38.2009.80
Indennità per insolvenza. Attendere quaranta giorni prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali non costituisce una violazione grave dell'obbligo di ridurre il danno. Istanza di int
11 maggio 2010Italiano43 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.80
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, TCA
Titolo:
Indennità per insolvenza. Attendere quaranta giorni prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali non costituisce una violazione grave dell'obbligo di ridurre il danno. Istanza di intersecazione accolta
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PUBBLICITÀ DEL REGISTRO DI COMMERCIO
art. 932 cpv. 2 CO
art. 933 cpv. 1 CO
art. 934 cpv. 1 CO
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 52 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 9 LPAMM
art. 31 LPTCA
art. 75a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.80
CI/DC/sc
Lugano
11 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decreto
della Pretura del distretto di __________ del 16 aprile 2008, __________, titolare
della ditta individuale __________ di __________, è stato dichiarato in
fallimento. La relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC) è avvenuta il 23 aprile 2008 (cfr. FUSC n. __________).
1.2. Con
contratto di lavoro del 13 maggio 2008 __________ ha assunto RI 1 quale
lavoratore ausiliario con mansione di aiuto pittore con inizio dell'attività
fissata al 14 maggio (cfr. doc. 14). Il 26 maggio 2008 la ragione sociale __________
è stata cancellata dal registro di commercio (cfr. FUSC n. __________).
1.3. Per il salario
del mese di agosto 2008 __________ ha versato a RI 1 un acconto di fr. 1'400.-,
poi non gli ha più versato nulla.
Con
lettera del 26 settembre 2008 __________ ha disdetto il contratto di lavoro per
il 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A3).
Con
raccomandata dell’8 ottobre 2008 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha costituito in mora il datore di lavoro per un importo complessivo di Fr. 8'127.70 (cfr. doc.
20).
1.4. Non avendo
il datore di lavoro dato seguito a dette richieste, RI 1, sempre tramite il
proprio rappresentante, ha proceduto contro __________ con istanza per mercedi
e salari del 18 ottobre 2008 alla Pretura del distretto di __________ (cfr.
doc. A5) e con domanda di esecuzione del 1° dicembre 2008 all’Ufficio di
esecuzione di __________ (cfr. doc. A7).
Con
sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore del distretto di __________ ha
condannato la __________ di __________ a versare a RI 1 Fr. 8’127.70 oltre
interessi del 5% dal 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A6).
La
procedura esecutiva è invece sfociata in un infruttuoso pignoramento del 20
aprile 2009 ed un conseguente attestato carenza beni per un importo complessivo
di Fr. 8’881.90 (cfr. doc. A11).
1.5. Il 20 aprile
2009 RI 1 ha inoltrato una domanda d’indennità per insolvenza alla Cassa
cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Nel relativo formulario
egli ha, tra l’altro, indicato di non aver ancora insinuato il credito
salariale all’ufficio d’esecuzione e fallimenti (cfr. doc. A12).
Con
decisione del 19 agosto 2009 la Cassa ha respinto la domanda, argomentando che l’assicurato
non poteva non sapere che __________ era stato dichiarato in fallimento e
rimproverandogli di non aver rispettato l’obbligo generale di ridurre il danno
(cfr. doc. A13).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato il 10 settembre 2009 tramite il
proprio rappresentante (cfr. doc. A14), con decisione su opposizione del 28
settembre 2009 la Cassa ha confermato la propria precedente decisione (cfr.
doc. A1).
1.6. Con ricorso
del 28 ottobre 2009 l’assicurato, sempre tramite il proprio rappresentante, ha postulato
l’annullamento della decisione su opposizione della Cassa. A mente
dell’insorgente, egli non ha mai lavorato per la __________, visto che la ditta
era stata dichiarata fallita prima che l’assicurato fosse vincolato contrattualmente
a __________. D’altronde, sarebbe per il legame contrattuale con il datore di
lavoro - e non con la ditta - che la procedura esecutiva iniziata su richiesta
dell’assicurato è continuata in via di pignoramento e non di fallimento.
L’assicurato
ha inoltre addotto che non vi è alcuna norma legale che obbliga il lavoratore,
prima di sottoscrivere un contratto di lavoro, a compiere gli accertamenti atti
a sapere se in precedenza il datore di lavoro fosse stato dichiarato in
fallimento.
L’assicurato
ha pure contestato l’affermazione della Cassa secondo cui egli non avrebbe
rispettato il proprio obbligo di ridurre il danno. Al contrario, a seguito dei
mancati versamenti di salario, già l’8 ottobre 2008 egli ha costituito in mora
il datore di lavoro (cfr. doc. I).
