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38.2009.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 agosto 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.5. A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111 V 274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che

anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o

riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno

(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87

seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso

può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass

nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che

permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren

würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre.

Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem

langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen

(BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA C 29/03 del 25 marzo 2003)

2.6. La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30; STF

8C_48/2008 del 16 maggio 2008).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004

consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA C 29/03 del 25 marzo 2003 la nostra Massima Istanza ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

"

L'aptitude au placement dont il est question à

l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au

placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les

conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas

particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI

se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a

donc un sens différent.

L'amélioration de l'aptitude au placement doit

pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de

connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan

objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de

l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré

doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure

concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement

développée."

2.7. Nella

presente fattispecie l’URC ha respinto la domanda dell’assicurata di poter

frequentare a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione il corso

professionale di estetica e cosmetologia organizzato dalla __________

con la motivazione, in particolare, che la misura non migliora la sua idoneità

al collocamento e che nella sua abituale professione di impiegata di commercio

e/o telefonista, ha possibilità di reperire un impiego. Inoltre

l’amministrazione ha asserito che, se l’idoneità al collocamento è pregiudicata

da motivi di salute, il caso è di competenza dell’assicurazione invalidità e

non dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A1, A2).

In uno

scritto del 9 aprile 2009 a questa Corte l’URC ha puntualizzato che la

certificazione dell’agosto 2008 del Dr. med. __________ prodotta pendente

causa, secondo cui per motivi di salute si auspica il cambiamento di

professione (cfr. doc. B) avallerebbe la tesi che la difficoltà di collocamento

è riconducibile a un motivo di salute, ciò che escluderebbe il riconoscimento

da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi legati a una

nuova formazione (cfr. doc. VII).

L’assicurata

sostiene, per contro, che la frequentazione della __________ (1 anno invece di

3 anni per ottenere il certificato federale), ritenuta la sua età, le permetta

di risolvere in tempi relativamente brevi il suo problema occupazionale. Essa,

al riguardo, ha addotto, comprovando con il relativo contratto, di essere stata

assunta a fare tempo dal mese di novembre 2009 dall’__________ (cfr. doc. I;

A4).

Pendente

causa la ricorrente ha comunicato di essersi messa in proprio dal 1° maggio

2009 con alle sue dipendenze un’estetista con diploma federale e che una volta

ottenuto il diploma della __________ inizierà anch’essa l’attività (cfr. doc.

XVII).

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che

dalle carte processuali emerge che l’assicurata, nata nel 1958, nel passato ha

frequentato la scuola di segretariato d’albergo e in seguito la scuola di

operatrice __________ conseguendo, nel 1992, il relativo attestato (cfr. inc

AI).

Nel

frattempo, e meglio dal febbraio 1990, essa ha iniziato a lavorare quale

operatrice presso la __________. Dal 1998 il suo grado di occupazione corrispondeva

al 70% (cfr. inc. AI).

L’insorgente

ha effettuato il suo ultimo giorno di lavoro effettivo il 14 febbraio 2005.

Successivamente la stessa è stata inabile al lavoro al 100% a causa di malattia

(cfr. inc. AI).

La

ricorrente, dopo due anni di assenza per malattia, è stata licenziata dalla __________

(cfr. doc. 4, I; inc. AI).

Nel mese

di maggio 2008 l’assicurata si è poi iscritta al collocamento con effetto dal

1° ottobre 2008, dichiarando una disponibilità lavorativa al 50% (cfr. doc. 1).

In

proposito va rilevato che dalla Richiesta di corso individuale di

riqualificazione / perfezionamento del 9 settembre 2008 si evince che il corso

di formazione professionale di estetica si svolge sull’arco di un anno, ovvero

dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, a metà tempo durante i pomeriggi

(cfr. doc. 2).

2.8. Per quanto

attiene alla condizione della difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5.),

giova evidenziare che la giurisprudenza federale prevede che se un assicurato deve

abbandonare la propria attività abituale per motivi di salute, l'assicurazione

contro la disoccupazione non può finanziare una nuova formazione, in quanto il

collocamento sarebbe intralciato per motivi di salute e non per motivi inerenti

al mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 pag. 217; STFA C 134/01 del 29 agosto 2001

consid. 1.).

Per un

commento critico a questa giurisprudenza, cfr. D. Cattaneo, "Les

mésures…”, pag. 307 segg., n° 445-449.

Inoltre

B. Rubin (in “Assurance–chômage”, …, pag. 598 ha indicato che:

" (…)

Placement difficile pour

d’autres causes que le marché du travail. – Les difficultés de placement

doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs, comme des

problèmes de santé, de reconnaissance de diplômes ou encore des problèmes liés

au fait qu’un diplôme n’est pas orienté vers a pratique professionnelle.

Santé.- Le défaut d’aptitude

au placement pour raisons de santé relève du domaine de l’assurance-invalidité

(AI), des mesures de réadaptation en particulier. Ce principe est applicable

également lorsque l’AI a prononcé un refus de prestations. Par contre, les

mesures profitables à tous les assurés, par exemple les cours de technique de

recherches d’emploi, peuvent être approuvés également pour les personnes

susceptibles d’entrer dans une mesure de réadaptation ordonnée par l’AI. De

tels cours peuvent ainsi être financés par l’assurance-chômage jusqu’à ce que

l’assurance-invalidité termine les clarifications entreprises. Ces cours

doivent cependant tenir compote des conditions du marché du travail et des

aptitudes de la personne assurée. Si l’AI refuse le droit de l’assuré aux

prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des

prestations de l’assurance-chômage.

L’encouragement de la

collaboration interinstitutionnelle (v. art. 85f LACI) n’est probablement pas

susceptible de modifier la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, une norme

de collaboration interinstitutionnelle - l’art. 59 al. 2 LACI, devenu l’art. 59

al. 4 dans le cadre de a troisième révision de la loi - était déjà en vigueur

au moment où la jurisprudence en question a été rendue et l’art. 85f LACI

n’apporte pas d’amélioration de fond dans le domaine étudié ici.”

2.9. In

concreto da un certificato medico del 30 maggio 2008 del Dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, risulta che:

" (…)

nel contesto di un’importante depressione prolungata reattiva

post-licenziamento, è auspicabile un riavviamento a una nuova professione e che

la paziente frequenti una scuola adeguata. (…)” (Doc. A6)

Il Dr.

med. __________, inoltre, il 14 agosto 2008, in uno scritto all’attenzione

dell’Ufficio AI, ha attestato quanto segue:

"

La paziente citata a margine ha preso contatto

con me la prima volta il 13.02.2008, nel contesto di un’evoluzione lavorativa

deleteria, cosparsa da conflitti ed incomprensioni, nell’ambito di un Burn-out.

Sono soprattutto i

conflitti con i suoi superiori e la loro incomprensione i fattori scatenanti

per una ricaduta depressiva da parte della paziente. La signora __________

soffre, dall’adolescenza, di stati depressivi recidivanti che hanno già

necessitato l’intervento di più psichiatri, tra cui all’inizio il Dr. __________.

Tuttavia, volitiva e positiva nei confronti del futuro, la paziente ha sempre

lavorato e si è riadattata più volte a nuove professioni.

Attualmente, dopo sei mesi

di incontri psicoterapici di sostegno con apporto medicamentoso, abbiamo

assistito a un’evoluzione e alla rinascita di un desiderio di continuare a

lavorare. A differenza delle altre scelte, questa volta la paziente intende

iniziare un’attività individuale dove la conflittualità relazionale,

determinata dal suo vissuto recidivante di natura depressiva, verrà a mancare e

la prognosi non può che essere positiva.

La invito

vivamente a sostenere la scuola che la paziente ha intenzione di frequentare.”

(Doc. B)

L’assicurazione

invalidità, a cui l’insorgente ha richiesto le relative prestazioni nel

febbraio 2006 (cfr. inc. AI), con decisioni del 24 aprile 2008 le ha

riconosciuto una rendita intera (grado di invalidità del 76%) dal 1° febbraio

al 31 luglio 2006 e un quarto di rendita (grado di invalidità del 41%) dal 1°

agosto 2006 al 30 aprile 2007 (cfr. inc. AI).

