38.2009.81
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18 gennaio 2010Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2009.81
Data decisione, Autorità:
18.01.2010, TCA
Titolo:
Attesa di quasi 6 mesi tra costituzione in mora e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno, tanto più giustificata visto che il rapporto di lavoro è durato solo 2 mesi e che già durante il rapporto di lavoro il salario non è stato regolarmente versato
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 51 LPAMM
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.81-82
DC/sc
Lugano
18 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sui ricorsi del 12 ottobre 2009
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 10
settembre 2009 emanate da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 6 luglio 2009 (cfr. Doc. 30)
con la quale aveva negato a RI 2 il diritto a beneficiare di indennità per
insolvenza (cfr. Doc. C1), argomentando:
"
(...)
Lei ha terminato l'attività lavorativa in data
31.10.2007 e ha ricevuto per settembre ed ottobre 2007 unicamente degli
acconti. La domanda è stata presentata alla nostra Cassa in data 03.06.2009.
Abbiamo valutato le motivazioni portate in sede
di opposizione e ribadiamo che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai
propri obblighi e rispettato l'accordo verbale, i semplici solleciti verbali
e/o telefonici non sono ritenuti sufficienti.
Facciamo inoltre rilevare che sulla lettera di
sollecito del 31 marzo 2008 è dato un termine di 10 giorni di tempo per saldare
il dovuto in caso contrario "adiremo senza ulteriori formalità alle vie
esecutive e legali" ma il 2 luglio 2008 viene dato un ulteriore termine di
2 settimane e solo il 23 settembre 2008 vengono inoltrate le domande di
esecuzione.
In considerazione del fatto che dall'ultimo
acconto percepito in ottobre 2007 dalla ditta alla domanda di esecuzione è
trascorso un lungo lasso di tempo la sua opposizione del 4 settembre 2009 è
respinta (...)" (Doc. C1)
Il
medesimo giorno e con identiche motivazioni la Cassa ha pure confermato la
decisione del 6 luglio 2009 (cfr. Doc. 5) con la quale ha negato il diritto
all'indennità per insolvenza a RI 1 (cfr. Doc. C2)
1.2. Contro
questa decisione gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo ricorso al
TCA.
La loro
rappresentante ritiene che essi non abbiano violato l'obbligo di ridurre il
danno e rileva in particolare:
"
(...)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro
Fatti
I ricorrenti hanno fatto tempestivamente e
energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel
caso che ci occupa, essi non sono assolutamente restati inattivi,
ma, in un primo tempo, hanno sollecitato telefonicamente e fatto più
volte pressione di persona al datore di lavoro per ricevere quanto loro
dovuto. Il datore di lavoro ha fatto promesse alle quali gli opponenti hanno
creduto. Quando, poi, in un secondo tempo, hanno dovuto arrendersi
all'evidenza, ossia che il datore di lavoro non avrebbe pagato quanto dovuto, il
1 febbraio 2008, hanno dato procura al RA 1 affinché si occupasse del
loro caso. Il sindacato ha sollecitato la ditta più volte telefonicamente.
Questi solleciti essendo restati infruttuosi, con corrispondenza del 31
marzo 2008, viene assegnato un termine perentorio per il pagamento
degli arretrati. Dopo nuove assicurazioni di pagamento non mantenute dalla
ditta, il sindacato inoltra una procedura esecutiva che si è conclusa in data 6
aprile 2009. La Cassa cantonale di disoccupazione rimprovera all'assicurato il
fatto che entro l'ultimo acconto percepito in ottobre 2007 dalla ditta alla
domanda di esecuzione sia trascorso un lungo lasso di tempo. A questo
proposito, attiriamo nuovamente l'attenzione sul fatto che durante questo
periodo gli assicurati non sono rimasti inattivi, anche se, purtroppo, i loro
tentativi personali per recuperare i salari dovuti, benché insistenti, non sono
stati coronati di successo. In seguito, a tutela dei loro interessi, è stato dato
mandato al RA 1, a ulteriore comprova della loro ferma volontà di ottenere
soddisfazione.
Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi
riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure
d'incasso, il comportamento degli assicurati non può essere ritenuto come
lesivo del loro obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della
fine del rapporto di lavoro essi hanno agito per recuperare i salari dovuti e
dopo non vi hanno mai rinunciato, nè il loro comportamento permette di pensarlo.
Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto
che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative
insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il
tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i
diritti dei nostri patrocinati nè l'atteggiamento del sindacato nei confronti
dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
Dagli atti agli incarti sono rilevabili i
seguenti elementi:
a) il
03.06.2009 gli assicurati presentano domanda d'indennità per insolvenza,
avevano lavorato dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2007. Il signor RI 2 aveva
ricevuto unicamente un acconto di fr. 2'000.00 mentre la signora aveva ricevuto
l'intero salario di settembre;
b) il
31.03.2008 il RA 1, patrocinatore dei coniugi __________, intima una lettera
alla ditta __________ in cui vengono richiesti i salari arretrati; la ditta
viene informata che "in caso di un vostro mancato riscontro entro 10
giorni dalla presente adiremo senza ulteriori formalità alle vie esecutive e
legali";
c) Il
02.07.2008 il sindacato invia un ulteriore sollecito alla società dando un ulteriore
termine di due settimane per saldare le spettanze;
d) il 23.09.2008 vengono inoltrate le
domande di esecuzione;
e) il 03.10.2008 sono stati spiccati i
precetti esecutivi;
f) il
03.11.2008 vengono inoltrate in Pretura le istanze per mercedi e salari;
g) il
04.11.2008 la Pretura cita per la discussione le parti a comparire in udienza
il giorno 27 novembre 2008;
h) il
27.11.2008 in sede di udienza la ditta riconosce le pretese degli assicurati e
ritira le opposizioni ai precetti;
i) il 16.12.2008 vengono fatte proseguire
le esecuzioni;
j) l'08.01.2009 sono state inoltrate le
comminatorie di fallimento;
k) il
03.02.2009 il RA 1 inoltra alla Pretura le istanze di fallimento;
l) il
05.02.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita nuovamente le parti a
comparire in udienza il giorno 1° aprile 2009;
m) il
06.04.2009 il Pretore decide lo stralcio della procedura di fallimento in
quanto i coniugi __________ non hanno la possibilità di anticipare le spese per
il decreto di fallimento.
A parere della Cassa non è giustificabile che gli
assicurati, che hanno terminato la loro attività presso la ditta __________ a
fine ottobre 2007, abbiano inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel
mese di settembre 2008, nonostante in tutti questi mesi nessun riscontro e/o
nessuna promessa di pagamento fosse stata concretamente proposta dalla società.
L'impegno verbale nel versare i crediti a rate mensili non è mai stato
mantenuto.
Gli asseriti molteplici solleciti verbali e di
persona effettuati dai coniugi __________ e dal signor __________ del RA 1 nei
confronti della ditta in primis non sono mai stati comprovati nè con tabulati
telefonici nè con una lista dettagliata, secondariamente a nostro parere sono
in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel
recuperare i crediti salariali.
La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA
1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato
di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione
delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non
significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati nè
l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori
permette di pensarlo".(Doc. III)
1.4. Il 6
novembre 2009 la rappresentante degli assicurati ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova (cfr. Doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo
l'art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario di cui all'art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti
alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi
con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione
o della decisione delle altre.
Nella
presente fattispecie i ricorsi di RI 2 e RI 1 contestano decisioni su
opposizione analoghe e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica
la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. STF
8C_913/2009 e STF 8C_914/2009; DTF 128 V 192 consid. 1 pag. 194.
Nel
merito
__________ 2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso.
Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA,
in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo
di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
In una sentenza
8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem
Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen
auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,
dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des
ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das
von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.
Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines
eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen
Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob
weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind
oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der
Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und
C 148/03 vom 3. Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende
Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte
Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62
[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).
(...)"
In una
sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una
decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,
rilevando:
"
4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in
questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,
dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,
per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre
quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,
se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i
provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore
di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5
dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).
Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo
avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è
tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse
dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente
essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio
da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi
dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del
15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente
trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi
concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con
l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55
cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento
ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di
fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati
tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza
lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma
dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque
debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue
obbligazioni."
Anche in
una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha
ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI
e si è così espresso:
"
4.
Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem
vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht
verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines
Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers
unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau
hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der
Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn
letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er
sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten
lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin
dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch
offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine
Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,
eingeleitet worden.
4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf
Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert
wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine
Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er
keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der
höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer
unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht
gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift
auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe
dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale
Entscheid der geltenden Praxis widerspreche."
2.5. La
Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,
consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57,
consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una
direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nella
presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto all'indennità
per insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno
ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
Dagli
atti dell'incarto emerge che gli assicurati hanno lavorato, rispettivamente,
come cuoco e come aiuto cucina presso la ditta __________ nel periodo dal 1° settembre
al 31 ottobre 2007.
Sin
dall'inizio della loro attività il salario non è stato regolarmente versato.
Durante
il rapporto di lavoro essi hanno sollecitato personalmente il versamento dei
salari scoperti, ottenendo il pagamento di un acconto.
Dopo la
conclusione del rapporto di lavoro, secondo quanto affermato dalla loro
rappresentante, i due assicurati hanno personalmente sollecitato il versamento dei
salari durante alcuni mesi.
