Lexipedia

Decisione

38.2009.91

Indennità per insolvenza. Attendere quasi due mesi prima di far concretamente valere le proprie pretese salariali non costituisce una violazione grave dell'obbligo di ridurre il danno

11 maggio 2010Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della

LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che non aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro, ma che egli era stato gravemente negligente nel periodo successivo non

avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al

riguardo il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während

längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in

die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist

er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato

ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è

opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine

di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitabeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung

die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der

Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können,

spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie

damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen

Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit

als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere

hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der

Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an

die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen

prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu

verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette

una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il

fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia

la situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine

langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn

überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der

Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,

dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im

Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten

Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand

allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche

Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts

jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben

während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das

bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich

erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon

aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben

(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der

persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat

denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das

Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen

liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und

der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung

seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr.

DLA 2010 pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In merito alla questione di sapere a

quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i

crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per

giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione

forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una

chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se

la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere

ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone

assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro

previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite

temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di

lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie

l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine

del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire

il danno." (Foglio 17)

2.6

Secondo l’art.

52.

cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione

di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative

dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a

concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono

considerati salario anche gli assegni dovuti.

L’art. 75a OADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003

nell’ambito della terza revisione della LADI, stabilisce che l’indennità per

insolvenza copre inoltre i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di

fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il

fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa

fallimentare.

Il 25 giugno 2003 la SECO ha pubblicato le direttive

concernenti la revisione della LADI e dell’OADI, valide dal 1° luglio 2003, tra

cui la seguente:

“19.Indennità

per insolvenza per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di

fallimento

Art. 52 cpv. 1 LADI, art. 75a OADI

L’indennità

per insolvenza copre anche i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di

fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il

fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa

fallimentare.

L’assicurato può invocare il principio della buona fede se ha continuato a

lavorare anche dopo la dichiarazione del fallimento perché non era stato

informato o era stato male informato sulla situazione. Può avvalersi della sua

buona fede, ad esempio, se il fallimento è stato dichiarato quando si trovava

in vacanza ed egli ne viene a conoscenza soltanto dopo il suo ritorno. Il nuovo

diritto all’indennità per insolvenza copre il periodo compreso tra la

dichiarazione del fallimento e il suo ritorno dalle vacanze. La pubblicazione

ufficiale della dichiarazione del fallimento non esclude necessariamente la buona

fede dell’assicurato.

La cassa si informa presso l’amministrazione del fallimento e chiede una

dichiarazione scritta che indica se i crediti sorti dopo la dichiarazione di

fallimento sono debiti della massa fallimentare. Ciò avviene sempre se

l’amministrazione del fallimento ha ripreso i contratti di lavoro dopo la

dichiarazione del fallimento."

Thomas Nussbaumer (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer

(editore), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007) rammenta che:

"

Die in Art. 52 Abs. 1 AVIG eingefügte

Verbesserung des Schutzes der Arbeitnehmenden beschränkt sich in sachlicher

Hinsicht auf den Insolvenztatbestand der Konkurseröffnung. […] In persönlicher

Hinsicht ist fehlende Kenntnis der Konkurseröffnung vorausgesetzt (z.B. wegen

Krankheit, Ferien, dienstlicher Auslandabwesenheit, entsandte Arbeitnehmende),

welche erst mit positiver Kenntnis des Insolvenztatbestandes beseitigt wird.

Fahrlässige Unkenntnis schadet nicht. […] Erfasst von der Bestimmung ist m.E.

nicht nur die Weiterarbeit nach der Konkurseröffnung, sondern auch die

Arbeitsaufnahme nach der Konkurseröffnung im Nichtwissen um das

Insolvenzereignis (z.B. Vertragsabschluss vor der Konkurseröffnung, Stellenantritt

nach der Konkurseröffnung). Sind die Voraussetzungen des Art. 75a AVIV erfüllt,

so ist die IE auszurichten, unbesehen darum, ob es sich bei der Lohnforderung

um eine Massenschuld handelt oder nicht. Die Verlagerung des Leistungszeitraums

auf die Zeit nach erfolgter Konkurseröffnung ändert nichts daran, dass

lediglich für maximal vier Monate Anspruch auf IE besteht. Im Falle der

Weiterarbeit oder Aufnahme der Arbeit in Unkenntnis der Konkurseröffnung ist

der Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Insolvenzereignisses Ausgangspunkt für die

Rückrechnung des Leistungszeitraums." (pag. 2369-2370 n. 628)

2.7

Giusta

l’art. 932 cpv. 2 CO, le iscrizioni nel registro di commercio diventano

efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della

data di pubblicazione stampata sul numero del Foglio ufficiale svizzero di

commercio nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna l’inizio del

termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione.

