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Decisione

38.2009.74

Assicurato ritenuto inidoneo al collocamento in quanto non disposto ad abbandonare l'attuale impiego lavorativo, non essendovi, in particolare, una reale volontà di ricercare e accettare un impiego al

8 marzo 2010Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XII e XIII sono stati trasmessi alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc.

XIV), la quale con lo scritto del 12 gennaio 2009 ha contestato integralmente le allegazioni di controparte e si è riconfermata in quanto espresso

nella risposta di causa del 28 ottobre e nelle osservazioni del 1° e 16

dicembre 2009 (doc. XV).

I doc.

XIV e XV sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XVI).

1.11. Il 20 gennaio

2010 il TCA ha interpellato la Sezione del lavoro per alcune precisazioni (doc.

XVII).

1.12. La Sezione

del lavoro ha risposto in data 27 gennaio 2009 (doc. XVIII).

I doc.

XVII e XVIII sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. XIX).

1.13. RI 1 ha

presentato le proprie osservazioni il 6 febbraio 2010 (doc. XX).

Il doc.

XX è stato inviato alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. XXI).

1.14. La Sezione

del lavoro ha quindi preso posizione nuovamente in data 10 febbraio 2010 (doc.

XXII).

Il doc.

XXII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XXIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al

collocamento posteriormente al 23 aprile 2008.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio

di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA

1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,

DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.4. Inoltre

relativamente, in particolare, ad assicurati parzialmente disoccupati che

esercitano un’attività a tempo parziale e che cercano un’ulteriore occupazione

per completare la prima, giova rilevare che il fatto che essi non sono disposti

ad abbandonare il loro impiego a tempo parziale non costituisce in sé un motivo

sufficiente per sancirne l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA del 14 ottobre

2002 nella causa SECO c/ H., C 190/02, consid. 2.2.2; STFA del 12 maggio 2004

nella causa G., C 287/03, consid. 3.1.).

L’Alta

Corte, in una sentenza C 84/00 del 7 novembre 2001, ha deciso che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due

pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate

(martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino

doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a

seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari

cure, era inidonea al collocamento.

In un

successivo giudizio C 224/01 del 13 dicembre 2002 il TFA ha decretato

l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in

disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo

in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del

collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti

erano, infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la

Sagl, a prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività

indipendente durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in

grado di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente

esigibile.

La nostra

Massima Istanza, in una sentenza C 250/02 del 7 febbraio 2003, ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere attiva due-tre

giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per il semestre

invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era impegnata nella

procedura di candidatura per continuare la carriera accademica. Il TFA ha, in

effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità della stessa per

il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per cui un suo

collocamento risultava estremamente difficile.

Al

contrario l’Alta Corte, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C

255/02), pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al

collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in

quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto

domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00,

nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di

pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari

inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo

il suo rientro a casa la sera.

Inoltre

con giudizio C 127/04 del 21 aprile 2005 la nostra Massima istanza ha stabilito

che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio piccolo, era disponibile

a lavorare solamente durante certi orari era idonea al collocamento. Infatti

dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori delle lavanderie e della

ristorazione, in cui l’assicurata cercava un’occupazione, nella zona limitrofa

al suo domicilio, ossia nei Cantoni di __________, __________ e __________, è

emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del marito, un impiego

la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una scelta

sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.

2.5. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1979, dal 1° marzo

2006 al 31 maggio 2007 è stato alle dipendenze della __________, in qualità di aiuto

cuoco / bar e dal 1° giugno 2007 ha proseguito l’attività, sempre in detto

esercizio pubblico, nella misura del 50% (doc. 10/69).

A far

tempo dal 1° giugno 2007 l’assicurato si è quindi riscritto in disoccupazione

alla ricerca di un impiego a tempo parziale (50%) come cameriere senza AFC,

ausiliario di cure personali, magazziniere, aiuto cucina.

La

Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al collocamento

rilevando in primo luogo che l’esercizio pubblico __________ è gestito dai fratelli

dell’assicurato, rispettivamente amministratore unico e direttore. Il tasso di

occupazione dell’insorgente è quindi passato da un tempo pieno (100%) a un

tempo parziale (50%), con l’intenzione di riprendere il lavoro al 100% non

appena il volume di attività dell’esercizio pubblico lo avesse permesso.

La Sezione

del lavoro ha poi giustificato il proprio provvedimento con le dichiarazioni

del mese di aprile 2008 di RI 1 che affermava di voler abbandonare l’attuale

posto di lavoro, qualora avesse reperito un’occupazione a tempo pieno.

Dichiarazioni tuttavia successive alla prima decisione di inidoneità al

collocamento. Inoltre – a mente della Sezione del lavoro - l’assicurato avrebbe

continuato a svolgere ricerche di lavoro, salvo una, esclusivamente spontanee,

in professioni per cui non dispone delle qualifiche richieste o che aveva

abbandonato in passato per ragioni di salute.

Infine,

l’amministrazione ha rilevato che il ricorrente non è disposto a frequentare

delle misure attive (doc. 7).

L’assicurato

ha contestato tale decisione asserendo principalmente di essere disposto a

trovare un’occupazione lavorativa a tempo pieno, non ritenendo tuttavia giusto abbandonare

l’impiego al 50% presso la __________ (doc. I).

2.6. Nell’evenienza

concreta si evince dal verbale del colloquio di consulenza del 6 marzo 2008 e

dalla successiva richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento che

l’assicurato svolge due turni presso la __________: dalle 10.30 alle 14.30 (1°

turno) e dalle 15.30 alle 17.30 (2° turno) e non intende lasciare

quest’attività (doc. 36/10).

L’insorgente,

nel verbale di audizione del 14 marzo 2008, ha poi asserito quanto segue:

"

(…)

A precisa domanda, rispondo:

- per principio non intendo lasciare l’attuale posto di lavoro

poiché lo ritengo un sicuro impiego anche per il fatto che l’amministratore

unico della __________ è mio fratello __________, 1983, e il direttore

dell’esercizio pubblico è pure mio fratello RI 1.

- reputo che in un prossimo futuro (3-4 mesi) la mia attività lavorativa

possa aumentare fino ad un tempo pieno (100%).

- dichiaro che se dovessi reperire un’altra occupazione a tempo

parziale (50%) per completare l’attuale assenza di lavoro; qualora dovesse

aumentare l’occupazione lavorativa presso il __________ lascerei questa nuova

occupazione per tornare al __________ aumentando così le mie ore di lavoro con

i miei fratelli.

- qualora dovessi sostenere un colloquio d’assunzione con un nuovo

datore di lavoro pongo le citate condizioni (orari di lavoro al __________)

alfine di convenire con lui – se possibile – un diverso grado d’occupazione con

la nuova attività.

- preciso che intendo svolgere la mia giornata di lavoro

unicamente nella fascia oraria diurna, segnatamente: dalle ore 08.00 alle

20.00.

Fin’ora ho cercato lavoro principalmente come

barman e ausiliario di cucina. Ora, intendo ampliare le mie ricerche di lavoro

anche come magazziniere o aiuto infermiere che avevo intrapreso alcuni anni fa

poi interrotta per allergie ai prodotti” (doc. 36/8).

Sulla

base di tali affermazioni verbalizzate dall’Ufficio regionale di collocamento e

dalla Sezione del lavoro, quest’ultima nella decisione del 18 marzo 2008 (doc.

36/6) ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 15 marzo 2008, non

essendo egli normalmente disponibile al mercato del lavoro alle condizioni

comunemente richieste da un datore di lavoro.

Da parte

sua l’assicurato nello scritto del 24 aprile 2008, successivo alla decisione

della Sezione del lavoro, ha asserito che “per evitare ulteriori problemi e

malintesi, le comunico che d’ora in poi sono d’accordo ad avere una occupazione

al 100%” (doc. 36/5).

Sollecitato

dalla Sezione del lavoro a chiarire i termini di questo scritto, l’insorgente

ha precisato che “dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare la

vostra proposta, data nel colloquio del 14 marzo 2008, la quale si riferiva che

per avere un’idoneità avrei dovuto avere un grado di occupazione del 100% in

quanto al 50% vi era difficile trovarmi un’occupazione” (doc. 36/3).

Per quanto

riguarda la frase inserita nello scritto del 24 aprile 2008 il ricorrente ha

precisato di essere “d’accordo nel accettare le vostre condizioni e di

mettermi a disposizione al 100% per avere un’occupazione diversa da quella

attuale” (doc. 36/3).

Nella decisione

del 9 maggio 2008 la Sezione del lavoro ha tuttavia dichiarato irricevibile

l’opposizione dell’assicurato e il TCA nella sentenza del 18 agosto 2008 (inc.

no. 38.2008.27), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato l’irricevibilità

dell’opposizione ordinando alla Sezione del lavoro di verificare se il

ricorrente da quel momento, ovvero il 23 aprile 2008, può essere ritenuto

nuovamente idoneo al collocamento.

Con la

decisione su opposizione impugnata la Sezione del lavoro ha confermato il

proprio provvedimento del 12 febbraio 2008 con il quale ha ritenuto inidoneo al

collocamento RI 1, a far tempo dal 15 marzo 2008 (doc. 25, doc. 7).

Secondo

la Sezione l’assicurato è da ritenere inidoneo al collocamento anche

posteriormente al 23 aprile 2008.

Le

dichiarazioni del 15 novembre 2007 (intervista iniziale) e del 14 marzo 2008

(verbale UG) “mantengono la loro attendibilità e risultano maggiormente

credibili rispetto alle dichiarazioni di principio riguardo alla disponibilità

ad abbandonare l’attuale impiego, tanto più che le stesse non sono confortate

da azioni che permettono di constatare la reale volontà di ricercare e

accettare un impiego al di fuori di quello attuale. Al contrario l’opposizione

di principio alla frequentazione di una formazione attinente alle tecniche di

ricerca di un impiego, lo svolgimento di sole ricerche spontanee non mirate o

adeguate al profilo professionale o al proprio stato di salute, non permette –

anche dopo il 23 aprile 2008 – di ritenere l’interessato idoneo al collocamento”

(doc. 7).

Il TCA in

data 20 gennaio 2010 ha interpellato la Sezione del lavoro per ottenere le

seguenti precisazioni:

"

(…)

Gentile Avv. __________,

con riferimento all’incarto indicato a margine,

la invito a fornirci le seguenti precisazioni.

Preso atto che nel verbale di consulenza del 23

aprile 2008 l’assicurato affermava che

“ (…) intende restare iscritto in

disoccupazione, aumentando la sua disponibilità al collocamento al 100% e di

essere disposto a lasciare la sua attuale attività c/o __________, __________,

qualora dovesse reperire una nuova attività lavorativa al 100%. Seguiranno

altresì le nostre segnalazioni a posti di lavoro vacanti, ai quali l’assicurato

dovrà presentarsi (…)”, e che nella sentenza del 18 agosto 2008 (inc. no.

38.2008.27) il TCA ha respinto il ricorso dell’assicurato, ma rinviato alla

Sezione del lavoro gli atti per verificare se il ricorrente dal momento del

colloquio di consulenza del 23 aprile 2008, può essere ritenuto

nuovamente idoneo al collocamento, voglia indicarci:

Per quale motivo nella decisione della Sezione

del lavoro del 12 febbraio 2009 e in quella su opposizione del 6 agosto 2009

l’assicurato viene ritenuto inidoneo al collocamento dal 15 marzo 2008 e viene

fatto riferimento a documenti antecedenti il 23 aprile 2008 ?

Quali accertamenti sono stati compiuti dalla

Sezione del lavoro per verificare l’idoneità al collocamento di RI 1 a partire

dal 23 aprile 2008 ?

Quali attività/impieghi sono stati assegnati

all’assicurato dopo la sentenza del TCA del 18 agosto 2008 ?” (doc. XVII)

La

Sezione del lavoro il 27 gennaio 2010 ha così risposto:

"

(…)

1. Preliminarmente,

si rileva che la sentenza 18 agosto 2008 del TCA, riguardava il tema della

tempestività dell’opposizione presentata dall’assicurato contro la decisione 18

marzo 2008. Nell’ambito di quella procedura e, a margine della questione

principale, il Tribunale si è così espresso, nell’ultimo considerando del

giudizio in questione, anche sull’esame dell’idoneità al collocamento del

signor RI 1 a far tempo dal 23 aprile 2008. La decisione 12 febbraio 2009,

riprende il medesimo periodo contenuto nella decisione 18 marzo 2008. La

decisione su opposizione 6 agosto 2009, precisa nell’ultimo considerando che,

l’assicurato è da ritenere inidoneo al collocamento anche dopo il 23 aprile

2008.