1.7. Con risposta
di causa del 15 ottobre 2009 la Cassa ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, riconfermandosi integralmente nella propria decisione su
opposizione (cfr. doc. III).
1.8. Chiamata
ad esprimersi in merito alla risposta di causa, il rappresentante del
ricorrente ha ribadito quanto affermato in sede ricorsuale (cfr. doc. V).
1.9. Con
scritto del 30 ottobre 2009 la Cassa ha ulteriormente confermato la propria
posizione (cfr. doc. VII).
1.10. Con
scritto del 12 novembre 2009 il rappresentante del ricorrente ha contestato
quanto affermato dalla cassa, riconfermandosi nella propria pretesa ricorsuale
(cfr. doc. IX).
1.11. Nelle proprie
osservazioni del 24 novembre 2009, la Cassa ha inoltrato una istanza di intersecazione
(cfr. doc. XI).
1.12. Questa
documentazione è stata trasmessa al rappresentante dell’insorgente per
conoscenza (cfr. doc. XII).
1.13. Il 28 aprile 2010 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2 Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l’indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro, ma che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non
avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al
riguardo il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der
prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt
hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war
nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter
in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein,
einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu
gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre
Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit
der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003
eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt
einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen
finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde,
das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der
vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also
auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des
Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich
bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall
verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten
aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen
bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls
nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines
halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende
Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche
abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat
unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der
Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C
240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der
persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das
Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen,
weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der
Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner
Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In merito alla questione di sapere a
quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i
crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per
giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di
esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un
termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe
rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie
l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della
rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in
quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non
ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo
momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i
crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora
risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine
del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire
il danno." (Foglio 17)
2.6
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2.
Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
L’art. 75a OADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003
nell’ambito della terza revisione della LADI, stabilisce che l’indennità per
insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di
fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il
fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa
fallimentare.
Il 25 giugno 2003 la SECO ha pubblicato le direttive
concernenti la revisione della LADI e dell’OADI, valide dal 1° luglio 2003, tra
cui la seguente:
“19.Indennità
per insolvenza per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di
fallimento
Art. 52 cpv. 1 LADI, art. 75a OADI
L’indennità per insolvenza copre anche i crediti salariali sorti dopo la
dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente
sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della
massa fallimentare.
L’assicurato può invocare il principio della buona fede se ha continuato a
lavorare anche dopo la dichiarazione del fallimento perché non era stato
informato o era stato male informato sulla situazione. Può avvalersi della sua
buona fede, ad esempio, se il fallimento è stato dichiarato quando si trovava
in vacanza ed egli ne viene a conoscenza soltanto dopo il suo ritorno. Il nuovo
diritto all’indennità per insolvenza copre il periodo compreso tra la
dichiarazione del fallimento e il suo ritorno dalle vacanze. La pubblicazione
ufficiale della dichiarazione del fallimento non esclude necessariamente la
buona fede dell’assicurato.
La cassa si informa presso l’amministrazione del fallimento e chiede una
dichiarazione scritta che indica se i crediti sorti dopo la dichiarazione di
fallimento sono debiti della massa fallimentare. Ciò avviene sempre se
l’amministrazione del fallimento ha ripreso i contratti di lavoro dopo la
dichiarazione del fallimento."
Thomas Nussbaumer (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer
(editore), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007) rammenta che:
"
Die in Art. 52 Abs. 1 AVIG eingefügte
Verbesserung des Schutzes der Arbeitnehmenden beschränkt sich in sachlicher
Hinsicht auf den Insolvenztatbestand der Konkurseröffnung. […] In persönlicher
Hinsicht ist fehlende Kenntnis der Konkurseröffnung vorausgesetzt (z.B. wegen
Krankheit, Ferien, dienstlicher Auslandabwesenheit, entsandte Arbeitnehmende),
welche erst mit positiver Kenntnis des Insolvenztatbestandes beseitigt wird.
Fahrlässige Unkenntnis schadet nicht. […] Erfasst von der Bestimmung ist m.E.
nicht nur die Weiterarbeit nach der Konkurseröffnung, sondern auch die
Arbeitsaufnahme nach der Konkurseröffnung im Nichtwissen um das
Insolvenzereignis (z.B. Vertragsabschluss vor der Konkurseröffnung,
Stellenantritt nach der Konkurseröffnung). Sind die Voraussetzungen des Art.
75a AVIV erfüllt, so ist die IE auszurichten, unbesehen darum, ob es sich bei
der Lohnforderung um eine Massenschuld handelt oder nicht. Die Verlagerung des
Leistungszeitraums auf die Zeit nach erfolgter Konkurseröffnung ändert nichts
daran, dass lediglich für maximal vier Monate Anspruch auf IE besteht. Im Falle
der Weiterarbeit oder Aufnahme der Arbeit in Unkenntnis der Konkurseröffnung
ist der Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Insolvenzereignisses Ausgangspunkt für
die Rückrechnung des Leistungszeitraums." (pag. 2369-2370 n. 628)
2.7
Giusta
l’art. 932 cpv. 2 CO, le iscrizioni nel registro di commercio diventano
efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello
della data di pubblicazione stampata sul numero del Foglio ufficiale svizzero
di commercio nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna l’inizio
del termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione.
Dal canto
suo, l’art. 933 cpv. 1 CO stabilisce che nessuno può valersi dell’eccezione che
ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi.
Nella sentenza 2A.165/2005 del 10 gennaio 2006 il Tribunale
federale, riprendendo la prassi di cui alle DTF 106 II 351 dell’11 novembre
1980.
(consid. 4a) e DTF 123 III 220 del 6 novembre 1996 (consid. 3a), rammenta
che:
"
4.3
[…] Gegenüber Dritten wird eine Eintragung
im Handelsregister erst an dem nächsten Werktag wirksam, der auf den
aufgedruckten Ausgabetag des Handelsamtsblattes folgt, das die Publikation
enthält; dieser Werktag ist auch massgeblich für den Lauf einer Frist, die mit
der Veröffentlichung der Eintragung beginnt (vgl. Art. 932 OR). Gemäss Art. 933
Abs. 1 OR ist die Einwendung ausgeschlossen, dass jemand eine Dritten gegenüber
wirksam gewordene Eintragung im Handelsregister nicht gekannt habe. Es gilt die
Fiktion allgemeiner Kenntnis des Registerinhaltes (Martin K. Eckert, in:
Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Obligationenrecht II, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, N. 6 zu Art. 933). Vom
Grundsatz, den Art. 933 Abs. 1 OR festsetzt, muss einzig abgewichen werden,
wenn Treu und Glauben dies gebieten. Die Nichteinsicht in das Handelsregister
schadet dem Gutgläubigen namentlich dann nicht, wenn die Gegenpartei Anlass zum
guten Glauben an eine vom Registereintrag abweichende Rechtslage gegeben hat
(BGE 106 II 346 E. 4a S. 351; Eckert, a.a.O., N. 7 zu Art. 933).
4.4
Im vorliegenden Fall ist die mit der Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.
September 2000 genehmigte Zweckänderung im Handelsamtsblatt vom 10. Oktober
2000.
publiziert worden. Mangels Eröffnung an die hier beschwerdeführenden
Personen konnte sie diesen gegenüber bis dahin keine Wirkung zeitigen. Mit der
Publikation im Handelsamtsblatt entfaltete sie aber grundsätzlich vom 11.
Oktober 2000 an Wirksamkeit. Gleichzeitig begannen auch allfällige Fristen,
worunter die Frist zur Anfechtung der Genehmigungsverfügung, zu laufen. Die
Bestimmungen über die Wirksamkeit des Handelsregistereintrages gehen in diesem
Sinne als lex specialis den allgemeinen Vorschriften über die Eröffnung einer
Verfügung durch amtliche Publikation (vgl. Art. 36 VwVG) vor. Eine besondere
Vertrauensgrundlage, die Anlass für die gutgläubige Annahme gegeben hätte, dass
keine solche Änderung erfolgt sei, besteht nicht. Damit müssen sich A.________,
B.________ und die DGS Druckguss Systeme AG St. Gallen Kenntnis der
Zweckänderung zurechnen lassen. Davon wäre einzig dann abzusehen, wenn die
Verfügung geradezu nichtig wäre. Dies trifft indessen nicht zu. Die Verfügung
wurde nicht überhaupt nicht eröffnet. Zwar wurde sie nicht allen potentiellen
Beschwerdeberechtigten, wohl aber der Stiftung mitgeteilt. Auch sonst ist nicht
ersichtlich, dass ein grundlegender Mangel vorliegt, der zur Nichtigkeit der
Genehmigung führen würde. Namentlich steht die Zuständigkeit der
Aufsichtsbehörde nicht in Frage (vgl. dazu etwa BGE 127 II 32 E. 3g S. 47 f.)."
