38.2009.90
Confermata sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione ad un assicurato che ha rifiutato di partecipare ad un programma occupazionale temporaneo
21 gennaio 2010Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2009.90
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, TCA
Titolo:
Confermata sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione ad un assicurato che ha rifiutato di partecipare ad un programma occupazionale temporaneo
OCCUPAZIONE ADEGUATA
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 64 let. a LADI
art. 64 cpv. 1 let. a LADI
art. 45 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
art. 45bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.90
LG/DC/sc
Lugano
21 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 6 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 25 maggio 2009 con la quale RI 1 è stato sospeso
per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato
di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo (in seguito: POT)
presso __________ (doc. 1, 6).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con la
seguente motivazione:
"
In data 07.10.2009 ho appreso dalla lettera che
il mio ricorso per la sanzione ricevuta per il PO non eseguito è stata
respinta.
Ora mi trovo ancora qua per difendere le mie
ragioni. Come già detto nella lettera precedente io non sono d'accordo con la
vostra sanzione.
Il mio consulente __________ era già a conoscenza
dal nostro ultimo appuntamento che probabilmente avevo trovato un impiego. Al
17 aprile scrissi l'e-mail in risposta al signor __________ nel quale dissi che
avrei cominciato a lavorare. Le ragioni per cui non ho chiamato subito sono
semplicemente che aspettavo una risposta, perchè avendo trovato lavoro non
vedevo la motivazione di recarmi per sole 2 settimane ad un PO. Per me che ho
seri problemi finanziari sarebbe stata una spesa inutile.
Era già da aprile che ero in trattativa con il
Signor __________ per decidere il da farsi.
In allegato troverete una dichiarazione da parte
del mio ex datore __________.
Inoltre vorrei specificare per quanto riguarda il
contratto che si è vero che l'ho portato a giugno, ma già alla fine di aprile
ho avvisato l'URC di togliermi dalla disoccupazione perchè avevo trovato
l'impiego.
Signori non voglio essere maleducato o altro, io
sono una persona molto cortese e gentile che porta sempre rispetto, dunque non
fraintendete quello che voglio dire, ma piuttosto che perdere tempo con queste
sanzioni perchè non ho fatto per 2 settimane un PO e per altre motivazioni,
perchè non date un aiuto ai giovani che cercano un impiego??
In 2 anni che sono stato iscritto all'URC non ho
avuto nessun tipo di aiuto nel trovare un impiego, e neppure quando ho chiesto
se c'era la possibilità di fare qualche corso di inglese o contabilità per
migliorare le mie capacità sono stato aiutato. Non hanno neppure sprecato 1
minuto per aiutarmi. Mentre ora, per questo, tempo da dedicarmi ce ne veramente
tanto, e questo non me lo so spiegare.
Alla fine piuttosto che essere contenti per me
che avevo finalmente trovato un impiego voi me lo state facendo pesare. Perchè
a questo punto se non avessi trovato il posto dal Signor __________, sarei
andato a svolgere il mio PO e tutti questi problemi non ci sarebbero.
Ora ho capito che è più importante svolgere un PO
che trovare lavoro." (doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 18 novembre 2009 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
integrale dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del lavoro
abbia sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso __________.
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In particolare
è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04
del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo
proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA
ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha,
secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente
che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare
un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli
relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666;
sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)
sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri
perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21
cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro
(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile
(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della
fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della
Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente
procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.
78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato
che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,
unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem
Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in
Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen;
Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
Fatti
B.
Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de
déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les
critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.
l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].
Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est
assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h
LACI)".
2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,
rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a
cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio
del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno
2003; DTF 125 V 361).
La
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C
301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV
Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e
H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998,
Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali
di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali,
fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione
del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una
sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso
dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del
Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione
inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma
occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto
l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e
della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo
limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,
poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e
dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli
il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive della SECO, il cui
utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali
motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione
operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente
grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il
provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto
"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi
senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco
in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato
che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità
della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le
circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene
che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate
dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in
materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli
elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da
giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,
resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una
sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa
allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti
di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione
dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una
successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato
la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In
numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi
analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45
giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro
effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma
occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la
molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata
ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza
12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una
precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono,
dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata
all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una
sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
Considerandi
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua
giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza
ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9
ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il
cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente
l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni
forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,
no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.
Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),
consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria
cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti
di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure
dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri
familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la
propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la
considerazione che era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno
e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando
di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe
anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa
(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe
comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze
del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed
essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta,
l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr.
sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b,
come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è
preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e
per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000
all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed
eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di
stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la
violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________
mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di X non configurasse un comportamento gravemente colposo
passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo
si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."
(cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)
In una
sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto
incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver
accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto
dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle
dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero
tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori
dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da
parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui
non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di
dover effettuare lavori pesanti.
2.7
Nell’evenienza
concreta RI 1, di professione croupier, si è riscritto in disoccupazione il 14
marzo 2007 alla ricerca di un posto di lavoro quale impiegato di vendita, aiuto
giardiniere, barman (cfr. doc. 6, 1).
Egli è al
suo secondo termine quadro (cfr. doc. 6).