Considerandi

2.

Gli

accertamenti compiuti dalla Sezione del lavoro per verificare l’idoneità al

collocamento dell’assicurato a partire dal 23 aprile 2008, sono i seguenti:

- audizione personale del signor RI 1, avvenuta il 16 gennaio

2009.

(doc. 27);

- richiamo dell’incarto URC completo durante l’istruzione

della pratica (doc. 26);

- richiesto in data 12 maggio 2009 all’assicurato tutte le

ricerche di lavoro e le relative risposte (doc. 19);

- richiamo in data 19 maggio 2009 dell’incarto URC completo

nel corso della procedura d’opposizione (doc. 18);

- accertamento presso l’URC di __________ del 25 maggio

2009.

(doc. 14/1);

- accertamento presso l’assicurato del 3

giugno 2009 (doc. 14);

- richiesta estrattto, statuti e atto costitutivo relativi

all’esercizio pubblico __________ (doc. 11);

- accertamento presso la cassa __________ del 17 giugno

2009.

(doc. 10/70);

- accertamento 8 luglio 2009 presso il signor RI 1 (doc.

10);

- accertamento 5 agosto 2009 presso la cassa __________

(doc. 8).

3.

All’assicurato

sono stati assegnati i seguenti positi di lavoro: presso l’__________, __________

(doc. 1) e presso il ristorante __________, __________ (doc. 4 e 5).” (doc.

XVIII).

2.7

Secondo

la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella

causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45,

consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363

consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189;

cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva in

primis che alla luce della sentenza del TCA del 18 agosto 2008 la Sezione

del lavoro era tenuta a verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato a

far tempo dal 23 aprile 2008, in considerazione di quanto da lui dichiarato in

sede di colloquio di consulenza di medesima data, ovvero di essere d’accordo ad

avere un’occupazione al 100%.

L’assicurato

nell’intervista iniziale del 15 novembre 2007, per quanto concerne la “Disponibilità

al collocamento”, ha indicato di essere già parzialmente occupato presso la

__________ e di essere direttamente collocabile nella fascia oraria 14.00-19.00

dal lunedì al venerdì.

Alla

domanda specifica sulla sua disponibilità e le condizioni per lasciare

l’occupazione attuale a tempo parziale, l’assicurato ha risposto negativamente (“no”).

(doc. 36/10).

Nel

verbale di audizione del 14 marzo 2008, a precisa domanda l’assicurato, ha risposto: “- per principio non intendo lasciare l’attuale posto di lavoro

poiché lo ritengo un sicuro impiego anche per il fatto che l’amministratore

unico della __________ è mio fratello RI 1, 1983, e il direttore dell’esercizio

pubblico è pure mio fratello __________” (doc. 36/8).

In

concreto, il ricorrente sia nell’intervista iniziale del 15 novembre 2007 che

nel verbale di audizione del 14 marzo 2008 ha manifestato la propria intenzione di non lasciare l’attuale occupazione presso la __________ poiché ritenuto un posto

di lavoro sicuro.

In

seguito, successivamente alla prima decisione di inidoneità al collocamento del

18.

marzo 2008, RI 1 ha asserito che “…per evitare ulteriori problemi e

malintesi, le comunico che d’ora in poi sono d’accordo ad avere una occupazione

al 100%” (cfr. scritti aprile 2008, doc. 36/5)

Nel

verbale del 16 gennaio 2009 l’assicurato ha poi confermato che “se dovessi

reperire un posto di lavoro a tempo pieno sono disposto a lasciare l’attuale

occupazione presso il __________” (doc. 27). Argomentazione che

l’assicurato ha poi ribadito in via ricorsuale dinanzi al TCA (doc. I, V, IX).

Tuttavia,

la prima versione risulta più attendibile, da una parte, poiché la stessa è

stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili

conseguenze giuridiche. Dall’altra, in quanto, nel caso in esame l’assicurato

nemmeno successivamente al 23 aprile 2008 ha sostanzialmente modificato la propria posizione continuando a svolgere ricerche di lavoro, salvo una,

esclusivamente spontanee in ambiti dove non sempre dispone delle necessarie

qualifiche (aiuto cuoco) o che aveva in passato abbandonato per ragioni di

salute (ausiliario di cure).