Dal canto

suo, l’art. 933 cpv. 1 CO stabilisce che nessuno può valersi dell’eccezione che

ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi.

Nella

sentenza 2A.165/2005 del 10 gennaio 2006 il Tribunale federale, riprendendo la

prassi di cui alle DTF 106 II 351 dell’11 novembre 1980 (consid. 4a) e DTF 123

III 220 del 6 novembre 1996 (consid. 3a), rammenta che:

"

4.3

[…] Gegenüber Dritten wird eine Eintragung

im Handelsregister erst an dem nächsten Werktag wirksam, der auf den

aufgedruckten Ausgabetag des Handelsamtsblattes folgt, das die Publikation

enthält; dieser Werktag ist auch massgeblich für den Lauf einer Frist, die mit

der Veröffentlichung der Eintragung beginnt (vgl. Art. 932 OR). Gemäss Art. 933

Abs. 1 OR ist die Einwendung ausgeschlossen, dass jemand eine Dritten gegenüber

wirksam gewordene Eintragung im Handelsregister nicht gekannt habe. Es gilt die

Fiktion allgemeiner Kenntnis des Registerinhaltes (Martin K. Eckert, in:

Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Obligationenrecht II, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, N. 6 zu Art. 933). Vom

Grundsatz, den Art. 933 Abs. 1 OR festsetzt, muss einzig abgewichen werden,

wenn Treu und Glauben dies gebieten. Die Nichteinsicht in das Handelsregister

schadet dem Gutgläubigen namentlich dann nicht, wenn die Gegenpartei Anlass zum

guten Glauben an eine vom Registereintrag abweichende Rechtslage gegeben hat

(BGE 106 II 346 E. 4a S. 351; Eckert, a.a.O., N. 7 zu Art. 933).

4.4

Im vorliegenden Fall ist die mit der Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.

September 2000 genehmigte Zweckänderung im Handelsamtsblatt vom 10. Oktober

2000.

publiziert worden. Mangels Eröffnung an die hier beschwerdeführenden

Personen konnte sie diesen gegenüber bis dahin keine Wirkung zeitigen. Mit der

Publikation im Handelsamtsblatt entfaltete sie aber grundsätzlich vom 11.

Oktober 2000 an Wirksamkeit. Gleichzeitig begannen auch allfällige Fristen,

worunter die Frist zur Anfechtung der Genehmigungsverfügung, zu laufen. Die

Bestimmungen über die Wirksamkeit des Handelsregistereintrages gehen in diesem

Sinne als lex specialis den allgemeinen Vorschriften über die Eröffnung einer

Verfügung durch amtliche Publikation (vgl. Art. 36 VwVG) vor. Eine besondere

Vertrauensgrundlage, die Anlass für die gutgläubige Annahme gegeben hätte, dass

keine solche Änderung erfolgt sei, besteht nicht. Damit müssen sich A.________,

B.________ und die DGS Druckguss Systeme AG St. Gallen Kenntnis der

Zweckänderung zurechnen lassen. Davon wäre einzig dann abzusehen, wenn die

Verfügung geradezu nichtig wäre. Dies trifft indessen nicht zu. Die Verfügung

wurde nicht überhaupt nicht eröffnet. Zwar wurde sie nicht allen potentiellen

Beschwerdeberechtigten, wohl aber der Stiftung mitgeteilt. Auch sonst ist nicht

ersichtlich, dass ein grundlegender Mangel vorliegt, der zur Nichtigkeit der

Genehmigung führen würde. Namentlich steht die Zuständigkeit der

Aufsichtsbehörde nicht in Frage (vgl. dazu etwa BGE 127 II 32 E. 3g S. 47 f.)."

2.8

Nella

presente fattispecie, questo Tribunale constata innanzitutto che RI 1 è stato

retribuito per la prestazione lavorativa da lui svolta prima e durante la

procedura di fallimento a carico di __________, conclusasi il 26 maggio 2008

con la cancellazione della ditta dal registro di commercio (cfr. FUSC __________).

L’insorgente

è stato infatti assunto con contratto di lavoro del 3 marzo 2008 ed ha ricevuto

lo stipendio fino al mese di giugno 2008 compreso. Quindi, ai sensi della LADI,

nel corso della procedura di fallimento a carico di __________ non vi è stata

alcuna insolvenza di quest’ultimo nei confronti dell’assicurato.

L’art. 75a OADI (cfr.

consid. 2.6) non è applicabile alla presente fattispecie, poiché l’assicurato

non vanta alcun credito salariale sorto durante una procedura di fallimento del

datore di lavoro.

Nella presente fattispecie

bisogna pertanto unicamente giudicare, a partire dal mese di luglio 2008, se i

tempi e le modalità con le quali l’assicurato ha fatto valere le proprie

pretese salariali costituiscono o meno una violazione dell’obbligo di ridurre

il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

La Cassa rimprovera infatti all’insorgente di aver atteso tre mesi per inoltrare una domanda di

esecuzione.

A tale proposito va

sottolineato che per l’art. 323 cpv. 1 CO, in quanto un più breve termine od un

altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito

diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è

pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

Il contratto di lavoro

quale aiuto pittore tra RI 1 e __________ non definisce la scadenza del

salario, limitandosi a rimandare alle disposizioni del CO (cfr. doc. 15).

Il contratto collettivo di

lavoro attualmente in vigore nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria

e sabbiatura, regola il pagamento del salario all’art. 30. Più in particolare,

l’art. 30.4. prevede che il salario venga pagato, in linea di principio, due o

tre giorni dopo la chiusura del periodo di paga.

Pertanto, il salario di RI

1.

per il mese di luglio 2008 è scaduto il 3 agosto 2008.

È pertanto a partire da

quel giorno che va calcolato il lasso di tempo intercorso fino al primo atto

concreto volto alla riscossione del credito salariale.

In concreto l’assicurato

ha inizialmente sollecitato verbalmente il datore di lavoro al versamento del

salario, non ricorrendo al richiamo scritto visto che non gli era mai capitato

di dover sollecitare la retribuzione della propria prestazione lavorativa (cfr.

doc. VIII, pag. 3).

Con raccomandata del 30

settembre 2008, dopo aver comunicato a __________ che il rapporto di lavoro era

terminato e che la settimana successiva doveva partire per il servizio

militare (cfr. Doc. VIII, pag. 2), RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro (cfr. doc. 20).

Tale invio raccomandato

non è mai stato ritirato dal destinatario, e dopo ulteriore sollecito scritto

del 29 ottobre 2008 (cfr. doc. 23), l’11 novembre 2008 l’assicurato ha fatto

domanda di esecuzione (cfr. doc. 24).

A seguito dell’opposizione

interposta da __________ al PE, il 20 gennaio 2009 l’insorgente ha inoltrato

istanza per mercedi e salari (cfr. doc. 26), accolta dalla Pretura del

distretto di __________ con sentenza del 5 febbraio 2009 (cfr. doc. 29).

L’assicurato ha richiesto

il proseguimento dell’esecuzione con domanda dell’11 marzo 2009 (cfr. doc. 27).

Il pignoramento - infruttuoso - è stato effettuato il 20 aprile 2009 (cfr. doc.

30).

Nella STCA 38.2009.80

dell'11 maggio 2010, in cui è coinvolto il medesimo datore di lavoro, il TCA ha

constatato che il 26 settembre 2008 un altro assicurato ha ricevuto da __________

la disdetta del contratto di lavoro per il 10 ottobre 2008. Con raccomandata

dell’8 ottobre 2008 quell’insorgente ha costituito in mora il datore di lavoro.

Dieci giorni dopo ha inoltrato istanza per mercedi e salari nei suoi confronti.

A seguito della sentenza di condanna della Pretura del distretto di __________,

il 1° dicembre 2008 quell’assicurato ha prodotto una domanda di esecuzione. Il

rispettivo precetto esecutivo (PE) ha potuto essere notificato a __________

solamente il 3 gennaio 2009. Grazie alla sentenza della Pretura, cresciuta in

giudicato il 23 dicembre 2008, quell’assicurato ha potuto richiedere il rigetto

definitivo, ottenuto il 5 marzo 2009, dell’opposizione interposta al PE dall’ex

datore di lavoro e la continuazione dell’esecuzione. Il pignoramento -

infruttuoso - è stato effettuato il 10 aprile 2009.

