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Decisione

38.2009.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2010Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi invocati dalla ricorrente non appaiono congiunturali, bensì ordinari.

Non si ritiene opportuno interpellare, in merito, l'Autorità di

vigilanza." (Doc. VIII)

Al

riguardo, il 16 gennaio 2010 la ditta ricorrente ha inoltrato le seguenti

osservazioni:

"

(...)

A seguito di ciò abbiamo presentato regolare

opposizione e, con nostro immenso stupore e incredulità, la stessa sezione non

ha accettato la nostra opposizione e di conseguenza ci vediamo costretti a

dover inoltrare questo tempestivo ricorso per permetterci di salvaguardare i

posti lavoro per i nostri dipendenti. Purtroppo in data 31 ottobre 2009,

abbiamo dovuto licenziare i nostri dipendenti.

La stampa continua a scrivere delle innumerevoli

difficoltà delle nostre imprese, come pure degli innumerevoli fallimenti.

Le piccole imprese non vengono mai prese in

considerazione dalla SSIC, per questo motivo difficilmente possono valutare la

nostra mole di lavoro e le difficoltà.

Visto quanto sopra, richiamando i nostri

precedenti scritti alla SdL, vi chiediamo di voler accettare il presente

ricorso.

A questo punto possiamo solo pensare che

licenziare dei dipendenti e non garantire una continuità alle nostre imprese

sia meglio che concedere il lavoro ridotto." (Doc. XI)

Il 22

gennaio 2010 la Sezione del lavoro ha riconfermato la richiesta di respingere

il ricorso (cfr. Doc. XIII).

1.8. Il 14

gennaio 2010 il Presidente del TCA ha inviato il seguente scritto a __________

capo del settore Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

della Segreteria di Stato dell'economia (SECO):

"

il Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Ticino si trova confrontato con il caso di un'impresa di costruzioni di piccole

dimensioni alla quale, dopo opposizione, la Sezione del lavoro ha concesso il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo 2009 al 31 luglio 2009.

L'impresa ha chiesto il prolungo del diritto

all'indennità per lavoro ridotto dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009 facendo

valere il "forte calo del numero di capitolati già a partire da dicembre

2008". Essa ha indicato che non sono stati differiti dei lavori "ma

che i tempi di decisione per l'inizio dei lavori si sono allungati di molto. La

crisi spaventa tutta la popolazione in generale".

La Sezione del lavoro si

è opposta al versamento di ulteriori indennità ritenendo che si tratti di

circostanze usuali per il ramo di attività, rispettivamente incluse nel rischio

del datore di lavoro.

Ho preso atto della direttiva del SECO del 6

novembre 2009 "RHT: motifs conjoncturels et structurels de la perte de

travail / risque normal d'exploitation et caractère saisonnier", in

particolare del punto 2, del seguente tenore:

" Pour de nombreuses entreprises, la crise

économique que nous vivons en ce moment a un caractère extraordinaire sortant du

cadre de la normalité tel qu’il est décrit précédemment.

Le

recul de la demande qui en découle peut dès lors être considéré comme

inhabituel et fonder une prise en considération des pertes de travail.

Nous

vous prions de tenir compte de ces informations lors de l'examen des demandes

de réductions de l’horaire de travail."

In un comunicato stampa del 10 dicembre 2009 la Società svizzera impresari costruttori - Sezione Ticino ha espresso in particolare le

seguenti considerazioni:

" (...)

- nel corso dell'estate abbiamo avuto la

possibilità, con i nostri colleghi di Zurigo, di spiegare direttamente ai

funzionari del Seco di Berna la realtà ticinese. In parte era conosciuta e la

responsabilità per l'applicazione restrittiva della legge accollata al nostro Tribunale

cantonale;

- con comunicazione 6.11.09 il Seco ha

invitato i preposti uffici cantonali a trattare tutti i settori nel medesimo

modo e non più in maniera differenziata come finora.

(...)

L'auspicio è tuttavia quello che la Sezione del lavoro applichi le raccomandazioni del Seco. Osiamo sperare che anche il Tribunale delle assicurazioni

faccia tesoro di queste indicazioni. Siccome però ad adire il Tribunale è di

regola il Seco, quando non d'accordo con le decisioni favorevoli dell'Ufficio

cantonale, il problema dovrebbe essere almeno in gran parte risolto."

Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre

sapere:

1. corrisponde

al vero che la SECO ritiene troppo restrittiva l'interpretazione delle norme

della LADI sul lavoro ridotto effettuate dal TCA ticinese?

Se sì, su quale o su quali punti?