All’assicurato

sono poi stati assegnati due posti di lavoro: presso l’__________ a __________

quale lavapiatti e aiuto pizzaiolo e presso il ristorante __________ a __________,

quale lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie.

Nel primo

caso l’assicurato ha rifiutato il posto di lavoro in quanto “la signora

aveva bisogno al 100% dal 01.10.09. Io ho un mese di disdetta” (doc. 2),

mentre nel secondo caso l’insorgente ha comunicato al potenziale datore di

lavoro che non era disponibile prima del mese di novembre 2009 e che si voleva

occupare di pizza e panini (doc. 4), rifiutando un’attività, quella di aiuto

cuoco, che tuttavia egli esercita presso il __________ (cfr. contratto di

lavoro 1° marzo 2006 e 27 aprile 2007) e per la quale si è sempre ritenuto

disponibile a svolgere nelle sue ricerche presso numerosi bar-ristoranti del Luganese

(cfr. prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, doc. 10/2-10/3),

malgrado la consulente del personale avesse ritenuto poco opportune le ricerche

in tale settore: “Le ricerche come aiuto-cuoco in ristoranti non sono molto

attendibili visto che non conosce bene la cucina tra antipasti e secondi piatti

ma bensì conosce panini e pizze, pertanto sarebbe più opportuno chiedere la

professione di aiuto-cucina lavapiatti” (doc. B).

Dalla

documentazione agli atti, in particolare dalle prove degli sforzi intrapresi

per trovare lavoro da aprile 2008 a maggio 2009 (doc. 10/2 – 10/20) emergono

numerose ricerche quale “aiuto cuoco” in esercizi pubblici del Luganese

(bar e ristoranti) e non quale aiuto cucina.

Risulta a

questo punto poco credibile il ricorrente quando afferma: “…io mi sono

sempre proposto come aiuto cucina che è tutt’altra cosa che un aiuto cuoco;

professione per la quale non ho sufficienti nozioni”(cfr. doc. V, pag. 4)

per giustificare il rifiuto dell’impiego presso il ristorante __________ di __________,

quando il suo agire invece (le ricerche di lavoro svolte) erano indirizzate

proprio verso l’attività di aiuto cuoco.

Va

altresì rilevato che l’assicurato ha manifestato più volte il suo rifiuto a

seguire dei provvedimenti di formazione o di occupazione inerenti al mercato

del lavoro quali ad esempio corsi, programmi occupazionali temporanei e il

corso Ecap-SEI: “No, non sono disponibile e non sono interessato a questi

corsi o programmi. Cerco un vero posto di lavoro” (doc. 27, I, V, B)

Egli

inoltre non risulta iscritto a delle agenzie di collocamento per la ricerca di

un posto di lavoro, in quanto a suo dire “…i lavori offerti da queste

agenzie sono spesso temporanei e a mio modo di vedere in settori che non ho la

competenza di svolgere” (doc. 27)

Visto

quanto sopra, questa Corte non può che condividere la valutazione della Sezione

del lavoro che ritiene RI 1 non disposto ad abbandonare l’attuale impiego

presso la __________, non essendovi, in particolare, una reale volontà di

ricercare e accettare un impiego al di fuori di quello attuale.

D’altra

parte, il TCA constata che contrariamente a quanto da lui previsto (cfr.

consid. 2.6, "reputo che in un prossimo futuro (3-4 mesi) la mia attività

lavorativa possa aumentare fino ad un tempo pieno (100%)"), l’assicurato dopo

il mese di marzo 2008 non ha mai ripreso l’attività a tempo pieno.

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr.

consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni rilasciate

dell’assicurato il 15 novembre 2007 nell’ambito dell’”intervista iniziale”,

il verbale di audizione del 14 marzo 2008, le ricerche di lavoro compiute, le

offerte rifiutate, nonché la mancata partecipazione a misure attive, in

applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.

RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 29 gennaio

2003.

nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C

264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22

agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,

RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che il

ricorrente, a far tempo dal 23 aprile 2008 era inidoneo al collocamento.

La

decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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