quadro per la riscossione (01.07.2008 – 30.06.2010).
Ne
discende che la sanzione inflitta all'assicurato (31 giorni di penalità) si
rivela conforme al principio della proporzionalità.
2.10
Parimenti va
respinta l’argomentazione secondo cui la sospensione di 21 giorni sarebbe stata
decurtata in parte nel mese di ottobre 2008 e in parte in quello di novembre
2008.
La Cassa __________
nello scritto del 5 giugno 2009 ha infatti precisato e documentato che la
decurtazione è stata fatta sul conteggio di ottobre 2008, prima dunque
della proposta di partecipare al programma occupazionale del mese di novembre
2008.
(doc. 4,10):
"
(…)
Da un controllo dell’incarto rileviamo che la
penalità di 21 giorni (decisione no. 213040487 del 03.11.2008) è stata
decurtata dalle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione erogate
durante il mese di ottobre 2008, come da conteggio allegato.”
(doc. 3/3)
La
decisione su opposizione del 21 luglio 2009 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster