38.2009.9
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17 agosto 2009Italiano50 min
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Numero d'incarto:
38.2009.9
Data decisione, Autorità:
17.08.2009, TCA
Titolo:
Corso di estetica e cosmetologia presso una scuola il cui diploma non è riconosciuto dalla Divisione della formazione professionale e non permette l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale ad esercitare come estetista. Pertanto il corso non migliora l'idoneità al collocamento. Obbligo di informare
BUONA FEDE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 LADI
art. 59 LADI
art. 59b LADI
art. 60 LADI
art. 62 LADI
art. 27 LPGA
art. 81 OADI
art. 83 OADI
art. 85 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.9
rs
Lugano
17 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
gennaio 2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 gennaio 2009 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 3 ottobre 2008 con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 di
poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, un
corso professionale di estetica e cosmetologia organizzato dalla Dr. __________
presso la __________.
L’amministrazione
ha giustificato il suo rifiuto, asserendo, da un lato, che il corso in
questione non migliora l’idoneità al collocamento dell’assicurata e che nella
sua professione di impiegata di commercio e/o telefonista, vista la lunga
esperienza nel settore, ha da subito argomenti validi per suscitare l’interesse
di nuovi operatori di call center che si sono insediati in Ticino. Dall’altro,
che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per la
riqualifica, il perfezionamento e la reintegrazione professionale sono
subordinate alle indicazioni del mercato del lavoro e che se l’idoneità al
collocamento è invece pregiudicata da motivi di salute il caso è di competenza
dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. A1, A2).
1.2. Contro
questo provvedimento RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
che l’URC le riconosca una giusta somma per i costi relativi alla formazione
presso la __________.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, di
essere stata licenziata da __________, in quanto il relativo contratto
prevedeva lo scioglimento dello stesso dopo due anni di assenza a causa di
malattia. L’insorgente ha pure indicato che durante il periodo di malattia ha
presentato domanda di prestazioni AI, la quale ha avuto esito negativo. Al
riguardo essa ha precisato che, dopo aver consultato i medici presso i quali è
ancora in cura, ha rinunciato a ricorrere contro la decisione AI, ma ha
valutato con i medesimi, in particolare con il Dr. med. __________, psichiatra,
altre possibilità di reinserimento professionale. L’assicurata ha affermato di
essere stata consigliata di cercare sbocchi professionale al di fuori della sua
abituale attività. Essa ha asserito di aver valutato con il Dr. med. __________
la possibilità di frequentare la __________, rappresentando la stessa
un’opportunità, vista la sua età e la durata della scuola, di risolvere in
tempi relativamente brevi il suo problema occupazionale.
La
ricorrente ha evidenziato che sono stati del resto i funzionari
dell’assicurazione contro la disoccupazione a segnalarle la possibilità di
accedere ad aiuti LADI durante la frequentazione della scuola. Essa ha,
altresì, osservato che, già compilando il relativo formulario, aveva menzionato
la possibilità di lavorare presso __________ a __________ una volta diplomata.
In proposito la medesima ha trasmesso il relativo contratto di assunzione.
Infine
l’assicurata ha sottolineato che l’URC, nonostante abbia indicato che nella sua
qualità di teleoperatrice non dovrebbe avere alcuna difficoltà a ricollocarsi,
non è stato in grado di sottoporle nemmeno una possibilità di impiego (cfr.
doc. I).
1.3. Nella
risposta di causa del 16 marzo 2009 l’URC ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 25 marzo
2009 l’assicurata si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie e ha
prodotto un’attestazione del 14 agosto 2008 del Dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, inviata all’AI in cui è stato richiesto di
sostenere la scuola che lei aveva intenzione di frequentare (cfr. doc. V; B).
1.5. L’URC si è
espresso al riguardo con scritto del 9 aprile 2009 (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha richiamato l’incarto AI completo dell’insorgente (cfr.
doc. IX), che è pervenuto il 5 giugno 2009 (cfr. doc. XIII + bis).
