38.2009.83
Attesa di quasi 8 mesi tra versamento di un acconto di salario e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno
18 gennaio 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.83
Data decisione, Autorità:
18.01.2010, TCA
Titolo:
Attesa di quasi 8 mesi tra versamento di un acconto di salario e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.83
DC/sc
Lugano
18 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11
settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 agosto 2009 con la quale
aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr.
Doc. 3), argomentando:
"
(...)
Lei ha terminato
l'attività lavorativa in data 24.01.2008 e ha ricevuto lo stipendio fino al
30.11.2007. La domanda è stata presentata alla nostra Cassa in data 27 luglio
2009.
Abbiamo valutato le motivazioni portate in sede
di opposizione e ribadiamo che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai
propri obblighi i semplici solleciti verbali e/o via e-mail non sono ritenuti
sufficienti.
Il precetto esecutivo è stato inoltrato
unicamente il 18 novembre 2008 pertanto non si può ritenere che sia stato fatto
tutto il possibile tempestivamente per ridurre il danno. La sua opposizione del
9 settembre 2009 è respinta e la nostra decisione del 26.08.2009 viene
confermata. (...)" (Doc. C)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua rappresentante, ritiene che l'assicurata non abbia violato l'obbligo di
ridurre il danno e rileva in particolare:
"
(...)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro
La ricorrente ha fatto tempestivamente e energicamente
tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci
occupa quest'ultima, non é assolutamente restata inattiva, ma ha
sollecitato telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al
datore di lavoro per ricevere quanto dovuto. L'ex-datore di lavoro le
ha fatto vane promesse alle quali la ricorrente ha creduto durante qualche
tempo, anche perché nel frattempo era comunque riuscita ad ottenere due
anticipi. Quando, poi, ha dovuto arrendersi all'evidenza, ossia che il datore
di lavoro non avrebbe pagato, il 17.10.2008, ha dato procura al RA
1 perché si occupasse del suo caso. Con corrispondenza del 20 ottobre
2008, viene dunque assegnato all'ex-datore di lavoro un termine
perentorio per il pagamento degli arretrati. Questo termine non essendo stato
rispettato, la procedura è stata condotta fino alla pronuncia del fallimento.
Teniamo nuovamente a rilevare come il
responsabile della ditta fosse una persona difficilmente rintracciabile, a
comprova anche il fatto che dalla data dell'inoltro della domanda d'esecuzione
il 18 novembre 2008, sono passati ben 4 mesi prima che il precetto potesse
essere intimato, in data 16 marzo 2009. In effetti, anche i funzionari dell'UEF
hanno dovuto compiere una vera e propria "caccia al debitore" (come
già a suo tempo la signora RI 1) prima di poter intimare il precetto. Mentre la
comminatoria di fallimento ha dovuto essere pubblicata addirittura sul FU (__________)
per l'impossibilità da parte dell'UEF di rintracciare il debitore. Questo
spiega anche come per mesi la ricorrente non aveva più nessuna risposta ai suoi
solleciti di pagamento.
Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi
riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure
d'incasso, il comportamento dell'assicurata non può essere ritenuto come
lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della fine
del rapporto di lavoro, essa ha agito per recuperare i salari dovuti e dopo non
vi ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo.
Secondo la giurisprudenza (8C 466/2008) "il
rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza della
violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui
all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa
rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e
sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso,
tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela
dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3
pag. 49)"." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti
elementi:
a)
il 27.07.2009 l'assicurata ha presentato domanda d'indennità per insolvenza,
aveva terminato l'attività lavorativa il 24.01.2008 e aveva ricevuto il salario
fino al 30.11.2007;
b)
il 28.03.2008 la signora riceve un acconto sulle sue spettanze salariali di
fr. 1'000.00;
c)
il 18.08.2008 l'assicurata ha scritto un e-mail di sollecito al suo ex datore
di lavoro, dal quale si evince che "sono passati oramai altri 3 mesi
dall'ultima volta che ci siamo visti, non ho ricevuto né una telefonata né una
e-mail,non mi hai più fatto sapere niente";
d)
il 02.09.2008 la ditta risponde alla signora RI 1 dicendo che "la
situazione da difficile è diventata insostenibile";
e)
il 20.10.2008 il sindacato intimata alla ditta una lettera di sollecito;
f) il 18.11.2008 viene presentata la
domanda d'esecuzione;
g) il 16.03.2009 è stato spiccato il
precetto esecutivo;
h)
il 02.04.2009 viene inoltrata una domanda di proseguire l'esecuzione;
i) il 21.04.2009 è stata richiesta a
comminatoria di fallimento;
j) il 18.05.2009 viene inviata alla Pretura
un'istanza di fallimento;
k)
il 19.05.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita le parti a comparire
in aula in data 8 luglio 2009;
I)
il 02.07.2009 la Pretura stralcia la procedura dai ruoli in quanto la ditta è
fallita con decreto del 9 giugno 2009.
A parere della Cassa non è giustificabile che
l'assicurata, che ha terminato la sua attività presso la ditta L'__________ il
24.01.2008, abbia inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di
novembre 2008, nonostante in tutti questi mesi era stato versato unicamente un
acconto.
Gli asseriti molteplici solleciti verbali e di
persona effettuati dalla signora nei confronti della ditta in primis non sono
mai stati comprovati né con tabulati telefonici né con una lista dettagliata
(tranne uno scambio di e-mail di agosto 2008), secondariamente a nostro parere
sono in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel
recuperare i crediti salariali.
La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA
1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato
di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta
l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo
però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati
né I'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori
permette di pensarlo"." (...)" (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso.
Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA,
in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di
ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
In una sentenza
8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem
Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen
auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,
dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des
ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das
von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.
Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines
eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen
Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob
weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind
oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der
Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und
C 148/03 vom 3. Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende
Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte
Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62
[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).
(...)"
In una
sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una
decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,
rilevando:
"
4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in
questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,
dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,
per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre
quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,
se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i
provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore
di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5
dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).
Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo
avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è
tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse
dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente
essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio
da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi,
trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa
domanda del 15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente
trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi
concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con
l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55
cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento
ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di
fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati
tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza
lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma
dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione
Considerandi
di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non
abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."
Anche in
una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha
ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI
e si è così espresso:
"
4.
Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem
vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht
verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines
Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers
unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1
Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau
hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der
Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn
letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er
sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten
lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin
dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch
offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine
Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,
eingeleitet worden.
4.2
Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf
Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert
wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine
Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er
keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der
höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer
unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht
gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner
Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt
keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der
kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.
2.4
Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo
di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).
Dagli
atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come addetta alle vendite
presso l'__________ dal 1° ottobre 2007 al 24 gennaio 2008.
Il
contratto è stato sciolto per motivi economici (cfr. lettera di disdetta del 25
gennaio 2008 di __________ dell'__________, Doc. 36).
Il
salario è stato versato fino al 30 novembre 2007 (cfr. Doc. 20a, Doc. 30).
L'assicurata
ha chiesto alla Cassa di versarle fr. 4'439.58 a titolo di indennità per
insolvenza (cfr. Doc. 20a).
Già
durante il rapporto di lavoro, peraltro rivelatosi estremamente breve,
l'assicurata ha avuto delle difficoltà a ottenere il salario che è stato
sollecitato e pagato in parte, anche mediante il versamento di acconti (cfr.
Doc. D).
Il 12
agosto 2009 l'assicurata ha così descritto i passi intrapresi per ottenere il
salario che le spettava, dopo la fine del rapporto di lavoro:
"
Vorrei esporvi brevemente il mio problema
venutosi a creare con il Signor __________, responsabile dell'__________.
Nel Settembre 2007 sono stata assunta dal Signor __________,
come collaboratrice, dopo una proposta molto allettante e piena di promesse.
Avendolo conosciuto qualche mese prima
dell'assunzione ho potuto così instaurare anche un rapporto di amicizia, o
almeno lo pensavo.
Nel periodo in cui ho lavorato presso l'__________
purtroppo gli introiti si sono rivelati alquanto scarsi finché la situazione
economica è diventata per il signor __________ insostenibile. Ha dovuto quindi
licenziarmi, a fine Gennaio 2008, promettendo però di pagarmi gli stipendi
arretrati nel giro di poche settimane.
Conoscendo i problemi economici e cmq avendo un
buon rapporto con lui ho pensato di potermi fidare, sicura che avrebbe
mantenuto le promesse e che effettivamente i primi mesi ha rispettato
consegnandomi degli acconti. Dopo di che le mie richieste di sollecito sono
state rimbalzate da un mese all'altro, le mie visite in negozio risultavano
invane perché era introvabile.
Quindi dopo l'ultima e-mail inviata ad Agosto
2009.
con risposta Settembre 2009,ho deciso di contattare qualcuno di competente
che potesse veramente sollecitare il pagamento, visto che i miei sforzi si
erano rivelati invani." (Doc. 35)
In
effetti l'assicurata il 28 marzo 2008 ha ricevuto dall'ex datore di lavoro un acconto
di fr. 1'000.-- (cfr. Doc. 15).
Il 18
agosto 2008 l'assicurata ha nuovamente sollecitato il versamento del salario
mediante un messaggio di posta elettronica nel quale informava il datore di
lavoro di non essere più disposta ad aspettare (cfr. Doc. 14: "(...) sono
passati oramai altri 3 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti, non ho
ricevuto nè una telefonata nè una e-mail, non mi hai più fatto sapere niente e
poi mi vieni a dire che la tua priorità era quella di saldare i conti con me
.... (...)" ).
Il 2
settembre 2008 il datore di lavoro ha comunicato all'assicurata in particolare
che:
"
(...)
Ho contattato il commercialista per attivare una
procedura di fallimento, non avendo più risorse e/o lavori.
Se sei passata dal negozio avrai notato che sto
cercando qualcuno che subentri nel negozio almeno per recuperare i soldi che
sono bloccati per l'affitto "5000.00" chf, con i quali
saldarti." (Doc. 14)
Il 17
ottobre 2008 l'assicurata ha incaricato il RA 1 di tutelare i suoi interessi
salariali (cfr. Doc. 24).
Il 20
ottobre 2008 __________ del RA 1 ha inviato il seguente scritto al datore di
lavoro:
"
Interveniamo presso di voi su mandato della
nostra associata e vostra ex-dipendente RI 1.
La signora RI 1 ha sollecitato più volte il
pagamento della liquidazione del suo rapporto di lavoro terminato a fine
gennaio 2008 per un totale di fr. 5206.60, secondo vostro conteggio di
liquidazione.
Fino ad oggi ha ricevuto da parte vostra solo due
acconti di fr. 1000.- il 28.3.2008 e di fr. 500.- il 6.6.2008.
Vi assegniamo quindi un termine di una settimana
per provvedere al versamento della somma restante di fr. 3706.60, direttamente
sul conto corrente postale della signora RI 1.
RI 1Conto corrente postale n° __________.
Vi rendiamo inoltre attenti al fatto che, in
mancanza di un vostro pronto versamento, ci vedremo costretti a procedere per
vie legali." (Doc. 13)
Non
avendo ricevuto nessuna risposta da parte del datore di lavoro il
rappresentante dell'assicurata ha inoltrato una domanda di esecuzione il 18
novembre 2008 (cfr. Doc. 11). Il precetto esecutivo è stato spiccato il 16
marzo 2009 (cfr. Doc. 10).
Come
visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la giurisprudenza esige che il
dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario
(cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23
dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung,
Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA
C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Nella presente fattispecie
la domanda di esecuzione è stata inoltrata il 18 novembre 2008, quasi 10 mesi
dopo la conclusione del rapporto di lavoro e quasi 8 mesi dopo avere ricevuto
l'acconto di fr. 1'000.--, rispettivamente 5 mesi dopo l'acconto di fr. 500.--
che l'assicurata afferma di avere ricevuto il 6 giugno 2008 (cfr. Doc. I, punto
5; Doc. G; la ricevuta allegata al ricorso porta peraltro la data 6 giugno 2007,
non contiene nessun riferimento a un rapporto di lavoro preciso ed è firmata da
una sola persona, cfr. Doc. E).
In realtà visto il
comportamento assunto dall'ex datore di lavoro, che già durante il rapporto di
lavoro non aveva versato tempestivamente il salario, l'assicurata avrebbe
dovuto attivarsi prima e fare spiccare il precetto esecutivo, al più tardi,
immediatamente dopo il messaggio di posta elettronica ricevuto dall'ex datore
di lavoro il 2 settembre 2008 dal quale risultava che quest'ultimo non aveva
"più risorse e aveva contattato il commercialista per attivare una
procedura di fallimento".
Non avendolo fatto
l'assicurata ha commesso una negligenza grave ai sensi
dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA
38.2008.43
del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).
A ragione
dunque la Cassa le ha così negato il diritto ad ottenere l'indennità per
insolvenza da lei richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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