38.2009.96
Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto l'insorgente era membro del Consiglio di amministrazione della ditta insolvente
8 marzo 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2009.96
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_279/2010, 18.06.2010
Titolo:
Negato diritto ad indennità per insolvenza in quanto l'insorgente era membro del Consiglio di amministrazione della ditta insolvente
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
38.2009.96
CI
Lugano
8 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
ottobre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
contratto di lavoro del 28 agosto 2007 RI 1 è stata assunta dalla __________,
con sede a __________, a partire dal 1° novembre 2007 in qualità di assistente
di direzione - responsabile ristorazione presso l’albergo __________ di __________
(cfr. doc. 30).
1.2. A partire
dal 3 dicembre 2007 l’albergo __________ è stato gestito dalla __________ con
sede a __________. Sempre da questa data e fino al 6 maggio 2008, RI 1 ha fatto
parte del Consiglio d’Amministrazione (CdA) della __________ in qualità di
membro autorizzato alla firma collettiva a due con il presidente (cfr. doc.
17a, doc. 21).
1.3. Dopo aver
più volte reso attento il presidente del CdA di __________, avv. __________, riguardo
ai giorni di riposo e di vacanza non ancora goduti (cfr. doc. 8-11), in seguito
ad una convenzione di scioglimento del rapporto di lavoro, il 23 marzo 2008
l’assicurata ha terminato la propria attività lavorativa per la società in
questione (cfr. doc. D).
1.4. RI 1 non ha
mai percepito il salario del mese di marzo 2008. Con raccomandata del 2 aprile
2008 (cfr. doc. 13) ed email dell’8 aprile 2008 (cfr. doc. 14), l’assicurata ha
richiamato l’avv. __________ alla liquidazione del salario e dei giorni di
riposo e di vacanza non ancora retribuiti.
1.5. Con domanda
di esecuzione del 14 ottobre 2008 l’assicurata ha fatto valere, nei confronti
di __________, un credito complessivo di fr. 21'193.80 più interessi del 5% a
partire dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 16).
1.6. Con scritto
del 19 giugno 2009 l’RA 1 (__________.), in qualità di rappresentante
dell’assicurata, ha insinuato il credito di fr. 21'193.80 nei confronti di __________
presso l’Ufficio fallimenti di __________ (cfr. doc. 31). In risposta, il 22
giugno 2009 l’Ufficio fallimenti ha comunicato alla RA 1 che non vi erano, nel
suo circondario, decreti di fallimento a carico di __________ (cfr. doc. 32).
1.7. Il 26 giugno
2009 l’assicurata, ancora tramite la RA 1, ha inoltrato all’Istituto delle
assicurazioni sociali una domanda d’indennità per insolvenza, vantando un
credito di fr. 21'193.89 nei confronti di __________ (cfr. doc. 23, doc. 25).
1.8. Con istanza
di fallimento senza preventiva esecuzione del 18 agosto 2009 la RA 1, sempre
per conto dell’assicurata, ha nuovamente rivendicato il credito di fr.
21'193.80 nei confronti di __________ (cfr. doc. 17). In seguito al verbale di
udienza del 30 settembre 2009 presso la Pretura del distretto di __________, __________,
l’istanza è stata ritirata (cfr. doc. C).
1.9. Con
decisione formale del 7 settembre 2009 la Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione ha negato a RI 1 il diritto ad indennità per
insolvenza, rimproverandole di aver violato l’obbligo di ridurre il danno (cfr.
doc. 5).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. 2),
con decisione su opposizione del 12 ottobre 2009 la Cassa ha confermato il
contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. A).
1.10. Con ricorso
del 4 novembre 2009 la RA 1 ha richiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata, facendo valere che l’assicurata si sta battendo da due
anni perché le vengano pagati gli importi derivanti dal contratto di lavoro.
Inoltre, secondo il CO i crediti derivanti dal contratto di lavoro risultano
esigibili entro i cinque anni che seguono la fine del rapporto di lavoro (cfr.
doc. I).
1.11. In risposta,
la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa facendo valere,
oltre alle precedenti argomentazioni, anche il fatto che l’assicurata, in
quanto membro di CdA della datrice di lavoro, non ha diritto ad indennità per
insolvenza (cfr. doc. IV).
1.12. Chiamata ad
esprimersi in merito alla risposta di causa (cfr. doc. V), l’assicurata è
rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2 Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa cantonale
di assicurazione contro la disoccupazione ha negato a RI 1 il diritto a
percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra
l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di
cui all’art. 51 LADI.
2.4. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al
vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è
escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Considerandi
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C-84/2008 del 3 marzo 2009
nel quale Il Tribunale federale ha rilevato:
"
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den
Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG) und den
Personenkreis, der vom Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist (Art. 51 Abs.
2.
AVIG), zutreffend dargelegt. Ebenso hat sie die zu Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG
ergangene, im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 AVIG gleichermassen anwendbare (ARV 1996/1997
Nr. 41 S. 224) Rechtsprechung betreffend Personen, die als Mitglieder eines
obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums oder Ehegatten desselben vom
Kurzarbeitsentschädigungsanspruch ausgeschlossen sind (BGE 126 V 134; siehe auch BGE 123 V 234 E. 7a S. 236 f.; 122 V 270 E. 3 S. 272 f.), richtig wiedergegeben.
Danach ist in aller Regel die Frage, ob eine
arbeitnehmende Person einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium
angehört und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen kann, auf Grund der internen betrieblichen
Struktur zu beantworten (BGE 122 V 270 E. 3 S. 272; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 E. 3.2 [C 113/03]; 1996/97 Nr.
41.
S. 224 E. 1b [C 42/97]). Keine Prüfung des Einzelfalles ist erforderlich,
wenn sich die massgebliche Entscheidungsbefugnis bereits aus dem Gesetz selbst
(zwingend) ergibt. In diesem Sinne hat das Bundesgericht (bis Ende 2006: das
Eidgenössische Versicherungsgericht) den mitarbeitenden Verwaltungsrat einer
AG, für welchen das Gesetz in der Eigenschaft als Verwaltungsrat in Art.
716-716b OR verschiedene, nicht übertrag- und entziehbare, die Entscheidungen
des Arbeitgebers bestimmende oder massgeblich beeinflussende Aufgaben
vorschreibt, vom Leistungsanspruch generell ausgeschlossen (BGE 123 V 234 E. 7a S. 238; 122 V 270 E. 3 S. 273; ARV 2004 Nr. 21 S. 196 [C 113/03]; 2002 Nr. 28 S. 183
[C 373/00]; 1996/97 Nr. 10 S. 48 [C 35/94], Nr. 31 S. 170 [C 296/96], Nr. 41 S.
224.
[C 42/97])."
In una sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un
membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è ancora così
espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen
Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag.
287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di
amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le
loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1
cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e
l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali
nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso
di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro
per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere
scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono
state respinte."
2.5
Nella
presente fattispecie è incontestato che l’assicurata era membro del consiglio
di amministrazione della ditta, con diritto di firma collettiva a due con il
presidente (cfr. doc. 21).
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale esposta e riprodotta al
considerando precedente, nonché della giurisprudenza di questa Corte in materia
(cfr. STCA 38.2007.71 del 5 dicembre 2007, STCA 38.2009.3 del 23 marzo 2009), l’assicurata
non ha diritto a beneficiare dell’indennità per insolvenza.
Decisivi
sono infatti gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano a un membro del
consiglio di amministrazione (cfr. la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a
proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in
un consiglio di amministrazione. La STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998
relativa ad un architetto membro del consiglio di amministrazione).
2.6
La questione
di sapere se i tempi e le modalità con cui l’assicurata ha cercato di ottenere
l’incasso delle proprie pretese salariali configurino o meno una violazione
dell’obbligo di ridurre il danno di cui all’art. 55 LADI può rimanere
aperta in quanto, se anche dovesse emergere che tale obbligo non è stato
violato, RI 1 non avrebbe comunque diritto ad indennità per insolvenza per i
motivi di cui ai consid. 2.3. a 2.5.
2.7
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la
decisione su opposizione del 12 ottobre 2009.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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