38.2009.85
Attesa di quasi 4 mesi tra fissazione del termine ultimo per il versamento delle pretese salariali e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno
18 gennaio 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2009.85
Data decisione, Autorità:
18.01.2010, TCA
Titolo:
Attesa di quasi 4 mesi tra fissazione del termine ultimo per il versamento delle pretese salariali e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.85
DC/sc
Lugano
18 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2009 con la quale
aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr.
Doc. 3), argomentando:
"
(...)
Lei ha terminato l'attività lavorativa in data
31.08.2007. Rivendica alla nostra Cassa, con domanda presentata il 13 luglio
2009, il pagamento delle vacanze e tredicesima pro rata degli ultimi 4 mesi
lavorativi.
Dal vostro scritto del 27.07.2009 allegate copia
di un accordo intercorso tra le parti sottoscritto in data 16.11.2007 tra il
vostro sindacato (rappresentate del Sig. RI 1) ed il datore di lavoro.
In tale accordo si rileva che il datore di lavoro
s'impegnava a corrispondere gli arretrati in due rate con scadenza 20.12.2007 e
18.01.2008.
Tali scadenze non sono state rispettate e fino a
fine maggio 2008 non vi è traccia di alcuno scritto di sollecito, ma
sembrerebbe unicamente contatti telefonici.
Considerato il lungo lasso di tempo trascorso
dalla fine del rapporto di lavoro alla rivendicazione salariale, non può far
valere il diritto all'indennità per insolvenza in quanto non ha potuto
comprovare di aver fatto tempestivamente tutto il necessario a tutela dei suoi
interessi salariali. (...)" (Doc. B)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua rappresentante, ritiene che egli non abbia violato l'obbligo di ridurre
il danno e rileva in particolare:
"
(...)
Contrariamente a quanto detto nella decisione
contestata, l'assicurato ha fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi
necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa,
quest'ultimo, non è assolutamente restato inattivo, ma ha
sollecitato telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al
datore di lavoro per ottenere quanto dovuto. L'assicurato poteva,
inoltre, contare sull'aiuto del RA 1 per tutelare i suoi interessi.
A prova degli sforzi intrapresi per recuperare il
dovuto:
- l'accordo concluso in data 16 novembre 2007, purtroppo non
rispettato;
- il mandato conferito ad RA 1 in giugno del
2008;
- le corrispondenze RA 1 dei mesi di luglio e agosto 2008, dalle
quali si evince che per il periodo da novembre 2007 a maggio 2008, l'assicurato
e il RA 1 si sono adoperati a recuperare il montante dovuto in diverse maniere,
in particolare con ripetuti solleciti telefonici e incontri personali.
Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi
riconosciuti dalla giurisprudenza (C 121703) come normali nell'ambito delle
procedure d'incasso, il comportamento dell'assicurato non può essere
ritenuto come lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, in effetti, egli ha
agito per recuperare i montanti dovuti e non vi ha mai rinunciato, né il suo
comportamento permette di pensarlo.
Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto
che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative
insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta
con il tempismo desiderato, questo però non significa
che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati né l'atteggiamento
del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo.
Secondo la giurisprudenza (8C 466/2008) "il
rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza della
violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui
all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa
rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e
sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso,
tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela
dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3
pag. 49).".