In data 6
aprile 2009 l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) ha assegnato
l’assicurato a un Programma d’Occupazione Temporaneo (POT), a tempo pieno (100%)
e per la durata di 6 mesi, presso __________ con compiti di manutenzione e
sistemazione dei sentieri, sfalcio, potature, lavori manuali, taglio e pulizia
boschi, piccole costruzioni (doc. 7).
Con
scritto e-mail del 17 aprile 2009 __________ di __________ ha riferito al
consulente del personale URC __________ che l’assicurato “non si è ancora
fatto vivo” (doc. 7/1).
Invitato
a fornire una giustificazione in merito al mancato inizio del POT presso __________
l’assicurato si è così espresso:
" Egregio
signor __________,
Non ho
ancora chiamato per il PO perché molto probabilmente ho trovato lavoro, stavo
aspettando questo week end per sapere la risposta e la data di quando avrei
cominciato. Dunque ho pensato di aspettare qualche giorno prima di chiamare al
PO, perché se la risposta fosse stata positiva avevo pensato che era inutile
chiamare per il PO. L’ho fatto in buona fede e non con l’intenzione di
fregarmene e quindi di non cambiare. Non pensavo che si potessero creare dei
problemi così. Chiedo scusa!” (doc. 7/2)
Con
comunicazione e-mail del 20 aprile 2009 __________ di __________ ha ribadito
che l’assicurato non aveva ancora preso contatto con loro ed era “assente
ingiustificato dal 7 aprile scorso a oggi” (doc. 7/3).
Il 23
aprile 2009 RI 1 ha informato l’URC di avere trovato un’occupazione lavorativa
a far tempo dal 4 maggio 2009 (doc. 7/4).
Sollecitato,
in data 4 maggio 2009, dal consulente del personale a confermare di aver
intrapreso una nuova attività professionale mediante l’invio del relativo contratto
di lavoro, l’assicurato è rimasto silente sino al 12 giugno 2009 quando ne ha
trasmesso una copia (doc. 11).
Con
decisione del 25 maggio 2006 (doc. 6), poi confermata con decisione su
opposizione del 6 ottobre 2009 (doc. 1) la Sezione del lavoro ha quindi sospeso
l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per
avere rifiutato di partecipare al programma di occupazione temporaneo.
2.8
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare
l’operato della Sezione del lavoro.
Va
rilevato innanzitutto che l’assicurato non ha fatto valere alcun valido
motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua
età, della sua situazione personale o del suo stato di salute (cfr. consid.
2.3
).
Il ricorrente si è
limitato a giustificare il suo rifiuto con le trattative in corso per un posto
di lavoro quale aiuto giardiniere.
In particolare egli
ha affermato:
" Le
ragioni per cui non ho chiamato subito sono semplicemente che aspettavo una
risposta, perché avendo trovato lavoro non vedevo la motivazione di recarmi per
sole 2 settimane ad un PO. Per me che ho seri problemi finanziari sarebbe stata
una spesa inutile” (doc. I).
Queste giustificazioni
non meritano accoglimento in questa sede.
Infatti il
contratto di lavoro siglato con la __________ come aiuto giardiniere era della
durata limitata di soli 3 mesi (dal 1° maggio 2009 al 31 luglio 2009), mentre
il POT era della durata di 6 mesi (cfr. doc. 7, 11).
RI 1
avrebbe dovuto dunque contattare senza indugio il responsabile del POT di __________
e iniziare l’attività nel mese di aprile. Ciò non avrebbe comunque ostacolato
le trattative in corso con la __________. Come correttamente sottolineato dalla
Sezione del lavoro il POT poteva infatti essere interrotto in ogni momento
qualora l’assicurato avesse trovato un’occupazione lavorativa adeguata.
Al riguardo va ricordato
che l’esercizio di un’attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto
alla partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro
finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta
quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel
senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia
possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri,
inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra
marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in
SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715), almeno quando le due attività
non possono essere effettuate contemporaneamente (cfr. STCA 38.2007.8 del 31
luglio 2007).
Lo
svolgimento di un programma occupazionale non esclude il compimento di sforzi
volti al reperimento di un’occupazione.
Al contrario durante
l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a ricercare un lavoro (cfr.
STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo, op. cit., p.to 2.3.5., pag.
30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML emanata
dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).
Di
conseguenza il POT era adeguato e doveva essere accettato dall'assicurato (cfr.
consid. 2.3).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considerano l'età (l'assicurato è nato
nel 1986) e la situazione di disoccupato di lunga durata del ricorrente (al suo
secondo termine quadro che terminava il 31 luglio 2009).
Per quanto attiene
all’argomentazione del ricorrente secondo il quale: “per me che ho seri
problemi finanziari sarebbe stata una spesa inutile” (doc. I) va
evidenziato che la Sezione del lavoro, se adempiuti determinati presupposti,
avrebbe assunto le spese di viaggio e vitto (doc. III).
Anche su questo
punto, dunque, il ricorso va respinto.
Giova,
infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli
URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire
un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1
lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4
marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2005.91 del 16 marzo
2006; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
2.9
Alla luce di quanto esposto
ai precedenti considerandi e tutto ben considerato, occorre concludere che, in
casu, l’assicurato, risultando il programma di occupazione assegnatogli presso __________
rispettoso del requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI
(cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), avrebbe dovuto
accettare senza indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4
febbraio 2009 consid. 5).
Anche
l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (21 giorni di penalità; cfr. STF
8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6) si rivela conforme alla
legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
Questo
Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione
impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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