38.2009.93
Amministrazione ha correttamente stabilito che l'assicurato ha diritto a 400 indennità di disoccupazione
29 marzo 2010Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.93
Data decisione, Autorità:
29.03.2010, TCA
Titolo:
Amministrazione ha correttamente stabilito che l'assicurato ha diritto a 400 indennità di disoccupazione
INDENNITÀ
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 LADI
art. 15 cpv. 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 20 cpv. 1 LADI
art. 27 LADI
art. 27 LPGA
19a OADI
art. 15 OADI
art. 19 OADI
art. 28 OADI
art. 29 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.93
cr/DC/sc
Lugano
29 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2009
di
RI 1rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 ottobre
2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 ottobre 2009, la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 maggio 2009 (cfr. doc. 20),
con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto a 400 indennità giornaliere entro
il termine quadro compreso fra il 19 gennaio 2009 e il 18 gennaio 2011.
In
particolare, l'amministrazione ha rilevato che l’assicurato, pur essendosi
presentato in data 1° aprile 2008 agli sportelli della Cassa e nonostante abbia
ricevuto la documentazione necessaria, non ha poi provveduto a consegnare il
modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione”, motivo per il quale egli non
può rivendicare il diritto a prestazioni a partire dal 1° aprile 2008 (cfr.
doc. A).
La Cassa
ha così motivato la propria decisione su opposizione del 2 ottobre 2009:
"
Con decisione del 28 maggio 2009, la cassa
stabilisce che lei può percepire 400 indennità giornaliere al massimo entro il
termine biennale per la riscossione della prestazione.
Interpone tempestivamente opposizione il 15
giugno 2009.
Dal 1° settembre 2004 lei è occupato quale
operaio comunale per il Comune di __________. Il 26 settembre 2007 il datore di
lavoro disdice il rapporto di lavoro per il 31 marzo 2008.
Il 26 marzo 2008 si annuncia all'Ufficio
regionale di collocamento (URC) di __________ quale persona alla ricerca di un
impiego. Il 1° aprile 2008 si annuncia al suo Comune di domicilio ed il
medesimo giorno si presenta ai nostri sportelli.
Dal 24 marzo 2006 lei è inabile al lavoro nella
misura completa - e lo sarà fino al 13 gennaio 2009 in base al certificato
medico del 10 febbraio 2009 del Dr. med. __________ - tanto da aver presentato
domanda di una rendita d'invalidità. Con decisione dell'8 febbraio 2008 le è
stata riconosciuta una rendita d'invalidità intera per il periodo che corre dal
1° marzo 2007 al 31 agosto 2007. A seguito della sua opposizione, il 14 gennaio
2009 le è infine stata attribuita una mezza rendita dal 1° ottobre 2007.
Di fatto, lei non ha mai presentato domanda
d'indennità di disoccupazione alla nostra cassa dal 1° aprile 2008. Infatti, lei
si è sì annunciato ai nostri sportelli ed ha ricevuto la documentazione da
compilare, ma non ha mai ritornato il modulo Domanda d'indennità di
disoccupazione. Infatti, il modulo, menzionato nella sua opposizione quale
doc. G, non è firmato da lei e non appare nemmeno il timbro di ricevuta con la
data di aprile o maggio 2008. Così si spiega perchè la nostra cassa, il 23
giugno 2008, le chiede di trasmettere la documentazione mancante. Richiesta
alla quale lei risponde telefonicamente, il 30 luglio 2008, annunciando di
rinunciare a rivendicare l'indennità di disoccupazione, perchè inabile al
lavoro. A questo proposito, nella sua opposizione scrive che le è sembrato
superfluo il nostro scritto del 23 giugno 2008, essendo già stato annullato
dall'URC quale persona in cerca d'impiego con scritto del 27 maggio 2008. A titolo abbondanziale rileviamo come questo scritto dell'URC non è mai giunto alla nostra
cassa - e da qui anche la nostra richiesta di documentazione del 23 giugno 2008
- perchè è stato inoltrato in copia dall'URC, a torto, alla cassa __________
contro la disoccupazione.
È semmai vero che lei ha rinunciato a rivendicare
l'indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2008 su indicazione dell'URC, e non
già della nostra cassa. Lo stesso giorno che l'URC emette la conferma di
annullamento quale persona in cerca d'impiego, il consulente __________ le
scrive un mail nel quale le anticipa che, secondo direttive interne, la sua
pratica è chiusa e la invita a riprendere immediatamente contatto con lui non
appena ritrova una capacità lavorativa almeno parziale.
Nulla può pertanto essere imputato alla nostra
cassa in merito alla mancata rivendicazione dell'indennità di disoccupazione
dal 1° aprile 2008.
Per determinare la durata del suo diritto alle
prestazioni è così determinante il primo giorno di disoccupazione annunciato al
Comune di domicilio, all'URC e alla cassa nel quale sono adempiuti tutti i presupposti
del diritto giusta l'articolo 8 della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione (LADI). Questo giorno è il 19 gennaio 2009.
Secondo l'articolo 27 capoverso 1 e 2 LADI, il
numero massimo di indennità giornaliere è di 400 indennità al massimo, se può
comprovare, entro il biennio precedente l'annuncio in disoccupazione, almeno 12
mesi di contribuzione.
Il 19 gennaio 2009 lei può comprovare 14.42 mesi
di contribuzione entro il periodo che corre dal 19 gennaio 2007 al 18 gennaio
2009, essendosi concluso il 31 marzo 2008 il rapporto di lavoro con il Comune di
__________. Il numero massimo di indennità giornaliere che può riscuotere entro
il 18 gennaio 2011, data di scadenza del suo termine quadro per la riscossione
della prestazione, è pertanto di 400 indennità.
Non trova purtroppo applicazione, come da lei
rivendicato, l'articolo 27 capoverso 2 lettera c, perchè il numero massimo di
520 indennità giornaliere è riconosciuto agli assicurati, che ricevono una
rendita d'invalidità, soltanto se possono comprovare almeno 18 mesi di
contribuzione entro il biennio precedente l'annuncio in disoccupazione.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti
e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, la cassa respinge la
sua opposizione. Lei ha diritto a 400 indennità giornaliere al massimo entro il
termine quadro per la riscossione della prestazione che scade il 18 gennaio
2011." (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 2 ottobre 2009 l’assicurato, rappresentato dalla RA
1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del
diritto a 520 indennità di disoccupazione.
A sostegno
della propria pretesa egli ha addotto, segnatamente, che una volta conclusosi, dopo
un lungo periodo di malattia, il precedente rapporto lavorativo, in data 1°
aprile 2008, si è annunciato sia al proprio comune di domicilio, sia
all’Ufficio regionale di collocamento. Egli ha inoltre sostenuto di essersi
anche annunciato, in data 26 marzo 2008, alla Cassa disoccupazione e di essersi
poi nuovamente presentato alla Cassa, in data 1° aprile 2008, come risulta dal
“Foglio di rilevamento della documentazione iniziale”, apportando la documentazione
necessaria all’iscrizione.
L’insorgente
ha puntualizzato di avere consegnato in data 15 aprile 2008 alla Cassa la
documentazione richiesta, in particolare il certificato medico attestante la
sua totale inabilità lavorativa ed il progetto di decisione dell’Ufficio AI
dell’8 febbraio 2008.
L’assicurato
ha poi rilevato di avere ricevuto uno scritto, datato 23 giugno 2008, da parte
della Cassa, che lo invitava a prendere contatto per la valutazione della
documentazione in suo possesso, ma di avere ritenuto superfluo tale scritto,
visto che in data 27 maggio 2008 l’URC aveva provveduto ad annullare la sua
iscrizione in disoccupazione con effetto a partire dal 30 aprile 2008 a causa della sua presunta incollocabilità.
Egli
afferma di avere contattato, telefonicamente, in data 30 luglio 2008, la Cassa,
indicando alla funzionaria incaricata, signora __________, di essere in attesa
di una decisione da parte dell’Ufficio AI a fronte delle osservazioni da lui
inoltrate contro il progetto di decisione dell’UAI dell’8 febbraio 2008.
L’assicurato
ha evidenziato che la signora __________ gli avrebbe risposto “che non poteva
ritenerlo collocabile a breve e che quindi doveva inserire il suo dossier nei
“casi nulli””.
Una volta
ricevuta la decisione del 7 gennaio 2009 da parte dell’Ufficio AI,
l’interessato ha affermato di essersi recato alla Cassa per avere delle
delucidazioni. A quel momento, vista la situazione, l’insorgente ha indicato
che la Cassa ha emesso la decisione del 28 maggio 2009 “secondo cui riteneva
che il signor RI 1 avesse diritto all’ottenimento, a far data dal 19 gennaio
2009, di un numero massimo di indennità giornaliere di disoccupazione pari a 400, in base all’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI”.
L’assicurato
contesta tale decisione, ribadendo di essersi presentato alla Cassa in data 26
marzo 2008 e di avere poi apportato, in data 1° aprile 2008, tutta la
documentazione richiesta, motivo per il quale “in quel momento, lui poteva
senz’altro comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi e
soddisfare dunque i presupposti di cui all’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI”.
La
rappresentante dell’assicurato ha fatto presente che, in base alla decisione
dell’Ufficio AI del 7 gennaio 2009, il signor RI 1 ha diritto ad una mezza
rendita, per un grado AI del 51%, a decorrere dal 1° ottobre 2007, motivo per
il quale occorre considerare che “al momento dell’annuncio all’CO 1 egli era
certamente collocabile in misura parziale e quindi collocabile”.
La
patrocinatrice ha inoltre sottolineato che la Cassa era a conoscenza del fatto
che l’assicurato avesse presentato delle osservazioni contro il progetto di
decisione dell’UAI dell’8 febbraio 2008. Inoltre, l’insorgente ha evidenziato
che già in occasione del primo colloquio di consulenza dell’8 aprile 2008 con
il consulente del personale dell’URC, signor __________, egli aveva
sottolineato di essere inabile al lavoro e di avere, dunque, per tali motivi,
contestato il progetto di decisione dell’UAI che lo riteneva, per contro, abile
al lavoro.
Pertanto,
sulla base di queste considerazioni, la rappresentante dell’assicurato ha
osservato che, dato che “all’atto di iscrizione (vedasi domanda di indennità di
disoccupazione), il periodo di contribuzione fosse sicuramente di almeno 18
mesi e la domanda AI fosse già stata avviata” e che “la situazione era quindi
completamente a conoscenza dell’CO 1”, la Cassa avrebbe dovuto offrire al
signor RI 1 “tutte le informazioni del caso a sua tutela”, “senza alcun
tergiversare (anche durante il colloquio telefonico del 30 luglio 2008
intercorso con la signora __________”.
La
rappresentante dell’assicurato ha indicato che “si eccepisce inoltre come in
data 26 marzo 2008 il signor RI 1 li aveva già resi attenti di aver già
presentato una domanda AI e di avere contestato un progetto di decisione AI”:
“ciononostante, al signor RI 1 è stato semplicemente comunicato di non poterlo
considerare collocabile in virtù della sua malattia e pertanto non è stato
iscritto”.
Infine, la
patrocinatrice dell’insorgente ha rilevato che la Cassa ha commesso diversi
errori, “soprattutto nel momento in cui non ha ritenuto di dovere debitamente e
correttamente informare il proprio assicurato sulla sua posizione”, violando in
tal modo l’art. 27 LPGA.
Inoltre, la
rappresentante ha sottolineato che, in base alle “Istruzioni del Seco
(segnatamente la B250), si evince che un impedito fisico o psichico che, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo
a collocamento e abbia richiesto una rendita AI, è considerato idoneo al
collocamento sino alla decisione della rispettiva assicurazione. (…) Anche un
certificato medico che attesta il contrario non può cambiare nulla”.
Pertanto,
la patrocinatrice ha concluso affermando che “ritenuto che il signor RI 1 ha
sottoposto la sua intera problematica all’CO 1 ad origine, tentando di ottenere
delle informazioni corrette che non lo pregiudicassero, ritenuta la sua totale
lealtà e buona fede, non si giustifica la decisione del 28 maggio 2009, né
quella successiva su opposizione del 2 ottobre 2009, in funzione delle quali vengono riconosciute unicamente 400 indennità giornaliere di
disoccupazione. Il signor RI 1 ha infatti ottemperato i suoi obblighi per
tempo, segnalando alla Cassa disoccupazione la sua problematica invalidante.
Allo stato attuale egli non deve quindi sobbarcarsi una situazione peggiorativa
dei suoi diritti in funzione dell’errore commesso dall’Amministrazione” (doc.
I).
1.3. Nella
risposta del 14 novembre 2009, la Cassa ha chiesto di respingere l’impugnativa,
con la seguente motivazione:
"
L'assicurato rivendica l'indennità di
disoccupazione dal 19 gennaio 2009, alla ricerca di un'occupazione al 50 per
cento (allegati 1 e 2). Entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione, ovvero entro i due anni precedenti l'annuncio in disoccupazione,
egli è occupato, quale operaio comunale qualificato, per il Comune di __________
fino al 31 marzo 2008 (allegato 3).
L'assicurato è inabile al lavoro nella misura
completa dal 24 marzo 2006 al 13 gennaio 2009 (allegato 6), tanto da aver
presentato domanda di una rendita d'invalidità, riconosciuta per intero dal 1°
marzo 2007 al 31 agosto 2007 con decisione dell'8 febbraio 2008 e infine nella
misura del 50 per cento dal 1° ottobre 2007 (allegato 22). Dal 19 gennaio 2009
egli adempie tutti i presupposti per il diritto all'indennità di
disoccupazione, segnatamente ad un'indennità giornaliera di CHF 98.55 per 400
giorni indennizzabili (allegato 9).
Su richiesta dell'assicurato, con decisione del
28 maggio 2009, la cassa stabilisce che egli può percepire 400 indennità
giornaliere al massimo entro il termine quadro biennale per la riscossione
della prestazione aperto il 19 gennaio 2009 (allegato 20). L'assicurato
interpone tempestivamente opposizione il 15 giugno 2009, chiedendo che gli
vengano riconosciute 520 indennità giornaliere, perchè non informato
adeguatamente dalla cassa riguardo al suo diritto alle prestazioni assicurative
in occasione del suo primo annuncio alla nostra cassa il 12 aprile 2008 e nelle
settimane seguenti (allegato 21).
Di fatto, l'assicurato non ha mai presentato
domanda d'indennità di disoccupazione alla nostra cassa dal 1° aprile 2008.
L'assicurato si è infatti sì annunciato ai nostri sportelli il 12 aprile 2008 e
in questa occasione ha ricevuto la lista dei documenti necessari ad istruire il
suo incarto (allegato 26), ma non ha mai ritornato il modulo Domanda
d'indennità di disoccupazione. Infatti, il modulo menzionato quale doc. G
nella risposta del 29 luglio 2009 della patrocinatrice dell'assicurato non è
firmato dall'assicurato e non vi è nemmeno apposto il timbro di ricevuta da
parte della cassa (allegato 22).
Così si spiega perchè la nostra cassa, il 23
giugno 2008, ha chiesto all'assicurato di trasmettere la documentazione
mancante (allegato 26), alla quale l'assicurato ha risposto telefonicamente, il
30 luglio 2008, annunciando di rinunciare a rivendicare l'indennità di
disoccupazione, perchè inabile al lavoro (allegato 26).
A questo proposito, nella sua opposizione la
patrocinatrice dell'assicurato ha ritenuto superfluo il nostro scritto del 23
giugno 2008, visto che il caso dell'assicurato era già stato annullato
dall'ufficio regionale di collocamento (URC) il 27 maggio 2008 (allegato 23).
Rileviamo, tuttavia, che questo scritto dell'URC non è mai giunto alla nostra
cassa, perchè era stato inoltrato in copia, a torto, non già alla nostra cassa,
bensì alla cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.
Fin già dalla sua opposizione ed in seguito nel
suo ricorso la patrocinatrice dell'assicurato imputa alla cassa la
responsabilità della mancata informazione dell'assicurato riguardo ai suoi
diritti ai sensi della LPGA.
A mente della cassa è semmai vero, che questa
responsabilità può, se del caso, essere indirizzata all'URC. Infatti, il
medesimo giorno che l'URC emette la conferma di annullamento dell'assicurato
quale persona in cerca d'impiego, il consulente dell'URC __________ scrive
all'assicurato un mail, nel quale gli anticipa, che secondo direttive interne
la sua pratica era stata chiusa e lo invita a riprendere immediatamente
contatto con lui non appena avesse ritrovato una capacità lavorativa almeno
parziale (allegato 23).
La cassa non ha fatto nient'altro che prendere
conoscenza della decisione dell'assicurato di rinunciare a rivendicare
l'indennità di disoccupazione.
A titolo abbondanziale rileviamo pure che,
quand'anche l'assicurato avesse presentato alla nostra cassa la domanda
d'indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2008, avremmo in ogni caso dovuto
sottoporre il caso per decisione all'autorità cantonale per dubbi riguardo
all'idoneità al collocamento, in considerazione dell'incapacità al lavoro
completa attestata dal suo medico e dalla domanda di prestazioni dell'AI ancora
pendente, e non è certo che l'idoneità al collocamento sarebbe stata infine
riconosciuta.
Per concludere, nulla può essere imputato alla
cassa in merito alla mancata rivendicazione dell'indennità di disoccupazione
dal 1° aprile 2008. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione dal
19 gennaio 2009 secondo le condizioni già esposte in apertura di questa
risposta." (Doc. III)
1.4. Il 27
novembre 2009 la patrocinatrice del ricorrente ha sottolineato che l’assicurato
non ha mai rinunciato a rivendicare l’indennità di disoccupazione, ma è stato
condotto a pensare di non averne diritto dall’URC e, successivamente, proprio
dall’CO 1.
La
patrocinatrice ha ribadito che “durante il colloquio telefonico del 30 luglio
2008 la signora __________ aveva tutte le informazioni utili del caso e ha
semplicisticamente risposto che essendovi una pendenza AI non era collocabile a
breve. Per contro ella avrebbe potuto avviare la pratica per la verifica della
sua collocabilità e procedere con l’esame della sua richiesta di indennità di
disoccupazione. Cosa che concretamente non è stata fatta” (doc. V).
1.5. La Cassa, in
data 7 dicembre 2009, ha ribadito che “è l’URC che ha annullato il caso
dell’assicurato e non già la nostra cassa, non avendone la possibilità e
nemmeno la competenza, e che la nostra cassa ha solo preso nota della volontà
dell’assicurato” (doc. VII).
Questo
scritto della Cassa è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto a 400
indennità di disoccupazione, come deciso dalla Cassa, oppure a 520 come,
invece, preteso dal ricorrente.
2.3. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L’art. 9
LADI, relativo ai termini quadro, prevede che:
"
1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
2 Il termine quadro per la
riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i
presupposti per il diritto alla prestazione.
3 Il termine quadro per il
periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
4 Se il termine quadro per la
riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di
disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla
riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.”
2.4. Giusta l’art. 27 LADI, il cui attuale tenore è in vigore dal
1° luglio 2003:
" 1Entro
il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al
periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 400 indennità giornaliere al massimo se
può comprovare un
periodo di
contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 520 indennità
giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e
può
comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
c. 520 indennità
giornaliere al massimo se:
1. riceve una rendita di invalidità
dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta
non sembra priva di possibilità di successo, e
2. può comprovare un periodo di
contribuzione di almeno 18 mesi.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità
al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al
massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti
disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento
dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta
generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del
lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo
di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.
5In un Cantone colpito da una disoccupazione
elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato,
aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al
capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20
per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale
provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del
Cantone."
La terza
revisione della LADI ha, pertanto, ridotto, salvo eccezioni enunciate dalla
legge, la durata dell'indennità da 520 (due anni) a 400 giorni (diciotto mesi).
Fatti
I
lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2
lett. b e c LADI, hanno tuttavia ancora diritto allo stesso numero di
indennità, purché abbiano versato i contributi per almeno 18 mesi. Queste
deroghe sono risultate necessarie, perché la riduzione della durata delle
prestazioni avrebbe riguardato soprattutto i lavoratori più anziani.
I
disoccupati più giovani sono esposti a un rischio di disoccupazione superiore
alla media, la durata della loro disoccupazione è per contro inferiore alla
media. I disoccupati più anziani e quelli che percepiscono una rendita AI
presentano, rispetto ai più giovani, un rischio di disoccupazione medio, ma vi
rimangono in media più a lungo rispetto alle altre classi di età (cfr.
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1974,
2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur, in
Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).
La
Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emanata
dalla SECO, gennaio 2007, ai punti C91, C92 prevede quanto segue:
"
C91 Il numero massimo di indennità giornaliere
degli assicurati che,
all’inizio
del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, potevano comprovare
almeno 18 mesi di contribuzione sale a 520 unità a partire dal giorno in cui
compiono 55 anni.
C92 Il numero
massimo di indennità giornaliere degli assicurati che
hanno
versato contributi per almeno 18 mesi è portato a 520 unità a partire dal
giorno in cui essi possono comprovare di aver richiesto una rendita.
(…)”
2.5. In una
sentenza 38.2009.24 del 17 agosto 2009, il TCA ha confermato la decisione con
la quale la Cassa disoccupazione aveva stabilito che un assicurato non aveva
più diritto alle prestazioni di disoccupazione a fare tempo dal 20 dicembre
2007, avendo egli esaurito il numero massimo di 400 indennità giornaliere.
Il TCA ha
stabilito che nel caso dell’assicurato - che durante il termine quadro per la
riscossione delle prestazioni (1°.6.2006 – 31.5.2008) aveva compiuto 55 anni
(cfr. art. 27 cpv. 2 lett. b LADI) ed era al beneficio di una mezza rendita di
invalidità dell’AI dal 1° agosto 2000 – non poteva essere applicata una delle
due eccezioni al principio secondo cui un assicurato ha diritto di regola a 400
indennità (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. a LADI) contemplate all’art. 27 cpv. 2
lett. b e c LADI, a causa del mancato adempimento, all’inizio del termine
quadro per la riscossione delle prestazioni, e meglio al 1° giugno 2006, del
periodo di contribuzione di 18 mesi almeno.
L’assicurato,
infatti, nel termine quadro per il periodo di contribuzione di due anni
precedenti l’inizio del diritto alle indennità di disoccupazione (1.6.2004 -
31.5.2006), aveva lavorato quale dipendente presso il precedente datore di
lavoro durante l’arco di tempo 1° giugno 2004 - 31 luglio 2005, ossia per 14
mesi (cfr. STCA 38.2009.24 del 17 agosto 2009).
2.6. Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il
collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal
Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale
pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le
prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L’art. 20 cpv. 1 LADI
stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una
cassa di sua scelta.
L’art.
15 cpv. 2 LADI dispone che:
" Gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”
A proposito dell’esame
dell’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, l’art. 15 OADI prevede
che:
" 1 Per stabilire l’idoneità al collocamento degli
impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli
organi competenti dell’assicurazione-invalidità.
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i
particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.
2 Il capoverso 1 è parimente
applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento
degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione infortuni
obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza
professionale.
3 Un impedito fisico o
psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non
sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità
o a un’altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al
collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione
non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della
sua capacità al lavoro o al guadagno.”
L’art. 19 OADI prevede
che:
" 1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente al
Comune del suo domicilio (art. 18) o al servizio competente
designato in base alle prescrizioni cantonali.
2 Presso il Comune o il
servizio competente, l’assicurato sceglie la cassa. Per l’informazione e la consulenza ai sensi dell’articolo 27 LPGA, il Comune e il
servizio competente indirizzano l’assicurato al competente organo esecutivo.
3 Il Comune o il servizio
competente conferma all’assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta.
Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo.
Tali dati devono essere registrati entro sette giorni
dall’annuncio al Comune o al servizio competente. Il servizio cantonale può
prolungare tale termine fino a quindici giorni al massimo, in particolare nel
caso di licenziamenti collettivi.”