2.8
Per l’art. 934 cpv. 1 CO, chiunque esercita un commercio,
un’industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne
l’iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede
principale dell’impresa.
Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la revisione totale dell’Ordinanza federale
sul registro di commercio (ORC), la quale agli artt. 36-39 contiene
disposizioni particolari in materia di iscrizione di una ditta individuale. In
particolare, per l’art. 36 cpv. 1 ORC, le persone fisiche che gestiscono
un’impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari
ad almeno 100’000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la
loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è
titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre
d’affari. Giusta il cpv. 2, l’obbligo di iscrizione nasce non appena sono
disponibili cifre affidabili concernenti la cifra d’affari annuale. In base al
cpv. 4, le persone fisiche che gestiscono un’impresa e non sottostanno
all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta
individuale.
Arthur Meier-Hayoz e Peter Forstmoser (in: Meier-Hayoz/ Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, § 25 N 18) rammentano
che:
"
k) Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
eine Verselbständigung des Einzelunternehmens in unserer Rechtsordnung nur
ansatzweise erkennbar ist. Das Unternehmensvermögen beispielsweise ist
privatrechtlich nicht zu einem vom Privatvermögen klar getrennten
Sondervermögen ausgestaltet. Für Schulden haftet immer das gesamte Vermögen des
Einzelkaufmanns ohne Rücksicht darauf, ob die Verpflichtung im Unternehmens-
oder im Privatbereich entstanden ist."
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale constata anzitutto che la __________, in quanto ditta
individuale, non dispone di personalità giuridica. È invece il suo titolare, __________,
ad essere unico responsabile della gestione della ditta e nei confronti di
terzi. Infatti, anche dalla pubblicazione del fallimento sul FUSC si evince che
“il titolare è stato dichiarato in fallimento […]”.
A ciò va aggiunto che l’iscrizione e la cancellazione di una ditta individuale
a registro di commercio hanno valore meramente dichiaratorio, non determinano
cioè l’inizio e la fine dell’esistenza della ditta. Ciò a maggior ragione considerando
che una ditta individuale deve essere iscritta a registro di commercio
solamente a partire da una cifra d’affari annua di fr. 100'000.- (cfr. art. 36
cpv. 1 ORC), mentre che al di sotto di questo importo l’iscrizione è
facoltativa.
Per RI 1, dunque, il
datore di lavoro durante e dopo la procedura di fallimento era il medesimo,
ovvero __________. L’affermazione del rappresentante dell’assicurato, secondo
cui __________ e la __________ sarebbero due entità diverse, è pertanto priva
di fondamento.
Il TCA rileva poi che RI 1
è stato retribuito per la prestazione lavorativa da lui svolta durante la
procedura di fallimento a carico di __________, conclusasi il 26 maggio 2008
con la cancellazione della ditta dal registro di commercio (cfr.
FUSC 103/2008 pag. 18).
L’insorgente è stato
infatti assunto con contratto di lavoro del 13 maggio 2008 ed ha ricevuto lo
stipendio fino al mese di luglio 2008 compreso. Quindi, ai sensi della LADI,
nel corso della procedura di fallimento a carico di __________ non vi è stata
alcuna insolvenza di quest’ultimo nei confronti dell’assicurato.
Nella presente fattispecie
bisogna pertanto unicamente giudicare, a partire dal mese di agosto 2008, se i
tempi e le modalità con cui l’assicurato ha fatto valere le proprie pretese
salariali costituiscono o meno una violazione dell’obbligo di ridurre il danno
ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
La Cassa rimprovera
infatti all’insorgente di aver atteso sino al mese di dicembre 2008 per
inoltrare una domanda di esecuzione.
A tal proposito va
sottolineato che per l’art. 323 cpv. 1 CO, in quanto un più breve termine od un
altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito
diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è
pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.
Il contratto di lavoro
quale aiuto pittore tra RI 1 e __________ non definisce la scadenza del
salario, limitandosi a rimandare alle disposizioni del CO (cfr. doc. 14).
Il contratto collettivo di
lavoro attualmente in vigore nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria
e sabbiatura, regola il pagamento del salario all’art. 30. Più in particolare,
l’art. 30.4. prevede che il salario venga pagato, in linea di principio, due o
tre giorni dopo la chiusura del periodo di paga.
Pertanto, il salario di RI
1.
per il mese di agosto 2008 è scaduto il 3 settembre 2008.
È pertanto a partire da
quel giorno che va calcolato il lasso di tempo intercorso fino al primo atto
concreto volto alla riscossione del credito salariale.
