38.2009.8
Diritto a indennità per lavoro ridotto negato a un membro del CdA di una SA. La sola circostanza di essere membro del CdA basta per rifiutare tali indennità, senza dover procedere a ulteriori accertam
1 aprile 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.8
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, TCA
Titolo:
Diritto a indennità per lavoro ridotto negato a un membro del CdA di una SA. La sola circostanza di essere membro del CdA basta per rifiutare tali indennità, senza dover procedere a ulteriori accertamenti
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
SOCIETÀ ANONIMA
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.8
DC/sc
Lugano
1 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
gennaio 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 gennaio 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa cantonale) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2009
(cfr. Doc. A3) con la quale ha negato a __________ il diritto ad indennità per
lavoro ridotto in quanto l'assicurata è membro del consiglio di amministrazione
della RI 1 (cfr. Doc. A1).
1.2. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
"
(...)
L'autorizzazione all'orario ridotto per la Sig.ra
__________ ci permetterebbe di non perdere un profilo valido in forza
all'azienda dal 1994. Conosce perfettamente la nostra struttura e conosce
personalmente la nostra clientela e i fornitori.
Ci siamo basati sulle indicazioni del fascicolo
"Indennità del Lavoro ridotto per datori di lavoro", certi di entrare
nei parametri richiesti:
infatti "le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del
datore di lavoro non hanno diritto all'indennità"
...
- Confermiamo che
la Sig.ra __________ non determina o può influenzare in modo risolutivo le
nostre decisioni.
- Non ha nessun potere decisionale in
quanto non ha facoltà di firma individuale.
- La sua presenza nel Consiglio di Amministrazione è stata
richiesta solamente nel 2007 per raggiungere il minimo di 3 membri, con
firma collettiva a 2 e per motivarla in modo remunerativo dopo lunghi anni
di attività nell'azienda.
- La Sig.ra __________ è disposta a rinunciare
alla sua carica di membro del CdA a partire da subito se necessario.
- Possiamo
confermare che non dispone di una partecipazione finanziaria
significativa nell'azienda: infatti noi 2 fratelli __________ e __________
deteniamo il 70 % delle azioni.
La ricerca di una sostituta ci creerebbe parecchi
disagi e ci farebbe perdere tempo e denaro, in un momento di forte crisi dove
le nostre energie devono concentrarsi sulla sopravvivenza dell'azienda. Inoltre
assumere una nuova impiegata nel momento di crisi attuale non ci sembrerebbe
corretto.
Pensiamo sia necessario analizzare ogni singola
situazione; vi chiediamo perciò
di venirci incontro e di accettare la domanda di introduzione dell'orario
ridotto anche per la Signora __________ tenendo in considerazione che si
tratterebbe comunque di una situazione temporanea."
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 2 marzo 2009 la Cassa CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
Dalla documentazione agli
atti si rileva quanto segue:
a) la società RI 1 è una società a conduzione
familiare;
b) __________ e __________, nonché la ricorrente, detengono l'intero
capitale sociale (__________ detiene il 30% delle azioni);
c) __________ è il presidente del Consiglio di amministrazione, il
fratello __________ e la sorella __________ sono membri del Consiglio di
amministrazione, e tutte e 3 le persone hanno il diritto di firma collettiva a
due.
Questa situazione è tale da consentire il rifiuto
delle prestazioni per la ricorrente senza procedere ad ulteriori verifiche sul
reale potere decisionale della ricorrente.
Il fatto di detenere una quota azionaria del 30%, di essere membro del Consiglio di
amministrazione e di avere il diritto di firma collettiva a due, è sufficiente
per escluderla dal diritto alle indennità per lavoro ridotto." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se __________ ha diritto oppure no alle indennità per
lavoro ridotto.
Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di
amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle
obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
Su questo
argomento in una sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004 l'Alta Corte ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern,
bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie
einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in
dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen
nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen
aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer
als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von
Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben.
Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der
persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz,
und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525
f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S.
52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung
ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde
eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende
Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2%
am Aktienkapital beteiligt war. (…)."
(cfr. STFA C 219/03 del 2 giugno 2004)
In una
sentenza, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che, la propria giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, secondo cui i membri del consiglio d’amministrazione di una società
esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno
diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA
2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C-84/2008 del 3 marzo
2009 nel quale Il Tribunale federale ha rilevato:
"
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den
Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG) und den
Personenkreis, der vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (Art. 51 Abs.
2 AVIG), zutreffend dargelegt. Ebenso hat sie die zu Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG
ergangene, im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 AVIG gleichermassen anwendbare (ARV
1996/1997 Nr. 41 S. 224) Rechtsprechung betreffend Personen, die als Mitglieder
eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums oder Ehegatten desselben vom
Kurzarbeitsentschädigungsanspruch ausgeschlossen sind (BGE 126 V 134; siehe auch BGE 123 V 234 E. 7a S. 236 f.; 122 V 270 E. 3 S. 272 f.), richtig wiedergegeben.
Danach ist in aller Regel die Frage, ob eine
arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium
angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen kann, auf Grund der internen betrieblichen
Struktur zu beantworten (BGE 122 V 270 E. 3 S. 272; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 E. 3.2 [C 113/03]; 1996/97 Nr.
41 S. 224 E. 1b [C 42/97]). Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich,
wenn sich die massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst
(zwingend) ergibt. In diesem Sinne hat das Bundesgericht (bis Ende 2006: das
Eidgenössische Versicherungsgericht) den mitarbeitenden Verwaltungsrat einer
AG, für welchen das Gesetz in der Eigenschaft als Verwaltungsrat in Art.
716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und entziehbare, die Entscheidungen
des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich beeinflussende Aufgaben
vorschreibt, vom Leistungsanspruch generell ausgeschlossen (BGE 123 V 234 E. 7a S. 238; 122 V 270 E. 3 S. 273; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 [C 113/03]; 2002 Nr. 28 S. 183
[C 373/00]; 1996/97 Nr. 10 S. 48 [C 35/94], Nr. 31 S. 170 [C 296/96], Nr. 41 S.
224 [C 42/97])."
In una sentenza 8C-838 /2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un
membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è ancora così
espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS
1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione
di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare
le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a
cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione
e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali
nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso
di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro
per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere
scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono
state respinte."
2.3. Nella presente fattispecie è
incontestato che l'assicurata è membro del consiglio di amministrazione della RI
1 (cfr. Doc. III/bis).
Questa sola circostanza
basta, secondo la giurisprudenza federale riprodotta al considerando
precedente, per negarle il diritto all'indennità di disoccupazione sulla base
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, senza dover procedere ad ulteriori
accertamenti.
La decisione su
opposizione del 21 gennaio 2009 deve di conseguenza essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster