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Decisione

38.2009.94

Confermata correttezza della richiesta di rimborso. La Cassa aveva erroneamente fissato all'assicurata la quota globale per gli assicurati che sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzi

18 marzo 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.5. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1La

grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le

spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

Considerandi

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3La franchigia per gli immobili conformemente

all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo

della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono

in un istituto o un ospedale (art. 3c

cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone

parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto

dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione

cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.6

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, in data 10 aprile

2007, si è annunciata all’assicurazione disoccupazione (doc. 2, 3). Mediante il

modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 15 maggio 2007 ella ha

rivendicato il diritto alle prestazioni a far tempo dal 10 aprile 2007 (doc.

1).

In data

30.

aprile 2007 l’URC di __________ ha inoltrato una richiesta di verifica

dell’idoneità al collocamento dell’assicurata alla Sezione del lavoro di

Bellinzona.

In questa

richiesta l’URC ha illustrato la fattispecie:

"

(…)

Fattispecie:

L’assicurata ha terminato gli studi di

psicologia nel mese di marzo 2007 e si iscrive in disoccupazione con inizio 10

aprile 2007.

Dal colloquio di iscrizione del 30 aprile

2007, la stessa dichiara di essere alla ricerca unicamente di un posto quale

stagiaire per poter completare la propria formazione (al momento non è

disponibile a valutare altre possibilità lavorative).

Domanda:

L’assicurata può essere considerata idonea al

collocamento?” (doc. 12)

Nella decisione

del 2 luglio 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al

collocamento per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008 con la

seguente motivazione:

"

Conformemente agli articoli menzionati,

l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo

al collocamento, ossia disposto, capace e autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art.

15.

cpv. 1 LADI).

L'idoneità al collocamento comprende due

elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire

la capacità di esercitare un'attività lucrativa salariata senza che

l'assicurato ne sia impedito per deIle ragioni inerenti alla sua persona, e

dall'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione

adeguata ai sensi dell'ari. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà a

prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in

merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V

392.

ss; DTF 112 V 326 ss; Stauffer, Bundesgesetz über die Obligatorische

Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzentschädigung, 2 ed., Zurigo 1998, pagg.

31-38).

Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è

iscritta per la prima volta in disoccupazione il 10 aprile 2007 (1° termine

quadro: 10.04.2007 - 09.04.2009; guadagno assicurato: CHF 3'320.-) alla ricerca

di un'occupazione a tempo pieno quale psicologa clinica o nel settore

scolastico, educativo.

Mediante comunicazione 30 aprile 2007 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione, circa idoneità al collocamento, allo

scrivente Ufficio poiché l'assicurata è alla ricerca di un'occupazione quale

stagiaire per completare gli studi post-universitari.

Sentita personalmente il 16 maggio 2007 la

signora RI 1 ha dichiarato, in buona sostanza, di essere alla ricerca di

un'occupazione sia essa a tempo pieno o a tempo parziale, sia nel settore socio­-sanitario,

sia in Servizi psico-sociali che in Servizi medico-psicologici, nonché differenti

attività in cliniche psichiatriche o centri neurologici-educativi. L'assicurata

si è detta disponibile ad accettare da subito un impiego anche nel settore

dell'insegnamento: psicologia generale e pedagogica, oltre che a nutrire

interessi nei settori della promozione (rappresentante) o disponibile per altri

lavori ausiliari (aiuto cucina / lavapiatti; pulizie; fabbrica).

Con lettera 20 giugno 2007 l'Ufficio __________ (__________) ha confermato l'assunzione della signora RI 1 presso il

Servizio __________ (__________), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30

giugno 2008, quale stagiaire (post-studi superiori - psicologa -) a tempo pieno

con un salario mensile di CHF 2'000.-.

Nel caso in esame, osserviamo: Le pratiche di

psicologia effettuate dopo aver ottenuto una licenza universitaria non

costituiscono un guadagno intermedio. Lo scopo di formazione e l'acquisizione

di conoscenza professionali predominano rispetto al conseguimento di un reddito

proveniente da un'attività lucrativa. Al riguardo non è rilevante se tale

attività viene svolta prima, durante o dopo la conclusione della parte teorica

della formazione. Questi periodi di pratica non danno alcun diritto a

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto sono parte

integrante della formazione.

Inoltre, gli articoli 59 segg. LADI (PML - corsi)

non sono applicabili, in quanto nel caso specifico si tratta di una formazione

di base.

Visto quanto precede, tenuto conto della costante

giurisprudenza federale, l'Ufficio giuridico ritiene la signora RI 1 inidonea

al collocamento per il periodo dal 16 agosto 2007 al 30 giugno 2008.

Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione

di una eventuale procedura di ricorso non modifica gli obblighi di controllo

per la durata della stessa." (doc. 12)

Con

scritto del 20 luglio 2007 la Cassa CO 1 ha comunicato all’assicurata le

principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione, in

particolare:

"

(…)

Ci riferiamo al suo annuncio in disoccupazione

alla nostra cassa e la informiamo che dal 10 aprile 2007 ha diritto all’indennità di disoccupazione secondo il dettaglio che segue:

■ Guadagno assicurato CHF

3'320.00

■ Indennità giornaliera CHF

122.40

lordi (calcolo=guadagno assicurato

/ 21.7 giorni x aliquota %)

■ Indennità mensile media CHF

2'656.10 lordi (calcolo =

indennità giornaliera x 21.7 giorni)

■ Periodo di attesa generale 5

giorni (per maggiori

informazioni consulti la domanda 13 dell’opuscolo INFO-SERVICE)

■ Periodo di attesa speciale 5

giorni (per maggiori

informazioni consulti la domanda 13 dell’opuscolo INFO-SERVICE)

■ Numero massimo di indennità giornaliere

che può percepire entro il 09.04.09 (data di scadenza del termine quadro per

la riscossione) = 260 indennità." (...) (doc. 8)

La

Cassa ha quindi versato le indennità di disoccupazione a RI 1 dal 10

aprile 2007 al 15 agosto 2007.

Con

decisione del 29 luglio 2009, confermata con decisione su opposizione del 5

ottobre 2009, la Cassa CO 1, a seguito della revisione del 24/25 marzo 2009

della Segreteria di Stato e dell’economia (SECO), procedendo a una

riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, ha ordinato la restituzione

della prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione versata di troppo,

pari a fr. 4'154.85 (cfr. doc. 16, 18).

In

casu, risulta evidente, e la ricorrente neppure lo contesta nel proprio

allegato (cfr. doc. 1), che la Cassa ha erroneamente calcolato a RI 1 la quota

globale ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 e 2 OADI.

L’importo

forfettario di fr. 153.-- franchi al giorno, per le persone che hanno

concluso una formazione universitaria o che hanno acquisito una formazione

professionale superiore o una formazione equivalente, andava infatti ridotto del 50% per le persone che, come in questo caso, sono esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 LADI, hanno meno di 25 anni, non hanno obblighi di mantenimento nei

confronti dei figli e non possono comprovare almeno un mese di occupazione a

tempo pieno dopo la conclusione della formazione e prima di annunciarsi in

disoccupazione (cfr. art. 41 cpv. 2 OADI).

La Cassa

ha dunque versato, manifestamente a torto, le indennità di disoccupazione nel

periodo in questione, sulla base di un guadagno assicurato di fr. 3'320.--,

anziché di fr. 1'660.--.

Essendo

in presenza di una decisione senza dubbio errata e d’importanza rilevante, la

Cassa ha correttamente riconsiderato il proprio provvedimento ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e chiesto la restituzione delle indennità versate di

troppo, pari a fr. 4'154.85.

La

decisione su opposizione del 5 ottobre 2009 deve, dunque,

su questo

punto essere confermata.

2.8

L’assicurata,

come visto nei fatti, ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione

della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione percepite dal 10

aprile al 15 agosto 2007 (cfr. doc. I).

Al

riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art. 95

cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si

prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto

conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A

quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997

nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI,

contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di

perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431,

consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva

ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si

tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza

elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

In una

sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2

vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95

vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che

qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione,

l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso,

bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo,

con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b,

pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5,

pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella

causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003,

consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione

contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

"

(…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che

in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una

prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo

(per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui

venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al

riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7.,

massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

In una

sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è

stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha

avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di

perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando

prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i

presupposti per una restituzione erano dati.

