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Decisione

38.2009.80

Indennità per insolvenza. Attendere quaranta giorni prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali non costituisce una violazione grave dell'obbligo di ridurre il danno. Istanza di int

11 maggio 2010Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro, ma che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non

avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al

riguardo il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet

und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der

prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt

hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war

nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter

in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein,

einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu

gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre

Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit

der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003

eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt

einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen

finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde,

das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der

vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also

auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des

Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich

bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall

verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten

aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass

zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen

bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls

nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines

halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende

Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche

abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat

unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der

Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C

240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der

persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat

denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das

Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen,

weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der

Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner

Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In merito alla questione di sapere a

quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i

crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per

giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di

esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un

termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe

rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie

l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine

del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire

il danno." (Foglio 17)

2.6

Secondo

l’art. 52 cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della

dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le

prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni

mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2.

Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

L’art. 75a OADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003

nell’ambito della terza revisione della LADI, stabilisce che l’indennità per

insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di

fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il

fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa

fallimentare.

Il 25 giugno 2003 la SECO ha pubblicato le direttive

concernenti la revisione della LADI e dell’OADI, valide dal 1° luglio 2003, tra

cui la seguente:

“19.Indennità

per insolvenza per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di

fallimento

Art. 52 cpv. 1 LADI, art. 75a OADI

L’indennità per insolvenza copre anche i crediti salariali sorti dopo la

dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente

sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della

massa fallimentare.

L’assicurato può invocare il principio della buona fede se ha continuato a

lavorare anche dopo la dichiarazione del fallimento perché non era stato

informato o era stato male informato sulla situazione. Può avvalersi della sua

buona fede, ad esempio, se il fallimento è stato dichiarato quando si trovava

in vacanza ed egli ne viene a conoscenza soltanto dopo il suo ritorno. Il nuovo

diritto all’indennità per insolvenza copre il periodo compreso tra la

dichiarazione del fallimento e il suo ritorno dalle vacanze. La pubblicazione

ufficiale della dichiarazione del fallimento non esclude necessariamente la

buona fede dell’assicurato.

La cassa si informa presso l’amministrazione del fallimento e chiede una

dichiarazione scritta che indica se i crediti sorti dopo la dichiarazione di

fallimento sono debiti della massa fallimentare. Ciò avviene sempre se

l’amministrazione del fallimento ha ripreso i contratti di lavoro dopo la

dichiarazione del fallimento."

Thomas Nussbaumer (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer

(editore), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007) rammenta che:

"

Die in Art. 52 Abs. 1 AVIG eingefügte

Verbesserung des Schutzes der Arbeitnehmenden beschränkt sich in sachlicher

Hinsicht auf den Insolvenztatbestand der Konkurseröffnung. […] In persönlicher

Hinsicht ist fehlende Kenntnis der Konkurseröffnung vorausgesetzt (z.B. wegen

Krankheit, Ferien, dienstlicher Auslandabwesenheit, entsandte Arbeitnehmende),

welche erst mit positiver Kenntnis des Insolvenztatbestandes beseitigt wird.

Fahrlässige Unkenntnis schadet nicht. […] Erfasst von der Bestimmung ist m.E.

nicht nur die Weiterarbeit nach der Konkurseröffnung, sondern auch die

Arbeitsaufnahme nach der Konkurseröffnung im Nichtwissen um das

Insolvenzereignis (z.B. Vertragsabschluss vor der Konkurseröffnung,

Stellenantritt nach der Konkurseröffnung). Sind die Voraussetzungen des Art.

75a AVIV erfüllt, so ist die IE auszurichten, unbesehen darum, ob es sich bei

der Lohnforderung um eine Massenschuld handelt oder nicht. Die Verlagerung des

Leistungszeitraums auf die Zeit nach erfolgter Konkurseröffnung ändert nichts

daran, dass lediglich für maximal vier Monate Anspruch auf IE besteht. Im Falle

der Weiterarbeit oder Aufnahme der Arbeit in Unkenntnis der Konkurseröffnung

ist der Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Insolvenzereignisses Ausgangspunkt für

die Rückrechnung des Leistungszeitraums." (pag. 2369-2370 n. 628)

2.7

Giusta

l’art. 932 cpv. 2 CO, le iscrizioni nel registro di commercio diventano

efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello

della data di pubblicazione stampata sul numero del Foglio ufficiale svizzero

di commercio nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna l’inizio

del termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione.