L’art. 19a
OADI stabilisce:
"
1 Gli organi esecutivi di
cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui
loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.
Considerandi
2.
Le casse informano gli
assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza
delle casse (art. 81 LADI).
3.
I servizi cantonali e gli
uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e
sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI).”
A norma dell’art. 28 OADI,
l’assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia
personalmente al Comune o al servizio competente.
L’art. 29 OADI prevede
che:
" 1 Per il primo periodo di controllo durante il
termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione
di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla
cassa:
a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione per il
collocamento;
c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. la copia dello schedario
«dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;
e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il
diritto all’indennità.
2.
Al fine di far valere il
suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato
presenta alla cassa:
a. la copia dello schedario
«dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell’assicurato»;
b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri documenti chiesti
dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità.;
d. …
3.
Se necessario, la cassa
fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte
riguardo alle conseguenze dell’omissione.
4.
Se l’assicurato non può
provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto
all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata
dall’assicurato, se questa appare verosimile.”
2.7
Nel caso di
specie, chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare
l’operato della Cassa di disoccupazione, per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto,
non è stato provato che l’assicurato, contrariamente a quanto da lui preteso,
abbia realmente inviato alla Cassa il formulario “Domanda di indennità di
disoccupazione”, con indicazione della data del 12 aprile 2008 quale momento a
partire dal quale egli rivendicava il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. doc. L).
Come
correttamente indicato dall’amministrazione, infatti, tale formulario, prodotto
agli atti (cfr. doc. L), non reca la firma dell’assicurato, non è datato e
soprattutto non presenta il timbro di entrata da parte della Cassa, elementi
questi che figurano invece tutti nel formulario “Domanda di indennità di
disoccupazione” del 10 febbraio 2009 (cfr. doc. 1).
Inoltre, un’ulteriore
conferma del fatto che la Cassa non ha mai ricevuto da parte dell’assicurato il
formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” in questione, è costituita
dal fatto che, in data 23 giugno 2008, la signora __________ della Cassa
disoccupazione CO 1 ha inviato all’assicurato una richiesta di informazioni,
nella quale ha espressamente indicato che la documentazione in possesso della
Cassa era incompleta, invitando l’interessato a trasmettere la documentazione
mancante entro una settimana nel caso in cui egli intendesse ancora far valere
il suo diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. P).
Tale
scritto, evidentemente, non avrebbe avuto senso alcuno nel caso in cui, come
preteso dal ricorrente, egli avesse già provveduto ad inviare alla Cassa tutta
la documentazione necessaria al fine di esaminare il suo diritto a prestazioni,
ivi compreso il formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” in
questione.
Quanto al
fatto che la Cassa di disoccupazione, nella sua richiesta all’assicurato di
trasmettere la documentazione mancante, abbia indicato la data del 12 aprile
2008.
quale giorno di annuncio alla Cassa (cfr. doc. P) – elemento questo che, a
mente della patrocinatrice costituirebbe la prova che la Cassa era in possesso
del formulario “Domanda di indennità di disoccupazione” in questione – questo
Tribunale rileva che la medesima data è indicata quale “primo giorno di
disoccupazione” sul formulario “Foglio di rilevamento della documentazione
iniziale”, consegnato all’assicurato dalla Cassa in data 1° aprile 2008 (cfr.
doc. H).
Il TCA
rileva, poi, che l’assicurato ha sempre sostenuto, sia con il consulente
dell’URC, sia con i funzionari della Cassa, di essere inabile al lavoro al 100%
in qualsiasi professione.
Al
riguardo va sottolineato che già in uno scritto del 26 marzo 2008, indirizzato
all’Ufficio del lavoro, l’assicurato ha indicato che “attualmente sono inabile
al 100% per qualsiasi lavoro, come si può verificare dai rapporti medici che vi
allego” (cfr. doc. 21c).
Inoltre, dopo
avere constatato che nella Conferma di registrazione nel sistema Colsta il
funzionario incaricato dell’URC aveva indicato che l’assicurato aveva una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. F), __________ ha immediatamente comunicato
al suo consulente del personale dell’URC, tramite un messaggio di posta
elettronica del 4 aprile 2008, la presenza di un errore nella registrazione,
osservando che “io come ho sempre detto e lo conferma il rapporto medico del Dr__________
che ho allegato alla domanda sono inabile al 100% per qualsiasi attività”,
aggiungendo che “visto che questo non è un dettaglio, come detto alla Sig.__________,
voglio che sia chiaro” (cfr. doc. 23f).
Ancora,
nel verbale del primo colloquio di consulenza dell’8 aprile 2008, il consulente
dell’URC incaricato, ha rilevato che “l’assicurato risulta inabile al lavoro al
100% dal 26.3.06 a tutt'oggi” (doc. 23d).
L’assicurato
ha pure inviato alla Cassa disoccupazione un certificato medico, datato 11
aprile 2008, nel quale il dr. __________. __________, spec. FMH in neurologia,
ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dal 18 febbraio 2008 al 30
aprile 2008, indicando che entro fine aprile 2008 egli avrebbe provveduto a
rivalutare il caso (cfr. doc. I).
In data
27.
maggio 2008, l’assicurato ha comunicato al proprio consulente del personale,
tramite messaggio di posta elettronica (doc. 23a), di essere ancora totalmente
inabile al lavoro, come attestato nel certificato medico del 26 maggio 2008, in cui il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha certificato una incapacità
lavorativa del 100%, dal 24 marzo 2006 in poi, per qualsiasi lavoro (cfr. doc. 23c).
Infine,
in un’annotazione, recante il timbro del 3 luglio 2008, scritta a mano su una
copia della richiesta di informazioni inviata dalla Cassa all’assicurato, la
signora __________ della Cassa ha indicato che l’interessato “mi comunica che
non intende rivendicare la disoccupazione perché è inabile” (doc. 26d).