Le segnalo che lo

scorso anno il TCA è stato confrontato con un numero estremamente esiguo di

ricorsi in materia di lavoro ridotto e che in un'occasione (cfr. STCA

38.2008.67 del 12 febbraio 2009), il Tribunale ha confermato una decisione su

opposizione emessa dalla Sezione del lavoro dopo che la SECO si era opposta alla concessione delle indennità per lavoro ridotto ad un'impresa di

costruzioni.

Considerandi

2.

la

comunicazione del 6 novembre 2009 deve essere intesa nel senso che, nel settore

dell'edilizia, in caso di fluttuazione del lavoro o di differimenti di termini

voluti dai committenti o di ritardi nelle delibere di lavori, vista l'attuale

difficile situazione economica, deve essere ammessa la computabilità della

perdita di lavoro?

3.

ritiene

che, nel caso concreto, la Sezione del lavoro abbia applicato correttamente le

vecchie (in particolare quella dell'agosto 2009 pubblicata in Prassi LADI 2009

pag. 17) e le nuove direttive o che l'amministrazione sia stata troppo

restrittiva?" (Doc. X)

__________

ha così risposto il 26 gennaio 2010, con particolare riferimento alla

Comunicazione della SECO del 6 novembre 2009:

"

In primo luogo, occorre precisare che la stessa

ha per scopo di rassicurare le autorità cantonali nella loro pratica

quotidiana, e non contempla in alcun modo la prassi dei Tribunali cantonali.

Pertanto, il comunicato stampa pubblicato il 10

dicembre 2009 dalla Sezione ticinese della Società svizzera impresari

costruttori, rispecchia l'opinione di quest'ultima e non certo quella della

SECO.

Rileviamo peraltro che la comunicazione della

SECO in questione si limita, in sostanza, a ribadire i principi basilari

dell'indennità per lavoro ridotto. L'unico novum è l'ultimo paragrafo

del punto 1c, in cui vengono citate alcune circostanze che possono in certi

casi essere considerate non più imputabili all'abituale rischio aziendale.

In concreto, si considera che la grave crisi

economica attuale, benché colpisca indifferentemente tutte le aziende attive in

determinati rami, possa influire oltre misura sulla perdita di lavoro. Pertanto

occorre esaminare con cura i singoli motivi invocati, anche se a prima vista

appartengono ai normali rischi aziendali.

Va tuttavia rammentato che, nell'ambito del

settore edile, la decisione di non opposizione al preavviso per il periodo

invernale deve comunque comportare la menzione della riserva stagionale (art. 54 a OADI – cfr. n. marg. D13 della Circolare ILR). Tale modo di procedere permette segnatamente di

distinguere la perdita di lavoro "stagionale" da quella

"economica".

Infine, dal nostro punto di vista, l'applicazione

da parte della Sezione del lavoro delle varie direttive emanate dalla SECO nel

2009.

non sottostà ad alcuna critica." (Doc. XV)

Al

riguardo la ricorrente l'8 febbraio 2010 si è così espressa:

"

(…)

Vogliamo solo farvi notare due affermazioni della

SECO.

Scritto della Seco:

" In

concreto, si considera che la grave crisi economica attuale, benché colpisca

indifferentemente tutte le aziende attive in determinati rami, possa influire

oltre misura sulla perdita di lavoro. Pertanto occorre esaminare con cure i

singoli motivi invocati, anche se a prima vista appartengono ai normali rischi

aziendali."

Visto che la crisi colpisce oltre misura tutte le

ditte, la nostra azienda rientra tra queste.

Nel mese di marzo 2009 quando è stato richiesto

il lavoro ridotto per la prima volta, le motivazioni erano le stese di questa

richiesta, (Lugano 2009), ed era stato Accettato. Per concludere ci

chiediamo su quale base la SECO possa dire che si tratti di normali rischi,

visto che due righe sopra parlano di grave crisi.

Scritto SECO:

Tale modo di procedere permette segnatamente

di distinguere la perdita di lavoro "Stagionale" da quella

"Economica".

Per quanto riguarda questa affermazione il

periodo da agosto – ottobre 2009, risulta nella crisi economica e non

stagionale, visto che i periodi critici sono dicembre e gennaio.

Per concludere la SECO non fa altro che confermare la grave crisi e che la nostra domanda di lavoro ridotto sia pertinente, visto

che nel marzo 2009 era già stata accettata con le medesime motivazioni."

(Doc. XVII)

L'11

febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha ribadito la richiesta di respingere il

ricorso (cfr. Doc. XVIII).

1.9

Il 15 aprile

2010.

ha avuto luogo il dibattimento davanti al Presidente del TCA alla

presenza del ricorrente e, per l'amministrazione, del capo della Sezione del

lavoro __________ e dell'avv. __________.

