38.2009.94
Confermata correttezza della richiesta di rimborso. La Cassa aveva erroneamente fissato all'assicurata la quota globale per gli assicurati che sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzi
18 marzo 2010Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2009.94
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TCA
Titolo:
Confermata correttezza della richiesta di rimborso. La Cassa aveva erroneamente fissato all'assicurata la quota globale per gli assicurati che sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione. Il diritto a richiedere restituzione non è perento
BUONA FEDE
CONDONO
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 23 cpv. 2 LADI
art. 95 cpv. 1 LADI
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 49 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 41 OADI
art. 41 cpv. 1 OADI
art. 41 cpv. 2 OADI
art. 4 cpv. 1 OPGA
art. 4 cpv. 2 OPGA
art. 4 cpv. 4 OPGA
art. 4 cpv. 5 OPGA
art. 5 OPGA
art. 5 cpv. 1 PA
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.94
LG/DC/sc
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2009 con cui a RI 1 è stata
chiesta la restituzione di fr. 4'154.85 a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 10 aprile al 15 agosto 2007 (doc. 16, 18).
La
richiesta di rimborso è stata motivata dal fatto che la Cassa ha erroneamente
fissato a RI 1 la quota globale per gli assicurati che sono esonerati
dall’adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione ex art.
23 cpv. 2 LADI e 41 OADI.
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della
decisione impugnata, in via subordinata il condono dell’importo di fr. 4'154.85
e in via ancora più subordinata il condono del 50% dell’importo con la
possibilità di un rimborso rateale per la durata di almeno dodici mesi e senza
il prelevamento di interessi (doc. I).
La
ricorrente ha contestato in primis l’applicazione da parte della Cassa
delle norme sulla revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA non essendone adempiute le
condizioni. A suo dire inoltre la decisione di restituzione sarebbe, secondo
l’art. 25 LPGA e la direttiva del SECO, manifestamente perenta, in quanto
emanata a oltre due anni dal momento in cui la cassa avrebbe dovuto rendersi
conto dei fatti che giustificano la richiesta di restituzione (doc. I).
A
sostegno della domanda di condono RI 1 ha quindi fatto valere il diritto alla
buona fede e le gravi difficoltà economiche nelle quali si troverebbe qualora le
fosse ordinato di restituire l’importo in questione (doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 20 novembre 2009 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. III).
1.4. Il TCA, in
data 24 novembre 2009, ha intimato la risposta di causa all’assicurata con la
facoltà di presentare altri mezzi di prova (doc. IV)
1.5. L’insorgente
con scritto dell’8 dicembre 2009 ha comunicato al TCA che non intende proporre
altri mezzi di prova (doc. V).
Il doc. V
è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la decisione su opposizione che ha
confermato la decisione con cui la Cassa ha chiesto all’assicurata la
restituzione dell’importo di fr. 4'154.85 per prestazioni ricevute
indebitamente è conforme o meno alla legislazione federale. Non può invece
essere affrontata la questione di sapere se debba essere condonata la
restituzione di tale somma, nel caso in cui l’interessata fosse in buona fede e
il rimborso la ponesse in gravi difficoltà.
E'
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del
12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C.,
E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C
133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF
118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte
con riferimenti).
In casu
la decisione su opposizione contestata si limita unicamente a ordinare la
restituzione di prestazioni.
Non è,
invece, stato emesso un provvedimento formale concernente il condono.
Al
riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo
competente (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M.,
C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A.,
U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF
118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V
180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V
388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche sotto l’egida della LPGA, entrata
in vigore il 1° gennaio 2003, l’emanazione di una decisione costituisce,
nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto
indispensabile per poter prolare un giudizio di merito nella susseguente
procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.
Il TFA ha
inoltre rilevato che in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49
cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA.
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr. 4'154.85
di cui all’atto di ricorso (cfr. doc. I), l’impugnativa deve essere dichiarata
irricevibile.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr.
4'154.85, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite
indebitamente dal 10 aprile al 15 agosto 2007.