Dal canto

suo, l’art. 933 cpv. 1 CO stabilisce che nessuno può valersi dell’eccezione che

ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi.

Nella sentenza 2A.165/2005 del 10 gennaio 2006 il Tribunale

federale, riprendendo la prassi di cui alle DTF 106 II 351 dell’11 novembre

1980.

(consid. 4a) e DTF 123 III 220 del 6 novembre 1996 (consid. 3a), rammenta

che:

"

4.3

[…] Gegenüber Dritten wird eine Eintragung

im Handelsregister erst an dem nächsten Werktag wirksam, der auf den

aufgedruckten Ausgabetag des Handelsamtsblattes folgt, das die Publikation

enthält; dieser Werktag ist auch massgeblich für den Lauf einer Frist, die mit

der Veröffentlichung der Eintragung beginnt (vgl. Art. 932 OR). Gemäss Art. 933

Abs. 1 OR ist die Einwendung ausgeschlossen, dass jemand eine Dritten gegenüber

wirksam gewordene Eintragung im Handelsregister nicht gekannt habe. Es gilt die

Fiktion allgemeiner Kenntnis des Registerinhaltes (Martin K. Eckert, in:

Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Obligationenrecht II, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, N. 6 zu Art. 933). Vom

Grundsatz, den Art. 933 Abs. 1 OR festsetzt, muss einzig abgewichen werden,

wenn Treu und Glauben dies gebieten. Die Nichteinsicht in das Handelsregister

schadet dem Gutgläubigen namentlich dann nicht, wenn die Gegenpartei Anlass zum

guten Glauben an eine vom Registereintrag abweichende Rechtslage gegeben hat

(BGE 106 II 346 E. 4a S. 351; Eckert, a.a.O., N. 7 zu Art. 933).

4.4

Im vorliegenden Fall ist die mit der Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.

September 2000 genehmigte Zweckänderung im Handelsamtsblatt vom 10. Oktober

2000.

publiziert worden. Mangels Eröffnung an die hier beschwerdeführenden

Personen konnte sie diesen gegenüber bis dahin keine Wirkung zeitigen. Mit der

Publikation im Handelsamtsblatt entfaltete sie aber grundsätzlich vom 11.

Oktober 2000 an Wirksamkeit. Gleichzeitig begannen auch allfällige Fristen,

worunter die Frist zur Anfechtung der Genehmigungsverfügung, zu laufen. Die

Bestimmungen über die Wirksamkeit des Handelsregistereintrages gehen in diesem

Sinne als lex specialis den allgemeinen Vorschriften über die Eröffnung einer

Verfügung durch amtliche Publikation (vgl. Art. 36 VwVG) vor. Eine besondere

Vertrauensgrundlage, die Anlass für die gutgläubige Annahme gegeben hätte, dass

keine solche Änderung erfolgt sei, besteht nicht. Damit müssen sich A.________,

B.________ und die DGS Druckguss Systeme AG St. Gallen Kenntnis der

Zweckänderung zurechnen lassen. Davon wäre einzig dann abzusehen, wenn die

Verfügung geradezu nichtig wäre. Dies trifft indessen nicht zu. Die Verfügung

wurde nicht überhaupt nicht eröffnet. Zwar wurde sie nicht allen potentiellen

Beschwerdeberechtigten, wohl aber der Stiftung mitgeteilt. Auch sonst ist nicht

ersichtlich, dass ein grundlegender Mangel vorliegt, der zur Nichtigkeit der

Genehmigung führen würde. Namentlich steht die Zuständigkeit der

Aufsichtsbehörde nicht in Frage (vgl. dazu etwa BGE 127 II 32 E. 3g S. 47 f.)."

2.8

Per l’art. 934 cpv. 1 CO, chiunque esercita un commercio,

un’industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne

l’iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede

principale dell’impresa.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la revisione totale dell’Ordinanza federale

sul registro di commercio (ORC), la quale agli artt. 36-39 contiene

disposizioni particolari in materia di iscrizione di una ditta individuale. In

particolare, per l’art. 36 cpv. 1 ORC, le persone fisiche che gestiscono

un’impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari

ad almeno 100’000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la

loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è

titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre

d’affari. Giusta il cpv. 2, l’obbligo di iscrizione nasce non appena sono

disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d’affari annuale. In base al

cpv. 4, le persone fisiche che gestiscono un’impresa e non sottostanno

all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta

individuale.

