38.2009.89
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21 gennaio 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2009.89
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_180/2010, 04.08.2010
Titolo:
11 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo precedente l'annuncio al collocamento in cui l'assicurato svolgeva un tirocinio. Riduzione della sanzione a 4 giorni
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.89
cr/DC/sc
Lugano
21 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 ottobre 2009, l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 23 settembre 2009 (cfr. doc. 13) con la quale aveva sospeso RI 1
per undici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 26 ottobre 2009 l’assicurato, rappresentato dal Sindacato
RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la penalità
inflittagli (cfr. doc. I).
Al
riguardo, il rappresentante dell’interessato ha, segnatamente, sottolineato che
“il signor RI 1 era limitato nella ricerca di un posto di lavoro al termine del
suo tirocinio in quanto l’ex-datore di lavoro aveva assicurato al nostro
associato una remota possibilità di impiego, sfumata però poco tempo prima del
termine del suo apprendistato”.
Egli ha
aggiunto che “l’ex-datore di lavoro ha pur sempre convinto il signor RI 1,
anche se con una remota possibilità d’impiego, che vi erano delle buone
prospettive per la continuazione del rapporto di lavoro da apprendista a
lavoratore a tutti gli effetti”.
Il
rappresentante dell’assicurato ha inoltre rilevato che la marginale B319 della circolare sull’indennità di disoccupazione è discriminante, dato che
concerne solo coloro che stanno per terminare la loro formazione, ma non
contempla i casi di coloro che sono al termine del periodo di tirocinio.
Per tali
ragioni, il rappresentante ha concluso indicando che, a suo avviso, “3 giorni di
penalità per ricerche insufficienti durante il mese di agosto 2009 sia una pena
giusta e corretta nei confronti del nostro associato” (doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) conforme
alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance
chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno,
1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
Fatti
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dall’Alta Corte (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella
causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non
pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10
dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata,
può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può
provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento
dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che,
terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar
trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va
dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta
all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981
p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.5. Per costante giurisprudenza
cantonale il principio secondo cui gli assicurati devono compiere delle
ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio (cfr. STCA
38.2009.1 del 16 febbraio 2009; STCA 38.2007.78 del 21 novembre 2007; STCA 38.2005.94
del 2 febbraio 2006; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002; STCA 38.1999.332
del 17 aprile 2000).
Al riguardo, in una sentenza 38.2005.94 del 2
febbraio 2006, questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Sulla questione di principio relativa alle
ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di
tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA
ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità
di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di
tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA
ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro
negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto
espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione
professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista,
entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere
occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31
dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge
sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto
all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio
dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di
apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di
regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione
professionale)."
2.6. Per quel che
attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
Considerandi
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.8
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 - nato nel 1978 – ha
svolto un periodo di apprendistato quale operatore socio-assistenziale presso l’__________
di __________, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2009 (cfr. doc. 7).
L’assicurato
ha terminato il tirocinio il 31 agosto 2009 – conformemente agli accordi
contrattuali, che non prevedevano un’assunzione al termine del periodo di
apprendistato (cfr. doc. 7, punto “4. accordi speciali osservazioni”, in cui è
stato indicato che “1. il datore di lavoro non si impegna ad assumere il/la
giovane a tirocinio ultimato; pertanto l’apprendista è considerato/a
licenziato/a con effetto 31 agosto 2009” - conseguendo il relativo attestato di capacità (AFC) (cfr. doc. 10).
Il 3
agosto 2009 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione dichiarandosi
disponibile per un impiego al 100% (cfr. doc. 5, 6).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento, il ricorrente, relativamente al
periodo dal mese di giugno al mese di agosto 2009, ha presentato due ricerche di impiego svolte nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 3).
Il
consulente del personale, il 4 settembre 2009, gli ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 14
settembre 2009, il fatto di non avere intrapreso sufficienti ricerche di
impiego nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009, allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni (doc. 13c).
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 13c).
L’assicurato,
con scritto del 18 settembre 2009, ha osservato:
"
Come da sua richiesta scritta del 4 u.s., le
faccio pervenire la giustificazione riguardante la mancata presentazione delle
ricerche di lavoro nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009.
Come discusso durante l’ultimo colloquio del 5
settembre 2009, la mancata ricerca di lavoro da parte mia è stata dettata dal
fatto che una volta terminato il mio apprendistato, c’era la possibilità di
un’assunzione presso l’__________, possibilità sfumata in quanto vi era un
bisogno urgente di personale e poco prima del termine della mia formazione
l’ente ha dovuto assumere un’altra persona.” (Doc. 13b)
A tale
giustificazione l’assicurato ha allegato copia di una dichiarazione, datata 14
settembre 2009, dell’__________, del seguente tenore:
"
Con la presente dichiariamo che il signor RI 1,
1978, __________, __________, ha effettuato un apprendistato quale Operatore socioassistenziale
(OSA) presso l’__________ dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2009.
Presso la nostra Istituzione c’era una remota possibilità d’impiego, sfumata però poco tempo prima del
termine del suo apprendistato.” (Doc. 13a)
Dal
profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
Con
decisione formale del 23 settembre 2009 l’amministrazione ha, poi, sospeso
l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni
(cfr. doc. 13).
L’assicurato,
rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato opposizione contro la decisione del 23
settembre 2009 (cfr. doc. 12).
L’URC,
con decisione su opposizione del 26 ottobre 2009 ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. A=11).
2.9
Come
esposto precedentemente, gli assicurati devono compiere delle ricerche di
lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale
anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio (cfr. le sentenze
citate al consid. 2.5.).
Nella
presente fattispecie, il 6 agosto 2009, l’assicurato ha consegnato all’URC il
formulario “Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro”, con la menzione
di avere svolto, in data 30 luglio 2009, due ricerche di lavoro, “di persona”,
in qualità di operatore socioassistenziale (OSA), a tempo pieno, presso il __________
di __________ (suo datore di lavoro durante il periodo di apprendistato) e di
essere, per una delle due domande di lavoro, “in attesa di risposta” e, per
l’altra, “in attesa di colloquio” (cfr. doc. 18a).
L’assicurato
non ha per contro svolto alcuna ricerca di lavoro durante il mese di giugno
2009, né durante il mese di agosto 2009.
Nel
verbale del primo colloquio di consulenza del 4 settembre 2009, infatti, il
consulente incaricato dell’URC ha osservato che “al momento dell’iscrizione
l’assicurato certifica solo due ricerche di lavoro fatte nel corso del mese di
luglio” (cfr. doc. 3).
Secondo questo Tribunale, la motivazione addotta
dall’assicurato per giustificare le sue insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo precedente il termine del suo tirocinio - ossia il fatto che “una volta
terminato il mio apprendistato c’era la possibilità di un’assunzione presso l’__________,
possibilità poi sfumata in quanto vi era un bisogno urgente di personale e poco
tempo prima del termine della mia formazione l’ente ha dovuto assumere un’altra
persona” (cfr. doc. 13b) – non gli è di alcun ausilio.
Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, come affermato dalla stessa __________ nella
dichiarazione del 14 settembre 2009, prodotta dall’assicurato unitamente alla
risposta alla richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC, l’assicurato non
era certo di venire assunto dall’__________ al termine del tirocinio. Al
contrario, come espressamente rilevato dal Caposervizio del personale dell’__________,
vi era “solo” “una remota possibilità d’impiego” (doc. 13a,
sottolineatura della redattrice).
L’assicurato,
dunque, piuttosto sperava che si concretizzasse una nuova assunzione presso l’__________.
La mera
speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi precedenti il termine del periodo di
tirocinio.
Di conseguenza il
ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal
diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima
della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88
del 7 gennaio 2008).
Alla luce
di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato,
non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei mesi di giugno e agosto 2009
e avendone intraprese di insufficienti nel mese di luglio 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Abbondanzialmente
è utile osservare che il Tribunale federale ha
rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006, consid.
2.
; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005, consid. 5.2.1.).
2.10
Per quanto
attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto
all’assicurato undici giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).
Ora, è vero che trattandosi di mancate,
rispettivamente insufficienti ricerche durante un periodo di disdetta di 3 mesi
l'amministrazione infligge di regola sanzioni di durata superiore, in virtù
delle istruzioni in vigore (cfr. consid. 2.7.).
Nella presente fattispecie, tuttavia, considerato
che si trattava degli ultimi mesi di un tirocinio e viste anche le
affermazioni del datore di lavoro (cfr. doc. 13 a, riprodotto per esteso al consid. 2.8.), questo Tribunale ritiene che una sanzione di 4 giorni
di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione meglio rispetta il
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7. e STCA 38.2007.78 del 21
novembre 2007; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006; STCA 38.2001.213 del 14
febbraio 2002; STCA 38.1999.332 del 17 aprile 2000).
La decisione
impugnata deve dunque essere riformata nel senso che la durata della
sospensione è ridotta da 11 a 4 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione su
opposizione del 26 ottobre 2009 dell'URC di __________ è riformata nel senso
che RI 1 è sospeso per 4 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'Ufficio
regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente fr. 300.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa)
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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