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Decisione

38.2009.85

Attesa di quasi 4 mesi tra fissazione del termine ultimo per il versamento delle pretese salariali e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno

18 gennaio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso.

Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA,

in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo

di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima

volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di

lavoro.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro li lui.

In una sentenza

8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto

che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55

cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner

sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation

der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens

aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem

Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen

auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,

dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des

ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das

von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar

2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen

Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen

Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob

weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind

oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden

Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der

Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und

C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate

untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und

von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende

Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte

Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62

[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).

(...)"

In una

sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una

decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,

rilevando:

"

4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in

questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,

dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,

per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre

quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,

se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i

provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore

di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5

dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo

avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è

tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse

dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente

nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente

sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi

dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del

15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla

valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente

trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi

concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con

l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55

cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento

ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di

fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati

tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza

lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma

dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

Considerandi

obbligazioni."

Anche in

una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha

ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI

e si è così espresso:

"

4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem

vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht

verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines

Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers

unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

4.1

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau

hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der

Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn

letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er

sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten

lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin

dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch

offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine

Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,

eingeleitet worden.

4.2

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf

Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert

wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine

Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er

keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der

höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen

oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem

setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der

geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran

nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden

Praxis widerspreche.

2.4

Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto all'indennità per insolvenza in quanto egli avrebbe violato l'obbligo

di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Dagli

atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha lavorato come piastrellista presso

la ditta __________ dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2007. Il datore di lavoro

non ha pagato al dipendente le vacanze e la tredicesima pro rata.

Immediatamente

dopo la conclusione del rapporto di lavoro egli avrebbe richiesto il versamento

del salario residuo.

Non

ottenendo nessuna risposta positiva l'assicurato, nel mese di settembre 2007, si

è rivolto al RA 1.

Quest'ultimo

ha contattato telefonicamente ed ha incontrato il datore di lavoro a più

riprese (cfr. Doc. 1, punto 3).

Il 16

novembre 2007 __________, della ditta __________, e __________, del RA 1, hanno

sottoscritto la seguente dichiarazione d'impegno:

"

In presenza del Signor __________ -

rappresentante del RA 1 di __________, io sottoscritto signor __________,

titolare dell'Impresa __________ di __________, dichiaro:

di versare la liquidazione di quanto dovuto ai

miei due ex dipendenti e più precisamente i signori:

X, e __________.

(recte: RI 1)

In due volte, la prima volta avrà luogo entro il 20

dicembre 2007, la seconda volata entro il 18 gennaio 2008. (Doc. 27)

Il datore

di lavoro non ha tuttavia rispettato quanto pattuito e non ha versato a RI 1

quanto gli spettava entro i termini concordati.

Nei mesi

successivi (da dicembre a maggio 2008) il RA 1, per conto dell'assicurato,

avrebbe sollecitato il rispetto dell'accordo attraverso "contatti

telefonici e incontri" (cfr. Doc. 1, punto 4).

Il 9

giugno 2008 __________, ha inviato alla ditta __________ uno scritto del

seguente tenore:

"

Il vostro dipendente ci

ha dato regolare mandato affinché abbiamo a rappresentarlo nella vertenza

salariale che lo vede opposto alla vostra Impresa.

In particolare ci comunica di non avere ancora

percepito a tutt'oggi la tredicesima pro rata temporis anno 2007, le indennità

di vacanze maturate per l'anno 2007.

Ora, malgrado la nostra conversazioni telefonica

avuta nei giorni scorsi, dove mi hai illustrato la situazione, con la presente

ti invito cortesemente a voler allestire un conteggio dettagliato di quanto

dovuto al signor RI 1 e di voler procedere entro 10 giorni dalla data della

spedizione della presente al pagamento dell'importo.

Già sin d'ora ci corre l'obbligo di informarvi

che, trascorso il termine citato, adiremo alle vie legali." (Doc. 26)

Sebbene

la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole, il

rappresentante dell'assicurato non ha immediatamente fatto spiccare un precetto

esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza relativa

all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.3 e 2.4), ma ha semplicemente mandato

più di due mesi dopo (il 21 agosto 2008), una lettera così formulata:

"

Egregio signor __________

Siamo venuti a conoscenza dell'accordo verbale

avvenuto nei mesi scorsi, con il signor RI 1 inerente alla liquidazione delle

spettanze di cui a margine.

Ovvero:

Vacanze = Fr. 858.35

Tredicesima = Fr. 3'178.55

Ora il signor RI 1 ci informa che purtroppo tale

accordo pare che non sia stato da lei rispettato, ora alfine di evitare le vie

legali a noi consentite le inviamo un perentorio ed inderogabile termine per

il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 10 settembre 2008.

In caso d'inosservanza di questo termine ci

vedremo costretti ad adire alle vie legali a noi consentite." (Doc. 25)

Il

rappresentante dell'assicurato, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del

datore di lavoro, ha assegnato a quest'ultimo un termine per versare il salario

ancora più lungo di quello fissato all'inizio del mese di giugno 2008.

Non

avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, quasi due mesi

dopo, il 14 ottobre 2008, è stata inoltrata la domanda di esecuzione (cfr. Doc.

24) con conseguente precetto esecutivo del 23 ottobre 2008 (cfr. Doc. 23).

Il

precetto esecutivo è dunque stato emesso 4 mesi dopo lo scritto con il quale il

rappresentante dell'assicurato assegnava al datore di lavoro un termine di 10

giorni per soddisfare le pretese salariali.

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo

di quasi quattro mesi dopo lo scritto del 9 giugno 2008 (al riguardo cfr. STFA

C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06

del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto

esecutivo, l'assicurato ha commesso, viste le particolarità del caso concreto, una

negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21

novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11

gennaio 2010).

La giurisprudenza esige

infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA

C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più

presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Nella

presente fattispecie va soprattutto sottolineato che lo scritto del 9 giugno

2008.

è stato preceduto da una dichiarazione d'impegno del datore di lavoro a

versare il salario sottoscritto dall'amministratore della ditta e dal

rappresentante dell'assicurato. Secondo questa dichiarazione allestita il 16

novembre 2007 (e quindi alcuni mesi dopo che il rapporto di lavoro si era

concluso e durante i quali i tentativi di ottenere il salario residuo sono

rimasti infruttuosi), entro il 18 gennaio 2008 sarebbe stato interamente versato

l'importo spettante al ricorrente. Ora, alla scadenza di quel termine,

l'assicurato avrebbe dovuto rivendicare più decisamente le sue pretese

salariali.

A ragione,

la Cassa ha così negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.

Infine si

ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le

conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato

il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile

giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.

6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid.

3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio

2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del

15.

giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007,

consid. 7.5.1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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