L’assicurato ha
inizialmente sollecitato verbalmente il datore di lavoro al versamento del
salario (cfr. doc. XIV, pag. 3). Il contratto di lavoro è stato disdetto da __________
il 26 settembre 2008 per il 10 ottobre 2008 (cfr. doc. A3).
Con raccomandata dell’8
ottobre 2008 l’insorgente ha costituito in mora il datore di lavoro. Dieci
giorni dopo ha inoltrato istanza per mercedi e salari nei suoi confronti. A
seguito della sentenza di condanna della Pretura del distretto di Lugano, il 1°
dicembre 2008 l’assicurato ha prodotto una domanda di esecuzione. Il rispettivo
precetto esecutivo (PE) ha potuto essere notificato a __________ solamente il 3
gennaio 2009 (cfr. doc. 19). Grazie alla sentenza della Pretura, cresciuta in
giudicato il 23 dicembre 2008, l’assicurato ha potuto richiedere il rigetto
definitivo, ottenuto il 5 marzo 2009, dell’opposizione interposta al PE dall’ex
datore di lavoro (cfr. doc. 20, 21) e la continuazione dell’esecuzione (cfr.
doc. 22). Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 10 aprile 2009.
Nella STCA 38.2009.91 dell’11
maggio 2010, in cui è coinvolto il medesimo datore di lavoro, il TCA ha
constatato che un altro assicurato, dopo averlo costituito in mora con raccomandata
del 30 settembre 2008, mai ritirata dal destinatario, e dopo ulteriore
sollecito scritto del 29 ottobre 2008, l’11 novembre 2008 ha fatto domanda di esecuzione. A seguito dell’opposizione interposta da __________ al PE, il 20
gennaio 2009 quell’assicurato ha inoltrato istanza per mercedi e salari, accolta
dalla Pretura del distretto di __________ con sentenza del 5 febbraio 2009.
L’assicurato ha richiesto il proseguimento dell’esecuzione con domanda dell’11
marzo 2009. Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 20 aprile
2009.
Nella presente
fattispecie, in cui è stata dapprima inoltrata istanza per mercedi e salari, la
procedura di riscossione dei crediti salariali è durata circa sei mesi, mentre
nel caso della STCA 38.2009.91, in cui è stata dapprima fatta domanda di
esecuzione, tale procedura è durata circa sei mesi e mezzo.
Si può quindi concludere
che, dal punto di vista della durata della procedura di riscossione dei crediti
salariali, il risultato è quasi identico sia anteponendo l’istanza per mercedi
e salari, sia dando la precedenza alla domanda di esecuzione.
Secondo questo Tribunale, nel valutare il rispetto dell’obbligo di ridurre il
danno giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI, non bisogna tener conto unicamente del
lasso di tempo intercorso tra l’ultimo salario percepito e la domanda di
esecuzione, bensì di tutti i passi intrapresi fino a quel momento.
Come visto (cfr. consid.
2.4
) la giurisprudenza federale esige che gli sforzi siano particolarmente
intensi e regolari dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Nel caso concreto già l'8
ottobre 2008, prima della conclusione del rapporto di lavoro, RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro al fine di incassare le mensilità salariali arretrate. Da
quel giorno in poi, egli ha utilizzato senza indugio tutti i mezzi legali a
disposizione per incassare il proprio credito.
Secondo questo Tribunale,
dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha pertanto
gravemente violato l'obbligo a ridurre il danno.
Quanto alla questione a
sapere se il fatto di attendere quaranta giorni per far valere le proprie
pretese salariali mentre era ancora in vigore il contratto di lavoro
costituisca, nel caso concreto, una violazione dell’obbligo dell’assicurato di
ridurre il danno, il TCA rileva quanto segue.
Nella sentenza 8C_682/2009
del 23 ottobre 2009 riprodotta al consid. 2.4., il TF ha stabilito che durante
un periodo fino a 3 mesi il dipendente può sollecitare verbalmente il datore di
lavoro al pagamento del salario.
Alla luce di questa
sentenza federale nulla si può rimproverare all’assicurato che ha maturato il
diritto al salario nei primi giorni di settembre 2008 e il cui rapporto di
lavoro è terminato già il 10 ottobre 2008 dopo avere regolarmente sollecitato
verbalmente il versamento dello stipendio (cfr. doc. XIV).
Il TCA ritiene inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, che non esistono nel caso
presente, sufficienti motivi per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale
federale.