Inoltre
il TCA ha chiesto alla Divisione della formazione professionale se la formazione
relativa al corso professionale di estetica (e cosmetologia) offerto dalla __________
di __________, che fino all’anno 2000 non risultava ammessa dalla Divisione,
era stata nel frattempo riconosciuta oppure no (cfr. doc. X).
Il 26
maggio 2009 __________ e __________ della Divisione della formazione
professionale hanno risposto che la __________ di __________ continua a non
essere ammessa alla loro Divisione e che la stessa rilascia titoli non
riconosciuti dalla legislazione svizzera in materia di formazione professionale
(cfr. doc. XII).
1.7. L’URC, il 19
maggio 2009, ha comunicato che l’assicurata dal 1° maggio 2009 ha rinunciato
alle prestazioni LADI e che la stessa è passata allo statuto di indipendente,
in quanto ha aperto un istituto di bellezza (cfr. doc. XI).
1.8. Il 17 giugno
2009 l’assicurata, dopo aver visionato gli atti presso la Cancelleria del TCA
(cfr. doc. XV, XVI), ha rilevato, in particolare, di avere iniziato la __________
a 50 anni e che una riqualifica di 3 anni (certificato federale), non avendo
nessuna garanzia di finanziamento, sarebbe stata impossibile da realizzare.
Essa ha, inoltre, puntualizzato che, d’accordo con la responsabile del centro
dove avrebbe dovuto svolgere l’attività dopo il diploma, il 1° maggio 2009 ha aperto
un’attività in proprio, assumendo a tempo pieno un’estetista con diploma
federale. La ricorrente ha osservato che anche lei inizierà l’attività non
appena ottenuto il diploma e che il centro è stato collaudato e ritenuto idoneo
dal DSS. Essa ha specificato che, pur non esercitando ancora la professione e
pur avendo diritto a ulteriori 58 giorni di indennità, dal 1° maggio 2009 ha
rinunciato alle prestazioni della disoccupazione per una questione di coerenza
personale (cfr. docl. XVII).
1.9. Il 18 giugno
2009 l’URC ha comunicato di aver preso visione dell’intero incarto AI presso la
cancelleria del TCA e di non avere osservazioni in proposito, salvo che
sottolineare che la risposta della Divisione della formazione professionale
conferma in buona sostanza quanto enunciato in sede di opposizione, ossia che
il diploma rilasciato dalla __________ non è riconosciuto (cfr. doc. XVIII).
1.10. Il doc. XVII
è stato inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. XX).
Il doc.
XVIII, per contro, è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc.
XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. Dagli atti
dell'incarto emerge, da una parte, che l'assicurata ha iniziato a frequentare
il corso professionale di estetica e cosmetologia organizzato dalla Dr. __________
presso la __________ di __________ nell’ottobre 2008 (cfr. doc. 4).
Dall’altra,
che essa nel giugno 2009 ha comunicato a questa Corte di continuare
regolarmente a seguire il corso in questione e che sosterrà gli esami finali
nel settembre 2009 (cfr. doc. XVII).
Questo
Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA
ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non
avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA
38.2004.12 del 2 aprile 2004).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a statuire se il corso professionale di estetica e cosmetologia
organizzato dalla __________ di __________ che la ricorrente sta frequentando
(1.10.2008 – 30.9.2009) debba o meno essere finanziato dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli
60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C
200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.4. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
Fatti
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.5. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che
anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o
riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno
(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren
würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre.
Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem
langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen
(BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA C 29/03 del 25 marzo 2003)
2.6. La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30; STF
8C_48/2008 del 16 maggio 2008).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004
consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA C 29/03 del 25 marzo 2003 la nostra Massima Istanza ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
"
L'aptitude au placement dont il est question à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de
connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan
objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de
l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré
doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure
concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement
développée."
