38.2009.92
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21 gennaio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
38.2009.92
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, TCA
Titolo:
Dipendente, con contratto di lavoro a tempo pieno, il cui tempo di lavoro viene ridotto. Situazione non paragonabile al contratto di lavoro su chiamata. Per il diritto vigente non è possibile ottenere indennità di disoccupazione, anche se al DL sono state negate le indennità per lavoro ridotto
INDENNITÀ
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 10 cpv. 2 LADI
art. 10 cpv. 2bis LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.92
CI/DC
Lugano
21 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 27 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione
del 25 settembre 2009 con la quale ha rifiutato la richiesta di RI 1 di essere
posta a beneficio di indennità di disoccupazione dal 1° aprile al 31 maggio
2009, in quanto l'assicurata non è mai stata licenziata e l’avvenuta riduzione
del suo orario di lavoro presentava un carattere provvisorio e passeggero in
attesa di riprendere l’orario normale (cfr. doc. A4/1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della stessa. A motivazione
della pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto che, a seguito
del suo annuncio per il collocamento del 31 marzo 2009 - quale impiegata di
lavanderia -, le sono state regolarmente versate le indennità per i mesi di aprile
e maggio 2009 e che durante tale periodo non è stata sospesa dal diritto alla
disoccupazione per non aver adempiuto i suoi obblighi di legge.
L’assicurata ha inoltre sottolineato
che, secondo la giurisprudenza federale, se un assicurato si mette a
disposizione di un’azienda per un lavoro su chiamata, non di sua volontà, ma
alfine di sormontare finanziariamente il periodo di disoccupazione, in quanto
non è riuscito a trovare un impiego a tempo pieno, quest’attività costituisce
un guadagno intermedio che dà diritto ad una compensazione della differenza.
A mente dell’insorgente è
stato logico sottoscrivere l’approvazione per l’introduzione del lavoro
ridotto, da parte del datore di lavoro, nel dicembre 2008 poiché, così non
facendo, si sarebbe ritrovata disoccupata al 100 percento già a partire dal
mese di febbraio 2009 (cfr. doc. I).
1.3. In risposta la Sezione del
lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il rappresentante della ricorrente
ha dichiarato di non avere ulteriori mezzi di prova a disposizione, ribadendo
quanto affermato in sede ricorsuale (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del
lavoro ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°
aprile al 31 maggio 2009.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).
Per
l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato
da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
In base
all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è
vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo
parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca
un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale
(lett. b).
Giusta
l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato
il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto
(lavoro ridotto).
In una sentenza DTF 119 V 156 del 19 gennaio 1993 il TFA ha deciso
che:
"
2. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
setzt nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG Arbeitslosigkeit voraus.
a) Im Rahmen der Prüfung der
Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a und
Art. 10 AVIG hat eine faktische Betrachtungsweise Platz zu greifen. Für den
Eintritt der Arbeitslosigkeit ist die tatsächliche definitive Arbeitsbeendigung
massgebend, und nicht die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses (ARV
1989 Nr. 5 S. 82 f. E. 4 mit Hinweis; nicht veröffentlichtes Urteil N. vom 21.
September 1992). Daran ist auch unter der Herrschaft von Art. 10 Abs. 2bis
AVIG (in Kraft seit 1. Januar 1992) festzuhalten, wonach nicht als (teilweise)
arbeitslos gilt ein Arbeitnehmer, dessen normale Arbeitszeit vorübergehend
verkürzt wurde (Kurzarbeit)."
In una sentenza C 385/00 del 5 luglio 2002 il TFA si è così espresso:
"
3. […]
b) Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
setzt u.a. eine ganze oder teilweise Arbeitslosigkeit des Versicherten voraus
(Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 10 AVIG). Für die Frage der
zweifellosen Unrichtigkeit ist entscheidend, ob sich die gesetzliche
Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit bei der vorhandenen Aktenlage klar
bejahen lässt (ARV 1996/97 S. 158 Erw. 3c/aa).
Die X.________ teilte F.________ am 27. Oktober
1998 mit, dass sich die Wintersaison nicht wie geplant gestalte, weshalb sie
gezwungen sei, den Arbeitsvertrag den saisonal bedingten Verhältnissen
anzupassen und die Beschäftigung vom 1. November bis zum 31. März auf 40 % zu
reduzieren.
Spätestens ab 1. April 1999 werde er jedoch
wieder zu 100 % beschäftigt werden können. Hinsichtlich der Wintersaison 1999/2000
stellte die X.________ am 28. Juli 1999 fest, dass die Saison für Y.________
leider nach wie vor kurz sei. Es werde eine Durststrecke geben, weshalb die
Beschäftigung vom 1. November 1999 bis zum 31. März 2000 lediglich 50 %
betrage. Ab 1. April 2000 werde er wieder 100 % arbeiten können.
Im Anmeldeformular vom 25. November 1998 wies der
Versicherte darauf hin, dass das Vertragsverhältnis nicht aufgelöst, sondern
die Arbeitszeit bis zum 31. März 1999 auf 40 % reduziert worden sei
(Kurzarbeit). Anschliessend werde wieder eine Vollbeschäftigung folgen. Die
gleichen Angaben finden sich in der Arbeitgeberbescheinigung vom 25. November
1998, namentlich wird bestätigt, dass keine Kündigung ausgesprochen, sondern
eine temporäre Reduktion der Arbeitszeit vorgenommen worden sei. Analoge
Ausführungen finden sich in der zweiten Anmeldung zum Leistungsbezug vom 17.
November 1999 und der Arbeitgeberbescheinigung vom gleichen Tag, wobei die
Arbeitszeit lediglich auf 50 % reduziert wurde.
