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Decisione

38.2009.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 gennaio 2010Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. L'art. 32

cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della

gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro

ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

La nostra

Massima istanza, confermando il precedente giudizio cantonale, in una decisione

non pubblicata C 115/99 del 30 agosto 1999, in merito alla nozione di normale

rischio aziendale ha affermato che:

"

(...)

Per normale rischio aziendale la dottrina e la

giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati

alla sfera interna dell’azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il

personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la

situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di

perdite di lavoro abituali che, secondo l’esperienza, sopravvengono

periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve

quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o

combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un

carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di

un’indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997

no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (...).”

(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C

115/99, consid. 1, pag. 3)

In

quell'evenienza si trattava di stabilire se, nel caso di una ditta operante nel

ramo dell'informatica, motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della

percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti

e l'aumento dei costi, rientrassero o meno nel normale rischio aziendale.

L'Alta

Corte ha, in particolare, concluso e ribadito che:

"

(…) Alla luce della crescente situazione

concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,

dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati

è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle

avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore

di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,

non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura

attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta

interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento

dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante

una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende

strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)."

(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C 115/99, consid. 2)

Nel campo

dell'editoria il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di recente passa

da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno e mezzo di

esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita di lavoro

che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro ridotto per il

solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto essere imputata

a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

Tuttavia,

siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e

presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata

degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del

rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).

Al

proposito l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(...)

b) Mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von

Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter Satzteil AVIG sind die «gewöhnlichen» Arbeitsausfälle ge­meint,

mithin jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss und wiederholt auftreten, demzufolge

vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar sind (BGE 119

V 500 Erw. 1 mit Hinweisen). Mit dieser negativen Anspruchsvoraussetzung sollen

Arbeits­ausfälle von der

Kurzarbeitsentschädigung

ausgeschlossen werden, die jeden Unternehmer treffen können und zum allgemeinen Be­triebsrisiko einer Unternehmung gehören; nur wenn sie auf Um­stände zurückzuführen sind, die

einen aussergewöhnlichen oder

ausserordentlichen Charakter haben, sollen sie anrechenbar sein und einen

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

begründen (ARV 1995 Nr. 20 S.

119 f. Erw. lb; Gerhards, a.a.O., N 70 zu Art. 32 -33). Was in diesem

Sinne noch als normal gelten soll, darf nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen Massstab bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund

der mit der spezifischen Betriebstätigkeit

verbundenen besonderen Verhältnisse

zu bestimmen (BGE 119 V 500 Erw.1 mit Hinweisen).

c) Nach der von der Beschwerdegegnerin

verurkundeten Erfolgs­rechnung waren die Inseraterträge im ersten Geschäftsjahr

1996 um rund 25% und im ersten Halbjahr 1997 um rund zwei Drittel ge­ringer als

budgetiert (1996 Fr. 297'288.25 gegenüber Fr. 400'000.-; erstes Halbjahr 1997 Fr. 90'000.- gegenüber Fr. 250'000.-).

Für einen Betrieb der Printmedienbranche stellen die Einnahmen aus dem Werbegeschäft einen wesentlichen

Ertragspfeiler dar, der je nach Konjunkturverlauf erheblichen Schwankungen

unterliegen kann. Abweichungen nach unten und oben

gegenüber der entspre­chenden Budgetposition können daher in dieser Branche weder als

ausserordentlich noch als aussergewöhnlich gelten, sondern sind vielmehr branchentypisch. Abgesehen

davon gehört es ganz allgemein

zum normalen Unternehmerrisiko, dass ein Betrieb in der Realisierungs- und

Aufbauphase keinen oder einen geringeren Er­trag erzielt als budgetiert, weil es naturgemäss schwierig

ist, zu prognostizieren, wie und in welchem Masse der Markt ein neues Produkt

aufnimmt. Dementsprechend hat der Verwaltungsrat der Beschwerdegegnerin für das zweite Geschäftsjahr 1997 einen um lediglich 14% geringeren Verlust (Fr.

505'500.-) budgetiert als für

das erste Geschäftsjahr 1996

(Fr. 585'000.-). Dieser Umstand zeigt, dass der Verwaltungsrat der

Beschwerdegegnerin ein bei weitem nicht kostendeckendes Betriebsergebnis für die beiden ersten Geschäftsjahre klar vorausgesehen und

lediglich die Einnahmen zu optimistisch eingeschatzt hat. Wurde aber die

mangelnde Ertrags­kraft der neu gegründeten Unternehmung in den beiden ersten Geschäftsjahren als allgemeines Betriebsrisiko vorausgesehen und in Kauf

genommen, kann die bloss quantitative Fehleinschätzung der Einnahmen aus dem Inserategeschäft nicht als ausserordent­licher, nicht mehr dem normalen

Betriebsrisiko eines Jungunter­nehmens der Printmedienbranche zuzurechnender

Umstand gel­ten.

Das kantonale Arbeitsamt hat daher den schlechter

als erwartet ausgefallenen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 1997 zu Recht als normales

Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. AVIG

qualifiziert und die Ausrichtung

von Kurzarbeitsentschädigungen verweigert. (...)"

In una

sentenza 38.2002.138 del 20 febbraio 2003 il TCA ha negato il diritto alle

indennità di lavoro ridotto ad una ditta che aveva da poco iniziato la sua

attività (al riguardo cfr. pure la STCA 38.2000.27 del 21 novembre 2000),

rilevando:

"

(...)

Conformemente alla giurisprudenza citata, una

certa difficoltà nell’acquisizione di lavoro all’inizio di un’attività

imprenditoriale rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.5).

Di conseguenza, le difficoltà riscontrate dalla

ditta, sia nel lancio del commercio automatico (on-line su internet) di

prodotti siderurgici (iniziato nell'ottobre 2001), che nell'attività di trading

tradizionale (iniziato nell'aprile 2002), rientrano nel suo normale rischio

aziendale e non sono pertanto computabili (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.4).

Questo vale a maggior ragione se si considera

che, come riconosciuto dalla ditta stessa (cfr. doc. I), il settore operativo

scelto, quello della siderurgia, era già in crisi prima che essa iniziasse la

propria attività.

Dunque, oltre alle difficoltà legate all'inizio

di un'attività andavano pure ad aggiungersi i rischi connessi alla crisi del

settore.

Pertanto, proprio perché era a conoscenza della

situazione del mercato nel quale ha iniziato la propria attività, la ditta

poteva e doveva prevedere e assumere i provvedimenti necessari atti ad

affrontare le difficoltà a cui consapevolmente stava andando incontro.

Inoltre, vista la novità del proprio prodotto

(dalla pagina internet della ditta risulta che prima del suo avvento in Europa

non esisteva ancora una possibilità di compravendita dell'acciaio on-line. La

ditta costituisce infatti un intermediario virtuale a disposizione di tutte le

società che trattano prodotti siderurgici e della meccanica e mira a diventare

nel tempo una specie di Borsa internazionale che serva a tutti gli operatori

del settore siderurgico per risparmiare tempo e denaro nella ricerca dei

prodotti giusti e disponibili al momento sul mercato. Inoltre, essa offre una

serie di servizi accessori che riguardano principalmente l'assicurazione e la

logistica) a maggior ragione l'azienda doveva essere cosciente dei rischi

legati all'impatto sul mercato della sua nuova offerta.

Ora, che vi sia stato un errore di valutazione è

provato sia dal fatto che la ditta ha dovuto ricorrere subito e a due riprese

ad una riduzione drastica del proprio personale che è passato dalle 23 unità

iniziali agli attuali 6 dipendenti, che dall'estensione e riconversione della

propria attività anche al trading tradizionale (cfr. doc. A6 e consid. 1.1).

Queste circostanze non giustificano comunque l'intervento dell'assicurazione

contro la disoccupazione.

Alla luce di quanto appena esposto questo

Tribunale deve dunque concludere che a ragione la Sezione del lavoro si è

opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di

lavoro preannunciata dalla Steeltrading.com SA non è computabile in quanto

rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. (...)"

In una

sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad

indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la

concorrenza accresciuta, argomentando:

"

Nella presente fattispecie, la X ha motivato

l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha

subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe

curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi

bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi

di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da

permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto.

Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio

normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo

stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte

attive nel settore della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è

una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag.

204, DLA 2003 pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene

che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze

rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art.

33 cpv. 1 lett. b LADI."

Sul concetto di normale

rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess Juristische

Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:

"

Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence

fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.

Doivent ainsi étre considérées comme des risques

normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles

qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès

lors faire l'objet de calculs prévisionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre

sur le point de terminer un mandat important fait partie de la planification

normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionnel.

La mauvaise conjoncture économique constitue le

risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la

situation concurrentielle plus tendue.

Une réduction de la demande ou de la clientèle due à

la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper

chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait

d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de

demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une

telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur,

puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT

aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir).

Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques

d'exploitation.

En d'autres termes, il n'appartient pas à

l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à

moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la

concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à

une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La

concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique,

donnée que l'assurance-chômage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter,

par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer les revenus aux entreprises

structurellement faibles, au détriment des entreprises plus fortes." (pag.

505)

Questo autore ha

successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte

ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:

"

Le Tribunal fédéral des assurances a par

ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et

l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal

d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers

l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en

provenance de ce pays, de sucre de dattes.

De même, la chute des prix et la surproduction

mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des

risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de

conduite.

Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis

et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des

risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage.

On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."

(pag. 510)

2.5. In una direttiva dell'aprile

2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la Segreteria di Stato per

l'economia (SECO) ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo

per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

In una comunicazione denominata “RHT: motifs conjoncturels et

structurels de la perte de travail / risque normal d’exploitation et caractère

saisonnier” del 6 novembre 2009, la SECO si è così espressa:

"

(…)

1. Considérations juridiques

Aux termes de l'art. 110 LACI, le SECO, en tant

qu'autorité de surveillance, veille notamment à assurer une application

uniforme du droit. C'est pourquoi nous vous rappelons les principes suivants:

a) Généralités

L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail a pour but principal de prévenir le chômage en maintenant les emplois

(art. 31, al. 1, let. d, LACI; ATF 120 V 526). La finalité préventive de

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail influence donc de ma­nière

déterminante l'interprétation des dispositions régissant ce domaine de

prestations (circ. RHT, ch. marg. A2).

Cet instrument est ouvert de manière égale à

toutes les activités économiques.

b) Raisons économiques de la perte de travail

Une perte de travail donne droit à l'indemnité en

cas de réduction de l'horaire de travail uni­quement si elle est due à des

facteurs d'ordre économique (art. 31, al. 1, let. b, en liaison avec l'art. 32,

al. 1, let. a, LACI).

La LACI ne précise pas la notion de

"facteurs d'ordre économique". Compte tenu du carac­tère préventif de

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (voir pt la), la

pratique et la jurisprudence lui donnent une interprétation large qui englobe

tant les raisons conjonc­turelles que les raisons structurelles (circ. RHT, ch.

marg. C2).

De manière générale, la notion de facteurs

d'ordre économique signifie une baisse de la de­mande des biens et/ou services

offerts normalement par une entreprise. Mais des facteurs pouvant être

influencés directement par le marché ou qui se répercutent sur la position d'un

produit sur le marché sont également de nature économique (ATF 128 V 307).

Les conditions légales dont est assortie

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de tra­vail, à savoir le caractère

temporaire (art. 31, al. 1, let. d, LACI) et inévitable de la perte de travail

(art. 32, al. 1, let. a, LACI), ainsi que la durée maximale de l'indemnisation

(art., 35 LACI) visent précisément à éviter que cet instrument puisse servir à

retarder les change­ments structurels nécessaires. Selon la jurisprudence, il

faut considérer que la perte de tra­vail est vraisemblablement temporaire et

qu'elle sert à maintenir les emplois tant qu'aucun autre indice concret ne

laisse présumer le contraire (ATF 111 V 385 f, consid. 2b).

L'approbation ne peut dès lors être refusée au

motif que la perte de travail est due à des fac­teurs d'ordre structurel sur la

base des précédentes considérations que si une modification (recul) durable de

la demande (p. ex. par un allongement de l'intervalle entre les services dans

la branche automobile) est survenue dans les douze mois qui ont précédé le dépôt

de la demande. Dans un tel cas, le caractère temporaire fait défaut et la perte

de travail n'est pas prise en considération.

c) Risque normal d’exploitation, caractère

habituel dans la branche, la profession ou l’entreprise, fluctuations

saisonnières de l’emploi

La perte de travail ne donne pas droit à l’indemnité

au sens de l’art. 33 LACI notamment lorsqu’elle est due à des circonstances

faisant partie des risques normaux d’exploitation ou revêt un caractère

habituel dans la branche, la profession ou l’entreprise ou encore lorsqu’elle

est due à des fluctuations saisonnières de l’emploi.

Les motifs d’exclusion du droit à l’indemnité dus au

caractère habituel dans la branche, la profession ou l’entreprise sont souvent

étroitement liés aux risques normaux d’exploitation, de sorte qu’il est

difficile voire souvent inutile de vouloir les distinguer (circ. RHT, ch. marg.

D10).

Par risque normal d’exploitation ou caractère

habituel dans la branche, la profession ou l’entreprise, il faut entendre les

pertes de travail “normales”, soit des pertes qui se produisent régulièrement

et de manière répétée et qui, par conséquent, sont prévisibles et peuvent être

chiffrées à l’avance. Les risques normaux d’exploitation ne peuvent, selon la

jurisprudence, être fixés dans une échelle applicable à toutes les entreprises.

Ils doivent au contraire être déterminés au cas par cas sur la base de

l’activité spécifique de l’entreprise et des constances qui lui sont propres

(ATF 119 V 498; circ. RHT, ch. marg. D2 et D3).

Cette règle s’applique aussi aux entreprises du

secteur tertiaire et à celles du secteur principal de la construction et du

second oeuvre, lesquelles ne sont au demeurant pas systématiquement exclues du

droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (voir pt 1a).

Il est vrai que les fluctuations du carnet de commandes sont habituelles dans

ces deux domaines et qu’elles ne fondent en règle générale pas une perte de

travail à prendre en considération (circ. RHT, ch. marg. D9). Le secteur

principal de la construction et le second oeuvre sont habituellement soumis à

des fluctuations tout au long de l’année et ils enregistrent notamment une

diminution des mandats pendant l’hiver sans que ces pertes de travail ne soient

prises en considération (circ. RHT, ch. marg. D11). Il arrive aussi souvent

dans ce secteur que les délais soient reportés à la demande du mandant ou pour

d’autres raisons, la perte de travail n’étant pas non plus prise en

considération (circ. RHT, ch. marg. D8). Mais ces activités économiques ne sont

pas pour autant entièrement exclues du droit à l’indemnité en cas de reduction

de l’horaire de travail. En cas de fluctuations saisonnières de

l’emploi, l’autorité cantonale émet uniquement une réserve dans sa décision

précisant que les heures de travail perdues imputables aux fluctuations

saisonnières habituelles de l’emploi ne sont pas indemnisables (circ. RHT, ch.

marg. D12). En outre, ces domaines sont eux aussi soumis aux principes

suivants:

Lorsqu’une perte de travail – recul de la demande /

fléchissement économique – sort du cadre habituel et normal fixé par la loi, on

est en présence de circontances extraordinaires qui ne peuvent plus être

attribuées au risque normal d’exploitation. De telles circonstances fondent une

prise en considération de la perte de travail et un droit à l’indemnité en cas

de réduction de l’horaire de travail dans la mesure où les autres conditions y

donannt droit sont remplies (circ. RHT, ch. marg. D9, dernière phrase et ch.

marg. D11).

Considerandi

2.

Conséquences sur l'appréciation des demandes d'introduction de

réduction de l'horaire de travail

Pour de nombreuse entreprises, la crise économique

que nous vivons en ce moment a un caractère extraordinaire sortant du cadre de

la normalité tel qu'il est décrit précédemment.

Le recul de la demande qui en découle peut dès lors

être considéré inhabituel et fonder une prise en considération des pertes de

travail.

Nous vous prions de tenir compte de ces informations

lors de l'examen des demandes de réduction de l'horaire de travail."

Nella

"Circolare concernente l'indennità per lavoro ridotto" del gennaio

2005.

la SECO, al punto D4, precisa che:

" Per

quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase

di avvio, ossia per un periodo di due anni circa, è ritenuta usuale e le

conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite,

ad esempio, da un'azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di

lavoro con un semplice cambiamento del nome oppure le perdita di lavoro dovute

a provvedimenti delle autorità."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127.

V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA non può confermare la decisione su opposizione del 9

settembre 2009, in quanto la

fattispecie necessita di ulteriori approfondimenti da parte della Sezione del

lavoro.

Infatti è

vero che, come sostiene l'amministrazione, ci troviamo in presenza di una ditta

da poco costituita e attiva dal __________ e che secondo la giurisprudenza

(cfr. consid. 2.4) e le direttive della SECO (cfr. consid. 2.5), in tali

circostanze la perdita di lavoro appartiene abitualmente alla sfera normale del

rischio aziendale. È anche vero che questa soluzione sembra giustificarsi tanto

più nel caso concreto viste le notevoli fluttuazioni della cifra d'affari che

l'azienda presenta di mese in mese sin dall'inizio della sua attività (cfr.

Doc. 8, punto 10b e punto d; Doc. 3).

D'altra

parte però, secondo questo Tribunale, non è possibile ignorare che la ditta,

sul formulario di "Preannuncio di lavoro ridotto", ha indicato che "le

ordinazioni sono molto inferiori alle previsioni che avevamo a fine 2008"

(cfr. Doc. 8, punto 10c) e che, rispondendo alla Sezione del lavoro l'8

ottobre 2008, la ricorrente ha precisato che "l'attuale congiuntura ma,

soprattutto, la crisi che ha colpito il nostro core business ha apportato dei

notevoli cambiamenti negli ordini che ci aspettavamo come si evidenzia

dall'andamento del fatturato accluso al modulo di Preannuncio. Le nuove

strategie adottate con la presentazione del prodotto direttamente sui mercati

potenzialmente interessati (Far Est) ci ha portato molti nuovi contatti e

attualmente stiamo lavorando per fornire campionature del nostro prodotto a

clienti potenzialmente interessati. Apparentemente le prospettive sono buone ma

il nostro problema è come fare a superare questo momento senza privarci della

manodopera impiegata." (Doc. 3).

Inoltre

in sede ricorsuale l'azienda ha sottolineato che "la

società è stata fondata ed è

diretta da imprenditori avveduti. In effetti fin dal primo giorno di attività

la ditta ha beneficiato di un know-how tecnico significativo e di una cerchia di contatti commerciali

maturati negli anni dai promotori stessi. Questo le ha permesso di ottenere da

subito un' importante commessa." (cfr. consid. 1.3).

Alla luce

di queste affermazioni questo Tribunale ritiene di non avere sufficienti

elementi per poter stabilire se realmente la perdita di lavoro subita dalla

ricorrente deve essere ascritta al normale rischio aziendale.

Di

conseguenza, visto anche il punto 2 della direttiva della SECO del 6 novembre

2009.

(cfr. consid. 2.5), si giustifica l'annullamento della decisione su

opposizione e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché interpelli i

responsabili della RI 1 e chiarisca quali erano le previsioni iniziali della

cifra d'affari, su che basi esse si fondavano (se erano serie e ragionevoli

oppure semplici aspettative e/o speranze) e per quali motivi esse non si sono

realizzate.

L'amministrazione

accerterà pure le ragioni per cui l'azienda ha fatto registrare una così grande

fluttuazione mensile della cifra d'affari, in particolare se essa è tipica per

aziende in quel settore da poco costituite o se è dovuta alla particolare

congiuntura economica che stiamo vivendo.

Soltanto

dopo questi approfondimenti la Sezione del lavoro deciderà se siamo in presenza

di una perdita di lavoro computabile oppure no. In caso di risposta positiva

l'amministrazione esaminerà pure gli altri presupposti del diritto alle

indennità per lavoro ridotto, anche alla luce di quanto esposto dalla RI 1, nel

suo scritto del 7 gennaio 2010 (che apparentemente permetterebbe di ritenere

realizzato il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 14 settembre 2009 (recte: 14

ottobre 2009) è annullata.

2. Gli atti

sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti (conformemente al

consid. 2.6).

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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