Dal

referto del 7 febbraio 2007 afferente a una perizia pluridisciplinare

(psichiatrica, reumatologica e neurologica) esperita dal SAM, quali diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa, risultano una sindrome mista

ansiosodepressiva, psicoastenia e una sindrome fibromialgica generalizzata.

In merito

all’abilità al lavoro è stato precisato che:

"

La capacità lavorativa è ridotta, così come

valutato dal medico fiduciario della __________ (atti del 17.07-19.09-02.12.2005

e 28.02.2006), vale a dire in misura completa dal 23.02.2005. Da aprile 2006 la

capacità lavorativa è valutabile nella misura del 50%, mentre dall’attuale

perizia nella misura dell’80% come operatrice __________.

Da allora lo stato di

salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può

attendere cambiamenti significativi.” (Inc. AI)

Il Dr.

med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il 20 luglio 2007,

ha indicato quanto segue:

"

(…)

Salariata al 70%,

casalinga al 30%. In considerazione della perizia SAM si riconoscono i seguenti

periodi di IL

Evoluzione IL

100% dal 23.2.2005 fino al

31.3.2006

50% dal 1.4.2006 al

31.12.2006

20% dal 1.1.2007 (in

pratica da dopo la perizia SAM)

L’impedimento quale

casalinga dovrebbe essere, in considerazione dei limiti funzionali, minimo

(lieve rallentamento, non lavori gravosi ripetitivi). (…)” (Inc. AI)

Il 9

settembre 2008 la ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI

(cfr. inc. AI). La stessa è stata respinta con decisione 1° dicembre 2008, in

quanto il grado di invalidità è risultato pari al 6%.

Dalle

annotazioni del medico AI, Dr. __________, del 16 ottobre 2008 si evince che:

"

Rispetto alle valutazioni mediche del collega

SMR del 20 luglio 2007, possiamo definire il quadro clinico algico

dell’assicurata stazionario (dr. __________ curante), con i noti limiti

funzionali derivanti dalla patologia reumatologica che permangono immutati,

mentre la componente psichiatrica è stata caratterizzata da un’evoluzione

positiva e alla rinascita di un desiderio di continuare a lavorare, come

attesta il dottor __________, psichiatra nel suo rapporto medico del 18 agosto

2008.

Possiamo dunque asserire

che il quadro clinico globale sia negli ultimi mesi leggermente migliorato.”

(Inc. AI)

Il Dr.

med. __________, psichiatra curante dell’assicurata, il 30 settembre 2008, ha

attestato un’incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno

nell’ultima attività esercitata. Inoltre egli ha sottolineato che l’abilità al

lavoro può essere migliorata con provvedimenti sanitari, specificando che in

senso lato la formazione professionale attuale può essere concepita come un

provvedimento sanitario (cfr. inc. AI).

2.10. In simili

condizioni, il grado di inabilità lavorativa del 20% presentato da RI 1 dal

gennaio 2007 (l’attestazione del Dr. med. __________, indicante un’incapacità

del 20% almeno - cfr. consid. 2.9. - senza nessuna ulteriore precisazione non

si discosta in maniera sostanziale da quanto hanno concluso i medici del SAM e

del SMR), alla luce del suo grado di attività presso l’ultimo datore di lavoro,

ossia __________, del 70% (cfr. consid. 2.7.), non sembra tale da rendere la collocabilità

dell’insorgente nel suo settore abituale della telefonia impossibile per motivi

di salute (cfr. consid. 2.8.).

Dalla

documentazione agli atti si evince, inoltre, che all’assicurata non è stata

assegnata alcuna occupazione quale telefonista ricezionista, aiuto venditrice,

o impiegata d’ufficio - attività che la stessa, nel giugno 2008, ha indicato di

cercare alla consulente del personale (cfr. doc. 1a; I).