Innanzitutto l’assicurato,
il quale ha dichiarato anche in sede di udienza che la precedente situazione
fallimentare del datore di lavoro non gli era nota (cfr. doc. XIV), ha
regolarmente ricevuto il proprio salario durante la procedura fallimentare.
Ora, se è vero che,
secondo il principio di pubblicità positiva del registro di commercio, ancorato
nell’art. 933 cpv. 1 CO, nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il
contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi (cfr. consid. 2.6), è
altrettanto vero che l'assicurato ha lavorato e ricevuto regolarmente il
salario durante la procedura fallimentare.
A questo proposito ci si
potrebbe chiedere per quale motivo il competente Ufficio fallimenti (UF) non
sia intervenuto come previsto dagli art. 221 segg. della Legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF) costituendo la massa fallimentare di cui
avrebbe fatto parte, tra l’altro, il denaro con cui __________ ha invece
continuato a versare il salario ai propri dipendenti.
Su questo tema B. Rubin
"Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006,
sottolinea quanto segue:
"
La décision de reprendre les contrats de travail
en cas de continuation du commerce ou de l'industrie du failli dépend de la
durée des contrats et de l'état du marché du travail. En règle générale, le
préposé à l'office des faillites ou la masse, représentée par l'administration
de la faillite, refusera d'entrer dans les contrats de travail en vigueur et
proposera aux travailleurs de nouveaux contrats adaptés aux besoins de la
procédure de liquidation ou d'une éventuelle procédure concordataire.
Continuation. -
Lorsque la masse entre dans le contrat, ce qui peut résulter soit d'une
déclaration expresse, soit d'actes concluants (l'administration de la faillite
continue à employer le travailleur), les salaires échus depuis l'ouverture de
la faillite deviennent des dettes de la masse (comp. avec la solution en cas de
sursis concordataire [ch. 6.3.11.2.4], alors que les
salaires antérieurs à l'ouverture de la faillite sont colloqués conformément à
l'art. 219 al. 4 LP.
Les sûretés à fournir au sens de l'art. 337a CO
ne peuvent donc se rapporter qu'aux salaires futurs (ch. 6.3.1.5.2). La masse
en faillite reste liée par les contrats qui subsistent (la masse est liée par
toutes les clauses du contrat: salaire; délai de congé; etc.), mais le plus
souvent, elle ne pourra pas honorer les obligations qui en résultent.
Résiliation. –
Généralement, la masse n'exécutera pas le contrat et devra ainsi le résilier.
Dans ce cas, les règles générales sur l'inexécution des contrats s'appliquent
et le créancier pourra produire sa créance (en cas de résiliation immédiate
sans justes motifs: prétention en dommages-intérêts selon l'art. 337c CO) dans
la faillite si la résiliation a lieu avant l'échéance des contrats en cours.
Les créances sont alors immédiatement exigibles
dans leur totalité (v. les art. 339 CO et 208 al. 1 LP)." (pag. 555)
Tale questione esula
comunque dalla presente vertenza.
Decisivo è invece il fatto
che in quel periodo, l’assicurato, oltre ad aver ricevuto il salario, non aveva
motivi per ritenere che non sarebbe più stato correttamente retribuito, visto
che, come emerso in sede di udienza, la __________ stava svolgendo lavori
importanti, anche per enti pubblici, e che l’azienda, con l’acquisizione di
materiali di alta qualità, l’assunzione di nuovo personale e gli investimenti a
scopo pubblicitario, appariva in netta crescita operativa (cfr. doc. XIV).
Neppure di rilevanza
decisiva per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale è la
circostanza, sollevata dalla Cassa, inerente agli importi del salario percepiti
dall’assicurato, differenti tra loro già tra i mesi di maggio e agosto, e non
corrispondenti a quanto previsto nel contratto di lavoro del 13 maggio 2008
(fr. 4'070.- al mese per
13.
mensilità con 160 ore lavorative mensili, cfr. doc. 14).
Il ricorrente ha percepito
fr. 2'030.- per 79 ore di lavoro in maggio (cfr. doc. 10), fr. 4'599.- per 179
ore di lavoro in luglio (cfr. doc. 11) ed un acconto di fr. 1'400.- rispetto ai
fr. 3'800.- previsti dal relativo conteggio salariale per 148 ore di lavoro in
agosto (cfr. doc. 12, doc. XIV).
Nel corso del dibattimento
è emerso che l’assicurato ha cominciato l’attività lucrativa in questione dopo essersi
trasferito due mesi prima dalla __________ al Ticino al fine di sposarsi (cfr.
doc. XIV). In un simile contesto è comprensibile che un dipendente accetti
delle oscillazioni mensili di salario pur di mantenere il proprio posto di
lavoro.