Nella presente

fattispecie, in cui è stata dapprima fatta domanda di esecuzione, la procedura

di riscossione dei crediti salariali è durata circa sei mesi e mezzo, mentre

nel caso della STCA 38.2009.80, in cui è stata dapprima inoltrata istanza per

mercedi e salari, tale procedura è durata circa sei mesi.

Si può quindi concludere

che, dal punto di vista della durata della procedura di riscossione dei crediti

salariali, il risultato è quasi identico sia anteponendo l’istanza per mercedi

e salari, sia dando la precedenza alla domanda di esecuzione.

Come visto (cfr. consid.

2.4

) la giurisprudenza federale esige che gli sforzi siano particolarmente

intensi e regolari dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

Nel caso concreto già il 30

settembre 2008, il giorno in cui si è concluso il rapporto di lavoro, RI 1 ha costituito in mora il datore di lavoro al fine di incassare le mensilità salariali arretrate. Da

quel giorno in poi, egli ha utilizzato senza indugio tutti i mezzi legali a

disposizione per incassare il proprio credito.

Secondo questo Tribunale,

dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha pertanto

gravemente violato l'obbligo a ridurre il danno.

Quanto alla questione di

sapere se l’attendere quasi due mesi per far valere le proprie pretese

salariali mentre era ancora in vigore il contratto di lavoro costituisca, nel

caso concreto, una violazione dell’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno,

il TCA rileva quanto segue.

Nella sentenza 8C_682/2009

del 23 ottobre 2009 riprodotta al consid. 2.4., il TF ha stabilito che durante

un periodo fino a 3 mesi il dipendente può sollecitare verbalmente il datore di

lavoro al pagamento del salario.

Alla luce di questa

sentenza federale nulla si può rimproverare all’assicurato che ha maturato il

diritto al salario nei primi giorni di agosto 2008 e che ha sciolto il

contratto già il 30 settembre 2008 dopo avere regolarmente sollecitato

verbalmente il versamento dello stipendio (cfr. doc. VIII, pag. 2-3).

Il TCA ritiene inoltre,

contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, che non esistono nel caso

presente, sufficienti motivi per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale

federale.

Innanzitutto l’assicurato,

il quale ha dichiarato anche in sede di udienza che la precedente situazione

fallimentare del datore di lavoro non gli era nota (cfr. doc. VIII, pag. 2-3),

ha regolarmente ricevuto il proprio salario durante tutta la procedura

fallimentare.

Ora, se è vero che,

secondo il principio di pubblicità positiva del registro di commercio, ancorato

nell’art. 933 cpv. 1 CO, nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il

contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi (cfr. consid. 2.6), è

altrettanto vero che l'assicurato ha lavorato e ricevuto regolarmente il

salario durante tutta la procedura fallimentare.

A questo proposito ci si

potrebbe chiedere per quale motivo il competente Ufficio fallimenti (UF) non

sia intervenuto come previsto dagli artt. 221 segg. della Legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF) costituendo la massa fallimentare di cui

avrebbe fatto parte, tra l’altro, il denaro con cui __________ ha invece

continuato a versare il salario ai propri dipendenti.

Su questo tema B. Rubin

"Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006,

sottolinea quanto segue:

"

La décision de reprendre les contrats de travail

en cas de continuation du commerce ou de l'industrie du failli dépend de la

durée des contrats et de l'état du marché du travail. En règle générale, le

préposé à l'office des faillites ou la masse, représentée par l'administration

de la faillite, refusera d'entrer dans les contrats de travail en vigueur et

proposera aux travailleurs de nouveaux contrats adaptés aux besoins de la

procédure de liquidation ou d'une éventuelle procédure concordataire.

Continuation. -

Lorsque la masse entre dans le contrat, ce qui peut résulter soit d'une déclaration

expresse, soit d'actes concluants (l'administration de la faillite continue à

employer le travailleur), les salaires échus depuis l'ouverture de la faillite

deviennent des dettes de la masse (comp. Avec la solution en cas de sursis

concordataire [ch. 6.3.11.2.4], alors que les salaires

antérieurs à l'ouverture de la faillite sont colloqués conformément à l'art.