In ogni

caso nella presente fattispecie la questione di sapere se alla ricorrente torna

applicabile la giurisprudenza secondo cui se un assicurato deve abbandonare la

propria occupazione abituale per motivi di salute, l’assicurazione contro la

disoccupazione non può finanziare una nuova formazione (cfr. consid. 2.8.) o

se, invece, si possa ritenere che il suo collocamento è considerevolmente

intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro può restare insoluta.

In effetti, come verrà

esposto dettagliatamente in seguito (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), il

finanziamento del corso professionale di estetica e cosmetologia presso la __________

deve essere comunque rifiutato, poiché non migliora l’idoneità al collocamento

dell’insorgente.

2.11. Giova,

altresì, ribadire che se è vero che l'assicurazione contro la disoccupazione

può finanziare anche le riconversioni professionali, le quali per definizione

preparano i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale

rispetto a quello iniziale, di durata massima di un anno (cfr. consid. 2.5.), è

altrettanto vero che una formazione di base o una nuova formazione completa non

può essere finanziata sulla base degli art. 59 segg. LADI (cfr. consid. 2.5.).

Nel caso

concreto la formazione intrapresa dall’assicurata presso la __________ ha la

durata di un anno a metà tempo (cfr. doc. 2).

Ci si

potrebbe, dunque, chiedere se si è ancora in presenza di una riconversione professionale

o se non si tratta piuttosto di una nuova formazione completa non finanziabile

dall’assicurazione contro la disoccupazione.

La

questione, tuttavia, può in concreto restare insoluta (per un caso analogo in

cui tale quesito è rimasto pure aperto cfr. STCA 38.1999.248 del 30 maggio 2000

consid. 2.3.), in quanto, come visto sopra, il ricorso deve già essere respinto

per altri motivi.

2.12. Per quanto

concerne il presupposto del miglioramento dell’idoneità al collocamento, nel

caso di specie va ammesso, tutto ben considerato, che di principio è poco

probabile che il corso in questione accresca le possibilità di reperire un’occupazione

adeguata come dipendente.

In

effetti è vero che l’assicurata con il ricorso ha prodotto un contratto di

assunzione al 70% presso l’__________ di __________ nel caso di superamento

degli esami finali della __________ (cfr. doc. A4).

E’ altrettanto

vero, tuttavia, che, da un lato, tale contratto prevedeva quale data di inizio

il 1° novembre 2009. Lo stesso, che riporta la data del 30 dicembre 2008, è,

pertanto, stato concluso con un anno di anticipo.

Dall’altro,

il 17 giugno 2009 l’assicurata ha comunicato di aver aperto, dal 1° maggio

2009, un’attività in proprio, assumendo, a tempo pieno, un’estetista con

diploma federale e che il contratto con l’__________ è stato sciolto con

l’accordo della responsabile di tale centro (cfr. doc. XVII).

Al

riguardo è utile sottolineare che sulla Richiesta di corso individuale di

riqualificazione/perfezionamento dell’11 settembre 2008 la ricorrente aveva già

indicato, pur precisando che le era stato offerto un posto di impiego quale

estetista presso l’__________ di __________, che quale nuovo sbocco

professionale pensava a un’attività indipendente dopo un ragionevole periodo di

pratica nell’ambito della professione (cfr. doc. 2).

Inoltre

va osservato che il TCA ha accertato, interpellando la Divisione della

formazione professionale, che la __________ di __________ continua a non essere

riconosciuta e che la stessa rilascia titoli non riconosciuti dalla

legislazione svizzera in materia di formazione professionale (cfr. doc. X,

XII).

In

proposito va segnalato che, contestualmente a un caso analogo, questa Corte,

avendo appurato già nel 2000, mediante l’Ufficio cantonale del lavoro (ora

Sezione del lavoro), che la Divisione della formazione professionale e

l’associazione di categoria non riconoscevano il corso professionale di

estetica della __________, poiché “non porta a una certificazione

professionale ufficiale” e ritenuto che l’assicurata non aveva

iniziato la prospettata attività di estetista dipendente presso un istituto che

aveva deciso di assumerla a condizione di conseguire il relativo diploma, ha

concluso che la formazione di estetista non migliorava la sua idoneità al

collocamento (cfr. STCA 38.1999.248 del 30 maggio 2000).

2.13. Per quanto

riguarda le prospettive di intraprendere un’attività indipendente, il TCA

ritiene che il corso professionale di estetica e cosmetologia offerto dalla __________

non possa fare aumentare le possibilità di impiego della ricorrente.

Infatti

giusta l’art. 54 cpv. 1 lett. b della Legge sulla promozione della salute e il

coordinamento sanitario (Legge sanitaria) sono operatori sanitari le persone

qualificate nella professione, tra l’altro, di estetista.

L’art. 54

cpv. 2 della Legge sanitaria prevede poi che l’esercizio delle professioni

previste al cpv. 1, fra le quali appunto quella di estetista, è subordinato ad

autorizzazione.

Per

ottenere il libero esercizio gli operatori sanitari, fra i quali gli estetisti,

devono disporre di un diploma, attestato o certificato di capacità svizzero

oppure diploma straniero riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera o dall’Ufficio

federale della formazione professionale e della tecnologia (cfr. www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffS/temi/LiberoEsOpSan).

Il

diploma della __________, non essendo riconosciuto ai sensi della legislazione

svizzera in materia di formazione professionale (cfr. consid. 2.12.), non

permette il rilascio dell’autorizzazione necessaria per esercitare un’attività

indipendente quale estetista.

La circostanza,

infine, che l’assicurata, dal maggio 2009, abbia aperto un’attività in proprio con

l’intenzione di lavorarvi una volta ottenuto il diploma presso la __________

(cfr. doc. XVII) non le è di alcun ausilio.

Questa

scelta imprenditoriale non dimostra un concreto miglioramento dell’idoneità al

collocamento dell’insorgente.

Infatti

l’attività citata ha potuto essere avviata, come ammesso dall’assicurata (cfr.

doc. XVII), assumendo un’estetista con diploma federale, alla quale si dovrà

fare capo pure in futuro per la continuazione del relativo esercizio.

2.14. Alla luce di

tutto quanto precede, questa Corte deve concludere che, siccome il corso

professionale di estetica e cosmetologia offerto dalla __________ di __________

non migliora l’idoneità al collocamento dell’insorgente, di principio

quest’ultima non ha diritto all’assunzione dei relativi costi.

2.15. L’assicurata,

con l’atto ricorsuale, ha fatto valere che sono stati i funzionari

dell’assicurazione contro la disoccupazione, durante i colloqui riferiti alla

sua decisione di iniziare il corso presso la __________, a segnalarle la

possibilità di accedere ad aiuti LADI (cfr. doc. I).

La

ricorrente, inoltre, all’impugnativa ha allegato una copia intitolata

“opposizione” non firmata e che riporta la data del 20 ottobre 2008 - mentre

quella pervenuta all’URC è datata 27 ottobre 2008 -, in cui ha censurato il

fatto che l’URC non le avrebbe sconsigliato di frequentare il corso in

questione (cfr. doc. A3). Tale asserzione non risulta, però, nell’opposizione

ufficiale trasmessa all’amministrazione (cfr. doc. 4).

Il TCA

deve, in ogni caso, verificare se sia stato violato l’obbligo di consulenza e

informazione a cui è tenuta l’amministrazione.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha, infatti, il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.; STF 8C_988/2008 del 14 maggio 2009 consid. 4.2.2.).

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.16. Riguardo, più

specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005 , pubblicata in

DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento

può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio

regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista

partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha

deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al

corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del

versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare

l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era

socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a

un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza C 141/05 del 27 marzo 2006 il TFA ha confermato il giudizio di prima

istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non

informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza

diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le

pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel

caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a

mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva

lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che

l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il

proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che

ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle

prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.17. Nella

presente evenienza va osservato, in primo luogo, che quanto sostenuto

dall’assicurata in relazione al fatto che l’amministrazione le avrebbe

segnalato la possibilità di beneficiare di aiuti durante la formazione (cfr.

consid. 2.16.), non risulta in contraddizione con il tenore dell’art. 27 LPGA.

