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Decisione

38.2009.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno fatto tempestivamente e

energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel

caso che ci occupa, essi non sono assolutamente restati inattivi,

ma, in un primo tempo, hanno sollecitato telefonicamente e fatto più

volte pressione di persona al datore di lavoro per ricevere quanto loro

dovuto. Il datore di lavoro ha fatto promesse alle quali gli opponenti hanno

creduto. Quando, poi, in un secondo tempo, hanno dovuto arrendersi

all'evidenza, ossia che il datore di lavoro non avrebbe pagato quanto dovuto, il

1 febbraio 2008, hanno dato procura al RA 1 affinché si occupasse del

loro caso. Il sindacato ha sollecitato la ditta più volte telefonicamente.

Questi solleciti essendo restati infruttuosi, con corrispondenza del 31

marzo 2008, viene assegnato un termine perentorio per il pagamento

degli arretrati. Dopo nuove assicurazioni di pagamento non mantenute dalla

ditta, il sindacato inoltra una procedura esecutiva che si è conclusa in data 6

aprile 2009. La Cassa cantonale di disoccupazione rimprovera all'assicurato il

fatto che entro l'ultimo acconto percepito in ottobre 2007 dalla ditta alla

domanda di esecuzione sia trascorso un lungo lasso di tempo. A questo

proposito, attiriamo nuovamente l'attenzione sul fatto che durante questo

periodo gli assicurati non sono rimasti inattivi, anche se, purtroppo, i loro

tentativi personali per recuperare i salari dovuti, benché insistenti, non sono

stati coronati di successo. In seguito, a tutela dei loro interessi, è stato dato

mandato al RA 1, a ulteriore comprova della loro ferma volontà di ottenere

soddisfazione.

Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi

riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure

d'incasso, il comportamento degli assicurati non può essere ritenuto come

lesivo del loro obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della

fine del rapporto di lavoro essi hanno agito per recuperare i salari dovuti e

dopo non vi hanno mai rinunciato, nè il loro comportamento permette di pensarlo.

Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto

che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative

insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il

tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i

diritti dei nostri patrocinati nè l'atteggiamento del sindacato nei confronti

dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo. (...)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta

del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(...)

Dagli atti agli incarti sono rilevabili i

seguenti elementi:

a) il

03.06.2009 gli assicurati presentano domanda d'indennità per insolvenza,

avevano lavorato dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2007. Il signor RI 2 aveva

ricevuto unicamente un acconto di fr. 2'000.00 mentre la signora aveva ricevuto

l'intero salario di settembre;

b) il

31.03.2008 il RA 1, patrocinatore dei coniugi __________, intima una lettera

alla ditta __________ in cui vengono richiesti i salari arretrati; la ditta

viene informata che "in caso di un vostro mancato riscontro entro 10

giorni dalla presente adiremo senza ulteriori formalità alle vie esecutive e

legali";

c) Il

02.07.2008 il sindacato invia un ulteriore sollecito alla società dando un ulteriore

termine di due settimane per saldare le spettanze;

d) il 23.09.2008 vengono inoltrate le

domande di esecuzione;

e) il 03.10.2008 sono stati spiccati i

precetti esecutivi;

f) il

03.11.2008 vengono inoltrate in Pretura le istanze per mercedi e salari;

g) il

04.11.2008 la Pretura cita per la discussione le parti a comparire in udienza

il giorno 27 novembre 2008;

h) il

27.11.2008 in sede di udienza la ditta riconosce le pretese degli assicurati e

ritira le opposizioni ai precetti;

i) il 16.12.2008 vengono fatte proseguire

le esecuzioni;

j) l'08.01.2009 sono state inoltrate le

comminatorie di fallimento;

k) il

03.02.2009 il RA 1 inoltra alla Pretura le istanze di fallimento;

l) il

05.02.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita nuovamente le parti a

comparire in udienza il giorno 1° aprile 2009;

m) il

06.04.2009 il Pretore decide lo stralcio della procedura di fallimento in

quanto i coniugi __________ non hanno la possibilità di anticipare le spese per

il decreto di fallimento.

A parere della Cassa non è giustificabile che gli

assicurati, che hanno terminato la loro attività presso la ditta __________ a

fine ottobre 2007, abbiano inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel

mese di settembre 2008, nonostante in tutti questi mesi nessun riscontro e/o

nessuna promessa di pagamento fosse stata concretamente proposta dalla società.

L'impegno verbale nel versare i crediti a rate mensili non è mai stato

mantenuto.

Gli asseriti molteplici solleciti verbali e di

persona effettuati dai coniugi __________ e dal signor __________ del RA 1 nei

confronti della ditta in primis non sono mai stati comprovati nè con tabulati

telefonici nè con una lista dettagliata, secondariamente a nostro parere sono

in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel

recuperare i crediti salariali.

La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA

1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato

di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione

delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non

significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati nè

l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori

permette di pensarlo".(Doc. III)

1.4. Il 6

novembre 2009 la rappresentante degli assicurati ha comunicato al TCA di non

avere ulteriori mezzi di prova (cfr. Doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Secondo

l'art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto

sussidiario di cui all'art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti

alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione

o della decisione delle altre.

Nella

presente fattispecie i ricorsi di RI 2 e RI 1 contestano decisioni su

opposizione analoghe e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica

la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. STF

8C_913/2009 e STF 8C_914/2009; DTF 128 V 192 consid. 1 pag. 194.

Nel

merito

__________ 2.3. Secondo

l'art. 51 cpv. 1 LADI:

"

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso.

Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA,

in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo

di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima

volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di

lavoro.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro li lui.

In una sentenza

8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto

che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner

sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation

der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens

aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem

Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen

auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,

dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des

ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das

von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.

Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines

eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen

Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob

weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind

oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden

Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der

Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und

C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate

untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und

von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende

Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte

Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62

[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).

(...)"

In una

sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una

decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,

rilevando:

"

4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in

questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,

dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,

per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre

quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,

se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i

provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore

di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5

dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo

avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è

tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse

dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente

essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio

da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi

dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del

15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla

valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente

trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi

concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con

l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55

cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento

ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di

fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati

tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza

lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma

dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

obbligazioni."

Anche in

una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha

ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI

e si è così espresso:

"

4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem

vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht

verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines

Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers

unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau

hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der

Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn

letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er

sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten

lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin

dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch

offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine

Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,

eingeleitet worden.

4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf

Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert

wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine

Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er

keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der

höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer

unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht

gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift

auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe

dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale

Entscheid der geltenden Praxis widerspreche."

2.5. La

Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,

consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,

consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una

direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nella

presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto all'indennità

per insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno

ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

Dagli

atti dell'incarto emerge che gli assicurati hanno lavorato, rispettivamente,

come cuoco e come aiuto cucina presso la ditta __________ nel periodo dal 1° settembre

al 31 ottobre 2007.

Sin

dall'inizio della loro attività il salario non è stato regolarmente versato.

Durante

il rapporto di lavoro essi hanno sollecitato personalmente il versamento dei

salari scoperti, ottenendo il pagamento di un acconto.

Dopo la

conclusione del rapporto di lavoro, secondo quanto affermato dalla loro

rappresentante, i due assicurati hanno personalmente sollecitato il versamento dei

salari durante alcuni mesi.

La ditta

si sarebbe impegnata a versare il salario in rate mensili di fr. 500.--, senza

però effettuare alcun pagamento (cfr. Doc. I punto 5).

Il 1°

febbraio 2008 i ricorrenti hanno così incaricato il RA 1 di tutelare i loro

diritti. Quest'ultimo, per il tramite di __________, avrebbe invitato telefonicamente

più volte il datore di lavoro a versare il salario, mentre analoghe richieste

sarebbe proseguite da parte degli stessi assicurati (cfr. Doc. I, punto 6 e

consid. 1.2).

