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Decisione

38.2009.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 gennaio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il rappresentante della ricorrente

ha dichiarato di non avere ulteriori mezzi di prova a disposizione, ribadendo

quanto affermato in sede ricorsuale (cfr. doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del

lavoro ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°

aprile al 31 maggio 2009.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).

Per

l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato

da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

In base

all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è

vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo

parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca

un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale

(lett. b).

Giusta

l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato

il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto

(lavoro ridotto).

In una sentenza DTF 119 V 156 del 19 gennaio 1993 il TFA ha deciso

che:

"

2. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

setzt nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG Arbeitslosigkeit voraus.

a) Im Rahmen der Prüfung der

Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a und

Art. 10 AVIG hat eine faktische Betrachtungsweise Platz zu greifen. Für den

Eintritt der Arbeitslosigkeit ist die tatsächliche definitive Arbeitsbeendigung

massgebend, und nicht die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses (ARV

1989 Nr. 5 S. 82 f. E. 4 mit Hinweis; nicht veröffentlichtes Urteil N. vom 21.

September 1992). Daran ist auch unter der Herrschaft von Art. 10 Abs. 2bis

AVIG (in Kraft seit 1. Januar 1992) festzuhalten, wonach nicht als (teilweise)

arbeitslos gilt ein Arbeitnehmer, dessen normale Arbeitszeit vorübergehend

verkürzt wurde (Kurzarbeit)."

In una sentenza C 385/00 del 5 luglio 2002 il TFA si è così espresso:

"

3. […]

b) Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

setzt u.a. eine ganze oder teilweise Arbeitslosigkeit des Versicherten voraus

(Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 10 AVIG). Für die Frage der

zweifellosen Unrichtigkeit ist entscheidend, ob sich die gesetzliche

Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit bei der vorhandenen Aktenlage klar

bejahen lässt (ARV 1996/97 S. 158 Erw. 3c/aa).

Die X.________ teilte F.________ am 27. Oktober

1998 mit, dass sich die Wintersaison nicht wie geplant gestalte, weshalb sie

gezwungen sei, den Arbeitsvertrag den saisonal bedingten Verhältnissen

anzupassen und die Beschäftigung vom 1. November bis zum 31. März auf 40 % zu

reduzieren.

Spätestens ab 1. April 1999 werde er jedoch

wieder zu 100 % beschäftigt werden können. Hinsichtlich der Wintersaison 1999/2000

stellte die X.________ am 28. Juli 1999 fest, dass die Saison für Y.________

leider nach wie vor kurz sei. Es werde eine Durststrecke geben, weshalb die

Beschäftigung vom 1. November 1999 bis zum 31. März 2000 lediglich 50 %

betrage. Ab 1. April 2000 werde er wieder 100 % arbeiten können.

Im Anmeldeformular vom 25. November 1998 wies der

Versicherte darauf hin, dass das Vertragsverhältnis nicht aufgelöst, sondern

die Arbeitszeit bis zum 31. März 1999 auf 40 % reduziert worden sei

(Kurzarbeit). Anschliessend werde wieder eine Vollbeschäftigung folgen. Die

gleichen Angaben finden sich in der Arbeitgeberbescheinigung vom 25. November

1998, namentlich wird bestätigt, dass keine Kündigung ausgesprochen, sondern

eine temporäre Reduktion der Arbeitszeit vorgenommen worden sei. Analoge

Ausführungen finden sich in der zweiten Anmeldung zum Leistungsbezug vom 17.

November 1999 und der Arbeitgeberbescheinigung vom gleichen Tag, wobei die

Arbeitszeit lediglich auf 50 % reduziert wurde.

In Würdigung der gesamten Aktenlage steht damit

fest, dass die normale Arbeitszeit des Versicherten während der Wintermonate in

den Jahren 1998/1999 und 1999/2000 klarerweise nur vorübergehend verkürzt

Considerandi

wurde. Dieser Sachverhalt gilt nach Art. 10 Abs. 2bis AVIG nicht als

Teilarbeitslosigkeit."

A proposito di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage,

2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:

"

3.5.2.2

Distinction entre chômage complet, partiel

et réduction de l'horaire de travail

Il convient de distinguer d'une part le chômage

complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne

partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces

deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas

le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des

art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors

de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un

art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement

que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En

vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui

qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé

normalement. (pag. 145) […]

6.1.1.2.1

Réduction de l'horaire de travail et

chômage partiel

[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est

sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière

éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de

l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité

de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en

un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.

Selon la terminologie utilisée dans la convention

OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage,

conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17

octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage partiel

défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail

" ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension

temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e

seg.)