Ciò

corrisponde, al contrario, a quanto contemplato dall’art. 59 LADI, e meglio che

l’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro.

Al

riguardo è utile evidenziare che dal verbale del colloquio di consulenza del 25

giugno 2008, sottoscritto dall’assicurata senza apporre alcuna osservazione,

emerge che la consulente del personale le ha consegnato i formulari per

inoltrare la richiesta di corso individuale (cfr. doc. 1a), come previsto

dall’art. 81e cpv. 1 OADI.

La

presentazione della menzionata domanda non implica un automatico consenso al

finanziamento della formazione richiesta. Deve risultare logico ad ogni

assicurato che la procedura di inoltro di una richiesta si impone proprio per

valutare il singolo caso e l’adempimento delle relative condizioni.

In

secondo luogo, fino all’invio, nel gennaio 2009 (cfr. doc. 6), del contratto di

assunzione da parte dell’__________, che l’amministrazione ha dovuto peraltro

sollecitare il 23 dicembre 2008 (cfr. doc. 5) - in epoca ben successiva alla

decisione formale del 3 ottobre 2008 e della relativa opposizione del 27

ottobre 2008 (cfr. doc. A2, 4)-, l’URC non disponeva di tutti gli elementi per

poter indicare all’assicurata se poteva avere diritto o meno al finanziamento

della formazione auspicata.

A tale

proposito giova segnalare che in una sentenza C 36/06-39/06 del 16 aprile 2007,

pubblicata in DTF 133 V 249 e DLA 2007 N. 10 pag. 193, l’Alta Corte ha deciso

che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la

situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il

diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di

consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Ne discende

che l’art. 27 LPGA non risulta, in concreto, violato.

2.18. In ogni caso,

anche volendo ritenere, per ipotesi, che l’amministrazione abbia assunto, nel

caso di specie, un comportamento contrario a quanto contemplato dall’art. 27

cpv. 2 LPGA, la buona fede della ricorrente non potrebbe essere tutelata per i

motivi qui sotto esposti.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella

causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C

270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit

St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368.

consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così

precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del

25.

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Nella

fattispecie in esame questa condizione difetta per il fatto che, secondo

il TCA, non vi è un nesso causale fra l’eventuale omessa informazione e il

comportamento della ricorrente.

Infatti, da una parte, una

rata del costo della formazione, pari a fr. 2'400.--, è stata versata alla __________

il 25 aprile 2008 (cfr. doc. 2).

Tale versamento, visto che

la registrazione dell’assicurata presso l’URC risale al 30 maggio 2008 (cfr.

doc. 1), è avvenuto, dunque, ben prima di avere preso contatto con

l’amministrazione.

La somma di fr. 2'400.-- è

stata, pertanto, corrisposta a prescindere da qualsiasi informazione ricevuta

dall’amministrazione.

Dall’altra, mai

l’assicurata ha affermato che, se avesse saputo che il costo del corso non veniva

assunto dall’assicurazione contro la disoccupazione, non avrebbe intrapreso

tale formazione.

Nemmeno ha addotto di aver

tentato in tutti i modi, alla luce delle decisioni negative dell’URC

dell’ottobre 2008 e del gennaio 2009, di interrompere la scuola e farsi rimborsare

le somme versate.

Al

contrario, interpellata dal TCA in merito, essa ha indicato, il 17 giugno 2009,

di continuare regolarmente la __________ e che sosterrà gli esami finali nel

settembre 2009 (cfr. doc. XV; XVII).

E’, perciò, altamente

verosimile che la ricorrente, anche se fosse stata avvertita tempestivamente

del fatto che l’assicurazione disoccupazione non avrebbe finanziato il corso

presso la __________ di __________, avrebbe comunque seguito il medesimo (cfr. STF C 275/06 del 16 luglio 2007 consid. 3.3. in fine).

2.19

In esito alle

considerazioni di cui sopra, la decisione su opposizione del 26 gennaio 2009

deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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