Con

giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro

ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro

di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:

" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden

Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit

Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der

Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser

Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung

aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"

(cfr.

SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)

L’Alta Corte, con sentenza

C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la

sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di

indennità di disoccupazione.

Tale principio è stato

ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato

precisato:

"

(…) sich eine

unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung

nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer

spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem

Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.

Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die

Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für

die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.

cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht

darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren

(erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der

arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit

Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem

Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete

Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des

Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie

zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."

Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale.

Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è

connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali

sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi

in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).

Nella DTF

122.

V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130

l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische

Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf

jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis

des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch

gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine

unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht

verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten

Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das

kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der

länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten

Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse

verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit

Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

In una

sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di

prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle

prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente

l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di

perenzione decorre dal rispettivo versamento.

2.9

La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la

restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE"

dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in

particolare di quello relativo:

" A12 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

moment où l’institution

d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci

est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

La décision de

restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption :

d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de

connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que

sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du

23.9

, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le

délai de péremption est respecté.

Le texte de la LPGA est

le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31

décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

Délai de péremption relatif

A13 Le délai d’un an est un délai de

péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait

dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle

avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

Dans le cas d’une

erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai

ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de

celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p.

ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des

faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la

fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités

administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des

organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par

exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision

d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption

débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité

cantonale soit ou pas entrée en force.

Une

exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne

les données ressortant du registre du commerce. Etant

donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse

est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit

d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré

n’en a pas fait mention.

A14 La caisse est tenue d'examiner les

conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments

nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu,

ou quand la situation juridique est définitivement établie.

Dès

lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où

l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de

toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la

cause P.M., C 11/00).

Come

visto, è in data 20 luglio 2007 che la Cassa, dopo aver ricevuto dalla Sezione

del lavoro la decisione dell’inidoneità al collocamento dal 16 agosto 2007 al

30.

giugno 2008 della ricorrente, ha comunicato a quest’ultima le principali

condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione. In particolare, l’ha

informata del suo guadagno assicurato (fr. 3'320.--), dell’indennità

giornaliera (fr. 122.40 lordi) e del momento a partire dal quale ne avrebbe

avuto diritto (dal 10 aprile 2007).

Alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6.), questa

Corte ritiene che l’amministrazione il 20 luglio 2007 ha commesso

l’errore di non ridurre la quota globale del 50% e di calcolare un guadagno

assicurato di fr. 3'320.-- anziché fr. 1'660.-- , visto che l’assicurata non

aveva mai lavorato a tempo pieno durante almeno un mese dopo la conclusione

della sua formazione presso l’Università di Friborgo (cfr. art. 23 cpv. 2 LADI,

art. 41 OADI).

Per

contro, il momento a partire dal quale l’amministrazione

avrebbe

dovuto, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, rendersi conto dello sbaglio commesso, è da ricondurre alla

comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) avvenuta solo in

data 24/25 marzo 2009.

Di

conseguenza il 29 luglio 2009, corrispondente alla data di emanazione

dell’ordine di restituzione e, quindi, al momento determinante per stabilire se

il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV nr. 30 pag. 93; DTF

127.

V 484), il diritto a richiedere alla ricorrente la restituzione delle

indennità versate non era in ogni caso ancora perento.

2.10

Alla luce di

quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni per

una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto

all’assicurata le indennità di disoccupazione dal 10 aprile al 15 agosto 2007 e

rivestendo, del resto, la rettifica del versamento errato della somma di fr. 4'154.85

un’importanza particolare (cfr. consid. 2.7.), la ricorrente è tenuta alla

restituzione di tale importo.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.11

Infine va

evidenziato che l’assicurata, nell’atto ricorsuale, ha menzionato la sua buona

fede e le gravi difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I).

L’esame

della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno

dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).

Al

riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo

è stabilito definitivamente (cfr. consid. 2.2.).

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta

in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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