2.4. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.5. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1La
grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le
spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
Considerandi
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3La franchigia per gli immobili conformemente
all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo
della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono
in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone
parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto
dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione
cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.6
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, in data 10 aprile
2007, si è annunciata all’assicurazione disoccupazione (doc. 2, 3). Mediante il
modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 15 maggio 2007 ella ha
rivendicato il diritto alle prestazioni a far tempo dal 10 aprile 2007 (doc.
1).
In data
30.
aprile 2007 l’URC di __________ ha inoltrato una richiesta di verifica
dell’idoneità al collocamento dell’assicurata alla Sezione del lavoro di
Bellinzona.
In questa
richiesta l’URC ha illustrato la fattispecie:
"
(…)
Fattispecie:
L’assicurata ha terminato gli studi di
psicologia nel mese di marzo 2007 e si iscrive in disoccupazione con inizio 10
aprile 2007.
Dal colloquio di iscrizione del 30 aprile
2007, la stessa dichiara di essere alla ricerca unicamente di un posto quale
stagiaire per poter completare la propria formazione (al momento non è
disponibile a valutare altre possibilità lavorative).
Domanda:
L’assicurata può essere considerata idonea al
collocamento?” (doc. 12)
Nella decisione
del 2 luglio 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al
collocamento per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008 con la
seguente motivazione:
"
Conformemente agli articoli menzionati,
l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo
al collocamento, ossia disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art.
15.
cpv. 1 LADI).
L'idoneità al collocamento comprende due
elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire
la capacità di esercitare un'attività lucrativa salariata senza che
l'assicurato ne sia impedito per deIle ragioni inerenti alla sua persona, e
dall'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione
adeguata ai sensi dell'ari. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà a
prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in
merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V
392.
ss; DTF 112 V 326 ss; Stauffer, Bundesgesetz über die Obligatorische
Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzentschädigung, 2 ed., Zurigo 1998, pagg.
31-38).
Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è
iscritta per la prima volta in disoccupazione il 10 aprile 2007 (1° termine
quadro: 10.04.2007 - 09.04.2009; guadagno assicurato: CHF 3'320.-) alla ricerca
di un'occupazione a tempo pieno quale psicologa clinica o nel settore
scolastico, educativo.
Mediante comunicazione 30 aprile 2007 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione, circa idoneità al collocamento, allo
scrivente Ufficio poiché l'assicurata è alla ricerca di un'occupazione quale
stagiaire per completare gli studi post-universitari.
Sentita personalmente il 16 maggio 2007 la
signora RI 1 ha dichiarato, in buona sostanza, di essere alla ricerca di
un'occupazione sia essa a tempo pieno o a tempo parziale, sia nel settore socio-sanitario,
sia in Servizi psico-sociali che in Servizi medico-psicologici, nonché differenti
attività in cliniche psichiatriche o centri neurologici-educativi. L'assicurata
si è detta disponibile ad accettare da subito un impiego anche nel settore
dell'insegnamento: psicologia generale e pedagogica, oltre che a nutrire
interessi nei settori della promozione (rappresentante) o disponibile per altri
lavori ausiliari (aiuto cucina / lavapiatti; pulizie; fabbrica).
Con lettera 20 giugno 2007 l'Ufficio __________ (__________) ha confermato l'assunzione della signora RI 1 presso il
Servizio __________ (__________), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30
giugno 2008, quale stagiaire (post-studi superiori - psicologa -) a tempo pieno
con un salario mensile di CHF 2'000.-.
Nel caso in esame, osserviamo: Le pratiche di
psicologia effettuate dopo aver ottenuto una licenza universitaria non
costituiscono un guadagno intermedio. Lo scopo di formazione e l'acquisizione
di conoscenza professionali predominano rispetto al conseguimento di un reddito
proveniente da un'attività lucrativa. Al riguardo non è rilevante se tale
attività viene svolta prima, durante o dopo la conclusione della parte teorica
della formazione. Questi periodi di pratica non danno alcun diritto a
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto sono parte
integrante della formazione.
