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Decisione

38.2009.72

Confermata sospensione di 31 giorni dell'assicurato per avere rifiutato una secondo volta di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo. L'amministrazione ha sanzionato separatamente le due

22 febbraio 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VIII e IX sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. X).

1.6. Questa

Corte, in data 7 gennaio 2010, ha interpellato la Sezione del lavoro in merito

al programma occupazionale assegnato e la sospensioni inflitte all’assicurato

(doc. XI).

1.7. La Sezione

del lavoro ha risposto il 12 gennaio 2010 (doc. XII).

I doc. XI

e XII sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. XIII).

1.8. RI 1 ha

preso posizione in data 22 gennaio 2010 (doc. XIV).

Il doc.

XIV è stato inviato alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro

abbia sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso __________ di __________.

2.3. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al

riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

"

(...)

2.1 Nell'ambito

della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI

(art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e,

parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale

concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967

segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo

contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di

disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici

regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei

risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali

(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59

LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione

fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono

adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste

misure.

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

" 1 Per

provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le

occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera

c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-

recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha,

secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente

che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare

un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli

relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666;

sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,

Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)

sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri

perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21

cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard,

op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di

queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non

si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello

della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato

che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,

unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in

Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit

Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

B.

Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente

al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato

offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve

esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il

contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9

febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122

V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato

presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una

sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso

dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del

Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e

della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo

limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto

"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi

senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco

in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono,

dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

__________ era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un

anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto,

beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione

annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e

capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________

avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle

esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito

ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività

proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità

(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,

consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di __________ non configurasse un comportamento gravemente

colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto

amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere

annullata."

(cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto

incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver

accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato

non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni

dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in

considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a

problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte

dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non

appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

2.7

Dalla fattispecie

in esame emerge che RI 1, di professione cameriere con attestato federale di

capacità (AFC), alla ricerca di un impiego quale cameriere, barman e chef de

rang, è al sesto termine quadro per la riscossione (01.07.2008 – 30.06.2010)

(doc. 1).

Con decisione

del 3 novembre 2008, poi confermata con decisione su opposizione del 17

dicembre 2008, la Sezione del lavoro aveva sospeso per 21 giorni l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare

a un POT presso la __________ a __________.

Contro

questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale nella

sentenza del 25 maggio 2009 ha respinto il gravame concludendo che l’assicurato

avrebbe dovuto senza indugio accettare il POT, risultando il programma di

occupazione assegnatogli presso __________ rispettoso del requisito dell’art.

16.

cpv. 2 lett. c LADI (inc. no. 38.2009.4, pag. 15).

Dal

verbale del colloquio di consulenza URC di __________ del 12 novembre 2008 si

evince che all’assicurato era stato assegnato un programma occupazionale presso

la __________ dal 13 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 (doc. 10).

L’amministrazione

il 12 gennaio 2010 ha tuttavia precisato che il programma occupazionale sarebbe

durato sei mesi (cfr. doc. XII).

L’assicurato

ha rifiutato di svolgere tale programma occupazionale con la seguente

motivazione:

"

(…)

6) ho solo comunicato che non accettavo questa seconda proposta in

quanto la prima decisione non è stata ancora ufficializzata dovuto al fatto che

è in atto un contenzioso per comprendere se è stata corretta la mia procedura.

7) ritengo quindi non presentarmi nuovamente ad uno stesso programma

occupazionale al quale mi sono già rifiutato lo scorso mese con delle

motivazioni valide che spero vengano prese in considerazione dal vostro

spettabile ufficio” (doc. 7)."

In sede

di opposizione RI 1 ha nuovamente giustificato il rifiuto di svolgere il nuovo

POT presso il __________ di __________, con la mancata cresciuta in giudicato della

precedente decisione di sospensione. Egli ha poi aggiunto che il POT a __________:

“…dista parecchi chilometri dal mio luogo di domicilio con evidenti

ulteriori spese che avrei dovuto affrontare in un corso che non ritengo

attualmente valido per le mie aspettative” (doc. 5).

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare

l’operato dell’amministrazione e respingere l’impugnativa per le ragioni che

seguono.

È vero

che il programma di occupazione presso la __________ di __________ doveva avere

luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale

l'assicurato è formato. Al riguardo, va, tuttavia, sottolineato che il

legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della

terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non

si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto

di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).