2.7. Nella
presente fattispecie l’URC ha respinto la domanda dell’assicurata di poter
frequentare a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione il corso
professionale di estetica e cosmetologia organizzato dalla __________
con la motivazione, in particolare, che la misura non migliora la sua idoneità
al collocamento e che nella sua abituale professione di impiegata di commercio
e/o telefonista, ha possibilità di reperire un impiego. Inoltre
l’amministrazione ha asserito che, se l’idoneità al collocamento è pregiudicata
da motivi di salute, il caso è di competenza dell’assicurazione invalidità e
non dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A1, A2).
In uno
scritto del 9 aprile 2009 a questa Corte l’URC ha puntualizzato che la
certificazione dell’agosto 2008 del Dr. med. __________ prodotta pendente
causa, secondo cui per motivi di salute si auspica il cambiamento di
professione (cfr. doc. B) avallerebbe la tesi che la difficoltà di collocamento
è riconducibile a un motivo di salute, ciò che escluderebbe il riconoscimento
da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi legati a una
nuova formazione (cfr. doc. VII).
L’assicurata
sostiene, per contro, che la frequentazione della __________ (1 anno invece di
3 anni per ottenere il certificato federale), ritenuta la sua età, le permetta
di risolvere in tempi relativamente brevi il suo problema occupazionale. Essa,
al riguardo, ha addotto, comprovando con il relativo contratto, di essere stata
assunta a fare tempo dal mese di novembre 2009 dall’__________ (cfr. doc. I;
A4).
Pendente
causa la ricorrente ha comunicato di essersi messa in proprio dal 1° maggio
2009 con alle sue dipendenze un’estetista con diploma federale e che una volta
ottenuto il diploma della __________ inizierà anch’essa l’attività (cfr. doc.
XVII).
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che
dalle carte processuali emerge che l’assicurata, nata nel 1958, nel passato ha
frequentato la scuola di segretariato d’albergo e in seguito la scuola di
operatrice __________ conseguendo, nel 1992, il relativo attestato (cfr. inc
AI).
Nel
frattempo, e meglio dal febbraio 1990, essa ha iniziato a lavorare quale
operatrice presso la __________. Dal 1998 il suo grado di occupazione corrispondeva
al 70% (cfr. inc. AI).
L’insorgente
ha effettuato il suo ultimo giorno di lavoro effettivo il 14 febbraio 2005.
Successivamente la stessa è stata inabile al lavoro al 100% a causa di malattia
(cfr. inc. AI).
La
ricorrente, dopo due anni di assenza per malattia, è stata licenziata dalla __________
(cfr. doc. 4, I; inc. AI).
Nel mese
di maggio 2008 l’assicurata si è poi iscritta al collocamento con effetto dal
1° ottobre 2008, dichiarando una disponibilità lavorativa al 50% (cfr. doc. 1).
In
proposito va rilevato che dalla Richiesta di corso individuale di
riqualificazione / perfezionamento del 9 settembre 2008 si evince che il corso
di formazione professionale di estetica si svolge sull’arco di un anno, ovvero
dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, a metà tempo durante i pomeriggi
(cfr. doc. 2).
2.8. Per quanto
attiene alla condizione della difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5.),
giova evidenziare che la giurisprudenza federale prevede che se un assicurato deve
abbandonare la propria attività abituale per motivi di salute, l'assicurazione
contro la disoccupazione non può finanziare una nuova formazione, in quanto il
collocamento sarebbe intralciato per motivi di salute e non per motivi inerenti
al mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 pag. 217; STFA C 134/01 del 29 agosto 2001
consid. 1.).
Per un
commento critico a questa giurisprudenza, cfr. D. Cattaneo, "Les
mésures…”, pag. 307 segg., n° 445-449.
Inoltre
B. Rubin (in “Assurance–chômage”, …, pag. 598 ha indicato che:
" (…)
Placement difficile pour
d’autres causes que le marché du travail. – Les difficultés de placement
doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs, comme des
problèmes de santé, de reconnaissance de diplômes ou encore des problèmes liés
au fait qu’un diplôme n’est pas orienté vers a pratique professionnelle.
Santé.- Le défaut d’aptitude
au placement pour raisons de santé relève du domaine de l’assurance-invalidité
(AI), des mesures de réadaptation en particulier. Ce principe est applicable
également lorsque l’AI a prononcé un refus de prestations. Par contre, les
mesures profitables à tous les assurés, par exemple les cours de technique de
recherches d’emploi, peuvent être approuvés également pour les personnes
susceptibles d’entrer dans une mesure de réadaptation ordonnée par l’AI. De
tels cours peuvent ainsi être financés par l’assurance-chômage jusqu’à ce que
l’assurance-invalidité termine les clarifications entreprises. Ces cours
doivent cependant tenir compote des conditions du marché du travail et des
aptitudes de la personne assurée. Si l’AI refuse le droit de l’assuré aux
prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des
prestations de l’assurance-chômage.
L’encouragement de la
collaboration interinstitutionnelle (v. art. 85f LACI) n’est probablement pas
susceptible de modifier la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, une norme
de collaboration interinstitutionnelle - l’art. 59 al. 2 LACI, devenu l’art. 59
al. 4 dans le cadre de a troisième révision de la loi - était déjà en vigueur
au moment où la jurisprudence en question a été rendue et l’art. 85f LACI
n’apporte pas d’amélioration de fond dans le domaine étudié ici.”
2.9. In
concreto da un certificato medico del 30 maggio 2008 del Dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, risulta che:
" (…)
nel contesto di un’importante depressione prolungata reattiva
post-licenziamento, è auspicabile un riavviamento a una nuova professione e che
la paziente frequenti una scuola adeguata. (…)” (Doc. A6)
Il Dr.
med. __________, inoltre, il 14 agosto 2008, in uno scritto all’attenzione
dell’Ufficio AI, ha attestato quanto segue:
"
La paziente citata a margine ha preso contatto
con me la prima volta il 13.02.2008, nel contesto di un’evoluzione lavorativa
deleteria, cosparsa da conflitti ed incomprensioni, nell’ambito di un Burn-out.
Sono soprattutto i
conflitti con i suoi superiori e la loro incomprensione i fattori scatenanti
per una ricaduta depressiva da parte della paziente. La signora __________
soffre, dall’adolescenza, di stati depressivi recidivanti che hanno già
necessitato l’intervento di più psichiatri, tra cui all’inizio il Dr. __________.
Tuttavia, volitiva e positiva nei confronti del futuro, la paziente ha sempre
lavorato e si è riadattata più volte a nuove professioni.
Attualmente, dopo sei mesi
di incontri psicoterapici di sostegno con apporto medicamentoso, abbiamo
assistito a un’evoluzione e alla rinascita di un desiderio di continuare a
lavorare. A differenza delle altre scelte, questa volta la paziente intende
iniziare un’attività individuale dove la conflittualità relazionale,
determinata dal suo vissuto recidivante di natura depressiva, verrà a mancare e
la prognosi non può che essere positiva.
La invito
vivamente a sostenere la scuola che la paziente ha intenzione di frequentare.”
(Doc. B)
L’assicurazione
invalidità, a cui l’insorgente ha richiesto le relative prestazioni nel
febbraio 2006 (cfr. inc. AI), con decisioni del 24 aprile 2008 le ha
riconosciuto una rendita intera (grado di invalidità del 76%) dal 1° febbraio
al 31 luglio 2006 e un quarto di rendita (grado di invalidità del 41%) dal 1°
agosto 2006 al 30 aprile 2007 (cfr. inc. AI).
Dal
referto del 7 febbraio 2007 afferente a una perizia pluridisciplinare
(psichiatrica, reumatologica e neurologica) esperita dal SAM, quali diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa, risultano una sindrome mista
ansiosodepressiva, psicoastenia e una sindrome fibromialgica generalizzata.
In merito
all’abilità al lavoro è stato precisato che:
"
La capacità lavorativa è ridotta, così come
valutato dal medico fiduciario della __________ (atti del 17.07-19.09-02.12.2005
e 28.02.2006), vale a dire in misura completa dal 23.02.2005. Da aprile 2006 la
capacità lavorativa è valutabile nella misura del 50%, mentre dall’attuale
perizia nella misura dell’80% come operatrice __________.
Da allora lo stato di
salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può
attendere cambiamenti significativi.” (Inc. AI)
Il Dr.
med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il 20 luglio 2007,
ha indicato quanto segue:
"
(…)
Salariata al 70%,
casalinga al 30%. In considerazione della perizia SAM si riconoscono i seguenti
periodi di IL
Evoluzione IL
100% dal 23.2.2005 fino al
31.3.2006
50% dal 1.4.2006 al
31.12.2006
20% dal 1.1.2007 (in
pratica da dopo la perizia SAM)
L’impedimento quale
casalinga dovrebbe essere, in considerazione dei limiti funzionali, minimo
(lieve rallentamento, non lavori gravosi ripetitivi). (…)” (Inc. AI)
Il 9
settembre 2008 la ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI
(cfr. inc. AI). La stessa è stata respinta con decisione 1° dicembre 2008, in
quanto il grado di invalidità è risultato pari al 6%.
Dalle
annotazioni del medico AI, Dr. __________, del 16 ottobre 2008 si evince che:
"
Rispetto alle valutazioni mediche del collega
SMR del 20 luglio 2007, possiamo definire il quadro clinico algico
dell’assicurata stazionario (dr. __________ curante), con i noti limiti
funzionali derivanti dalla patologia reumatologica che permangono immutati,
mentre la componente psichiatrica è stata caratterizzata da un’evoluzione
positiva e alla rinascita di un desiderio di continuare a lavorare, come
attesta il dottor __________, psichiatra nel suo rapporto medico del 18 agosto
2008.
Possiamo dunque asserire
che il quadro clinico globale sia negli ultimi mesi leggermente migliorato.”
(Inc. AI)
Il Dr.
med. __________, psichiatra curante dell’assicurata, il 30 settembre 2008, ha
attestato un’incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno
nell’ultima attività esercitata. Inoltre egli ha sottolineato che l’abilità al
lavoro può essere migliorata con provvedimenti sanitari, specificando che in
senso lato la formazione professionale attuale può essere concepita come un
provvedimento sanitario (cfr. inc. AI).
2.10. In simili
condizioni, il grado di inabilità lavorativa del 20% presentato da RI 1 dal
gennaio 2007 (l’attestazione del Dr. med. __________, indicante un’incapacità
del 20% almeno - cfr. consid. 2.9. - senza nessuna ulteriore precisazione non
si discosta in maniera sostanziale da quanto hanno concluso i medici del SAM e
del SMR), alla luce del suo grado di attività presso l’ultimo datore di lavoro,
ossia __________, del 70% (cfr. consid. 2.7.), non sembra tale da rendere la collocabilità
dell’insorgente nel suo settore abituale della telefonia impossibile per motivi
di salute (cfr. consid. 2.8.).
Dalla
documentazione agli atti si evince, inoltre, che all’assicurata non è stata
assegnata alcuna occupazione quale telefonista ricezionista, aiuto venditrice,
o impiegata d’ufficio - attività che la stessa, nel giugno 2008, ha indicato di
cercare alla consulente del personale (cfr. doc. 1a; I).
In ogni
caso nella presente fattispecie la questione di sapere se alla ricorrente torna
applicabile la giurisprudenza secondo cui se un assicurato deve abbandonare la
propria occupazione abituale per motivi di salute, l’assicurazione contro la
disoccupazione non può finanziare una nuova formazione (cfr. consid. 2.8.) o
se, invece, si possa ritenere che il suo collocamento è considerevolmente
intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro può restare insoluta.
In effetti, come verrà
esposto dettagliatamente in seguito (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), il
finanziamento del corso professionale di estetica e cosmetologia presso la __________
deve essere comunque rifiutato, poiché non migliora l’idoneità al collocamento
dell’insorgente.
2.11. Giova,
altresì, ribadire che se è vero che l'assicurazione contro la disoccupazione
può finanziare anche le riconversioni professionali, le quali per definizione
preparano i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale
rispetto a quello iniziale, di durata massima di un anno (cfr. consid. 2.5.), è
altrettanto vero che una formazione di base o una nuova formazione completa non
può essere finanziata sulla base degli art. 59 segg. LADI (cfr. consid. 2.5.).
Nel caso
concreto la formazione intrapresa dall’assicurata presso la __________ ha la
durata di un anno a metà tempo (cfr. doc. 2).
Ci si
potrebbe, dunque, chiedere se si è ancora in presenza di una riconversione professionale
o se non si tratta piuttosto di una nuova formazione completa non finanziabile
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
La
questione, tuttavia, può in concreto restare insoluta (per un caso analogo in
cui tale quesito è rimasto pure aperto cfr. STCA 38.1999.248 del 30 maggio 2000
consid. 2.3.), in quanto, come visto sopra, il ricorso deve già essere respinto
per altri motivi.
2.12. Per quanto
concerne il presupposto del miglioramento dell’idoneità al collocamento, nel
caso di specie va ammesso, tutto ben considerato, che di principio è poco
probabile che il corso in questione accresca le possibilità di reperire un’occupazione
adeguata come dipendente.
In
effetti è vero che l’assicurata con il ricorso ha prodotto un contratto di
assunzione al 70% presso l’__________ di __________ nel caso di superamento
degli esami finali della __________ (cfr. doc. A4).
E’ altrettanto
vero, tuttavia, che, da un lato, tale contratto prevedeva quale data di inizio
il 1° novembre 2009. Lo stesso, che riporta la data del 30 dicembre 2008, è,
pertanto, stato concluso con un anno di anticipo.
Dall’altro,
il 17 giugno 2009 l’assicurata ha comunicato di aver aperto, dal 1° maggio
2009, un’attività in proprio, assumendo, a tempo pieno, un’estetista con
diploma federale e che il contratto con l’__________ è stato sciolto con
l’accordo della responsabile di tale centro (cfr. doc. XVII).
Al
riguardo è utile sottolineare che sulla Richiesta di corso individuale di
riqualificazione/perfezionamento dell’11 settembre 2008 la ricorrente aveva già
indicato, pur precisando che le era stato offerto un posto di impiego quale
estetista presso l’__________ di __________, che quale nuovo sbocco
professionale pensava a un’attività indipendente dopo un ragionevole periodo di
pratica nell’ambito della professione (cfr. doc. 2).
Inoltre
va osservato che il TCA ha accertato, interpellando la Divisione della
formazione professionale, che la __________ di __________ continua a non essere
riconosciuta e che la stessa rilascia titoli non riconosciuti dalla
legislazione svizzera in materia di formazione professionale (cfr. doc. X,
XII).
In
proposito va segnalato che, contestualmente a un caso analogo, questa Corte,
avendo appurato già nel 2000, mediante l’Ufficio cantonale del lavoro (ora
Sezione del lavoro), che la Divisione della formazione professionale e
l’associazione di categoria non riconoscevano il corso professionale di
estetica della __________, poiché “non porta a una certificazione
professionale ufficiale” e ritenuto che l’assicurata non aveva
iniziato la prospettata attività di estetista dipendente presso un istituto che
aveva deciso di assumerla a condizione di conseguire il relativo diploma, ha
concluso che la formazione di estetista non migliorava la sua idoneità al
collocamento (cfr. STCA 38.1999.248 del 30 maggio 2000).
2.13. Per quanto
riguarda le prospettive di intraprendere un’attività indipendente, il TCA
ritiene che il corso professionale di estetica e cosmetologia offerto dalla __________
non possa fare aumentare le possibilità di impiego della ricorrente.
Infatti
giusta l’art. 54 cpv. 1 lett. b della Legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (Legge sanitaria) sono operatori sanitari le persone
qualificate nella professione, tra l’altro, di estetista.
L’art. 54
cpv. 2 della Legge sanitaria prevede poi che l’esercizio delle professioni
previste al cpv. 1, fra le quali appunto quella di estetista, è subordinato ad
autorizzazione.
Per
ottenere il libero esercizio gli operatori sanitari, fra i quali gli estetisti,
devono disporre di un diploma, attestato o certificato di capacità svizzero
oppure diploma straniero riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera o dall’Ufficio
federale della formazione professionale e della tecnologia (cfr. www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffS/temi/LiberoEsOpSan).
Il
diploma della __________, non essendo riconosciuto ai sensi della legislazione
svizzera in materia di formazione professionale (cfr. consid. 2.12.), non
permette il rilascio dell’autorizzazione necessaria per esercitare un’attività
indipendente quale estetista.
La circostanza,
infine, che l’assicurata, dal maggio 2009, abbia aperto un’attività in proprio con
l’intenzione di lavorarvi una volta ottenuto il diploma presso la __________
(cfr. doc. XVII) non le è di alcun ausilio.
Questa
scelta imprenditoriale non dimostra un concreto miglioramento dell’idoneità al
collocamento dell’insorgente.
Infatti
l’attività citata ha potuto essere avviata, come ammesso dall’assicurata (cfr.
doc. XVII), assumendo un’estetista con diploma federale, alla quale si dovrà
fare capo pure in futuro per la continuazione del relativo esercizio.
2.14. Alla luce di
tutto quanto precede, questa Corte deve concludere che, siccome il corso
professionale di estetica e cosmetologia offerto dalla __________ di __________
non migliora l’idoneità al collocamento dell’insorgente, di principio
quest’ultima non ha diritto all’assunzione dei relativi costi.
2.15. L’assicurata,
con l’atto ricorsuale, ha fatto valere che sono stati i funzionari
dell’assicurazione contro la disoccupazione, durante i colloqui riferiti alla
sua decisione di iniziare il corso presso la __________, a segnalarle la
possibilità di accedere ad aiuti LADI (cfr. doc. I).
La
ricorrente, inoltre, all’impugnativa ha allegato una copia intitolata
“opposizione” non firmata e che riporta la data del 20 ottobre 2008 - mentre
quella pervenuta all’URC è datata 27 ottobre 2008 -, in cui ha censurato il
fatto che l’URC non le avrebbe sconsigliato di frequentare il corso in
questione (cfr. doc. A3). Tale asserzione non risulta, però, nell’opposizione
ufficiale trasmessa all’amministrazione (cfr. doc. 4).
Il TCA
deve, in ogni caso, verificare se sia stato violato l’obbligo di consulenza e
informazione a cui è tenuta l’amministrazione.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha, infatti, il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.; STF 8C_988/2008 del 14 maggio 2009 consid. 4.2.2.).
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.16. Riguardo, più
specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005 , pubblicata in
DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento
può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio
regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista
partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha
deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al
corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del
versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare
l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era
socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a
un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Con
sentenza C 141/05 del 27 marzo 2006 il TFA ha confermato il giudizio di prima
istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non
informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza
diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le
pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.
In
particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,
che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato
il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il
dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza
una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.
Infine in
una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel
caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a
mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva
lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che
l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il
proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che
ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle
prestazioni.
Nella
fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche
se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente
dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza
alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al
momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue
dimissioni.
2.17. Nella
presente evenienza va osservato, in primo luogo, che quanto sostenuto
dall’assicurata in relazione al fatto che l’amministrazione le avrebbe
segnalato la possibilità di beneficiare di aiuti durante la formazione (cfr.
consid. 2.16.), non risulta in contraddizione con il tenore dell’art. 27 LPGA.
Ciò
corrisponde, al contrario, a quanto contemplato dall’art. 59 LADI, e meglio che
l’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro.
Al
riguardo è utile evidenziare che dal verbale del colloquio di consulenza del 25
giugno 2008, sottoscritto dall’assicurata senza apporre alcuna osservazione,
emerge che la consulente del personale le ha consegnato i formulari per
inoltrare la richiesta di corso individuale (cfr. doc. 1a), come previsto
dall’art. 81e cpv. 1 OADI.
La
presentazione della menzionata domanda non implica un automatico consenso al
finanziamento della formazione richiesta. Deve risultare logico ad ogni
assicurato che la procedura di inoltro di una richiesta si impone proprio per
valutare il singolo caso e l’adempimento delle relative condizioni.
In
secondo luogo, fino all’invio, nel gennaio 2009 (cfr. doc. 6), del contratto di
assunzione da parte dell’__________, che l’amministrazione ha dovuto peraltro
sollecitare il 23 dicembre 2008 (cfr. doc. 5) - in epoca ben successiva alla
decisione formale del 3 ottobre 2008 e della relativa opposizione del 27
ottobre 2008 (cfr. doc. A2, 4)-, l’URC non disponeva di tutti gli elementi per
poter indicare all’assicurata se poteva avere diritto o meno al finanziamento
della formazione auspicata.
A tale
proposito giova segnalare che in una sentenza C 36/06-39/06 del 16 aprile 2007,
pubblicata in DTF 133 V 249 e DLA 2007 N. 10 pag. 193, l’Alta Corte ha deciso
che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la
situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il
diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di
consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Ne discende
che l’art. 27 LPGA non risulta, in concreto, violato.
2.18. In ogni caso,
anche volendo ritenere, per ipotesi, che l’amministrazione abbia assunto, nel
caso di specie, un comportamento contrario a quanto contemplato dall’art. 27
cpv. 2 LPGA, la buona fede della ricorrente non potrebbe essere tutelata per i
motivi qui sotto esposti.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella
causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C
270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit
St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.
21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.
368.
consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così
precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha,
invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del
25.
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Nella
fattispecie in esame questa condizione difetta per il fatto che, secondo
il TCA, non vi è un nesso causale fra l’eventuale omessa informazione e il
comportamento della ricorrente.
Infatti, da una parte, una
rata del costo della formazione, pari a fr. 2'400.--, è stata versata alla __________
il 25 aprile 2008 (cfr. doc. 2).
Tale versamento, visto che
la registrazione dell’assicurata presso l’URC risale al 30 maggio 2008 (cfr.
doc. 1), è avvenuto, dunque, ben prima di avere preso contatto con
l’amministrazione.
La somma di fr. 2'400.-- è
stata, pertanto, corrisposta a prescindere da qualsiasi informazione ricevuta
dall’amministrazione.
Dall’altra, mai
l’assicurata ha affermato che, se avesse saputo che il costo del corso non veniva
assunto dall’assicurazione contro la disoccupazione, non avrebbe intrapreso
tale formazione.
Nemmeno ha addotto di aver
tentato in tutti i modi, alla luce delle decisioni negative dell’URC
dell’ottobre 2008 e del gennaio 2009, di interrompere la scuola e farsi rimborsare
le somme versate.
Al
contrario, interpellata dal TCA in merito, essa ha indicato, il 17 giugno 2009,
di continuare regolarmente la __________ e che sosterrà gli esami finali nel
settembre 2009 (cfr. doc. XV; XVII).
E’, perciò, altamente
verosimile che la ricorrente, anche se fosse stata avvertita tempestivamente
del fatto che l’assicurazione disoccupazione non avrebbe finanziato il corso
presso la __________ di __________, avrebbe comunque seguito il medesimo (cfr. STF C 275/06 del 16 luglio 2007 consid. 3.3. in fine).
2.19
In esito alle
considerazioni di cui sopra, la decisione su opposizione del 26 gennaio 2009
deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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