Inoltre, gli articoli 59 segg. LADI (PML - corsi)
non sono applicabili, in quanto nel caso specifico si tratta di una formazione
di base.
Visto quanto precede, tenuto conto della costante
giurisprudenza federale, l'Ufficio giuridico ritiene la signora RI 1 inidonea
al collocamento per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008.
Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione
di una eventuale procedura di ricorso non modifica gli obblighi di controllo
per la durata della stessa." (doc. 12)
Con
scritto del 20 luglio 2007 la Cassa CO 1 ha comunicato all’assicurata le
principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione, in
particolare:
"
(…)
Ci riferiamo al suo annuncio in disoccupazione
alla nostra cassa e la informiamo che dal 10 aprile 2007 ha diritto all’indennità di disoccupazione secondo il dettaglio che segue:
■ Guadagno assicurato CHF
3'320.00
■ Indennità giornaliera CHF
122.40
lordi (calcolo=guadagno assicurato
/ 21.7 giorni x aliquota %)
■ Indennità mensile media CHF
2'656.10 lordi (calcolo =
indennità giornaliera x 21.7 giorni)
■ Periodo di attesa generale 5
giorni (per maggiori
informazioni consulti la domanda 13 dell’opuscolo INFO-SERVICE)
■ Periodo di attesa speciale 5
giorni (per maggiori
informazioni consulti la domanda 13 dell’opuscolo INFO-SERVICE)
■ Numero massimo di indennità giornaliere
che può percepire entro il 09.04.09 (data di scadenza del termine quadro per
la riscossione) = 260 indennità." (...) (doc. 8)
La
Cassa ha quindi versato le indennità di disoccupazione a RI 1 dal 10
aprile 2007 al 15 agosto 2007.
Con
decisione del 29 luglio 2009, confermata con decisione su opposizione del 5
ottobre 2009, la Cassa CO 1, a seguito della revisione del 24/25 marzo 2009
della Segreteria di Stato e dell’economia (SECO), procedendo a una
riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, ha ordinato la restituzione
della prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione versata di troppo,
pari a fr. 4'154.85 (cfr. doc. 16, 18).
In
casu, risulta evidente, e la ricorrente neppure lo contesta nel proprio
allegato (cfr. doc. 1), che la Cassa ha erroneamente calcolato a RI 1 la quota
globale ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 e 2 OADI.
L’importo
forfettario di fr. 153.-- franchi al giorno, per le persone che hanno
concluso una formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione
professionale superiore o una formazione equivalente, andava infatti ridotto del 50% per le persone che, come in questo caso, sono esonerate
dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 LADI, hanno meno di 25 anni, non hanno obblighi di mantenimento nei
confronti dei figli e non possono comprovare almeno un mese di occupazione a
tempo pieno dopo la conclusione della formazione e prima di annunciarsi in
disoccupazione (cfr. art. 41 cpv. 2 OADI).
La Cassa
ha dunque versato, manifestamente a torto, le indennità di disoccupazione nel
periodo in questione, sulla base di un guadagno assicurato di fr. 3'320.--,
anziché di fr. 1'660.--.
Essendo
in presenza di una decisione senza dubbio errata e d’importanza rilevante, la
Cassa ha correttamente riconsiderato il proprio provvedimento ai sensi
dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e chiesto la restituzione delle indennità versate di
troppo, pari a fr. 4'154.85.
La
decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 deve, dunque,
su questo
punto essere confermata.
2.8
L’assicurata,
come visto nei fatti, ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione
della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione percepite dal 10
aprile al 15 agosto 2007 (cfr. doc. I).
Al
riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art. 95
cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si
prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto
conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A
quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997
nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI,
contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di
perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,
consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
I termini
di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,
pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
L’art. 25
cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si
tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza
elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.
Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).
In una
sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2
vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95
vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che
qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione,
l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso,
bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo,
con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b,
pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5,
pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella
causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).
L’Alta
Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,
consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione
contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:
"
(…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che
in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una
prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,
bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo
(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui
venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della
pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al
riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,
massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.