Certo, le

perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art.

72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare

l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni

prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua

anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata

della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni

di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del

fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del

lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV

Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V

236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26

gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa

L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23

febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa

B., 38.2000.74).

Questo

Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191

Cost. fed.; STFA H 29/02 del 10 luglio 2003: "trattandosi di norma contenuta

in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre

autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità

(art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame

in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente

il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").

In

proposito cfr. STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006.

L’Alta Corte ha, del

resto, ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma

di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la

seguente motivazione:

"

4.1

Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht

mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei

grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine

Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben

hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste

er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder

die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr

als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein

Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz

im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von

Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar

keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu

arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der

Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." (cfr.

STFA C 279/03 del 30 settembre 2005)

Da parte sua l’insorgente

non ha fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli

inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo

stato di salute (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto riguarda la critica del ricorrente secondo cui il POT proposto a __________

“dista parecchi chilometri dal mio luogo di domicilio…” (doc. 5) e

dunque si rivelerebbe inadeguato, questo TCA rileva che il tempo di trasferta

giornaliero complessivo con mezzi pubblici per effettuare il tragitto __________

e ritorno è complessivamente inferiore alle quattro ore previste all'art. 16

cpv. 2 lett. f LADI (consid. 1.1 e http://www.sbb.ch/it/).

Di

conseguenza, da questo profilo, il POT era adeguato e doveva essere accettato

dall'assicurato (cfr. consid. 2.3).

In merito

alla censura dell’assicurato riguardo alla presunta inadeguatezza del POT

proposto dalla Sezione del lavoro (“un corso che non ritengo attualmente

valido per le mie aspettative” (doc. 5), “dove nulla viene svolto

nell’ambito della mia professione” (doc. VII+bis)), questo Tribunale si

limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire

un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1

lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4

marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre

2000.

e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Ne discende che nel caso

concreto esistono gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. d LADI

2.9

Per quanto concerne l’entità della sospensione, l’Alta Corte nella sentenza C 293/02 del 28 novembre 2003 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

6.1

Per quanto concerne invece l'entità della

sanzione inflitta, occorre rammentare che la sospensione del diritto

all'indennità giusta l'art. 30 LADI configura una sanzione di diritto

amministrativo volta a combattere gli abusi in materia di assicurazione contro

la disoccupazione. In quanto tale, questa misura può essere pronunciata

ripetutamente senza che risulti applicabile l'art. 68 CP (DTF 123 V 151 consid.

1c). Così, in presenza di più motivi di sospensione,

anche se dello stesso genere, la giurisprudenza è solita sanzionare

separatamente ogni singola infrazione (DLA 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d con

riferimento). Da tale principio si può eccezionalmente prescindere se un

assicurato, mediante atto di volontà unico e per identico motivo, abbia

contemporaneamente rifiutato più occupazioni adeguate (DLA 1988 no. 3 pag. 26;

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 260 n. 710). Soltanto in tale evenienza si

giustifica di considerare, per la stretta connessione materiale e temporale

esistente, la mancanza dell'assicurato come l'espressione di un solo ed unico

comportamento suscettibile di giustificare un'unica sospensione (DLA 1999 no. 3

pag. 197 seg. consid. 3b. 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d). Sanzionando infatti,

in quest'ultima ipotesi, più volte lo stesso comportamento, la misura

sospensiva, che si propone anche di migliorare il futuro comportamento dell'assicurato,

rischierebbe di essere privata della sua "componente educativa" (DLA

1999.

no. 33 pag. 198).

Nella

presente fattispecie l'assicurato è stato sospeso una prima volta con decisione

del 3 novembre 2008, poi confermata con decisione su opposizione del 17

dicembre 2008, per 21 giorni per avere rifiutato di partecipare a un POT presso

la __________ a __________. Questa decisione su opposizione è stata contestata

dall’assicurato dinanzi al TCA, il quale con sentenza del 25 maggio 2009 ha respinto il gravame (cfr. inc. 38.2009.4).

In

seguito l’URC di __________, in data 12 novembre 2008, quindi dopo la prima

decisione della Sezione del lavoro e prima della decisione su opposizione, ha

assegnato all’assicurato un nuovo programma occupazionale, presso la __________,

dal 13 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 che questi ha nuovamente respinto

ritenendo ancora aperto il contenzioso riguardante la prima sospensione (cfr.

doc. I, VII).

