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Decisione

38.2009.83

Attesa di quasi 8 mesi tra versamento di un acconto di salario e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno

18 gennaio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso.

Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA,

in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di

ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima

volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di

lavoro.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro li lui.

In una sentenza

8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto

che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner

sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation

der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens

aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem

Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen

auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,

dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des

ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das

von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.

Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines

eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen

Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob

weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind

oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden

Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der

Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und

C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate

untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und

von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende

Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte

Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62

[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).

(...)"

In una

sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una

decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,

rilevando:

"

4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in

questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,

dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,

per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre

quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,

se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i

provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore

di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5

dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo

avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è

tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse

dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente

essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio

da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi,

trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa

domanda del 15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla

valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente

trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi

concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con

l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55

cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento

ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di

fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati

tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza

lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma

dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione

Considerandi

di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non

abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."

Anche in

una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha

ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI

e si è così espresso:

"

4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem

vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht

verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines

Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers

unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

4.1

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau

hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der

Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn

letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er

sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten

lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin

dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch

offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine

Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,

eingeleitet worden.

4.2

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf

Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert

wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine

Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er

keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der

höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer

unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht

gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner

Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt

keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der

kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4

Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo

di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Dagli

atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come addetta alle vendite

presso l'__________ dal 1° ottobre 2007 al 24 gennaio 2008.

Il

contratto è stato sciolto per motivi economici (cfr. lettera di disdetta del 25

gennaio 2008 di __________ dell'__________, Doc. 36).

Il

salario è stato versato fino al 30 novembre 2007 (cfr. Doc. 20a, Doc. 30).

L'assicurata

ha chiesto alla Cassa di versarle fr. 4'439.58 a titolo di indennità per

insolvenza (cfr. Doc. 20a).

Già

durante il rapporto di lavoro, peraltro rivelatosi estremamente breve,

l'assicurata ha avuto delle difficoltà a ottenere il salario che è stato

sollecitato e pagato in parte, anche mediante il versamento di acconti (cfr.

Doc. D).

Il 12

agosto 2009 l'assicurata ha così descritto i passi intrapresi per ottenere il

salario che le spettava, dopo la fine del rapporto di lavoro:

"

Vorrei esporvi brevemente il mio problema

venutosi a creare con il Signor __________, responsabile dell'__________.

Nel Settembre 2007 sono stata assunta dal Signor __________,

come collaboratrice, dopo una proposta molto allettante e piena di promesse.

Avendolo conosciuto qualche mese prima

dell'assunzione ho potuto così instaurare anche un rapporto di amicizia, o

almeno lo pensavo.

Nel periodo in cui ho lavorato presso l'__________

purtroppo gli introiti si sono rivelati alquanto scarsi finché la situazione

economica è diventata per il signor __________ insostenibile. Ha dovuto quindi

licenziarmi, a fine Gennaio 2008, promettendo però di pagarmi gli stipendi

arretrati nel giro di poche settimane.

Conoscendo i problemi economici e cmq avendo un

buon rapporto con lui ho pensato di potermi fidare, sicura che avrebbe

mantenuto le promesse e che effettivamente i primi mesi ha rispettato

consegnandomi degli acconti. Dopo di che le mie richieste di sollecito sono

state rimbalzate da un mese all'altro, le mie visite in negozio risultavano

invane perché era introvabile.

Quindi dopo l'ultima e-mail inviata ad Agosto

2009.

con risposta Settembre 2009,ho deciso di contattare qualcuno di competente

che potesse veramente sollecitare il pagamento, visto che i miei sforzi si

erano rivelati invani." (Doc. 35)

In

effetti l'assicurata il 28 marzo 2008 ha ricevuto dall'ex datore di lavoro un acconto

di fr. 1'000.-- (cfr. Doc. 15).

Il 18

agosto 2008 l'assicurata ha nuovamente sollecitato il versamento del salario

mediante un messaggio di posta elettronica nel quale informava il datore di

lavoro di non essere più disposta ad aspettare (cfr. Doc. 14: "(...) sono

passati oramai altri 3 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti, non ho

ricevuto nè una telefonata nè una e-mail, non mi hai più fatto sapere niente e

poi mi vieni a dire che la tua priorità era quella di saldare i conti con me

.... (...)" ).

Il 2

settembre 2008 il datore di lavoro ha comunicato all'assicurata in particolare

che:

"

(...)

Ho contattato il commercialista per attivare una

procedura di fallimento, non avendo più risorse e/o lavori.

Se sei passata dal negozio avrai notato che sto

cercando qualcuno che subentri nel negozio almeno per recuperare i soldi che

sono bloccati per l'affitto "5000.00" chf, con i quali

saldarti." (Doc. 14)

Il 17

ottobre 2008 l'assicurata ha incaricato il RA 1 di tutelare i suoi interessi

salariali (cfr. Doc. 24).

Il 20

ottobre 2008 __________ del RA 1 ha inviato il seguente scritto al datore di

lavoro:

"

Interveniamo presso di voi su mandato della

nostra associata e vostra ex-dipendente RI 1.

La signora RI 1 ha sollecitato più volte il

pagamento della liquidazione del suo rapporto di lavoro terminato a fine

gennaio 2008 per un totale di fr. 5206.60, secondo vostro conteggio di

liquidazione.

Fino ad oggi ha ricevuto da parte vostra solo due

acconti di fr. 1000.- il 28.3.2008 e di fr. 500.- il 6.6.2008.

Vi assegniamo quindi un termine di una settimana

per provvedere al versamento della somma restante di fr. 3706.60, direttamente

sul conto corrente postale della signora RI 1.

RI 1Conto corrente postale n° __________.

Vi rendiamo inoltre attenti al fatto che, in

mancanza di un vostro pronto versamento, ci vedremo costretti a procedere per

vie legali." (Doc. 13)

Non

avendo ricevuto nessuna risposta da parte del datore di lavoro il

rappresentante dell'assicurata ha inoltrato una domanda di esecuzione il 18

novembre 2008 (cfr. Doc. 11). Il precetto esecutivo è stato spiccato il 16

marzo 2009 (cfr. Doc. 10).

Come

visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la giurisprudenza esige che il

dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario

(cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23

dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung,

Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA

C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Nella presente fattispecie

la domanda di esecuzione è stata inoltrata il 18 novembre 2008, quasi 10 mesi

dopo la conclusione del rapporto di lavoro e quasi 8 mesi dopo avere ricevuto

l'acconto di fr. 1'000.--, rispettivamente 5 mesi dopo l'acconto di fr. 500.--

che l'assicurata afferma di avere ricevuto il 6 giugno 2008 (cfr. Doc. I, punto

5; Doc. G; la ricevuta allegata al ricorso porta peraltro la data 6 giugno 2007,

non contiene nessun riferimento a un rapporto di lavoro preciso ed è firmata da

una sola persona, cfr. Doc. E).

In realtà visto il

comportamento assunto dall'ex datore di lavoro, che già durante il rapporto di

lavoro non aveva versato tempestivamente il salario, l'assicurata avrebbe

dovuto attivarsi prima e fare spiccare il precetto esecutivo, al più tardi,

immediatamente dopo il messaggio di posta elettronica ricevuto dall'ex datore

di lavoro il 2 settembre 2008 dal quale risultava che quest'ultimo non aveva

"più risorse e aveva contattato il commercialista per attivare una

procedura di fallimento".

Non avendolo fatto

l'assicurata ha commesso una negligenza grave ai sensi

dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA

38.2008.43

del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).

A ragione

dunque la Cassa le ha così negato il diritto ad ottenere l'indennità per

insolvenza da lei richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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