Dalle

risultanze dello stesso (cfr. Doc. XXII) si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto.

1.10

Il 16 aprile

2010.

la Sezione del lavoro, con riferimento a quanto concordato in sede di

udienza, ha trasmesso l'indicazione precisa delle sentenze del Tribunale

cantonale amministrativo ticinese relative alla questione dei rustici, sulle

quali ha fondato le proprie decisioni (cfr. Doc. XIII).

Questo

scritto è stato trasmesso per conoscenza alla RI 1 (cfr. Doc. XXIV).

in

diritto

2.1

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro

è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione

del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2

Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.3

Secondo l'art.

33.

cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2.

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999.

pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti

nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

Nel

settore dell'edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che

differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri

motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non

sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione

non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle

maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA inc. AD 214/87 del

12.

ottobre 1988).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le

perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa

dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in

seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza,

costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto segue:

"

2.

- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de

construction portant sur cinq immeubles locatifs parce

que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter

d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des fac­tures non encore

échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet

de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à

la troisième, elle réside dans

le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir

l'adjudica­tion d'importants travaux au détriment de la recourante.

b) II est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître

de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles

circonstances ne sont en effet

nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce

motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en

résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit

un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en

admettant que ce document soit

représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la

construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus

avantageuse est sensiblement

inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les

plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en

cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de

«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux

d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle

tendue, dont l'assurance-chômage

n'a pas à répondre."

In una sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie

Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen

Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht

zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf

zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb nicht

anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis

ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit

verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht

mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April

2001.

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund

verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung

gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20

S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember

2003.

C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

Nella

citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva sottolineato che questa situazione si

applica anche in periodi di recessione, a meno che ci si trovi in presenza di circostanze

particolari:

"

3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im

Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau-

und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im

Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische

Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit

Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von Terminen

auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die von dem

mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten

sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar (ARV 1999 Nr.

10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem Hintergrund

einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch

kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch

andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die

Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit

verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr

oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die

Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den

Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen

Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die

Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1

lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte

Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96];

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern

1988, N 70 zu Art. 32/33).

b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im

dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen

der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der

Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb

nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da

die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute

unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck

der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere

Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines

Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation

verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das

in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel,

usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b).

Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass

ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche

sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation

besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit.

In un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una

impresa di costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni

del 42% a causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale

federale si era così espresso:

"

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt.

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von

Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen,

die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu

verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb

die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994

Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis

zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt,

respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit

einem aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz

hätten den Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die

aktuelle Auftragslage eruiert hätten.

4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die

Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen

glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen

gehalten ist, hat sie angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach

der aktuellen Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32

Abs. 1 lit. a AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).

Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt

zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das

Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar,

für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien

vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im

vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund

dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die

diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.

4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld

geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der

erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern

gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche

gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände,

welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind

nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Einwände der Firma,

die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit verschoben

worden."

2.4. Applicando la giurisprudenza

federale esposta al considerando precedente, questo Tribunale, in una sentenza

38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il rifiuto di indennità per

lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni confrontata con l'assenza di

ordinazioni a corto termine e il posticipo di lavori già programmati a causa di

ricorsi.

In una sentenza C 246/06

del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della SECO

contro una decisione del TCA che aveva approvato l'operato della Sezione del

lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità

per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di

bancali in legno.

L'Alta Corte ha stabilito

che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio

aziendale, rilevando:

"

5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni

dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla X.________ SA

non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era

confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di

riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.

La società da subito si era dovuta confrontare

con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari

in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come

aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in

grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano

sovente guasti.

In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della

società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti

superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per

motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici

della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.

Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia

l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti

ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza

peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a

conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per

combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il

venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono

essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente

sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale,

condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________

SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid.

3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di

lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).

Non è infatti ragionevolmente sostenibile

finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal

profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti

esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni all'opposizione

interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che le conseguenze

di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state con ogni

probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non

intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli

accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo

settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi

della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice

e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare

esclusivamente all'istituto di credito.

Se il consiglio d'amministrazione della società è

intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della

produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per

questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non

può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle assicurazioni

sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i presupposti per

beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti, l'azienda si sarebbe

dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei macchinari (il produttore

S.________, leader mondiale italiano) per farsi risarcire il danno causato

dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì che doveva preoccuparsi

tempestivamente in vista del reperimento di finanziamenti esterni alla ditta

non essendo ovviamente reputato congruo un lasso di tempo oltre i sei mesi."