Arthur Meier-Hayoz e Peter Forstmoser (in: Meier-Hayoz/ Forstmoser,

Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, § 25 N 18) rammentano

che:

"

k) Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass

eine Verselbständigung des Einzelunternehmens in unserer Rechtsordnung nur

ansatzweise erkennbar ist. Das Unternehmensvermögen beispielsweise ist

privatrechtlich nicht zu einem vom Privatvermögen klar getrennten

Sondervermögen ausgestaltet. Für Schulden haftet immer das gesamte Vermögen des

Einzelkaufmanns ohne Rücksicht darauf, ob die Verpflichtung im Unternehmens-

oder im Privatbereich entstanden ist."

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale constata anzitutto che la __________, in quanto ditta

individuale, non dispone di personalità giuridica. È invece il suo titolare, __________,

ad essere unico responsabile della gestione della ditta e nei confronti di

terzi. Infatti, anche dalla pubblicazione del fallimento sul FUSC si evince che

“il titolare è stato dichiarato in fallimento […]”.

A ciò va aggiunto che l’iscrizione e la cancellazione di una ditta individuale

a registro di commercio hanno valore meramente dichiaratorio, non determinano

cioè l’inizio e la fine dell’esistenza della ditta. Ciò a maggior ragione considerando

che una ditta individuale deve essere iscritta a registro di commercio

solamente a partire da una cifra d’affari annua di fr. 100'000.- (cfr. art. 36

cpv. 1 ORC), mentre che al di sotto di questo importo l’iscrizione è

facoltativa.

Per RI 1, dunque, il

datore di lavoro durante e dopo la procedura di fallimento era il medesimo,

ovvero __________. L’affermazione del rappresentante dell’assicurato, secondo

cui __________ e la __________ sarebbero due entità diverse, è pertanto priva

di fondamento.

Il TCA rileva poi che RI 1

è stato retribuito per la prestazione lavorativa da lui svolta durante la

procedura di fallimento a carico di __________, conclusasi il 26 maggio 2008

con la cancellazione della ditta dal registro di commercio (cfr.

FUSC 103/2008 pag. 18).

L’insorgente è stato

infatti assunto con contratto di lavoro del 13 maggio 2008 ed ha ricevuto lo

stipendio fino al mese di luglio 2008 compreso. Quindi, ai sensi della LADI,

nel corso della procedura di fallimento a carico di __________ non vi è stata

alcuna insolvenza di quest’ultimo nei confronti dell’assicurato.

Nella presente fattispecie

bisogna pertanto unicamente giudicare, a partire dal mese di agosto 2008, se i

tempi e le modalità con cui l’assicurato ha fatto valere le proprie pretese

salariali costituiscono o meno una violazione dell’obbligo di ridurre il danno

ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

La Cassa rimprovera

infatti all’insorgente di aver atteso sino al mese di dicembre 2008 per

inoltrare una domanda di esecuzione.

A tal proposito va

sottolineato che per l’art. 323 cpv. 1 CO, in quanto un più breve termine od un

altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito

diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è

pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

Il contratto di lavoro

quale aiuto pittore tra RI 1 e __________ non definisce la scadenza del

salario, limitandosi a rimandare alle disposizioni del CO (cfr. doc. 14).

Il contratto collettivo di

lavoro attualmente in vigore nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria

e sabbiatura, regola il pagamento del salario all’art. 30. Più in particolare,

l’art. 30.4. prevede che il salario venga pagato, in linea di principio, due o

tre giorni dopo la chiusura del periodo di paga.

Pertanto, il salario di RI

1.

per il mese di agosto 2008 è scaduto il 3 settembre 2008.

È pertanto a partire da

quel giorno che va calcolato il lasso di tempo intercorso fino al primo atto

concreto volto alla riscossione del credito salariale.

L’assicurato ha

inizialmente sollecitato verbalmente il datore di lavoro al versamento del

salario (cfr. doc. XIV, pag. 3). Il contratto di lavoro è stato disdetto da __________

il 26 settembre 2008 per il 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A3).