In una
sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è
stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha
avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di
perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando
prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i
presupposti per una restituzione erano dati.
Con
giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro
ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro
di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:
" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden
Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit
Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der
Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser
Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung
aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"
(cfr.
SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)
L’Alta Corte, con sentenza
C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la
sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di
indennità di disoccupazione.
Tale principio è stato
ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato
precisato:
"
(…) sich eine
unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung
nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer
spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem
Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.
Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die
Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für
die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.
cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht
darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren
(erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der
arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit
Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem
Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete
Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des
Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie
zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."
Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale.
Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è
connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali
sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi
in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).
Nella DTF
122.
V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130
l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:
“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische
Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf
jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis
des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch
gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine
unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht
verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten
Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das
kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der
länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten
Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse
verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit
Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)
In una
sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di
prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle
prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente
l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di
perenzione decorre dal rispettivo versamento.
2.9
La
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la
restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE"
dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in
particolare di quello relativo:
" A12 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).
La décision de
restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption :
d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de
connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que
sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du
23.9
, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le
délai de péremption est respecté.
Le texte de la LPGA est
le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31
décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.
Délai de péremption relatif
A13 Le délai d’un an est un délai de
péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait
dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle
avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).
Dans le cas d’une
erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai
ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de
celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p.
ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des
faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la
fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités
administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des
organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par
exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision
d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption
débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité
cantonale soit ou pas entrée en force.
Une
exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne
les données ressortant du registre du commerce. Etant
donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse
est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit
d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré
n’en a pas fait mention.
A14 La caisse est tenue d'examiner les
conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments
nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu,
ou quand la situation juridique est définitivement établie.
Dès
lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où
l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de
toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la
cause P.M., C 11/00).
Come
visto, è in data 20 luglio 2007 che la Cassa, dopo aver ricevuto dalla Sezione
del lavoro la decisione dell’inidoneità al collocamento dal 16 agosto 2007 al
30.
giugno 2008 della ricorrente, ha comunicato a quest’ultima le principali
condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione. In particolare, l’ha
informata del suo guadagno assicurato (fr. 3'320.--), dell’indennità
giornaliera (fr. 122.40 lordi) e del momento a partire dal quale ne avrebbe
avuto diritto (dal 10 aprile 2007).
Alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6.), questa
Corte ritiene che l’amministrazione il 20 luglio 2007 ha commesso
l’errore di non ridurre la quota globale del 50% e di calcolare un guadagno
assicurato di fr. 3'320.-- anziché fr. 1'660.-- , visto che l’assicurata non
aveva mai lavorato a tempo pieno durante almeno un mese dopo la conclusione
della sua formazione presso l’Università di Friborgo (cfr. art. 23 cpv. 2 LADI,
art. 41 OADI).
Per
contro, il momento a partire dal quale l’amministrazione
avrebbe
dovuto, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, rendersi conto dello sbaglio commesso, è da ricondurre alla
comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) avvenuta solo in
data 24/25 marzo 2009.
Di
conseguenza il 29 luglio 2009, corrispondente alla data di emanazione
dell’ordine di restituzione e, quindi, al momento determinante per stabilire se
il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV nr. 30 pag. 93; DTF
127.
V 484), il diritto a richiedere alla ricorrente la restituzione delle
indennità versate non era in ogni caso ancora perento.
2.10
Alla luce di
quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni per
una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto
all’assicurata le indennità di disoccupazione dal 10 aprile al 15 agosto 2007 e
rivestendo, del resto, la rettifica del versamento errato della somma di fr. 4'154.85
un’importanza particolare (cfr. consid. 2.7.), la ricorrente è tenuta alla
restituzione di tale importo.
La
decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
2.11
Infine va
evidenziato che l’assicurata, nell’atto ricorsuale, ha menzionato la sua buona
fede e le gravi difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I).
L’esame
della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno
dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).
Al
riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare
una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo
è stabilito definitivamente (cfr. consid. 2.2.).
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta
in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per
decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio
cantonale.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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