In una sentenza 38.2008.67

del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della

Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una

sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni il

diritto all'indennità per lavoro.

In quell'occasione il TCA

si è così espresso:

"

Nell'evenienza concreta l'impresa X ha

sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la

dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la

mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e

dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che

tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4)

per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29

aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio

2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

A nulla di diverso può portare la circostanza che

l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia

superiore al 25% (su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e

STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della

cifra di affari fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel

caso presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile.

Alla luce di quanto qui sopra esposto questo

Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata."

In una

sentenza 38.2009 2 del 1° aprile 2009, sempre relativa ad un'impresa di

costruzioni, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere il diritto ad

indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva invocato come in passato,

la dilazione della delibera di lavori.

In una

sentenza 38.2009.11 del 24 giugno 2009 il TCA ha approvato l'operato della

Sezione del lavoro che aveva rifiutato di riconoscere ad un'impresa di

costruzioni il diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto i motivi da

lei invocati (contrazione del volume di lavoro e lentezza della committenza

nelle decisioni), per costante giurisprudenza federale fanno parte del normale

rischio aziendale.

In

quell'occasione il TCA ha pure fatto riferimento, sia ad una direttiva della

SECO dell'aprile 2009 (cfr. consid. 2.5), sia ad un comunicato stampa della

Società svizzera degli impresari costruttori, sezione Ticino, del 16 giugno

2009 ("Imprese di costruzione ticinesi: buone le riserve di lavoro, ora

sono attesi i cantieri anticiclici").

Infine,

in quel caso, il TCA ha sottolineato che pure il ritardo della concessione di

una licenza edilizia e l'introduzione della moratoria concordataria da parte

della ditta facevano parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In una

sentenza 38.2009.14 del 6 agosto 2009 il TCA ha confermato la decisione su

opposizione con la quale l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità

per lavoro ridotto ad uno studio di ingegneria che aveva introdotto il lavoro

ridotto facendo valere il netto calo del numero di capitolati inerenti le opere

di genio civile e l'allungamento dei tempi di decisione per l'inizio dei

lavori.

In quell'occasione

il TCA ha rilevato che la costante riduzione della cifra d'affari del 2005 e la

notevole fluttuazione della cifra d'affari da un mese all'altro sono ulteriori

aspetti che permettono di concludere che la perdita di lavoro fatta valere

dalla ditta è di ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale.

Le

sentenze cantonali citate sono cresciute incontestate in giudicato e non sono

dunque state contestate davanti al Tribunale federale né dalle imprese

ricorrenti né dall'autorità di vigilanza.

L'unica

decisione contestata dalla SECO è stata quella in cui il TCA aveva approvato

l'operato della Sezione del lavoro che aveva riconosciuto ad una ditta il

diritto alle indennità per lavoro ridotto.

2.5. Il 9 gennaio

2009 la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha inviato alle autorità

cantonali e alle casse di disoccupazione una Comunicazione denominata "RHT

et crise conjoncturelle" del seguente tenore:

"

En raison du ralentissement conjoncturel qui

s'annonce, il y a lieu de s'attendre à une augmentation des demandes

d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. La réglementation

légale en vigueur a démontré, lors des précédentes périodes de basse

conjoncture, toute son utilité en tant que moyen d'éviter de brusques réductions

de personnel.

Bien que le expériences faites jusqu'à présent

soient positives, il n'en demeure pas moins que, dans la situation actuelle, le

droit à l'indemnité doit être examiné à la lumière des conditions fixées par la

loi et l'ordonnance, ainsi que selon la Circulaire RHT.

Les autorités d'exécution doivent en conséquence

examiner attentivement si les conditions du droit sont réunies. Le simple

renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffit pas en soi pour fonder un

droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Il en va de

même lorsqu'une baisse des revenus ne correspond pas à une perte de travail.

De ce fait, il y a lieu de vouer une attention

toute particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de

travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de

la perte de travail dans la branche, la profession ou l'entreprise."

In

una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo

per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

In una

Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di

lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,

pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:

"

Alcuni rappresentanti dei settori economici si

sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per

l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai

Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e

dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.

Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni

Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che

● sussistono

motivi strutturali e non congiunturali, o

● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio

aziendale abituale del datore di lavoro, o

● la perdita di

lavoro è causata da motivi stagionali.

1. Osservazioni di carattere giuridico

Secondo l'articolo

110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione

uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.

a.

Considerazioni generali

L'obiettivo principale

dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite

il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V

526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in

maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo

tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).

Lo strumento

dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici

in modo equo.

b.

Perdita di lavoro dovuta a motivi

economici

II diritto

all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può

essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato

disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

La LADI non precisa la nozione di «motivi

economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla

prassi e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo

dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto

1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che

strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).

In generale, per motivo

economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi

normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati

direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un

prodotto sul mercato sono di natura economica.

Le restrizioni legali a

cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)

nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI)

mirano a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti

strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro

sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto

i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti

che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).

ln base alle suddette

considerazioni, un rifiuto

motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta

a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12

mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura

della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì

servizio nell'industria automobilistica). In tal caso

la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura

provvisoria.

c.

Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o

aziendale, stagionalità

Secondo l'articolo 33

LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro

quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano

nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,

nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.

I suddetti motivi di

esclusione dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per

cui non è possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg.

D10 circolare ILR).

Per rischio aziendale

abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le

perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a

scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari

modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza,

essere determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma

deve essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica

dell'azienda e alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2

e D3 circolare ILR).

Questo vale anche per

le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi

rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per

lavoro ridotto (cfr. punto 1a).

È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali

e non giustificano di regola una perdita

di lavoro computabile (n. marg.

direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami

accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle

ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro

che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede esso in questi settori che i

termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e

quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare

ILR). Queste circostanze, tuttavia,

non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula

unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro

che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono

essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi

settori valgono i seguenti principi.

Se subentra una perdita

di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il

quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze

straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale

abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro

e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto

all'indennità per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11

circolare ILR).

2. Conseguenze per la valutazione

di domande d'introduzione del lavoro ridotto

Per molte imprese,

l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di

cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato

straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6. Nel nostro Cantone,

il 2 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha così risposto ad un'interpellanza parlamentare

del 28 novembre 2009 sul tema "Agevolare il lavoro ridotto anche

nell'edilizia e dell'artigianato":

"

nella vostra interpellanza sollevate una

questione che è già stata affrontata a più riprese lo scorso anno e che ha già

ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Consiglio di Stato.

La presunta rigidità della Sezione del lavoro

nella concessione di indennità per lavoro ridotto è una questione che non trova

riscontro nella realtà. Infatti, negli ultimi 12 mesi sono state concesse

indennità per lavoro ridotto a livelli molto elevati, il nostro Cantone è

risultato quello che ne ha concesse più di tutti gli altri Cantoni.

In 12 mesi sono stati versati quasi 70 milioni

alle aziende ticinesi tramite indennità per lavoro ridotto, a sostegno delle

aziende in difficoltà: ciò dimostra senza dubbio che le indennità per lavoro

ridotto sono il più rapido e consistente ammortizzatore sociale in caso di

crisi economica. Queste indennità hanno riguardato soprattutto l'attività

industriale d'esportazione (la prima a subire in modo massiccio le conseguenze

della crisi), ma nessun ramo economico è rimasto escluso a priori.

Per quanto riguarda più specificatamente il

settore dell'edilizia e dell'artigianato, i dati da voi richiesti sono i

seguenti: da gennaio a dicembre 2009 sono state presentate circa 100 richieste

attinenti al settore edile principale o affini ad esso, circa 30 richieste sono

state accolte interamente o parzialmente, 60 respinte e in una decina di casi

le domande sono state abbandonate.

La trentina di richieste accolte dimostrano che

non vi è alcuna preclusione nei confronti del settore della costruzione, mentre

i motivi alla base delle 60 richieste respinte sono riconducibili a cause

giudicate non straordinarie e pertanto non indennizzabili, come ad esempio: la

mancata delibera di lavori a causa della concorrenza da parte di altre

aziende; i ritardi nelle delibere; i ritardi nell'esecuzione di lavori già

acquisiti; l'acquisizione di nuovi lavori che non prendono avvio

immediatamente; impedimenti nell'esecuzione di lavori di natura legale oppure

cali di lavoro troppo modesti per giustificare il riconoscimento del diritto.

Sono, quelle elencate, tutte situazioni - spesso

combinate tra loro - per le quali esiste una consolidata giurisprudenza. Anche le decisioni

contestate, e valutate nel corso del 2009 dall'autorità giudiziaria, sono state

essenzialmente confermate.

La questione delle limitate indennità concesse per

lavoro ridotto in relazione al settore delle costruzioni va piuttosto

ricondotta a quanto da voi correttamente affermato, cioè che l'edilizia è stata

finora fortunatamente e sostanzialmente risparmiata dalla crisi. Questo è un

dato oggettivo confermato dall'ultimo notiziario statistico dell'Ufficio

cantonale di statistica (USTAT). pubblicato il 9 dicembre scorso, oltre che dall'indagine congiunturale del KOF sul

settore delle costruzioni relativo al IV trîmestre 2009

(intitolato: "Stabilità e cospicue riserve di lavoro"). Il medesimo

parere è stato ribadito a più riprese dai responsabili cantonali della Società

svizzera degli impresari costruttori.

È chiaro che la

situazione di sostanziale - positiva - tenuta del settore, potrebbe nei

prossimi mesi modificarsi. Se tale fosse il caso, il Consiglio di Stato

assicura che le decisioni della Sezione del lavoro in merito alle indennità per

lavoro ridotto ne terranno conto, conformemente alla Legge ed alle direttive

federali, come fatto finora. Va da sé che ciò vale anche in riferimento alla

comunicazione della SECO da voi indicata nella quarta domanda della vostra interpellanza."

2.7. Nella

presente fattispecie la ditta RI 1 ha inoltrato la domanda di indennità per

lavoro ridotto per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2009.

Nel corso dell'istruttoria

è emerso che la ditta il 31 ottobre 2009 ha licenziato i suoi due dipendenti (cfr. Doc. XI).

Ora, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.1), una delle condizioni positive

necessarie, affinché possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per

lavoro ridotto, è che il rapporto di lavoro non sia stato disdetto (cfr. art.

31 cpv. 1 lett. c LADI).

A questo

proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., pubblicata

in RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:

" Questa

norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad

addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari

durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva

effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge

federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto

lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro

sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1).

In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo

di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la

disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1

LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve

consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata

notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del

tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per

ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario.

Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare

dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita

30 luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla

rescissione del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di

riassunzione in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono

irrilevanti, in quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c

LADI, ogni disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro

ridotto."

(vedi pure STCA 38.2005.61 del 14 dicembre 2005;

STCA 38.2004.24 dell'8 novembre 2004).

Di conseguenza

dal 31 ottobre 2009 la ditta ricorrente non ha in ogni caso diritto a

beneficiare di indennità per lavoro ridotto.

Per quel

che riguarda i tre mesi precedenti (agosto, settembre e ottobre 2009) il TCA

rileva invece quanto segue.

Innanzitutto,

a proposito del blocco dell'ampliamento e del cambiamento di destinazione di

rustici nel nostro Cantone, a seguito di sistematici ricorsi dell'autorità

federale, si tratta, secondo la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.3,

di circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (su questo tema, cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6224 del 26 maggio 2009 sull'approvazione

del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti

protetti (PUC – PEIP); Rapporto della Commissione speciale per la

pianificazione del territorio sul messaggio citato del 27 aprile 2010 in particolare pag. 24-25; Risposta del 4 maggio 2010 all'interrogazione parlamentare n. 2167 del

23 marzo 2010 "Rustici: in piena crisi economica Berna blocca tutte le

nuove domande di trasformazione e mette in difficoltà le piccole imprese delle

nostre Valli"; sentenza TRAM 52.2006.228 del 29 gennaio 2009; sentenza

90.2007.52 del 3 ottobre 2007; sentenza TRAM 52.2007.51 del 26 giugno 2007).

Come

rilevato dall'amministrazione (cfr. Doc. XXIII, pag. 2) una perdita di lavoro

dovuta a questo motivo non appare neppure imprevedibile (cfr. art. 32 cpv. 1

lett. a LADI) per un datore di lavoro attivo nel settore dell'edilizia.

Da questo

profilo a giusta ragione la Sezione del lavoro ha dunque respinto la richiesta

d'indennità per lavoro ridotto presentata dalla RI 1.

Per quel

che concerne le modalità con le quali l'amministrazione tiene in generale conto

della situazione congiunturale nel settore dell'edilizia, nel corso del

dibattimento del 15 aprile 2010, il capo della Sezione del lavoro, __________

si è così espresso:

"

(…)

Già nella primavera 2009 e quindi prima della

direttiva della SECO del novembre 2009 la Sezione del lavoro si era evidentemente accorta della crisi che stava colpendo molte aziende soprattutto nel settore

industriale. Sono stati toccati anche altri settori, ad esempio quello dei

viaggi. La Sezione del lavoro si è quindi interrogata su quale fosse la

situazione reale nel settore dell'edilizia. In tale settore all'inizio della

crisi e cioè fino alla fine del 2008 aveva ricevuto delle indicazioni

confortanti da parte della SSIC. Nella primavera 2009 alla ripresa delle

normali attività dopo il calo stagionale la Sezione del lavoro ha constatato che diverse aziende del settore avevano inoltrato delle domande di indennità per

lavoro ridotto. I dati dell'USTAT e i colloqui con la SSIC ci avevano confermato che effettivamente anche in quel settore vi erano delle

difficoltà. Per questo motivo abbiamo ritenuto che anche nell'edilizia il

motivo della crisi congiunturale a quel momento fosse dato per cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto a quelle aziende che

inoltre facevano valere dei motivi atti a dimostrare la straordinarietà della

perdita di lavoro.

Il signor __________, rispondendo al presidente

del TCA, precisa che per il periodo successivo i dati statistici e le informazioni della SSIC hanno permesso di stabilire che quel che si temeva in primavera in

realtà non si è realizzato e il settore ha tenuto. Per questo motivo l'aspetto

congiunturale non è stato ritenuto decisivo per l'esame delle richieste di

indennità per lavoro ridotto.

(…)

Invitato dal presidente del TCA a spiegare che

cosa è cambiato tra il momento della domanda e quello del prolungo nel caso

concreto, il sig. __________ precisa che gli indicatori successivi

sottolineavano una sostanziale tenuta del settore edile, peraltro confermata

anche da quanto constatato dalla Sezione del lavoro stessa in altri ambiti, ad

esempio i lavoratori distaccati sono sempre aumentati.

Rispondendo al presidente del TCA, i

rappresentati della Sezione del lavoro sottolineano che la SECO non ha mai formulato nei loro confronti delle critiche per un'interpretazione troppo

restrittiva della legge. Semmai è stata la Sezione del lavoro ad auspicare una interpretazione più larga delle direttive.

I rapp. della Sezione del lavoro affermano pure

di non avere mai sentito delle critiche circa un'applicazione troppo

restrittiva della Legge da parte del TCA.

Il presidente del TCA, con riferimento alla

risposta del 2.3.2010 del CdS ad un'interpellanza del 28.11.2009, chiede al

sig. __________ di precisare se le 30 richieste accolte nel 2009 sono relative

soprattutto alla prima parte dell'anno oppure no. Il sig. __________ risponde

che verosimilmente si, quando era stata fornita ai funzionari che si occupano

di questo aspetto l'indicazione di cui ha parlato in precedenza proprio per

garantire un'applicazione uniforme.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________

una sua considerazione sulle critiche che a volte si sentono secondo cui i dati

statistici tengono conto solo delle grosse aziende. Il capo della Sezione del

lavoro risponde che in realtà nel nostro Cantone vi è una maggioranza di

piccole imprese (circa il 90%). Al riguardo il sig. __________ precisa che in

Ticino vi sono 395 imprese e che solo 100 fanno parte della SSIC (per essere

membri bisogna pagare dei contributi). Quindi i sondaggi vengono effettuati

all'interno della Società dove vi sono ditte che impiegano molti dipendenti (ad

esempio __________ e __________, che assieme contano circa 1'000 dipendenti).

Il sig. __________ precisa che i dati USTAT

raccolgono invece tutti i dati e che gli altri elementi a disposizione della

Sezione del lavoro (ad esempio i collocamenti nel settore dell'edilizia) davano

indicazioni positive.

I dati attuali (notiziario statistico USTAT del

22 febbraio 2010 relativo al 4° trimestre 2009) confermano ancora maggiormente

la situazione positiva.

(…)

Il signor __________ rileva che subito dopo avere

emesso un comunicato sostanzialmente positivo sulla situazione dell'edilizia in

agosto 2009, la SSIC due settimane dopo ne ha pubblicato un'altro nel quale

sottolineava che anche per le grosse imprese vi erano delle difficoltà

all'orizzonte.

Egli rileva pure che negli ultimi messi dell'anno

sono aumentati i fallimenti nel settore dell'edilizia. (…)" (Doc. XXII)

Dagli

atti dell'incarto e da quanto è emerso nel corso dell'udienza occorre dunque

concludere, che le statistiche ufficiali e gli altri indicatori utilizzati

dall'amministrazione, attestavano che la situazione congiunturale nel settore

dell'edilizia in generale, nella seconda metà del 2009, non era considerata grave.

Certamente

la motivazione di crisi congiunturale, a quel momento, "non era

preponderante vista la buona situazione nel settore specifico" (cfr. Doc.

XXII, p. 2).

In questo

la situazione per la RI 1 Sagl, al momento della nuova domanda, era diversa

rispetto alla prima parte dell'anno, nel quale visti gli indicatori negativi

per il settore dell'edilizia in generale e la notevole entità della perdita di

lavoro subita dall'azienda in questione, la ditta era stata posta al beneficio

delle indennità per lavoro ridotto.

A ragione

dunque, secondo questo Tribunale, l'amministrazione ha ritenuto che il

riferimento alla crisi economica a livello internazionale non basta, da sola, a

riconoscere alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a

partire dal 1° agosto 2009.

Infine,

l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto

sottolineando che l'allungamento dei tempi di decisione in relazione

all'inizio dei lavori è una circostanza usuale nel settore edile.

Effettivamente, secondo la

giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.3 e 2.4) il differimento

dei lavori da parte dei committenti fa parte del normale rischio aziendale del

datore di lavoro.

La direttiva della SECO

del 6 novembre 2009, dopo avere ribadito questo aspetto, ha comunque sottolineato

che "se subentra una perdita di lavoro, un crollo della domanda o una

recessione economica che oltrepassa il quadro abituale e normale previsto dalla

legge, si tratta di circostanze straordinarie che non possono più essere

imputate al rischio aziendale abituale" e che "per molte imprese

l'attuale crisi economica comporta una serie di difficoltà che oltrepassano il

carattere usuale" (cfr. consid. 2.5).

Per le piccole imprese

attive nel settore dell'edilizia si pone dunque la questione di sapere se la

perdita di lavoro dovuta alla decisione di posticipare determinati lavori già

assegnati da parte di clienti per timore degli effetti sulla loro persona o

sulla loro famiglia della crisi economica (perdita del posto di lavoro,

riduzione dello stipendio o del reddito da indipendente) fa ancora parte oppure

no del normale rischio aziendale (a proposito della ricorrente, cfr. consid.

1.5).

In sede di dibattimento al

riguardo sono state sviluppate le seguenti considerazioni:

" (…)

L'avv. __________ conferma che quale terzo motivo

l'amministrazione ha esposto l'allungamento dei tempi di decisione da parte di

potenziali clienti che fa parte del normale rischio aziendale.

Al riguardo il presidente del TCA rileva che in

alcuni suoi scritti il sig. __________ ha sottolineato che la crisi economica

generale ha spinto certi clienti per i quali erano anche già stati allestiti

dei preventivi a procrastinare i lavori proprio per l'insicurezza intervenuta.

Su questo aspetto il signor __________ rileva che

se già in precedenza vi erano dei potenziali clienti che avevano qualche timore

ad investire, il problema è esploso a seguito della crisi di __________. A

partire da questo momento le persone hanno difficoltà ad investire nel settore

dell'edilizia.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________

se è possibile tenere conto di questo aspetto (insicurezza del comune cittadino

a causa della crisi e quindi rinvio di investimenti nel settore dell'edilizia)

nel valutare il concetto di normale rischio aziendale per la ditta.

Il sig. __________ ribadisce di avere da una

parte discusso anche con la SECO a suo tempo per permettere un'applicazione il

più larga possibile della Legge e d'altra parte che una risposta alla domanda

non è possibile fornirla immediatamente sui due piedi. Forse si potrebbe

ipotizzare di chiedere delle conferme alle persone che si trovano in questa

situazione sui motivi per cui hanno rinunciato ai lavori. (…)" (Doc. XXII)

Secondo questo Tribunale la

questione appena evocata può rimanere aperta nella presente fattispecie, visti

gli altri validi motivi posti alla base della decisione su opposizione

impugnata e ritenuto il fatto che, con lo scioglimento del contratto di lavoro

dei due dipendenti, è venuto a mancare lo scopo principale delle indennità per

lavoro ridotto che è quello di conservare i posti di lavoro (cfr. art. 31 cpv.

1 lett. d LADI: "la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile

che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro" e Doc. XXII: "Il signor __________ precisa

di avere aperto la sua ditta nel 2006, di avere avuto dall'inizio i due

dipendenti per i quali è stata inoltrata la richiesta di indennità e di avere

avuto negli scorsi anni fino a 8 dipendenti che hanno poi lasciato la ditta per

andare a lavorare in altre imprese secondo anche le loro aspettative. Precisa

di collaborare con alcune altre piccole imprese con le quali viene diviso il

macchinario. Rileva di avere fatto tutto il possibile per mantenere questi

collaboratori ma di avere poi dovuto licenziarli. Per fortuna sembra esserci

uno spiraglio positivo e così a maggio verranno riassunti".

La Sezione del lavoro è comunque invitata ad approfondire tale questione al momento di esaminare

ulteriori domande di lavoro ridotto, in particolare quelle inoltrate da imprese

edili di piccole dimensioni.

In conclusione e per i

motivi sopra esposti la decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 deve così

essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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