Il 31

marzo 2008, __________, ha inviato alla ditta __________, uno scritto del

seguente tenore:

"

I vostri ex dipendenti ci hanno dato il mandato

di sollecitare la vostra spettabile società affinché sia finalmente loro

versata ogni spettanza derivante dal rapporto di lavoro.

Secondo le informazioni e la documentazione in nostro possesso, ai coniugi __________ deve

essere ancora versato lo stipendio del mese di ottobre, le vacanze e la 13.ma

pro rata, a cui va dedotto l'acconto da voi versato di Fr. 4'000.--.

Ci pregiamo richiamare l'art. 323 CO che in

merito ai termini del pagamento del salario così recita:

"In quanto un più breve termine od un

altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso nè stabilito

diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è

pagato al lavoratore alla fine di ogni mese".

Il contratto collettivo di lavoro, che ricordiamo

è dichiarato d'obbligatorietà generale, all'art. 14 stabilisce addirittura che "l'ultimo

giorno di lavoro devono essere versati al collaboratore tutti gli eventuali

crediti salariali (tenendo conto di possibili compensazioni), i conteggi finali

e l'attestato di lavoro".

A nome e per conto dei vostri due ex dipendenti

vi invitiamo a voler saldare ancor nei prossimi giorni ogni credito salariale

da loro vantato e di trasmetterci il conteggio di liquidazione finale.

Già fin d'ora vi informiamo che in caso di un

vostro mancato riscontro entro 10 giorni dalla presente adiremo senza ulteriori

formalità alle vie esecutive e legali." (Doc. D)

Sebbene

la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole,

il rappresentante degli assicurati non ha immediatamente fatto spiccare un

precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza

relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.4 e 2.5), ma ha semplicemente

mandato tre mesi dopo (il 2 luglio 2008), una lettera così formulata:

"

Ci riferiamo alla nostra lettera del 31 marzo

2008.

a lei inviata quale amministratore unico della società __________ e

all'accordo da lei pattuito con i coniugi __________ attraverso il quale si

impegnava a versare la spettanza salariale in rate mensili di Fr. 500.--

cadauna.

Considerato che a tutt'oggi non ha dato seguito

all'impegno preso, a nome e per conto dei suoi ex dipendenti, la informiamo che

se entro due settimane dalla presente non dovessi avere da parte sua alcun

riscontro, procederemo all'incasso per vie esecutive." (Doc. E)

Il

rappresentante degli assicurati, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del

datore di lavoro, ha dunque assegnato a quest'ultimo un termine per versare il

salario ancora più lungo di quello fissato alla fine del mese di marzo.

Non

avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, ormai tre mesi

dopo, il 23 settembre 2008, sono state inoltrate le domande di esecuzione,

(cfr. Doc. F), con conseguenti precetti esecutivi del 3 ottobre 2008 (cfr. Doc.

G).

I

precetti esecutivi sono stati emessi 6 mesi dopo lo scritto con il quale il

rappresentante degli assicurati aveva assegnato al datore di lavoro un termine

di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali.

Soltanto

il 3 novembre 2008 sono poi state inoltrate in Pretura le istanze per mercedi

e salari (cfr. Doc. H).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo

di quasi sei mesi dopo lo scritto del 3 marzo 2008 (al riguardo cfr. STFA C

49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06

del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62), prima di fare spiccare il precetto

esecutivo, l'assicurato ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6

novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più

presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il rapporto di lavoro è stato di

durata estremamente breve (2 mesi), che già durante il rapporto di lavoro il

salario non è stato regolarmente versato e che, prima dello scritto del 31

marzo 2008, per alcuni mesi gli assicurati e il loro rappresentante avevano

sollecitato telefonicamente il versamento del salario, senza che il datore di

lavoro rispettasse quanto avrebbe promesso (e cioè il pagamento del salario in

rate di fr. 500.--).

Alla luce di quanto appena

esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha negato a RI 2 e a RI 1 il

diritto all'indennità per insolvenza.

Infine si

ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le

conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato

il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile

giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.

6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,

consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27

luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I

241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile

2007, consid. 7.5.1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono

respinti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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