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Decisione

38.2009.96

Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto l'insorgente era membro del Consiglio di amministrazione della ditta insolvente

8 marzo 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

Il cpv. 2

di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per

insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente

dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle

decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,

nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il

contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI.

In una

decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra

l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di

cui all’art. 51 LADI.

2.4. Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa

normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una

situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si

sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die

Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA

ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al

vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è

escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta

Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Considerandi

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C-84/2008 del 3 marzo 2009

nel quale Il Tribunale federale ha rilevato:

"

Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den

Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG) und den

Personenkreis, der vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (Art. 51 Abs.

2.

AVIG), zutreffend dargelegt. Ebenso hat sie die zu Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG

ergangene, im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 AVIG gleichermassen anwendbare (ARV 1996/1997

Nr. 41 S. 224) Rechtsprechung betreffend Personen, die als Mitglieder eines

obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums oder Ehegatten desselben vom

Kurzarbeitsentschädigungsanspruch ausgeschlossen sind (BGE 126 V 134; siehe auch BGE 123 V 234 E. 7a S. 236 f.; 122 V 270 E. 3 S. 272 f.), richtig wiedergegeben.

Danach ist in aller Regel die Frage, ob eine

arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium

angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen kann, auf Grund der internen betrieblichen

Struktur zu beantworten (BGE 122 V 270 E. 3 S. 272; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 E. 3.2 [C 113/03]; 1996/97 Nr.

41.

S. 224 E. 1b [C 42/97]). Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich,

wenn sich die massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst

(zwingend) ergibt. In diesem Sinne hat das Bundesgericht (bis Ende 2006: das

Eidgenössische Versicherungsgericht) den mitarbeitenden Verwaltungsrat einer

AG, für welchen das Gesetz in der Eigenschaft als Verwaltungsrat in Art.

716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und entziehbare, die Entscheidungen

des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich beeinflussende Aufgaben

vorschreibt, vom Leistungsanspruch generell ausgeschlossen (BGE 123 V 234 E. 7a S. 238; 122 V 270 E. 3 S. 273; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 [C 113/03]; 2002 Nr. 28 S. 183

[C 373/00]; 1996/97 Nr. 10 S. 48 [C 35/94], Nr. 31 S. 170 [C 296/96], Nr. 41 S.

224.

[C 42/97])."

In una sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un

membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è ancora così

espressa:

"

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non

si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,

rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della

P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata

ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei

compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono

le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la

legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.

e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile

giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità

psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando

nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione

dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen

Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag.

287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di

amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le

loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1

cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e

l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali

nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso

di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro

per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere

scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono

state respinte."

2.5

Nella

presente fattispecie è incontestato che l’assicurata era membro del consiglio

di amministrazione della ditta, con diritto di firma collettiva a due con il

presidente (cfr. doc. 21).

Di

conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale esposta e riprodotta al

considerando precedente, nonché della giurisprudenza di questa Corte in materia

(cfr. STCA 38.2007.71 del 5 dicembre 2007, STCA 38.2009.3 del 23 marzo 2009), l’assicurata

non ha diritto a beneficiare dell’indennità per insolvenza.

Decisivi

sono infatti gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano a un membro del

consiglio di amministrazione (cfr. la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a

proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in

un consiglio di amministrazione. La STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998

relativa ad un architetto membro del consiglio di amministrazione).

2.6

La questione

di sapere se i tempi e le modalità con cui l’assicurata ha cercato di ottenere

l’incasso delle proprie pretese salariali configurino o meno una violazione

dell’obbligo di ridurre il danno di cui all’art. 55 LADI può rimanere

aperta in quanto, se anche dovesse emergere che tale obbligo non è stato

violato, RI 1 non avrebbe comunque diritto ad indennità per insolvenza per i

motivi di cui ai consid. 2.3. a 2.5.

2.7

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la

decisione su opposizione del 12 ottobre 2009.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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