La ditta
si sarebbe impegnata a versare il salario in rate mensili di fr. 500.--, senza
però effettuare alcun pagamento (cfr. Doc. I punto 5).
Il 1°
febbraio 2008 i ricorrenti hanno così incaricato il RA 1 di tutelare i loro
diritti. Quest'ultimo, per il tramite di __________, avrebbe invitato telefonicamente
più volte il datore di lavoro a versare il salario, mentre analoghe richieste
sarebbe proseguite da parte degli stessi assicurati (cfr. Doc. I, punto 6 e
consid. 1.2).
Il 31
marzo 2008, __________, ha inviato alla ditta __________, uno scritto del
seguente tenore:
"
I vostri ex dipendenti ci hanno dato il mandato
di sollecitare la vostra spettabile società affinché sia finalmente loro
versata ogni spettanza derivante dal rapporto di lavoro.
Secondo le informazioni e la documentazione in nostro possesso, ai coniugi __________ deve
essere ancora versato lo stipendio del mese di ottobre, le vacanze e la 13.ma
pro rata, a cui va dedotto l'acconto da voi versato di Fr. 4'000.--.
Ci pregiamo richiamare l'art. 323 CO che in
merito ai termini del pagamento del salario così recita:
"In quanto un più breve termine od un
altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso nè stabilito
diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è
pagato al lavoratore alla fine di ogni mese".
Il contratto collettivo di lavoro, che ricordiamo
è dichiarato d'obbligatorietà generale, all'art. 14 stabilisce addirittura che "l'ultimo
giorno di lavoro devono essere versati al collaboratore tutti gli eventuali
crediti salariali (tenendo conto di possibili compensazioni), i conteggi finali
e l'attestato di lavoro".
A nome e per conto dei vostri due ex dipendenti
vi invitiamo a voler saldare ancor nei prossimi giorni ogni credito salariale
da loro vantato e di trasmetterci il conteggio di liquidazione finale.
Già fin d'ora vi informiamo che in caso di un
vostro mancato riscontro entro 10 giorni dalla presente adiremo senza ulteriori
formalità alle vie esecutive e legali." (Doc. D)
Sebbene
la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole,
il rappresentante degli assicurati non ha immediatamente fatto spiccare un
precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza
relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.4 e 2.5), ma ha semplicemente
mandato tre mesi dopo (il 2 luglio 2008), una lettera così formulata:
"
Ci riferiamo alla nostra lettera del 31 marzo
2008.
a lei inviata quale amministratore unico della società __________ e
all'accordo da lei pattuito con i coniugi __________ attraverso il quale si
impegnava a versare la spettanza salariale in rate mensili di Fr. 500.--
cadauna.
Considerato che a tutt'oggi non ha dato seguito
all'impegno preso, a nome e per conto dei suoi ex dipendenti, la informiamo che
se entro due settimane dalla presente non dovessi avere da parte sua alcun
riscontro, procederemo all'incasso per vie esecutive." (Doc. E)
Il
rappresentante degli assicurati, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del
datore di lavoro, ha dunque assegnato a quest'ultimo un termine per versare il
salario ancora più lungo di quello fissato alla fine del mese di marzo.
Non
avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, ormai tre mesi
dopo, il 23 settembre 2008, sono state inoltrate le domande di esecuzione,
(cfr. Doc. F), con conseguenti precetti esecutivi del 3 ottobre 2008 (cfr. Doc.
G).
I
precetti esecutivi sono stati emessi 6 mesi dopo lo scritto con il quale il
rappresentante degli assicurati aveva assegnato al datore di lavoro un termine
di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali.
Soltanto
il 3 novembre 2008 sono poi state inoltrate in Pretura le istanze per mercedi
e salari (cfr. Doc. H).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo
di quasi sei mesi dopo lo scritto del 3 marzo 2008 (al riguardo cfr. STFA C
49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06
del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62), prima di fare spiccare il precetto
esecutivo, l'assicurato ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6
novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più
presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13
dicembre 2005).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il rapporto di lavoro è stato di
durata estremamente breve (2 mesi), che già durante il rapporto di lavoro il
salario non è stato regolarmente versato e che, prima dello scritto del 31
marzo 2008, per alcuni mesi gli assicurati e il loro rappresentante avevano
sollecitato telefonicamente il versamento del salario, senza che il datore di
lavoro rispettasse quanto avrebbe promesso (e cioè il pagamento del salario in
rate di fr. 500.--).
Alla luce di quanto appena
esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha negato a RI 2 e a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza.
Infine si
ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le
conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato
il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile
giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.
6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,
consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27
luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I
241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile
2007, consid. 7.5.1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono
respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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