Viste queste
ripetute indicazioni dell’assicurato in merito alla sua totale incapacità
lavorativa in qualsiasi professione, supportate dai certificati medici del dr. __________
e del dr. ____________________, il consulente dell’URC, in data 27 maggio 2008, ha quindi provveduto alla cancellazione del nome dell’assicurato quale persona alla ricerca di
un impiego (cfr. doc. 23b denominato “Conferma d’annullamento quale persona in
cerca di impiego”), comunicandogli tale decisione attraverso un messaggio di
posta elettronica del 27 maggio 2008 (cfr. doc. 23a, in cui il consulente ha rilevato
che “come ti avevo anticipato ora chiudo la tua pratica come da nostre
direttive interne. Appena dovessi tornare abile al lavoro, anche solo
parzialmente abile, riprendi immediatamente contatto con me”).
L’assicurato
non ha contestato l’operato dell’amministrazione, ma anzi, al contrario, con
messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2008, inviato al suo consulente
del personale, ha risposto “ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Speriamo che
la mia salute migliori un giorno” (doc. 23a).
In
conclusione, l’assicurato non ha dunque rivendicato il diritto all’indennità di
disoccupazione dal 1° aprile 2008 e, di conseguenza, a ragione la Cassa di
disoccupazione non ha fatto partire da quel momento il termine quadro per il
periodo di riscossione.
Del
resto, alla luce delle ripetute comunicazioni dell’assicurato a proposito della
sua totale inabilità lavorativa, egli non poteva, perlomeno soggettivamente,
essere considerato idoneo al collocamento.
A tale
proposito, il TCA ricorda che fondamentale presupposto per il riconoscimento
del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato
sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Secondo
l’art. 15 cpv. 1 LADI:
" 1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
2.
Gli impediti fisici o
psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate
del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere
loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il
coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.
3.
Il servizio cantonale, se
esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può
ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione.
4.
L’assicurato che,
autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attività
nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento."
In una
sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191
seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di
lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia
sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata
non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Sempre il
TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N.
19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al
collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue
dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.
L’Alta
Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al
collocamento in una sentenza C 75/05 del 23 giugno 2005, relativa al caso di un
assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità. L’idoneità al
collocamento è stata negata in quanto l'assicurato in questione, non era
disposto ad accettare un’occupazione.
A
proposito dell’inidoneità soggettiva al collocamento, il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_623/2008 dell’11 febbraio 2009, ha rilevato:
"
(…)
3.3
3.3.1
Dem Beschwerdeführer ist insofern
zuzustimmen, als die Schätzung der verbleibenden Arbeitsfähigkeit den Ärzten
obliegt. Er verkennt jedoch, dass die Vermittlungsfähigkeit drei Elemente
beschlägt, wovon die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung objektiver
Natur sind, die hier interessierende Frage der Vermittlungsbereitschaft jedoch
subjektiver Natur (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich
Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, Rz. 261) Mit Blick auf die objektive,
ärztlicherseits festgehaltene Restarbeitsfähigkeit bestand in der Tat bei der
Arbeitslosenkasse aufgrund der widersprüchlichen Einschätzungen der Dres. med.
B.________ und G.________ Unklarheit, sodass sie den Versicherten am 31. Juli
2006.
nochmals schriftlich aufforderte, seine Akten hinsichtlich der
attestierten Arbeitsfähigkeit mit einem entsprechenden Arztzeugnis über eine
Arbeitsfähigkeit (im Umfang von 50 % oder 100 %) zu ergänzen. Dies führte auch,
wie der Versicherte beschwerdeweise anmerkte, zu verschiedenen
handschriftlichen Bemerkungen bezüglich der Arbeitsfähigkeit, wie
beispielsweise auf dem nicht versandten Schreiben vom 12. Juli 2006 oder dem
Schreiben vom 4. Oktober 2006 hinsichtlich Aktenergänzung. Inwiefern damit der
Grundsatz von Treu und Glauben verletzt sein soll, wie geltend gemacht wird,
ist nicht ersichtlich. Die im Schreiben vom 16. Juni 2006 an den Versicherten
gerichtete Frage, in welchem Umfang er sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stelle, beschlägt hingegen das subjektive Merkmal der Vermittlungsbereitschaft.
Dieses subjektive Element ist auch bei der Überprüfung der
Vermittlungsfähigkeit behinderter Personen zu beachten. Denn eine versicherte
Person, die sich bis zum Entscheid der Invalidenversicherung als nicht
arbeitsfähig erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit
annimmt, ist nicht vermittlungsfähig. Dementsprechend bedeutet die
Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutungsregel des
Art. 15 Abs. 3 AVIV nicht die vorbehaltlose Zusprechung von
Arbeitslosenentschädigung bis zum rechtskräftigen Entscheid der
Invalidenversicherung oder Unfallversicherung. Zur Vermittlungsfähigkeit
gehört, wie erwähnt, die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinne und subjektiv
auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen
Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (ARV 2004 S. 124, C 272/02).
3.3.2
Ausgehend von einem nicht offensichtlich
unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalt durfte die Vorinstanz
angesichts des Dargelegten ohne Bundesrecht zu verletzen zum Schluss gelangen,
es fehle an der Bereitschaft des Versicherten, sich für mehr als eine
Teilzeitstelle im Umfang von 50 % vermitteln zu lassen, womit die
Vermittlungsfähigkeit grundsätzlich zu bejahen ist, da der Begriff keine
graduellen Abstufungen kennt (vgl. E. 2; NUSSBAUMER, a.a.O. S. 2258 Rz. 263 mit
Hinweisen). Dass aber die Arbeitslosenkasse hinsichtlich des anrechenbaren
Arbeitsausfalls nicht bereits anhand der lediglich telefonischen Angaben des
Versicherten am 19. Juni 2006 von einer fehlenden Bereitschaft, sich mehr als
50.
% dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, ausging und erst nach Eingang
der schriftlichen Bestätigung seitens des zuständigen RAV vom 30. Oktober 2006
diesen Sachverhalt als gewiss ansah, ist ihr nicht anzulasten. Stellte sich der
Versicherte somit nur im Umfang von 50 % dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, erlitt
er lediglich einen hälftigen Arbeitsausfall, weshalb sich der
Entschädigungsanspruch entsprechend reduziert. (…)"
Dal canto
suo questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in
RDAT II-2000 N.89 pag. 339, ha stabilito che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al
collocamento colui che sino alla decisione dell'AI, oltre che essere ritenuto
inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di
essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.
In quel caso l’assicurato,
al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto
non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di
disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% -
incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio
del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non
avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente
dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente
inabile al lavoro.
In una
sentenza 38.2005.99 del 10 aprile 2006 il TCA ha confermato la decisione con la
quale l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato inidoneo soggettivamente al
collocamento, sottolineando che l’interessato aveva a più riprese dichiarato di
essere inabile al lavoro in misura totale, come attestato dal proprio medico
curante.
In
un’altra sentenza 38.2007.18 del 26 luglio 2007, il TCA ha confermato la
decisione di inidoneità soggettiva al collocamento presa dall’amministrazione
nei confronti di un assicurato, che si è sempre dichiarato inabile al lavoro in
misura totale in qualsiasi attività.
Infine,
in una sentenza 38.2007.30 del 26 luglio 2007 il TCA ha ancora una volta
confermato la decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto inidoneo
soggettivamente al collocamento un assicurato, il quale, sia compilando la
domanda di indennità di disoccupazione, sia in occasione dell’intervista
iniziale con il proprio collocatore, aveva dichiarato di non essere nella
condizione di lavorare in alcuna percentuale e attività.
2.8
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L’art.
19a OADI prevede, inoltre, che:
"
1.
Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a-d
LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare,
sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la
disoccupazione.
2.
Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi
derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81 LADI).
3.
I servizi cantonali e gli uffici regionali i collocamento (URC)
informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi
settori di copmpetenza (art. 85 e 85b LADI).
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;
E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003
pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG
über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio,
e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli
informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.).
Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.9
In una
sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, il Tribunale federale ha annullato il
giudizio cantonale 38.2008.41 del 4 dicembre 2008, con il quale il TCA aveva
considerato che l’URC di __________ si era pronunciato, a torto, sull’esistenza
o meno dei presupposti per poter riconoscere ad un assicurato il diritto a
prestazioni, esulando tale questione dalle sue competenze. Questo Tribunale
aveva ritenuto che tale compito spettasse alle Casse di disoccupazione oppure
al servizio cantonale. Di conseguenza, il TCA aveva annullato la decisione
impugnata e rinviato la causa alla Sezione del lavoro affinché si pronunciasse
circa la correttezza o meno dell’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione
dell’interessato (cfr. STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008).
Nella sua
pronuncia, il Tribunale federale ha considerato che, alla luce, tra l’altro,
dell’art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, l’URC è competente per pronunciarsi
sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, il TF ha stabilito che, a norma dell’art. 85 b cpv. 1 LADI, 85 cpv.
1.
lett. f LADI e 2a cpv. 1 lett. d R-rilocc., competente ad esprimersi nel caso
in esame è l’URC.
Pertanto,
l’Alta Corte ha annullato il giudizio cantonale e rinviato gli atti al TCA
“affinché si pronunci nel merito del gravame” (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno
2009).
Con
sentenza 38.2009.63 del 21 settembre 2009, il TCA, chiamato ad esaminare se la
reiscrizione in disoccupazione dell’assicurato debba decorrere dal 2 maggio
2008, come deciso dall’URC, oppure essere anticipata al 1° aprile 2008, come
postulato dall’assicurato, ha stabilito che la reiscrizione possa essere fatta
decorrere retroattivamente dal 14 aprile 2008, con le seguenti motivazioni:
"
(…)
2.5
Chiamata a pronunciarsi in merito alla
fattispecie, questa Corte rileva che deve essere appurato se l’amministrazione
il 9 aprile 2008, annullando l’iscrizione dell’assicurato senza prima renderlo
attento del fatto che il suo comportamento avrebbe potuto essergli
pregiudizievole dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, abbia
o meno violato il proprio dovere di informazione e consulenza.
(…)
2.6
Nella presente evenienza va evidenziato che
l’assicurato già nel marzo 2005, allorché si è annunciato per la prima volta al
collocamento, è stato informato, durante un colloquio di consulenza,
dell’obbligo, quale disoccupato, di annunciare ogni cambiamento (cfr. doc. 1;
consid. 2.5.).
Inoltre il caposede dell’URC, il 13 agosto 2009, ha affermato che anche nel quadro dei momenti informativi collettivi denominati Diritti &
Doveri, frequentati presso gli URC, l’insorgente è stato orientato in relazione
all’obbligo di informare tempestivamente l’amministrazione in merito ai
cambiamenti inerenti la sua situazione personale, segnatamente lo stato di salute
(cfr. doc. VI).
L’assicurato non ha, peraltro, contestato tali
asserzioni (cfr. doc. IX).
In simili condizioni, da una parte, il ricorrente, che era al corrente di dover comunicare ogni
cambiamento riguardante le proprie condizioni, omettendo di adempiere tale
obbligo, e meglio non prendendo alcun contatto con l’URC e non avvertendo della
ritrovata abilità lavorativa, ha implicitamente accettato le relative
conseguenze.
Dall’altra, l’amministrazione, non ricevendo, nel
mese e mezzo successivo al termine del lasso di tempo di sei mesi in relazione
al quale il Dr. med, M., nell’agosto 2007, ha dichiarato l’assicurato totalmente inabile al lavoro, alcuna informazione da parte dell’insorgente, poteva
legittimamente credere che lo stesso non avesse più intenzione di controllare
la disoccupazione nemmeno per il futuro.
In proposito è utile sottolineare che con
giudizio C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicato in DTF 133 V 249, SVR
2007.
ALV Nr. 20 e DLA 2007 N. 10 pag. 193 l’Alta Corte ha deciso che finché un
assicuratore non può ancora rendersi conto, dedicando al caso un’attenzione del
tutto normale, che la situazione dell’assicurato rischia di mettere in pericolo
il suo diritto alle prestazioni, egli non è comunque soggetto all’obbligo di
fornire la propria consulenza.
Dall’articolo 27 LPGA non si può neppure dedurre
che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato
l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le
circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto
all’indennità di disoccupazione.
Ne discende che l’art. 27 LPGA, in casu, non è
stato violato.
2.7
In concreto, tuttavia, occorre rilevare che
il ricorrente ha fatto valere di non avere mai ricevuto la “Conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” del 9 aprile 2008 (cfr. inc.
38.2008.41
doc. I).
Per costante giurisprudenza, l’onere della prova
dell’avvenuta notifica di un atto incombe alla persona che intende prevalersene
(DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono
contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario
(DTF 103 V 66 consid. 2a).
In una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. sentenza del 22
luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
L’URC, in casu, ha comunque osservato che:
(…)
L’amministrazione ha trasmesso tale comunicazione
all’assicurato per posta ordinaria nel corso di aprile. Il documento è
allestito in triplice copia con l’ausilio del sistema informatico a
disposizione degli uffici regionali di collocamento. Un esemplare è indirizzato
alla persona in cerca d’impiego, uno alla cassa di disoccupazione e uno è una
copia per l’incarto URC. Il ragionamento seguito dal ricorrente per sostenere che
vi è stato errore nell’invio è errato e privo di fondamento. Tuttavia, questo
aspetto non è determinante per la vicenda. Infatti, essendo la trasmissione della conferma d’annullamento avvenuta per posta ordinaria, l’amministrazione
non ha prova alcuna dell’intimazione e - asserendo il ricorrente di non avere
ricevuto nulla - è necessario considerare l’invio come mai avvenuto (…)”
(Inc. 38.2008.41 doc. III; la sottolineatura è del ricorrente)
Pertanto, nel caso in esame, va ritenuto che la “Conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” del 9 aprile 2008 non è mai
pervenuta all’insorgente.
Visto che il 2 maggio 2008 l’assicurato, quando,
tramite la propria Cassa, ne è venuto a conoscenza (cfr. inc. 38.2008.41 doc.
9), si è nuovamente annunciato al collocamento, comprovando di avere ritrovato
la propria totale abilità al lavoro dal 1° aprile 2008 e dichiarando di essere
disponibile per un’attività a tempo pieno (cfr. inc. 38.2008.41 doc. 6, 7, 8),
è altamente verosimile che, se avesse ricevuto personalmente la conferma
dell’annullamento del 9 aprile 2008, si sarebbe attivato qualche tempo prima
rispetto a quanto accaduto, e meglio alcuni giorni dopo la notifica della
menzionata conferma.
Di conseguenza, considerato che la Cassa ha
ricevuto la “Conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego” del 9
aprile 2008 giovedì 10 aprile 2008 (cfr. inc. 38.2008.41 doc. H), questa Corte,
tutto ben considerato, ritiene che la reiscrizione vada fatta decorrere
retroattivamente a lunedì 14 aprile 2008.
L’amministrazione dovrà, in ogni caso, verificare
se l’assicurato è passibile di una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (“non fa il suo
possibile per ottenere un’occupazione adeguata”) e/o d (“non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente (…)”)
LADI.”
In una
sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA, chiamato a giudicare se un assicurato avesse o meno diritto al pagamento
delle indennità giornaliere durante il periodo in cui ha svolto un
provvedimento inerente al mercato del lavoro assegnatogli dall’URC, nonostante
avesse esaurito il diritto alle 400 indennità che gli spettavano, il TCA ha,
per contro, stabilito che, alla luce delle, errate, informazioni ricevute dalla
consulente del personale dell’URC, l’interessato dovesse venire tutelato nella
sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso. Il
TCA ha quindi stabilito che la Cassa fosse tenuta a versare all’assicurato le
prestazioni richieste sebbene egli avesse già raggiunto il limite massimo di
400.
indennità alle quali aveva diritto. Questo Tribunale ha comunque rilevato
che, dato che la Cassa è tenuta a versare le prestazioni a causa di una disattenzione
della consulente dell’URC, “spetterà alla Cassa di disoccupazione rivendicare
successivamente al Servizio cantonale il rimborso di quanto versato al
ricorrente”.
2.10
Secondo
questa Corte, nel caso di specie non può essere rimproverata alla Cassa
disoccupazione nemmeno una violazione dell’art. 27 LPGA.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), infatti, in data 23 giugno 2008, la
funzionaria della Cassa, constatando che la documentazione concernente il caso
dell’interessato era incompleta, ha inviato all’assicurato una richiesta di
informazioni, invitandolo a trasmettere, entro una settimana, i documenti
mancanti nel caso in cui egli intendesse ancora far valere il diritto
all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. P). L’amministrazione ha aggiunto
che “trascorso il termine assegnato, la Cassa considererà che lei rinuncia
all'indennità di disoccupazione” (doc. P).
L’assicurato
non ha trasmesso all’amministrazione quanto richiesto.
In
un’annotazione, recante il timbro del 3 luglio 2008, scritta a mano su una
copia della richiesta di informazioni inviata all’assicurato, la funzionaria
della Cassa ha indicato che l’assicurato, telefonicamente, “mi comunica che non
intende rivendicare la disoccupazione perché è inabile” (doc. 26d).
Sulla
base degli elementi forniti dall’assicurato stesso per dimostrare la sua totale
inabilità lavorativa e alla luce della sua cancellazione quale persona alla
ricerca di un impiego dalle liste dell’URC, in quanto totalmente inabile al
lavoro (cfr. supra, consid. 2.7.), non si può ritenere che la Cassa
abbia contravvenuto al proprio obbligo di informazione e consulenza in merito
ai diritti e agli obblighi delle persone assicurate.
D’altra parte l’assicurato
ha ricevuto personalmente la conferma della cancellazione dall’idoneità al
collocamento (cfr. doc. 23 b, denominato “Conferma d’annullamento quale persona
in cerca d’impiego”).
L’URC ha peraltro agito
correttamente nel cancellare l’assicurato dalle liste delle persone alla
ricerca di un impiego, viste le sue reiterate affermazioni di essere sempre
inabile al lavoro al 100% (cfr., al riguardo, consid. 2.7., in
particolare, doc. 21c; doc. 23f; doc. 23d; doc. 23a).
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che, a ragione, la Cassa ha
stabilito che l'assicurato ha diritto a 400 indennità giornaliere.
La
decisione su opposizione del 2 ottobre 2009 deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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