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Decisione

38.2009.90

Confermata sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione ad un assicurato che ha rifiutato di partecipare ad un programma occupazionale temporaneo

21 gennaio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C

301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998,

Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali

di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali,

fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione

del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una

sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso

dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del

Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e

della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo

limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive della SECO, il cui

utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali

motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto

"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi

senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco

in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una

sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa

allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti

di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione

dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono,

dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno

e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe

comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze

del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed

essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta,

l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr.

sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b,

come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di X non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."

(cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto

incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver

accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori

dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da

parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui

non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di

dover effettuare lavori pesanti.

2.7

Nell’evenienza

concreta RI 1, di professione croupier, si è riscritto in disoccupazione il 14

marzo 2007 alla ricerca di un posto di lavoro quale impiegato di vendita, aiuto

giardiniere, barman (cfr. doc. 6, 1).

Egli è al

suo secondo termine quadro (cfr. doc. 6).

In data 6

aprile 2009 l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) ha assegnato

l’assicurato a un Programma d’Occupazione Temporaneo (POT), a tempo pieno (100%)

e per la durata di 6 mesi, presso __________ con compiti di manutenzione e

sistemazione dei sentieri, sfalcio, potature, lavori manuali, taglio e pulizia

boschi, piccole costruzioni (doc. 7).

Con

scritto e-mail del 17 aprile 2009 __________ di __________ ha riferito al

consulente del personale URC __________ che l’assicurato “non si è ancora

fatto vivo” (doc. 7/1).

Invitato

a fornire una giustificazione in merito al mancato inizio del POT presso __________

l’assicurato si è così espresso:

" Egregio

signor __________,

Non ho

ancora chiamato per il PO perché molto probabilmente ho trovato lavoro, stavo

aspettando questo week end per sapere la risposta e la data di quando avrei

cominciato. Dunque ho pensato di aspettare qualche giorno prima di chiamare al

PO, perché se la risposta fosse stata positiva avevo pensato che era inutile

chiamare per il PO. L’ho fatto in buona fede e non con l’intenzione di

fregarmene e quindi di non cambiare. Non pensavo che si potessero creare dei

problemi così. Chiedo scusa!” (doc. 7/2)

Con

comunicazione e-mail del 20 aprile 2009 __________ di __________ ha ribadito

che l’assicurato non aveva ancora preso contatto con loro ed era “assente

ingiustificato dal 7 aprile scorso a oggi” (doc. 7/3).

Il 23

aprile 2009 RI 1 ha informato l’URC di avere trovato un’occupazione lavorativa

a far tempo dal 4 maggio 2009 (doc. 7/4).

Sollecitato,

in data 4 maggio 2009, dal consulente del personale a confermare di aver

intrapreso una nuova attività professionale mediante l’invio del relativo contratto

di lavoro, l’assicurato è rimasto silente sino al 12 giugno 2009 quando ne ha

trasmesso una copia (doc. 11).

Con

decisione del 25 maggio 2006 (doc. 6), poi confermata con decisione su

opposizione del 6 ottobre 2009 (doc. 1) la Sezione del lavoro ha quindi sospeso

l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per

avere rifiutato di partecipare al programma di occupazione temporaneo.

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare

l’operato della Sezione del lavoro.

Va

rilevato innanzitutto che l’assicurato non ha fatto valere alcun valido

motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua

età, della sua situazione personale o del suo stato di salute (cfr. consid.

2.3

).

Il ricorrente si è

limitato a giustificare il suo rifiuto con le trattative in corso per un posto

di lavoro quale aiuto giardiniere.

In particolare egli

ha affermato:

" Le

ragioni per cui non ho chiamato subito sono semplicemente che aspettavo una

risposta, perché avendo trovato lavoro non vedevo la motivazione di recarmi per

sole 2 settimane ad un PO. Per me che ho seri problemi finanziari sarebbe stata

una spesa inutile” (doc. I).

Queste giustificazioni

non meritano accoglimento in questa sede.

Infatti il

contratto di lavoro siglato con la __________ come aiuto giardiniere era della

durata limitata di soli 3 mesi (dal 1° maggio 2009 al 31 luglio 2009), mentre

il POT era della durata di 6 mesi (cfr. doc. 7, 11).

RI 1

avrebbe dovuto dunque contattare senza indugio il responsabile del POT di __________

e iniziare l’attività nel mese di aprile. Ciò non avrebbe comunque ostacolato

le trattative in corso con la __________. Come correttamente sottolineato dalla

Sezione del lavoro il POT poteva infatti essere interrotto in ogni momento

qualora l’assicurato avesse trovato un’occupazione lavorativa adeguata.

Al riguardo va ricordato

che l’esercizio di un’attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto

alla partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro

finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta

quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel

senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia

possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri,

inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra

marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in

SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715), almeno quando le due attività

non possono essere effettuate contemporaneamente (cfr. STCA 38.2007.8 del 31

luglio 2007).

Lo

svolgimento di un programma occupazionale non esclude il compimento di sforzi

volti al reperimento di un’occupazione.

Al contrario durante

l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a ricercare un lavoro (cfr.

STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo, op. cit., p.to 2.3.5., pag.

30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML emanata

dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).

Di

conseguenza il POT era adeguato e doveva essere accettato dall'assicurato (cfr.

consid. 2.3).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considerano l'età (l'assicurato è nato

nel 1986) e la situazione di disoccupato di lunga durata del ricorrente (al suo

secondo termine quadro che terminava il 31 luglio 2009).

Per quanto attiene

all’argomentazione del ricorrente secondo il quale: “per me che ho seri

problemi finanziari sarebbe stata una spesa inutile” (doc. I) va

evidenziato che la Sezione del lavoro, se adempiuti determinati presupposti,

avrebbe assunto le spese di viaggio e vitto (doc. III).

Anche su questo

punto, dunque, il ricorso va respinto.

Giova,

infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire

un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1

lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4

marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2005.91 del 16 marzo

2006; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

2.9

Alla luce di quanto esposto

ai precedenti considerandi e tutto ben considerato, occorre concludere che, in

casu, l’assicurato, risultando il programma di occupazione assegnatogli presso __________

rispettoso del requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI

(cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), avrebbe dovuto

accettare senza indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4

febbraio 2009 consid. 5).

Anche

l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (21 giorni di penalità; cfr. STF

8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6) si rivela conforme alla

legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Questo

Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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