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38.2009.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 gennaio 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dall’Alta Corte (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella

causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non

pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10

dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata,

può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può

provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento

dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che,

terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar

trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va

dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta

all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981

p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.5. Per costante giurisprudenza

cantonale il principio secondo cui gli assicurati devono compiere delle

ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio (cfr. STCA

38.2009.1 del 16 febbraio 2009; STCA 38.2007.78 del 21 novembre 2007; STCA 38.2005.94

del 2 febbraio 2006; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002; STCA 38.1999.332

del 17 aprile 2000).

Al riguardo, in una sentenza 38.2005.94 del 2

febbraio 2006, questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Sulla questione di principio relativa alle

ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo

di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di

tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA

ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità

di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di

tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA

ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro

negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto

espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione

professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista,

entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere

occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31

dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge

sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto

all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio

dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di

apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di

regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione

professionale)."

2.6. Per quel che

attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio

2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella

causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de

l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

Considerandi

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.8

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 - nato nel 1978 – ha

svolto un periodo di apprendistato quale operatore socio-assistenziale presso l’__________

di __________, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2009 (cfr. doc. 7).

L’assicurato

ha terminato il tirocinio il 31 agosto 2009 – conformemente agli accordi

contrattuali, che non prevedevano un’assunzione al termine del periodo di

apprendistato (cfr. doc. 7, punto “4. accordi speciali osservazioni”, in cui è

stato indicato che “1. il datore di lavoro non si impegna ad assumere il/la

giovane a tirocinio ultimato; pertanto l’apprendista è considerato/a

licenziato/a con effetto 31 agosto 2009” - conseguendo il relativo attestato di capacità (AFC) (cfr. doc. 10).

Il 3

agosto 2009 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione dichiarandosi

disponibile per un impiego al 100% (cfr. doc. 5, 6).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento, il ricorrente, relativamente al

periodo dal mese di giugno al mese di agosto 2009, ha presentato due ricerche di impiego svolte nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 3).

Il

consulente del personale, il 4 settembre 2009, gli ha pertanto inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 14

settembre 2009, il fatto di non avere intrapreso sufficienti ricerche di

impiego nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009, allegando l’eventuale

documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni (doc. 13c).

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 13c).

L’assicurato,

con scritto del 18 settembre 2009, ha osservato:

"

Come da sua richiesta scritta del 4 u.s., le

faccio pervenire la giustificazione riguardante la mancata presentazione delle

ricerche di lavoro nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009.

Come discusso durante l’ultimo colloquio del 5

settembre 2009, la mancata ricerca di lavoro da parte mia è stata dettata dal

fatto che una volta terminato il mio apprendistato, c’era la possibilità di

un’assunzione presso l’__________, possibilità sfumata in quanto vi era un

bisogno urgente di personale e poco prima del termine della mia formazione

l’ente ha dovuto assumere un’altra persona.” (Doc. 13b)

A tale

giustificazione l’assicurato ha allegato copia di una dichiarazione, datata 14

settembre 2009, dell’__________, del seguente tenore:

"

Con la presente dichiariamo che il signor RI 1,

1978, __________, __________, ha effettuato un apprendistato quale Operatore socioassistenziale

(OSA) presso l’__________ dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2009.

Presso la nostra Istituzione c’era una remota possibilità d’impiego, sfumata però poco tempo prima del

termine del suo apprendistato.” (Doc. 13a)

Dal

profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

Con

decisione formale del 23 settembre 2009 l’amministrazione ha, poi, sospeso

l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni

(cfr. doc. 13).

L’assicurato,

rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato opposizione contro la decisione del 23

settembre 2009 (cfr. doc. 12).

L’URC,

con decisione su opposizione del 26 ottobre 2009 ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. A=11).

2.9

Come

esposto precedentemente, gli assicurati devono compiere delle ricerche di

lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale

anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio (cfr. le sentenze

citate al consid. 2.5.).

Nella

presente fattispecie, il 6 agosto 2009, l’assicurato ha consegnato all’URC il

formulario “Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro”, con la menzione

di avere svolto, in data 30 luglio 2009, due ricerche di lavoro, “di persona”,

in qualità di operatore socioassistenziale (OSA), a tempo pieno, presso il __________

di __________ (suo datore di lavoro durante il periodo di apprendistato) e di

essere, per una delle due domande di lavoro, “in attesa di risposta” e, per

l’altra, “in attesa di colloquio” (cfr. doc. 18a).

L’assicurato

non ha per contro svolto alcuna ricerca di lavoro durante il mese di giugno

2009, né durante il mese di agosto 2009.

Nel

verbale del primo colloquio di consulenza del 4 settembre 2009, infatti, il

consulente incaricato dell’URC ha osservato che “al momento dell’iscrizione

l’assicurato certifica solo due ricerche di lavoro fatte nel corso del mese di

luglio” (cfr. doc. 3).

Secondo questo Tribunale, la motivazione addotta

dall’assicurato per giustificare le sue insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo precedente il termine del suo tirocinio - ossia il fatto che “una volta

terminato il mio apprendistato c’era la possibilità di un’assunzione presso l’__________,

possibilità poi sfumata in quanto vi era un bisogno urgente di personale e poco

tempo prima del termine della mia formazione l’ente ha dovuto assumere un’altra

persona” (cfr. doc. 13b) – non gli è di alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità

di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, come affermato dalla stessa __________ nella

dichiarazione del 14 settembre 2009, prodotta dall’assicurato unitamente alla

risposta alla richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC, l’assicurato non

era certo di venire assunto dall’__________ al termine del tirocinio. Al

contrario, come espressamente rilevato dal Caposervizio del personale dell’__________,

vi era “solo” “una remota possibilità d’impiego” (doc. 13a,

sottolineatura della redattrice).

L’assicurato,

dunque, piuttosto sperava che si concretizzasse una nuova assunzione presso l’__________.

La mera

speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi precedenti il termine del periodo di

tirocinio.

Di conseguenza il

ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima

della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88

del 7 gennaio 2008).

Alla luce

di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato,

non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei mesi di giugno e agosto 2009

e avendone intraprese di insufficienti nel mese di luglio 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Abbondanzialmente

è utile osservare che il Tribunale federale ha

rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006, consid.

2.

; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005, consid. 5.2.1.).

2.10

Per quanto

attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto

all’assicurato undici giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).

Ora, è vero che trattandosi di mancate,

rispettivamente insufficienti ricerche durante un periodo di disdetta di 3 mesi

l'amministrazione infligge di regola sanzioni di durata superiore, in virtù

delle istruzioni in vigore (cfr. consid. 2.7.).

Nella presente fattispecie, tuttavia, considerato

che si trattava degli ultimi mesi di un tirocinio e viste anche le

affermazioni del datore di lavoro (cfr. doc. 13 a, riprodotto per esteso al consid. 2.8.), questo Tribunale ritiene che una sanzione di 4 giorni

di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione meglio rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7. e STCA 38.2007.78 del 21

novembre 2007; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006; STCA 38.2001.213 del 14

febbraio 2002; STCA 38.1999.332 del 17 aprile 2000).

La decisione

impugnata deve dunque essere riformata nel senso che la durata della

sospensione è ridotta da 11 a 4 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su

opposizione del 26 ottobre 2009 dell'URC di __________ è riformata nel senso

che RI 1 è sospeso per 4 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'Ufficio

regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente fr. 300.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa)

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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