Nel caso di specie e alla luce della
giurisprudenza in materia, l'assicurato ha adempiuto a sufficienza il suo
l'obbligo di diminuire il danno, poiché egli ha dato, e questo entro un lasso
di tempo adeguato, dei segnali inequivocabili che permettono di riconoscere
oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non
pagati." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti
elementi:
a) il
13.07.2009 l'assicurato ha presentato domanda d'indennità per insolvenza, aveva
terminato l'attività lavorativa il 31.08.2007 e aveva percepito l'intero
salario tranne le vacanze e la tredicesima;
b)
il 16.10.2007 viene sottoscritta una dichiarazione d'impegno al versamento
delle pretese salariali, in 2 rate, tra la ditta __________ e RA 1;
c)
il 09.06.2008 viene inviata una lettera alla ditta rivendicando le spettanze
salariali; d) il 21.08.2008 la ditta è stato nuovamente sollecitata al rispetto
dell'accordo;
e) il 14.10.2008 è stata inoltrata domanda
di esecuzione;
f)
il 23.10.2008 è stato intimato un precetto esecutivo al quale la ditta non ha
fatto opposizione;
g)
il 13.11.2008 è stata sottoscritta la domanda di proseguire l'esecuzione;
h)
il 09.01.2009 è la data in cui si intima la comminatoria di fallimento alla
ditta __________;
i)
il 29.04.2009, in considerazione che il credito non è stato saldato, viene
inviata alla Pretura un'istanza di fallimento;
j)
il 30.04.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita le parti a
comparire in aula il 24 giugno 2009;
k)
il 24.06.2009 in sede di udienza il signor RI 1, tramite il RA 1, conferma la
domanda di fallimento e la parte convenuta non si oppone al fallimento. La
pretura chiede l'anticipo spese per poter decretare il fallimento della
società;
I)
il 25.06.2006 la Pretura stralcia la procedura dai ruoli in quanto il
sindacato ha comunicato che il signor RI 1 non ha le possibilità per versare
l'anticipo spese.
A parere della Cassa non è giustificabile che
l'assicurato, che ha terminato la sua attività presso la ditta __________ il
31.08.2007, abbia inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di
ottobre 2008, nonostante l'accordo sottoscritto con la ditta un anno prima non
era stato rispettato.
Le molteplici telefonate fatte alla ditta e i
molteplici incontri avvenuti tra il sindacato e la società in primis non sono
mai stati comprovati né con tabulati telefonici né con una lista dettagliata,
secondariamente a nostro parere sono in ogni caso insufficienti a comprovare
l'impegno tempestivo e celere nel recuperare i crediti salariali.
La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA
1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato
di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta
l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo
però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati
né l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori
permette di pensarlo"." (Doc. III)
1.4. Il 6
novembre 2009 la rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l'art.
51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso.
Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA,
in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo
di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
In una sentenza
8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem
Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen
auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,
dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des
ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das
von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar
2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen
Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen
Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob
weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind
oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der
Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und
C 148/03 vom 3. Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende
Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte
Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62
[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).
(...)"
In una
sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una
decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,
rilevando:
"
4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in
questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,
dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,
per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre
quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,
se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i
provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore
di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5
dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).
Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo
avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è
tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse
dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente
nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente
sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi
dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del
15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente
trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi
concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con
l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55
cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento
ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di
fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati
tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza
lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma
dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque
debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue
Considerandi
obbligazioni."
Anche in
una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha
ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI
e si è così espresso:
"
4.
Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem
vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht
verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines
Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers
unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1
Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau
hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der
Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn
letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er
sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten
lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin
dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch
offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine
Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,
eingeleitet worden.
4.2
Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf
Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert
wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine
Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er
keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der
höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen
oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem
setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der
geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran
nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden
Praxis widerspreche.
2.4
Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza in quanto egli avrebbe violato l'obbligo
di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).
Dagli
atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha lavorato come piastrellista presso
la ditta __________ dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2007. Il datore di lavoro
non ha pagato al dipendente le vacanze e la tredicesima pro rata.
Immediatamente
dopo la conclusione del rapporto di lavoro egli avrebbe richiesto il versamento
del salario residuo.
Non
ottenendo nessuna risposta positiva l'assicurato, nel mese di settembre 2007, si
è rivolto al RA 1.
Quest'ultimo
ha contattato telefonicamente ed ha incontrato il datore di lavoro a più
riprese (cfr. Doc. 1, punto 3).
Il 16
novembre 2007 __________, della ditta __________, e __________, del RA 1, hanno
sottoscritto la seguente dichiarazione d'impegno:
"
In presenza del Signor __________ -
rappresentante del RA 1 di __________, io sottoscritto signor __________,
titolare dell'Impresa __________ di __________, dichiaro:
di versare la liquidazione di quanto dovuto ai
miei due ex dipendenti e più precisamente i signori:
X, e __________.
(recte: RI 1)
In due volte, la prima volta avrà luogo entro il 20
dicembre 2007, la seconda volata entro il 18 gennaio 2008. (Doc. 27)
Il datore
di lavoro non ha tuttavia rispettato quanto pattuito e non ha versato a RI 1
quanto gli spettava entro i termini concordati.
Nei mesi
successivi (da dicembre a maggio 2008) il RA 1, per conto dell'assicurato,
avrebbe sollecitato il rispetto dell'accordo attraverso "contatti
telefonici e incontri" (cfr. Doc. 1, punto 4).
Il 9
giugno 2008 __________, ha inviato alla ditta __________ uno scritto del
seguente tenore:
"
Il vostro dipendente ci
ha dato regolare mandato affinché abbiamo a rappresentarlo nella vertenza
salariale che lo vede opposto alla vostra Impresa.
In particolare ci comunica di non avere ancora
percepito a tutt'oggi la tredicesima pro rata temporis anno 2007, le indennità
di vacanze maturate per l'anno 2007.
Ora, malgrado la nostra conversazioni telefonica
avuta nei giorni scorsi, dove mi hai illustrato la situazione, con la presente
ti invito cortesemente a voler allestire un conteggio dettagliato di quanto
dovuto al signor RI 1 e di voler procedere entro 10 giorni dalla data della
spedizione della presente al pagamento dell'importo.
Già sin d'ora ci corre l'obbligo di informarvi
che, trascorso il termine citato, adiremo alle vie legali." (Doc. 26)
Sebbene
la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole, il
rappresentante dell'assicurato non ha immediatamente fatto spiccare un precetto
esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza relativa
all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.3 e 2.4), ma ha semplicemente mandato
più di due mesi dopo (il 21 agosto 2008), una lettera così formulata:
"
Egregio signor __________
Siamo venuti a conoscenza dell'accordo verbale
avvenuto nei mesi scorsi, con il signor RI 1 inerente alla liquidazione delle
spettanze di cui a margine.
Ovvero:
Vacanze = Fr. 858.35
Tredicesima = Fr. 3'178.55
Ora il signor RI 1 ci informa che purtroppo tale
accordo pare che non sia stato da lei rispettato, ora alfine di evitare le vie
legali a noi consentite le inviamo un perentorio ed inderogabile termine per
il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 10 settembre 2008.
In caso d'inosservanza di questo termine ci
vedremo costretti ad adire alle vie legali a noi consentite." (Doc. 25)
Il
rappresentante dell'assicurato, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del
datore di lavoro, ha assegnato a quest'ultimo un termine per versare il salario
ancora più lungo di quello fissato all'inizio del mese di giugno 2008.
Non
avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, quasi due mesi
dopo, il 14 ottobre 2008, è stata inoltrata la domanda di esecuzione (cfr. Doc.
24) con conseguente precetto esecutivo del 23 ottobre 2008 (cfr. Doc. 23).
Il
precetto esecutivo è dunque stato emesso 4 mesi dopo lo scritto con il quale il
rappresentante dell'assicurato assegnava al datore di lavoro un termine di 10
giorni per soddisfare le pretese salariali.
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo
di quasi quattro mesi dopo lo scritto del 9 giugno 2008 (al riguardo cfr. STFA
C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06
del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto
esecutivo, l'assicurato ha commesso, viste le particolarità del caso concreto, una
negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21
novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11
gennaio 2010).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA
C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più
presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13
dicembre 2005).
Nella
presente fattispecie va soprattutto sottolineato che lo scritto del 9 giugno
2008.
è stato preceduto da una dichiarazione d'impegno del datore di lavoro a
versare il salario sottoscritto dall'amministratore della ditta e dal
rappresentante dell'assicurato. Secondo questa dichiarazione allestita il 16
novembre 2007 (e quindi alcuni mesi dopo che il rapporto di lavoro si era
concluso e durante i quali i tentativi di ottenere il salario residuo sono
rimasti infruttuosi), entro il 18 gennaio 2008 sarebbe stato interamente versato
l'importo spettante al ricorrente. Ora, alla scadenza di quel termine,
l'assicurato avrebbe dovuto rivendicare più decisamente le sue pretese
salariali.
A ragione,
la Cassa ha così negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.
Infine si
ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le
conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato
il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile
giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.
6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid.
3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio
2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del
15.
giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007,
consid. 7.5.1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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