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Decisione

38.2009.93

Amministrazione ha correttamente stabilito che l'assicurato ha diritto a 400 indennità di disoccupazione

29 marzo 2010Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I

lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2

lett. b e c LADI, hanno tuttavia ancora diritto allo stesso numero di

indennità, purché abbiano versato i contributi per almeno 18 mesi. Queste

deroghe sono risultate necessarie, perché la riduzione della durata delle

prestazioni avrebbe riguardato soprattutto i lavoratori più anziani.

I

disoccupati più giovani sono esposti a un rischio di disoccupazione superiore

alla media, la durata della loro disoccupazione è per contro inferiore alla

media. I disoccupati più anziani e quelli che percepiscono una rendita AI

presentano, rispetto ai più giovani, un rischio di disoccupazione medio, ma vi

rimangono in media più a lungo rispetto alle altre classi di età (cfr.

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1974,

2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur, in

Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).

La

Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emanata

dalla SECO, gennaio 2007, ai punti C91, C92 prevede quanto segue:

"

C91 Il numero massimo di indennità giornaliere

degli assicurati che,

all’inizio

del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, potevano comprovare

almeno 18 mesi di contribuzione sale a 520 unità a partire dal giorno in cui

compiono 55 anni.

C92 Il numero

massimo di indennità giornaliere degli assicurati che

hanno

versato contributi per almeno 18 mesi è portato a 520 unità a partire dal

giorno in cui essi possono comprovare di aver richiesto una rendita.

(…)”

2.5. In una

sentenza 38.2009.24 del 17 agosto 2009, il TCA ha confermato la decisione con

la quale la Cassa disoccupazione aveva stabilito che un assicurato non aveva

più diritto alle prestazioni di disoccupazione a fare tempo dal 20 dicembre

2007, avendo egli esaurito il numero massimo di 400 indennità giornaliere.

Il TCA ha

stabilito che nel caso dell’assicurato - che durante il termine quadro per la

riscossione delle prestazioni (1°.6.2006 – 31.5.2008) aveva compiuto 55 anni

(cfr. art. 27 cpv. 2 lett. b LADI) ed era al beneficio di una mezza rendita di

invalidità dell’AI dal 1° agosto 2000 – non poteva essere applicata una delle

due eccezioni al principio secondo cui un assicurato ha diritto di regola a 400

indennità (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. a LADI) contemplate all’art. 27 cpv. 2

lett. b e c LADI, a causa del mancato adempimento, all’inizio del termine

quadro per la riscossione delle prestazioni, e meglio al 1° giugno 2006, del

periodo di contribuzione di 18 mesi almeno.

L’assicurato,

infatti, nel termine quadro per il periodo di contribuzione di due anni

precedenti l’inizio del diritto alle indennità di disoccupazione (1.6.2004 -

31.5.2006), aveva lavorato quale dipendente presso il precedente datore di

lavoro durante l’arco di tempo 1° giugno 2004 - 31 luglio 2005, ossia per 14

mesi (cfr. STCA 38.2009.24 del 17 agosto 2009).

2.6. Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il

collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal

Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale

pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le

prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

L’art. 20 cpv. 1 LADI

stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una

cassa di sua scelta.

L’art.

15 cpv. 2 LADI dispone che:

" Gli

impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in

condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro

infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio

federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”

A proposito dell’esame

dell’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, l’art. 15 OADI prevede

che:

" 1 Per stabilire l’idoneità al collocamento degli

impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli

organi competenti dell’assicurazione-invalidità.

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i

particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.

2 Il capoverso 1 è parimente

applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento

degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione infortuni

obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza

professionale.

3 Un impedito fisico o

psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non

sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità

o a un’altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al

collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione

non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della

sua capacità al lavoro o al guadagno.”

L’art. 19 OADI prevede

che:

" 1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente al

Comune del suo domicilio (art. 18) o al servizio competente

designato in base alle prescrizioni cantonali.

2 Presso il Comune o il

servizio competente, l’assicurato sceglie la cassa. Per l’informazione e la consulenza ai sensi dell’articolo 27 LPGA, il Comune e il

servizio competente indirizzano l’assicurato al competente organo esecutivo.

3 Il Comune o il servizio

competente conferma all’assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta.

Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo.

Tali dati devono essere registrati entro sette giorni

dall’annuncio al Comune o al servizio competente. Il servizio cantonale può

prolungare tale termine fino a quindici giorni al massimo, in particolare nel

caso di licenziamenti collettivi.”

L’art. 19a

OADI stabilisce:

"

1 Gli organi esecutivi di

cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui

loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

Considerandi

2.

Le casse informano gli

assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza

delle casse (art. 81 LADI).

3.

I servizi cantonali e gli

uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e

sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI).”

A norma dell’art. 28 OADI,

l’assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia

personalmente al Comune o al servizio competente.

L’art. 29 OADI prevede

che:

" 1 Per il primo periodo di controllo durante il

termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione

di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla

cassa:

a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione per il

collocamento;

c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

d. la copia dello schedario

«dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;

e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il

diritto all’indennità.

2.

Al fine di far valere il

suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato

presenta alla cassa:

a. la copia dello schedario

«dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;

b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

c. altri documenti chiesti

dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità.;

d. …

3.

Se necessario, la cassa

fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte

riguardo alle conseguenze dell’omissione.

4.

Se l’assicurato non può

provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto

all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata

dall’assicurato, se questa appare verosimile.”

2.7

Nel caso di

specie, chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare

l’operato della Cassa di disoccupazione, per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto,

non è stato provato che l’assicurato, contrariamente a quanto da lui preteso,

abbia realmente inviato alla Cassa il formulario “Domanda di indennità di

disoccupazione”, con indicazione della data del 12 aprile 2008 quale momento a

partire dal quale egli rivendicava il diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. doc. L).

Come

correttamente indicato dall’amministrazione, infatti, tale formulario, prodotto

agli atti (cfr. doc. L), non reca la firma dell’assicurato, non è datato e

soprattutto non presenta il timbro di entrata da parte della Cassa, elementi

questi che figurano invece tutti nel formulario “Domanda di indennità di

disoccupazione” del 10 febbraio 2009 (cfr. doc. 1).

Inoltre, un’ulteriore

conferma del fatto che la Cassa non ha mai ricevuto da parte dell’assicurato il

formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” in questione, è costituita

dal fatto che, in data 23 giugno 2008, la signora __________ della Cassa

disoccupazione CO 1 ha inviato all’assicurato una richiesta di informazioni,

nella quale ha espressamente indicato che la documentazione in possesso della

Cassa era incompleta, invitando l’interessato a trasmettere la documentazione

mancante entro una settimana nel caso in cui egli intendesse ancora far valere

il suo diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. P).

Tale

scritto, evidentemente, non avrebbe avuto senso alcuno nel caso in cui, come

preteso dal ricorrente, egli avesse già provveduto ad inviare alla Cassa tutta

la documentazione necessaria al fine di esaminare il suo diritto a prestazioni,

ivi compreso il formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” in

questione.

Quanto al

fatto che la Cassa di disoccupazione, nella sua richiesta all’assicurato di

trasmettere la documentazione mancante, abbia indicato la data del 12 aprile

2008.

quale giorno di annuncio alla Cassa (cfr. doc. P) – elemento questo che, a

mente della patrocinatrice costituirebbe la prova che la Cassa era in possesso

del formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” in questione – questo

Tribunale rileva che la medesima data è indicata quale “primo giorno di

disoccupazione” sul formulario “Foglio di rilevamento della documentazione

iniziale”, consegnato all’assicurato dalla Cassa in data 1° aprile 2008 (cfr.

doc. H).

Il TCA

rileva, poi, che l’assicurato ha sempre sostenuto, sia con il consulente

dell’URC, sia con i funzionari della Cassa, di essere inabile al lavoro al 100%

in qualsiasi professione.

Al

riguardo va sottolineato che già in uno scritto del 26 marzo 2008, indirizzato

all’Ufficio del lavoro, l’assicurato ha indicato che “attualmente sono inabile

al 100% per qualsiasi lavoro, come si può verificare dai rapporti medici che vi

allego” (cfr. doc. 21c).

Inoltre, dopo

avere constatato che nella Conferma di registrazione nel sistema Colsta il

funzionario incaricato dell’URC aveva indicato che l’assicurato aveva una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. F), __________ ha immediatamente comunicato

al suo consulente del personale dell’URC, tramite un messaggio di posta

elettronica del 4 aprile 2008, la presenza di un errore nella registrazione,

osservando che “io come ho sempre detto e lo conferma il rapporto medico del Dr__________

che ho allegato alla domanda sono inabile al 100% per qualsiasi attività”,

aggiungendo che “visto che questo non è un dettaglio, come detto alla Sig.__________,

voglio che sia chiaro” (cfr. doc. 23f).

Ancora,

nel verbale del primo colloquio di consulenza dell’8 aprile 2008, il consulente

dell’URC incaricato, ha rilevato che “l’assicurato risulta inabile al lavoro al

100% dal 26.3.06 a tutt'oggi” (doc. 23d).

L’assicurato

ha pure inviato alla Cassa disoccupazione un certificato medico, datato 11

aprile 2008, nel quale il dr. __________. __________, spec. FMH in neurologia,

ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dal 18 febbraio 2008 al 30

aprile 2008, indicando che entro fine aprile 2008 egli avrebbe provveduto a

rivalutare il caso (cfr. doc. I).

In data

27.

maggio 2008, l’assicurato ha comunicato al proprio consulente del personale,

tramite messaggio di posta elettronica (doc. 23a), di essere ancora totalmente

inabile al lavoro, come attestato nel certificato medico del 26 maggio 2008, in cui il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha certificato una incapacità

lavorativa del 100%, dal 24 marzo 2006 in poi, per qualsiasi lavoro (cfr. doc. 23c).

Infine,

in un’annotazione, recante il timbro del 3 luglio 2008, scritta a mano su una

copia della richiesta di informazioni inviata dalla Cassa all’assicurato, la

signora __________ della Cassa ha indicato che l’interessato “mi comunica che

non intende rivendicare la disoccupazione perché è inabile” (doc. 26d).

Viste queste

ripetute indicazioni dell’assicurato in merito alla sua totale incapacità

lavorativa in qualsiasi professione, supportate dai certificati medici del dr. __________

e del dr. ____________________, il consulente dell’URC, in data 27 maggio 2008, ha quindi provveduto alla cancellazione del nome dell’assicurato quale persona alla ricerca di

un impiego (cfr. doc. 23b denominato “Conferma d’annullamento quale persona in

cerca di impiego”), comunicandogli tale decisione attraverso un messaggio di

posta elettronica del 27 maggio 2008 (cfr. doc. 23a, in cui il consulente ha rilevato

che “come ti avevo anticipato ora chiudo la tua pratica come da nostre

direttive interne. Appena dovessi tornare abile al lavoro, anche solo

parzialmente abile, riprendi immediatamente contatto con me”).

L’assicurato

non ha contestato l’operato dell’amministrazione, ma anzi, al contrario, con

messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2008, inviato al suo consulente

del personale, ha risposto “ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Speriamo che

la mia salute migliori un giorno” (doc. 23a).

In

conclusione, l’assicurato non ha dunque rivendicato il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 1° aprile 2008 e, di conseguenza, a ragione la Cassa di

disoccupazione non ha fatto partire da quel momento il termine quadro per il

periodo di riscossione.

Del

resto, alla luce delle ripetute comunicazioni dell’assicurato a proposito della

sua totale inabilità lavorativa, egli non poteva, perlomeno soggettivamente,

essere considerato idoneo al collocamento.

A tale

proposito, il TCA ricorda che fondamentale presupposto per il riconoscimento

del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato

sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Secondo

l’art. 15 cpv. 1 LADI:

" 1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

2.

Gli impediti fisici o

psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate

del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere

loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il

coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.

3.

Il servizio cantonale, se

esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può

ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione

contro la disoccupazione.

4.

L’assicurato che,

autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attività

nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento."

In una

sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191

seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di

lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia

sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata

non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

Sempre il

TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N.

19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al

collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue

dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

L’Alta

Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al

collocamento in una sentenza C 75/05 del 23 giugno 2005, relativa al caso di un

assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità. L’idoneità al

collocamento è stata negata in quanto l'assicurato in questione, non era

disposto ad accettare un’occupazione.

A

proposito dell’inidoneità soggettiva al collocamento, il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_623/2008 dell’11 febbraio 2009, ha rilevato:

"

(…)

3.3

3.3.1

Dem Beschwerdeführer ist insofern

zuzustimmen, als die Schätzung der verbleibenden Arbeitsfähigkeit den Ärzten

obliegt. Er verkennt jedoch, dass die Vermittlungsfähigkeit drei Elemente

beschlägt, wovon die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung objektiver

Natur sind, die hier interessierende Frage der Vermittlungsbereitschaft jedoch

subjektiver Natur (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich

Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, Rz. 261) Mit Blick auf die objektive,

ärztlicherseits festgehaltene Restarbeitsfähigkeit bestand in der Tat bei der

Arbeitslosenkasse aufgrund der widersprüchlichen Einschätzungen der Dres. med.

B.________ und G.________ Unklarheit, sodass sie den Versicherten am 31. Juli

2006.

nochmals schriftlich aufforderte, seine Akten hinsichtlich der

attestierten Arbeitsfähigkeit mit einem entsprechenden Arztzeugnis über eine

Arbeitsfähigkeit (im Umfang von 50 % oder 100 %) zu ergänzen. Dies führte auch,

wie der Versicherte beschwerdeweise anmerkte, zu verschiedenen

handschriftlichen Bemerkungen bezüglich der Arbeitsfähigkeit, wie

beispielsweise auf dem nicht versandten Schreiben vom 12. Juli 2006 oder dem

Schreiben vom 4. Oktober 2006 hinsichtlich Aktenergänzung. Inwiefern damit der

Grundsatz von Treu und Glauben verletzt sein soll, wie geltend gemacht wird,

ist nicht ersichtlich. Die im Schreiben vom 16. Juni 2006 an den Versicherten

gerichtete Frage, in welchem Umfang er sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung

stelle, beschlägt hingegen das subjektive Merkmal der Vermittlungsbereitschaft.

Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der

Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Denn eine versicherte

Person, die sich bis zum Entscheid der Invalidenversicherung als nicht

arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit

annimmt, ist nicht vermittlungsfähig. Dementsprechend bedeutet die

Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutungsregel des

Art. 15 Abs. 3 AVIV nicht die vorbehaltlose Zusprechung von

Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der

Invalidenversicherung oder Unfallversicherung. Zur Vermittlungsfähigkeit

gehört, wie erwähnt, die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne und subjektiv

auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen

Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (ARV 2004 S. 124, C 272/02).

3.3.2

Ausgehend von einem nicht offensichtlich

unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalt durfte die Vorinstanz

angesichts des Dargelegten ohne Bundesrecht zu verletzen zum Schluss gelangen,

es fehle an der Bereitschaft des Versicherten, sich für mehr als eine

Teilzeitstelle im Umfang von 50 % vermitteln zu lassen, womit die

Vermittlungsfähigkeit grundsätzlich zu bejahen ist, da der Begriff keine

graduellen Abstufungen kennt (vgl. E. 2; NUSSBAUMER, a.a.O. S. 2258 Rz. 263 mit

Hinweisen). Dass aber die Arbeitslosenkasse hinsichtlich des anrechenbaren

Arbeitsausfalls nicht bereits anhand der lediglich telefonischen Angaben des

Versicherten am 19. Juni 2006 von einer fehlenden Bereitschaft, sich mehr als

50.

% dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, ausging und erst nach Eingang

der schriftlichen Bestätigung seitens des zuständigen RAV vom 30. Oktober 2006

diesen Sachverhalt als gewiss ansah, ist ihr nicht anzulasten. Stellte sich der

Versicherte somit nur im Umfang von 50 % dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, erlitt

er lediglich einen hälftigen Arbeitsausfall, weshalb sich der

Entschädigungsanspruch entsprechend reduziert. (…)"

Dal canto

suo questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in

RDAT II-2000 N.89 pag. 339, ha stabilito che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al

collocamento colui che sino alla decisione dell'AI, oltre che essere ritenuto

inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di

essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.

In quel caso l’assicurato,

al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto

non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di

disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% -

incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio

del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non

avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente

dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente

inabile al lavoro.

In una

sentenza 38.2005.99 del 10 aprile 2006 il TCA ha confermato la decisione con la

quale l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato inidoneo soggettivamente al

collocamento, sottolineando che l’interessato aveva a più riprese dichiarato di

essere inabile al lavoro in misura totale, come attestato dal proprio medico

curante.

In

un’altra sentenza 38.2007.18 del 26 luglio 2007, il TCA ha confermato la

decisione di inidoneità soggettiva al collocamento presa dall’amministrazione

nei confronti di un assicurato, che si è sempre dichiarato inabile al lavoro in

misura totale in qualsiasi attività.

Infine,

in una sentenza 38.2007.30 del 26 luglio 2007 il TCA ha ancora una volta

confermato la decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto inidoneo

soggettivamente al collocamento un assicurato, il quale, sia compilando la

domanda di indennità di disoccupazione, sia in occasione dell’intervista

iniziale con il proprio collocatore, aveva dichiarato di non essere nella

condizione di lavorare in alcuna percentuale e attività.

2.8

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L’art.

19a OADI prevede, inoltre, che:

"

1.

Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a-d

LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare,

sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la

disoccupazione.

2.

Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi

derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81 LADI).

3.

I servizi cantonali e gli uffici regionali i collocamento (URC)

informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi

settori di copmpetenza (art. 85 e 85b LADI).

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;

E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003

pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG

über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio,

e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli

informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.).

Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.9

In una

sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, il Tribunale federale ha annullato il

giudizio cantonale 38.2008.41 del 4 dicembre 2008, con il quale il TCA aveva

considerato che l’URC di __________ si era pronunciato, a torto, sull’esistenza

o meno dei presupposti per poter riconoscere ad un assicurato il diritto a

prestazioni, esulando tale questione dalle sue competenze. Questo Tribunale

aveva ritenuto che tale compito spettasse alle Casse di disoccupazione oppure

al servizio cantonale. Di conseguenza, il TCA aveva annullato la decisione

impugnata e rinviato la causa alla Sezione del lavoro affinché si pronunciasse

circa la correttezza o meno dell’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione

dell’interessato (cfr. STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008).

Nella sua

pronuncia, il Tribunale federale ha considerato che, alla luce, tra l’altro,

dell’art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, l’URC è competente per pronunciarsi

sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, il TF ha stabilito che, a norma dell’art. 85 b cpv. 1 LADI, 85 cpv.

1.

lett. f LADI e 2a cpv. 1 lett. d R-rilocc., competente ad esprimersi nel caso

in esame è l’URC.

Pertanto,

l’Alta Corte ha annullato il giudizio cantonale e rinviato gli atti al TCA

“affinché si pronunci nel merito del gravame” (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno

2009).

Con

sentenza 38.2009.63 del 21 settembre 2009, il TCA, chiamato ad esaminare se la

reiscrizione in disoccupazione dell’assicurato debba decorrere dal 2 maggio

2008, come deciso dall’URC, oppure essere anticipata al 1° aprile 2008, come

postulato dall’assicurato, ha stabilito che la reiscrizione possa essere fatta

decorrere retroattivamente dal 14 aprile 2008, con le seguenti motivazioni:

"

(…)

2.5

Chiamata a pronunciarsi in merito alla

fattispecie, questa Corte rileva che deve essere appurato se l’amministrazione

il 9 aprile 2008, annullando l’iscrizione dell’assicurato senza prima renderlo

attento del fatto che il suo comportamento avrebbe potuto essergli

pregiudizievole dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, abbia

o meno violato il proprio dovere di informazione e consulenza.

(…)

2.6

Nella presente evenienza va evidenziato che

l’assicurato già nel marzo 2005, allorché si è annunciato per la prima volta al

collocamento, è stato informato, durante un colloquio di consulenza,

dell’obbligo, quale disoccupato, di annunciare ogni cambiamento (cfr. doc. 1;

consid. 2.5.).

Inoltre il caposede dell’URC, il 13 agosto 2009, ha affermato che anche nel quadro dei momenti informativi collettivi denominati Diritti &

Doveri, frequentati presso gli URC, l’insorgente è stato orientato in relazione

all’obbligo di informare tempestivamente l’amministrazione in merito ai

cambiamenti inerenti la sua situazione personale, segnatamente lo stato di salute

(cfr. doc. VI).

L’assicurato non ha, peraltro, contestato tali

asserzioni (cfr. doc. IX).

In simili condizioni, da una parte, il ricorrente, che era al corrente di dover comunicare ogni

cambiamento riguardante le proprie condizioni, omettendo di adempiere tale

obbligo, e meglio non prendendo alcun contatto con l’URC e non avvertendo della

ritrovata abilità lavorativa, ha implicitamente accettato le relative

conseguenze.

Dall’altra, l’amministrazione, non ricevendo, nel

mese e mezzo successivo al termine del lasso di tempo di sei mesi in relazione

al quale il Dr. med, M., nell’agosto 2007, ha dichiarato l’assicurato totalmente inabile al lavoro, alcuna informazione da parte dell’insorgente, poteva

legittimamente credere che lo stesso non avesse più intenzione di controllare

la disoccupazione nemmeno per il futuro.

In proposito è utile sottolineare che con

giudizio C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicato in DTF 133 V 249, SVR

2007.

ALV Nr. 20 e DLA 2007 N. 10 pag. 193 l’Alta Corte ha deciso che finché un

assicuratore non può ancora rendersi conto, dedicando al caso un’attenzione del

tutto normale, che la situazione dell’assicurato rischia di mettere in pericolo

il suo diritto alle prestazioni, egli non è comunque soggetto all’obbligo di

fornire la propria consulenza.

Dall’articolo 27 LPGA non si può neppure dedurre

che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato

l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le

circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto

all’indennità di disoccupazione.

Ne discende che l’art. 27 LPGA, in casu, non è

stato violato.

2.7

In concreto, tuttavia, occorre rilevare che

il ricorrente ha fatto valere di non avere mai ricevuto la “Conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” del 9 aprile 2008 (cfr. inc.

38.2008.41

doc. I).

Per costante giurisprudenza, l’onere della prova

dell’avvenuta notifica di un atto incombe alla persona che intende prevalersene

(DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono

contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario

(DTF 103 V 66 consid. 2a).

In una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. sentenza del 22

luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

L’URC, in casu, ha comunque osservato che:

(…)

L’amministrazione ha trasmesso tale comunicazione

all’assicurato per posta ordinaria nel corso di aprile. Il documento è

allestito in triplice copia con l’ausilio del sistema informatico a

disposizione degli uffici regionali di collocamento. Un esemplare è indirizzato

alla persona in cerca d’impiego, uno alla cassa di disoccupazione e uno è una

copia per l’incarto URC. Il ragionamento seguito dal ricorrente per sostenere che

vi è stato errore nell’invio è errato e privo di fondamento. Tuttavia, questo

aspetto non è determinante per la vicenda. Infatti, essendo la trasmissione della conferma d’annullamento avvenuta per posta ordinaria, l’amministrazione

non ha prova alcuna dell’intimazione e - asserendo il ricorrente di non avere

ricevuto nulla - è necessario considerare l’invio come mai avvenuto (…)”

(Inc. 38.2008.41 doc. III; la sottolineatura è del ricorrente)

Pertanto, nel caso in esame, va ritenuto che la “Conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” del 9 aprile 2008 non è mai

pervenuta all’insorgente.

Visto che il 2 maggio 2008 l’assicurato, quando,

tramite la propria Cassa, ne è venuto a conoscenza (cfr. inc. 38.2008.41 doc.

9), si è nuovamente annunciato al collocamento, comprovando di avere ritrovato

la propria totale abilità al lavoro dal 1° aprile 2008 e dichiarando di essere

disponibile per un’attività a tempo pieno (cfr. inc. 38.2008.41 doc. 6, 7, 8),

è altamente verosimile che, se avesse ricevuto personalmente la conferma

dell’annullamento del 9 aprile 2008, si sarebbe attivato qualche tempo prima

rispetto a quanto accaduto, e meglio alcuni giorni dopo la notifica della

menzionata conferma.

Di conseguenza, considerato che la Cassa ha

ricevuto la “Conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” del 9

aprile 2008 giovedì 10 aprile 2008 (cfr. inc. 38.2008.41 doc. H), questa Corte,

tutto ben considerato, ritiene che la reiscrizione vada fatta decorrere

retroattivamente a lunedì 14 aprile 2008.

L’amministrazione dovrà, in ogni caso, verificare

se l’assicurato è passibile di una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (“non fa il suo

possibile per ottenere un’occupazione adeguata”) e/o d (“non osserva le

prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente (…)”)

LADI.”

In una

sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il

TCA, chiamato a giudicare se un assicurato avesse o meno diritto al pagamento

delle indennità giornaliere durante il periodo in cui ha svolto un

provvedimento inerente al mercato del lavoro assegnatogli dall’URC, nonostante

avesse esaurito il diritto alle 400 indennità che gli spettavano, il TCA ha,

per contro, stabilito che, alla luce delle, errate, informazioni ricevute dalla

consulente del personale dell’URC, l’interessato dovesse venire tutelato nella

sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso. Il

TCA ha quindi stabilito che la Cassa fosse tenuta a versare all’assicurato le

prestazioni richieste sebbene egli avesse già raggiunto il limite massimo di

400.

indennità alle quali aveva diritto. Questo Tribunale ha comunque rilevato

che, dato che la Cassa è tenuta a versare le prestazioni a causa di una disattenzione

della consulente dell’URC, “spetterà alla Cassa di disoccupazione rivendicare

successivamente al Servizio cantonale il rimborso di quanto versato al

ricorrente”.

2.10

Secondo

questa Corte, nel caso di specie non può essere rimproverata alla Cassa

disoccupazione nemmeno una violazione dell’art. 27 LPGA.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), infatti, in data 23 giugno 2008, la

funzionaria della Cassa, constatando che la documentazione concernente il caso

dell’interessato era incompleta, ha inviato all’assicurato una richiesta di

informazioni, invitandolo a trasmettere, entro una settimana, i documenti

mancanti nel caso in cui egli intendesse ancora far valere il diritto

all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. P). L’amministrazione ha aggiunto

che “trascorso il termine assegnato, la Cassa considererà che lei rinuncia

all'indennità di disoccupazione” (doc. P).

L’assicurato

non ha trasmesso all’amministrazione quanto richiesto.

In

un’annotazione, recante il timbro del 3 luglio 2008, scritta a mano su una

copia della richiesta di informazioni inviata all’assicurato, la funzionaria

della Cassa ha indicato che l’assicurato, telefonicamente, “mi comunica che non

intende rivendicare la disoccupazione perché è inabile” (doc. 26d).

Sulla

base degli elementi forniti dall’assicurato stesso per dimostrare la sua totale

inabilità lavorativa e alla luce della sua cancellazione quale persona alla

ricerca di un impiego dalle liste dell’URC, in quanto totalmente inabile al

lavoro (cfr. supra, consid. 2.7.), non si può ritenere che la Cassa

abbia contravvenuto al proprio obbligo di informazione e consulenza in merito

ai diritti e agli obblighi delle persone assicurate.

D’altra parte l’assicurato

ha ricevuto personalmente la conferma della cancellazione dall’idoneità al

collocamento (cfr. doc. 23 b, denominato “Conferma d’annullamento quale persona

in cerca d’impiego”).

L’URC ha peraltro agito

correttamente nel cancellare l’assicurato dalle liste delle persone alla

ricerca di un impiego, viste le sue reiterate affermazioni di essere sempre

inabile al lavoro al 100% (cfr., al riguardo, consid. 2.7., in

particolare, doc. 21c; doc. 23f; doc. 23d; doc. 23a).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che, a ragione, la Cassa ha

stabilito che l'assicurato ha diritto a 400 indennità giornaliere.

La

decisione su opposizione del 2 ottobre 2009 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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