Con raccomandata dell’8

ottobre 2008 l’insorgente ha costituito in mora il datore di lavoro. Dieci

giorni dopo ha inoltrato istanza per mercedi e salari nei suoi confronti. A

seguito della sentenza di condanna della Pretura del distretto di Lugano, il 1°

dicembre 2008 l’assicurato ha prodotto una domanda di esecuzione. Il rispettivo

precetto esecutivo (PE) ha potuto essere notificato a __________ solamente il 3

gennaio 2009 (cfr. doc. 19). Grazie alla sentenza della Pretura, cresciuta in

giudicato il 23 dicembre 2008, l’assicurato ha potuto richiedere il rigetto

definitivo, ottenuto il 5 marzo 2009, dell’opposizione interposta al PE dall’ex

datore di lavoro (cfr. doc. 20, 21) e la continuazione dell’esecuzione (cfr.

doc. 22). Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 10 aprile 2009.

Nella STCA 38.2009.91 dell’11

maggio 2010, in cui è coinvolto il medesimo datore di lavoro, il TCA ha

constatato che un altro assicurato, dopo averlo costituito in mora con raccomandata

del 30 settembre 2008, mai ritirata dal destinatario, e dopo ulteriore

sollecito scritto del 29 ottobre 2008, l’11 novembre 2008 ha fatto domanda di esecuzione. A seguito dell’opposizione interposta da __________ al PE, il 20

gennaio 2009 quell’assicurato ha inoltrato istanza per mercedi e salari, accolta

dalla Pretura del distretto di __________ con sentenza del 5 febbraio 2009.

L’assicurato ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione con domanda dell’11

marzo 2009. Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 20 aprile

2009.

Nella presente

fattispecie, in cui è stata dapprima inoltrata istanza per mercedi e salari, la

procedura di riscossione dei crediti salariali è durata circa sei mesi, mentre

nel caso della STCA 38.2009.91, in cui è stata dapprima fatta domanda di

esecuzione, tale procedura è durata circa sei mesi e mezzo.

Si può quindi concludere

che, dal punto di vista della durata della procedura di riscossione dei crediti

salariali, il risultato è quasi identico sia anteponendo l’istanza per mercedi

e salari, sia dando la precedenza alla domanda di esecuzione.

Secondo questo Tribunale, nel valutare il rispetto dell’obbligo di ridurre il

danno giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI, non bisogna tener conto unicamente del

lasso di tempo intercorso tra l’ultimo salario percepito e la domanda di

esecuzione, bensì di tutti i passi intrapresi fino a quel momento.

Come visto (cfr. consid.

2.4

) la giurisprudenza federale esige che gli sforzi siano particolarmente

intensi e regolari dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

Nel caso concreto già l'8

ottobre 2008, prima della conclusione del rapporto di lavoro, RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro al fine di incassare le mensilità salariali arretrate. Da

quel giorno in poi, egli ha utilizzato senza indugio tutti i mezzi legali a

disposizione per incassare il proprio credito.

Secondo questo Tribunale,

dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha pertanto

gravemente violato l'obbligo a ridurre il danno.

Quanto alla questione a

sapere se il fatto di attendere quaranta giorni per far valere le proprie

pretese salariali mentre era ancora in vigore il contratto di lavoro

costituisca, nel caso concreto, una violazione dell’obbligo dell’assicurato di

ridurre il danno, il TCA rileva quanto segue.

Nella sentenza 8C_682/2009

del 23 ottobre 2009 riprodotta al consid. 2.4., il TF ha stabilito che durante

un periodo fino a 3 mesi il dipendente può sollecitare verbalmente il datore di

lavoro al pagamento del salario.

Alla luce di questa

sentenza federale nulla si può rimproverare all’assicurato che ha maturato il

diritto al salario nei primi giorni di settembre 2008 e il cui rapporto di

lavoro è terminato già il 10 ottobre 2008 dopo avere regolarmente sollecitato

verbalmente il versamento dello stipendio (cfr. doc. XIV).

Il TCA ritiene inoltre,

contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, che non esistono nel caso

presente, sufficienti motivi per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale

federale.

Innanzitutto l’assicurato,

il quale ha dichiarato anche in sede di udienza che la precedente situazione

fallimentare del datore di lavoro non gli era nota (cfr. doc. XIV), ha

regolarmente ricevuto il proprio salario durante la procedura fallimentare.

Ora, se è vero che,

secondo il principio di pubblicità positiva del registro di commercio, ancorato

nell’art. 933 cpv. 1 CO, nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il

contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi (cfr. consid. 2.6), è

altrettanto vero che l'assicurato ha lavorato e ricevuto regolarmente il

salario durante la procedura fallimentare.

A questo proposito ci si

potrebbe chiedere per quale motivo il competente Ufficio fallimenti (UF) non

sia intervenuto come previsto dagli art. 221 segg. della Legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF) costituendo la massa fallimentare di cui

avrebbe fatto parte, tra l’altro, il denaro con cui __________ ha invece

continuato a versare il salario ai propri dipendenti.

Su questo tema B. Rubin

"Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006,

sottolinea quanto segue:

"

La décision de reprendre les contrats de travail

en cas de continuation du commerce ou de l'industrie du failli dépend de la

durée des contrats et de l'état du marché du travail. En règle générale, le

préposé à l'office des faillites ou la masse, représentée par l'administration

de la faillite, refusera d'entrer dans les contrats de travail en vigueur et

proposera aux travailleurs de nouveaux contrats adaptés aux besoins de la

procédure de liquidation ou d'une éventuelle procédure concordataire.

Continuation. -

Lorsque la masse entre dans le contrat, ce qui peut résulter soit d'une

déclaration expresse, soit d'actes concluants (l'administration de la faillite

continue à employer le travailleur), les salaires échus depuis l'ouverture de

la faillite deviennent des dettes de la masse (comp. avec la solution en cas de

sursis concordataire [ch. 6.3.11.2.4], alors que les

salaires antérieurs à l'ouverture de la faillite sont colloqués conformément à

l'art. 219 al. 4 LP.

Les sûretés à fournir au sens de l'art. 337a CO

ne peuvent donc se rapporter qu'aux salaires futurs (ch. 6.3.1.5.2). La masse

en faillite reste liée par les contrats qui subsistent (la masse est liée par

toutes les clauses du contrat: salaire; délai de congé; etc.), mais le plus

souvent, elle ne pourra pas honorer les obligations qui en résultent.

Résiliation. –

Généralement, la masse n'exécutera pas le contrat et devra ainsi le résilier.

Dans ce cas, les règles générales sur l'inexécution des contrats s'appliquent

et le créancier pourra produire sa créance (en cas de résiliation immédiate

sans justes motifs: prétention en dommages-intérêts selon l'art. 337c CO) dans

la faillite si la résiliation a lieu avant l'échéance des contrats en cours.

Les créances sont alors immédiatement exigibles

dans leur totalité (v. les art. 339 CO et 208 al. 1 LP)." (pag. 555)

Tale questione esula

comunque dalla presente vertenza.

Decisivo è invece il fatto

che in quel periodo, l’assicurato, oltre ad aver ricevuto il salario, non aveva

motivi per ritenere che non sarebbe più stato correttamente retribuito, visto

che, come emerso in sede di udienza, la __________ stava svolgendo lavori

importanti, anche per enti pubblici, e che l’azienda, con l’acquisizione di

materiali di alta qualità, l’assunzione di nuovo personale e gli investimenti a

scopo pubblicitario, appariva in netta crescita operativa (cfr. doc. XIV).

Neppure di rilevanza

decisiva per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale è la

circostanza, sollevata dalla Cassa, inerente agli importi del salario percepiti

dall’assicurato, differenti tra loro già tra i mesi di maggio e agosto, e non

corrispondenti a quanto previsto nel contratto di lavoro del 13 maggio 2008

(fr. 4'070.- al mese per

13.

mensilità con 160 ore lavorative mensili, cfr. doc. 14).

Il ricorrente ha percepito

fr. 2'030.- per 79 ore di lavoro in maggio (cfr. doc. 10), fr. 4'599.- per 179

ore di lavoro in luglio (cfr. doc. 11) ed un acconto di fr. 1'400.- rispetto ai

fr. 3'800.- previsti dal relativo conteggio salariale per 148 ore di lavoro in

agosto (cfr. doc. 12, doc. XIV).

Nel corso del dibattimento

è emerso che l’assicurato ha cominciato l’attività lucrativa in questione dopo essersi

trasferito due mesi prima dalla __________ al Ticino al fine di sposarsi (cfr.

doc. XIV). In un simile contesto è comprensibile che un dipendente accetti

delle oscillazioni mensili di salario pur di mantenere il proprio posto di

lavoro.

Sempre in occasione

dell’udienza del 28 aprile 2010 (cfr. doc. XIV), l’assicurato ha dichiarato che

nel corso del mese di agosto 2008 è stato in vacanza, per cui ha ritenuto nella

norma ricevere un salario mensile inferiore a quanto stabilito per contratto,

ma corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate (cfr. doc. 12).

Dispositivo

Per questi motivi non si

può rimproverare all’assicurato di non aver reagito nei confronti del datore di

lavoro per aver ricevuto, nel mese di maggio 2008, un salario inferiore a

quanto pattuito nel contratto di lavoro (cfr. doc. 10).

Si tratta comunque di

aspetti da fare semmai valere nelle opportune sedi giudiziarie civili, ma che

non riguardano l’insolvenza.

Non va peraltro

dimenticato che lo scopo primario dell’indennità per insolvenza, è proprio

quello di sostenere il lavoratore che ha prestato lavoro senza tuttavia

ottenere il salario, ciò che è avvenuto nei mesi successivi (cfr. B. Rubin, op.

cit., p. 545: "elle constitue dès lors une garantie, à en

faveur des employés, en cas d'inexécution contractuelle des employeurs en matière

de versement de salaire").

In conclusione questo

Tribunale ritiene dunque che l'assicurato non ha violato gravemente l'obbligo

di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

2.10. Infine, la

Cassa ha chiesto al TCA l’intersecazione delle due frasi “ci troviamo in

presenza di una insopportabile slealtà” e “si invita l’estensore dello

scritto ad avere in futuro un leale comportamento deontologico, e lasciare la

professione di “baro” a chi la esercita per mestiere” che il rappresentante

del ricorrente ha utilizzato nel suo scritto del 12 novembre 2009 (cfr. doc.

IX).

Va qui

verificata l’applicabilità sussidiaria dell’art. 9 della legge cantonale di

procedura per le cause amministrative (LPamm).

La legge

di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) non prevede infatti norme in

merito all’intersecazione. Tuttavia l'art. 31 Lptca sancisce che per quanto non

stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali

che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la LPamm.

Secondo

l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che

sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a

rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso

infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

Marco

Borghi e Guido Corti (in: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, 1996) rammentano che:

"

L'art. 9 LPamm vale anche per le istanze e i

ricorsi che sono illeggibili o sconvenienti: secondo l'adagio "fortiter in

re, suaviter in modo", uno stile processuale corretto si manifesta

attraverso una pacata obiettività e non certo attraverso toni polemici o aggressivi

che offendono le civili convenienze (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,

pag. 192). Contrariamente al tenore letterale della norma, un'istanza

d'intersecazione può avere per oggetto anche un atto dell'autorità, ed in

particolare le osservazioni ad un ricorso: è d'altronde quanto hanno

implicitamente riconosciuto il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale

(RDAT II-1996 n. 7)." (pag. 48)

Nella sentenza N. 1046 in

re S. SA del 5 marzo 2002, pubblicata in RDAT No.13/II-2002, il Consiglio di

Stato ha trattato un’istanza d’intersecazione applicando l’art. 9 LPamm :

"

La P. SA chiede che questo Consiglio intersechi

il seguente passaggio contenuto nell'allegato ricorsuale: “la ricorrente reputa

che l'aggiudicazione alla ditta P. SA non sia conforme all'interesse pubblico e

che essa premia un'offerta del tutto inaffidabile sia dal profilo tecnico sia

da quello economico”.

Orbene, questo Consiglio non ritiene che tali affermazioni siano lesive della

personalità della ditta resistente. Esse, correttamente contestualizzate, non

possono essere intese nel senso recepito dalla P. SA. La pretesa inaffidabilità

tecnica ed economica, le cui ragioni sono spiegate a pag. 5 dell'atto

ricorsuale, non è infatti rivolta alla professionalità in senso lato della

ditta aggiudicataria, bensì all’offerta che la stessa ha presentato

(“un’offerta del tutto inaffidabile...”). Ancorché infondata (cfr. consid. N.

4), tale critica non può essere intersecata, siccome non costituisce un attacco

personale."

È evidente che per

ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere

ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla

di atti “sconvenienti”, ovvero contenenti espressioni usate per offendere una

persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri,

senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente

dei fatti o di criticare quanto avvenuto.

Se al

contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le

parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può

parlare di atto sconveniente (ad esempio se sono stati usati termini come

"cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").

È chiaro

che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che, in quanto tale, ha

delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si

deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci

si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte

del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile

ticinese, Zurigo 1989, pag. 164-165).

Nel caso

di specie va rilevato che la Cassa, nella propria decisione del 19 agosto 2009,

aveva indicato che

"

Sul FUSC del __________ figurava

(pubblicazione): “__________ di __________, in __________, (…) Ditta

individuale (…). La ditta è stata cancellata per cessazione dell’attività”.

Il signor RI 1, nonostante quanto sin qui rammentato, ha continuato a fornire

la propria prestazione presso la ditta in oggetto e meglio sino all’insolvenza

del datore di lavoro prima di ritenersi libero da ogni impegno nei confronti

della __________." (cfr. doc. A13)

La Cassa

ha ribadito questo aspetto nella propria decisione su opposizione del 28

settembre 2009 (cfr. doc. A1 pag. 2e pag. 6), ritenendo che l’assicurato

avrebbe, citiamo “perseverato nel fornire la propria prestazione lavorativa

senza informarsi” della cancellazione della ditta individuale dal Registro di

commercio.

Nell’atto

di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che quest’ultimo non

era obbligato ad informarsi in merito al dichiarato fallimento del datore di

lavoro, ma piuttosto era obbligato a trovare un lavoro per garantire un reddito

alla propria famiglia (cfr. doc. I pag. 7).

Nelle

proprie osservazioni del 21 ottobre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha

ricordato che alla parte convenuta RI 1 ha avuto modo di palesare che il salario per la prestata attività era corrisposto nella prima decade del mese

successivo e, sino a luglio, puntualmente versato (cfr. doc. V pag. 2).

A dette

osservazioni la Cassa ha risposto in particolare che:

"

La tesi del ricorrente, dove sostiene il salario

fosse regolarmente versato in ritardo rispetto a quanto pattuito (cfr.

contratto 13 maggio 2008 ed art. 323 cpv. 1 CO, tenuto poi conto che in caso di

ritardo il lavoratore può rifiutarsi di lavorare in applicazione - per analogia

- dell’art. 82 CO), non viene certo in suo aiuto, ma anzi evidenzia una volta

di più, qualora ve ne fosse necessità, la bontà dell’apprezzamento delle

circostanze ad opera della Cassa." (cfr. doc. VII pag. 2; la

sottolineatura è del redattore)

A dette

osservazioni il rappresentante dell’insorgente, citando l’estratto delle

precedenti osservazioni della Cassa qui sopra riprodotto, ha risposto che:

"

Per quanto sopra si invita l’estensore dello

scritto ad avere in futuro un leale comportamento deontologico, e lasciare la

professione di “baro” a chi la esercita per mestiere." (cfr. doc. IX pag.

2)

In sede

di udienza il rappresentante del ricorrente si è scusato per quest’ultima

espressione. Da parte sua, la rappresentante della Cassa ha rilevato che nello

scambio di allegati non è ammissibile prendersela personalmente con il

funzionario (cfr. doc. XIV).

Visto

quanto precede questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che a ragione

la Cassa ha ritenuto le frasi da lei citate come oggettivamente offensive.

Infatti, definire qualcuno come “sleale” o “baro” è offensivo non solo nei

confronti dei destinatari di dette espressioni nel caso concreto, bensì di

chiunque, che si tratti o meno di una persona suscettibile. Espressioni di

questo tenore non possono, per loro natura, influire in alcun modo sull’esito

di una causa giudiziaria. Possono invece essere intese unicamente come delle -

inutili - provocazioni. Di più: già nelle proprie osservazioni del 30 ottobre

2009 la cassa aveva segnalato a questa Corte e alla controparte l’uso di un

linguaggio inappropriato, affermando che:

"

Per quanto inutilmente polemiche ed offensive,

si rinuncia a chiedere l’intersecazione di aforismi ed altre infelici

espressioni in quanto nulla sussidiano al buon esito del ricorso." (cfr.

doc. VII)

Segnalazione

che, alla luce della risposta a dette osservazioni da parte del rappresentante

dell’insorgente, si è rivelata totalmente inutile.

L’istanza

di intersecazione va pertanto accolta. Le due frasi citate dalla Cassa vengono

stralciate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 28 settembre 2009 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del

diritto all’indennità per insolvenza.

2. L’istanza

di intersecazione è accolta.

Le due frasi citate in sede di istanza sono stralciate ai sensi del

considerando 2.10.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà al signor RI 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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