2.4

Nella presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che

l’assicurata si è iscritta alla disoccupazione il 31 marzo 2009, dichiarando di

esercitare l’attività lavorativa di lavandaia presso la lavanderia __________

al 60% (cfr. doc. 16/2).

In

occasione del colloquio di consulenza del 15 aprile 2009, l’assicurata ha

consegnato all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ una

lettera della propria datrice di lavoro, del seguente tenore:

"

[…] vi chiedo di pianificarvi autonomamente il

tempo e gli impegni di lavoro, rispettando il principio delle 45 ore

settimanali (ridotte al 60% sono 27 ore settimanali lavorative).

Spero che questa situazione sia temporanea e vi

prego cortesemente di volermi informare tempestivamente se il vostro pensiero

dovesse essere diverso da quello espresso nel mese di gennaio, perché dovrei

chinarmi seriamente su altre decisioni. […]" (cfr.

doc. 16/11)

Nel corso

del colloquio di consulenza del 15 maggio 2009, all’assicurata è stato chiesto

da quando sapeva che sarebbe stata licenziata. L’insorgente ha risposto che già

a dicembre 2008 si parlava in modo concreto di una riduzione delle ore di

lavoro, ma non si è specificato il mese esatto. L’effettiva riduzione delle ore

di lavoro è avvenuta in marzo (cfr. doc. 16/4).

Il 29

maggio 2009 l’assicurata si è spontaneamente presentata all’URC di __________,

dichiarando che dal 1° giugno 2009 avrebbe ripreso a lavorare al 100% per la

lavanderia __________, proponendo di chiudere l’incarto (cfr. doc. 16/5).

Nelle

osservazioni inviate il 3 settembre 2009 alla Sezione del lavoro, l’assicurata

ha confermato di non essere mai stata licenziata (cfr. doc. 11).

Da quanto

appena esposto risulta quindi che la datrice di lavoro non intendeva licenziare

l’assicurata, ma solo ridurre temporaneamente al 60% l’orario di lavoro. In

effetti l’assicurata non è mai stata licenziata, e dal 1° giugno 2009 ha

ripreso al 100% la propria attività lavorativa.

In simili

condizioni, richiamata la giurisprudenza federale riprodotta al considerando

2.

, secondo questo Tribunale rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto

applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI. Pertanto,

l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel periodo dal

1° aprile al 31 maggio 2009.

D’altra

parte, la situazione dell’assicurata non è paragonabile a quella di un

lavoratore vincolato da un contratto di lavoro su chiamata, in quanto il

contratto di lavoro che vincola l’assicurata è a tempo pieno (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Nouveautés en matière d’assurance-chômage, in: Bettina Kahil-Wolff

(éd.), Quoi de neuf en droit social?, Collection IRAL vol. 34, ed. Stämpfli,

Berna 2009, pag. 69 e segg., in particolare pagg. 79-86).

Secondo

il diritto vigente, non è dunque possibile beneficiare delle normali indennità

di disoccupazione, anche se il diritto ad indennità per lavoro ridotto è stato

negato al datore di lavoro in questione (a proposito della Lavanderia __________

cfr. STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008, STCA 38.2009.12 del 7 maggio 2009 e

STCA 38.2009.6 del 6 agosto 2009), finché persiste il contratto di lavoro (cfr.

Rubin, op. cit., pag. 145). Al riguardo il TCA ricorda che il giudice è

vincolato alla volontà del legislatore e deve applicare la legge. Infatti,

secondo l'art. 190 Cost. fed., le leggi federali e il diritto internazionale

sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate

dell'applicazione del diritto (cfr. STF H 161/06 del 6 agosto 2007, consid.

5.

, pubblicata in DTF 133 V 569, pag. 574; STF I 725/06 del 6 marzo 2008,

consid. 6, pubblicata in DTF 134 I 105, pag. 110; STF 9C_589/2007 del 17 aprile

2008, consid. 3.5.2, pubblicata in DTF 134 V 208, pag. 215; STF 9C_517/2008 del

19.

dicembre 2008, consid. 4.3, pubblicata in DTF 135 V 29, pag. 32; STF

9C_463/2008 del 30 aprile 2009, consid. 2.1, pubblicata in DTF 135 I 161, pag.

162).

Nel caso

concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 10 cpv. 1, 10 cpv. 2 e

10.

cpv. 2bis LADI che regolano chiaramente i presupposti del diritto

alle indennità di disoccupazione e la definizione di persona totalmente o

parzialmente disoccupata.

In assenza dei

presupposti legali, pur interpretati alla luce della Costituzione federale

(cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione nel presente

caso non è dunque dato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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