219.

al. 4 LP.

Les sûretés à fournir au sens de l'art. 337a CO

ne peuvent donc se rapporter qu'aux salaires futurs (ch. 6.3.1.5.2). La masse

en faillite reste liée par les contrats qui subsistent (la masse est liée par

toutes les clauses du contrat: salaire; délai de congé; etc.), mais le plus

souvent, elle ne pourra pas honorer les obligations qui en résultent.

Résiliation. –

Généralement, la masse n'exécutera pas le contrat et devra ainsi le résilier.

Dans ce cas, les règles générales sur l'inexécution des contrats s'appliquent

et le créancier pourra produire sa créance (en cas de résiliation immédiate

sans justes motifs: prétention en dommages-intérêts selon l'art. 337c CO) dans

la faillite si la résiliation a lieu avant l'échéance des contrats en cours.

Les créances sont alors immédiatement exigibles

dans leur totalité (v. les art. 339 CO et 208 al. 1 LP)." (pag. 555)

Tale questione esula

comunque dalla presente vertenza.

Decisivo è invece il fatto

che in quel periodo, l’assicurato, oltre ad aver ricevuto il salario, non aveva

motivi per ritenere che non sarebbe più stato correttamente retribuito, visto

che, come emerso in sede di udienza, la __________ stava svolgendo lavori

importanti, anche per enti pubblici, e che l’azienda, con l’acquisizione di

materiali di alta qualità, l’assunzione di nuovo personale e gli investimenti a

scopo pubblicitario, appariva in netta crescita operativa (cfr. Doc. VIII, pag.

2-3).

Neppure di rilevanza

decisiva per scostarsi dai criteri fissati dal Tribunale federale è la

circostanza, sollevata dalla Cassa, inerente agli importi del salario percepiti

dall’assicurato, differenti tra loro già tra i mesi di marzo e luglio, e non

corrispondenti a quanto previsto nel contratto di lavoro del 3 marzo 2008 (cfr.

doc. 15, fr. 53'638.- in 13 mensilità pari a fr. 4'126.- al mese).

Il ricorrente ha percepito

fr. 4'017.- in marzo (cfr. doc. 19), fr. 4'017.- in aprile (cfr. doc. 18), fr.

2'754.- per 108 ore di lavoro in maggio (cfr. doc. 17) e fr. 3'489.- per 139

ore di lavoro in giugno (cfr. doc. 16).

Nel corso del dibattimento

è emerso che l'assicurato ha cominciato l’attività lucrativa in questione dopo

un lungo periodo di disoccupazione (cfr. doc. VIII, pag. 3). In tale contesto è

comprensibile che un dipendente accetti delle oscillazioni mensili di salario

pur di mantenere il proprio posto di lavoro e non dover - sempre che ne abbia

ancora diritto - richiedere nuovamente l'indennità di disoccupazione.

Sempre in occasione

dell’udienza del 28 aprile 2010 (cfr. doc. VIII), l’assicurato ha dichiarato

che anche in passato egli, a volte, veniva pagato a ore. In tal senso RI 1 ha così ritenuto normale ricevere un salario mensile inferiore a quanto stabilito per contratto, ma

corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate, in seguito ad

assenze non pagate per intemperie o a congedi concordati col datore di lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi non si

può rimproverare all’assicurato di non aver reagito nei confronti del datore di

lavoro per aver ricevuto, nei mesi di maggio e giugno 2008, un salario

inferiore a quanto pattuito nel contratto di lavoro (cfr. doc. 16, 17).

Si tratta comunque di

aspetti da fare semmai valere nelle opportune sedi giudiziarie civili, ma che

non riguardano l’insolvenza.

Non va peraltro

dimenticato che lo scopo primario dell’indennità per insolvenza, è proprio quello

di sostenere il lavoratore che ha prestato lavoro senza tuttavia ottenere il

salario, ciò che è avvenuto nei mesi successivi (cfr. B. Rubin, op. cit., p.

545: "elle constitue dès lors une garantie, à en faveur des employés, en

cas d'inexécution contractuelle des employeurs en matière de versement de

salaire").

In conclusione questo

Tribunale ritiene dunque che l'assicurato non ha violato gravemente l'obbligo

di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 28 settembre 2009 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del

diritto all'indennità per insolvenza.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà al signor RI 1 fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente

giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster