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Decisione

38.2009.76

11 giorni di sospensione per insufficienti ricerche nel periodo di disdetta prima di annunciarsi al collocamento.TCA:riduzione a 8 giorni,visto che per il mese di gennaio 2009 assicurato era esonerato

1 febbraio 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di novembre e dicembre 2008, mentre ritiene che l'assicurato era esonerato

dall’obbligo di compiere delle ricerche durante il mese di gennaio 2009, per i

motivi qui sotto esposti.

L’obbligo

di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a

decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. cosid. 2.3.).

L’assicurato, quindi, una volta terminato il

rapporto lavorativo presso la __________ (doc. 19), avrebbe dovuto attivarsi

nella ricerca di una nuova attività lavorativa.

Dal

formulario relativo alla “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” del mese di febbraio 2009, consegnato all’URC in data 11 febbraio 2009,

risulta che l’assicurato ha svolto una sola ricerca di lavoro, per iscritto,

quale montatore-elettrotecnico, in data 19 gennaio 2009 (cfr. doc. 42).

A giustificazione delle sue insufficienti

ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento,

l’assicurato ha asserito di avere trovato, dopo avere ricevuto il licenziamento

dal precedente datore di lavoro, un accordo per la sua assunzione, scaduti i

termini di disdetta, con la __________ (cfr. doc. 34-1), a partire dal 1°

dicembre 2008 (cfr. doc. 32).

A conferma di quanto asserito, l’assicurato ha

prodotto copia di uno “schema”, datato 13 gennaio 2009, allestito da __________

(doc. B2).

A tale proposito, in occasione dell’audizione

testimoniale del 25 gennaio 2010, il signor __________ della __________ ha

confermato che vi sono effettivamente state delle trattative con il signor RI 1

in vista di una possibile collaborazione lavorativa, precisando tuttavia che

tali trattative non si sono poi concretizzate a causa della mancanza di

commesse (doc. XI).

Al riguardo, va

sottolineato che l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non

compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo

qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce

comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa

M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Ora, il TCA ritiene che, in concreto, l’assicurato non avesse, contrariamente a quanto da lui

sostenuto in sede ricorsuale, la certezza di venire assunto, a partire dal 1° dicembre

2008, dalla __________.

Ciò, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), è stato espressamente escluso dal

signor __________ in occasione dell’audizione testimoniale del 25 gennaio 2010

(cfr. doc. XI).

L’assicurato

stesso, del resto, nonostante abbia ribadito, in occasione dell’audizione

Considerandi

testimoniale di __________, che il rapporto di lavoro sarebbe dovuto iniziare

in data 1° dicembre 2008, all’esplicita domanda del Presidente del TCA volta a

stabilire quando si è concretizzato, prima del 1° dicembre 2008, il lavoro, ha poi

risposto che “in realtà non si è concretizzato niente” (cfr. doc. XI).

Nel suo

ricorso, inoltre, l’assicurato ha indicato che la possibile assunzione presso

la ditta __________ a partire dal 1° dicembre 2008 non si è poi concretizzata e

“dopo molti tira e molla siamo arrivati a febbraio” (cfr. doc. I).

Quindi,

seppure è possibile che vi fossero, inizialmente, le premesse per un eventuale impiego,

la realtà è che alla fine un’assunzione vera e propria non vi è stata, a causa

di “mancanza di lavoro nel campo specifico della sua menzione come montatore

specialista”, come indicato dalla ditta __________ (cfr. doc. 33).

D’altronde,

contrariamente a quanto preteso dall’assicurato – secondo il quale era stato

stipulato verbalmente un contratto di lavoro con la ditta __________ (cfr. doc.

32) - dalle carte processuali non emerge che l’assunzione presso la ditta in

questione fosse stata garantita dal potenziale datore di lavoro o che fosse

addirittura stato stipulato un contratto, seppure in forma verbale.

Al

contrario, nella comunicazione e-mail del 13 luglio 2009 inviata al consulente

del personale URC incaricato, la responsabile amministrazione e finanze della

ditta __________ ha espressamente indicato che “con il signor RI 1 si era

discusso di una possibile assunzione definitiva qualora la nostra ditta avesse

avuto nuovi mandati nel campo specifico (allarmi, sicurezza)”, aggiungendo che

“questa condizione non si è verificata e quindi il signor RI 1 non è stato

assunto” (doc. 31).

Inoltre,

la responsabile amministrazione e finanze ha rilevato che nel caso

dell’interessato “non è stata allestita nessuna conferma d’assunzione in quanto

non era stato accordato niente di definitivo” (doc. 31).

Queste considerazioni della responsabile

amministrazione e finanze sono poi state confermate da __________ in occasione

dell’audizione testimoniale del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. XI).

Vista la

mancanza di un contratto di lavoro, sia in forma scritta che orale, concluso

dalle parti, occorre quindi concludere che l’assicurato piuttosto sperava che

si concretizzasse una nuova assunzione presso la ditta __________.

La mera speranza, però, come esposto, non è

sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi

di novembre e dicembre 2008.

Il TCA rileva, tuttavia, che dallo schema “a

minuta” prodotto dall’assicurato, datato 13 gennaio 2009, redatto da __________

– come confermato dallo stesso proprietario della __________ in sede di

audizione testimoniale (cfr. doc. XI) – emerge che le trattative delle parti

erano, al 13 gennaio 2009, in una fase abbastanza avanzata. Nello schema

citato, infatti, vi sono delle indicazioni relative ad una “paga proposta” all’assicurato

e delle indicazioni relative alla creazione di una futura società (cfr. doc.

B2).

Alla luce

di questa circostanza, il TCA ritiene dunque che, a quel momento, l’assicurato

potesse legittimamente aspettarsi un esito favorevole delle trattative intavolate

con il signor __________ e potesse, quindi, relativamente al mese di gennaio

2009, omettere di svolgere ulteriori ricerche di lavoro.

Del

resto, lo stesso signor __________ dell’URC, in sede di dibattimento, ha

rilevato che “dopo avere sentito il teste, la situazione non gli è totalmente

chiara. In particolare lo scritto del 13 gennaio 2009 fa pensare che anche se

non vi era un contratto scritto, gli accordi erano in fase avanzata”,

concludendo quindi che “egli non si oppone se il Tribunale considera una

qualche attenuante” (doc. XI).

Di conseguenza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene che il ricorrente non possa essere esentato, per i

mesi di novembre e dicembre 2008, da una sospensione dal diritto alle indennità

per mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA

38.2006.27

del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

Quanto al mese di gennaio

2009, per contro, questo Tribunale, tenuto conto anche delle festività e alla

luce dello scritto del 13 gennaio 2009, ritiene che l’assicurato possa essere

esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti

ricerche di lavoro prima della disoccupazione.

2.8

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato undici

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro

giorni per mancate ricerche nel mese di novembre 2008 + quattro giorni per

mancate ricerche nel mese di dicembre 2008 + tre giorni per insufficienti

ricerche nel mese di gennaio 2009).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese, mentre la

sanzione inflitta in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo

antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione

al mese (cfr. consid. 2.4.).

Nella presente fattispecie, considerato che

relativamente al mese di gennaio 2009 l’assicurato poteva legittimamente

ritenere di poter concludere un contratto di lavoro con la __________ (cfr.

consid. 2.7.) e viste anche le affermazioni dell’amministrazione in sede di

dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. doc. XI), questo Tribunale

ritiene che una sanzione di 8 giorni di sospensione dal diritto all'indennità

di disoccupazione meglio rispetti il principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su

opposizione del 24 agosto 2009 dell'URC di __________ è riformata nel senso che

RI 1 è sospeso per 8 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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