Sempre in occasione
dell’udienza del 28 aprile 2010 (cfr. doc. XIV), l’assicurato ha dichiarato che
nel corso del mese di agosto 2008 è stato in vacanza, per cui ha ritenuto nella
norma ricevere un salario mensile inferiore a quanto stabilito per contratto,
ma corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate (cfr. doc. 12).
Dispositivo
Per questi motivi non si
può rimproverare all’assicurato di non aver reagito nei confronti del datore di
lavoro per aver ricevuto, nel mese di maggio 2008, un salario inferiore a
quanto pattuito nel contratto di lavoro (cfr. doc. 10).
Si tratta comunque di
aspetti da fare semmai valere nelle opportune sedi giudiziarie civili, ma che
non riguardano l’insolvenza.
Non va peraltro
dimenticato che lo scopo primario dell’indennità per insolvenza, è proprio
quello di sostenere il lavoratore che ha prestato lavoro senza tuttavia
ottenere il salario, ciò che è avvenuto nei mesi successivi (cfr. B. Rubin, op.
cit., p. 545: "elle constitue dès lors une garantie, à en
faveur des employés, en cas d'inexécution contractuelle des employeurs en matière
de versement de salaire").
In conclusione questo
Tribunale ritiene dunque che l'assicurato non ha violato gravemente l'obbligo
di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
2.10. Infine, la
Cassa ha chiesto al TCA l’intersecazione delle due frasi “ci troviamo in
presenza di una insopportabile slealtà” e “si invita l’estensore dello
scritto ad avere in futuro un leale comportamento deontologico, e lasciare la
professione di “baro” a chi la esercita per mestiere” che il rappresentante
del ricorrente ha utilizzato nel suo scritto del 12 novembre 2009 (cfr. doc.
IX).
Va qui
verificata l’applicabilità sussidiaria dell’art. 9 della legge cantonale di
procedura per le cause amministrative (LPamm).
La legge
di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) non prevede infatti norme in
merito all’intersecazione. Tuttavia l'art. 31 Lptca sancisce che per quanto non
stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali
che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la LPamm.
Secondo
l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che
sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a
rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
Marco
Borghi e Guido Corti (in: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, 1996) rammentano che:
"
L'art. 9 LPamm vale anche per le istanze e i
ricorsi che sono illeggibili o sconvenienti: secondo l'adagio "fortiter in
re, suaviter in modo", uno stile processuale corretto si manifesta
attraverso una pacata obiettività e non certo attraverso toni polemici o aggressivi
che offendono le civili convenienze (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
pag. 192). Contrariamente al tenore letterale della norma, un'istanza
d'intersecazione può avere per oggetto anche un atto dell'autorità, ed in
particolare le osservazioni ad un ricorso: è d'altronde quanto hanno
implicitamente riconosciuto il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale
(RDAT II-1996 n. 7)." (pag. 48)
Nella sentenza N. 1046 in
re S. SA del 5 marzo 2002, pubblicata in RDAT No.13/II-2002, il Consiglio di
Stato ha trattato un’istanza d’intersecazione applicando l’art. 9 LPamm :
"
La P. SA chiede che questo Consiglio intersechi
il seguente passaggio contenuto nell'allegato ricorsuale: “la ricorrente reputa
che l'aggiudicazione alla ditta P. SA non sia conforme all'interesse pubblico e
che essa premia un'offerta del tutto inaffidabile sia dal profilo tecnico sia
da quello economico”.
Orbene, questo Consiglio non ritiene che tali affermazioni siano lesive della
personalità della ditta resistente. Esse, correttamente contestualizzate, non
possono essere intese nel senso recepito dalla P. SA. La pretesa inaffidabilità
tecnica ed economica, le cui ragioni sono spiegate a pag. 5 dell'atto
ricorsuale, non è infatti rivolta alla professionalità in senso lato della
ditta aggiudicataria, bensì all’offerta che la stessa ha presentato
(“un’offerta del tutto inaffidabile...”). Ancorché infondata (cfr. consid. N.
4), tale critica non può essere intersecata, siccome non costituisce un attacco
personale."
È evidente che per
ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere
ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla
di atti “sconvenienti”, ovvero contenenti espressioni usate per offendere una
persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri,
senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente
dei fatti o di criticare quanto avvenuto.
Se al
contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le
parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può
parlare di atto sconveniente (ad esempio se sono stati usati termini come
"cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").
È chiaro
che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che, in quanto tale, ha
delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si
deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci
si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte
del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 164-165).
Nel caso
di specie va rilevato che la Cassa, nella propria decisione del 19 agosto 2009,
aveva indicato che
"
Sul FUSC del __________ figurava
(pubblicazione): “__________ di __________, in __________, (…) Ditta
individuale (…). La ditta è stata cancellata per cessazione dell’attività”.
Il signor RI 1, nonostante quanto sin qui rammentato, ha continuato a fornire
la propria prestazione presso la ditta in oggetto e meglio sino all’insolvenza
del datore di lavoro prima di ritenersi libero da ogni impegno nei confronti
della __________." (cfr. doc. A13)
La Cassa
ha ribadito questo aspetto nella propria decisione su opposizione del 28
settembre 2009 (cfr. doc. A1 pag. 2e pag. 6), ritenendo che l’assicurato
avrebbe, citiamo “perseverato nel fornire la propria prestazione lavorativa
senza informarsi” della cancellazione della ditta individuale dal Registro di
commercio.
Nell’atto
di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che quest’ultimo non
era obbligato ad informarsi in merito al dichiarato fallimento del datore di
lavoro, ma piuttosto era obbligato a trovare un lavoro per garantire un reddito
alla propria famiglia (cfr. doc. I pag. 7).
Nelle
proprie osservazioni del 21 ottobre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha
ricordato che alla parte convenuta RI 1 ha avuto modo di palesare che il salario per la prestata attività era corrisposto nella prima decade del mese
successivo e, sino a luglio, puntualmente versato (cfr. doc. V pag. 2).
A dette
osservazioni la Cassa ha risposto in particolare che:
"
La tesi del ricorrente, dove sostiene il salario
fosse regolarmente versato in ritardo rispetto a quanto pattuito (cfr.
contratto 13 maggio 2008 ed art. 323 cpv. 1 CO, tenuto poi conto che in caso di
ritardo il lavoratore può rifiutarsi di lavorare in applicazione - per analogia
- dell’art. 82 CO), non viene certo in suo aiuto, ma anzi evidenzia una volta
di più, qualora ve ne fosse necessità, la bontà dell’apprezzamento delle
circostanze ad opera della Cassa." (cfr. doc. VII pag. 2; la
sottolineatura è del redattore)
A dette
osservazioni il rappresentante dell’insorgente, citando l’estratto delle
precedenti osservazioni della Cassa qui sopra riprodotto, ha risposto che:
"
Per quanto sopra si invita l’estensore dello
scritto ad avere in futuro un leale comportamento deontologico, e lasciare la
professione di “baro” a chi la esercita per mestiere." (cfr. doc. IX pag.
2)
In sede
di udienza il rappresentante del ricorrente si è scusato per quest’ultima
espressione. Da parte sua, la rappresentante della Cassa ha rilevato che nello
scambio di allegati non è ammissibile prendersela personalmente con il
funzionario (cfr. doc. XIV).
Visto
quanto precede questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che a ragione
la Cassa ha ritenuto le frasi da lei citate come oggettivamente offensive.
Infatti, definire qualcuno come “sleale” o “baro” è offensivo non solo nei
confronti dei destinatari di dette espressioni nel caso concreto, bensì di
chiunque, che si tratti o meno di una persona suscettibile. Espressioni di
questo tenore non possono, per loro natura, influire in alcun modo sull’esito
di una causa giudiziaria. Possono invece essere intese unicamente come delle -
inutili - provocazioni. Di più: già nelle proprie osservazioni del 30 ottobre
2009 la cassa aveva segnalato a questa Corte e alla controparte l’uso di un
linguaggio inappropriato, affermando che:
"
Per quanto inutilmente polemiche ed offensive,
si rinuncia a chiedere l’intersecazione di aforismi ed altre infelici
espressioni in quanto nulla sussidiano al buon esito del ricorso." (cfr.
doc. VII)
Segnalazione
che, alla luce della risposta a dette osservazioni da parte del rappresentante
dell’insorgente, si è rivelata totalmente inutile.
L’istanza
di intersecazione va pertanto accolta. Le due frasi citate dalla Cassa vengono
stralciate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione
su opposizione del 28 settembre 2009 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del
diritto all’indennità per insolvenza.
2. L’istanza
di intersecazione è accolta.
Le due frasi citate in sede di istanza sono stralciate ai sensi del
considerando 2.10.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà al signor RI 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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