In Würdigung der gesamten Aktenlage steht damit
fest, dass die normale Arbeitszeit des Versicherten während der Wintermonate in
den Jahren 1998/1999 und 1999/2000 klarerweise nur vorübergehend verkürzt
Considerandi
wurde. Dieser Sachverhalt gilt nach Art. 10 Abs. 2bis AVIG nicht als
Teilarbeitslosigkeit."
A proposito di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage,
2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:
"
3.5.2.2
Distinction entre chômage complet, partiel
et réduction de l'horaire de travail
Il convient de distinguer d'une part le chômage
complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne
partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces
deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas
le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des
art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors
de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un
art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement
que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En
vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui
qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé
normalement. (pag. 145) […]
6.1.1.2.1
Réduction de l'horaire de travail et
chômage partiel
[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est
sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière
éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de
l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité
de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en
un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.
Selon la terminologie utilisée dans la convention
OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage,
conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17
octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage partiel
défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail
" ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension
temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e
seg.)
2.4
Nella presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che
l’assicurata si è iscritta alla disoccupazione il 31 marzo 2009, dichiarando di
esercitare l’attività lavorativa di lavandaia presso la lavanderia __________
al 60% (cfr. doc. 16/2).
In
occasione del colloquio di consulenza del 15 aprile 2009, l’assicurata ha
consegnato all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ una
lettera della propria datrice di lavoro, del seguente tenore:
"
[…] vi chiedo di pianificarvi autonomamente il
tempo e gli impegni di lavoro, rispettando il principio delle 45 ore
settimanali (ridotte al 60% sono 27 ore settimanali lavorative).
Spero che questa situazione sia temporanea e vi
prego cortesemente di volermi informare tempestivamente se il vostro pensiero
dovesse essere diverso da quello espresso nel mese di gennaio, perché dovrei
chinarmi seriamente su altre decisioni. […]" (cfr.
doc. 16/11)
Nel corso
del colloquio di consulenza del 15 maggio 2009, all’assicurata è stato chiesto
da quando sapeva che sarebbe stata licenziata. L’insorgente ha risposto che già
a dicembre 2008 si parlava in modo concreto di una riduzione delle ore di
lavoro, ma non si è specificato il mese esatto. L’effettiva riduzione delle ore
di lavoro è avvenuta in marzo (cfr. doc. 16/4).
Il 29
maggio 2009 l’assicurata si è spontaneamente presentata all’URC di __________,
dichiarando che dal 1° giugno 2009 avrebbe ripreso a lavorare al 100% per la
lavanderia __________, proponendo di chiudere l’incarto (cfr. doc. 16/5).
Nelle
osservazioni inviate il 3 settembre 2009 alla Sezione del lavoro, l’assicurata
ha confermato di non essere mai stata licenziata (cfr. doc. 11).
Da quanto
appena esposto risulta quindi che la datrice di lavoro non intendeva licenziare
l’assicurata, ma solo ridurre temporaneamente al 60% l’orario di lavoro. In
effetti l’assicurata non è mai stata licenziata, e dal 1° giugno 2009 ha
ripreso al 100% la propria attività lavorativa.
In simili
condizioni, richiamata la giurisprudenza federale riprodotta al considerando
2.
, secondo questo Tribunale rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto
applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI. Pertanto,
l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel periodo dal
1° aprile al 31 maggio 2009.
D’altra
parte, la situazione dell’assicurata non è paragonabile a quella di un
lavoratore vincolato da un contratto di lavoro su chiamata, in quanto il
contratto di lavoro che vincola l’assicurata è a tempo pieno (sul tema cfr. D.
Cattaneo, Nouveautés en matière d’assurance-chômage, in: Bettina Kahil-Wolff
(éd.), Quoi de neuf en droit social?, Collection IRAL vol. 34, ed. Stämpfli,
Berna 2009, pag. 69 e segg., in particolare pagg. 79-86).
Secondo
il diritto vigente, non è dunque possibile beneficiare delle normali indennità
di disoccupazione, anche se il diritto ad indennità per lavoro ridotto è stato
negato al datore di lavoro in questione (a proposito della Lavanderia __________
cfr. STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008, STCA 38.2009.12 del 7 maggio 2009 e
STCA 38.2009.6 del 6 agosto 2009), finché persiste il contratto di lavoro (cfr.
Rubin, op. cit., pag. 145). Al riguardo il TCA ricorda che il giudice è
vincolato alla volontà del legislatore e deve applicare la legge. Infatti,
secondo l'art. 190 Cost. fed., le leggi federali e il diritto internazionale
sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate
dell'applicazione del diritto (cfr. STF H 161/06 del 6 agosto 2007, consid.
5.
, pubblicata in DTF 133 V 569, pag. 574; STF I 725/06 del 6 marzo 2008,
consid. 6, pubblicata in DTF 134 I 105, pag. 110; STF 9C_589/2007 del 17 aprile
2008, consid. 3.5.2, pubblicata in DTF 134 V 208, pag. 215; STF 9C_517/2008 del
19.
dicembre 2008, consid. 4.3, pubblicata in DTF 135 V 29, pag. 32; STF
9C_463/2008 del 30 aprile 2009, consid. 2.1, pubblicata in DTF 135 I 161, pag.
162).
Nel caso
concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 10 cpv. 1, 10 cpv. 2 e
10.
cpv. 2bis LADI che regolano chiaramente i presupposti del diritto
alle indennità di disoccupazione e la definizione di persona totalmente o
parzialmente disoccupata.
In assenza dei
presupposti legali, pur interpretati alla luce della Costituzione federale
(cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione nel presente
caso non è dunque dato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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