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Decisione

38.2009.79

Sospensione prestazioni in quanto l'assicurato non ha informato la Cassa di avere svolto nel periodo in cui era iscritto al collocamento un'attività lucrativa. Sanzione inflitta dalla Cassa adeguata.

23 novembre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

" a Der

Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der

allgemeinen Regelung

des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu

BBl 1999 4726) sowie alt Art. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio

art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im

einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet

sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen

Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder

“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.

(...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die

Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21,

22 e 30)

In una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la

sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,

può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96

cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare

alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha

in particolare rilevato che:

"

(...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé

que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être

considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir

indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application

de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,

l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce

un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit

informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17

décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p.

312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en

particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception

d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de

chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en

droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en

ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un

acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,

op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a

l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de

chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en

vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr. SVR

1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)

Ancora, circa l'obbligo di

annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha

condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

"

(…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso

pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti

principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o

di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico

che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa

di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo

dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in

relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione.

Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di

collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la

sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel

giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere

prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del

tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare

e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo

diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre

2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

L'Alta

Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha,

in particolare, osservato che:

"

(…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto

verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro

nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto

produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23

settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi

intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e

annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere

prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della

documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in

concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare

all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite

nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C

104/01, consid. 3b)

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004

N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3,

consid. 3b, p. 21).

Il TFA,

in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere

pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire

consapevolmente e volontariamente.

Inoltre,

nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il

principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.

1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal

diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

Infine, in una pronunzia

del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una

sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata

a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva

omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro

dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

"

Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir

des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé

par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière

fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail

ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs

découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait

valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements

nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art.

31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels

une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à

l'organe compétent toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer

l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le

droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets

soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul

erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191

consid. 2.1.1).

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle

à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas

de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à

60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il

ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA

à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,

février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé

à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et

2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi

que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité

lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur

la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone

assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5

avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a

indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que

sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril

2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de

l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société,

la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du

mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a

omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son

engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des

questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004,

sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a

remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une

quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires

aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet

pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de

renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré

remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la

réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer

immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation

rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre

d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont

qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la

suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite

inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid.

2.1.1ss)

2.4. La Segreteria

di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa

H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,

consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF

127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa

alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,

Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha

stabilito che:

"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de

renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions

figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi

motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les

renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer

ses prestations.

D

35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient

effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit

ne revêt pas une grande importance.

D.

36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de

renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une

plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

D

37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et

d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune

suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003,

D34-D37)."

Il tenore di questi punti

è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle

indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

Considerandi

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, a far

tempo dal 15 novembre 2006, ha lavorato con un contratto a ore (fr. 22.-- all’ora)

per la __________ in qualità di magazziniere (doc. 7).

Il rapporto

lavorativo è stato disdetto dall’insorgente, in data 28 agosto 2008, per la

fine del mese di settembre 2008. Questa circostanza non viene contestata dal

ricorrente (doc. 6, 20).

In data

1° settembre 2008 RI 1 si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di

un’attività salariata a tempo pieno. La Cassa CO 1 ha aperto un termine quadro

biennale per la riscossione dell’indennità di disoccupazione dal 1° settembre

2008.

al 31 agosto 2010 con un guadagno assicurato di fr. 3'361.-- (doc. 4, 25).

La Cassa CO

1.

nel mese di ottobre 2008 ha versato l’importo di fr. 1'217.05 a titolo di guadagno intermedio del mese di settembre 2008 fondandosi sull’attestato di

guadagno intermedio del 2 ottobre 2008 (doc. 11).

L’assicurato

si è poi nuovamente iscritto al collocamento il 2 marzo 2009. Nella domanda

d’indennità di disoccupazione trasmessa alla Cassa CO 1 l’assicurato ha

indicato di aver lavorato anche presso la __________ (oltre alla __________)

dal mese di ottobre 2008 alla fine del mese di febbraio 2009 (data per la quale

la __________ aveva disdetto il contratto di lavoro) (doc. 1, 9).

2.7

Chiamata ora

a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte non può che confermare

l’operato della Cassa di disoccupazione.

Nello

scritto e-mail del 21 aprile 2009 (doc. 13) la fiduciaria __________ ha

affermato quanto segue:

"

RI 1 ha iniziato il suo lavoro presso la __________

il 1° settembre 2008. Lo stipendio del mese di settembre è stato pagato

in contanti in quanto il numero di conto comunicatoci non era esatto” (doc. 13,

la sottolineatura è del redattore).

Nello

scritto del 5 giugno 2009 la __________ ha confermato alla Cassa CO 1 l’inizio

dell’attività lavorativa dell’assicurato al 1° settembre 2008 e il versamento

dello stipendio afferente tale periodo in contanti (doc. 18).

Tali

circostanze sono sostanzialmente confermate anche dall’assicurato stesso che

nello scritto del 28 aprile 2009 ha affermato:

"

Io sottoscritto RI 1 in qualità di assicurato,

non credo di aver violato nessun obbligo di annunciare e di informare, nel

mese di settembre ho dato la disdetta in __________ e nel mese di

settembre, nel frattempo ho fatto un paio di ore presso la __________…”

(doc. 15, la sottolineatura è del redattore)”.

Nello

scritto del 29 giugno 2009 RI 1 ha confermato di aver lavorato nel mese di

settembre, per poche ore al giorno, presso la __________ e di aver ricevuto lo

stipendio di questo mese in contanti:

"

(…)

La società __________ mi ha versato lo

stipendio di settembre in contanti, ma primo non nel mese di settembre,

secondo io non sono mai entrato in possesso della ricevuta con data e firma

della consegna dei soldi in contanti, l’unico che ce l’ha in possesso è il sig.

__________i.

(…)

Per la società __________ in quei giorni ho

lavorato per circa 4 o al massimo 5 ore al giorno, e a fine mese mi sono

sentito dire che quelle ore me le avrebbe pagate e fatte risultare tutte nel

mese di Ottobre…” (doc. 15, la sottolineatura è del redattore).

Infine,

nell’attestato di guadagno intermedio del 2 ottobre 2008 viene indicato un

salario orario di fr. 20.-- per 176 ore svolte nel mese di settembre che

equivalgono ad un salario mensile lordo di fr. 3'520.-- (doc.18).

L’insorgente

ha contestato il numero di ore calcolato dalla __________ senza tuttavia

fornire elementi oggettivi tali da inficiare le conclusioni della Cassa

disoccupazione. Va inoltre evidenziato che a prescindere dal divergente numero

di ore svolte dall’assicurato presso la __________ (egli sostiene in alcuni

giorni di aver lavorato “per circa 4 o al massimo 5 ore al giorno”,

mentre l’azienda ne indica 176) è comunque assodato che RI 1 ha negligentemente

omesso di annunciare alla Cassa di aver lavorato nel mese di settembre 2008

presso un altro datore di lavoro. Nel formulario di autocertificazione (FAUT)

del mese di settembre 2008 alla domanda “Ha lavorato per uno o più datori di

lavoro ?” (doc. 11, pto. 1), il ricorrente ha risposto affermativamente, ma

non ha indicato l’attività iniziata quel mese presso la __________.

In simili

condizioni occorre, pertanto, concludere, senza che si riveli necessario dare

seguito a ulteriori provvedimenti probatori che il ricorrente, omettendo di

comunicare all’amministrazione la sua attività nel mese di settembre 2008 presso

la __________, ha violato il proprio obbligo di informare.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata

delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99;

STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001

nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC

1986.

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8

Alla luce di

quanto sopra esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal

diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e

LADI.

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, CO 1, con decisione formale del 24

aprile 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 4 settembre 2009, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 10 giorni (cfr. doc. 9, A1).

Come

indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata

secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre

parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la

"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali",

pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1

lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a

rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al riguardo cfr.

pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1°

gennaio 2003 p.to D68 e Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in

vigore dal 1° gennaio 2007 p.to D72).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato, nel caso di

un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche

personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

In

un’ulteriore sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DAL 2007 N. 13

pag. 210, il TF ha ritenuto incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a

un assicurato per non avere dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio

conseguito solo nel mese di marzo 2006.

Ne

discende, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che la

sospensione di 10 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione irrogata

all'assicurato sfugge ad ogni critica, apparendo, al contrario, - sulla base

della giurisprudenza citata - generosa.

2.9

Per quel che

riguarda le contestazioni dell'assicurato nei confronti del suo ex datore di

lavoro, esse sono di natura civile ed esulano dalle competenze del TCA (cfr.

l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sull’organizzazione giudiziaria, secondo

cui "il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri,

giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni

sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla

legge;" e l'art. 1 della Legge di procedura per le cause davati al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) secondo cui “Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia

di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA)

e le azioni in materia di previdenza professionale (cpv. 1). Esso giudica

inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto

cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2))”.

La stessa

conclusione vale per la richiesta di risarcimento danni inoltrata

dall'assicurato (cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C

24/01 e C 137/01, consid. 4).

A questo proposito

va ricordato che nella sentenza 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008 l’Alta Corte

ha dichiarato irricevibili le pretese pecuniarie fatte valere dall’opponente,

in quanto esulavano dall'oggetto del litigio,

determinato dalla sospensione litigiosa dell'indennità di disoccupazione.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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