38.2009.86
Attesa di un anno tra l'interruzione del versamento rateale delle pretese salariali concordato tra assicurato e datore di lavoro e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno
18 gennaio 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2009.86
Data decisione, Autorità:
18.01.2010, TCA
Titolo:
Attesa di un anno tra l'interruzione del versamento rateale delle pretese salariali concordato tra assicurato e datore di lavoro e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.86
DC/sc
Lugano
18 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2009 con la quale
aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr.
Doc. 3), argomentando:
"
(...)
Lei ha terminato l'attività lavorativa in data
30.06.2007. Rivendica alla nostra Cassa, con domanda presentata il 29 aprile
2009, i salari per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2007, nonché la
quota parte tredicesima.
Abbiamo valutato le motivazioni portate in sede
di opposizione e ribadiamo che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai
propri obblighi (sottoscritti in sede di udienza il 10.10.2007) i semplici
solleciti verbali e/o telefonici non sono ritenuti sufficienti.
La sua opposizione del 10 settembre 2009 è
respinta e la nostra decisione del 28 luglio 2009 viene confermata poiché non è
stato fatto tutto il possibile tempestivamente per ridurre il danno. La domanda
di esecuzione è stata inoltrata infatti unicamente il 5 marzo 2009." (Doc.
C)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua rappresentante ritiene che ella non ha violato l'obbligo di ridurre il
danno e rileva in particolare:
"
(...)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro
Contrariamente a quanto detto nella decisione
contestata, l'assicurata ha fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi
necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa,
quest'ultima, non è assolutamente restata inattiva, ma ha sollecitato
telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al datore di
lavoro per ottenere, quanto dovuto. L'assicurata poteva inoltre,
contare sull'aiuto del RA 1 per tutelare i suoi interessi.
Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi
riconosciuti dalla giurisprudenza (C 121703) come normali nell'ambito delle
procedure d'incasso, il comportamento dell'assicurata non può essere ritenuto
come lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della
fine del rapporto di lavoro essa ha agito per recuperare i salari dovuti e dopo
non vi ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo.
Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto
che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative
insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il
tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i
diritti dei nostri patrocinati né l'atteggiamento del sindacato nei confronti
dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo.
Secondo la giurisprudenza (8C 466/2008)
"il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza
della violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno
di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa
rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e
sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso,
tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela
dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3
pag. 49).".
Nel caso di specie e alla luce della
giurisprudenza in materia, l'assicurata ha adempiuto a sufficienza il suo
l'obbligo di diminuire il danno, poiché essa ha dato, sia prima della
risoluzione del rapporto di lavoro che dopo, e questo entro un lasso di tempo
adeguato, dei segnali inequivocabili che permettono di riconoscere oggettivamente
la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non pagati." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti
elementi:
a)
il 29.04.2009 l'assicurata ha presentato domanda d'indennità per insolvenza,
aveva terminato l'attività lavorativa il 30.06.2007 e aveva ricevuto il salario
fino al 28.02.2007;
b)
il 26.06.2007 l'assicurata sollecita tramite uno scritto al datore di lavoro il
versamento dei suoi stipendi arretrati;
c)
il 09.07.2007 il sindacato sollecita nuovamente per iscritto la ditta L'__________;
d)
il 04.09.2007 una nuova richiesta scritta che sollecita i versamenti alla
signora RI 1 viene spedita alla ditta dal RA 1;
e)
il 10.09.2007 viene inoltrata un'istanza (mercedi e salari) alla Pretura di __________;
f)
il 10.10.2007 in sede di udienza viene raggiunto un accordo tra le parti,
l'importo richiesto di fr. 11'844.45 dovrà essere versato in rate mensili di
fr. 500.00;
g)
il 10.10.2007 RA 1 inoltra alla ditta un conteggio e le polizze per il primo
versamento rateale;
h)
il 10.02.2009 una raccomandata è spedita alla ditta da parte del sindacato. La
lettera indica che 4 rate sono state pagate, la prima nel mese di novembre 2007
e l'ultima in febbraio 2008, e si chiede quindi venga rispettato l'accordo
preso in sede di udienza;
i) il 05.03.2009 è inoltrata una domanda di
esecuzione;
j) il 17.03.2009 è stato spiccato il
precetto esecutivo.
A parere della Cassa non è giustificabile che
l'assicurata, che ha terminato la sua attività presso la ditta il 30.06.2007,
abbia inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di marzo 2009,
nonostante in lungo tempo trascorso dal versamento dell'ultima rata.
Gli asseriti molteplici solleciti telefonici
effettuati dalla signora e dal sindacato nei confronti della ditta in primis
non sono mai stati comprovati né con tabulati telefonici né con una lista
dettagliata, secondariamente a nostro parere sono in ogni caso insufficienti a
comprovare l'impegno tempestivo e celere nel recuperare i crediti salariali.
La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA
1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato
di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta
l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo
però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati
nè l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori
permette di pensarlo"." (Doc. III)
1.4. Il 6
novembre 2009 la rappresentante dell'assicurata ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della
LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di
subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso
prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in
volta dal singolo caso.
Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA,
in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo
di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima
volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di
lavoro.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro li lui.
In una sentenza
8C_441/2007,8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55
cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem
Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen
auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen,
dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des
ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das
von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16.
Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines
eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen
Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob
weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche Erfolg versprechend sind
oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden
Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der
Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und
C 148/03 vom 3. Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende
Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte
Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62
[C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006).
(...)"
In una
sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una
decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI,
rilevando:
"
4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in
questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato,
dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone,
per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre
quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete,
se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i
provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore
di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5
dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).
Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo
avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è
tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse
dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente
essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio
da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi,
trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa
domanda del 15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente
trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi
concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con
l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55
cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento
ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di
fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati
tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza
lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma
dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque
debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue
obbligazioni."
Anche in
una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha
ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI
e si è così espresso:
"
4.
Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem
vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht
verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines
Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers
unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau
hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der
Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn
letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er
sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten
lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin
dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch
offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine
Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung,
eingeleitet worden.
4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf
Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert
wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine
Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er
keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der
höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer
unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht
gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner
Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt
keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der
kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.
2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo
di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).
Dagli
atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come cameriera per L'__________
di __________ dal 25 settembre 2006 al 30 giugno 2007 (lettera di disdetta del
26 aprile 2007 per il 30 aprile 2007, cfr. Doc. 33; prolungamento del contratto
fino al 30 giorno 2007 in seguito a malattia nel periodo di disdetta, cfr. Doc.
27).
Il datore
di lavoro non ha versato alla ricorrente gli stipendi dei mesi di marzo,
aprile, maggio e giugno 2007.
Durante
il rapporto di lavoro l'assicurata ha tempestivamente chiesto il versamento del
salario che le spettava in particolare inviando una raccomandata il 26 giugno
2007 nella quale ha assegnato al datore di lavoro un termine di 10 giorni per
versarle l'importo di fr. 5'921.30, precisando, che in caso contrario, si
sarebbe vista "costretta a proseguire per vie esecutive" (cfr. Doc.
G).
RI 1 il
22 aprile 2007 ha pure incaricato il RA 1 di tutelare i suoi diritti. Il suo rappresentante
è così intervenuto telefonicamente per ottenere il versamento dei salari
arretrati (cfr. Doc. I, punto 3).
Il 9
luglio 2007 e il 4 settembre 2007 il rappresentante dell'assicurata ha
sollecitato per iscritto il versamento dell'importo di fr. 5'921.30 (cfr. Doc.
H, lettera di __________ e I, lettera di __________).
Il 10
settembre 2007 il RA 1 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di __________
con la quale ha chiesto di condannare L'__________ a versare a RI 1 fr.
11'844.45 + interessi al 5% dal 1° luglio 2007 (cfr. Doc. F).
Dal
verbale di udienza del 10 ottobre 2007 emerge che, davanti al Pretore di __________,
è stata conclusa una transazione giudiziaria del seguente tenore:
"
(...)
1. La convenuta verserà all'istante
l'importo di fr. 11'000.00 a valere quale salario lordo, a tacitazione di ogni
pretesa connessa con l'odierna vertenza.
Considerandi
2.
Con il versamento dell'importo di
cui al punto 1 le parti non vantano più alcuna reciproca pretesa.
3.
L'importo di cui al punto 1 verrà
soluto in rate mensili di fr. 500.00 mensili netti fino a estinzione del debito
mediante le polizze che la parte istante farà pervenire alla convenuta.
La prima volta entro
la fine di ottobre 2007 e via di seguito alla fine di ogni mese successivo. Il
mancato rispetto di una scadenza comporta l'esigibilità immediata dell'intero
valore di causa equivalente a 11'844.45 lordi più interessi del 5% dal 1 °
luglio 2007.
4.
Oneri
processuali a carico dello Stato; compensate le ripetibili." (Doc. L)
Il
rappresentante dell'assicurata, __________ del RA 1, il 10 ottobre 2007 ha
trasmesso al datore di lavoro il conteggio dettagliato e le polizze di
versamento (cfr. Doc. M).
Il datore
di lavoro ha versato all'assicurata quanto stabilito durante alcuni mesi
(novembre 2007, dicembre 2007, gennaio 2008 e inizio marzo 2008; cfr. Doc. I,
punto 7).
Successivamente
i versamenti si sono interrotti e "dal mese di aprile 2008 al mese di
febbraio 2009 sono state fatte nei confronti della Società regolari
sollecitazioni telefoniche, sia da parte del RA 1 che da parte
dell'assicurata" (cfr. Doc. I, punto 9).
Il 10
febbraio 2009 il RA 1 ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente
tenore:
"
Ci riferiamo alla pratica in oggetto e da un
controllo abbiamo costatato che non avete più effettuato versamenti di quanto
dovuto alla signora RI 1.
Tenuto conto che non avete rispettato l'accordo
preso in data 10 ottobre 2007 la situazione si presenta come segue:
Valore di causa
Fr. 11'844.45
./. Versamento novembre
2007.
Fr. 500.00
./. Versamento dicembre
2007.
Fr. 500.00
./. Versamento gennaio 2008
Fr. 500.00
./. Versamento febbraio
2008.
Fr. 500.00
+ interessi dal 01
luglio 2007
Fr. 793.00
Totale da versare
Fr. 10'637.45
Vi invitiamo a voler versare la somma sopraindica
entro il 28 febbraio 2009, trascorso tale termine procederemo per vie esecutive
senza ulteriori comunicazioni." (Doc. N, lettera di __________)
La
domanda di esecuzione è poi stata inoltrata il 5 marzo 2009 (cfr. Doc. O) e il
precetto esecutivo è stato spiccato il 17 marzo 2009 (cfr. Doc. P).
La
domanda di esecuzione è dunque stata inoltrata un anno dopo che il datore di
lavoro aveva interrotto il versamento rateale fissato nella transazione
giudiziaria.
Ora,
secondo questo Tribunale, lasciando trascorrere un periodo così lungo (al
riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre
2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare
spiccare il precetto esecutivo l'assicurata, viste le particolarità del caso
concreto, ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI
(cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre
2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).
La giurisprudenza esige
infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
"Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più
presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13
dicembre 2005).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il datore di lavoro non aveva versato
il salario già durante il rapporto di lavoro conclusosi il 30 giugno 2007 (già
il 26 giugno 2007 l'assicurata aveva peraltro sottolineato che in caso di mancato
versamento entro il termine di 10 giorni avrebbe fatto ricorso alle vie
esecutive) e, soprattutto, che l'accordo del 10 ottobre 2007 omologato dal
Pretore di __________ "che ha valore di sentenza esecutiva" (cfr.
Doc. L) prevedeva esplicitamente che il "mancato rispetto di una scadenza
comporta l'esigibilità immediata dell'intero valore di causa" (cfr. Doc.
L).
Alla luce
di quanto appena esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha dunque negato a
RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.
Infine si
ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le
conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato
il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile
giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N.
6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,
consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27
luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I
241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile
2007, consid. 7.5.1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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