Interpellata

dal TCA sulle ragioni che l’hanno spinta ad assegnare a RI 1 il POT presso il

medesimo ente (__________) prima di evadere l’opposizione concernente la

decisione di sospensione del 3 novembre 2008, la Sezione del lavoro ha fornito

la seguente spiegazione:

"

(…)

1.

La

prima assegnazione al programma d’occupazione temporanea (POT) è avvenuta l’8

ottobre 2008 e la seconda il 12 novembre 2009, ossia 1 mese dopo e

posteriormente alla decisione di sospensione del 3 novembre 2009 relativa al

primo rifiuto. È opportuno ribadire che il provvedimento d’occupazione in questione

è ritenuto adeguato dall’amministrazione e la contestazione della decisione di

sospensione emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (UG) da

parte dell’assicurato non è considerata sufficiente per impedire l’ulteriore

assegnazione alla stessa o ad altra misura da parte dell’Ufficio regionale di

collocamento. Va poi rilevato che attendere la conclusione di tutto l’iter

dell’opposizione e/o delle ulteriori possibilità d’impugnazione equivale ad

escludere a priori il ricorso ad una misura ritenuta adeguata.” (doc. XII)

Riguardo

all’entità della seconda decisione di sospensione (31 giorni) la Sezione del

lavoro ha così risposto:

"

(…)

2.

Per

ragioni amministrative viene emessa una decisione di POT la cui durata prevista

è fino alla fine dell’anno in corso e in seguito ne viene pronunciata un’altra

per l’anno successivo che completa la prima con i mesi mancanti e meglio sino a

raggiungere i sei mesi di PO. Il programma assegnato presso __________ non era

di breve durata ma di sei mesi. La durata della sospensione qui in esame (15

gennaio 2009) tiene conto del fatto che l’assicurato ha rifiutato per la

seconda volta una misura adeguata assegnata dall’URC con motivazioni ritenute

insufficienti. Di conseguenza, trattandosi di un secondo rifiuto è stata

applicata la tabella delle sospensioni edita dalla Seco (punto 3.C2) e

la lista delle sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico) della Sezione del

lavoro, che prevede in caso di un secondo rifiuto di partecipazione ad una

misura attiva una sospensione che va da 31 a 37 giorni. Nella presente fattispecie è stata inflitta una sospensione (31 giorni) pari al numero minimo di

giorni previsti in questi casi.” (doc. XII)

A tale

proposito va evidenziato che correttamente l’amministrazione ha sanzionato

separatamente le due infrazioni non essendoci una stretta connessione temporale

tra i due comportamenti dell’assicurato: il primo POT è stato rifiutato il 14

ottobre 2008 (cfr. sentenza del 25 maggio 2009, pag. 11), mentre il secondo il

17.

novembre 2008, dunque un mese più tardi.

L’assicurato

dopo la prima decisione di sospensione del 3 novembre 2008 avrebbe dovuto

accettare la seconda assegnazione del 12 novembre 2008, questo a prescindere

dal contenzioso ancora aperto con la Sezione del lavoro relativo alla prima

sanzione e al fatto che il POT fosse stato assegnato presso il medesimo ente (__________).

Egli

infatti era ben consapevole delle conseguenze alle quali si sarebbe esposto in

caso di un secondo rifiuto del programma occupazionale presso la __________

avendo egli già ricevuto una sanzione di 21 giorni per il precedente rifiuto.

Questo a

maggior ragione se si considera che RI 1 è un disoccupato di lunga durata al

sesto termine quadro per la riscossione (01.07.2008 – 30.06.2010).

Ne

discende che la sanzione inflitta all'assicurato (31 giorni di penalità) si

rivela conforme al principio della proporzionalità.

2.10

Parimenti va

respinta l’argomentazione secondo cui la sospensione di 21 giorni sarebbe stata

decurtata in parte nel mese di ottobre 2008 e in parte in quello di novembre

2008.

La Cassa __________

nello scritto del 5 giugno 2009 ha infatti precisato e documentato che la

decurtazione è stata fatta sul conteggio di ottobre 2008, prima dunque

della proposta di partecipare al programma occupazionale del mese di novembre

2008.

(doc. 4,10):

"

(…)

Da un controllo dell’incarto rileviamo che la

penalità di 21 giorni (decisione no. 213040487 del 03.11.2008) è stata

decurtata dalle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione erogate

durante il mese di ottobre 2008, come da conteggio allegato.”

(doc. 3/3)

La

decisione su opposizione del 21 luglio 2009 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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